VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX X. 00
C O P I A
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO PER EMERGENZA UMANITARIA PROCLAMATA SUL TERRITORIO NAZIONALE PER L'ECCEZIONALE FLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA (D.P.C.M. DEL 12 FEBBRAIO 2011)
Addì TRE APRILE DUEMILADODICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - SINDACO
2) Xxxxxxxxx Xxxxxxx - ASSESSORE
3) Xxxxxxx Xxxxxxxx - ASSESSORE
4) Xxxxxxxxx Xxxx - ASSESSORE
5) Xxxxxx Xxxxxxxx - ASSESSORE
6) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - ASSESSORE
Presente Presente Presente Presente Presente Assente
Assiste il Segretario Comunale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Copia trasmessa per competenza
- Area Economico Finanziaria Tributi/Personale
- Area Territorio e Sviluppo
- Area Servizi Generali e alla Persona
- Servizi Demografici ed Elettorale
- Servizi Sociali
- Area Sicurezza e Vigilanza
- Segretario Comunale
- Sindaco
- Assessore
-
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 30 DEL 03/04/2012
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO PER EMERGENZA UMANITARIA PROCLAMATA SUL TERRITORIO NAZIONALE PER L'ECCEZIONALE FLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA (D.P.C.M. DEL 12 FEBBRAIO 2011)
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 12 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011 ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea”;
CONSIDERATO che, in data 6 aprile 2011, in sede di cabina di regia della Conferenza Unificata il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno siglato un’intesa che prevede l’attivazione delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all’art. 20 del Testo unico delle disposizioni sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, adottato con D.Lgs. n. 286/1998;
RICHIAMATA, altresì, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 per la definizione delle ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
DATO ATTO che dal 08.08.2011 il Comune di Castiglione dei Pepoli ha attivato l’ospitalità di n. 3 migranti, impegnandosi a provvedere direttamente alla fornitura dei servizi di vitto, alloggio e mediatore culturale, per un costo procapite giornaliero pari a massimo € 40,00 (iva compresa), rimborsato dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, a seguito di rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute dall’Ente.
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.61 del 27.09.2011 avente ad oggetto “SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
O.P.C.M. 3933/2011 E IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)”, esecutiva ai sensi di legge, per la gestione dell’ emergenza umanitaria proclamata sul territorio nazionale per l’eccezionale flusso di cittadini provenienti dai paesi del nord africa (d.p.c.m. del 12 febbraio 2011);
RITENUTO opportuno procedere alla stipula del contratto di affitto per l’immobile non più di proprietà comunale sito in xxx Xxxxxxxxx,00 a favore del nucleo familiare dei profughi di cui sopra;
RITENUTO dover approvare quanto sopra;
VISTO il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 30 DEL 03/04/2012
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell’allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. DI APPROVARE lo schema di contratto di locazione ad uso transitorio, tra il Comune di Castiglione dei Pepoli e il Sig. Xxxxxxxx Xxxxx, proprietario dell’immobile ubicato nel Comune di Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, 00 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l’accoglienza di n. 3 profughi provenienti dal Nord Africa;
2 - DI DARE ATTO che a tutti i procedimenti inerenti l’accoglienza, la gestione e la permanenza dei profughi provenienti dai paesi del nord Africa (D.P.C.M. del 12.02.2011), nonché alla sottoscrizione del contratto di locazione allegato provvederà la Responsabile di Area del Comune di Castiglione dei Pepoli;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano nel rispetto dell’art. 134 - comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, onde assicurare piena continuità all’azione amministrativa locale.
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. ??? del
BOZZA
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO DI IMMOBILE
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Tra i sigg.ri:
Locatore:
-
Conduttore:
- COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI sede legale in X.xxx X. Xxxxxxx,0 rappresentato da
nato il nominato con Provvedimento del Sindaco n. del
Responsabile dell’Area con sede nel Municipio di Castiglione dei Pepoli (BO)
Il Sig.
SI CONVIENE E STIPULA
CEDE IN LOCAZIONE
- COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI sede legale in X.xxx X. Xxxxxxx,0 rappresentato da
nato nominato con Provvedimento del Sindaco n. del Responsabile dell’Area _ con sede nel Municipio di Castiglione dei Pepoli (BO) che accetta l’unità immobiliare posta in Castiglione dei Pepoli (BO) via in xxx Xxxxxxxxx, 00 piano .......................... scala ...................... int. .............................
composta di n. 1 vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
..................................................................................................................................................
ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI:
proprietà .................................................. riscaldamento acqua
................................................... altre ........................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: ..........................................................
codice fiscale del locatore ........................................................................................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
.................................................................................................................................................. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
..................................................................................................................................................
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ....................................... mesi, dal 01.04.2012 al 30.06.2012, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta, con possibilità di rinnovo.
Articolo 2 (Esigenza del conduttore)
Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i mesi
per il seguente motivo ,
Articolo 3 (Canone)
Il canone di locazione è convenuto in euro 200,00 mensili, importo che conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario in una unica rata alla data della scadenza 30.06.2012.
Articolo 4 (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98. Il pagamento degli oneri anzidetti
deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 5 (Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell’unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 7 (Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone....................................................................................................................
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 8 (Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
Articolo 9 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: .......................................................................................... ovvero di quanto risulta
dall’allegato verbale di consegna.
Articolo 10 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11 (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle
deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12 (Impianti)
Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso.
Articolo 13(Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:........................................……
Articolo 14 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 15 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.
Altre clausole: ................................................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Castiglione dei Pepoli, li, .........................................................................................
Il locatore ........................................................
Il conduttore ..........................................................
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15del presente contratto.
Il locatore ....................................................................
Il conduttore .................................................................
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)
Piazza Marconi n. 1 - 40035 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
Xxx. 0000/000000 - Xxx 0534/801700
P.I. 00702191206 C.F. 80014510376
Allegato A) alla delibera n. 30 /GC del 03/04/2012
avente ad oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO PER EMERGENZA UMANITARIA PROCLAMATA SUL TERRITORIO NAZIONALE PER L'ECCEZIONALE FLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA (D.P.C.M. DEL 12 FEBBRAIO 2011)
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
(X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
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(*) Motivazione:
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X.xx XXXX. XXXXX XXXXXXX
**************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 04/04/2012 al 19/04/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Castiglione dei Pepoli, addì 04/04/2012
L'ISTRUTTORE
X.xx XXXXXXXX XXXXXX
************************************************************************************** La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 03/04/2012
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)
Castiglione dei Pepoli, addì 03/04/2012
L'ISTRUTTORE
X.xx XXXXXXXX XXXXXX
**************************************************************************************
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
Castiglione dei Pepoli, addì 04/04/2012 L'ISTRUTTORE
Delibera n. 30 del 3 APRILE 2012