PROPOSTA AL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO IN MATERIA DI CONCESSIONE AL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELLE ATTIVITÁ DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE b) E d),...
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, quale concessionario dell’attività di trasmissione, assume le decisioni in materia di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti dei soggetti che realizzano l’intervento di sviluppo e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusi eventuali interventi prescrittivi e sostitutivi.
2. Nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma triennale contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Tale programma include gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale eventualmente già deliberati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per l’anno seguente, avendo cura di non diffondere dati riservati di cui ha conoscenza in ragione delle attività e funzioni ad esso attribuite. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora il programma sentiti i soggetti che dispongono di porzioni della rete di trasmissione nazionale e gli utenti della medesima rete, nonché i soggetti interessati, tenuto conto delle:
a) previsioni della domanda di energia;
b) previsioni sull’utilizzo della capacità di interconnessione con le reti estere;
c) eventuali richieste di interventi di sviluppo sulla rete di trasmissione nazionale formulate dai titolari o da altri soggetti interessati.
3. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale comunica il programma triennale di cui al precedente comma 2 all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di acquisire eventuali osservazioni delle medesime istituzioni.
4. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera e rende pubblico il programma triennale di cui al precedente comma 2, modificato a seguito delle eventuali osservazioni di cui al precedente comma 3.
5. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in attuazione del programma triennale contenente le linee di sviluppo di cui al precedente comma 2 o a seguito di proposte dei soggetti che dispongono di porzioni della rete di trasmissione nazionale o di eventuali altri soggetti interessati, individua gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Ai fini della realizzazione dell’intervento e della selezione del soggetto a cui affidare l’esecuzione del medesimo intervento, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ricorre a procedure di confronto concorrenziale, in particolare nel caso
di interventi per la realizzazione di nuove linee o nuove stazioni elettriche. Nel caso in cui un intervento di sviluppo debba essere realizzato su impianti esistenti di una porzione della rete di trasmissione nazionale e all’interno dei siti delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione della rete, il Gestore della rete di trasmissione nazionale procede all’affidamento diretto di tale intervento di sviluppo al soggetto della porzione della rete di trasmissione nazionale interessata in applicazione delle modalità definite nella convenzione stipulata da detto soggetto ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
6. Nel caso di procedura di confronto concorrenziale, il Gestore della rete di trasmissione nazionale pubblica il bando recante la descrizione dell’intervento di sviluppo che intende far eseguire, unitamente alla indicazione dei requisiti minimi per la partecipazione a detto confronto in termini di capacità tecniche, finanziarie e di esercizio degli impianti e le modalità, anche temporali, per l’esecuzione dell’intervento. I soggetti in possesso di tali requisiti inoltrano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la richiesta di partecipazione nel termine indicato nel bando. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale invia la richiesta di offerta tecnico economica ai soggetti richiedenti di cui abbia verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando, indicando:
a) i requisiti tecnici e funzionali dell’intervento;
b) il livello di dettaglio richiesto per il progetto;
c) i criteri per la valutazione delle offerte;
d) le indicazioni in ordine alle conseguenze degli eventuali inadempimenti.
Le offerte tecnico-economiche si compongono di un progetto dell’intervento di sviluppo e delle condizioni economiche formulate in termini di canone annuale di cui all’articolo 16, comma 6, della convenzione tipo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale valuta le offerte tecnico- economiche sulla base dei criteri indicati nella richiesta di offerta ed effettua un esame comparativo in termini di costi e di benefici.
8. Nel caso di confronto concorrenziale, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla base della valutazione di cui al precedente comma 7, individua il progetto dell’intervento di sviluppo da realizzare.
9. Nel caso in cui pervenga una sola offerta tecnico economica, il Gestore della rete di trasmissione nazionale valuta la congruità del canone annuale richiesto per l’intervento di sviluppo con i prezzi di mercato correnti, tenendo conto del canone annuale riconosciuto ad altri proprietari per impianti della medesima tipologia.
10. La disciplina dei rapporti tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale e il soggetto aggiudicatario, con riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in cui gli impianti oggetto dell’intervento vengono accettati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, è contenuta in un apposito atto convenzionale recante, altresì, le disposizioni relative all’attività di sviluppo previste dalla convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
11. La responsabilità delle attività di esercizio e manutenzione dell’impianto spetta al soggetto aggiudicatario o al soggetto affidatario successivamente all’accettazione da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale dell’impianto oggetto dell’intervento. Tale responsabilità diviene effettiva a seguito della stipula della convenzione conforme alla convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero a seguito dell’aggiornamento dello stato di consistenza della porzione della Rete di trasmissione nazionale allegato alla convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo e comma secondo le modalità previste dalla stessa convenzione.
12. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può ricorrere a contratti di appalto per l’affidamento di servizi funzionali all’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica. In tal caso il Gestore della rete di trasmissione nazionale sceglie il contraente privilegiando le migliori condizioni di mercato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento, scelta del contraente e gestione del servizio.
13. Qualora il Gestore della rete di trasmissione nazionale faccia ricorso a contratti di appalto di cui al precedente comma 12, esso è tenuto a rispettare responsabilità e obblighi connessi a impegni assunti verso l’amministrazione concedente o derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione e dei dispositivi di interconnessione con le altre reti.
Articolo 1
Convenzione tipo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
È approvata nello schema allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato), la convenzione tipo, di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, tra la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e le società che dispongono delle reti di trasmissione per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.
Articolo 2
Modalità di coinvolgimento delle regioni in ordine agli aspetti di localizzazione degli interventi di sviluppo delle reti
1. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può richiedere all’amministrazione che ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche o integrazioni, qualora sia necessaria, ai fini della definizione, della localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l’azione integrata e coordinata di più amministrazioni statali, regionali, locali o di altri soggetti pubblici.
2. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di programma, l’approvazione del progetto definitivo del singolo intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell’amministrazione territorialmente competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori inerenti l’intervento di sviluppo medesimo.
3. L’accertamento della conformità delle opere relative al singolo intervento di sviluppo alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è svolto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
4. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, il soggetto che esegue l’intervento di sviluppo ovvero, qualora necessario in relazione all’importo iniziale complessivo dei lavori, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o qualsiasi altra
amministrazione coinvolta nel procedimento, può richiedere all’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La conferenza di servizi valuta i progetti definitivi, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ai fini dell’individuazione delle amministrazioni competenti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
CONVENZIONE TIPO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DEI DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE RETI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79
INDICE
Parte I Disposizioni generali 5
Articolo 1 Oggetto 5
Articolo 2 Definizioni 5
Articolo 3 Predisposizione e aggiornamento degli allegati 8
Articolo 4 Trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della Rete 10
Parte II Disciplina dei rapporti nell’ambito dell’attività di trasmissione 11
Sezione I Gestione ed esercizio della porzione della Rete 11
Articolo 5 Obblighi del Gestore: gestione della porzione della Rete 11
Articolo 6 Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della Rete 12
Articolo 7 Piani di indisponibilità della porzione della Rete 13
Sezione II Manutenzione degli impianti 14
Articolo 8 Obblighi del Gestore 14
Articolo 9 Obblighi del Titolare 15
Sezione III Sviluppo della porzione della Rete 15
Articolo 10 Obblighi del Gestore 15
Articolo 11 Obblighi del Titolare 16
Sezione IV Controlli e informazioni 17
Articolo 12 Controlli 17
Articolo 13 Apparati di controllo del funzionamento degli impianti 17
Articolo 14 Obblighi di informazione e di registrazione 17
Articolo 15 Richieste di informazioni e accessi 18
Parte III Remunerazione delle attività e degli investimenti 19
Articolo 16 Remunerazione delle attività e degli investimenti sugli impianti della Rete 19
Articolo 17 Disponibilità effettiva e disponibilità di riferimento degli elementi della porzione della Rete. 20
Articolo 18 Modalità di determinazione della componente fissa del canone annuale 21
Articolo 19 Modalità di corresponsione del canone annuale 22
Articolo 20 Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo 23
Parte IV Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi 23
Articolo 21 Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti 23
Articolo 22 Accertamento degli inadempimenti 24
Articolo 23 Sanzioni 24
Articolo 24 Interventi prescrittivi e sostitutivi 25
Parte V Disposizioni transitorie e finali 26
Articolo 25 Clausola compromissoria 26
Articolo 26 Integrazioni e modifiche 26
Articolo 27 Decorrenza 26
Articolo 28 Disposizioni transitorie 26
Parte VI Allegati 28
Allegato n.1 - Stato di consistenza della porzione della Rete 28
Allegato n.2 - Caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della Rete 29
Allegato n.3 - Accordi con soggetti esercenti parti di stazioni elettriche non comprese nell’ambito della Rete di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla
Rete medesima ed all’esercizio degli impianti del Titolare 30
Allegato n.4 - Elenco dei beni che condividono le infrastrutture della porzione della Rete non totalmente o parzialmente destinati al servizio elettrico 31
Allegato n.5 - Contratti di servizio con soggetti terzi per la conduzione ed esercizio della
porzione della Rete. 32
Allegato n.6 - Accordi in materia di comandi diretti e consegne autonome 33
Allegato n.7 - Componenti fisse dei canoni annuali per gli elementi della porzione della Rete 34
Allegato n.8 - Parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti commisurata alla disponibilità e di penalità 35
Allegato n.9 - Contratto di disponibilità della porzione della Rete 36
CONVENZIONE TIPO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79
Con la presente convenzione
tra
la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede legale in Roma, via Palmiano
n. 101, in persona del legale rappresentante pro tempore … , nel seguito denominata brevemente “Gestore”
e
la società … , con sede legale in … in persona del legale rappresentante pro tempore …, nel seguito denominata brevemente “Titolare”
premesso che:
a) il Gestore esercita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, essendone concessionario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale il cui ambito è determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) il Gestore, ai fini dell’esercizio dell’attività di trasmissione di cui alla precedente lettera a), stipula, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con le società che hanno la proprietà o la disponibilità di una rete elettrica, costituente porzione della rete di trasmissione nazionale, una convenzione per disciplinare l’esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo di tale rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;
c) il Titolare ha la disponibilità di una porzione della rete di trasmissione nazionale, comprensiva dei dispositivi di interconnessione con altre reti stabilite sul territorio nazionale o estero, essendone proprietario ovvero in base al contratto di cui al successivo articolo 3, comma 11;
d) i beni facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) risultano dallo stato di consistenza predisposto dal Titolare, secondo quanto previsto all’articolo 3 della presente convenzione;
e) le caratteristiche tecniche della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) sono indicate in documenti, predisposti dal Titolare, secondo quanto previsto all’articolo 3 della presente convenzione;
f) (eventualmente) il Titolare si avvale, per il tramite di specifici contratti di servizio, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c), di soggetti terzi, senza oneri aggiuntivi per il Gestore; e che tali contratti riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all’articolo 13;
g) quanto premesso alle precedenti lettere da a) ad f), unitamente agli allegati sottoscritti e siglati in calce a ciascuna pagina all’atto della stipula, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; e inoltre che, con riferimento agli allegati nn. 1, 2, 4, 7 e 8, l’apposizione della sottoscrizione e delle sigle comporta presa visione e accettazione dei contenuti;
si conviene e si stipula quanto segue:
Parte I Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, dei rapporti tra il Gestore e il Titolare finalizzati all’esercizio dell’attività di trasmissione dell’energia elettrica con riferimento alla porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera c) del precedente premesso.
2. Le attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della Rete non possono essere vincolate o condizionate da attività estranee al servizio elettrico, che possano comportare limitazioni funzionali al servizio medesimo, anche come conseguenza della condivisione delle infrastrutture.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:
a. “l’Autorità” è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b. “anomalia” è una condizione di funzionamento di un componente elettrico che può limitare la funzionalità di un elemento della Rete o determinare un pericolo per persone o cose;
c. “attività di trasmissione” è l’attività di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla Rete, affidata in concessione al Gestore ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.79/99. Dell’attività di trasmissione fanno parte:
i. la gestione unificata della Rete e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima ma ad essa comunque connesse e funzionali all’attività di trasmissione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell’industria 25 giugno 1999;
ii. la decisione su base annuale degli interventi di manutenzione;
iii. la programmazione e l’individuazione degli interventi di sviluppo;
d. “collegamento” è un insieme di elementi della Rete costituito dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa, inclusi i relativi organi di sezionamento circuitale. La classificazione dei collegamenti per livelli di tensione viene effettuata facendo riferimento alla tensione nominale. La lunghezza del collegamento è, di norma, la lunghezza della linea che costituisce il collegamento stesso;
e. “consegne autonome” sono le manovre che il Titolare attua su delega del Gestore al verificarsi di condizioni predefinite, nei modi stabiliti;
f. “corrente limite di funzionamento permanente” di un elemento della Rete è il valore efficace massimo di corrente che l’elemento può trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
g. “corrente limite di funzionamento transitorio” di un elemento della Rete è il valore efficace massimo di corrente che l’elemento può trasportare alle condizioni definite al successivo articolo 3, comma 2, lettere b) e d);
h. “decreto legislativo n. 79/99” è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
i. “decreto del Ministro dell’industria 25 giugno 1999” è il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;
j. “disponibilità di un elemento della Rete” è la condizione nella quale un elemento della Rete è utilizzabile per l’attività di trasmissione nei limiti di quanto previsto nello stato di consistenza;
k. “disponibilità parziale di un elemento della Rete” è lo stato nel quale un elemento della Rete è temporaneamente utilizzabile a condizioni differenti da quelle previste nello stato di consistenza;
l. “disservizio della Rete” è il fuori servizio forzato di uno o più elementi della Rete;
m. “elemento della Rete” è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della stessa porzione della Rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all’attività di trasmissione; ad esempio una linea, un trasformatore, uno stallo;
n. “esercizio” è l’utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore. Dell’esercizio fanno parte:
i. la conduzione degli impianti per l’attuazione delle manovre ordinate dal Gestore e delle consegne autonome;
ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;
iv. il controllo dello stato degli impianti;
v. le ispezioni sugli impianti;
o. “gestione di rete” è l’insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure riguardano in particolare la programmazione ed il controllo dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
p. “gestione unificata della Rete” è la gestione coordinata di tutte le porzioni della Rete;
q. “guasto” è il cedimento di un componente elettrico o una condizione di pericolo per persone o cose, che determina l’immediata messa fuori servizio di un elemento della Rete. Il guasto può essere:
i. transitorio, quando viene eliminato dalle sequenze predefinite di apertura e richiusura dei dispositivi di manovra;
ii. permanente in tutti gli altri casi;
r. “impianto accessorio” è un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici necessari all’automazione, alla manovra, alla protezione, alla misura e al controllo di un impianto di potenza ed asserviti al medesimo impianto;
s. “impianto di potenza” è un complesso di componenti elettrici destinato al trasporto e alla trasformazione dell’energia elettrica;
t. “indisponibilità di un elemento della Rete” è lo stato nel quale un elemento della Rete non è utilizzabile da parte del Gestore per l’attività di trasmissione. L’indisponibilità si distingue in:
i. programmata, se è prevista:
- nel piano annuale delle indisponibilità;
- nel piano trimestrale delle indisponibilità e ha una durata inferiore a cinque giorni;
ii. occasionale, se:
- non è prevista nel piano annuale ma è prevista nel piano trimestrale delle indisponibilità e ha una durata superiore o uguale a cinque giorni;
- non è prevista nel piano trimestrale ma è prevista nel piano mensile. L’indisponibilità occasionale si distingue in:
- differibile se è relativa ad una manutenzione occasionale differibile;
- indifferibile se è relativa ad una manutenzione occasionale indifferibile;
iii. a seguito di guasto;
iv. per causa esterna, se dovuta ad esigenze di terzi o ad eventi non attribuibili al Titolare; ad esempio: lavori o prove richiesti da gestori/titolari di reti limitrofe o da altri operatori, eventi o calamità naturali, provvedimenti di autorità pubbliche;
u. “manovra” è l’azione o l’insieme di azioni che determina una modificazione dello schema di rete;
v. “manutenzione ordinaria” è l’attività che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell’attività. La manutenzione ordinaria è:
i. periodica o ciclica se l’attività riguarda interventi programmati o previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause esterne;
ii. su condizione o predittiva se l’attività è conseguente alla verifica o al controllo della funzionalità degli impianti;
iii. occasionale se l’attività è conseguente al verificarsi di anomalie; la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in:
- differibile se l’esecuzione dell’attività è procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l’anomalia viene comunicata al Gestore;
- indifferibile se l’esecuzione dell’attività, sulla base di valutazioni del Titolare, deve avvenire al più presto e, comunque, non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell’anomalia, al fine di evitare pericoli per le persone o le cose o il verificarsi di un guasto;
iv. a seguito di guasto;
w. “manutenzione straordinaria” è l’attività che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all’impianto medesimo;
x. “messa fuori servizio e in sicurezza di un impianto” è l’insieme delle azioni che rende un impianto indisponibile e costituisce condizione necessaria per l’intervento in sicurezza del personale addetto sull’impianto medesimo;
y. “periodo regolatorio” è il periodo di tempo definito ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
z. “piano di emergenza” è l’insieme delle procedure automatiche e manuali che vengono attuate in condizioni di funzionamento critiche e sono atte a evitare o a limitare il fuori servizio del sistema elettrico o di parte di esso;
aa. “piano di riaccensione” è l’insieme delle procedure automatiche e manuali che consentono di ripristinare le normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico a seguito del fuori servizio del sistema elettrico medesimo o di parte di esso;
bb. “piano di taratura” è l’insieme delle prescrizioni necessarie al funzionamento coordinato delle protezioni e degli automatismi della Rete connessi al funzionamento della medesima;
cc. “porzione della Rete” è l’insieme degli elementi della Rete nella disponibilità del Titolare; dd. “pronto intervento” è l’insieme delle operazioni messe in atto a seguito di anomalie o
guasti sugli impianti, atte a ripristinare al più presto l’efficienza e la funzionalità dei medesimi e/o ad assicurare, in condizioni di emergenza, la conduzione locale degli stessi;
ee. “Rete” è la rete di trasmissione nazionale come definita ai sensi del decreto del Ministro dell’industria 25 giugno 1999, e sue modificazioni ed integrazioni;
ff. “schema di rete” è un assetto circuitale della rete rappresentabile graficamente come schema unifilare ad un livello di dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della Rete nonché i componenti costituenti i medesimi;
gg. “settimana” è l’arco temporale compreso tra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica successiva;
hh. “smistamento” è un insieme di elementi della Rete costituito dalle sbarre e dai relativi organi di sezionamento circuitale.
ii. “stallo” è un insieme di impianti di potenza e di impianti accessori asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che collegano la linea o il trasformatore con le sbarre di una stazione elettrica;
jj. “stato di consistenza” è l’elenco delle caratteristiche funzionali degli impianti appartenenti alla porzione della Rete;
kk. “sviluppo” è un intervento di espansione o di evoluzione della Rete, ivi inclusa l’eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza; l'intervento di sviluppo può essere determinato da:
1. esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:
i) variazione della capacità di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della Rete, ad esempio potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;
ii) estensione geografica della Rete, ad esempio connessioni alla Rete di nuovi aventi diritto o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;
iii)dismissione di elementi della Rete;
iv) incremento della flessibilità operativa della Rete, ad esempio mediante l’installazione nella Rete di opportuni dispositivi;
2. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l’adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della porzione della Rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;
3. esigenze del Titolare di:
i) razionalizzazione della configurazione degli impianti della porzione della Rete al fine di migliorarne l’efficienza di esercizio;
ii) modifica della configurazione degli impianti della porzione della Rete, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;
ll. “tensioni limite di funzionamento” sono i valori minimi e massimi tra cui deve essere compresa, in regime di funzionamento permanente, la tensione tra le fasi di un elemento della Rete;
mm. “trasformazione” è un insieme di elementi della Rete costituito dal trasformatore e dai relativi stalli, inclusi gli organi di sezionamento circuitale;
nn. “utente della Rete” è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un impianto elettrico connesso alla Rete.
Articolo 3
Predisposizione e aggiornamento degli allegati
1. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo un formato ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, uno stato di consistenza degli impianti appartenenti alla porzione della Rete recante almeno le indicazioni di cui all’allegato I allo schema di convenzione tipo di cui dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
2. Il Titolare indica nello stato di consistenza:
a) le correnti limite di funzionamento permanente degli elementi componenti i collegamenti della porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall’arco
temporale intercorrente da … (maggio) a … (settembre) dell’anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall’arco temporale intercorrente da … (ottobre) a
… (aprile) a valere su due anni solari successivi. Per i collegamenti in esecuzione aerea le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, con riferimento alle seguenti condizioni: temperatura di funzionamento permanente dei conduttori pari a 75°C; temperatura ambiente di 30°C per il periodo estivo e 10°C per il periodo invernale, velocità del vento pari a 2 km/h;
b) le correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi componenti i collegamenti in esecuzione aerea della porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall’arco temporale intercorrente da … (maggio) a … (settembre) dell’anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall’arco temporale intercorrente da … (ottobre) a … (aprile) a valere su due anni solari successivi. Le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, come i valori efficaci massimi di corrente che l’elemento della Rete può trasportare in maniera continua per un intervallo temporale di 20 minuti primi, a condizione che, nel precedente periodo di 30 minuti primi i valori efficaci della corrente effettivamente trasportata siano stati inferiori all’80% delle corrispondenti correnti limite di funzionamento permanente di cui alla precedente lettera a);
c) i vincoli di funzionamento derivanti da obblighi normativi, anche nel caso in cui tali vincoli non risultino più restrittivi delle correnti limite di cui alle precedenti lettere a) e b), ad esempio i vincoli sulla corrente legati al rispetto dei livelli di emissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nel definire tali vincoli il Titolare tiene conto di ogni elemento tecnico, tecnologico e morfologico degli impianti, fornendo adeguate informazioni al Gestore sui fattori che determinano i vincoli, nonché sulle ipotesi, i calcoli e gli eventuali riscontri sperimentali effettuati;
d) le correnti limite di funzionamento permanente e transitorio, e i vincoli derivanti da obblighi normativi, relativi agli elementi costituenti le trasformazioni e gli smistamenti della porzione della Rete con riferimento ai dati di targa e, solo in casi particolari, alla documentazione di progetto, alle prescrizioni d’esercizio ovvero a test ad hoc secondo lo stato d’usura;
e) le tensioni limite di funzionamento degli elementi della porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete parte dello stesso collegamento, trasformazione o smistamento;
f) i parametri S0il di cui al successivo articolo 23, che caratterizzano le funzionalità di ciascun elemento della Rete al momento della stipula della presente convenzione o dell’inserimento del medesimo nello stato di consistenza allegato alla presente convenzione in relazione alle correnti e tensioni limite ed ai vincoli di cui alle precedenti lettere;
g) le funzionalità dell’impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della porzione della Rete.
3. I documenti predisposti a norma dei precedenti commi costituiscono allegato alla presente convenzione (allegato n. 1).
4. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo un formato ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, un elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti appartenenti alla porzione della Rete recante almeno le indicazioni di cui all’allegato II allo schema di convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99. I documenti predisposti a norma del presente comma costituiscono allegato alla presente convenzione (allegato n. 2).
5. Qualora il Gestore concluda accordi con i soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella Rete di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell’industria 25 giugno 1999 funzionali alla rete medesima ed all’esercizio degli impianti del Titolare, quali ad esempio i regolamenti di servizio, copia di tali accordi viene allegata alla presente convenzione (allegato n. 3).
6. Il Titolare predispone un elenco, allegato alla presente convenzione (allegato n. 4), dei beni, anche non facenti parte della porzione della Rete, che ne condividano le infrastrutture e che non siano totalmente o parzialmente destinati al medesimo uso.
7. Qualora il Titolare, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della Rete, si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilità dell’impiantistica necessaria mediante appositi contratti, copia di tali contratti viene allegata alla presente convenzione (allegato n. 5).
8. Sono allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6):
a) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare al fine di rendere possibile l’attuazione da parte del Gestore medesimo di comandi diretti sugli impianti della porzione della Rete;
b) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare relativi alle consegne autonome e ai criteri per la determinazione delle priorità per il pronto intervento sugli impianti della porzione della Rete.
9. I valori delle componenti annuali fisse fi di cui al successivo articolo 16, comma 6, nonché delle rate annuali dl di indennizzo relative agli impianti in dismissione della porzione della Rete di cui al successivo articolo 18, comma 2, sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 7).
10. I valori dei parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti A e P di cui ai seguenti articoli 16 e 17 sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 8).
11. (eventualmente) E’ allegato in copia alla presente convenzione (allegato n. 9) il contratto in forza del quale il Titolare ha la disponibilità della porzione della Rete.
12. L’aggiornamento degli allegati alla presente convenzione è effettuato con atto congiunto tra Gestore e Titolare, previa comunicazione della variazione intervenuta, resa da parte del soggetto che ne ha diretta conoscenza.
13. Il Gestore conserva la presente convenzione e i relativi allegati, come eventualmente modificati a seguito degli aggiornamenti effettuati ai sensi del precedente comma 12, predisponendone e conservandone copia su supporto informatico. Agli originali ed alla copia ha accesso l’Autorità.
Articolo 4
Trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della Rete
1. Qualora sia ceduta, in tutto o in parte, la proprietà della porzione della Rete, con conservazione della disponibilità della medesima in capo al Titolare, questi trasmette copia del contratto di cessione al Gestore al fine dell’aggiornamento dell’allegato n. 9 alla presente convenzione.
2. In caso di cessione della disponibilità della porzione della Rete trovano applicazione i principi generali in materia di cessione dei contratti.
3. Il Gestore dà tempestiva informazione all’Autorità del trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della Rete di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Parte II
Disciplina dei rapporti nell’ambito dell’attività di trasmissione
Sezione I
Gestione ed esercizio della porzione della Rete
Articolo 5
Obblighi del Gestore: gestione della porzione della Rete
1. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete nell’ambito delle attività di trasmissione e di dispacciamento ed, in particolare, della gestione unificata della Rete ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, con le modalità definite nella concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale di cui al comma 5 del medesimo articolo e nei Codici di trasmissione e di dispacciamento previsto dalla direttiva del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.
2. Il Gestore definisce gli schemi di rete da adottare nelle diverse situazioni di funzionamento del sistema elettrico e comunica al Titolare gli schemi relativi alla porzione della Rete.
3. Il Gestore impartisce al Titolare, in forma sintetica, gli ordini di manovra necessari per l’esercizio degli impianti. Nel caso in cui, ai fini del corretto esercizio della porzione della Rete, il Titolare si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilità dell’impiantistica necessaria mediante appositi contratti, allegati in copia alla presente convenzione (allegato
n. 5), tali contratti riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di xxxxxxx e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all’articolo 13.
4. Il Gestore, mediante specifici accordi con il Titolare allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6), può attuare comandi diretti sugli impianti della porzione della Rete, tra cui gli ordini di manovra degli interruttori.
5. Il Gestore e il Titolare definiscono gli accordi di cui all'articolo 3, comma 8, allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6).
6. Il Gestore definisce e trasmette al Titolare:
a) i piani di taratura delle protezioni e degli automatismi connessi al funzionamento della Rete;
b) i piani di riaccensione della Rete;
c) i piani di emergenza.
7. Il Gestore ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite propri incaricati, anche congiuntamente al Titolare, verifiche ai fini di accertare la corretta taratura dei dispositivi di cui al precedente comma.
8. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete anche con l’obiettivo di preservarne le funzionalità, quali risultanti dallo stato di consistenza, essendo responsabile dei danni eventualmente causati dalla violazione, imputabile allo stesso Gestore ovvero determinata da comportamenti degli utenti della Rete, delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c).
Articolo 6
Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della Rete
1. Il Titolare, nell’ambito dell’attività di trasmissione dell’energia elettrica, è responsabile dell’esercizio degli impianti compresi nella porzione della Rete, in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore.
2. Il Titolare esegue mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema:
a) le manovre sugli impianti di potenza, in esecuzione degli ordini di cui al precedente articolo 5, comma 3, impartiti in modo sintetico dal Gestore e secondo le disposizioni del Gestore medesimo;
b) le manovre derivanti da consegne autonome concordate con il Gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 5;
c) le manovre in condizioni di emergenza, necessarie per la sicurezza fisica delle persone e degli impianti;
d) le manovre per la messa fuori servizio ed in sicurezza degli impianti.
3. Il Titolare comunica al Gestore l’esito delle manovre di cui al precedente comma 2.
4. Il Titolare può rifiutare l’esecuzione delle manovre che, a suo giudizio, possano comportare pericolo per la sicurezza fisica delle persone e delle cose; nel caso in cui la manovra non venga eseguita, il Titolare informa immediatamente il Gestore delle cause che ne hanno eventualmente impedito l’esecuzione e propone le azioni alternative che intende intraprendere, concordando con il Gestore medesimo quelle da eseguire.
5. Il Titolare esegue le manovre previste nel piano di riaccensione secondo le procedure ivi stabilite, fermi restando gli obblighi e le connesse responsabilità del Titolare per quanto riguarda la messa in servizio dei singoli componenti o elementi della Rete.
6. Il Titolare, per i disservizi che interessano singoli elementi della Rete, concorda con il Gestore i tempi medi e massimi intercorrenti tra il rilevamento dell’anomalia o del guasto e l’eliminazione degli stessi o comunque la presenza sul posto del proprio personale di pronto intervento.
7. Il Titolare attua il pronto intervento a seguito di anomalia o di guasto e, nel caso di disservizi che interessano più elementi della Rete su zone estese della porzione della Rete, si attiva per ridurre al minimo i tempi di pronto intervento, dando informazione degli stessi al Gestore.
8. Il Titolare effettua la taratura:
a) dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento della Rete, nonché dei dispositivi per i piani di emergenza, in conformità ai valori definiti dal Gestore, comunicando al Gestore medesimo l’avvenuta effettuazione delle suddette tarature.
b) dei dispositivi di protezione dei componenti relativamente agli elementi della propria porzione della Rete, in modo tale da consentire comunque l’esercizio della Rete nel rispetto dei vincoli riportati nello stato di consistenza.
9. Il Titolare, anche su richiesta del Gestore, provvede alla verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione, degli automatismi della Rete e dei dispositivi per i piani di emergenza.
10. Il Titolare è responsabile dei danni causati nell’esercizio degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 5 comma 0.
11. Il Titolare notifica al Gestore la singola violazione delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento degli impianti della porzione della Rete di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c), entro trenta giorni dal suo verificarsi e decade dal diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti qualora non faccia formale richiesta entro un anno decorrente dalla denunzia.
Articolo 7
Piani di indisponibilità della porzione della Rete
1. Il Gestore predispone e aggiorna, entro il 15 aprile di ogni anno con riferimento agli adempimenti di competenza dell’anno successivo, linee guida concernenti le situazioni di funzionamento critiche della Rete e le indisponibilità presunte degli elementi della stessa affinché il Titolare predisponga una proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui ai successivi commi. Di tali linee guida il Titolare tiene conto ai fini della predisposizione delle proposte di cui ai commi successivi.
2. Il Titolare predispone ed inoltra al Gestore, entro l’1 giugno dell’anno t, una proposta di piano annuale delle indisponibilità dei componenti della porzione della Rete di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, classificate come indisponibilità programmate, per l’anno t+1 e, solo con riferimento alle attività di maggiore rilevanza, per l’anno t+2.
3. La proposta di piano annuale di cui al precedente comma deve contenere le seguenti informazioni:
a) identificazione dell’elemento della Rete interessato dalla indisponibilità e del relativo componente oggetto di manutenzione;
b) indicazione dei lavori;
c) possibili date di inizio e fine del periodo di indisponibilità (indicando almeno due alternative);
d) tempo massimo necessario, in caso di richiesta del Gestore, per il ripristino della disponibilità dell’elemento;
e) eventuali interdipendenze tra le indisponibilità di elementi della porzione della Rete;
f) eventuali interdipendenze con le indisponibilità di elementi di porzioni della Rete di altri titolari o di utenti connessi alla porzione della Rete.
4. La proposta di piano annuale delle indisponibilità potrà altresì contenere per l’anno t+1 l’elenco degli elementi della Rete con indisponibilità di durata inferiore a 5 giorni più rilevanti, tenendo conto delle possibili interdipendenze con le indisponibilità di porzioni della Rete di altri titolari.
5. Il Gestore valuta la proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente comma 2, congiuntamente alle analoghe proposte presentate dagli altri titolari, tenendo conto delle esigenze degli utenti della Rete, al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilità, efficienza, sicurezza, economicità e continuità del servizio, eventualmente sentendo i Titolari e gli utenti interessati; nell’effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della Rete già deliberati che comportino indisponibilità dei componenti della porzione della Rete;
6. Il Gestore trasmette al Titolare, entro il 15 settembre di ogni anno, il piano annuale provvisorio delle indisponibilità della Rete relativo alla porzione della Rete, al fine di acquisire osservazioni utili all’approvazione del piano annuale delle indisponibilità.
7. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Gestore approva e rende pubblico il piano annuale definitivo delle indisponibilità.
8. Il Gestore ha la facoltà, entro il mese di febbraio, di apportare modifiche al piano di indisponibilità dell’anno in corso, relativamente agli elementi costituenti l’interconnessione con l’estero, che si rendano necessarie in conseguenza alla sottoscrizione di accordi internazionali.
9. Il Titolare predispone ed inoltra al Gestore una proposta di piano trimestrale delle indisponibilità entro il quindicesimo giorno dei mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto, con validità di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a tale data; tale proposta deve contenere le informazioni indicate al precedente comma 3.
10. La proposta di piano trimestrale delle indisponibilità, che conferma o modifica le indisponibilità indicate nel piano annuale anche relative ad altri trimestri, include le indisponibilità di durata inferiore a cinque giorni, classificate come indisponibilità programmate, nonché le indisponibilità occasionali di durata superiore o uguale a 5 giorni eventualmente sopravvenute.
11. Il Gestore valuta la proposta di cui al precedente comma 9, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza e minor costo del servizio, sentiti i titolari e gli utenti interessati; nell’effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della Rete già deliberati che comportino indisponibilità dei componenti della porzione della Rete.
12. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della proposta di cui al precedente comma 9, il Gestore approva e rende pubblico il piano trimestrale delle indisponibilità.
13. Il Titolare predispone settimanalmente e inoltra al Gestore una proposta di piano operativo mensile entro le ore 14:00 del lunedì della settimana in corso n, per la settimana n+1 e per le successive tre settimane; tale proposta deve contenere le informazioni di cui al precedente comma 3.
14. La proposta di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 conferma o modifica le indisponibilità previste nel piano trimestrale e comprende oltre alle indisponibilità programmate anche le indisponibilità connesse ad esigenze derivanti da interventi di manutenzione occasionale differibile.
15. Il Gestore valuta le proposte di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilità, efficienza, sicurezza, economicità e continuità del servizio.
16. Entro il giovedì della settimana n, il Gestore approva e rende noto al Titolare il piano operativo mensile, rendendolo vincolante limitatamente alla settimana n+1.
17. Ogni giorno, di norma entro le ore 16:00, il Gestore trasmette al Titolare il piano operativo per il giorno successivo, relativo alle indisponibilità della porzione della Rete già deliberate ed eventualmente modificate per le esigenze di cui ai successivi commi 18 e 20.
18. Il Titolare informa tempestivamente il Gestore dell’insorgere di una necessità di manutenzione occasionale ritenuta da esso indifferibile che potrebbe anche determinare la modifica dei piani già deliberati.
19. Il Gestore, sulla base delle necessità di interventi di manutenzione occasionale indifferibile di cui al precedente comma, accorda al Titolare medesimo l’indisponibilità entro il termine massimo da questi indicato.
20. Per limitati periodi di tempo, il Gestore, qualora ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale (calamità naturali, atti terroristici, eventi bellici), può disporre in qualunque momento variazioni ai piani di indisponibilità, comunicandole al Titolare. Tali variazioni, opportunamente motivate, devono essere comunicate per conoscenza, unitamente ai piani di indisponibilità, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’Autorità.
Sezione II Manutenzione degli impianti
Articolo 8 Obblighi del Gestore
1. Il Gestore decide gli interventi di manutenzione sulla base della proposta di piano annuale di manutenzione elaborata dal Titolare di cui al successivo articolo 9 comma 1, unitamente al piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente articolo 7.
2. In caso di disfunzioni il Gestore può:
a) svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare che la manutenzione sia stata effettuata secondo le procedure definite nel manuale di cui al successivo articolo 9, comma 3, eventualmente consultando la documentazione individuata al medesimo articolo;
b) richiedere l’allineamento ai migliori standard dei tempi di disponibilità degli impianti.
3. Il Gestore altresì:
a) elabora analisi statistiche relative alle indisponibilità degli impianti, alle perturbazioni di rete, ai guasti e al funzionamento delle protezioni di rete;
b) elabora, in collaborazione con il Titolare, indici di correlazione tra la manutenzione e il funzionamento della porzione della Rete al fine di valutare l’efficacia della manutenzione medesima.
Articolo 9 Obblighi del Titolare
1. Il Titolare predispone annualmente una proposta di piano annuale di manutenzione e la inoltra al Gestore unitamente alla proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente articolo 7. Il piano di manutenzione contiene la descrizione sintetica, con l’indicazione dei tempi di esecuzione, degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sui componenti della porzione della Rete comportanti indisponibilità o disponibilità parziale degli impianti.
2. Il Titolare dà comunicazione al Gestore mediante nota informativa degli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano indisponibilità o disponibilità parziale degli impianti.
3. Il Titolare adotta un sistema di documentazione che attesti la conformità delle attività di manutenzione e di verifica effettuate sugli impianti con gli obiettivi da lui dichiarati. A tal fine il Titolare elabora e rende disponibile al Gestore un manuale recante le procedure e gli obiettivi relativi alle attività di manutenzione e verifica sugli impianti.
4. Il Titolare registra gli interventi di manutenzione effettuati, ivi inclusi le verifiche ed i collaudi eseguiti sugli impianti, su schede di manutenzione e di collaudo degli impianti inserite in un archivio presso l’impianto cui si riferisce ciascun intervento. Ogni scheda deve contenere la descrizione delle operazioni eseguite, delle anomalie eventualmente riscontrate, degli eventuali collaudi e, in allegato, la relativa documentazione tecnica.
5. Il Titolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale un documento di sintesi relativo agli interventi di manutenzione effettuati e contenente analisi e statistiche dei guasti e delle anomalie rilevate sugli impianti.
Sezione III
Sviluppo della porzione della Rete
Articolo 10 Obblighi del Gestore
1. Il Gestore, quale concessionario dell’attività di trasmissione, assume le decisioni in materia di interventi di sviluppo della Rete, accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti del Titolare che realizza i relativi interventi e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusi gli eventuali interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al successivo articolo 24.
2. Nel caso in cui il Gestore, in attuazione del programma triennale di sviluppo della Rete o su proposta di interventi di sviluppo del Titolare ai sensi del successivo articolo 11, comma 1 che comporti un adeguamento del canone annuale, individui un intervento di sviluppo tale da richiedere l’affidamento diretto al Titolare, il Gestore invia al medesimo una richiesta di offerta tecnico-economica, indicante i requisiti tecnici e funzionali dell’intervento, il livello di dettaglio richiesto per il progetto, nonché il termine entro cui l’offerta deve essere presentata. Entro tale termine, il Titolare presenta il progetto unitamente all’offerta economica formulata in
termini di canone annuale, limitatamente alla componente fi di cui al successivo articolo 16, comma 6.
3. Nel caso in cui il Gestore ritenga il progetto non rispondente alle specifiche tecnico-funzionali e al livello di dettaglio di cui al precedente comma, può chiedere al Titolare, per una sola volta, di formulare una nuova proposta di progetto, salva la possibilità per il Gestore di non procedere all’affidamento dell’intervento di sviluppo qualora la nuova proposta di progetto non sia da questi ritenuta conforme alla richiesta di offerta.
4. Qualora il Gestore ritenga le condizioni economiche dell’offerta di cui al precedente comma 2 non congrue, con riferimento ai correnti prezzi di mercato e al canone annuale riconosciuto ad altri titolari per impianti della stessa tipologia di quelli interessati dall’intervento, la determinazione delle condizioni economiche dell’intervento sarà deferita ad un collegio di arbitratori composto da tre membri, uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare ed il terzo nominato d’intesa fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
5. Nel caso degli interventi di cui all’articolo 2, lettera kk, punto 3, proposti dal Titolare e che non comportino adeguamento del canone annuale, il Gestore valuta la proposta e l’adeguatezza del progetto, avuto riguardo alla eventuale conseguente variazione dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell’intervento, nonché alle esigenze di continuità ed economicità del servizio e di sicurezza del sistema elettrico, eventualmente acquisendo dal Titolare ogni elemento utile alla valutazione. Il Gestore può rifiutare l’intervento proposto, fornendo adeguata motivazione.
6. Il Titolare è responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto realizzato a seguito dell’accettazione dell’impianto oggetto dell’intervento di sviluppo da parte del Gestore e dell’aggiornamento dell’allegato n. 1 alla presente convenzione.
7. La disciplina dei rapporti tra il Gestore e il Titolare, con riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in cui gli impianti oggetto dell’intervento vengono accettati dal Gestore, è contenuta in un apposito atto convenzionale recante, altresì, le disposizioni relative all’attività di sviluppo di cui al titolo II, sezione III, e al titolo IV della presente convenzione.
Articolo 11 Obblighi del Titolare
1. Il Titolare individua e propone al Gestore gli interventi di sviluppo di cui all’articolo 2, lettera kk, punto 3, indicando i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi, la tipologia, le esigenze che lo determinano, e invia al Gestore il progetto dell’intervento unitamente all’eventuale richiesta di adeguamento del canone.
2. Il Titolare esegue gli interventi di sviluppo di cui al precedente articolo 10 alle condizioni economiche convenute con il Gestore ovvero determinate dal collegio di arbitratori di cui all’articolo 10, comma 4.
3. Il Titolare, su richiesta del Gestore, si impegna a collegare agli impianti della porzione della Rete gli impianti dei soggetti che hanno diritto alla connessione alla Rete.
4. Il Titolare procede alla realizzazione degli interventi di sviluppo in modo conforme alle regole tecniche adottate dal Gestore.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore, installa negli impianti della porzione della Rete dispositivi di protezione, per l’attuazione dei piani di emergenza e di ripristino, nonché per la rilevazione e il miglioramento della continuità del servizio.
Sezione IV Controlli e informazioni
Articolo 12 Controlli
1. Il Gestore controlla la corrispondenza tra l’attività posta in essere dal Titolare in attuazione della presente convenzione e le norme che disciplinano l’esercizio di dette attività. Nell’esercizio delle attività di controllo il Gestore individua, nel caso concreto, le modalità più efficienti e compatibili con le esigenze aziendali del Titolare.
2. Il Gestore controlla la Rete anche attraverso l’acquisizione continua di informazioni sullo stato degli impianti della porzione della Rete trasmesse in tempo reale dal Titolare e di ogni altra informazione ritenuta pertinente.
3. Il Gestore controlla che non si verifichi alcuna violazione dei limiti dichiarati dal Titolare nell’allegato n. 1 alla presente convenzione per gli elementi della porzione della Rete.
4. Le attività di controllo sono svolte, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti, attraverso apparati di controllo del funzionamento degli impianti, richieste di dati, notizie o documenti, accessi, ovvero sulla base degli elementi conoscitivi rinvenienti dall’adempimento di obblighi di informazione e registrazione posti a carico del Titolare.
Articolo 13
Apparati di controllo del funzionamento degli impianti
1. Il Titolare trasmette al Gestore presso le sue sedi, per gli elementi della porzione della Rete e secondo le modalità definite dal Gestore medesimo, i segnali (stati ed eventi) e le misurazioni necessari al controllo della Rete in tempo reale in ogni condizione di funzionamento, allo studio statistico delle perturbazioni in rete e alla ricostruzione dei disservizi, quali, ad esempio, lo stato funzionale degli organi di manovra e le misurazioni di tensione, di corrente e di potenza attiva e reattiva;
2. Il Titolare garantisce il sincronismo temporale delle informazioni di cui al precedente comma per gli elementi della porzione della Rete.
3. Gli apparati di acquisizione e trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma 1, conformi agli standard tecnici, normativi e di mercato e compatibili con il sistema di controllo del Gestore, sono installati, eserciti e manutenuti a cura del Titolare.
4. Il Gestore può richiedere, su alcuni nodi della porzione della Rete, segnali o misurazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1, per il controllo delle caratteristiche della tensione e dei transitori elettromeccanici. In tal caso il Gestore si avvale delle registrazioni memorizzate attraverso un apposito apparato installato e manutenuto a cura del Titolare.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore e sulla base di specifiche tecniche dallo stesso definite, installa, manutiene ed esercisce gruppi di misura dell’energia elettrica e di misurazione di altre caratteristiche della tensione sulla porzione della Rete. I relativi costi sostenuti dal Titolare vengono riconosciuti dal Gestore e remunerati sulla base di appositi accordi.
6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare o far effettuare verifiche sulla strumentazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 ai fini di accertarne la precisione e l’affidabilità.
Articolo 14
Obblighi di informazione e di registrazione
1. I flussi informativi tra Gestore e Titolare consentono il coordinamento tra le rispettive attività; in particolare consentono il coordinamento di:
a) interventi che comportano la indisponibilità di elementi della Rete;
b) interventi che comportano la disponibilità parziale di elementi della Rete;
c) interventi che, pur non comportando la indisponibilità di elementi della Rete, possono costituire vincolo alla gestione della rete medesima. Gli interventi di questo tipo comprendono i lavori sotto tensione e gli interventi sul sistema di comando, controllo e protezione di stazione.
2. Il Titolare comunica al Gestore, nel più breve tempo possibile, ogni informazione riguardante la porzione della Rete utile per la gestione della medesima. Il Gestore comunica al Titolare nel più breve tempo possibile ogni informazione riguardante la Rete utile all’esercizio degli impianti della porzione della Rete. Lo scambio delle informazioni tra Gestore e Titolare avviene secondo modalità definite congiuntamente e comunque deve essere tempestivo avuto riguardo alle attività di gestione e di esercizio, in ogni condizione di rete.
3. Il Gestore riporta su appositi registri, anche informatici, i valori effettivi di corrente e di tensione sugli elementi della porzione della Rete, quali risultanti dal sistema di supervisione e controllo della rete. I registri di cui al presente comma sono conservati per almeno un anno.
4. Al fine di consentire al Gestore l’elaborazione di statistiche sulle perturbazioni di rete e la ricostruzione della dinamica dei disservizi, il Titolare fornisce al Gestore informazioni riguardanti:
a) avviamenti e interventi, con i relativi tempi di attivazione, delle protezioni della Rete (ad esempio distanziometriche, differenziali, di mancata apertura interruttore, di massima corrente);
b) anomalie o guasti sugli impianti;
c) intervento dei dispositivi automatici di ripristino del servizio;
d) intervento dei dispositivi di distacco di impianti degli utenti della Rete;
e) valori istantanei delle tensioni e delle correnti anche durante i guasti;
f) registrazioni dell’eventuale localizzatore di guasto, ove esistente.
5. Le informazioni di cui al precedente comma, fornite dal Titolare a seguito di disservizi, oppure su richiesta del Gestore, sono trasmesse, entro un tempo massimo concordato tra le parti, su supporto informatico o cartaceo.
Articolo 15
Richieste di informazioni e accessi
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 il Gestore può richiedere al Titolare la comunicazione di dati e notizie, ovvero l’invio di specifici documenti, entro termini da definire in ragione della tipologia della richiesta e comunque tali da garantire un congruo preavviso.
2. Per le finalità di cui al precedente articolo 12, nonché per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione e di innovazione tecnologica, il Gestore, previa richiesta inoltrata al Titolare con congruo preavviso, può accedere agli impianti facenti parte della porzione della Rete congiuntamente al personale addetto agli impianti medesimi. In occasione del singolo accesso, il Titolare fornisce tutte le informazioni e i supporti tecnici necessari.
Parte III
Remunerazione delle attività e degli investimenti
Articolo 16
Remunerazione delle attività e degli investimenti sugli impianti della porzione della Rete
1. Il Gestore corrisponde al Titolare per gli impianti di potenza e accessori facenti parte della porzione della Rete, di cui all’allegato n. 1 alla presente convenzione, un canone annuale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.
2. Tutti gli obblighi posti a carico del Titolare ai sensi della presente convenzione, trovano completa ed omnicomprensiva remunerazione nel canone annuale di cui al precedente comma.
3. Qualora il Gestore richieda al Titolare lo svolgimento delle attività di ricerca di cui all’articolo 15, comma 2, ne sostiene i costi stipulando col Titolare specifiche convenzioni.
4. Alla determinazione del canone annuale di cui al precedente comma 1 concorrono:
a) una componente fissa;
b) una componente commisurata alla disponibilità degli elementi della Rete definita dal Gestore con le modalità indicate ai successivi commi 5 e 9;
c) una componente di penalità per le indisponibilità degli elementi definita dal Gestore con le modalità indicate ai successivi commi 5 e 10.
Il canone annuale è espresso nella seguente formula:
C = F + A − P
dove:
• C indica il canone annuale, espresso in lire;
• F indica la componente fissa del canone annuale, espressa in lire;
• A indica la componente del canone annuale commisurata alla disponibilità, espressa in lire;
• P indica la componente di penalità del canone annuale, espressa in lire.
5. Tutti gli elementi della porzione della Rete sono assoggettati alla componente commisurata alla disponibilità e alla componente di penalità, secondo quanto previsto al comma 7.
6. La componente fissa F del canone annuale è pari a:
N
F = ∑ Fi
i=1
dove:
con
Fi = k ⋅ fi
• N è il numero di elementi della porzione della Rete;
• fi è la componente annuale fissa, espressa in lire, relativa all’elemento della Rete i;
• k è il coefficiente determinato ai sensi del successivo articolo 18.
7. I valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della componente A e della componente P di cui al precedente comma 4 sono aggiornati dall’Autorità, su proposta del Gestore e sentito il Titolare. I valori di tali parametri possono essere differenziati per classi omogenee di elementi della Rete, identificate dal Gestore sulla base di criteri che non discriminino fra titolari.
8. I valori dei parametri fi sono aggiornati dall’Autorità, sentiti il Gestore ed i Titolari, a valere dall’inizio di ciascun periodo regolatorio. I valori dei parametri fi possono essere aggiornati durante il periodo regolatorio dall’Autorità, su proposta del Gestore e sentito il Titolare, limitatamente agli elementi interessati dagli aggiornamenti di cui al precedente comma 7.
9. La componente commisurata alla disponibilità A del canone annuale è determinata secondo la seguente formula:
N
A = ∑ Ai
i=1
⎧A − = B1 ⋅ (D − D
)⋅ f
se D ≤ D
con
A = ⎪ i
i i rif ,i i
i rif ,i
i ⎨
⎪⎩A + = α ⋅ A +
se D > D
dove:
i
i
i
i
i
A + = (B2
⋅ (D
i
− Drif ,i
)⋅ f )
i rif ,i
• B1i è il coefficiente applicato all’elemento della Rete i per valori di disponibilità effettiva minori o uguali alla disponibilità di riferimento;
• B2i è il coefficiente applicato all’elemento della Rete i per valori di disponibilità effettiva maggiori della disponibilità di riferimento;
• Di è la disponibilità effettiva, espressa in ore per anno, registrata a consuntivo, relativa all’elemento della Rete i e calcolata con la formula di cui al successivo articolo 17, comma 1;
• Drif,i è la disponibilità di riferimento, espressa in ore per anno, relativa all’elemento della Rete i e calcolata con la formula di cui al successivo articolo 17, comma 1;
• è il coefficiente definito al successivo articolo 19.
Nel caso la componente commisurata alla disponibilità A risulti negativa, il suo valore assoluto non può essere superiore al 30 % della componente fissa F del canone annuale.
10. La componente di penalità P di cui al precedente comma 4 viene calcolata con la seguente formula:
N
P = ∑ Pi
i=1
con
⎧0
P = ⎪
se Di
≥ Dmin,i
i
dove:
⎨
⎪⎩B3i
⋅ (D
xxx,x
− Di
)⋅ f
i
se Di
< Dmin,i
• B3i è il coefficiente di penalizzazione applicato all’elemento della Rete i, per valori di disponibilità effettiva minori della disponibilità minima;
• Dmin,i è la disponibilità minima, espressa in ore per anno, relativa all’elemento della Rete i.
Articolo 17
Disponibilità effettiva e disponibilità di riferimento degli elementi della porzione della Rete
1. La disponibilità effettiva e la disponibilità di riferimento per l’elemento della Rete i sono calcolate con le seguenti formule:
i
D = Nore − [IPc
+ K1⋅ IDTci
+ K2 ⋅ IDMci + K3⋅ IIci
+ K4 ⋅ IGci
]+ K5 ⋅ IFc +
i
i
i
− [K6 ⋅ ANM + K7 ⋅ CM + PAT + PMT ]+ PAG
i i
+ PMG i
i
i
Drif ,i = Nore − [IPpi + K8 ⋅ IDOi + K3⋅ IIOi + K4 ⋅ IGOi ] dove:
• Nore è il numero di ore dell’anno;
• parametri a consuntivo sono:
- IPci che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità programmate nel piano annuale o nel piano trimestrale;
- IDTci che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità occasionali differibili nel piano trimestrale;
- IDMci che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità occasionali differibili nel piano mensile;
- IIci che denota le ore annue complessive di indisponibilità occasionale indifferibile;
- IGci che denota le ore annue complessive di indisponibilità per guasto;
- IFci che denota le ore annue complessive di indisponibilità di sabato, domenica e festivi appartenenti a periodi di indisponibilità, programmata o occasionale, di durata inferiore a 5 giorni;
• parametri per variazioni dei programmi sono:
- ANMi che denota le ore annue complessive relative ad anticipazioni dei periodi di indisponibilità, programmata o occasionale, rispetto all’ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
- CMi che denota le ore annue complessive relative a posticipi dei periodi di indisponibilità, programmata o occasionale, rispetto all’ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
- PAGi che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilità deliberati;
- PMGi che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilità deliberati;
- PATi che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilità deliberati;
- PMTi che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilità deliberati;
• parametri obiettivo sono:
- IDOi che denota le ore annue complessive di indisponibilità occasionali differibili;
- IIOi che denota le ore annue complessive di indisponibilità indifferibili;
- IGOi che denota le ore annue complessive di indisponibilità per guasto;
• IPpi denota le ore annue complessive di indisponibilità programmata previste nel piano annuale o nel piano trimestrale;
• K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 rappresentano coefficienti.
2. In caso di guasto di elementi della porzione della Rete, le prime 72 ore vengono classificate come indisponibilità per guasto, mentre le successive come indisponibilità indifferibili.
3. Le ore relative a variazioni dei piani di indisponibilità nei periodi di tempo in cui ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale di cui all’articolo 7, comma 20, non vengono contabilizzate ai fini del calcolo della disponibilità di cui al comma 1.
Articolo 18
Modalità di determinazione della componente fissa del canone annuale
1. L’esborso complessivo da parte del Gestore per il pagamento della componente fissa dei canoni annuali per gli impianti di cui al precedente articolo 16, comma 1, nonché per l’indennizzo degli impianti in dismissione di cui al successivo articolo 20, è pari al ricavo annuo del Gestore destinato dalla normativa vigente alla copertura dei costi relativi agli impianti di potenza e a
quelli accessori utilizzati per il servizio di trasporto di energia elettrica, al netto dei ricavi destinati al Gestore.
2. Al termine di ciascun anno il parametro k viene determinato dal Gestore in modo da garantire l’equilibrio tra gli esborsi dovuti per le componenti fisse dei canoni annuali e per le rate degli indennizzi degli impianti dismessi, ed i ricavi a ciò destinati, determinati ai sensi del comma precedente.
Il parametro k è tale che:
⎢
l ⎥
i
k ⋅ ⎡∑ f + ∑d ⎤ = R
⎣ i l ⎦
dove:
• ∑ fi i
è la somma delle componenti fi relative a tutte le convenzioni stipulate dal Gestore
con i titolari delle porzioni della Rete;
• ∑dl l
è la somma delle rate di indennizzo relativi a tutti gli impianti in dismissione
nell’anno;
• R è il ricavo annuo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 19
Modalità di corresponsione del canone annuale
1. La componente commisurata alla disponibilità A e la componente di penalità P del canone annuale di cui al precedente articolo 16 vengono gestite da parte del Gestore attraverso un apposito Fondo per la disponibilità della Rete.
2. Alla fine di ciascun anno il parametro viene determinato dal Gestore in modo da garantire che il saldo del Fondo di cui al precedente comma non sia negativo con la seguente formula:
⎧ NRTN +
NRTN
−
NRTN
⎪α = 1
⎪
⎪
⎛ NRTN −
NRTN ⎞
se ∑ Ai
i=1
+ ∑ Ai
i=1
− ∑ Pi ≤ 0
i=1
⎨ ⎜ ∑ Ai
− ∑ Pi ⎟
N N N
∑
⎪α = − ⎝ i=1 i=1 ⎠
se ∑RTN A + + ∑RTN A− − ∑RTN P > 0
⎪ NRTN +
⎪ Ai
i
i=1
i
i=1
i
i=1
⎩ i=1
dove:
• NRTN è il numero di elementi della Rete;
NRTN
• ∑ Pi
i=1
è la somma delle componenti di penalità di cui al precedente articolo 16, comma 10,
relative a tutti gli elementi della Rete.
3. Nel primo anno solare di esercizio degli elementi della porzione della Rete oggetto di interventi di sviluppo è sospesa l’applicazione della componente commisurata alla disponibilità e delle penalità, qualora tali impianti in quell’anno siano in servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.
4. La componente fissa F del canone annuale di cui al precedente articolo 16 è corrisposta al Titolare in rate mensili.
5. La componente commisurata alla disponibilità A e la penalità P di cui al precedente articolo 16 sono corrisposte o richieste, se negative, al Titolare annualmente in un’unica soluzione.
Articolo 20
Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo
1. Dalla data di accettazione da parte del Gestore dell’impianto oggetto di un intervento di sviluppo di cui al precedente articolo 10, comma 6, il Gestore riconosce al Titolare il canone annuale determinato in sede di aggiudicazione con procedura di confronto concorrenziale o in sede di affidamento diretto dell’intervento di sviluppo. Nel caso di impianti che entrano in esercizio nel corso di un anno solare, il canone relativo a detto anno viene adeguato in proporzione al periodo temporale di effettivo servizio dell’impianto.
2. Nel caso in cui gli interventi di sviluppo consistano in una dismissione di elementi della Rete, il Gestore riconosce un indennizzo determinato con riferimento ai valori netti di bilancio risultanti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio anteriore all’1 aprile 1999, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
3. Per gli elementi della porzione della Rete entrati in servizio successivamente alla data della stipula della presente convenzione, si fa riferimento, ai fini della determinazione dell’indennizzo da riconoscere a seguito di una eventuale successiva dismissione dell’elemento della Rete, ai valori netti di bilancio risultanti alla data di entrata in servizio dell’elemento, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
4. L’indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene incrementato in ragione degli eventuali costi sostenuti per la dismissione degli impianti, ovvero diminuito in ragione dell’eventuale valore di realizzo o di riconversione funzionale delle stesse.
5. L’indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 può essere rateizzato da parte del Gestore in quote annue non superiori alla componente fissa del canone di cui al precedente articolo 16 relativamente all’elemento oggetto della dismissione.
6. Alle eventuali riduzioni permanenti della funzionalità degli impianti della porzione della Rete conseguenti ad interventi di sviluppo di cui all’articolo 2, lettera kk, punto 2, imposti da sopravvenuti obblighi normativi o di carattere autoritativo, non si applica alcuna riduzione della componente fissa di remunerazione dell’elemento della Rete i.
Parte IV
Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi
Articolo 21
Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti
1. Qualora si verifichi la violazione dei limiti di funzionamento degli elementi della Rete dichiarati dal Titolare nell’allegato n. 1 alla presente convenzione il Gestore né dà comunicazione al Titolare, attivandosi per eliminare nel più breve tempo possibile la violazione medesima.
2. Nel caso di guasto sugli impianti della porzione della Rete, il Titolare trasmette tempestivamente al Gestore un’analisi sintetica dell’evento, accompagnata da registrazioni, riportante la descrizione dell'evento medesimo e le informazioni di cui al precedente articolo 14, comma 4, relative agli impianti della porzione della Rete interessati dal disservizio.
3. Nel caso di guasto esterno alla porzione della Rete che comporti un disservizio per la medesima, il Gestore trasmette tempestivamente al Titolare una prima ricostruzione del disservizio nella sua sequenza temporale, indicando in particolare le cause che lo hanno determinato. Il Titolare analizza il comportamento dei propri impianti in relazione alle cause del disservizio ed invia i risultati di tale analisi al Gestore per gli adempimenti di competenza.
Articolo 22 Accertamento degli inadempimenti
1. Il Gestore, avvalendosi a tal fine degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del titolo II, sezione IV, della presente convenzione, controlla che il Titolare:
a) effettui l’esercizio della porzione della Rete nel rispetto degli ordini ricevuti e con le modalità definite ai sensi del titolo II della presente convenzione;
b) effettui la manutenzione della porzione della Rete nel rispetto dei piani annuali di manutenzione o degli indici di correlazione concordati ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo II, sezione II, della presente convenzione;
c) esegua gli interventi di sviluppo sulla porzione della Rete ad esso affidati in via diretta, in conformità alle specifiche di progetto definite in base alle disposizioni contenute nel titolo II, sezione III, della presente convenzione.
2. Sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti acquisiti nell’esercizio dell’attività di cui al comma precedente, il Gestore contesta al Titolare l’inadempimento mediante invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della documentazione a supporto.
3. Il Titolare, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di addebito di cui al comma precedente, può presentare una memoria recante le proprie osservazioni in ordine all’inadempimento contestato.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dal Titolare a norma del medesimo comma, il Gestore decide in ordine all’inadempimento contestato assumendo, se del caso, le decisioni di cui ai successivi articoli 23 e 24.
5. In ogni caso di inadempimento di cui al comma precedente, il Titolare tiene indenne il Gestore dagli oneri che questi abbia a sostenere per risarcimenti o indennizzi per i danni cagionati da tali inadempimenti.
6. Rimangono ferme le competenze dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi dell’articolo 3, comma 9, periodi terzo e quarto, del decreto legislativo n. 79/99.
Articolo 23 Sanzioni
1. Il Gestore può applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F spettante al Titolare, commisurata alla gravità dell’inadempimento accertato nel caso in cui il Titolare:
a) non adempia agli obblighi in materia di esercizio della porzione della Rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
b) non adempia agli obblighi in materia di manutenzione della porzione della Rete di cui al precedente articolo 9;
c) non adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione della Rete di cui al precedente articolo 11 e, nel caso degli interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del titolo II, sezione III, della presente convenzione:
- non renda disponibili nei tempi stabiliti gli elementi della Rete oggetto di tali interventi;
- gli elementi della Rete resi disponibili non rispondano pienamente alle specifiche del progetto;
d) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.
2. Nel caso in cui, per ragioni direttamente imputabili al Titolare, si renda necessaria per l’elemento della porzione della Rete i una riduzione permanente di un parametro rappresentativo di una funzionalità rispetto al valore del medesimo parametro dichiarato nello stato di consistenza all’atto della stipula della presente convenzione, il Gestore può applicare
una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F di cui al precedente articolo 16 comma 6 spettante al Titolare, e, in aggiunta, applicare un coefficiente Hil di riduzione permanente della componente fissa Fi, di cui al medesimo articolo e comma, pari a:
H
⎧
⎪ il
⎪
⎨
= Sil
S0il
se Sil
< S0il
H
⎩ il = 1
se Sil
≥ S0il
dove:
• Hil è un parametro di riduzione della componente fissa, relativo all’elemento della Rete i
rispetto alla funzionalità l;
• S0il è il parametro indicato nell’allegato n. 1 alla presente convenzione che caratterizza la funzionalità l dell’elemento della Rete i al momento della stipula della presente convenzione o dell’inserimento del medesimo nello stesso allegato;
• Sil è il parametro che caratterizza la funzionalità l dell’elemento della Rete i all’atto di aggiornamento dello stato di consistenza relativamente all’elemento medesimo.
3. Per ciascun elemento oggetto di un intervento di sviluppo i valori dei parametri fi e S0il sono determinati al momento dell’aggiornamento dello stato di consistenza allegato alla presente convenzione per l’inserimento dell’elemento medesimo.
4. Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate mediante detrazione dall’importo della prima fatturazione successiva all’accertamento dell’inadempimento.
Articolo 24
Interventi prescrittivi e sostitutivi
1. Qualora, nel caso di interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del titolo II, sezione III, della presente convenzione, sia accertata una notevole difformità dal progetto delle opere in corso di realizzazione, tale che ne potrebbe risultare compromessa l’adeguatezza delle stesse alle esigenze di sviluppo della Rete, ovvero una parziale difformità dal progetto delle opere realizzate, il Gestore può richiedere al Titolare, fissando un termine, di porre in essere gli interventi necessari a rendere l’opera conforme alle specifiche di progetto e può rifiutarsi di accettare l’opera realizzata fino al momento in cui detti interventi non siano stati effettuati.
2. Decorso il termine di cui al precedente comma 1, il Gestore può eseguire a spese del Titolare le prestazioni non adempiute, potendo ricorrere, nella scelta del soggetto cui affidare gli interventi necessari, a un procedimento di confronto concorrenziale.
3. Qualora gli inadempimenti di cui al precedente articolo 23, comma 1, lettera a), siano tali da pregiudicare la sicurezza della Rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore può eseguire tramite propri incaricati le manovre che il Titolare persista nel non effettuare.
4. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 23, comma 1, lettera b), il Gestore, previa acquisizione di ogni elemento conoscitivo utile nell’esercizio delle facoltà ad esso riconosciute dal titolo II, sezione IV, della presente convenzione, predispone il piano di manutenzione della porzione della Rete.
5. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 23, comma 1, lettera d), con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei segnali e delle misurazioni necessari al controllo della Rete, il Gestore installa, qualora mancanti, e rende operativi gli apparati necessari alla rilevazione e trasmissione di tali segnali e misurazioni.
6. Le spese sostenute dal Gestore per la effettuazione degli interventi sostitutivi di cui al presente articolo sono poste a carico del Titolare.
7. Gli interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al presente articolo non sono alternativi rispetto alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 23.
8. Nel caso in cui il Titolare compia gravi e ripetuti inadempimenti in modo tale da pregiudicare la sicurezza della Rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore definisce un programma di interventi urgenti per ripristinare il corretto espletamento delle attività nella responsabilità del Titolare ai sensi della presente convenzione. Qualora alle scadenze fissate in detto programma la situazione di inadempienza di cui al presente comma persista, il Gestore può affidare le attività di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della porzione della Rete ad altro soggetto da selezionare mediante una procedura di confronto concorrenziale. Al Titolare viene riconosciuto un corrispettivo, definito dall’Autorità, commisurato al capitale investito.
Parte V Disposizioni transitorie e finali
Articolo 25 Clausola compromissoria
1. Le controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione sono deferite all’Autorità.
2. Fino all’adozione dal regolamento previsto dall’articolo 2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 1 sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare ed il terzo nominato d’intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 810 del Codice di procedura civile.
3. Il collegio arbitrale costituito ai sensi del comma precedente giudica secondo diritto.
Articolo 26 Integrazioni e modifiche
La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che potrà essere apportata allo schema di convenzione tipo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
Articolo 27 Decorrenza
La presente convenzione ha effetto a decorrere dal ….
Articolo 28 Disposizioni transitorie
1. Entro il 31 ottobre 2000 il Gestore trasmette all’Autorità una proposta per la determinazione dei valori dei parametri per il calcolo delle componenti A e P di cui al precedente articolo 16, comma 4. L’Autorità, con proprio provvedimento, fissa i suddetti parametri, sentiti i soggetti che dispongono di porzioni della rete, e stabilisce il termine a partire dal quale decorrerà l’applicazione delle medesime componenti.
2. Per l’anno 2000 e sino a successivo provvedimento dell’Autorità è sospesa l’applicazione delle componenti A e P di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. L’elenco delle caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo 3, comma 4, dovrà essere allegato alla presente convenzione entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula della medesima (allegato n. 2).
Parte VI Allegati
Allegato n.1 – Stato di consistenza della porzione della Rete
Allegato I
Indicazioni per la predisposizione dello stato di consistenza della porzione della rete di trasmissione nazionale
Linee
• Identificativi
• Identificativi degli estremi
• Lunghezza
• Tratti, derivazioni e tronchi e relative lunghezze
• Tipo della linea (semplice/doppia terna)
• Esecuzione (area o cavo)
• Conduttori per fase
• Numero
• Diametro
• Materiale
• Formazione
• Sezione
• Funi di guardia
• Numero
• Diametro
• Materiale
• Formazione
• Sezione
• Trasposizioni
• Parametri elettrici
• Resistenza
• Reattanza
• Capacità
• Valori medi di resistività del terreno
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Tensione massima di esercizio
• Fattore limitante la funzionalità
Trasformatori
• Identificativi
• Tensione di corto circuito
• Corrente a vuoto
• Perdite nel ferro
• Perdite nel rame
• Rapporto di trasformazione
• Gruppo orario
• Impedenze alla sequenza omopolare
• Avvolgimenti
• Tensione nominale
• Tensione nominale massima
• Potenza nominale
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Tipo di collegamento
• Stato del neutro
• Commutatore sotto xxxxxx
• Numero di gradini
• Variazione
• Isolatori passanti
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Tensione massima di esercizio
• Regolatore automatico di tensione
Stalli
• Identificativi
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Tensione massima di esercizio
• Fattore limitante la funzionalità
Sbarre e congiuntori
• Identificativi
• Livello di tensione
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Tensione massima di esercizio
• Fattore limitante la funzionalità
Interruttori
• Identificativi
• Mezzo isolante
• Ciclo operativo
• Tensione nominale
• Tensione massima
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Potere di interruzione
• Potere di stabilimento
• Tempo reale di apertura unipolare e tripolare
• Tempo reale di chiusura unipolare e tripolare
• Discordanza poli campo di regolazione
Sezionatori
• Identificativi
• Mezzo isolante
• Tipo sezione
• Tensione nominale
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Corrente nominale di commutazione di sbarra
• Tipo di comando (unipolare/tripolare)
Riduttori di tensione
• Identificativi
• Tipo (induttivo/capacitivo)
• Tensione primaria nominale
• Tensione primaria massima
• Tensione secondaria massima
• Rapporti
• primario
• secondari
• Prestazione
• I secondario
• II secondario
• Classe di precisione
• I secondario
• II secondario
Riduttori di corrente
• Identificativi
• Tensione nominale
• Tensione massima
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Corrente massima permanente di riscaldamento
• Rapporti
• primario
• secondari
• Prestazione
• I secondario
• II secondario
• III secondario
• Classe di precisione
• I secondario
• II secondario
• III secondario
• Messa a terra
Bobine onde convogliate
• Identificativi
• Costruttore
• Modello
• Tensione nominale
• Tensione massima
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Corrente massima permanente di riscaldamento
• Induttanza
Condensatori di accoppiamento
• Identificativi
• Capacità
Condensatori di rifasamento
• Identificativi
• Potenza nominale
• Tensione nominale
• Tensione massima
Reattori
• Identificativi
• Potenza nominale
• Tensione nominale
• Tensione massima
• Corrente limite di funzionamento permanente
• Corrente limite di funzionamento transitorio
• Reattanza alla tensione nominale
• Reattanza omopolare
Protezioni
• Identificativi
• Protezione distanziometrica
• Riduttori di corrente correttori
• Riduttori di tensione correttori
• Tensione e corrente nominali
• Relè alimentato da correttori
• Relè a minima impedenza
- Tensione e corrente nominali
- Relè alimentato da connettori
• Teleprotezione
- Mezzo vettore impiegato (onde convogliate, ponte radio, cavo pilota)
• Protezione non distanziometrica
• Tipo di protezione
• Tensione e corrente nominali
• Relè alimentato da correttori
• Richiusura
- Intervallo di taratura tempo di attesa richiusura monofase
- Intervallo di taratura tempo di attesa richiusura trifase
- Tempo neutralizzazione su richiesta chiusura manuale
- Tempo neutralizzazione su richiesta chiusura automatico
• Richiusura lenta
- Intervallo di taratura
- Tempo di attesa
• Dispositivo di parallelo
- Intervallo di taratura della sezione sincrona
- Intervallo di taratura della sezione asincrona
• Teleprotezione
- Mezzo vettore impiegato (onde convogliate, ponte radio, cavo pilota)
Apparecchiature per la supervisione e il controllo
• Apparati di misura
• Costruttore
• Modello
• Fondo scala (MW)
• Fondo scala (MVAR)
• Fondo scala (Hz)
• Tipo di inserzione (Monofase, Aron, Tri-monofase)
• Alimentazione voltmetrica (Riduttore di tensione di montante o di sbarra)
• Oscilloperturbografo
• Registratore cronologico di eventi
Altre indicazioni
Allegato
Allegato n.2 – Caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della Rete
29
Allegato II
Indicazioni per la predisposizione dell'elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale
Linee
• Identificativo
• Freccia media del conduttore
• Xxxxxx medio del conduttore
• Ascisse e ordinate medie dei conduttori o dei cavi
• Fase 1
• Fase 2
• Fase 3
• Ascisse e ordinate medie delle funi di guardia
• Fune 1
• Fune 2
• Freccia media della fune
• Diametro e spessore guaina cavo
• Resistività guaina cavo
Interruttori
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di costruzione
• Anno di entrata in servizio
• Anno di ultima revisione
• Riduttore di corrente inserito nell’interruttore
• Tipo di comando interruttore
Sezionatori
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di costruzione
• Anno di entrata in servizio
• Realizzazione
• Pantografo
• Cerniera
• Rotativo a tre colonne
• Rotativo a due colonne
• Tipo di comando
• Aria compressa
• Manuale
• Motorizzato
Riduttori di tensione
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di costruzione
• Anno di entrata in servizio
• Tipo di isolante
• Alimentazione
Riduttori di corrente
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di costruzione
• Anno di entrata in servizio
• Tipo di isolante
• Alimentazione
Scaricatori
• Identificativo
• Costruttore
• Tipologia
• Modello
• Matricola
Condensatori di accoppiamento
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
Condensatori di rifasamento
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di costruzione
• Anno di entrata in servizio
• Schema di riferimento composizione batteria
Reattori
• Identificativo
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di costruzione
• Anno di entrata in servizio
• Raffreddamento
Protezioni
• Identificativo
• Protezione distanziometrica
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di entrata in servizio
• Moduli o funzioni relè componibili presenti
• Tensione continua di alimentazione
• Relè minima impedenza
- Costruttore
- Modello
- Matricola
- Anno di entrata in servizio
- Tensione continua di alimentazione
• Accumulatore di tensione se separato da protezione distanziometrica
- Costruttore
- Modello
- Tensione continua di alimentazione
• Teleprotezione
- Costruttore
- Modello
- Matricola
• Controllo tensione se separato da protezione distanziometrica
- Costruttore
- Modello
- Matricola
• Protezione non distanziometrica
• Costruttore
• Modello
• Matricola
• Anno di entrata in servizio
• Tensione continua di alimentazione
• Richiusura
- Costruttore
- Modello
- Matricola
- Tensione continua di alimentazione
- Tempo di discriminazione
• Teleprotezione
- Costruttore
- Modello
- Matricola
• Localizzazione di guasti
• Costruttore
• Modello
• Matricola
Altre indicazioni