CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CON MODALITA’ GLOBAL SERVICE E FULL RISK, DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PREMESSA
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale d’Appalto regolante, unitamente a quanto altro previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara nonché nell’ulteriore documentazione di gara, l’esecuzione dell’appalto relativo al Servizio di gestione e manutenzione, con modalità Global Service e Full Risk, delle apparecchiature biomedicali in uso, rispettivamente, presso i presidi dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, convenzionate tra loro in unione d’acquisto (di seguito e per brevità indicate, rispettivamente, anche e solo come “ASL 8 Cagliari” e “AOU Cagliari” e/o denominate entrambe, in via ulteriormente riassuntiva, anche “Amministrazioni appaltanti” o “Stazioni appaltanti” o “Amministrazioni convenzionate”).
Per l’affidamento di tale appalto di servizi la ASL 8 Cagliari, in qualità di amministrazione capofila ed in virtù del mandato all’uopo conferitogli dalla AOU Cagliari, ha indetto la procedura aperta di cui all’oggetto in unione d’acquisto con la predetta AOU Cagliari, al fine di selezionare un unico contraente (di seguito indicato anche e solo come anche “Assuntore” “Aggiudicatario” e/o “Appaltatore”) con il quale ciascuna delle Stazioni appaltanti provvederà a stipulare, all’esito della gara, un distinto ed autonomo contratto avente ad oggetto l’affidamento della parte di servizi relativi ai propri quantitativi e fabbisogni, alle condizioni risultanti dall’aggiudicazione.
Le modalità e condizioni di partecipazione alla gara e i relativi criteri e modalità di aggiudicazione della stessa sono descritti nel Bando e nel Disciplinare di gara.
Il presente Capitolato descrive e disciplina, invece, l’oggetto del servizio in gara, le condizioni minime di esecuzione delle prestazioni richieste nonché tutti gli altri termini e condizioni di esecuzione dell’appalto, anche in relazione alle prestazioni ed obbligazioni connesse e complementari. Tutte le prescrizioni di seguito indicate debbono intendersi, pertanto, come condizioni minime di esecuzione del servizio, per modo che tutti i servizi offerti dai concorrenti per l’esecuzione dell’appalto dovranno avere, a pena di inidoneità dell’offerta e conseguente esclusione, le condizioni minime di erogazione ed esecuzione stabilite nel presente Capitolato.
Il presente documento ha lo scopo, pertanto, di definire le condizioni del servizio che si intende appaltare e del relativo contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario della gara da ciascuna Amministrazione convenzionata, nonché gli obiettivi che si intendono conseguire con l’affidamento a terzi delle prestazioni descritte nel presente capitolato.
ART. 1 – SCOPO ED OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO
1.1. - SCOPO
Scopo del servizio che si intende appaltare è garantire il mantenimento e la massima continua funzionalità ed efficienza del parco attrezzature – apparecchiature biomedicali delle amministrazioni convenzionate, intese come apparecchiature (beni durevoli) rientranti nella marcatura CE relativamente ai MD (D.lgs n. 46/1997) e MD IVD (D.lgs n. 332/2000) in possesso della marcatura CE o non in possesso della stessa in quanto installate con le norme preesistenti al D.lgs n. 46/1997 ed al D.Lgs. n. 332/2000, ed in generale di tutte le apparecchiature di supporto all’attività diagnostica e clinica allocate presso le diverse unità operative della ASL 8 Cagliari e della AOU Cagliari o ad uso domiciliare, assicurandone adeguata manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge, nonché fornire, laddove richiesto, un adeguato supporto in forma di consulenza relativamente alla gestione delle apparecchiature.
Con l’affidamento ad un soggetto esterno di tali servizi la ASL 8 Cagliari e, rispettivamente, la AOU Cagliari, intendono conseguire i vantaggi che, in via generale, si indicano qui di seguito:
- aumento del grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all’utilizzo delle apparecchiature biomedicali;
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- continuità d’esercizio;
- affidamento ad un unico referente di numerose attività ausiliarie;
- possibilità di usufruire della competenza dell’aggiudicatario;
- possibilità di operare a costi certi e programmabili;
- realizzazione di economie di risorse sia finanziarie sia umane;
- adeguamento tempestivo e continuo alle variazioni normative.
1.2. – OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di prestazioni proprie di un servizio integrato di gestione delle apparecchiature biomedicali con modalità Global Service e Full Risk e, segnatamente, il mantenimento operativo, la manutenzione preventiva e correttiva della attrezzature/apparecchiature biomedicali, in linea con lo stato dell’arte e con i manuali delle apparecchiature stesse, nonché la verifica periodica della conformità alla vigente legislazione, alle normative tecniche, antinfortunistiche ed alla sicurezza delle apparecchiature sopraindicate ubicate nella ASL 8 Cagliari e nella AOU Cagliari o ad uso domiciliare.
Si fa presente e specifica che tutte tali prestazioni dovranno comprendere anche le apparecchiature biomedicali ad alto contenuto e complessità tecnologica. Resta ben inteso pertanto, che tali apparecchiature biomedicali ad alto contenuto e complessità tecnologica sono comprese nell’oggetto dell’appalto.
L’elenco delle apparecchiature biomedicali oggetto del presente appalto è riportato nei seguenti documenti, allegati al Disciplinare di gara per formarne parte integrante:
- Allegato C, quanto alle apparecchiature ubicate presso i presidi della ASL 8 Cagliari;
- Allegato D quanto alle apparecchiature ubicate presso il presidio della AOU Cagliari denominato Policlinico Universitario;
- Allegato E quanto alle apparecchiature ubicate presso il presidio della AOU Cagliari denominato P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx e strutture connesse (Clinica Pediatrica Macciotta);
- sotto la lettera F viene, invece, allegato, l’elenco delle apparecchiature biomedicali con scadenza del periodo di garanzia successivamente al 31/08/2008 circa. Tale elenco relativo alle scadenze di garanzia comprende attualmente solo le apparecchiature utilizzate dalla ASL 8 Cagliari e, con riferimento alla AOU Cagliari, solo le apparecchiature presenti ed utilizzate nel presidio P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx e strutture connesse.
Tali elenchi potrebbero risultare non completamente esaustivi a causa delle continue variazioni che normalmente investono il parco apparecchiature delle due Stazioni appaltanti. I predetti documenti e gli elenchi di apparecchiature ivi contenuti vengono allegati alla documentazione di gara, in ragione della loro dimensione, in formato elettronico, e sono disponibili e scaricabili, come specificato nel bando di gara e nel disciplinare, anche nel sito internet della ASL 8 Cagliari.
Il numero di apparecchiature indicate e descritte in tali allegati è, come detto, da ritenersi indicativo del quantitativo complessivo delle apparecchiature in relazione alle quali dovrà essere erogato il servizio descritto nel presente capitolato. Tale quantitativo, peraltro, non è esaustivo, restando bene inteso che tali elenchi dovranno essere via via integrati con tutte le apparecchiature presenti presso i presidi della ASL 8 Cagliari e della AOU Cagliari, a qualunque titolo, sia al momento dell’aggiudicazione dell’appalto sia successivamente a tale data.
Da tali elenchi dovranno, invece, essere via via escluse tutte le apparecchiature dismesse nel corso del periodo di appalto e quelle che dovessero risultare, dal censimento, inutilizzabili.
Sopralluogo facoltativo. Si ritiene che le informazioni fornite con gli allegati C-F siano adeguatamente esaustive in merito alla attuale composizione del parco apparecchiature biomedicali delle due Stazioni appaltanti, per modo che non è previsto l’obbligo di sopralluogo. Tuttavia, qualora i concorrenti
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interessati a partecipare alla gara lo ritengano opportuno, potranno effettuare sopralluoghi ricognitivi presso le strutture ospedaliere e nelle altre strutture delle Stazioni appaltanti indicate negli appositi campi degli elenchi inventariali allegati. L’addetto del concorrente che effettuerà il sopralluogo dovrà essere munito di apposita delega all’uopo conferita da legale rappresentante o procuratore del concorrente, riportante evidenza dell’oggetto della presente gara. Xxxx visite ricognitive dovranno essere eseguite, in ogni caso, sotto la direzione ed il coordinamento dei responsabili delle unità operative interessate e senza interferire con l’attività istituzionale di quest’ultime.
- Manutenzione su apparecchiature non incluse negli allegati C, D, E, F.
Negli elenchi inventariali riportati negli allegati C, D, E ed F sono attualmente indicate le apparecchiature biomedicali in uso presso le Stazioni appaltanti a titolo di proprietà. A tal riguardo si specifica, peraltro, che le prestazioni richieste per il servizio in gara si intenderanno, in ogni caso, estese a tutte le apparecchiature biomedicali a disposizione ed in uso presso la ASL 8 Cagliari e la AOU Cagliari a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le apparecchiature biomedicali ad uso domiciliare, secondo quanto meglio indicato nei paragrafi del successivo art. 2 e con le specificazioni e limitazioni ivi previste. E ciò anche se tutte o parte di tali apparecchiature biomedicali non risultassero incluse negli elenchi allegati, non essendo state ancora censite ed inventariate al momento della stesura del presente Capitolato.
Sono da ritenersi, poi, comprese nell’oggetto dell’appalto e del servizio in gara anche le seguenti apparecchiature, biomedicali e non:
- autoclavi sterilizzatrici, tavoli operatori, riuniti odontoiatrici, sviluppatrici radiologiche, camera iperbarica completa di impianti in uso presso la ASL 8 Cagliari e/o la AOU Cagliari;
- cappe di aspirazione, stufe a secco, apparecchiature di biosmosi, gabbia di Xxxxxxx delle RMN comprese le porte, monitor piedi-vesti, piccola strumentazione da laboratorio non MD, impianti di raffreddamento collegati ad apparati biomedicali in uso presso le stazioni appaltanti;
- personal computer e relative periferiche collegate ad apparecchiature biomedicali o facenti parte di sistemi comprendenti apparecchiature biomedicali in uso presso le Stazioni appaltanti;
- tutti gli apparati collegati ad apparecchiature biomedicali e facenti parti del sistema comprendente l’apparecchiatura biomedicale, in uso presso le Stazioni appaltanti.
È da intendersi, invece, non compreso nell’oggetto del servizio descritto nel presente Capitolato esclusivamente lo strumentario chirurgico, i ferri operatori e così via.
Sono escluse, inoltre, anche le macchine da scrivere, fax, fotocopiatrici, i personal computer e in generale il materiale informatico (stampanti, monitor, periferiche di vario tipo) utilizzato a fini amministrativi.
1.3. - durata - valore stimato dell’appalto – importo a base di gara
La durata dell’appalto oggetto della presente gara è stabilita nel periodo di anni 3 (tre anni), con decorrenza dalla stipulazione del contratto.
Ripetizione servizi analoghi per ulteriori due anni: sia la ASL 8 Cagliari che la AOU Cagliari, ciascuna per quanto di ragione, si riservano l’opzione di procedere, alla scadenza del periodo contrattuale triennale sopra indicato, all’estensione della durata del servizio per un ulteriore periodo pari ad un massimo complessivo di anni 2 (due anni).
Tale estensione della durata iniziale del contratto verrà eventualmente determinata dalle predette Stazioni appaltanti, ove intendano esercitare la predetta opzione, nella forma dell’affidamento all’aggiudicatario della ripetizione di servizi analoghi. Ciò avverrà ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) X.Xxx. n. 163/2006, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
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L’estensione della durata del contratto verrà eventualmente determinata, in ogni ipotesi, previa valutazione circa la soddisfazione sul servizio prestato dall’aggiudicatario e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato. Tale opzione potrà essere esercitata nel termine dei tre mesi antecedenti il termine di scadenza del contratto. Dei presupposti e dei termini di tale estensione della durata del contratto si darà atto in apposito verbale e/o atto aggiuntivo al contratto inizialmente stipulato tra le Aziende appaltanti e l’aggiudicatario.
Durante il periodo di ripetizione di servizi analoghi l’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio alle stesse condizioni e con le stesse modalità offerte in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.
E’ fatta salva, infine, la facoltà delle Stazioni appaltanti di ricorrere ad ulteriori e/o diverse modalità di opzione, rinnovazione e/o proroga della durata iniziale del contratto eventualmente introdotte da norme nazionali e/o comunitarie anche successivamente alla data di aggiudicazione dell’appalto.
L’importo complessivo stimato/valore globale presunto dell’appalto in gara, ai sensi dell’art. 29, primo comma, D.Lgs. n. 163/2006 è pari a complessivi euro 30.196.250,00, di cui euro 446.250,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa l’IVA di legge, intendendosi compresi in tale globale importo sia il valore economico presunto del periodo contrattuale triennale, sia il valore economico corrispondente alla eventuale ripetizione di servizi analoghi per l’ulteriore periodo di anni due.
Tale valore economico globale e complessivo dell’appalto è stato determinato sommando i fabbisogni e quantitativi stimati per ciascuna delle due Stazioni appaltanti convenzionate in unione d’acquisto per tutto il periodo dianzi indicato, come da quadro economico riportato all’art. 1 del Disciplinare di gara, al quale si fa rinvio.
L’importo a base d’asta è rappresentato, come già indicato al predetto art. 1 del Disciplinare, dall’importo complessivo annuo di euro 5.950.000,00 IVA esclusa, risultante dalla sommatoria degli importi annuali presunti delle due stazioni appaltanti in unione d’acquisto, già al netto degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 86 comma 3 ter D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio che si intende affidare in appalto si riferisce, come già detto, a tutte le apparecchiature meglio specificate nei precedenti punti 1.2 e 1.3 dell’art. 1, ed ha per oggetto la gestione e l’esecuzione delle attività di manutenzione di tutte tali apparecchiature durante il loro intero ciclo di vita, dall’accettazione della stesse da parte delle Stazioni Appaltanti sino alla loro definitiva dismissione.
E’ compresa nell’appalto l’esecuzione di tutte le seguenti attività e prestazioni di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali:
a) prove di accettazione apparecchiature in immissione (collaudo);
b) manutenzione correttiva su guasto;
c) manutenzione preventiva programmata;
d) verifiche periodiche di sicurezza elettrica;
e) interventi di rimozione delle non conformità (rimessa a norma);
f) controllo di qualità di apparecchiature di particolare interesse diagnostico o terapeutico;
g) manutenzione straordinaria o migliorativa (extra canone);
h) sistema informatizzato di gestione dell’inventario e delle manutenzioni;
i) consulenza tecnica per l’acquisizione e la gestione delle apparecchiature;
j) formazione del personale interno.
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Le attività e prestazioni di cui sopra dovranno essere prestate alle condizioni, termini e modalità e con gli obblighi di cooperazione con il personale e gli incaricati delle Stazioni appaltanti meglio precisate e descritte nei paragrafi e negli articoli successivi.
Il servizio dedotto in gara comprende, inoltre, la fornitura, da parte dell’aggiudicatario, in favore di entrambe le Stazioni appaltanti, di un sistema di gestione informatizzato, nonché la raccolta dei dati anagrafici e di costo di tutte le apparecchiature biomedicali utilizzate a qualsiasi titolo dalle Stazioni appaltanti e, precisamente:
- di tutte le apparecchiature biomedicali di proprietà delle Stazioni appaltanti, ivi comprese quelle ancora coperte dalle prestazioni di garanzia del fornitore/produttore,
- di tutte le apparecchiature biomedicali non di proprietà delle Stazioni appaltanti ma in uso presso le loro unità operative in virtù di qualsivoglia altro titolo di godimento (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. Service, noleggio comunque denominato, visione ecc.).
Il servizio in gara comprende, inoltre, l’inserimento di tutte tali apparecchiature in tale sistema di gestione informatizzato.
Le modalità ed i termini dell’esecuzione in appalto di tutte tali prestazioni sono descritte nel prosieguo.
Prestazioni aggiuntive/integrative. Nel proprio progetto tecnico i concorrenti potranno, a loro discrezione, proporre, con oneri compresi nel prezzo da loro offerto e senza ulteriori compensi, la prestazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o integrativi rispetto a quelle richiesti nel presente Capitolato. Le eventuali prestazioni aggiuntive/integrative proposte dai concorrenti verranno valutate in sede di esame dell’offerta tecnica, con le modalità ed i criteri di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara.
Tutte i servizi sopra e nel prosieguo descritti costituiscono un servizio unico ed indivisibile. Non verranno prese in considerazione e verranno, pertanto, giudicate non idonee, invalide ed, in ogni ipotesi, escluse offerte parziali, che propongano l’esecuzione di una parte soltanto dei servizi richiesti nel presente capitolato e/o, comunque, offerte che non contemplino l’esecuzione dell’intero servizio o che offrano l’esecuzione dei servizi richiesti in termini peggiorativi rispetto alle prestazioni minime richieste nel presente Capitolato speciale.
L’aggiudicatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi in esame ed il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Come previsto dall’art. 7 del Disciplinare di gara, al quale si fa rinvio per quanto qui non espresso, il subappalto è ammesso in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 L.R. n. 5/2007 e dall’art.
118 D.Lgs. n. 163/2006, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale. Si rinvia, a tal proposito, a quanto contenuto in tale articolo ed alle ulteriori precisazioni di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato speciale.
Il servizio integrato oggetto della presente gara d’appalto deve intendersi di tipologia Full Risk, per modo che il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario ed il relativo corrispettivo di esecuzione del servizio comprenderanno ogni e qualsiasi prestazione all’uopo necessaria, ivi compresa, pertanto, la fornitura delle parti di ricambio, nonché dei materiali soggetti a usura e dei materiali di consumo, con la sola esclusione dei materiali di consumo specificamente elencati nel prospetto allegato al Disciplinare sub G.
Sono da intendersi, invece, escluse dall’oggetto del servizio in gara le attività e le operazioni di competenza del servizio di Radioprotezione, regolate dalle norme di cui al D.Lgs. n. 230/95, nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni, nonché dalla restante normativa applicabile.
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Le Stazioni appaltanti si riservano, ciascuna per quanto di ragione, la facoltà di non avvalersi dell’aggiudicatario per l’esecuzione dei servizi relativi alle apparecchiature biomedicali di nuova acquisizione, per le quali intendano stipulare specifici contratti con i fornitori o con le imprese delegate all’assistenza tecnica autorizzata. Resta ben inteso che, anche per tutte tali apparecchiature, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire l’esecuzione dei servizi e prestazioni sopra indicati sotto le lettere a), d) ed h).
2.1. Descrizione dei servizi – obbligazioni dell’assuntore del servizio.
Vengono di seguito descritti i servizi che le Amministrazioni convenzionate intendono affidare in appalto e le conseguenti obbligazioni dell’assuntore del servizio.
L’aggiudicatario del servizio in gara sarà obbligato a garantire ed eseguire tutte le seguenti prestazioni ed attività, nei termini, condizioni e con le modalità in appresso descritte per ciascuna di esse:
a) prove di accettazione apparecchiature in immissione (collaudo)
b) manutenzione correttiva su guasto;
c) manutenzione preventiva programmata;
d) verifiche periodiche di sicurezza elettrica;
e) interventi di rimozione delle non conformità (rimessa a norma);
f) controllo di qualità di apparecchiature di particolare interesse diagnostico o terapeutico;
g) manutenzione straordinaria o migliorativa (extra canone)
h) sistema informatizzato di gestione dell’inventario e delle manutenzioni;
i) consulenza tecnica per l’acquisizione e la gestione delle apparecchiature;
j) formazione del personale interno.
Il contenuto minimo di tali prestazioni ed attività è meglio descritto nei paragrafi che seguono.
L’aggiudicatario è responsabile, nei confronti delle Stazioni appaltanti, del buon esito delle prestazioni ad esso affidate; la responsabilità sarà a suo carico anche dopo il collaudo, ove si manifestassero successivamente guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione delle prestazioni ad esso spettanti, a servizi correttivi non all’altezza e/o all’impiego di parti di ricambio non conformi alle relative prescrizioni di legge.
Tutte le prestazioni/servizi sopra e di seguito descritti dovranno essere eseguiti secondo procedure operative pre-codificate (come descritto nei paragrafi successivi) e ciascun intervento dovrà essere accuratamente documentato anche al fine di una successiva valutazione della quantità degli interventi e della loro qualità.
Le Stazioni appaltanti potranno, inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, negoziare con l’aggiudicatario l’affidamento allo stesso di servizi complementari rispetto a quelli sopra indicati sub a-j) che, a seguito di una circostanza imprevista, si siano rivelati necessari per la miglior esecuzione del contratto ad esso affidato, a condizione che ricorrano i presupposti e le circostanza previste dalla predetta norma.
Nel caso tali ulteriori servizi non siano stati già offerti dall’assuntore nel proprio progetto tecnico proposto in gara (a titolo di prestazioni aggiuntive/integrative), tali attività si configureranno come interventi di carattere straordinario e pertanto saranno ascrivibili tra le attività previste dal successivo art. 2.8.
Nel caso, invece, in cui tali ulteriori servizi risultassero già offerti dall’aggiudicatario nel proprio progetto tecnico, tali ulteriori prestazioni si intenderanno, ovviamente, comprese nell’offerta tecnica ed economica formulata dall’aggiudicatario e, pertanto, a totale carico di quest’ultimo, nei termini (monte ore, numero di attività etc.) espressamente indicati nella propria offerta tecnica.
Nell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le vigenti normative specifiche del settore. Si precisa che tutti i materiali di ricambio debbono essere originali e/o compatibili e/o equivalenti agli originali, laddove applicabile muniti di marchio CE, e la loro installazione deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative e delle regole dell’arte ed in conformità, inoltre, a quanto all’uopo previsto dai manuali relativi alla manutenzione delle apparecchiature. L’aggiudicatario è responsabile dei danni conseguenti all’impiego di materiale non idoneo.
2.2. - Prove di accettazione (collaudo)
Per prova di accettazione/collaudo si intende la completa procedura di immissione nelle unità operative delle Stazioni appaltanti di qualunque apparecchiatura biomedicale che, a qualsiasi titolo, venga utilizzata dalle Stazioni appaltanti stesse.
Tale servizio ha per oggetto tutte le apparecchiature indicate nei precedenti Artt. 1.2 ed 1.3., ivi comprese le apparecchiature ad uso domiciliare. L’aggiudicatario sarà obbligato, pertanto, a prestare tale servizio non solo per le apparecchiature di cui le stazioni appaltanti abbiano acquisito la disponibilità a titolo di proprietà, ma anche relativamente alle apparecchiature di cui le predette amministrazioni abbiano acquisito la disponibilità in forza di qualsivoglia altro titolo di godimento (leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc.).
Le corrispondenti prestazioni verranno eseguite dal personale incaricato dall’assuntore alla presenza, di norma, di un incaricato delle Stazioni appaltanti preposto alle operazioni di collaudo, di un referente della unità operativa di destinazione e di un rappresentante del fornitore dell’apparecchiatura.
Il servizio consiste nel supporto tecnico agli addetti delle stazioni appaltanti preposti al collaudo ed accettazione delle apparecchiature di nuova acquisizione e/o immissione. L’aggiudicatario sarà opportunamente informato e dovrà prendere contatto con gli incaricati delle Stazioni appaltanti, provvedendo a dare inizio alla esecuzione delle prove di accettazione/collaudo entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di collaudo.
Più precisamente, tale supporto consiste nell’esecuzione di adeguate prove tecniche e strumentali idonee a verificare la funzionalità e le prestazioni dell’apparecchiatura, nonché la sua corrispondenza ai requisiti tecnici richiesti ed offerti, la conformità alla legislazione vigente ed alle normative tecniche applicabili. Per quanto riguarda, in particolare, le apparecchiature di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare è necessaria la previa verifica dei criteri minimi di accettabilità da parte del Fisico specialista ed eventualmente del Medico responsabile, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
L’aggiudicatario è obbligato ad eseguire tale servizio, con le modalità di seguito descritte, ogni qualvolta le Stazioni appaltanti gli inoltreranno formale comunicazione di imminente inserimento in servizio di una apparecchiatura.
Tale procedura, da eseguirsi secondo quanto indicato dai D.lgss. n. 46/97 e n. 332/2000 e dal documento del CEI “Guida alle prove di accettazione, all’uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico” [Fascicolo 3873 R, 1997] dovrà necessariamente prevedere, in particolare, l’esecuzione delle seguenti attività:
- verifica della rispondenza dei beni consegnati, con i relativi accessori, a quanto ordinato dalle Stazioni appaltanti;
- verifica dell’integrità dei beni consegnati;
- verifica del corretto funzionamento dei beni consegnati;
- verifica della rispondenza alla vigente normativa dei beni consegnati mediante:
a) controllo della documentazione a corredo;
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b) verifica mantenimento parametri di sicurezza elettrica e funzionale a seguito del trasporto ed installazione;
- registrazione in via riservata delle password per l’accesso all’apparecchiatura sia a livello utente che amministratore;
- applicazione dell’etichetta identificativa e presa in carico della relativa gestione e manutenzione con:
a) raccolta dei dati necessari al fine della corretta iscrizione in inventario dell’apparecchiatura; dovranno a tal fine essere utilizzati i codici CIVAB ad 8 caratteri (AAAPPPMM, apparecchiatura- produttore-modello) con transcodifica verso la codifica nazionale (CUD) se diversa ed, in ogni caso, verso quella internazionale GMDN;
b) creazione di apposito libretto di manutenzione (o libro macchina) con indicazione della cadenza dei successivi interventi. Il verbale di accettazione ed il relativo modulo compilato andranno a costituire l’inizio di tale libretto;
c) raccolta e registrazione di ogni dato utile (dati anagrafici e amministrativi, dati tecnici relativi alla sicurezza ecc.) nel sistema informatico, gestione informatizzata dell’apparecchiatura (anche per la durata del periodo di garanzia) e presa in carico della manutenzione della stessa una volta scaduto il termine di garanzia;
La validazione e sottoscrizione delle prove così effettuate, resterà a cura e responsabilità del rappresentante delle Stazioni appaltanti delegato, di volta in volta, alla supervisione delle attività di collaudo di una determinata apparecchiatura.
In ogni caso, una copia del verbale di accettazione dovrà essere consegnata, rispettivamente, all’addetto delle stazioni appaltanti delegato al collaudo, al referente della unità operativa di destinazione ed al rappresentante del fornitore dell’apparecchiatura
2.3. - Manutenzione correttiva su guasto
Secondo le norme UNI 9910 la manutenzione correttiva o su guasto è “la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”.
Per manutenzione correttiva si intendono, pertanto, tutte quelle procedure destinate ed idonee a:
- accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento di una apparecchiatura;
- individuarne la causa;
- adottare tutte le misure idonee a garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire una verifica finale della funzionalità e, se del caso, della sicurezza dell’apparecchiatura.
Gli interventi di manutenzione correttiva compresi nell’appalto avranno ad oggetto tutte le apparecchiature indicate nei precedenti Artt. 1.2 ed 1.3., ivi comprese le apparecchiature ancora non censite e quelle ad uso domiciliare.
Restano escluse dalle prestazioni di manutenzione correttiva:
- le apparecchiature utilizzate dalle Stazioni appaltanti in leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc.;
- sono inoltre escluse dalla manutenzione correttiva le apparecchiature di nuova acquisizione per le quali l’Amministrazione dell’Azienda ritenga opportuno stipulare un contratto di assistenza e manutenzione dedicato con un terzo specializzato;
- le apparecchiature in garanzia limitatamente al periodo di vigenza della garanzia stessa.
Resta ben inteso che l’aggiudicatario dovrà garantire in ogni caso, per tali apparecchiature escluse dai servizi di manutenzione correttiva, l’esecuzione dei servizi e prestazioni indicati sotto le lettere a), d) ed
h) nel precedente art. 2 (e cioè, prove di accettazione, verifiche periodiche di sicurezza elettrica ed, ovviamente, gestione informatizzata delle stesse).
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I concorrenti dovranno garantire un adeguato e comprovato impiego di qualificate risorse umane, tecnico-strumentali e logistiche, per garantire il servizio indistintamente per tutte le strutture di entrambe le Stazioni appaltanti nei tempi e modi prescritti, come meglio indicato nel prosieguo del presente Capitolato.
I ricambi, materiali e accessori necessari alla risoluzione del guasto dovranno essere originali o comunque in linea con quanto previsto nei manuali e compatibili e certificati tali sotto la responsabilità dell’aggiudicatario esecutore del servizio. In particolare saranno ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei termini indicati al successivo articolo 5. I costi sostenuti dall’aggiudicatario per procurarsi la disponibilità di tali ricambi sono compresi e remunerati con il canone annuale corrisposto allo stesso e saranno, quindi, a suo carico. Sarà a carico dell’aggiudicatario e compreso nell’oggetto dell’appalto anche la connessa gestione del relativo magazzino parti di ricambio e degli eventuali programmi di gestione informatizzata dello stesso.
Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura in accordo con le disposizioni della Direttiva CEE 93/42 relativa ai Dispositivi Medici.
Gli interventi di manutenzione correttiva compresi nell’appalto sono da intendersi in numero illimitato e continuativo per tutta la durata del contratto. Tutti i costi diretti e indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva, anche per manodopera e personale, sono compresi nel canone annuale che verrà corrisposto per l’esecuzione del servizio e si intendono, quindi, a totale carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario, qualora sia necessario e/o opportuno al fine di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato in merito alle modalità e tempi di esecuzione dell’intervento di manutenzione correttiva, potrà ricorrere all’intervento specialistico di imprese esterne, purché produttrici dell’apparecchiatura e/o delegate dal produttore all’assistenza tecnica autorizzata dell’apparecchiatura stessa. Tale intervento specialistico non costituisce subappalto, nei termini già precisati nel Disciplinare di gara ed, inoltre, nel successivo art. 19.
Tutti i conseguenti oneri relativi a manodopera, trasferta, parti di ricambio, diritto di chiamata, costi di viaggio ecc. e/o ogni altro onere relativo all’intervento, conseguente alla chiamata di detti terzi da parte dell’aggiudicatario, saranno a totale carico dell’aggiudicatario stesso, intendendosi ricompresi ed integralmente remunerati con il canone corrisposto dalle Stazioni appaltanti.
Unico responsabile dell’esecuzione dell’intervento di manutenzione nei confronti delle stazioni appaltanti rimane, anche in tale ipotesi, l‘aggiudicatario.
Laddove, inoltre, per motivi tecnici si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura e/o di sue componenti presso i laboratori tecnici di commessa o dello stesso aggiudicatario o in altro luogo, il trasporto dalla sede di impiego al laboratorio e ritorno, sia esso sul territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a rischio e pericolo dell’aggiudicatario e le spese relative, comprese quelle per l’imballo ed il trasporto, saranno a suo carico.
In tutti i casi, poi, in cui un’apparecchiatura in avaria non sia riparabile nei tempi richiesti e necessari al fine di assicurare la continuità d’esercizio del servizio con essa svolto, di tale circostanza dovranno essere informati senza indugio i responsabili/referenti delle Stazioni appaltanti, per concordare modalità operative transitorie ed eventuali azioni congiunte per la risoluzione del guasto.
Tutti gli interventi eseguiti dall’aggiudicatario in manutenzione correttiva dovranno essere trascritti e riportati in una relazione riassuntiva denominata “rapporto di lavoro eseguito”, che evidenzi con chiarezza:
- tipologia intervento (manutenzione correttiva)
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- Il guasto riscontrato e le eventuali cause;
- l’apparecchiatura oggetto dell’intervento (individuata con riferimento al numero di inventario ed ai dati identificativi);
- le parti sostituite e/o riparate ed i materiali impiegati;
- le attuali condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura;
- decisione, eventuale, di trasferire l’apparecchio presso il laboratorio con diagnosi tecnica della motivazione;
- data e ora di ricevimento della comunicazione del guasto;
- data e ora di inizio lavoro;
- data e ora di fine lavoro;
- ore lavorate in termini di ore/addetto;
- sottoscrizione del tecnico responsabile dell’intervento.
Come certificato di idonea esecuzione del servizio tale scheda dovrà essere sottoscritta, al momento della consegna dell’apparecchiatura il cui corretto funzionamento è stato opportunamente ripristinato alla U.O. richiedente, dal personale richiedente l’intervento (responsabile della U.O. o suo sostituto).
Non sono ammesse schede o bolle cumulative.
Al termine di ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere effettuato, se del caso ed a seconda del tipo di intervento, un controllo di sicurezza elettrica e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto in materia dalle normative CEI generali e CEI particolari applicabili.
Gli incaricati delle Stazioni appaltanti all’uopo delegati potranno effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dall’aggiudicatario, le verifiche, misure e prove che riterranno opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell’arte. Qualora dovessero emergere motivi di non conformità alla normativa in vigore o di non rispetto della regola d’arte sarà diritto delle Stazioni appaltanti richiedere un ulteriore intervento correttivo fino al ripristino del funzionamento giudicato idoneo dell’apparecchiatura nei limiti della normativa in vigore al momento dell’intervento, il tutto a completo onere, cura e spese dell’aggiudicatario.
2.3.1 – Apparecchiature non riparabili
Nel caso in cui l’aggiudicatario ritenga un’apparecchiatura non riparabile per motivi tecnici, dovrà comunicarlo formalmente ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto all’uopo indicati da ciascuna Stazione appaltante, fornendo agli stessi la documentazione dalla quale tale circostanza risulti oggettivamente (es. relazione tecnica con allegata dichiarazione del produttore di eccessiva obsolescenza con conseguente impossibilità di reperire le parti di ricambio oppure di garantire le originali condizioni prestazionali e di sicurezza etc.).
Le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dall’aggiudicatario, al fine di verificarne correttezza e fondatezza.
Nel caso in cui le stazioni appaltanti dimostrino, invece, e comprovino la fattibilità dell’intervento di manutenzione (con personale interno o incaricando altra impresa specializzata e/o di assistenza tecnica autorizzata), comunicheranno tale circostanza all’aggiudicatario, richiedendogli contestualmente di procedere senza indugio all’esecuzione dell’intervento. In tal caso lo stesso sarà obbligato ad effettuare l’intervento di riparazione.
Qualora l’aggiudicatario non intervenga neppure a seguito di quanto sopra e la funzionalità dell’apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell’intervento diretto delle stazioni appaltanti, tutti i relativi oneri conseguenti alla riparazione saranno integralmente addebitati all’aggiudicatario stesso, con maggiorazione del 10% sull’importo di tali oneri, a titolo di rimborso forfetario per il
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recupero dei costi di gestione amministrativa sostenuti dalle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2.3.2 – Interventi di eccessiva onerosità rispetto al valore dell’apparecchiatura
L’assuntore, qualora sia tenuto all’esecuzione di interventi di riparazione che risultino eccessivamente onerosi rispetto al valore di riacquisto dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento stesso, potrà proporre alle Stazioni appaltanti l’adozione di soluzioni che ritiene migliorative per le stesse, quali ad esempio la sostituzione dell’apparecchiatura con altra nuova.
Tale facoltà è concessa all’assuntore solo ed esclusivamente qualora il costo della riparazione dell’apparecchiatura risultasse essere uguale o superiore al 50% del valore di riacquisto della stessa o di una funzionalmente equivalente.
Ricorrendo tale ipotesi, che dovrà essere adeguatamente documentata dall’aggiudicatario con dettagliata relazione tecnico-economica, sarà sua facoltà proporre alle Stazioni appaltanti la dismissione dell’apparecchiatura la cui riparazione sia eccessivamente onerosa. Le Stazioni appaltati, a seguito di adeguata verifica, potranno pertanto procedere alla dismissione ed eventuale riacquisto dell’apparecchiatura oppure procedere, a loro spese e di propria iniziativa, alla sua riparazione.
Resta ben inteso che tale facoltà dell’aggiudicatario è limitata ad interventi di manutenzione correttiva che comportino un costo superiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento).
2.4. - Manutenzione preventiva programmata
Secondo le norme UNI 9910 la manutenzione preventiva è la “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità.”
Per manutenzione preventiva programmata si intendono, pertanto, le procedure periodiche di verifica e taratura, controllo, di messa a punto, pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti idraulici e pneumatici con verifica della tenuta dei medesimi, sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire ed a ridurre i guasti - qualora questi siano in qualche misura prevedibili – ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature biomedicali oggetto del presente appalto. Di tali attività devono far parte, necessariamente, la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore, la verifica periodica della corretta calibrazione, oltre a tutti quegli altri interventi volti a prevenire eventuali insorgenze di danni.
Gli interventi di manutenzione preventiva compresi nell’appalto avranno ad oggetto tutte le apparecchiature delle Stazioni appaltanti indicate nei precedenti Artt. 1.2 ed 1.3., ivi comprese le apparecchiature ancora non censite e quelle ad uso domiciliare.
Restano escluse dalle prestazioni di manutenzione preventiva programmata:
- le apparecchiature utilizzate dalle Stazioni appaltanti in leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc.;
- sono inoltre escluse dalla manutenzione preventiva programmata le apparecchiature di nuova acquisizione per le quali l’Amministrazione dell’Azienda ritenga opportuno stipulare un contratto di assistenza e manutenzione dedicato con un terzo specializzato;
- le apparecchiature in garanzia limitatamente al periodo di vigenza della garanzia stessa.
Resta ben inteso e si ribadisce, ad ogni buon fine, che l’aggiudicatario dovrà garantire in ogni caso, per tali apparecchiature escluse dai servizi di manutenzione preventiva, l’esecuzione dei servizi e
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prestazioni indicati sotto le lettere a), d) ed h) nel precedente art. 2 (e cioè, prove di accettazione, verifiche periodiche di sicurezza elettrica ed, ovviamente, gestione informatizzata delle stesse).
Gli interventi di manutenzione preventiva, pertanto hanno lo scopo di:
- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature e all’usura delle parti componenti;
- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;
- verificare il corretto impiego di ciascuna apparecchiatura da parte del personale utilizzatore;
- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni dell’intero parco tecnologico;
- tarare e calibrare le attrezzature che necessitano di tali operazioni.
L’aggiudicatario, a tal riguardo, sarà obbligato a:
- redigere, con cadenza semestrale, un calendario degli interventi di manutenzione preventiva per ogni apparecchiatura e per ogni unità operativa di entrambe le Stazioni appaltanti secondo le indicazioni tecniche e le procedure specificate nei libretti di manutenzione delle apparecchiature redatti dai costruttori (ove esistenti) o nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura;
- trasmettere ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto all’uopo indicati da ciascuna Stazione appaltante il relativo calendario degli interventi di manutenzione preventiva programmati, secondo le modalità stabilite dai predetti referenti/responsabili. Tale calendario degli interventi sarà sottoposto all’approvazione formale e preventiva dei predetti responsabili.
- l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere ai predetti referenti/responsabili, entro e non oltre l’ultimo giorno di ciascun semestre contrattuale, il calendario degli interventi di manutenzione preventiva programmati con riferimento al semestre successivo. Con riferimento al primo semestre di esecuzione del contratto sarà obbligo dell’aggiudicatario predisporre e trasmettere alle stazioni appaltanti, entro 60 giorni solari dall’avvio dell’attività, un calendario provvisorio relativo a tale primo semestre, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali.
Per le apparecchiature ad impiego domiciliare gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere svolti periodicamente, in occasione del ritiro o della riconsegna delle stesse ad un nuovo paziente.
Gli addetti all’uopo incaricati dalle Stazioni appaltanti potranno eseguire, anche con personale e strumenti messi a disposizione dall’aggiudicatario, le verifiche, misure e prove che riterranno opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell’arte.
Anche con riferimento alla manutenzione preventiva programmata, l’aggiudicatario dovrà riportare tutti gli interventi dallo stesso eseguiti in una relazione riassuntiva denominata “rapporto di lavoro eseguito”, che evidenzi con chiarezza i seguenti dati:
- tipologia intervento (manutenzione preventiva programmata)
- l’apparecchiatura oggetto dell’intervento (individuata con riferimento al numero di inventario ed ai dati identificativi);
- le eventuali parti sostituite e/o riparate ed i materiali impiegati;
- le attuali condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura;
- decisione, eventuale, di trasferire l’apparecchio presso il laboratorio con diagnosi tecnica della motivazione, per eventuali adeguamenti o rimesse a norma;
- data e ora di inizio lavoro;
- data e ora di fine lavoro;
- ore lavorate in termini di ore/addetto;
- sottoscrizione del tecnico responsabile dell’intervento.
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Come certificato di idonea esecuzione del servizio tale scheda dovrà essere sottoscritta, al momento della consegna dell’apparecchiatura, dal responsabile della U.O. interessata o da un suo incaricato.
Non sono ammesse schede o bolle cumulative.
2.5. - Verifiche periodiche di sicurezza elettrica
Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali costituiscono un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito ospedaliero.
L’assuntore del servizio sarà obbligato a sottoporre alle verifiche periodiche di sicurezza elettrica tutto il parco tecnologico biomedicale oggetto del presente Appalto e descritto negli articoli 1.2 e 1.3, ivi comprese le apparecchiature ancora non censite e quelle ad uso domiciliare ed, inoltre, le apparecchiature utilizzate dalle Stazioni appaltanti in virtù di titoli di godimento diversi dalla proprietà, quali leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc., nonché le apparecchiature di proprietà delle amministrazioni ancora coperte dalle prestazioni di garanzia.
Saranno oggetto della prestazione prevista nel presente articolo, pertanto, tutte le apparecchiature in uso presso le Stazioni appaltanti in forza di qualunque titolo, nessuna esclusa.
Tutto tale parco biomedicale dovrà essere sottoposto alle verifiche periodiche di sicurezza elettrica con frequenze e modalità variabili in relazione alla tipologia di apparecchiatura ed a quanto previsto nelle specifiche norme di sicurezza e disposizioni legislative di riferimento (CEI 62-122). Per le apparecchiature elettromedicali si fa riferimento in particolare al documento del CEI “Guida alle prove di accettazione, all’uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico” [Fascicolo 3783 R, 1997].
E’ obbligo dell’aggiudicatario trasmettere ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto indicati da ciascuna Stazione appaltante, entro e non oltre l’ultimo giorno di ciascun semestre contrattuale, il calendario delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica relative al semestre successivo. Con riferimento al primo semestre di esecuzione del contratto sarà obbligo dell’aggiudicatario predisporre e trasmettere alle stazioni appaltanti, entro 60 giorni solari dall’avvio dell’attività, un calendario provvisorio relativo a tale primo semestre, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali.
Tali verifiche verranno eseguite presso le unità operative delle Stazioni appaltanti, in luogo appartato e/o comunque con modalità tali da non ostacolare la normale attività clinico-assistenziale. In caso di manifesta impossibilità o per l’ipotesi in cui entrambi gli interlocutori (personale dell’unità operativa e personale dell’aggiudicatario) convengano che sia opportuno, l’apparecchiatura potrà essere trasportata e verificata presso i laboratori tecnici in uso all’aggiudicatario.
L’attività e le prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere finalizzate ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e ad individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad elevare il livello di sicurezza dell’intero parco di apparecchiature oggetto dell’appalto, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui vengono impiegate tali apparecchiature, nonché delle caratteristiche costruttive e progettuali di ciascuna di esse, con riferimento, in particolare, al periodo di immissione del bene sul mercato.
Nell’eseguire siffatta attività l’aggiudicatario dovrà rispettare le linee guida, specifiche e protocolli previsti nella normativa, anche tecnica, di seguito indicata:
- D.lgs 46/1997 e 223/2000
- guida CEI 1276 G;
- norme CEI 62-5 e CEI 66.5 generali;
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- norme CEI 62-xx particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature elettromedicali;
- norme UNI;
- altre norme specifiche per ogni altra apparecchiatura non elettromedicale;
- DPR 547/55 ove applicabile;
- D.Lgs. 46/90
- D. Lgs. 626/94 ove applicabile e successive modifiche ed integrazione;
- o quanto riportato sui manuali d’uso e di service forniti dal costruttore o in letteratura.
Il periodo temporale intercorrente tra due verifiche successive di sicurezza elettrica eseguite sulla medesima apparecchiatura non dovrà essere superiore, in alcun caso, alle cadenze sotto indicate:
- 12 mesi per le apparecchiature biomedicali, indipendentemente dalla loro ubicazione, compresi le apparecchiature biomedicali ad uso domiciliare e le apparecchiature biomedicali trasportate sui veicoli di soccorso;
- 24 mesi per le altre apparecchiature non biomedicali, e cioè:
a) personal computer e relative periferiche collegate ad apparecchiature biomedicali o facenti parte di sistemi comprendenti apparecchiature biomedicali;
b) tutti gli apparati collegati ad apparecchiature biomedicali e facenti parti del sistema comprendente l’apparecchiatura biomedicale;
Nel corso del primo anno di esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario dovrà, comunque, sottoporre a verifica di sicurezza elettrica tutte le apparecchiature oggetto dell’appalto e presenti ed utilizzate a qualunque titolo presso le unità operative delle Stazioni appaltanti.
Gli elenchi comprendenti tali due diversi insiemi di apparecchiature da sottoporre a verifica di sicurezza verranno determinati tra le parti sulla base del processo di controllo e revisione dell’inventario, che dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario entro i primi sei mesi del contratto.
Oltre alle scadenze determinate nel rispetto dei criteri e delle periodicità sopra indicate, che costituiranno il calendario standard di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo dovrà, inoltre, essere eseguito, ove ritenuto necessario, anche nelle seguenti ipotesi:
- post-manutenzione correttiva, laddove necessario, come specificato al precedente articolo 2.3;
- in ipotesi di trasferimento di apparecchiature;
- in ipotesi di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o migliorativa, descritti al successivo articolo 2.8;
- in occasione dei collaudi periodici richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (ISPESL, ASL, PMIP, ARPA, etc);
L’attività di cui al presente articolo dovrà essere documentata attraverso la compilazione di uno specifico rapporto di lavoro riportante almeno le seguenti informazioni:
- tester utilizzato per la prova: marca, modello, numero della serie e data dell’ultima taratura;
- il nome e la sottoscrizione del tecnico dell’aggiudicatario che ha effettuato la prova;
- report strumentale dei valori rilevati;
- data ed ora di inizio e di fine prova con ore/addetto utilizzate;
- eventuali provvedimenti suggeriti dall’appaltatore per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- sottoscrizione, per riscontro della avvenuta verifica, del responsabile della U.O. interessata o di un suo incaricato.
Tale rapporto di lavoro, che dovrà essere redatto in duplice copia (una per l’aggiudicatario e l’altra da consegnare al responsabile dell’unità operativa interessata o ad un suo sostituto), andrà ad integrare e costituirà parte del libretto di manutenzione dell’apparecchiatura e dovrà, altresì, essere inserito e rintracciabile sul sistema informatizzato descritto al successivo art. 2.9.
Non sono ammesse schede o bolle cumulative.
In seguito alla rilevazione di eventuali difformità durante l’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica, l’assuntore dovrà adottare una delle seguenti procedure, a seconda dell’ipotesi in concreto verificatasi.
apparecchiature di proprietà delle stazioni appaltanti non più coperte dalle prestazioni di garanzia:
-in ipotesi di difformità rilevate su tali apparecchiature e quando tali difformità risultino eliminabili in modo adeguato con interventi limitati eseguibili sul posto, gli addetti dell’aggiudicatario che eseguono le verifiche dovranno provvedere direttamente e nel più breve tempo possibile alla rimozione di tali difformità. Tali interventi verranno considerati come normali prestazioni di manutenzione correttiva comprese nel canone e nel contratto.
- sempre per tali apparecchiature e nel caso in cui l’intervento di rimessa a norma risultasse, invece, più complesso sarà compito dell’aggiudicatario eseguire tale intervento nei laboratori tecnici di commessa nei termini e con le modalità descritte nel successivo articolo 2.6.
apparecchiature di proprietà in corso di garanzia, apparecchiature non di proprietà
In caso di difformità analoghe a quelle sopra indicate rilevate su tale gruppo di apparecchiature, gli addetti dell’aggiudicatario dovranno limitarsi a segnalare in forma scritta tale circostanza al responsabile dell’unità operativa interessata od ad un suo sostituto ed, inoltre, ad inoltrare la medesima comunicazione ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto indicati da ciascuna Stazione appaltante.
Per tutte le apparecchiature in uso presso le stazioni appaltanti, indipendentemente dal titolo di godimento dell’apparecchiatura
Per l’ipotesi in cui, invece, gli addetti dell’aggiudicatario riscontrino, durante l’esecuzione delle verifiche in argomento, gravi difformità rispetto alla normativa in vigore, l’aggiudicatario dovrà presentare ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto indicati da ciascuna Stazione appaltante una dettagliata relazione tecnica sulla grave difformità al fine di richiedere agli stessi specifica autorizzazione alla rimozione dell’apparecchiatura dal Reparto utilizzatore e/o alla sua inibizione all’uso.
In mancanza di comunicazioni in tal senso da parte dell’aggiudicatario, l’apparecchiatura, sotto la diretta responsabilità dell’aggiudicatario stesso, dovrà ritenersi e verrà considerata conforme alla normativa in vigore.
Solo con riferimento ad apparecchiature che presentino gravi ed evidenti non conformità e conseguente visibile ed elevata pericolosità, ed al fine di evitare incidenti o rischi eccessivi per operatori e pazienti o per qualsiasi altro terzo, gli addetti dell’aggiudicatario dovranno applicare all’apparecchiatura un’etichetta riportante la dicitura “non utilizzare - apparecchiatura guasta” e comunicare immediatamente e per iscritto al personale dell’unità operativa interessata tale avviso di inibizione all’uso mediante apposito e specifico modulo.
Tale modulo, sottoscritto dall’addetto dell’aggiudicatario e controfirmato per riscontro dal responsabile dell’unità operativa interessata o da un suo un suo sostituto, dovrà essere redatto in triplice copia, una per il Reparto, una per l’aggiudicatario e la terza copia per i referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto indicati da ciascuna Stazione appaltante, ai quali ultimi dovrà trasmessa senza indugio dall’aggiudicatario.
Evidenza di tale provvedimento di interdizione all’uso dovrà essere, altresì, riportata e rintracciabile nel libretto di manutenzione dell’apparecchiatura e nel sistema di gestione informatizzata.
2.6. - Interventi di rimozione delle non conformità (rimessa a norma)
Per interventi di rimozione delle non conformità (rimessa a norma), si intendono gli interventi di manutenzione finalizzati all’adeguamento normativo delle apparecchiature ed effettuati, di norma, a seguito dell’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
Gli interventi di rimozione delle non conformità compresi nell’appalto avranno ad oggetto tutte le apparecchiature indicate nei precedenti Artt. 1.2 ed 1.3., ivi comprese le apparecchiature ancora non censite e quelle ad uso domiciliare.
L’aggiudicatario è tenuto, pertanto, ad effettuare, in quanto compresi nel canone e nel servizio appaltato, tutti gli interventi di rimozione delle non conformità riconducibili a guasto (tipicamente interruzione del conduttore di protezione, danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, etc.) e quindi non legati a difformità di progettazione dell’apparecchiatura rispetto alle vigenti norme.
Sono esclusi da tali interventi quelli di adeguamento a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione in quanto assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria.
Restano escluse dalle prestazioni di rimozione delle non conformità:
- le apparecchiature utilizzate dalle Stazioni appaltanti in leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc.;
- sono inoltre escluse le apparecchiature di nuova acquisizione per le quali l’Amministrazione dell’Azienda ritenga opportuno stipulare un contratto di assistenza e manutenzione dedicato con un terzo specializzato;
- le apparecchiature in garanzia limitatamente al periodo di vigenza della garanzia stessa.
Resta ben inteso e si ribadisce, ad ogni buon fine, che l’aggiudicatario dovrà garantire in ogni caso, per tali apparecchiature escluse dai servizi di rimozione delle non conformità, l’esecuzione dei servizi e prestazioni indicati sotto le lettere a), d) ed h) nel precedente art. 2 (e cioè, prove di accettazione, verifiche periodiche di sicurezza elettrica ed, ovviamente, gestione informatizzata delle stesse).
Per tali apparecchiature escluse si rammenta e ribadisce quanto già prescritto al precedente art. 2.5, e cioè che a seguito della rilevazione di eventuali non conformità durante l’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica, l’assuntore dovrà comunque adottare una delle seguenti procedure anche per tale gruppo di apparecchiature e, precisamente:
In caso di difformità rilevate su tale gruppo di apparecchiature, gli addetti dell’aggiudicatario dovranno limitarsi a segnalare in forma scritta tale circostanza al responsabile dell’unità operativa interessata od ad un suo sostituto ed, inoltre, ad inoltrare la medesima comunicazione ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto indicati da ciascuna Stazione appaltante.
Per l’ipotesi in cui, invece, gli addetti dell’aggiudicatario riscontrino su tali apparecchiature, durante l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica, gravi difformità rispetto alla normativa in vigore, l’aggiudicatario dovrà presentare ai referenti/responsabili delle Stazioni appaltanti una dettagliata relazione tecnica sulla grave difformità al fine di richiedere agli stessi specifica autorizzazione alla rimozione dell’apparecchiatura dal Reparto utilizzatore e/o alla sua inibizione all’uso o, in caso di evidente ed elevata pericolosità, ed al fine di evitare incidenti o rischi eccessivi applicare all’apparecchiatura un’etichetta riportante la dicitura “non utilizzare - apparecchiatura guasta” e comunicare immediatamente e per iscritto alle Stazioni appaltanti tale avviso di inibizione all’uso.
2.7. - Controlli di qualità di apparecchi di particolare interesse diagnostico o terapeutico
Il servizio in gara comprende, altresì, l’obbligazione dell’aggiudicatario di collaborare, ogni qualvolta gli venga richiesto dalle Stazioni appaltanti, con gli Esperti Qualificati e/o Fisici Specialisti per l’esecuzione
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di attività di controllo di qualità, secondo quanto previsto nel D.Lgs.187/00, relativamente alle seguenti classi di apparecchiature:
- apparecchiature di radiologia convenzionale o digitalizzate;
- tomografi computerizzati;
- gamma camere;
- apparecchiature per radioterapia ( simulatore, piani di trattamenti, linac etc.)
- risonanza magnetica.
Tale attività di collaborazione con le stazioni appaltanti rientra nel prezzo dell’appalto.
2.8. - Manutenzione straordinaria o migliorativa (non compresa nel canone)
Per manutenzione straordinaria si intendono tutte quelle attività destinate ad apportare una miglioria funzionale o di sicurezza alle apparecchiature biomedicali mediante integrazioni, modifiche e/o aggiunte alle configurazioni originarie delle stesse, non riconducibili alle prestazioni previste negli articoli precedenti ed, in particolare a quelle di manutenzione correttiva e preventiva.
Tali prestazioni di manutenzione straordinaria potranno avere ad oggetto tutte le apparecchiature indicate nei precedenti Artt. 1.2 ed 1.3., ivi comprese le apparecchiature ancora non censite e quelle ad uso domiciliare.
Restano escluse dalle prestazioni di manutenzione straordinaria:
- le apparecchiature utilizzate dalle Stazioni appaltanti in leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc.;
- sono inoltre escluse dalla manutenzione straordinaria le apparecchiature di nuova acquisizione per le quali l’Amministrazione dell’Azienda ritenga opportuno stipulare un contratto di assistenza e manutenzione dedicato con un terzo specializzato;
- le apparecchiature in garanzia limitatamente al periodo di vigenza della garanzia stessa.
Rientrano nelle prestazioni di manutenzione straordinaria, a titolo indicativo, le seguenti categorie di interventi:
- ristrutturazione di apparecchiature, comportanti la sostituzione di accessori, parti o moduli componenti il cui valore complessivo superi il 50% del valore di rinnovo delle stesse;
- necessità di aggiornamento tecnico delle apparecchiature a seguito di modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia;
- opportunità di potenziamento e/o implementazione delle apparecchiature individuate dalle stazioni appaltanti, finalizzate a conseguire migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico;
- richiami e/o aggiornamenti (software e/o hardware) e/o migliorie funzionali suggeriti dalle ditte produttrici;
- trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio, trasporto, nuova installazione e riattivazione funzionale;
Tali attività di manutenzione straordinaria sono ricomprese nei servizi appaltati all’aggiudicatario e nel relativo canone ad esso corrisposto per i soli costi relativi alle prestazioni della manodopera a tal fine impiegata dall’aggiudicatario stesso.
Non sono, invece, compresi nel canone di manutenzione, e sono da considerarsi costi ed oneri a totale carico delle Stazioni appaltanti, da contabilizzarsi e corrispondersi separatamente - extra canone – all’aggiudicatario, gli altri costi ed oneri di manutenzione straordinaria inerenti tali specifiche attività, riferiti a materiali, trasporti ed interventi di tecnici specialistici delle imprese produttrici/distributrici.
Ogni qualvolta venga richiesto all’aggiudicatario l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, l’aggiudicatario stesso sarà obbligato, pertanto, ad eseguire i conseguenti studi di
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fattibilità dell’intervento ed, altresì, a comunicare alle stazioni appaltanti i preventivi relativi ai costi presunti.
In ogni ipotesi, qualunque tipo di attività di manutenzione straordinaria o migliorativa sarà eseguita dall’aggiudicatario solo ed esclusivamente a seguito di formale accettazione di tali preventivi e di conseguente autorizzazione da parte delle Stazioni appaltanti.
Resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di valutare, caso per caso, l’opportunità di affidare l’intervento di manutenzione straordinaria ad operatori terzi, senza che l’aggiudicatario possa formulare alcuna eccezione in proposito o pretendere alcunché nei confronti delle amministrazioni convenzionate.
2.9. - Sistema informatizzato di gestione dell’inventario e delle manutenzioni
Nell’appalto è compresa e deve intendersi remunerata con il canone corrisposto all’aggiudicatario per l’espletamento del servizio, l’obbligazione dell’aggiudicatario stesso di fornire e rendere pienamente disponibile ad entrambe le Stazioni appaltanti uno specifico software, comprensivo di tutto il necessario relativo hardware, destinato alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati necessari per realizzare la gestione informatizzata dell’inventario e delle manutenzioni e, più in generale, la gestione informatizzata dei servizi previsti nel presente appalto.
Il software costituente tale sistema informatizzato fornito ed installato dall’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni e funzionalità operative minime:
- classificazione di tutte le apparecchiature secondo le codifiche CIVAB, CUD e GMDN, ove tutte tali codifiche siano applicabili all’apparecchiatura biomedicale volta per presa in esame al fine della classificazione;
- inventariazione di tutte le apparecchiature biomedicali o componenti un sistema biomedicale presenti presso le Stazioni appaltanti o ad uso domiciliare, indipendentemente dal titolo di godimento in virtù del quale vengono impiegate (e, quindi, non solo le apparecchiature di proprietà delle Stazioni appaltanti, comprese quelle ancora in garanzia, ma anche le apparecchiature utilizzate dalle stesse in leasing, locazione comunque denominata, comodato, cd. service, noleggio comunque denominato, visione ecc., ), con particolare riferimento alla corretta identificazione dell’ubicazione, del centro di costo, del valore patrimoniale e relativo valore di ammortamento dell’apparecchiatura;
- la registrazione, ove possibile, dei riferimenti temporali (tempi di risposta, intervento, risoluzione ecc.) relativi all’interventi eseguiti e a quelli programmati;
-la raccolta delle informazioni tecniche relative ai collaudi, agli interventi di manutenzione preventiva, correttiva, di verifica periodica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale per ogni singola apparecchiatura biomedicale inventariata. Si precisa, a tal riguardo, che con riferimento alle apparecchiature non di proprietà dell’azienda ma utilizzate in virtù di altri titoli di godimento, dianzi meglio indicati, e con riferimento, inoltre, alle apparecchiature di proprietà ma ancora coperte da garanzia tale operazione di raccolta sarà limitata alle informazioni relative ai servizi previsti a carico dell’assuntore dal presente Capitolato, e cioè limitatamente alle operazioni di collaudo ed alle verifiche periodiche di sicurezza elettrica. Si rammenta, per completezza, che l’altro servizio dovuto dall’appaltatore per tale categoria di apparecchiature è, per l’appunto, la loro gestione informatizzata come descritta nel presente articolo.
I dati e le informazioni contenute nei rapporti di lavoro relativi a tutti gli interventi tecnici eseguiti dagli addetti dell’appaltatore (prove di accettazione, manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, verifiche periodiche di sicurezza elettrica, interventi di rimessa a norma, controlli di qualità e manutenzione straordinaria) dovranno tutti essere inseriti in tempo reale, o comunque entro le 48 ore solari successivi al termine dell’intervento, nel sistema informatizzato descritto nel presente articolo.
Al fine di realizzare le prestazioni ed attività di cui sopra, l’aggiudicatario dovrà provvedere obbligatoriamente, entro 60 giorni solari decorrenti dall’inizio di esecuzione del contratto, al recupero di
tutti i dati e le informazioni in formato elettronico esistenti su precedenti sistemi informativi utilizzati dalle due Stazioni appaltanti, relativi alla storia tecnica di ogni singola apparecchiatura biomedicale (collaudo, riparazioni e verifiche di funzionalità e sicurezza, aggiornamenti tecnologici, trasferimenti ed ogni altro dato disponibile) ed all’integrale trasferimento di tutti tali dati nel sistema informatizzato fornito ed installato dall’aggiudicatario stesso.
Qualora il trasferimento elettronico di tali dati non fosse parzialmente possibile, per cause tecniche non imputabili all’appaltatore, le Stazioni appaltanti indicheranno allo stesso quei dati che ritengono indispensabile inserire nel nuovo sistema informativo e l’aggiudicatario sarà, pertanto, obbligato a caricare manualmente i dati indicati dalle stesse.
L’obbligazione dell’assuntore relativa alla fornitura di tale sistema informatizzato comprende, inoltre, la prestazione delle attività e servizi connessi e complementari ed, in particolare: installazione, assistenza e manutenzione del sistema, implementazione ed aggiornamento tecnologico costante dello stesso, configurazione e personalizzazione del sistema in relazione ad eventuali particolari esigenze delle Stazioni appaltanti, formazione degli operatori delle stazioni appaltanti autorizzati ad accedere al sistema. All’aggiudicatario potrà, in ogni caso, essere richiesto dalle stazioni appaltanti di eseguire ogni altra prestazioni accessoria e /o connessa che si dovesse rivelare necessaria per il corretto impiego di tali sistema informatizzato nell’interesse delle Stazioni appaltanti, ivi compreso il collegamento e/o lo scambio dei flussi informativi inseriti in tale sistema con i flussi ed i sistemi informatici del Sistema informativo sanitario integrato regionale (cd. Sisar) attualmente in corso di realizzazione presso le Stazioni appaltanti.
L’aggiudicatario dovrà apprestare e rendere operative almeno le seguenti postazioni del sistema informatizzato descritto nel presente articolo e, precisamente:
- una postazione principale nei locali “laboratori tecnici” che saranno messi a disposizione dalle Stazioni appaltanti;
- almeno un’altra postazione secondaria, in sola lettura, per ogni stazione appaltante, con possibilità di completa consultazione, senza alcuna limitazione, dei dati risultanti dal sistema informatizzato, ma con esclusione delle possibilità di apportare modifiche ai dati contenuti nel sistema. Nelle postazioni secondarie dovrà essere installato obbligatoriamente lo stesso software di gestione informatizzata delle apparecchiature adoperato dall’aggiudicatario sulla postazione principale.
I dati relativi alle gestione e manutenzione delle apparecchiature contenuti in tale sistema dovranno essere aggiornati in tempo reale dall’aggiudicatario e, a decorrere dall’esecuzione dell’aggiornamento, immediatamente consultabili in versione aggiornata sulle postazioni secondarie delle stazioni appaltanti.
La postazione principale dovrà essere costantemente presidiata dal personale dell’aggiudicatario durante le ore di servizio previste nel presente Capitolato.
Si ribadisce che l’aggiudicatario deve garantire in maniera continuativa la completa efficienza e funzionalità del sistema qui descritto. Dovrà, pertanto, eliminare tempestivamente e senza indugio qualsiasi difetto e/o malfunzionamento che dovesse insorgere durante l’esecuzione del servizio.
La proprietà dei dati contenuti nel sistema e di eventuali elaborazioni eseguite dall’aggiudicatario rimarranno, comunque, di esclusiva proprietà delle Stazioni appaltanti. Ogni eventuale utilizzo di tali dati ed elaborazioni da parte dell’aggiudicatario dovrà essere espressamente e formalmente autorizzato dalle stazioni appaltanti. L’aggiudicatario, pertanto, con la sottoscrizione del contratto d’appalto si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a non divulgare e a non comunicare tali dati ad altri soggetti diversi dalle stazioni appaltanti, pena le conseguenze previste nel prosieguo del presente Capitolato.
Obbligo di revisione ed aggiornamento dell’inventario. Nei primi 6 (sei) mesi di esecuzione dell’appalto ed entro il termine di tale periodo, l’aggiudicatario dovrà eseguire il controllo, aggiornamento e valorizzazione dell’inventario fornito da ciascuna stazione appaltante, ivi compreso l’inserimento in inventario delle apparecchiature che risultino non registrate, il tutto secondo schede pre-codificate, allo scopo di individuare, tramite il censimento completo, tutte le apparecchiature ed attrezzature oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario procederà a tale adempimento etichettando le apparecchiature stesse e compilando per ciascuna di esse una scheda individuale sulla quale dovranno essere riportate:
- tipologia;
- n. di inventario;
- matricola;
- produttore;
- modello;
- codifica CIVAB, CUD e GMDN, ove disponibili;
- titolo di godimento/uso;
- moduli o altre apparecchiature collegate (eventualmente componenti un sistema biomedicale);
- funzionamento: tensione, frequenza, assorbimento, ecc.;
- ubicazione: Presidio, U.O., stanza, ecc.;
- stato d’uso espresso in percentuale (%);
- anno di acquisto (stimato se non disponibile);
- costo di acquisto, ove disponibile, o valore di rinnovo (in caso di mancanza di tale dato dovrà essere riportato il valore stimato opportunamente evidenziato).
Nel corso di tale opera dovrà, inoltre, essere verificata – dando atto di tale verifica con annotazione sulla stessa scheda - la rispondenza dell’apparecchiatura alle normative vigenti in relazione alla destinazione d’uso ed alle condizioni di installazione (locali, impianto di collegamento, condizioni ambientali, sistemi di connessione, etc...) e le condizioni e le modalità per la loro successiva eventuale messa a norma.
Una volta acquisiti, entro il termine di mesi sei dianzi indicato, i dati relativi al censimento ed alla valorizzazione delle apparecchiature, con particolare riferimento alla stima del relativo valore di rinnovo e del costo di acquisto, l’aggiudicatario sarà obbligato a riesaminare tali dati in contraddittorio con ciascuna delle Stazioni appaltanti. Una volta conseguito il consenso delle parti sul contenuto di tali dati e rilasciata, pertanto, la formale approvazione delle stazioni appaltanti sul contenuto del documento, tali dati costituiranno il riferimento per le successive determinazioni concernenti l’esecuzione del presente appalto. Detti dati, relativi a tutte le apparecchiature oggetto di appalto e censite, saranno quindi inseriti a cura dell’aggiudicatario nel sistema informatizzato descritto nel presente articolo.
Allo scadere del contratto d’appalto il software gestionale utilizzato dall’assuntore, nonché tutto l’hardware costituente le postazioni, resterà di proprietà di ciascuna stazione appaltante, senza alcun onere economico aggiuntivo e senza che l’aggiudicatario possa vantare compensi di sorta.
A tal fine l’aggiudicatario è obbligato, alla scadenza del contratto, a rilasciare a ciascuna delle stazioni appaltanti le relative e necessarie licenze d’uso client/server e di tutti gli applicativi necessari (in numero pari a quelle offerte nel progetto tecnico e messe a disposizione nel corso dell’appalto) per la durata minima di anni due a decorrere da tale scadenza, nonché a fornire tutte le password del sistema e quanto altro necessario al suo pieno ed autonomo impiego da parte di ciascuna stazione appaltante.
2.10 - consulenza tecnica per l’acquisizione e la gestione delle apparecchiature
Nelle attività oggetto dell’appalto è, altresì, compresa e deve ritenersi totalmente remunerata con il canone annuale che verrà corrisposto all’aggiudicatario, la prestazione da parte dell’aggiudicatario
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stesso di attività di consulenza tecnica in favore di ciascuna stazione appaltante, in relazione all’acquisizione ed alla gestione delle apparecchiature biomedicali.
Tale consulenza consiste in attività di supporto alle Stazioni appaltanti e, precisamente, nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- analisi oggettive e documentate del parco macchine installato presso le strutture facenti capo a ciascuna stazione appaltante;
- supporto alla stesura di programmi, sia a breve che a medio lungo termine, con riferimento a tutte le problematiche inerenti la pianificazione e programmazione del rinnovo e potenziamento del parco apparecchiature e di dismissione delle apparecchiature obsolete;
- supporto per l’individuazione delle priorità di intervento ;
- relazioni specifiche per la dismissione o la messa fuori uso di apparecchiature. Le relazioni devono essere adeguatamente supportate dal parere delle case produttrici, se ancora esistenti, e devono essere limitate ai casi effettivamente riconosciuti e giustificati.
Al fine dell’erogazione delle prestazioni sopra riportate, l’aggiudicatario dovrà elaborare con cadenza annuale, congiuntamente ai referenti/responsabili di ciascuna stazione appaltante o di altri soggetti da questi delegati, in ogni caso sotto la supervisione e le direttive delle stazioni appaltanti, una relazione sullo stato generale delle apparecchiature biomedicali oggetto del presente appalto, recante un riepilogo delle proposte di dismissione e di priorità nell’acquisizione di nuovi dispositivi biomedicali, in funzione del grado di decadimento delle prestazioni e della sicurezza.
L’attività di consulenza tecnica potrà comprendere anche la fornitura, da parte dell’aggiudicatario, di dati ed elaborati di sintesi inerenti la gestione delle apparecchiature biomedicali ed i relativi costi. Tali dati ed elaborati potranno avere contenuto variabile, a seconda delle diverse esigenze delle Stazioni appaltanti. Si precisa, a tal riguardo, che le stazioni appaltanti potranno richiedere la fornitura di tali dati ed elaborati sia con riferimento all’intero parco attrezzature delle stesse, sia limitatamente a determinati presidi e/o determinate classi/tipologie di apparecchiature.
I concorrenti dovranno presentare, nel relativo capitolo del proprio progetto tecnico di esecuzione del servizio, un piano operativo di attuazione e svolgimento degli interventi di consulenza tecnica sopra indicati, in cui dovranno essere individuate i criteri operativi proposti, la qualità e quantità del personale impiegato e le modalità di attivazione del servizio.
2.11 – formazione del personale interno
Nelle attività oggetto dell’appalto è, altresì, compresa e deve del pari ritenersi totalmente remunerata con il canone annuale che verrà corrisposto all’aggiudicatario, la prestazione da parte dell’aggiudicatario stesso di attività di formazione del personale interno delle stazioni appaltanti.
Più precisamente, l’assuntore del servizio si obbliga ad effettuare, con modalità da proporre in sede di progetto tecnico, dei corsi di formazione e di aggiornamento sull’uso corretto ed in sicurezza delle apparecchiature biomedicali, destinati agli utilizzatori ed agli operatori delle apparecchiature di ciascuna stazione appaltante. I corsi dovranno avere carattere teorico/pratico.
La proposta avanzata da ciascun concorrente, in termini di contenuti, frequenza e di durata dei corsi, verrà valutata in sede di punteggio tecnico, come meglio indicato nei parametri di valutazione delle offerte tecniche riportati nell’art. 5 del Disciplinare di gara.
L’obiettivo che le stazioni appaltanti intendono perseguire con la tenuta di tali corsi è formare il personale medico, infermieristico e sanitario in genere, nonché il proprio personale tecnico, nelle seguente materie:
- corretto, migliore e completo utilizzo, in condizioni di sicurezza, delle apparecchiature biomedicali;
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- procedure di manutenzione ordinaria delle apparecchiature biomedicali;
L’assuntore dovrà definire, inizialmente nella fase di avviamento del Servizio e, successivamente, con cadenza annuale, il calendario dei corsi che verranno dallo stesso organizzati in relazione a quanto proposto nel proprio progetto tecnico, pena l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato. Qualora lo svolgimento effettivo dei corsi non corrispondesse a quanto presentato in sede di offerta, saranno applicate le penali previste nel presente Capitolato.
L’attività di formazione dovrà essere supportata da materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, ecc.). L’assuntore dovrà fornire tale materiale didattico e mettere a disposizione la strumentazione didattica eventualmente necessaria allo svolgimento dei corsi. I docenti che terranno i corsi dovranno possedere comprovata esperienza.
ART. 3 – ORARIO DI SERVIZIO, TEMPI E MODALITA’ DI INTERVENTO
3.1. - Orari del personale e modalità di intervento
L’aggiudicatario dovrà eseguire le attività ed i servizi previsti nel presente capitolato speciale, in favore di ciascuna stazione appaltante, mediante la prestazione di un servizio continuativo per tutte le 52 settimane annue, nel rispetto dell’orario di servizio minimo qui di seguito indicato.
A tal fine dovrà essere coperto, dalla forza lavoro nel suo complesso assegnata all’esecuzione del servizio, almeno il seguente intervallo orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con interruzione di 60 minuti per il pranzo;
- nella giornata del sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00, limitatamente al personale tecnico/amministrativo sufficiente alle esigenze operative;
Le presenze giornaliere di ogni singolo operatore impiegato dall’aggiudicatario dovranno essere documentate su specifici registri delle presenze, ove verranno apposte la firma e l’ora di entrata e di uscita degli operatori. Tali registri dovranno essere resi disponibili ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto all’uopo indicati da ciascuna Stazione appaltante ogni qualvolta ne facciano richiesta all’aggiudicatario, al fine di eventuali controlli sull’esecuzione del servizio appaltato e sul rispetto dell’orario di servizio contrattuale.
Durante le ore non presidiate (dalle ore 17.30 di ogni giorno feriale sino alle 8.30 del giorno feriale successivo, nonché a decorrere dalle ore 12.00 del sabato e per tutti i giorni festivi, anche infrasettimanali) dovrà essere, comunque, sempre garantita la risposta alle normali segnalazioni/richieste almeno mediante una segreteria telefonica, fermo restando l’obbligo dell’aggiudicatario di prestare il servizio di reperibilità in appresso descritto.
In sede di offerta ciascun concorrente potrà presentare nel progetto tecnico una propria soluzione migliorativa rispetto alle condizioni minime previste nel presente articolo, che verrà esaminata e valutata nel rispetto dei parametri/criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara.
Servizio di reperibilità.
Per tutte le fasce orarie non coperte dal normale orario di servizio sopra indicato, l’aggiudicatario dovrà garantire un adeguato servizio in regime di reperibilità, svolto da almeno un tecnico effettivamente disponibile per ciascuna stazione appaltante, che dovrà assicurare la propria immediata reperibilità - mediante un recapito di telefonia mobile appositamente dedicato - nonché i tempi di risposta e di intervento presso le unità operative interessate indicati nel successivo art. 3.2.
Per garantire il corretto svolgimento del servizio in regime di reperibilità l’aggiudicatario comunicherà periodicamente ai referenti/responsabili delle Stazioni appaltanti un calendario di reperibilità, recante
anche le modalità con le quali il personale delle stazioni appaltanti potrà inoltrare la chiamata in reperibilità, ivi compreso il recapito di telefonia mobile del tecnico di turno secondo il calendario.
Il tecnico di turno dovrà provvedere a risolvere nel minor tempo possibile, anche parzialmente, il problema per il quale è stata inoltrata la chiamata in reperibilità, fermo restando che un eventuale risoluzione parziale del guasto proposta da tale tecnico dovrà essere condivisa ed accettata, mediante sottoscrizione dell’apposito rapporto di lavoro, dal responsabile dell’unità operativa interessata o da un suo sostituto.
L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione del servizio, nel rispetto dell’orario di servizio contrattuale di cui sopra, presso tutte le diverse unità operative di ciascuna stazione appaltante.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà garantire il tempestivo trasferimento del proprio personale, con mezzi adeguati, altresì, all’eventuale trasporto di apparecchiature o altro materiale, laddove le esigenze del servizio lo richiedano. È pertanto necessario che l’aggiudicatario fornisca ai propri dipendenti adeguati mezzi di trasporto. L’eventuale mancanza, anche temporanea, di tali mezzi non potrà in alcun caso costituire giustificato motivo di ritardo e/o legittimo impedimento nell’esecuzione degli interventi previsti in appalto.
Se non manifestamente impossibile per le dimensioni della apparecchiatura, per motivi igienico- sanitari, per la necessità di non interrompere la normale attività sanitaria delle unità operative interessate e/o per altri motivi equivalenti, l’esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva deve avvenire nei locali appositamente messi a disposizione da ciascuna stazione appaltante (“Laboratori Tecnici”).
Alla comunicazione della richiesta di intervento da parte delle unità operative l’aggiudicatario, pertanto, provvederà con proprio personale, laddove possibile nei termini di cui sopra, al ritiro ed al trasporto dell’apparecchiatura, a sua cura, spese e responsabilità, presso i laboratori tecnici di commessa. Esclusivamente le verifiche di sicurezza elettrica e gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere eseguiti direttamente presso le unità operative, sempre che i relativi interventi non intralcino la normale attività clinica.
Le chiamate delle unità operative verranno indirizzate presso i Laboratori Tecnici dell’assuntore e dovranno avvenire mediante l’emissione di apposita richiesta di intervento da parte della unità operativa richiedente, sottoscritta dal responsabile della stessa, utilizzando appositi moduli e procedure preventivamente approvate dalle Stazioni appaltanti.
A tal fine i locali concessi all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti per l’esecuzione del servizio dovranno essere dotati di almeno un collegamento per posta elettronica, una linea telefonica ed un fax dedicati, che il personale dell’aggiudicatario dovrà mantenere costantemente presidiate durante l’orario di servizio previsto nel presente Capitolato. L’aggiudicatario dovrà installare tali linee e collegamenti a sue spese, a meno che non richieda di utilizzare le linee telefoniche delle stazioni appaltanti ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. In tal caso le spese relative al traffico telefonico e dati generato dalle apparecchiature installate saranno a carico dell’aggiudicatario e saranno oggetto di rimborso consuntivo periodico da corrispondere alle Stazioni appaltanti.
In pari modo l’assuntore dovrà assicurare il presidio, mediante apposito operatore, del sistema informatizzato, la cui postazione principale con relative apparecchiature dovrà essere realizzata nei locali dei “Laboratori Tecnici”. Tutte le chiamate dovranno essere registrate nel più breve tempo possibile sul supporto informatico descritto.
3.2. - Tempi di intervento (tempi di risposta, tempi di intervento e tempi di risoluzione)
Nel presente articolo vengono indicati i tempi minimi di esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti nel presente capitolato. il calcolo dei tempi di esecuzione dei lavori e dei tempi di risposta alle chiamate verrà computato a decorrere dalla ricezione, da parte dell’assuntore, della richiesta dell’U.O. interessata.
Per “risposta” all’Unità Operativa richiedente l’intervento, si intende l’attività avente lo scopo di:
- recepire la segnalazione di guasto;
- acquisire la richiesta e registrarla sul database;
- classificare la richiesta a seconda dell’urgenza, valutando gli elementi a disposizione;
- fornire un primo riscontro, anche solo telefonico, allo scopo di minimizzare il disagio per gli utilizzatori e garantire la maggiore disponibilità possibile delle apparecchiature.
Per “tempo di intervento” si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato segnalato dall’unità operativa richiedente ed il successivo momento in cui si da effettivo inizio all’intervento di manutenzione. A tal riguardo si specifica e resta ben inteso che come “inizio dell’intervento di manutenzione” si intende solo ed esclusivamente, ai fini del presente appalto, il sopralluogo del personale tecnico dell’aggiudicatario presso il luogo di installazione dell’apparecchiatura o la richiesta formale di parti di ricambio al produttore/centro di assistenza dell’apparecchiatura e, più in generale, qualunque attività che dimostri l’effettivo inizio delle attività, anche preliminari, di manutenzione, mentre non rientrano assolutamente in tali indicatori di inizio intervento e non sono considerati come inizio di esecuzione dell’intervento qui descritto le attività di mera registrazione della chiamata sopra indicate, che vengono considerate solo al fine del computo dei tempi di risposta.
Per “risoluzione del guasto” si intende invece, il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’apparecchiatura e la sua messa in disponibilità dell’utilizzatore.
L’aggiudicatario dovrà garantire, nell’esecuzione dell’appalto, i seguenti tempi di risposta, intervento e risoluzione del guasto:
- tempo di risposta pari ad un massimo di 2 (due) ore lavorative consecutive dalla ricezione della segnalazione effettuata dall’unità operativa, per tutte le apparecchiature;
- tempo di risposta pari ad un massimo di 1 (una) ora lavorativa dalla ricezione della segnalazione effettuata dall’unità operativa, per le apparecchiature presenti in aree di terapia intensiva, semi- intensiva, sala operatoria ed assimilabili;
- tempo di risposta pari ad un massimo di 1 (una) ora solare, durante il servizio di reperibilità ed al di fuori del normale orario di lavoro, nei giorni festivi ordinari ed infrasettimanali, a seguito della chiamata effettuata al recapito di telefonia mobile dell’addetto dell’aggiudicatario in reperibilità;
- tempo di intervento pari ad un massimo di 4 (quattro) ore lavorative dalla ricezione della segnalazione effettuata dall’unità operativa per tutti gli interventi urgenti su apparecchiature presenti in aree di terapia intensiva, semi-intensiva, sala operatoria ed assimilabili;
- tempo di intervento pari ad un massimo di 2 (due) ore solari durante il servizio di reperibilità ed al di fuori del normale orario di lavoro, a decorrere dalla ricezione della chiamata effettuata al recapito di telefonia mobile dell’addetto dell’aggiudicatario in reperibilità, per tutti gli interventi segnalati come urgenti ed inderogabili;
- tempo di intervento pari ad un massimo 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della segnalazione effettuata dall’unità operativa per le restanti apparecchiature e/o tipologie di guasto/malfunzionamento;
- tempo di risoluzione del guasto pari ad un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione effettuata dall’unità operativa per tutti gli interventi urgenti su apparecchiature presenti in aree di terapia intensiva, semi-intensiva, sala operatoria ed assimilabili;
- tempo di risoluzione pari ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione effettuata dall’unità operativa per le restanti apparecchiature e/o tipologie di guasto;
Ai fini del conseguimento di un idoneo livello qualitativo del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire, durante l’esecuzione del contratto, le seguenti percentuali di risoluzione dei guasti e/o di rimessa a norma nei tempi medi di seguito indicati:
- per le apparecchiature presenti in aree di terapia intensiva, semi-intensiva, sala operatoria ed assimilabili, del 70% entro 2 giorni lavorativi e del 90% entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento o dall’avvenuto riscontro delle necessità di rimessa a norma nel corso dell’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica;
- per le altre apparecchiature, 50% entro 2 giorni lavorativi , 75% entro 5 giorni lavorativi, 90% entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento o dall’avvenuto riscontro delle necessità di rimessa a norma nel corso dell’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
Tali percentuali verranno calcolate trimestralmente tramite report estratti dal software gestionale e/o, se ritenuto necessario, tramite riscontri effettuati sulla documentazione cartacea dei rapporti di lavoro.
Nei casi la cui risoluzione del guasto è evidentemente destinata a protrarsi in tempi incompatibili con la normale attività sanitaria ed in ogni caso superiori rispetto ai tempi massimi sopra indicati, l’aggiudicatario dovrà inoltrare apposita comunicazione ai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto all’uopo indicati da ciascuna Stazione appaltante, al responsabile della U.O. richiedente ed alla Direzione Sanitaria, con la quale dovrà comunicare agli stessi l’impossibilità, per causa ad esso non imputabile comprovata da apposita documentazione giustificativa, di rispettare i tempi di risoluzione del guasto stabiliti nel presente articolo ed, laddove possibile, formulare ed indicare un termine ragionevole di risoluzione dell’intervento. Tali situazioni dovranno essere ridotte al minimo e saranno configurabili nei soli casi in cui il prolungamento dei tempi massimi di risoluzione del guasto non sia ascrivibile a fatto dell’assuntore.
Il prolungamento dei tempi di risoluzione del guasto, comunque, non dovrà comunque coinvolgere percentuale superiore al 10% del numero complessivo di interventi eseguiti dall’inizio dell’anno contrattuale in corso.
In tali ipotesi le Stazioni appaltanti, ove lo ritengano necessario ed opportuno al fine della migliore risoluzione del guasto/malfunzionamento, potranno richiedere l’intervento di altro operatore qualificato ed accollare i conseguenti oneri economici a carico dell’aggiudicatario.
In tutti i casi di più difficile risoluzione appena citati l’aggiudicatario, al fine di ovviare al prolungamento dei tempi di risoluzione e garantire, per quanto possibile, l’operatività della struttura interessata, dovrà:
– laddove la tipologia del bene lo consenta, mettere a disposizione delle stazioni appaltanti altre apparecchiature e/o accessori funzionalmente equivalenti, anche in termini di produttività, direttamente concesse in godimento dall’aggiudicatario in temporanea sostituzione (cd. “muletto”). In questo caso l’apparecchiatura sostitutiva dovrà possedere tutti i requisiti funzionali e di sicurezza necessari a garantirne il corretto e idoneo impiego. Nel caso l’apparecchiatura sostitutiva necessitasse di accessori e/o consumabili diversi da quanto già disponibile all’interno delle stazioni appaltanti, questi saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Più in generale, tutti i costi relativi all’impiego dei muletti sono ad integrale carico dell’aggiudicatario e si intendono compresi e pienamente remunerati con il canone annuale ad esso corrisposto;
- in subordine, per tutte le ipotesi in cui non sia possibile fornire un muletto, in ragione della tipologia del bene o perché tutte le apparecchiature sostitutive di un determinato tipo risultino già impiegate in altre unità operative, l’aggiudicatario potrà, previa espressa autorizzazione rilasciata dai referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto indicati da ciascuna Stazione appaltante, utilizzare altre apparecchiature e/o accessori funzionalmente equivalenti già installati all’interno delle Stazioni appaltanti (se disponibili senza pregiudicare l’attività sanitaria di altre unità operative), con tutti i relativi oneri a proprio carico.
L’adozione delle soluzioni sopra descritte sub a-b) sospende temporaneamente e sino al momento in cui sussistono le circostanze sopra descritte, il decorso dei termini previsti nel presente capitolato per il calcolo del tempo di risoluzione del guasto.
3.3. – apparecchiature sostitutive (muletti)
L’aggiudicatario, come detto, è obbligato a mettere a disposizione delle Stazioni appaltanti ed a dislocare permanentemente presso i locali tecnici messi a disposizione dalle stesse, un congruo numero di apparecchiature sostitutive (muletti).
I muletti messi a disposizione dall’appaltatore dovranno corrispondere almeno alle seguenti tipologie di apparecchiature, nel rispetto dei quantitativi minimi per ciascuna di esse indicati:
- n. 3 Defibrillatori semiautomatici con monitor cardiaco;
- n. 3 Elettrocardiografi a 12 derivazioni 3/6 canali;
- n. 3 Monitor multiparametrici (ECG, NiBP, SpO2, capnometro);
- n. 3 Elettrobisturi;
- n. 1 Ventilatore polmonare;
- n. 1 Apparecchio per anestesia;
- n. 3 Pulsossimetri;
- n. 1 Incubatrice neonatale;
- n. 3 Pompe ad infusione (enterale-parenterale);
- n. 2 Centrifughe;
- n. 2 Cardiotocografi;
- n. 2 Aspiratori medico-chirurgici;
- n. 1 Videogastroscopio);
- n. 1 Broncoscopio;
- n. 1 Videocolonscopio;
- n. 1 Trapano operatorio per Ortopedia;
- n. 1 Trapano operatorio per Neurochirurgia.
I tempi massimi previsti per la messa a disposizione dei muletti sono i seguenti: a) 2 giorni solari per le apparecchiature vitali; b) 5 giorni solari per le restanti apparecchiature.
Marca ed il modello di ogni apparecchiatura messa a disposizione dall’aggiudicatario dovranno ottenere l’approvazione delle stazioni appaltanti. La conseguente valutazione in merito all’idoneità dei muletti verrà condotta sulla base di criteri di uniformità rispetto al parco apparecchiature già presente nelle stazioni appaltanti, in modo che possano essere utilizzate dal personale sanitario senza ulteriore formazione, per quanto possibile.
ART. 4 - QUANTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE, REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un adeguato organico di proprio personale assegnato all’esecuzione delle attività di cui al presente appalto. Tale organico dovrà essere commisurato alla consistenza delle apparecchiature biomedicali comprese nel servizio in gara nonché alla quantità e complessità delle attività da svolgere.
L’assuntore dovrà impiegare esclusivamente personale qualificato in possesso di competenze specifiche nella materia oggetto dell’appalto, anche in merito alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che sarà tenuto a osservare e rispettare tutte le norme di comportamento in vigore presso le stazioni appaltanti e le loro diverse unità operative, nonché ad attenersi alle regole di accesso e permanenza in tali strutture.
L’aggiudicatario, poi, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva in suo favore ed, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto d’appalto, dovrà inviare alle Stazioni appaltanti l’elenco (organigramma), conforme a quanto proposto nel proprio progetto tecnico in sede di gara, delle figure professionali che intende stabilmente impiegare nell’esecuzione del servizio- con indicazione dei relativi nominativi, profilo, titolo di studio ed esperienza – specificando, altresì, la disponibilità oraria (occasionale o continuativa) di ciascuno degli addetti indicati in tale elenco.
In tale elenco dovranno essere indicati, in particolare, il nominativo e numero dei tecnici preposti alla commessa, le attività a loro assegnate ed i loro sostituti, che dovranno essere in numero sufficiente a far fronte adeguatamente ai casi di assenza per malattia, ferie, dimissioni o per qualsivoglia altra ragione. Dovrà, inoltre, indicare nominativo, qualifica e recapito del suo rappresentante/responsabile al quale verranno delegate le funzioni di coordinamento delle attività proposte e dei tecnici di zona impiegati nella commessa.
Di seguito si indica il personale che dovrà essere impiegato nell’esecuzione del servizio utilizzando le seguenti definizioni:
- direttore tecnico = si intende figura professionale di dimostrata esperienza nella funzione di supervisione e coordinamento delle attività tecniche in servizi analoghi rispetto a quelli oggetto dell’appalto, svolta presso aziende sanitarie pubbliche o presso imprese di manutenzione di apparecchiature biomedicali, supportate da opportune dichiarazioni delle Aziende presso cui il personale ha svolto e/o svolge il servizio
- tecnico ad alta specializzazione = si intende operatore in grado di svolgere tutte le attività richieste per l’effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria nonché per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza e delle eventuali rimesse a norma, con elevata autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza, dimostrando la conoscenza della tecnologia specifica e del funzionamento delle apparecchiature e eventualmente degli impianti ai quali sono collegate le apparecchiature;
- tecnico specializzato = si intende operatore in grado di svolgere tutte le attività richieste per l’effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, nonché delle verifiche di sicurezza e delle eventuali rimesse a norma, con competenza e perizia sotto la direzione di personale di più elevata qualifica ed esperienza e con approfondite cognizioni tecnico-pratiche sulle tecnologie e sulle attività da svolgere;
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’assuntore dovrà mettere a disposizione in via continuativa, in favore delle stazioni appaltanti convenzionate in unione d’acquisto, una dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo, come sopra definito, pari ai quantitativi minimi di seguito distintamente indicati per ciascuna Stazione appaltante. Ciascun operatore dovrà essere in possesso dell’esperienza minima pure di seguito indicata:
quanto alla ASL 8 Cagliari:
- N. 1 Direttore tecnico, in qualità di referente/responsabile tecnico dell’aggiudicatario nei confronti delle stazioni appaltanti, che collaborerà ed interloquirà con i referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto all’uopo indicati da ciascuna Stazione appaltante ed i responsabili delle varie unità operative;
N. 2 Tecnici ad alta specializzazione con almeno 10 anni di esperienza di lavoro specifica (cd. tecnico senior);
N. 5 tecnici ad alta specializzazione con almeno 5 anni di esperienza di lavoro specifica (cd. tecnico junior);
N. 3 Tecnici specializzati con almeno 3 anni di esperienza di lavoro specifica;
N. 1 Operatore Amministrativo per la gestione informatizzata delle attività, con almeno 3 anni di esperienza di lavoro specifica;
quanto alla AOU Xxxxxxxx
- X. 0 Direttore tecnico, in qualità di referente/responsabile tecnico dell’aggiudicatario nei confronti delle stazioni appaltanti, che collaborerà ed interloquirà con i referenti/responsabili per l’esecuzione del presente appalto all’uopo indicati da ciascuna Stazione appaltante ed i responsabili delle varie unità operative;
N. 1 Tecnico ad alta specializzazione con almeno 10 anni di esperienza di lavoro specifica (cd. tecnico senior);
N. 2 tecnici ad alta specializzazione con almeno 5 anni di esperienza di lavoro specifica (cd. tecnico junior);
N. 3 Tecnici specializzati con almeno 3 anni di esperienza di lavoro specifica;
N. 1 Operatore Amministrativo per la gestione informatizzata delle attività, con almeno 3 anni di esperienza di lavoro specifica;
Il curriculum del Direttore Tecnico dovrà corrispondere ai seguenti requisiti minimi:
- diploma di laurea specialistica quinquennale in ingegneria elettronica, biomedica o clinica, con esperienza di lavoro di almeno 5 anni nella funzione di coordinamento delle attività tecniche in servizi analoghi rispetto a quelli dell’appalto, svolta presso aziende pubbliche e/o private ed adeguatamente documentata con dettaglio delle mansioni ricoperte;
alternativamente
- diploma di Perito Industriale (specializzazione elettronica, telecomunicazioni, elettrotecnica) ed almeno 10 anni di esperienza nella funzione di coordinamento delle attività tecniche in servizi analoghi rispetto a quelli oggetto dell’appalto, svolta presso aziende pubbliche e/o private ed adeguatamente documentata, con indicazione dettagliata delle mansioni ricoperte e dei corsi seguiti su apparecchiature biomedicali.
Il curriculum del personale tecnico diverso dal Direttore Tecnico dovrà corrispondere ai seguenti requisiti minimi:
- possesso del diploma di Perito Industriale, con specializzazione in elettronica, telecomunicazioni o elettrotecnica; dovrà essere dimostrata l'esperienza maturata (per i diversi periodi minimi sopra distintamente indicati per i tecnici senior e, rispettivamente, per i tecnici junior) in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto o presso imprese di manutenzione di apparecchiature biomedicali, con indicazione dei corsi seguiti su apparecchiature medicali, il tutto supportato da adeguata documentazione.
Il curriculum del personale amministrativo che verrà assegnato alla gestione del sistema informatizzato dovrà corrispondere ai seguenti requisiti minimi:
- possesso del diploma di scuola media superiore, con esperienza di lavoro pari ad almeno 3 anni in attività di office-automation adeguatamente documentata con dettaglio delle mansioni ricoperte; capacità ed esperienza nell’utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure gestionali (gestioni ordini, rapporti di lavoro, inventario etc.).
Eventuali mutamenti di personale dovranno essere segnalati tempestivamente alle stazioni appaltanti. Tali variazioni potranno essere apportate dall’aggiudicatario esclusivamente mediante l’impiego di personale con requisiti pari o superiori al personale sostituito.
Per nessuna ragione la momentanea carenza di personale o la carenza di figure professionali con i requisiti minimi richiesti nel presente Capitolato potrà costituire valido e giustificato motivo di ritardo nell’esecuzione dei servizi previsti in appalto. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, difatti, di mantenere, al fine di dell’esecuzione del servizio, una dotazione organica che gli consenta di far fronte a tutte le ipotesi di assenza del personale, salvo quanto previsto per le ipotesi di sciopero nel prosieguo del presente Capitolato.
Il personale dell’aggiudicatario dovrà portare in evidenza, applicandolo sugli indumenti di lavoro, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia. L’aggiudicatario provvederà, a suo onere e spese, a
fornire al proprio personale idonei indumenti di lavoro atti a garantire condizioni minime di sicurezza e di igiene, nonché tutti mezzi di protezione personale necessari allo svolgimento delle attività quali guanti, maschere di protezione, calzature e così via, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sarà facoltà delle stazioni appaltanti, in tutti i casi in cui lo ritengano necessario e/o opportuno, affiancare al personale dell’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione di singoli interventi, propri addetti e/o incaricati di altre imprese specializzate.
ART. 5 - MAGAZZINO PARTI DI RICAMBIO E RICAMBI CONSUMABILI
E’ compresa nel canone corrisposto quale corrispettivo dell’appalto e si intende completamente remunerata con tale canone la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie per la rimessa in funzione in modo ottimale delle apparecchiature.
Si intendono compresi in tale canone, altresì, tutti i costi relativi al trasporto, all’impiego di mano d’opera e, più in generale, tutti i costi, diretti ed indiretti, conseguenti agli interventi di manutenzione compresi nell’appalto eseguiti dall’aggiudicatario.
Costituisce, difatti, unica eccezione a tale principio della omnicomprensività del canone annuale di manutenzione, con riferimento ai servizi previsti nel presente appalto, il solo servizio di manutenzione straordinaria, che è attività complementare compresa nell’oggetto dell’appalto, nel senso che dovrà essere prestata dall’appaltatore ove richiesta dalle stazioni appaltanti, ma che costituisce, dal punto di vista del corrispettivo dovuto, prestazione extra canone che verrà contabilizzata e remunerata separatamente dalle stazioni appaltanti, eccezion fatta per i costi relativi alle prestazioni della manodopera a tal fine impiegata dall’aggiudicatario stesso che, come precisato al precedente art. 2.8, sono compresi nel canone.
Al fine di garantire la massima tempestività negli interventi di manutenzione e limitare per quanto possibile temporanee sostituzioni e/o avvicendamenti di apparecchiature, l’assuntore dovrà allestire ed essere dotato di un adeguato magazzino/i di parti di ricambio e di apparecchiature sostitutive (“muletti”).
Il predetto magazzino/i, che potrà anche essere condiviso per entrambe le Amministrazioni convenzionate, dovrà essere organizzato e gestito con modalità che consentano all’assuntore di rispettare i tempi massimi di esecuzione dei servizi manuntentivi previsti nel precedente articolo 3.2 con riferimento a tutte le diverse unità operative delle stazioni appaltanti.
Eventuali ritardi e/o inadempimenti nell’esecuzione dei servizi manutentivi di cui al presente appalto saranno sempre imputabili all’assuntore anche se dovuti alla mancanza di parti di ricambio od a motivi inerenti l’organizzazione del magazzino. Tali circostanze, pertanto, non potranno mai costituire valide giustificazioni per una ritardata e/o non corretta esecuzione dei servizi di cui al presente appalto e, quindi, non potranno essere ritenute cause di forza maggiore o caso fortuito o, comunque, circostanze esimenti dall’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione di tutte le parti di ricambio, di usura o di consumo, che in occasione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva risultassero difettose e guaste o comunque tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature, con la sola esclusione dei materiali indicati nell’allegato G.
Si specifica, a tal proposito,che:
- per “materiali di consumo” si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile, in modo proporzionale, al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza;
- per “materiali soggetti ad usura” si intendono i materiali la cui usura è legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità;
- per “pezzi di ricambio” si intendono, infine, i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell’apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.
Tutti i materiali che dovranno essere sostituiti nell’esecuzione delle attività di manutenzione di cui ai precedenti articoli saranno inclusi nel contratto e remunerati integralmente con il relativo canone annuale e dovranno, inoltre, essere originali o comunque compatibili e certificati tali sotto la responsabilità dell’aggiudicatario.
In particolare, saranno ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei seguenti casi:
- accessori e/o consumabili e/o usurabili muniti di marchi di qualità o marcatura CE (dove applicabile) e commercializzati esplicitamente per l’impiego sulla marca e modello di apparecchiatura oggetto di manutenzione;
- parti di ricambio ricondizionate e certificate con garanzia totale di almeno sei mesi;
- minuteria e componentistica acquisite da una rete di distribuzione certificata e sottoposta a sistema di qualità ISO 9000.
- fallimento del produttore dell’apparecchiatura e/o del produttore della specifica parte di ricambio originale;
Le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di imporre parti di ricambio e/o fornitori diversi, tramite apposita richiesta opportunamente giustificata, qualora ritengano che le parti di ricambio a disposizione dell’aggiudicatario non corrispondano ai requisiti minimi di cui sopra.
In particolare sarà diritto delle stazioni appaltanti richiedere all’aggiudicatario di ripetere un intervento manutentivo eseguito con parti di ricambio e/o materiale difettosi o non conformi ai requisiti descritti. In tale ipotesi l’aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire nuovamente l’intervento mediante la sostituzione delle parti difettose o non conformi con altre corrispondenti alle specifiche richieste, con ogni onere e spesa a suo esclusivo carico.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, provvedere, nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico in quanto ricompresi nel canone, allo smaltimento di tutte le parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto, ad eccezione dei materiali classificati come rifiuti speciali, il cui smaltimento rimane a carico delle Stazioni appaltanti.
Qualora il materiale sostituito risulti inventariato, il costo di smaltimento non rientra negli oneri dell’aggiudicatario, il quale prima di provvederne allo smaltimento, dovrà preventivare il costo di smaltimento e richiedere alle stazioni appaltanti l’autorizzazione per la relativa dismissione.
ART. 6 - DOTAZIONE STRUMENTALE
Considerata la tipologia delle attività manutentive e delle verifiche richieste ai precedenti articoli, l’aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una adeguata dotazione di risorse strumentali e tecnologiche necessarie all’espletamento delle attività dedotte in appalto.
Nella dotazione che l’assuntore metterà a disposizione dovrà essere compresa, pertanto, la strumentazione necessaria per le attività di manutenzione e le apparecchiature per i controlli funzionali e di sicurezza.
Tali strumentazioni e macchinari impiegati dall’appaltatore dovranno essere in numero sufficiente, in ragione del personale impiegato dallo stesso e dell’entità dei servizi da fornire ad entrambe le stazioni appaltanti e comunque, l’eventuale assenza o insufficienza di tali dotazioni strumentali non potrà mai costituire valido motivo o giustificazione di rinvio o ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti nel presente appalto.
Per le apparecchiature destinate all’effettuazione di misure e verifiche, in particolare, l’assuntore dovrà prevedere un adeguato programma di calibrazione periodica delle stesse, con certificazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore nel periodo di esecuzione dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire per tutta la durata dell’appalto la disponibilità di tutta la strumentazione tecnica necessaria all’attivazione dei servizi richiesti ed allo svolgimento dei singoli interventi tecnici e comunque assicurare la presenza continuativa, nonché il loro corretto funzionamento, almeno delle seguenti apparecchiature:
- apparecchio per il controllo automatico dei parametri previsti dalla Normativa CEI 62.5 dotato di stampante;
- un numero adeguato di tester per la verifica di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali;
- un numero adeguato di tester per la verifica della funzionalità degli ECG;
- un numero adeguato di tester per la verifica della funzionalità dei laser;
- un numero adeguato di tester per la verifica della funzionalità degli elettrobisturi;
- un numero adeguato di tester per la verifica della funzionalità dei defibrillatori;
- almeno n. 1 rilevatore di campi magnetici;
- almeno n. 1 oscilloscopio digitale da almeno 200MHz;
- un numero adeguato di misuratori per la corrente e la tensione elettrica;
- più in generale, tutte le apparecchiature, tester, misuratori e strumenti per la tarature e calibrazione che l’aggiudicatario riterrà utile prevedere al momento della esecuzione dei servizi.
Le stazioni appaltanti, al fine dell’esecuzione di controlli a campione sull’erogazione del servizio, hanno il diritto di richiedere all’aggiudicatario di mettere a disposizione dei propri incaricati la strumentazione di cui sopra, per la verifica della corretta esecuzione dei singoli interventi manutentivi. L’aggiudicatario sarà in tal caso obbligato a soddisfare tale richiesta ed a mettere a disposizione degli incaricati delle stazioni appaltanti la strumentazione richiesta, che verrà in ogni caso impiegata alla presenza di un tecnico dell’aggiudicatario.
In sede di progetto tecnico ciascun concorrente potrà presentare un proprio prospetto migliorativo rispetto alla quantità minima richiesta nel presente articolo. Tale prospetto costituirà oggetto di valutazione nel rispetto dei criteri e parametri di assegnazione del punteggio indicati nell’art. 5 del Disciplinare di gara.
ART. 7 – FASE DI AVVIO DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario è obbligato a dare inizio alla fase di avviamento del servizio ad esso appaltato immediatamente di seguito alla stipulazione del contratto con ciascuna stazione appaltante, ed a concludere tale fase di avvio entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni solari successivi a tale stipulazione. In tale intervallo temporale, rappresentante la fase di avviamento del servizio, l’assuntore dovrà predisporre tutto quanto necessario al fine di rendere operative e portare a regime le attività previste nell’appalto ed, a tal fine, entro la scadenza di tale termine dovrà provvedere a completare almeno i seguenti essenziali adempimenti:
- assegnazione della direzione tecnica di commessa e del personale per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto del relativo organigramma già comunicato alle stazioni appaltanti contestualmente alla stipula del contratto;
- predisposizione delle postazioni e dei locali di commessa negli spazi concessi dalle stazioni appaltanti;
- attivazione del centro di ricezione delle chiamate per le richieste di intervento;
- attivazione del servizio di reperibilità;
- rendere operativi, in particolare, i servizi di manutenzione correttiva e di collaudo ed accettazione delle apparecchiature in immissione;
- predisporre e trasmettere alle stazioni appaltanti un calendario provvisorio degli interventi di manutenzione preventiva programmata, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali;
- predisporre e trasmettere alle stazioni appaltanti un calendario provvisorio delle verifiche di sicurezza elettrica, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali;
- installazione ed attivazione del sistema informatizzato di gestione delle apparecchiature biomedicali proposto nella propria offerta;
- recupero e trasferimento su tale sistema informatizzato, con le modalità previste nel precedente art. 2.9, di tutti i dati e le informazioni in formato elettronico, relativi alle apparecchiature oggetto dell’appalto, esistenti su precedenti sistemi informativi utilizzati dalle due Stazioni appaltanti e/o da precedenti affidatari del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali;
- dare avvio alla revisione dell’inventario delle apparecchiature biomedicali, con le modalità previste nel presente contratto. Tale processo dovrà essere concluso, peraltro, nel termine di mesi sei dalla stipulazione del contratto;
- fornire il proprio piano di sicurezza e pianificare con i referenti/responsabili indicati dalle stazioni appaltanti il necessario coordinamento;
- comunicare ogni informazione ed adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria al corretto avvio dello svolgimento del servizio;
- predisposizione di tutta la modulistica necessaria per l’esecuzione del servizio ed invio della stessa a ciascuna stazione appaltante;
- rendersi disponibile per la partecipazione ad incontri informativi e di coordinamento con i responsabili/referenti delle stazioni appaltanti, in merito all’organizzazione del servizio stesso ed alle procedure utilizzate, anche al fine dell’esame ed eventuali modifiche della modulistica di cui al punto precedente;
- eseguire tale attività di avvio del servizio in prosecuzione rispetto alle attività attualmente svolte dal precedente affidatario del servizio, rendendosi disponibile a partecipare ad incontri di coordinamento con tale operatore, al fine di garantire il passaggio delle consegne e del servizio senza interruzioni di attività.
Al termine di tale fase di avvio del servizio appaltato le stazioni appaltanti procederanno a verificare, in contraddittorio con l’assuntore, l’effettiva esecuzione delle attività sopra riportate; l’esito di tale verifica risulterà da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
Si specifica e resta ben inteso che l’assuntore dovrà provvedere a rendere pienamente operativo il servizio appaltato, con la piena ed effettiva conduzione a regime di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato, entro e non oltre il termine di 6 mesi, computati secondo il calendario comune, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
ART. 8 - RAPPRESENTANTI RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile dell’assuntore (Direttore di commessa)
L’aggiudicatario dovrà indicare a ciascuna stazione appaltante, nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il nominativo, la qualifica ed il recapito del proprio responsabile al quale delegherà le funzioni di direzione generale della commessa (Direttore di commessa), nonché del suo sostituto per i casi di impedimento od assenza del primo. La sua nomina deve considerarsi un adempimento essenziale per l’esecuzione del servizio ed è, pertanto, condizione vincolante per la stipulazione del contratto. La figura all’uopo nominata dovrà avere piena conoscenza del servizio aggiudicato nonché delle norme e condizioni che lo regolano, ed essere munito dei necessari poteri
per la conduzione dell’esecuzione del contratto sotto tutti i profili giuridici, tecnici ed economici. Tutti i contatti e rapporti con le stazioni appaltanti relativi all’esecuzione del contratto ed alla gestione del servizio dovranno essere tenuti esclusivamente da detto Responsabile che, pertanto, costituirà il rappresentante speciale indicato dall’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto. È facoltà delle stazioni appaltanti richiedere all’appaltatore la sostituzione di tale responsabile, sulla base di valida motivazione.
Si fa presente e specifica, a tal riguardo, che l’aggiudicatario, a sua discrezione, potrà determinare di conferire l’incarico di Direttore di commessa sopra descritto direttamente al Direttore tecnico di commessa indicato al precedente art. 4. In tale ipotesi, pertanto, il Direttore tecnico cumulerà le funzioni di referente/responsabile tecnico dell’aggiudicatario nei confronti delle stazioni appaltanti con quelle più ampie di direzione generale delle vicende contrattuali della commessa, assumendo in tal modo la veste di interlocutore dell’appaltatore nei confronti delle Stazioni appaltanti.
L’aggiudicatario dovrà garantire, mediante i responsabili da esso nominati, la completa disponibilità a partecipare a incontri di informativi di collaborazione con i responsabili delle Stazioni appaltanti, in merito all’organizzazione del servizio, alle procedure utilizzate ed in relazione a qualsivoglia altra problematica inerente l’esecuzione del contratto.
Responsabile delle Stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di ragione, indicheranno e nomineranno nei propri atti di approvazione degli esiti della presente procedura di gara e/o nel proprio contratto d’appalto, il referente al quale sono conferite le funzioni di responsabile dell’esecuzione del contratto. Tale referenti, in qualità di responsabili dell’esecuzione del servizio per le stazioni appaltanti, gestiranno tutti i rapporti tra le stazioni appaltanti e l’assuntore relativi all’esecuzione del contratto. Al responsabile dell’esecuzione, tra l’altro, sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ivi compreso il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo. Detti responsabili saranno, pertanto, gli interlocutori del direttore di commessa e/o del direttore tecnico dell’appaltatore e seguiranno lo svolgimento dei servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle condizioni di esecuzione dei servizi appaltati, provvedendo all’adozione di tutti gli atti necessari, relativi e connessi, ivi compresa la contestazione ed applicazione delle penali contrattuali. Resta esclusa dalle competenze dei predetti responsabili l’adozione di quegli atti che, per legge o per regolamento, sono di competenza dei Direttori Generali della Stazioni appaltanti. Ciascuna stazione appaltante provvederà a comunicare all’assuntore nominativo, qualifica e recapito del proprio responsabile preliminarmente alla stipulazione del contratto d’appalto.
ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
I servizi previsti nel presente Capitolato verranno contabilizzati a canone, che costituisce il corrispettivo economico annuale dovuto all’aggiudicatario da ciascuna delle Stazioni appaltanti – ognuna per la parte di propria spettanza, in relazione ai quantitativi rispettivamente stipulati con l’aggiudicatario – a titolo di remunerazione per la prestazione, da parte dello stesso, di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato speciale d’appalto e di quelli aggiuntivi/integrativi eventualmente proposti dall’aggiudicatario nel proprio progetto tecnico.
Fanno eccezione a tale principio della omnicomprensività del canone corrisposto all’aggiudicatario solo ed esclusivamente le prestazioni di manutenzione straordinaria richieste all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti e dallo stesso eseguite ai sensi del precedente art. 2.8, che verranno contabilizzate e fatturate separatamente (extra canone) con le modalità di seguito indicate, così come i servizi complementari rispetto a quelli descritti nel presente capitolato che le Stazioni appaltanti dovessero eventualmente affidare all’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
Il distinto e separato canone annuale dovuto all’aggiudicatario da parte di ciascuna delle Stazioni appaltanti, ognuna per quanto di propria spettanza in relazione al contratto stipulato, verrà determinato e risulterà applicando ai distinti importi annuali presunti della ASL 8 Cagliari e della AOU Cagliari indicati, rispettivamente, nella voci 1 e 2 della tabella A di cui all’art. 1 del Disciplinare di gara, il ribasso unico percentuale formulato in gara dall’aggiudicatario sull’importo annuale presunto complessivo dell’unione d’acquisto, costituente la base d’asta della presente gara (voce 3 della predetta tabella).
All’importo unitario annuale così calcolato per ciascuna stazione appaltante, al netto del ribasso unico offerto dall’aggiudicatario, dovranno essere sommati gli oneri relativi alla sicurezza, per anno, indicati per ciascuna stazione appaltante (voci 4 e 5 della tabella A citata e, precisamente, euro 60.750,00 per la ASL 8 Cagliari ed euro 28.500,00 per la AOU Cagliari), non soggetti a ribasso, e calcolata l’IVA nella misura di legge.
I distinti importi così ottenuti per ciascuna stazione appaltante costituiscono il canone annuale iniziale dovuto all’appaltatore da ciascuna di esse per il primo anno di esecuzione del contratto; tale corrispettivo sarà via via soggetto ad adeguamento, in aumento od in diminuzione, in relazione al variare della consistenza del parco apparecchiature delle Aziende appaltanti con le modalità, nei termini ed alle condizioni previste nel successivo art. 10.
Si ribadisce e resta ben inteso che ciascuna Stazione appaltante provvederà separatamente ed in proprio a corrispondere all’aggiudicatario il canone annuale da essa dovuto.
Il pagamento del canone verrà eseguito da ciascuna delle stazioni appaltanti mediante la corresponsione all’aggiudicatario di n. 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, pari ciascuna ad ¼ dell’importo del canone annuale determinato come sopra. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.L. n. 79 del 29/03/97, convertito con L. n. 140 del 28/05/97, non saranno corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale.
Tali rate, come detto, dovranno essere fatturate dall’aggiudicatario con cadenza trimestrale posticipata, nel rispetto della procedura qui di seguito indicata.
A decorrere dalla data di attivazione del servizio e per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare al Responsabile di ciascuna Azienda appaltante, alla scadenza di ogni trimestre ed entro i primi 15 giorni del trimestre successivo, un dettagliato documento riepilogativo, a titolo di rendiconto delle attività svolte nel periodo di riferimento, corredato della necessaria documentazione inerente alle attività eseguite in relazione ai diversi servizi compresi nell’appalto.
Il Responsabile di ciascuna stazione appaltante procederà all’esame (corrispondenza tra attività rendicontate ed attività svolte, assenza di eventuali contestazioni e penali) ed all’approvazione di tale documento riepilogativo entro i dieci giorni successivi alla presentazione del medesimo, riservandosi di verificare il contenuto di tale documento anche mediante riscontri eseguiti sul sistema informatizzato di gestione, che dovrà essere reso pienamente accessibile a tale Responsabile, ogniqualvolta lo stesso lo richieda.
Entro la scadenza del predetto termine di giorni dieci, il predetto Responsabile potrà richiedere motivatamente all’aggiudicatario chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o rettifiche del predetto prospetto.
Tale eventuale richiesta del Responsabile dianzi indicato interromperà i termini di approvazione del prospetto citato, che decorreranno nuovamente, per ulteriori dieci giorni, dalla data di consegna della documentazione integrativa o rettificata.
In ogni ipotesi, decorsi dieci giorni senza che il Responsabile dianzi indicato abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione o formulato contestazioni il documento riepilogativo si intende approvato e
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l’aggiudicatario è, quindi, autorizzato ad emettere la fattura trimestrale relativa alla quota parte del canone dovuta per il periodo di riferimento.
Corrispettivi extra canone.
Le prestazioni di manutenzione straordinaria richieste all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti e dallo stesso eseguite ai sensi del precedente art. 2.8, così come gli eventuali servizi complementari rispetto a quelli descritti nel presente capitolato che le Stazioni appaltanti abbiano affidato all’aggiudicatario, nel corso del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, verranno contabilizzate e fatturate separatamente (extra canone) a consuntivo, sempre con cadenza trimestrale e nel rispetto della medesima procedura di rendiconto sopra indicata.
Resta ben inteso e si specifica, per quanto potesse occorrere, che la procedura di controllo sulle prestazioni eseguite dianzi descritta verrà espletata separatamente ed autonomamente da ciascuna delle Aziende appaltanti, ognuna per quanto di propria spettanza ed in relazione al proprio contratto.
Le somme portate da ciascuna fattura trimestrale emessa come dianzi indicato verranno corrisposte all’aggiudicatario da ciascuna delle Amministrazioni appaltanti, ognuna per quanto di propria spettanza, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle stesse. Ogni fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo di ciascuna delle predette Amministrazioni.
I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti dalle Stazioni appaltanti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa valutazione da parte delle stesse della regolarità delle prestazioni eseguite dall’aggiudicatario, mediante la procedura dianzi indicata, ed accreditati, a spese di ciascuna Amministrazione, sul conto corrente che l’aggiudicatario avrà cura di indicare alle Stazioni appaltanti. L’importo dovuto per ciascuna fattura potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate all’aggiudicatario.
Revisione prezzi.
Trattandosi di contratto ad esecuzione continuativa, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 i corrispettivi dovuti all’aggiudicatario (canone annuale) potranno essere oggetto di revisione periodica del prezzo. Il canone annuale risultante dall’aggiudicazione, pertanto e su richiesta dell’aggiudicatario, potrà essere aggiornato annualmente sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in difetto di tali dati, in ragione delle variazioni percentuali, eventualmente intervenute nell’anno precedente a quello di riferimento, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il canone di aggiudicazione rimarrà, in ogni caso, a prezzo fisso ed invariato nel corso del primo anno di esecuzione del contratto.
Resta ben inteso che i corrispettivi dianzi indicati si riferiscono ai servizi e/o prestazioni eseguiti a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dalla prestazione del servizio ad esso appaltato, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono da ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali si riterranno, pertanto, determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e saranno, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 11 relativamente all’adeguamento periodico del canone in conseguenza delle variazioni del parco apparecchiature delle stazioni appaltanti.
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Ciascuna fattura emessa dall’aggiudicatario dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato e dovrà essere intestata e spedita alle Amministrazioni appaltanti nel rispetto delle condizioni e dei termini sopra indicati.
E’ facoltà delle Stazioni appaltanti richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo determinato come sopra, la produzione da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, ai sensi di quanto all’uopo previsto dall’art. 52, comma 1, lett. d) LR. N. 5/2007 e dall’art. 118, comma 6 D.Lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni appaltanti le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate all’atto dell’affidamento del servizio in gara; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta ben inteso, poi, che in nessun caso l’aggiudicatario potrà sospendere la prestazione dei servizi ad esso affidati dalle Stazioni appaltanti, salvo quanto diversamente previsto nel presente capitolato.
Laddove l’aggiudicatario si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il contratto d’appalto stipulato potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Amministrazioni appaltanti, rispettivamente ciascuna per quanto di ragione.
ARTICOLO 10 - ADEGUAMENTO IMPORTO CANONE ANNUALE
Nel presente articolo vengono disciplinate le regole contrattuali che verranno applicate, nel corso dell’esecuzione del contratto, per procedere all’adeguamento dell’importo del canone annuale, in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza del parco apparecchiature biomedicali di ciascuna stazione appaltante nel corso dell’appalto.
A tal riguardo è stabilito quanto segue:
- per il primo anno di esecuzione del contratto il canone offerto rimarrà, come detto, fisso ed invariabile.
Detto canone iniziale è determinato dal canone offerto in sede di gara dall’aggiudicatario calcolato, per ciascuna stazione appaltante, con le modalità indicate nel precedente articolo, e vale per il parco apparecchiature di ciascuna stazione appaltante come rilevato con la revisione completa dell’inventario che l’assuntore del servizio dovrà eseguire entro il primo semestre contrattuale (vd. art. 2.9).
A decorrere dal secondo anno contrattuale si procederà all’adeguamento dell’importo del canone, con la seguente procedura ed alle condizioni di seguito descritte.
- allo scadere del primo anno di esecuzione del contratto ed entro il primo mese del successivo secondo anno contrattuale, verranno verificate le variazioni intervenute nella consistenza del parco apparecchiature nell’anno contrattuale precedente e verrà, quindi, determinato il relativo adeguamento ed il conseguente canone revisionato da corrispondersi per tale secondo anno. Per tale prima applicazione del presente meccanismo di adeguamento del corrispettivo verranno considerate solo ed esclusivamente le successive variazioni intervenute rispetto all’inventario come risultante dalla revisione dello stesso eseguita entro il primo semestre contrattuale;
- l’effetto della singola variazione sul canone si produrrà a decorrere dal giorno successivo alla variazione stessa;
- sempre entro il primo mese dell’anno contrattuale successivo si procederà, altresì, al conguaglio dei periodi infra-annuali relativi alle apparecchiature aggiunte e sottratte, con riferimento all’anno contrattuale precedente. I conguagli per singola variazione verranno calcolati in proporzione ai giorni di manutenzione effettuati o non effettuati per anno solare, a seconda che si tratti di apparecchiature aggiunte o dismesse. I conguagli, positivi o negativi, avranno effetto dalla prima fatturazione utile successiva all’aggiornamento e verranno imputati su tale fattura.
- tale procedura verrà applicata a tutti i successivi anni contrattuali, per tutta la durata del contratto.
- allo scadere dell’ultimo anno di durata contrattuale si procederà, ovviamente, al solo conguaglio, che verrà imputato sull’ultima fatturazione.
- la procedura qui descritta vale, ovviamente, per ciascuna stazione appaltante, che la gestirà distintamente ed in piena autonomia con l’appaltatore.
Salvo quanto ciò premesso per la procedura, l’adeguamento del canone è subordinato, altresì, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate.
La revisione dell’importo annuo nei termini sopra descritti, in aumento od in diminuzione, potrà avere luogo solo ed esclusivamente qualora si verifichino variazioni sostanziali nella consistenza del parco apparecchiature oggetto dell’appalto, con una franchigia pari al 2% in più o in meno dell’importo contrattuale dell’anno precedente. Potranno, pertanto, dare luogo ad aggiornamento e revisione del canone solo ed esclusivamente le variazioni che comportino un corrispondente incremento o decremento del canone annuale superiore al +2% o al –2% del precedente canone annuo e per la sola quota di incremento/decremento eccedente tale limite/franchigia (esempio: una variazione comportante, in ipotesi, un incremento del +5% dell'importo contrattuale rispetto all’anno precedente darà luogo, pertanto, ad un adeguamento contrattuale del canone annuo di manutenzione pari al +3% 5% - 2% = +3%).
Le modifiche alla consistenza del parco apparecchiature possono avvenire a seguito di eventi come quelli di seguito elencati:
- immissione in servizio apparecchiature utilizzate dalle stazioni appaltanti a qualunque titolo;
- scadenza del periodo di validità della garanzia per le apparecchiature di proprietà delle stazioni appaltanti;
- messa fuori uso e/o dismissione di apparecchiature sia di proprietà che non di proprietà;
- scadenza di precedenti contratti di manutenzione stipulati con altri operatori economici e conseguente presa in carico da parte dell'aggiudicatario delle apparecchiature che le Stazioni appaltanti decidano di affidargli in gestione;
Per la valutazione delle variazioni valgono le seguenti regole:
- ogni apparecchiatura in aumento verrà computata:
a) a partire dalla data di collaudo per apparecchiature di nuova immissione
b) allo scadere del periodo di garanzia se di proprietà
c) nel caso di apparecchiature già in uso e precedentemente escluse dal contratto, al momento dell’esplicita richiesta da parte delle Stazioni appaltanti
- ogni apparecchiatura in diminuzione verrà computata dalla data di fuori uso (se di proprietà) o di dismissione (altro titolo di godimento).
L'aggiornamento dei canoni di manutenzione sarà regolato secondo i criteri specificati dalla seguente tabella. Tale tabella vale solo ed esclusivamente per le apparecchiature di proprietà delle Stazioni appaltanti per la quali sia scaduto il periodo di garanzia, nonché per tutte le apparecchiature, sempre di proprietà delle stazioni appaltanti, per le quali siano scaduti precedenti contratti di manutenzione stipulati con altri operatori economici e le stesse apparecchiature siano state prese in carico da parte dell'aggiudicatario su richiesta delle Stazioni appaltanti.
Livello di onerosità manutentiva | Canone manutentivo, espresso in % rispetto al valore medio di rinnovo |
Alto | 11% |
Medio-alto | 9% |
Medio | 7% |
Basso | 4% |
Per le apparecchiature impiegate dalle stazioni appaltanti a qualsivoglia titolo diverso dalla proprietà, nonché per quelle di proprietà ma ancora coperte dal periodo di garanzia (tali gruppi di apparecchiature, come detto più volte, sono comprese nell’appalto limitatamente all’esecuzione dei soli servizi relativi a prove di accettazione, verifiche periodiche di sicurezza elettrica e gestione informatizzata) vale invece la seguente regola:
l’aggiornamento del relativo canone verrà disposta, in aumento od in diminuzione, calcolando un incremento o decremento forfetario del canone pari a euro 20,00 (venti/00) per anno per apparecchiatura immessa o dimessa. Con riferimento alle apparecchiature di proprietà delle stazioni appaltanti si specifica che, alla scadenza del periodo di garanzia tale canone di euro 20,00 sarà assorbito dal canone manutentivo annuo derivante dall’applicazione della tabella di cui sopra.
Le tabelle e condizioni di variazione sopra indicate consentiranno alle parti di determinare le variazioni del canone di manutenzione conseguenti alla variazione nel tempo della composizione del parco macchine oggetto dell’appalto.
A tale proposito, l’aggiudicatario dovrà tassativamente provvedere, entro il termine di 6 mesi dall’inizio dell’appalto, ad esso assegnato per procedere alla revisione completa dell'inventario, ad associare ad ogni apparecchiatura rilevata la relativa classe di onerosità manutentiva e la conseguente percentuale di canone manutentivo in relazione al valore medio di rinnovo, il tutto come da precedente tabella. Al fine di associare ogni apparecchiatura alla classe di onerosità manutentiva di cui sopra l’aggiudicatario dovrà rispettare quanto riportato nell’allegato H, dove è riportato un elenco delle classi di apparecchiature suddivise per gruppi ad onerosità manutentiva omogenea.
Il documento così redatto:
- dovrà essere sottoposto alla formale approvazione da parte dei responsabili/referenti delle stazioni appaltanti;
- una volta formalmente condiviso tra le parti, costituirà la base per la revisione periodica del canone di manutenzione.
Si specifica inoltre che:
1) per le apparecchiature di nuova introduzione presso le stazioni appaltanti a titolo di proprietà, il valore medio di rinnovo attribuito alla rispettiva classe di appartenenza sarà di volta in volta sostituito dal reale valore di acquisto dell'apparecchiatura;
2) se a seguito della revisione dell'inventario, fossero rilevate apparecchiature ascrivibili a classi CIVAB non ricomprese nell'allegato H “classi ad onerosità manutentiva omogenea”, l'aggiudicatario dovrà determinare e proporre per le stesse una percentuale di canone manutentivo selezionandola tra quelle già previste (4-7-9-11%). Tale assegnazione dovrà naturalmente essere sottoposta alla formale approvazione da parte dei referenti/responsabili delle stazioni appaltanti.
ART. 11 – ALTRE OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto specificamente previsto negli articoli precedenti, l’aggiudicatario è obbligato a porre in essere gli adempimenti di seguito descritti. L’aggiudicatario, in particolare, dovrà:
- tenere appositi e separati registri informatici con l’elenco delle apparecchiature immesse e dismesse;
- provvedere direttamente all’acquisto delle parti di ricambio necessarie alla corretta prestazione del servizio ad esso appaltato;
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- organizzare, impiantare, gestire, custodire e mantenere puliti i Laboratori Tecnici nell’ambito dell’area messa a disposizione dalle Stazioni appaltanti. L’aggiudicatario, in particolare, è obbligato a procurare e mettere a disposizione le necessarie apparecchiature telefoniche, fax, personal computers e modem con collegamento di posta elettronica e quanto altro necessario per garantire le comunicazioni di servizio, installando le apposite linee dedicato od utilizzando, a sua scelta, le linee telefoniche che gli verranno fornite dalle Stazioni appaltanti ed i cui costi verranno addebitati all’aggiudicatario stesso;
- provvedere, altresì, all’adeguato allestimento dei locali all’uopo messi a disposizione dalle Stazioni appaltanti, con idonei arredi e gli impianti fissi occorrenti e ritenuti utili. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, dotare i propri tecnici, sempre con oneri a proprio carico compresi nel prezzo del servizio, di dispositivi cercapersone, teledrin oppure sistemi di telefonia mobile e indicherà, quindi, ai referenti/responsabili del servizio delle Stazioni appaltanti le modalità più celeri per comunicare con i predetti tecnici sia nell’ambito dell’orario di servizio, sia (relativamente al solo tecnico di turno) durante l’orario di reperibilità;
- allestire i Laboratori Tecnici e dotarli di tutta la scaffalatura e strumentazione (ivi compresa la strumentazione di misura) necessaria al corretto e tempestivo svolgimento dei lavori di manutenzione preventiva e correttiva, di rimessa a norma e di tutte le altre attività, aventi ad oggetto le apparecchiature delle Stazioni appaltanti comprese nel servizio appaltato e previste nel presente Capitolato. L’assenza della predetta strumentazione non potrà costituire, in nessun caso, giustificato motivo di proroga e/o dilazione dei termine di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato;
- comunicare tempestivamente ai referenti/responsabili del servizio delle Stazioni appaltanti, sia verbalmente sia - se ritenuto necessario - per iscritto, ogni informazione attinente ai compiti, alle prestazioni ed agli oneri del presente appalto. Unico interlocutore dell’aggiudicatario saranno i referenti/responsabili del servizio ad esso indicati dalle Stazioni appaltanti. Ne consegue, pertanto, che avranno valore ed efficacia, al fine dell’esecuzione del contratto e delle valutazioni in merito ai relativi adempimenti, solo ed esclusivamente le comunicazioni inviate a tali soggetti;
- custodire e conservare in buono stato d’uso le proprie apparecchiature e materiali, attrezzature, ecc., liberando le Stazioni appaltanti da qualsivoglia responsabilità in conseguenza di eventuali furti, smarrimenti, guasti o danni di qualsivoglia altro tipo; resta ben inteso, a tal proposito, che le Aziende appaltanti non sono gravate da alcun obbligo di custodia e/o vigilanza in relazione al materiale ed alla strumentazione impiegata dall’aggiudicatario per l’esecuzione dell’appalto;
- provvedere, con oneri e spese a suo carico alla pulizia e sanificazione dei locali messi a disposizione delle stazioni appaltanti, nonché alle spese di ordinaria manutenzione necessarie per mantenere i locali in buon stato d’uso. Gli impianti fissi eventualmente realizzati dall’aggiudicatario alla scadenza del contratto d’appalto resteranno di proprietà esclusiva delle Aziende appaltanti, senza alcun onere;
- raccogliere, ordinare e custodire l’archivio dei manuali tecnici, forniti dalle imprese produttrici, di proprietà delle Stazioni appaltanti;
- eseguire tutte le prestazioni ed attività oggetto dell’appalto con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei e rispettando le regole dell’arte;
- eseguire, in ogni caso, tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato, anche in assenza di specifici protocolli precodificati in merito. Qualora tali protocolli non fossero disponibili al momento dell’inizio dei lavori, l’aggiudicatario è, comunque, obbligato e si impegna a eseguire comunque le operazioni di manutenzione preventiva o di verifica di sicurezza secondo quanto riportato nei libretti di istruzione, nella normativa in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori, nella letteratura disponibile inerente l’oggetto delle prestazioni o, comunque, secondo protocolli conformi alle regole dell’esperienza od alle esperienze specialistiche dei suoi tecnici senior ad alta specializzazione;
- osservare le norme derivanti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica, nonché le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
- provvedere allo smaltimento delle parti sostituite (batterie di ogni tipo, materiali vari etc.) nell’osservanza delle leggi vigenti in materia;
- stipulare idonea copertura assicurativa, nei termini ed alla condizioni previste nel presente Capitolato;
- essere in regola con tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali, nonché in regola con gli obblighi tributari;
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- adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni ed attività inerenti al servizio aggiudicato, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità dei tecnici, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le vigenti disposizioni di legge;
- attenersi alle direttive emesse dalle Stazioni appaltanti;
- adoperarsi per evitare interferenze e intralci all’attività sanitaria erogata dalle Stazioni appaltanti;
- fornire adeguati mezzi di trasporto al proprio personale e/o ai propri incaricati, con oneri esclusivamente a proprio carico, al fine di risultare indipendente per attività strumentali all’esecuzione del servizio quali spostamenti di personale, apparecchiature, macchinari, attrezzature di vario tipo e tutto ciò che risulta inerente al servizio da eseguire, da e verso i Laboratori Tecnici e le unità operative;
- provvedere, se necessario, alla spedizione e ritiro presso laboratori esterni o case costruttrici di apparecchiature per eventuali riparazioni;
- eseguire tutte le opere accessorie e connesse necessarie per una corretta esecuzione dei servizi ed indicare tempestivamente eventuali prestazioni non di propria spettanza;
- provvedere alle spese di trasporto, viaggio, alloggio ecc. degli operatori addetti all’esecuzione del servizio erogato da esso aggiudicatario;
- provvedere a tutte le spese necessarie per la direzione e la sorveglianza dell’esecuzione del servizio ad esso aggiudicatario spettanti secondo quanto stabilito nel presente Capitolato;
- provvedere alla eventuale compilazione di tutti gli elaborati, oltre a quelli già definiti negli articoli precedenti, che si dovessero rendere necessari per qualsiasi motivo al fine della buona esecuzione e rendicontazione del servizio in gara;
- provvedere al pagamento di tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle prestazioni ad esso aggiudicatario affidate in appalto (esclusi i consumi di energia);
- rispettare gli orari di servizio stabiliti, nonché eseguire con cura e con la necessaria diligenza le disposizioni impartite dai referenti/responsabili del servizio delle Stazioni appaltanti o dai loro sostituti;
- assicurarsi che il proprio personale mantenga la disciplina nel luogo di lavoro, osservi le disposizioni in vigore nei locali delle Aziende appaltanti e quelle che potessero essere impartite durante il corso dei lavori dalle competenti autorità;
- allontanare e provvedere a sostituire quegli addetti, rappresentanti e operatori ad esso riferibili per i quali, a causa d’imperizia, negligenza od altro giustificato motivo, le Stazioni appaltanti richiedessero l’allontanamento immediato dai luoghi di esecuzione del servizio;
- fare in modo che il proprio personale metta a disposizione di ogni interlocutore delle Aziende appaltanti, con correttezza e buona fede, tutta la propria disponibilità, esperienza e capacità tecnica e/o amministrativa al fine di creare condizioni di esecuzione del contratto improntate a cooperazione e collaborazione, tutto ciò al fine di perseguire il miglior risultato finale nell’esecuzione del servizio appaltato;
- consentire, in qualsiasi momento, durante le riparazioni, le ispezioni che verranno richieste da parte del personale incaricato dalle Aziende appaltanti;
- stipulare regolare abbonamento sia con il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) sia con l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la ricezione delle norme tecniche inerenti le materie di cui al presente Capitolato, mettendo a disposizione del personale delle Aziende appaltanti, rendendoli visionabili sul sistema informatico descritto al precedente art. 2.9 nonché stampabili su supporto cartaceo, i relativi testi completi, qualora richiesto, fatta salva la salvaguardia del diritto d’autore laddove previsto;
- qualora l’aggiudicatario incontri difficoltà a riparare determinate apparecchiature e/o gli interventi da esso eseguiti non sortiscano effetti risolutivi definitivi, con la conseguenza che l’apparecchiatura risulti esser soggetta a frequenti malfunzionamenti con fermo-macchina, l’aggiudicatario deve affidare, a totale sua cura e spese, la manutenzione dell’apparecchiatura all’impresa produttrice, mediante apposito sub-contratto di assistenza, fermo restando che il predetto aggiudicatario resterà l’unico responsabile nei confronti delle Stazioni appaltanti. Quanto sopra potrà essere preteso dalle Stazioni appaltanti con il verificarsi di reiterati fermo-macchina di determinate apparecchiature, e l’aggiudicatario sarà obbligato ad ottemperare a tali pretese delle Stazioni appaltanti. In difetto di adempimento da parte dell’aggiudicatario, le Aziende appaltanti avranno senz’altro facoltà di affidare
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l’assistenza alla casa produttrice od ad altro soggetto idoneo a mezzo di apposito contratto di assistenza, addebitando tutte le conseguenti spese all’aggiudicatario.
ART. 12 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI
Le Stazioni appaltanti si impegnano, ciascuna per quanto di ragione, a prestare le seguenti attività:
- rendere disponibile all’aggiudicatario, senza oneri a carico di quest’ultimo, un’area delimitata e chiusa affinché lo stesso possa attrezzarvi adeguato luogo di lavoro (“Laboratori Tecnici”) per lo svolgimento dell’attività manutentiva ed allestirvi, inoltre, il magazzino per le parti di ricambio;
- coprire i costi per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua necessari al funzionamento dei Laboratori Tecnici di cui sopra;
- assicurare, compatibilmente con le necessità delle proprie varie unità operative, la messa a disposizione delle apparecchiature biomedicali per l’esecuzione dei servizi manutentivi indicati ai precedenti artt. 1.2 e 1.3;
- fornire all’aggiudicatario, nei limiti del possibile e delle competenze del proprio personale, ogni informazione necessaria o comunque ritenuta utile, nonché la documentazione tecnica relativa agli impianti ed alle apparecchiature oggetto dell’appalto, laddove disponibile, e qualsiasi altra notizia comunque inerente i servizi oggetto del presente appalto. Le Aziende appaltanti si impegnano, inoltre, a collaborare con l’aggiudicatario per l’acquisizione di ulteriori informazioni che si dovessero rendere necessarie o fossero ritenute utili per una migliore e più completa erogazione del servizio ed anche, qualora ritenuto indispensabile, a richiedere alle imprese produttrici e/o distributrici la documentazione tecnica mancante. L’aggiudicatario, per parte sua, si impegna a non divulgare la documentazione ricevuta dalle Stazioni appaltanti ed a restituirla integralmente alle stesse alla scadenza del contratto;
- fornire eventuali protocolli di manutenzione preventiva e di verifica di sicurezza delle apparecchiature oggetto del presente appalto che siano in possesso delle Aziende appaltanti;
- approvare forma e contenuto generale delle apposite schede, predisposte e fornite dall’aggiudicatario, che il personale dello stesso dovrà poi compilare al termine di ogni singolo lavoro di manutenzione preventiva o correttiva, di verifiche di sicurezza, di rimessa a norma, di interventi straordinari e così via come stabilito nei precedenti articoli;
- prestare, tramite i referenti/responsabili del servizio da esse nominati, particolare attenzione e collaborazione in riferimento alle problematiche che l’aggiudicatario ritiene necessario sollevare ed alle comunicazioni che quest’ultimo riterrà necessario trasmettere;
- provvedere direttamente, in caso di comprovata impossibilità da parte dell’aggiudicatario, su richiesta dell’aggiudicatario stesso, all’acquisto delle parti di ricambio da altre imprese specializzate e/o al pagamento delle spese di intervento (manodopera, diritto di chiamata, costo d’uscita etc.) relative ad interventi svolti dai tecnici di altre imprese specializzate, per un importo globale che non dovrà superare, in ogni ipotesi, il 5% del valore dell’intera commessa. Tutti I costi di tale ricorso ad operatori terzi saranno, in ogni caso, addebitati all’aggiudicatario, con maggiorazione del 10% sull’ammontare della spesa sostenuta, a titolo di rimborso delle spese amministrative di gestione della pratica.
ARTICOLO 13 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo contrattuale ad esso corrisposto per l’esecuzione del servizio, tutti gli oneri e rischi relativi alla esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del servizio stesso, nonché tutti gli oneri e rischi relativi ad ogni attività e/o adempimento che si dovesse rendere necessario per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali pattuite, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale impiegato nell’esecuzione del contratto.
Con la stipulazione del contratto l’aggiudicatario del servizio si obbliga, nei confronti di ciascuna stazione appaltante, ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente Capitolato e nella restante documentazione di gara.
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Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nella restante documentazione di gara o, se migliorative, a quelle offerte dall’aggiudicatario con il proprio progetto tecnico.
L’aggiudicatario è responsabile del buon esito delle opere e servizi ad esso affidato con il presente appalto. La relativa responsabilità sarà a suo carico anche dopo l’esecuzione e la verifica sull’esecuzione di tali opere e servizi, laddove si manifestassero guasti o difetti per causa imputabile a cattiva manutenzione, a servizi correttivi non all’altezza e/o ad impiego di parti di ricambio non corrispondenti alle prescrizioni.
L’aggiudicatario si obbliga, in ogni caso, ad osservare, nell’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti all’aggiudicatario dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore e divenute obbligatorie successivamente alla stipula del contratto relativo all’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario per l’intero relativo importo, intendendosi in ogni caso integralmente remunerate con il corrispettivo contrattuale (canone) risultante dall’esperimento della presente gara ed indicato nel successivo contratto stipulato con le Stazioni appaltanti, per modo che l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese di ulteriori compensi a tal titolo nei confronti della ASL 8 Cagliari o della AOU Cagliari, assumendosi a tal proposito ogni relativa alea.
L’assuntore del servizio si impegna, inoltre, espressamente, in conseguenza dell’aggiudicazione del servizio, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del servizio affidatogli all’esito della presente gara, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel presente capitolato od a quelle eventuali migliori condizioni da esso proposte con la propria offerta;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi di esecuzione del servizio, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alle Stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di ragione, di verificare e monitorare la conformità dei servizi e delle attività prestate dall’aggiudicatario alle norme previste dal presente Capitolato e dalla restante documentazione di gara;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi al mantenimento delle opportune condizioni di sicurezza e riservatezza;
e) ad osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo, d’ordine e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di ragione;
f) comunicare tempestivamente alle Stazioni appaltanti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del servizio appaltato, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni appaltanti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi necessari e per l’attivazione del servizio oggetto del presente Capitolato da svolgersi presso le unità operative delle Stazioni appaltanti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle predette unità operative
Resta ben inteso, inoltre, che nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali le unità operative delle Stazioni appaltanti continueranno ad essere utilizzate dal personale delle amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati al fine dell’erogazione delle prestazioni istituzionali. L’aggiudicatario è obbligato, pertanto, ad eseguire le proprie prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni
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contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
L’aggiudicatario, in ogni ipotesi, nulla potrà pretendere dalle Stazioni appaltanti, a titolo di rimborso, maggiorazione del canone od a qualsivoglia altro titolo, per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dalle predette Amministrazioni e/o da terzi dalle stesse autorizzati, e si assume ogni relativa alea al riguardo.
L’aggiudicatario è obbligato ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i locali delle Amministrazioni appaltanti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’aggiudicatario verificare preventivamente tali procedure.
L’aggiudicatario si obbliga a consentire alla ASL 8 Cagliari ed alla AOU Cagliari, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere, in ogni momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione al fine di l’esecuzione di tali verifiche.
L’aggiudicatario, poi, è obbligato a rispettare tutte le indicazioni d’ordine relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di propria competenza.
L’aggiudicatario è obbligato, altresì: (a) a dare immediata comunicazione alle singole Stazioni appaltanti, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza o fatto che possa condizionare l’esecuzione delle attività e dei servizi appaltati; (b) a prestare i servizi appaltati nei luoghi che verranno indicati da ciascuna Amministrazione contraente.
L’aggiudicatario del servizio in gara, poi, sarà obbligato ad eseguire con continuità le proprie prestazioni anche in ipotesi di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli unità operative delle Stazioni appaltanti.
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dall’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo a quest’ultimo di comunicare alle stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di ragione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati.
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’assuntore del servizio si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto relativo all’affidamento del servizio in gara, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’ art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano
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l’aggiudicatario anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Restano fermi in capo all’aggiudicatario gli oneri e le responsabilità di cui all’ art. 118, comma 6, D.Lgs.
n. 163/2006, per l’ipotesi di subappalto.
ART. 15 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA
Garanzie di esecuzione.
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali e degli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto che verrà stipulato tra l’aggiudicatario e, rispettivamente, ciascuna delle Stazioni appaltanti (ASL 8 Cagliari e AOU Cagliari), l’aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell’art. 54 comma 2 L.R. 5/2007, a costituire due distinte garanzie fideiussorie, una in favore della ASL 8 Cagliari e l’altra in favore della AOU Cagliari, ciascuna di esse per somma pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di ciascuna delle predette Stazioni appaltanti. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve prevedere, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazioni appaltanti. La garanzia dovrà, inoltre, essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia richiesta nel presente articolo determina la revoca e/o la pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. La predetta garanzia è svincolata per il 95 per cento dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, laddove previsto. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la durata e l’efficacia della cauzione sino alla conclusione dei lavori.
In caso di affidamento all’aggiudicatario della ripetizione di servizi analoghi alla scadenza del periodo contrattuale triennale, l’aggiudicatario è obbligato ad estendere la copertura della garanzia fideiussoria per durata pari al periodo di ripetizione, alle medesime condizioni previste nel presente articolo.
Ai sensi dell’art. 54, comma 11 L.R. 5/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potranno usufruire del beneficio relativo alla riduzione del 50% dell’importo della predetta garanzia fidejussoria, attestando il possesso del predetto requisito nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di documentazione amministrativa e previa positiva verifica di tali attestazioni da parte delle Stazioni appaltanti.
Per quanto non previsto dal predetto art. 11 L.R. n. 5/2007, si fa rinvio all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Copertura assicurativa e responsabilità.
L’aggiudicatario riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso del servizio in gara, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.
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Con la stipula del contratto con ciascuna delle stazioni appaltanti l’aggiudicatario, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto delle Stazioni appaltanti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso aggiudicatario riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale. Nei confronti di ciascuna delle Aziende appaltanti, in particolare, con la stipula dei relativi contratti l’aggiudicatario si impegna ed obbliga espressamente a tenerle indenni e manlevarle da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. L’aggiudicatario, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.
In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali l’aggiudicatario si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Stazioni appaltanti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Ad garanzia di quanto sopra l’aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare, prima della stipulazione dei contratti relativi all’affidamento del servizio e quale condizione imprescindibile per addivenire a tale stipulazione (a pena di revoca e/o decadenza dall’aggiudicazione della gara), due distinte polizze assicurative, a beneficio di ciascuna delle Stazioni appaltanti, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto ad esso aggiudicatario riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale, per qualsiasi danno che possa essere arrecato, rispettivamente, alla ASL 8 Cagliari e alla AOU Cagliari, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.
L’istituto assicurativo dovrà obbligarsi a tenere indenne ciascuna delle stazioni appaltanti, i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi di quanto queste siano eventualmente tenute a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento, per capitale, interessi e spese, di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto.
Il massimale di ogni polizza assicurativa stipulata con riferimento a ciascuna stazione appaltante dovrà essere pari e non inferiore ad almeno euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno assicurato.
Per quanto riguarda, in particolare, la R.C. Prodotti, che dovrà essere compresa nelle coperture di polizza, la garanzia si intende valida per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purché denunciati almeno entro due anni dal termine di ogni rapporto contrattuale e dalla cessazione di ogni attività di cui al contratto d’appalto.
Tale polizza assicurativa dovrà prevedere obbligatoriamente la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti delle Stazioni appaltanti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. La copertura di polizza dovrà, altresì, comprendere obbligatoriamente l’efficacia delle stessa anche per l’ipotesi di colpa grave dell’assicurato.
Si ribadisce e resta ben inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della predetta polizza assicurativa è condizione ed adempimento essenziale per la stipula e la successiva esecuzione del contratto affidato all’aggiudicatario, per modo che laddove l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto di appalto stipulato si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno subito dalle Stazioni appaltanti.
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Resta ferma, in ogni ipotesi, la responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque essere rispettato quanto al riguardo prescritto dagli atti della presente gara. La polizza, in ogni caso, non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quanto stabilito nel presente Capitolato.
Resta ben inteso che la durata della garanzia di polizza dovrà coprire tutto il periodo contrattuale e tale durata dovrà, altresì, essere prorogata, mediante la stipula di apposita polizza/appendice di protrazione scadenza, nell’eventuale ipotesi di prolungamento, alla scadenza triennale originaria, della durata del servizio mediante l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi ai sensi all’articolo 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006 ed in ogni altra ipotesi di proroga od estensione, a qualunque titolo, della durata originaria dell’appalto, fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Tale polizza, infine, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti delle Stazioni appaltanti.
ART. 16 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Considerato come il servizio in gara sia destinato a garantire la funzionalità ed efficienza e, pertanto, il miglior stato d’uso del complesso delle apparecchiature biomedicali impiegate dalle Stazioni appaltanti nello svolgimento della propria attività istituzionale a tutela della salute delle persone, il servizio stesso deve, pertanto, ritenersi strumentale e connesso all’erogazione di prestazioni, da parte delle Aziende appaltanti, che costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 146/90.
In ipotesi di scioperi e/o agitazioni e conflitti sindacali coinvolgenti il personale dipendente dall’aggiudicatario impiegato nell’espletamento del servizio in gara, l’appaltatore si obbliga, pertanto, nel rispetto del diritto di sciopero dei propri dipendenti, ad adottare tutte quelle misure ed iniziative necessarie a garantire anche in tali circostanze l’erogazione delle prestazioni minime ed indispensabili ad assicurare la continuità del servizio ad esso affidato in relazione, in particolare, alla natura del servizio svolto dall’appaltatore ed alle esigenze di sicurezza delle apparecchiature oggetto dell’appalto, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla L. n. 146/90 citata e secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicabile in relazione ai contingenti di personale.
In tali ipotesi, segnatamente, l’aggiudicatario è obbligato a garantire almeno l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- comunicare tempestivamente e per iscritto alle Aziende appaltanti, con preavviso pari ad almeno 3 giorni (tre), la data dello sciopero e/o dell’agitazione programmata e la presumibile durata dell’impedimento alla regolare esecuzione dell’appalto;
- garantire la presenza e reperibilità di un proprio referente/rappresentante anche in tali circostanze;
- garantire la disponibilità di un servizio di emergenza: anche in ipotesi di sciopero e/o conflitti sindacali che determinino la momentanea assenza di proprio personale, l’impresa aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire l’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva sulle apparecchiature nei termini, modalità e condizioni previste dal presente Capitolato e nel rispetto della vigente normativa.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire l’esecuzione delle prestazioni minime dianzi indicate anche ove ricorrano altre eventuali circostanze prevedibili, non imputabili ad esso aggiudicatario, che possano determinare la momentanea assenza del proprio personale, restando ben inteso che sono, in ogni caso, escluse da tale ipotesi e non costituiscono, poi ed in ogni caso, forza maggiore o caso fortuito le assenze del personale dell’appaltatore in conseguenza di ferie, aspettativa, infortunio, permesso, malattia etc o comunque conseguenti alla applicazione degli altri istituti similari previsti dalla normativa, anche di origine collettiva, relativa al rapporto di lavoro nell’impresa.
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Fatti salvi gli obblighi minimi ed essenziali gravanti sull’aggiudicatario anche per l’ipotesi di sciopero ed altri eventi prevedibili dianzi descritte, per tutte le altre ipotesi non regolate nel presente articolo, che possano configurare impossibilità totale o parziale di esecuzione della prestazione per causa non imputabile alle parti e dovuta a forza maggiore od a caso fortuito, si rimanda alle corrispondenti disposizioni del codice civile.
Con l'espressione "forza maggiore" o “caso fortuito” si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo, a guerre, conflitti sindacali, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Verificatosi un evento configurabile come forza maggiore o caso fortuito che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza delle proprie obbligazioni contrattuali, la stessa parte è tenuta, comunque, a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
In ogni caso di sospensione del servizio per le ragioni dianzi indicate, le Aziende appaltanti hanno, in ogni ipotesi, il diritto di ritenere, sull’ammontare del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per l’esecuzione del servizio, quota parte di tale somma pari al servizio/i non eseguiti, calcolata sulla base degli indicatori di gara e del contratto stipulato.
ART. 17 - PENALI
Nelle ipotesi di inadempimento, ritardo o non corretto adempimento nell’esecuzione del servizio di seguito descritte, che non siano imputabili alle stazioni appaltanti, a forza maggiore e/o a caso fortuito, le stazioni appaltanti applicheranno all’appaltatore le penali per ciascuna di tali ipotesi qui di seguito specificamente previste. L’ammontare di ciascuna di tali penali è stato determinato in relazione alla rilevanza di ciascuna prestazione per il cui inadempimento è fissata la corrispondente penale ed in ragione, altresì, all’interesse delle stazioni appaltanti al corretto adempimento delle prestazioni di seguito indicate.
Si specifica, altresì:
- è sempre fatto salvo il diritto delle stazioni appaltanti al risarcimento del maggior danno;
- la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Assuntore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali;
- si precisa, per quanto potesse occorrere, che ogni stazione appaltante contesterà ed applicherà autonomamente le penali all’aggiudicatario in relazione al proprio contratto.
Penali relativi alla fase di avvio del servizio
1) mancata assegnazione della direzione tecnica di commessa e del personale per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto nel rispetto del relativo organigramma comunicato alle stazioni appaltanti in occasione della stipulazione del contratto;
2) mancata predisposizione delle postazioni e dei locali di commessa negli spazi concessi dalle stazioni appaltanti;
3) mancata attivazione del centro di ricezione delle chiamate per le richieste di intervento;
4) mancata o incompleta e/o non corretta installazione ed attivazione del sistema informatizzato di gestione delle apparecchiature biomedicali proposto nella propria offerta;
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5) mancato o incompleto recupero e trasferimento sul sistema informatizzato di tutti i dati e le informazioni in formato elettronico, relativi alle apparecchiature oggetto dell’appalto, esistenti sui sistemi informativi utilizzati dalle due Stazioni appaltanti e/o da precedenti affidatari del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali;
6) mancato o insufficiente coordinamento con il precedente affidatario al fine di garantire il passaggio delle consegne e del servizio senza interruzioni di attività;
7) mancata attivazione del servizio di reperibilità;
8) mancata attivazione dei servizi di manutenzione correttiva e di collaudo ed accettazione delle apparecchiature in immissione;
9) mancata predisposizione e trasmissione alle stazioni appaltanti del calendario provvisorio delle verifiche di sicurezza elettrica, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali;
10) mancata conclusione della revisione dell’inventario delle apparecchiature biomedicali con le modalità e nei termini previsti nel presente Capitolato;
11) mancata adozione di tutte le misure organizzative e tecniche necessarie al corretto avvio dello svolgimento del servizio;
12) mancata predisposizione di tutta la modulistica necessaria per l’esecuzione del servizio e/o mancato invio della stessa a ciascuna stazione appaltante;
13) mancata o non sufficiente partecipazione ad incontri informativi preliminari e di coordinamento con i responsabile/referenti delle stazioni appaltanti, in merito all’organizzazione del servizio stesso ed alle procedure utilizzate.
Per ciascuna delle precedenti ipotesi di inadempimento delle prestazioni contrattuali, e cioè per le ipotesi in cui le attività sopra descritte non vengano prestate dall’assuntore e/o vengano prestate in violazione dei tempi, condizioni, termini e modalità richieste nel presente Capitolato speciale, sempre che il fatto non sia imputabile alle stazioni appaltanti, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale pari ad euro 250,00 relativamente ad ogni violazione e per ogni giorno solare di ritardo accumulato nel completamento delle prestazioni sopra indicate nel rispetto delle condizioni contrattuali.
Penali relative ai Servizi a regime
1) assenza o indisponibilità, non precedentemente comunicate, del responsabile della Direzione tecnica di Commessa: euro 1.000,00 per ogni evento riscontrato da parte dei referenti/responsabili indicati dalle stazioni appaltanti;
2) numero di personale assegnato inferiore al minimo previsto: euro 1.000,00 per ogni evento riscontrato;
3) mancato rispetto dell’orario di servizio: euro 500,00 per ogni ora non coperta da servizio;
4) mancata reperibilità fuori orario di servizio e nei giorni festivi: euro 1.000,00 per ogni evento riscontrato;
5) mancato rispetto delle modalità di redazione del rapporto di lavoro: euro 100,00 per ogni evento riscontrato;
6) mancato inserimento nel sistema informatico dei dati dei rapporti di lavoro nel rispetto dei tempi indicati nel presente capitolato speciale: euro 100,00 per ogni violazione;
7) assenza delle informazioni di minima all’interno dei rapporti di lavoro: euro 100,00 per ogni rapporto di lavoro incompleto;
8) mancato aggiornamento dei libri macchina e/o della relativa base dati sul sistema informatizzato: euro 100,00 per ogni libro macchina o corrispondente base dati non aggiornati;
9) mancata, ritardata o non corretta presentazione, entro i termini previsti nel presente capitolato speciale, dei report trimestrali di cui all’art. 9 del presente capitolato, completi in tutte le loro parti come indicato nel predetto articolo: euro 1.000,00 per ogni report mancante e/o carente;
10) mancata, ritardata o non corretta redazione e/o invio ai referenti delle stazioni appaltanti, entro i termini indicati nel presente capitolato, dei calendari degli interventi di manutenzione preventiva o delle verifiche di sicurezza elettrica: euro 1.000,00 per ogni violazione;
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11) esecuzione, nel corso del semestre di riferimento, di un numero complessivo di interventi di manutenzione preventiva o di verifica periodica di sicurezza elettrica inferiore rispetto al numero di interventi quantificati nel relativo calendario comunicato alle stazioni appaltanti;
se risultanti:
− minore del 90% : verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni punto % inferiore;
− minore del 75%: verrà applicata una penale fissa di euro 10.000,00;
12) mancato rispetto delle scadenze temporali previste dai rispettivi calendari per l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva o di verifica di sicurezza elettrica: verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni intervento eseguito in ritardo rispetto ai termini di calendario;
13) mancato rispetto, nel corso di ogni trimestre, dei tempi di risposta:
- inferiore al 98% e maggiore o uguale al 88% della totalità delle chiamate: verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni punto % inferiore al 98%;
- inferiore al 88% della totalità delle chiamate: verrà applicata una penale fissa di euro 5.000,00;
14) mancato rispetto, nel corso di ogni trimestre, dei tempi di intervento su chiamata previsti nel presente capitolato:
a) per le apparecchiature critiche e per gli interventi in regime di reperibilità:
- inferiore al 98% e maggiore o uguale all’ 88% della totalità degli interventi: verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni punto % inferiore al 98%;
• inferiore al 88% della totalità degli interventi: verrà applicata una penale fissa di euro 10.000,00;
b) per le restanti apparecchiature non critiche:
• inferiore al 80% e maggiore o uguale al 60% della totalità degli interventi: verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni punto % inferiore al 80%;
• Inferiore al 60% della totalità degli interventi: verrà applicata una penale fissa di euro 5.000,00;
15) mancato rispetto, sempre nel corso del trimestre, delle percentuali relative ai tempi medi di risoluzione dei guasti o degli adeguamenti rivelatisi necessari nel corso delle verifiche di sicurezza elettrica (rimessa a norma) previste nell’art. 3.2 del presente capitolato:
a) apparecchiature critiche:
- verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni punto % inferiore ai livelli richiesti;
b) apparecchiature non critiche
- verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni punto % inferiore ai livelli richiesti;
16) mancata o non tempestiva segnalazione alle stazioni appaltanti delle cause che hanno impedito la risoluzione di un guasto/rimessa a norma entro i giorni lavorativi stabiliti o delle circostanze oggettive che hanno causato l’impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento di una apparecchiatura: euro 250,00 per ogni evento;
17) mancata consegna delle apparecchiature sostitutive (muletti) entro i termini stabiliti: euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
18) assenza della tracciabilità sul sistema informatizzato di tutti i materiali (ricambi, materiali di consumo, ecc..) impiegati nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto: euro 100,00 per ogni intervento per il quale risulti tale carenza;
19) mancata corrispondenza tra i supporti e i dispositivi effettivamente utilizzati dai tecnici nell’espletamento delle attività inerenti l’appalto e quelli dichiarati in sede di offerta, o mancanza di una parte dei dispositivi e supporti descritti in offerta: verrà applicata una penale pari al valore di listino, incrementato del 20%, dei dispositivi non corrispondenti e/o mancanti;
20) mancato rispetto del programma relativo ai corsi di formazione proposti in offerta: verrà applicata una penale fissa di euro 3.000,00 per ogni corso programmato e non erogato, ed una penale di euro 100,00 per le ore in difetto rispetto al monte ore offerto;
21) mancata, ritardata o negligente erogazione delle attività di consulenza, comunicazione inerente i servizi oggetto dell’appalto, supporto al collaudo: verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni caso rilevato.
22) nel caso in cui il non corretto adempimento dell’aggiudicatario abbia comportato danni irreparabili sulle apparecchiature oggetto della manutenzione, non imputabile alle stazioni appaltanti, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà, altresì, applicata una penale pari al costo di acquisto o, in assenza, al valore di mercato della stessa, salvo il risarcimento del maggior danno.
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E’ considerato ritardo e/o comunque, inesatto adempimento, con conseguente possibilità dell’applicazione delle penali di cui dianzi, anche la circostanza che l’assuntore esegua la prestazione dei servizi con modalità anche solo parzialmente difformi dalle condizioni indicate nel presente capitolato speciale. Le penali sopra indicate verranno applicate sino alla data della cessazione dell’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.
Tutte le penali di cui sopra sono da considerarsi riferiti ad ogni singola infrazione sopra indicata ed i relativi importi potranno, quindi, essere cumulati.
Le ipotesi di ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte dell’aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali, sanzionabili con l’applicazione della penali di cui sopra, verranno contestate per iscritto dalle stazioni appaltanti all’aggiudicatario stesso.
A seguito di ciò l’assuntore è obbligato ad inviare all’Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le proprie deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione. Ove dette deduzioni non pervengano alle stazioni appaltanti nel predetto termine e/o, comunque, quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l’inadempimento, potranno essere applicate all’assuntore le penali sopra indicate.
Le Stazioni appaltanti potranno procedere a compensazione dei crediti corrispondenti alle penali di cui sopra con quanto dovuto dalle stesse all’assuntore a qualsiasi titolo, e quindi anche sui corrispettivi maturati da quest’ultimo – alla prima scadenza di pagamento utile maturata successivamente - od, in difetto, avvalersi della garanzia fidejussoria definitiva prevista nel presente Capitolato speciale, senza necessità di ulteriori diffide o accertamenti.
Ciò vale anche per tutte le spese sostenute dalle stazioni appaltanti per eseguire o far eseguire le prestazioni/interventi previsti nel presente capitolato speciale in sostituzione dell’aggiudicatario inadempiente. Anche in tale ipotesi le stazioni appaltanti, previa contestazione dell’inadempimento con le modalità di cui sopra, procederanno a compensare i crediti corrispondenti alle spese sostenute con quanto dovuto dalle stesse all’assuntore a qualsiasi titolo – alla prima scadenza di pagamento utile maturata successivamente - od, in difetto, si avvarranno della predetta garanzia fidejussoria, senza necessità di ulteriori diffide o accertamenti.
Le stazioni appaltanti, in ipotesi di reiterati adempimenti e ciascuna per quanto di ragione, potranno applicare all’aggiudicatario penali sino alla concorrenza di una percentuale massima pari al 10% dell’importo del corrispettivo annuale dovuto allo stesso, senza che ciò precluda alle predette stazioni appaltanti, nei modi di legge, il risarcimento del maggior danno.
Fermo quanto disposto dal presente articolo in relazione alle penali contrattuali, è fatto salvo, in ogni caso, il diritto delle stazioni appaltanti di tutelarsi nei confronti di eventuali inadempimenti e/o inesatti adempimenti imputabili all’assuntore del servizio anche con quelle altre azioni ed iniziative, consentite dalla vigente normativa, che riterranno più opportune per la tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione del contratto. E’ fatto salvo, sempre ed in ogni ipotesi, il risarcimento del maggior danno.
L’aggiudicatario risponde, altresì, per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo e/o dall’inadempimento dell’aggiudicatario stesso.
ART. 18 - RISOLUZIONE
In ipotesi di inadempimento dell’aggiudicatario anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto che perduri oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalle Stazioni appaltanti al fine di porre fine all’inadempimento, entrambe le predette Stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di ragione, hanno facoltà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il proprio contratto stipulato con
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l’aggiudicatario e di escutere definitivamente la garanzia fidejussoria, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Le stazioni appaltanti, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potranno, altresì ed ognuna per quanto di propria competenza, risolvere di diritto il contratto stipulato tra ciascuna di esse e l’aggiudicatario, ai sensi dell’ art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al predetto aggiudicatario, a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero sia cessato alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente gara, per la stipulazione del relativo contrattola e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro le Stazioni appaltanti in relazione a quanto prestato dall’aggiudicatario in esecuzione del contratto;
d) esito sfavorevole della fase di avvio del servizio, qualora due o più delle attività di cui all’art. 7 non vengano completate nei modi e nei tempi prestabiliti;
e) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dall’aggiudicatario neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalle stazioni appaltanti;
f) sospensione, abbandono, o mancata esecuzione di tutto o parte del servizio affidato da parte dell’aggiudicatario;
g) a seguito di tre contestazioni formali di inadempimenti, formulate da ciascuna delle Stazioni appaltanti nell’arco di un anno, in relazione alle quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’aggiudicatario ed, in ogni ipotesi, a seguito della applicazione di penali per importo complessivo, nel corso dell’anno di riferimento, pari al 10% del canone annuale dell’appalto;
h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel proseguo del presente Capitolato;
i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente Capitolato siano espressamente prescritte e richieste allo stesso a pena di risoluzione del contratto.
In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, le Stazioni appaltanti avranno diritto di far valere la garanzia fidejussoria definitiva prevista nel presente Capitolato e/o di applicare una penale equivalente. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto delle Stazioni appaltanti di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
ART. 19 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
Laddove l’aggiudicatario si sia avvalso, in sede di presentazione dell’offerta, della facoltà di subappaltare quota parte dei servizi oggetto della presente gara e dell’appalto, sarà tenuto al rispetto di quanto di seguito indicato, oltre a quanto all’uopo previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara, alle cui disposizioni si fa espresso richiamo e rimando per quanto non espresso nel presente articolo.
L’aggiudicatario del servizio in gara è, in ogni ipotesi, responsabile dei danni che dovessero derivare alle Stazioni appaltanti od a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto parte delle prestazioni previste nel contratto.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto e per le eventuali successive estensione della sua validità il possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla vigente normativa in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi subappaltatori affidate.
L’aggiudicatario si impegna a depositare presso le Stazioni appaltanti, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara
nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. tra l’aggiudicatario e il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti, nel termine dianzi indicato, le Stazioni appaltanti non autorizzeranno il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei predetti documenti nel termine previsto, le Stazioni appaltanti richiederanno all’aggiudicatario di procedere all’integrazione della documentazione, assegnando a tal fine un termine da ritenersi essenziale, decorso il quale senza esito il subappalto non verrà autorizzato. Resta ben inteso che la richiesta di integrazione della documentazione mancante sospende il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicatario dichiara ed assicura, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/65, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
Resta ben inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti delle Stazioni appaltanti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’aggiudicatario si impegna e si obbliga, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, a manlevare e tenere indenne la ASL 8 Cagliari e la AOU Cagliari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'aggiudicatario è, inoltre, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’aggiudicatario è obbligato, altresì, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alle Stazioni appaltanti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le Stazioni appaltanti sospendono il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
L’assuntore del servizio si obbliga, con la stipulazione del contratto d’appalto, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, laddove durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalle Amministrazioni contraenti eventuali inadempimenti del subappaltatore; in tale ipotesi l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti delle Stazioni appaltanti, né potrà richiedere alle stesse alcun differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali previsti nel presente Capitolato.
E’ facoltà delle Stazioni appaltanti richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell’aggiudicatario del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’esecuzione delle attività e prestazioni subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi dianzi indicati, le Stazioni appaltanti avranno la facoltà di risolvere il contratto d’appalto stipulato con esso aggiudicatario, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario è obbligato a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e dal Disciplinare di gara si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle quali si fa espresso rinvio. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le Stazioni appaltanti annulleranno e/o revocheranno l’autorizzazione al subappalto.
Conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, le Stazioni appaltanti non autorizzeranno il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla presente procedura di gara. A tal riguardo, peraltro, si precisa e ribadisce che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 118, commi 11-
12 D.Lgs. n. 163/2006, non costituiscono subappalto - e non è necessaria, quindi, alcuna autorizzazione - le ipotesi di affidamento di interventi di tipo specialistico a imprese produttrici o a imprese di assistenza tecnica autorizzate dal produttore.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto d’appalto stipulato con ciascuna delle Stazioni appaltanti, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL 8 Cagliari e la AOU Cagliari, ognuna per quanto di ragione e fermo restando il loro diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 21 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto d’appalto tra l’aggiudicatario della gara e, rispettivamente, ciascuna delle stazioni appaltanti, verrà stipulato con le modalità previste all’art. 6 del Disciplinare di gara. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione tra lo stesso e ciascuna delle stazioni appaltanti del contratto relativo all’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell’IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL 8 Cagliari o della AOU Cagliari, salvo diversa disposizione di legge. Poiché le prestazioni di cui al presente Capitolato verranno effettuate dall’aggiudicatario nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’aggiudicatario sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al contratto stipulato per l’esecuzione del presente appalto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’aggiudicatario, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.
ART. 22 - FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei rapporti tra ciascuna delle Stazioni appaltanti e l’aggiudicatario della presente gara sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
ART. 23 - RISERVATEZZA
L’aggiudicatario e le Stazioni appaltanti sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per il sistema informatizzato di gestione dell’inventario e delle manutenzioni e/o nelle apparecchiature di elaborazione dati da esso utilizzate, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e le Stazioni appaltanti.
L’aggiudicatario è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza le Stazioni appaltanti, ognuna per quanto di ragione, hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire le Stazioni appaltanti di tutti i danni che a queste dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.
L’aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del contratto stipulato con le Stazioni appaltanti, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
L’aggiudicatario è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).
ART. 24 - ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA
L’affidamento dell’appalto di cui alla presente gara ed il conseguente contratto stipulato con l’aggiudicatario da ciascuna delle Stazioni appaltanti sono, altresì, sottoposti alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all’aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Verificandosi i fatti sottoposti a condizione risolutiva nei termini dianzi indicati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il contratto d’appalto per l’affidamento del servizio in gara si intenderà risolto e le Stazioni appaltanti avranno il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 25 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal presente Capitolato speciale d’appalto e dagli altri atti di gara, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed, in particolare alla disposizioni di cui alla Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 7/8/2007 n. 5 e, per ogni materia che non sia regolata dalla predetta L.R. n. 5/2007, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n° 2440,
R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive modifiche ed integrazioni) nelle parti attualmente vigenti e non abrogate dal predetto D.Lgs 163/2006 ed, altresì, alle norme del codice civile.