REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.
Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione
Allegato A5 della convenzione
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PREMESSA
Alto Vicentino Servizi S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Xxxxx (legge n. 36/94) e della L.R.V. n. 05/98.
Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all’A.A.T.O. Xxxxxxxxxxxx nei quali il servizio idrico integrato sia assunto da Alto Vicentino Servizi S.p.A., in seguito denominata in breve col termine “Gestore”. Esso regola le modalità d’erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore ed Utente.
Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Le future revisioni apportate al Regolamento e stabilite dall’Autorità d’Ambito sentito il parere del Gestore e del Comitato Consultivo degli Utenti, saranno portate a conoscenza degli Utenti.
Ambito di efficacia del Regolamento
L’esercizio del servizio affidato e del presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dei comuni sottoelencati:
Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo, Santorso, San Xxxx di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico,Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO pag. 3
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE………...……….pag. 31
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.
Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione
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INDICE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO 6
ART. 1 - DEFINIZIONI 6
ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL’ACQUA) 8
DISPOSIZIONI GENERALI 9
ART. 3 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 9
ART. 4 – VOLTURAZIONE 9
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA 10
ART. 6 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA 10
ART. 7 - RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA 10
ART. 8 - TIPI DI USO 10
FORNITURE PER USO PUBBLICO 12
ART. 9 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO 12
FORNITURE PER USO PRIVATO 13
ART 10- SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA 13
ART. 11 – RICHIESTA 13
ART. 12 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA 13
ART. 13 – PREVENTIVO 13
ART. 14 - PRELIEVI ABUSIVI 14
ART. 15 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA 14
NORME TECNICHE 15
IMPIANTI 15
ART. 16 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE 15
ART. 17 - MISURATORE DI UTENZA - CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA 15
ART. 18 -SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE 16
ART. 19 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE 16
ART. 20 - CONTROLLO 17
ART. 21 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE 17
ART. 22 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE 17
ART. 23 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 18
ART. 24 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE 18
ART. 25 - LIMITATORI DI PORTATA 18
ART. 26 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE 19
ART. 27 – SERVIZIO ANTINCENDIO 19
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI 19
ART. 28 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI 19
ART. 29 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA 20
ART. 30 - COLLEGAMENTI D’IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI 20
ART. 31 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC 20
ART. 32 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI 20
ART. 33 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI 21
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ART. 34 – POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO 21
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE 22
ART. 35 – LETTURA DEL CONTATORE 22
ART. 36 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI 22
ART. 37 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE 23
ART. 38 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE 23
ART. 39 – UTENZE CONDOMINIALI 24
PAGAMENTI E SANZIONI 25
ART. 40 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ 25
ART. 41- CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 26
ART. 42 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI 26
ART. 43 - DEPOSITO CAUZIONALE 26
ART. 44 - ADDEBITI VARI 27
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 28
ART. 45 – UTENZE PREESISTENTI 28
ART. 46 – CONTROVERSIE E RECLAMI 28
ART. 47 – INFRAZIONI 28
ART. 48 - TASSE E IMPOSTE 28
ART. 49 – REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 28
ART. 50 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE 29
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
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Art. 1 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più Utenti
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell’Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
3. Convenzione: si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d’Ambito e soggetto Gestore
4. Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
5. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata
6. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l’utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento.
7. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione
8. Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti.
9. Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra
10. Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore
11. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale
12. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso
13. Richiesta d’allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
14. Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato all’Utente
15. Fasce tariffarie: sono fasce di consumo in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe
16. Fornitura per uso privato: è l’erogazione dell’acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
17. Fornitura per uso pubblico: è l’erogazione dell’acqua a scopi di pubblica utilità
18. Gestore: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e fornitura dell’acqua a seguito di affidamento mediante contratto di servizio da parte dell’AATO Bacchiglione
19. Indennizzo: è un importo che è riconosciuto all’Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta.
20. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all’Utente
21. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
22. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall’acqua contenuta all’interno della condotta, espressa in bar
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23. Metro cubo: è l’unità di misura del volume d’acqua ed è equivalente a 1.000 litri
24. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione
25. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d’utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.
26. Portata istantanea: misura del volume d’acqua che passa nell’unità di tempo
27. Pozzetto: manufatto per l’alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione opportunamente interrati
28. Presa stradale: derivazione d’allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale
29. Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell’Utente o d’altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.
30. Punto di consegna:
a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore e più precisamente dal collegamento dello stesso con l’impianto interno collocato in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del Gestore
b) Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: è rappresentato dal contatore posto in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del Gestore
c) Per condomini esistenti, serviti da un’unica presa, e contatori divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna dovrà trovarsi al limite tra proprietà pubblica e privata.
d) Xxx condomini serviti da un’unica presa, e contatori divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna dovrà intendersi rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
e) Per condomini serviti da un’unica presa, e contatori divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
31. Riattivazione: è il ripristino dell’alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
32. Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.
33. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
34. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
35. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate
36. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
37. Tariffario: è l’elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell’Utente, stabilito dall’Autorità d’Ambito, sentito il Gestore
38. Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
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39. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.
40. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
41. Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore
42. Voltura dell’utenza idrica: si ha voltura dell’utenza idrica quando c’è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.
Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua (fornitura dell’acqua)
La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi:
1. usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.);
2. quando tale modalità di fornitura risulti consolidata nel tempo, fatto salvo l’obbligo del Gestore di effettuare la conversione a contatore nel più breve tempo possibile, secondo programmi concertati con l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale.
Il Gestore garantisce per l’acqua erogata caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.
Il Gestore si impegna inoltre a garantire un livello di pressione alla consegna congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell’utenza. Nel caso di mancato rispetto dello standard suddetto, il Gestore si impegnerà a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile.
Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d’acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’Utente nel contratto di fornitura.
DISPOSIZIONI GENERALI
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In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell’acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.
Art. 3 - Perfezionamento del contratto
Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d’allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene.
b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto di più unità immobiliari è intestato come segue:
- Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno o da più d’uno dei fruitori;
- In caso di Condomini il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall’Amministratore o, comunque, da un condomino;
c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione, qualora sia effettuata in economia. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, previa dichiarazione del richiedente di avere la legittima disponibilità dell’immobile oggetto di somministrazione, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
L’allacciamento alla rete idrica non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti.
Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli Utenti, sino alla concorrenza della metà del loro importo.
Art. 4 – Volturazione
Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all’articolo precedente, risolve il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto; l’Utente ha altresì l’obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell’utenza.
Il nuovo soggetto proprietario od utilizzatore dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.
In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi sia i precedenti Utenti. Resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento delle imposte di bollo -per la parte a loro carico- del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte degli incaricati del Gestore.
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Art. 5 - Durata del contratto e sua disdetta
I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta tramite raccomandata A.R. o di persona all’ufficio incaricato, con almeno sette giorni di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgersi agli uffici preposti, citando il numero d’utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.
La disdetta comporta la chiusura del contatore entro i tempi previsti dalla Carta del S.I.I. e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’Utente, che rimane titolare dell’utenza e quindi responsabile d’eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Art. 6 - Subentro nel contratto di fornitura
Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con l’intestatario alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione dovrà essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento esclusivamente dell’imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
Art. 7 - Riattivazione dell’utenza idrica
L’Utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.
Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.
Art. 8 - Tipi di uso
Le forniture si distinguono in:
- Forniture per uso pubblico,
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- Forniture per uso privato;
Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:
a) UTENZA DOMESTICA – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno d’unità abitative di residenza dell’Utente.
b) UTENZA PER ALLEVAMENTO - rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; L’erogazione dell’acqua per uso allevamento dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione;
c) UTENZA ALTRI USI – è una categoria residuale e rientra genericamente in tale tipologia chi utilizza l’acqua in fabbricati adibiti ad attività rurali, produttive, commerciali, enti pubblici, usi collettivi ed uso cantiere.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso. I vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso dichiarato dall’Utente all’atto della stipula del contratto. I vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile.
Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla Autorità d’Ambito.
FORNITURE PER USO PUBBLICO
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Art. 9 - Impianti per uso pubblico
Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività.
Sono considerati impianti per uso pubblico: fontane pubbliche, bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici, impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, bocche antincendio installate ad uso pubblico.
FORNITURE PER USO PRIVATO
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In questa sezione si dettano le norme relative all’instaurazione del rapporto di utenza.
Art. 10 - Soggetti legittimati alla richiesta
La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene.
Per le richieste d’allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala anch’essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente.
Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg,
.dxf, oppure .shp.
Art. 11 – Richiesta
La richiesta d’allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero di linea verde aziendale (Call Center), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.
Alla richiesta d’allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.
Art. 12 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
Nel caso di richiesta d’allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.
Art. 13 – Preventivo
A seguito della richiesta d’allacciamento e d’ogni richiesta che preveda il pagamento di un importo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico- tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente, la documentazione che lo stesso dovrà fornire e la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è
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previsto un indennizzo a favore del richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.
Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.
Nessun altro onere non espressamente indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
Art. 14 - Prelievi abusivi
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle normative d’uso da parte dell’Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 42 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’Utente.
I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d’uso, moltiplicata per dieci.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.
Art. 15 - Divieto di rivendita dell'acqua
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’Utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 42 del presente Regolamento.
NORME TECNICHE
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IMPIANTI
Art. 16 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade
Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la conduttura dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto alla concessione d’acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti .
Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito e con l’esistente programmazione aziendale.
Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d’utenza.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli Utenti.
La costruzione degli allacciamenti, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 42 e con riserva d’ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Art. 17 - Misuratore di utenza - Custodia del punto di consegna
I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata:
a) per i contatori in nicchia: sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato;
b) per i contatori in pozzetto: all’interno del perimetro del fabbricato.
I contatori dovranno in ogni modo essere collocati in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolarne la lettura e la manutenzione.
Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d’apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
Subito a valle del contatore, l’Utente deve installare, a propria cura e spese, un rubinetto di arresto con manovra a mano ed una valvola di non ritorno di sicura efficienza.
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I contatori, sia in pozzetto sia in nicchia, devono essere protetti da uno sportello o chiusino installato a spese dell’Utente.
L’Utente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori posti all’interno del vano d’alloggiamento del contatore stesso.
L’Utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature e l’eventuale tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.
In particolare l’Utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
Art. 18 -Sostituzione e spostamento del contatore
L’Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal Gestore; il medesimo Utente provvederà, a proprie spese, all’allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
E’ facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell’Utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino oppure per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione. Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta tra quest’ultimo e l’Utente.
Inoltre, il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento dell’ubicazione del contatore a spese dell’Utente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dall’Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.
L’Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all’esecuzione d’Ufficio con addebito all’Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.
In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l’Utente ha l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’Utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
E’ diritto-dovere dell’Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
Art. 19 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore
Quando l’Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituto con un nuovo contatore previa comunicazione all’Utente.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l’Utente sarà tenuto, per la verifica
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effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore sia già stato sostituito per verifica della sua funzionalità, secondo quanto stabilito al comma precedente, nel caso in cui esso sia risultato idoneo, oltre al corrispettivo previsto, all’Utente sarà addebitato anche l’intervento per l’installazione del nuovo contatore qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.
Quando sia, invece, riscontrato l’irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito a spese del Gestore e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, se determinabile, oppure sia stata rilevata. Non si può in ogni caso, partire da una data precedente all’ultima lettura suscettibile di fatturazione. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, con giudizio motivato del Gestore in base ai consumi storici rilevati sull’utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.
Art. 20 - Controllo
Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente.
La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Art. 21 - Verifica del livello di pressione
L’Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.
La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’Utente previo appuntamento.
Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell’utenza; in caso contrario tali spese saranno sopportate dall’Utente
Art. 22 - Manomissioni delle opere del contatore
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E’ fatto assoluto divieto all’Utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell’Utente della penalità prevista dal tariffario.
Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’Utente.
Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l’Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.
Art. 23 – Interruzione del Servizio
Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori.
Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.
Il Gestore s’impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Art. 24 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore
All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.
Il personale incaricato dal Gestore dell’effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l’Utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all’Utente. In caso d’assenza dell’Utente l’intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata su richiesta al domicilio dell’Utente.
I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle dell’apparecchio misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell’Utente.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla L. 46/90.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Art. 25 - Limitatori di portata
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Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Nel caso consumi rilevanti, i quali possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici.
Art. 26 - Norme per l'esecuzione delle prese
Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.
Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico.
L’Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.
Art. 27 – Servizio antincendio
Il Gestore si rende disponibile alla installazione di idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.
Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.
In caso di utilizzo delle bocche antincendio private, a qualsiasi titolo avvenuto, l’Utente dovrà darne avviso scritto al Gestore entro 48 ore. L’apertura delle bocche antincendio effettuata in mancanza dell’avviso di apertura nei termini suddetti darà luogo all’applicazione della penale prevista dall’art. 42 del presente Regolamento.
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI
Art. 28 - Generalità sugli impianti interni.
La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna, nicchia e/o pozzetto inclusi, è effettuata a cura e spese da parte dell’Utente il quale si assume anche l’onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.
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Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito, in aggiunta a quanto di seguito indicato.
Art. 29 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
Art. 30 - Collegamenti d’impianti ed apparecchi utilizzatori
E’ vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
E’ vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d’elettrodomestici, ecc.
I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.
Art. 31 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d’inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.
Art. 32 - Impianti di pompaggio privati
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Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad una adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell’articolo seguente.
E’ vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
Art. 33 – Serbatoi di accumulo privati
Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta. Dovranno inoltre essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.
Art. 34 – Pozzi d’acqua ad uso privato.
Tutti i pozzi d’acqua ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d’acqua da essi prelevata.
I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l’azienda procederà con la sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell’Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell’utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
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Art. 35 – Lettura del contatore
L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso l’Utente allo scopo di agevolare l’accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un consumo presunto. Il Gestore rende operativo un servizio gratuito che consenta all’Utente di comunicare l’autolettura anche telefonicamente nelle modalità indicate nella Carta del servizio Idrico Integrato.
Il Gestore si riserva il diritto-obbligo di effettuare almeno due letture del contatore con propri incaricati nell’arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all’Utente, quest’ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio .
Art. 36 – Fatturazione dei consumi
Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall’Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario d’Ambito.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore potrà emettere "fatture d’acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.
I consumi d’acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’Utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l’Utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d’eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.
Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d’appartenenza.
Inoltre, nel caso in cui sia accertato il dolo o la colpa dell’Utente, quest’ultimo sarà soggetto al pagamento della penale prevista all’art. 42 del presente Regolamento.
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Il pagamento della fattura non libera l’Utente dall’addebito d’eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
Art. 37 – Contenuti del documento di fatturazione
Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.
La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Art. 38 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. L’Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli
impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.
Eccezionalmente, in caso di dispersioni d’acqua nell'impianto privato dell’Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio dell’acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell’anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all’avvenuta perdita nell’impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione.
La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all’ultima lettura utile alla fatturazione.
La riduzione è subordinata all’accertamento della perdita da parte dell’Utente, alle opere necessarie all’eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
- d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dall’Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale.
In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.
Sarà consentito all’Utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. In ogni caso la polizza non dovrà costituire parte integrante del contratto di fornitura.
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Art. 39 – Utenze condominiali
Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari.
I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il Gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori; l’eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.
In caso di perdite d’acqua, tra il punto di consegna d’utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all’interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all’immediata riparazione della perdita nell’impianto interno condominiale. Nel caso d’inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l’erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
PAGAMENTI E SANZIONI
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Art. 40 – Indennità di ritardato pagamento e morosità
Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti artt. 37 e 38 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:
- Trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all’interesse legale sull’importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di 2.5 euro;
- Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all’addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.
Nel caso di reclamo o richiesta di chiarimenti da parte dell’Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l’indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.
Come specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura, l’Utente sarà regolarmente messo in mora. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell’avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell’avviso stesso (a 30 giorni dalla data dell’avviso) l’Utente dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento, onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell’avviso.
Nel caso in cui l’Utente provveda, entro 30 giorni dall’avvenuta sospensione dell’erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l’Utente abbia dimostrato l’avvenuto pagamento.
Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere; in quest’ultimo caso qualora l’Utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compreso le spese per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.
La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.
L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento d’eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
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Art. 41- Casi di sospensione della fornitura
Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (artt. 4, 5 e 7 del presente Regolamento);
b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
c) Prelievi abusivi (art. 15 del presente Regolamento);
d) Cessione dell’acqua a terzi;
e) Irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 31 e 32 del presente Regolamento);
f) Opposizione dell’Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art.21 e 36 del presente Regolamento);
g) Opposizione dell’Utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore (art. 21 del presente Regolamento);
h) In caso di pericolo per persone o cose;
i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 41 del presente Regolamento).
k) Mancata realizzazione da parte dell’Utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l’Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).
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Art. 42 - Condizioni di pagamento particolari
Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell’Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.
Art. 43 - Deposito cauzionale
All’atto della stipula del contratto di fornitura l’Utente deve versare un deposito cauzionale infruttifero che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell’Utente stesso.
In caso di cessazione del rapporto d’utenza il deposito sarà accreditato con l’ultima fattura
utile.
Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture
precedentemente emesse fino a concorrenza dell’importo totale della morosità pregressa.
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Art. 44 - Addebiti vari
Gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) Penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (art. 16 del presente Regolamento);
b) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 17 e 23 del presente Regolamento);
c) Corrispettivo per le volture d’utenza (art. 5 del presente Regolamento);
d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 8 del presente Regolamento);
e) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 20 del presente Regolamento);
f) Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 41 del presente Regolamento);
g) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
h) Deposito cauzionale (art. 44 del presente Regolamento);
i) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 41del presente Regolamento);
j) Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di “autolettura” (art. 36 del presente Regolamento).
Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra saranno proposte dal Gestore e approvate dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 45 – Utenze preesistenti
Coloro che al momento dell’adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del
S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.
Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.
Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I..
Art. 46 – Controversie e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l’Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.
Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.
Art. 47 – Infrazioni
Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.
Art. 48 - Tasse e imposte
Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell’Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore fino a concorrenza della metà del loro importo.
Art. 49 – Revisioni del presente Regolamento
Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l’Ambito Territoriale Bacchiglione, l’Autorità d’Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore a quella prevista all’art. 1.
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Art. 50 - Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.
Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione
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INDICE
PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 33
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 33
ART.2 – DEFINIZIONI 33
ART.3 – COMPETENZE 34
ART.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI 35
PARTE II – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA 36
– NORME GENERALI 36
ART.5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE 36
ART.6 – PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO 36
ART.7 – CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 38
ART.8 – ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE 39
ART.9 – ESECUZIONE D’UFFICIO DEL PROGETTO E DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO 39
ART.10 – VISITE TECNICHE - VERIFICA DELLE OPERE 39
ART.11 – AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA 40
ART.12 – PROGETTO, ESECUZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO 41
ART.13 – FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE 41
ART.14 – XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXX 00
ART.15 – XXXXX XXXX, FOSSE SETTICHE, XXXXXX XXXXXX E MANUFATTI SIMILI 42
ART.16 – OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE 42
PARTE III – ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI 43
ART.17 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO 43
ART.18 – ISPEZIONI E CONTROLLI 43
ART.19 – RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI 43
ART.20 – RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE 44
PARTE IV – APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI 45
ART.21 – RILEVAZIONI DEI CONSUMI IDRICI 45
PARTE V – UTENZE DOMESTICHE – NUOVI FABBRICATI 46
ART.22 – ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 46
ART.23 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO 46
ART.24 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 47
PARTE VI – UTENZE DOMESTICHE – FABBRICATI ESISTENTI 48
ART.25 – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 48
ART.26 – VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 48
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PARTE VII – UTENZE INDUSTRIALI 49
ART.27 – PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE 49
ART.28 – OBBLIGO DI SCARICO NEI COLLETTORI PER LE UTENZE INDUSTRIALI 49
ART.29 – AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO 50
ART.30 – ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO 50
ART.31 – MODALITÀ ESECUTIVE DEI COLLETTORI DI ALLACCIAMENTO 51
ART.32 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 52
ART.33 – TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 52
ART.34 – VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E REVOCA 53
ART.35 – RIUNIONI DI PIÙ SCARICHI 53
ART.36 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 54
ART.37 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO 54
ART.38 – DISCIPLINA DEI CICLI PRODUTTIVI 55
ART.39 – MODIFICA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI 55
PARTE VIII – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI INDUSTRIALI 57
ART.40 – SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 57
PARTE IX – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA 59
ART.41 – UTENZE DOMESTICHE O INDUSTRIALI SITE IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA CON SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO 59
PARTE X – TARIFFE 60
ART.42 – TARIFFE SULLE ACQUE DI SCARICO 60
PARTE XII – DISPOSIZIONI VARIE 61
ART.43 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, SUA DURATA E RELATIVE MODIFICHE 61
ART.44 – PUBBLICITÀ 61
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Parte I – Disposizioni di carattere generale
Art.1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell’articolo 4, comma 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per il Gestore, le Amministrazioni Comunali e gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti.
3. Esso ha lo scopo di stabilire:
a) le norme tecniche per gli allacciamenti;
b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e quelli esistenti;
c) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascuna sostanza inquinante in base alla normativa vigente ed in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto al tipi e al regime di scarico.
4. Nell’applicazione del presente Regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite l’Azienda di Gestione, di seguito indicata come “il Gestore”.
Art.2 – Definizioni
1. Nel presente Regolamento è adottata la stessa terminologia tecnica della normativa vigente (D.Lgs 152/99, così come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. 258/00):
a) “abitante equivalente" : il carico organicobiodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
c) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
d) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
e) “acque reflue assimilabili”: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono gli scarichi provenienti da insediamenti che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e della normativa vigente;
f) “fanghi”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
g) “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
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h) “fognature separate”: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia,
i) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante , anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
j) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
k) “fognatura pubblica”: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche,di lavaggio,etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.
l) “stabilimento industriale” o, semplicemente, “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
m) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
a) il volume e le caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) la prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) la prevenzione dell’infiltrazione di acqua di falda;
d) la prevenzione dell’infiltrazione di acque piovane;
e) la limitazione dell’inquinamento dei corpi ricettori, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente;
f) la prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
g) la possibilità di ispezione con mezzi visivi;
h) la necessità di garantire un rapido deflusso.
3. Fatte salve le competenze regionali, in condizioni transitorie e comunque in assenza di delimitazione, il Gestore provvede, alla delimitazione del bacino drenante che contribuisce all'inquinamento delle aree sensibili, di concerto con il Comune e con gli altri Enti istituzionalmente e territorialmente coinvolti.
Art.3 – Competenze
1. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali: l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti, la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
2. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
a) la gestione del Servizio Idrico Integrato;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
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c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori o della sostituzione di quelli esistenti;
e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato; che potranno essere eseguiti anche a cura del Gestore con spese a carico dell’Utente come previsto dall’art. 8 del presente Regolamento;
f) l'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie comunali;
g) l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
h) l’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alla normativa vigente;
i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
j) la gestione e manutenzione ordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti a) e b).
3. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie comunali e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;
b) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
c) La pulizia degli impianti di trattamento domestici delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura ed il conseguente trattamento e smaltimento dei fanghi in accordo con le Amministrazioni Comunali;
Art.4 – Classificazione degli scarichi
1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi sono classificati in:
a. scarichi di acque reflue domestiche;
b. scarichi di acque reflue industriali.
2. Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
3. Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
4. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00 e dalla normativa vigente.
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Parte II – Scarichi recapitanti nella pubblica fognatura
– Norme generali –
Art.5 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
1. Il Gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento fino al pozzetto di ispezione compreso. I richiedenti provvederanno all’esecuzione delle opere stesse all’interno della proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione stesso.
2. In via eccezionale, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest’ultimo individuata, la quale dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.
Art.6 – Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento. Restano salvi gli effetti di cui al comma 11 del presente articolo.
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 17.
4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito, secondo le modalità indicate al comma 17.
5. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale devono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole dell’Ente preposto alla gestione degli stessi (la Provincia). Le acque meteoriche, qualora tecnicamente possibile, possono anche essere smaltite su suolo, previo parere favorevole dell'Ente preposto (la Provincia). I pluviali di facciata dovranno avere lo scarico a terra.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che, previa autorizzazione, recapitano in reti fognarie, sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento.
7. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore riterrà necessario considerare. (Ad esempio: inquinamento dei fanghi, …)
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8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di immissione allo scarico in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno ottemperare alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi, con riferimento alla normativa nazionale del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00 ed alla normativa regionale P.R.R.A. 962/1989 della Regione Veneto.
9. E’ tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
a. benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b. qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c. sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
i. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
10. E’ vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l’autorizzazione per l’eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
11. Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni accertate con apposito verbale dell'Ufficio Tecnico del Gestore che comprovi che l’Utente si trovi nell’impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.
12. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle
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trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
13. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.
14. Il Gestore ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
15. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
16. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato.
17. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:
a. in acque superficiali, purché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 31 del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00, fino ad un'eventuale diversa regolamentazione da parte della Regione;
b. sul suolo con le limitazioni dell'art. 39 del D.Lgs 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00, fatte salve le competenze regionali;
c. in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete separata per lo smaltimento delle acque suddette. Lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione.
18. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l’allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
19. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione.
20. E’ fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali.
21. E’ tassativamente vietato l’uso di xxxxx xxxx e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre, il Gestore potrà eventualmente vietare l’impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima dell’immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista. In tal caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall’immissione nella fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall’art. 15.
Art.7 – Criteri di allacciamento delle utenze domestiche
1. I liquami provenienti da utenze domestiche in cui si utilizzano, o siano immagazzinati, oli o prodotti simili, possono essere scaricati nella fognatura comunale previa facoltà del Gestore di imporre l’adozione di pozzetti speciali per la separazione di oli. Tale dispositivo potrà essere utilizzato anche in caso di raccolta separata e smaltimento di
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acque meteoriche provenienti da piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli.
2. Il modello di tali manufatti deve essere approvato dal Gestore.
Art.8 – Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale
1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell’Utente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo di prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore del recipiente.
Art.9 – Esecuzione d’Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento
1. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche non provveda alle opere di allacciamento che a lui competono, il Gestore ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio previa ordinanza del Sindaco.
2. Il preventivo di spesa sarà notificato agli Utenti interessati, che dovranno provvedere a risarcire le spese tecniche.
3. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, il Gestore, previa ordinanza del Sindaco, ha facoltà di disporre direttamente l'esecuzione d'Ufficio, tramite impresa di sua fiducia.
4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificato di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'Utente inadempiente, maggiorate delle spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'Utente che nel termine di 30 giorni può far pervenire per iscritto ricorso al Gestore.
Art.10 – Visite tecniche - Verifica delle opere
1. Il Gestore, durante l’esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l’adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
3. Terminate le opere di allacciamento, sia esso industriale che domestico, all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore.
4. Il Gestore potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale e di un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.
5. In sede di collaudo il Gestore potrà verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato e qualora venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate, e comunque non accettabili, inviterà l'Utente interessato a adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata ai commi 3 e 4.
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Art.11 – Autorizzazione all’allacciamento e scarico in fognatura
1. Le richieste di autorizzazione all’allacciamento per acque reflue in pubblica fognatura, dovranno essere rivolte al Comune e devono contenere le seguenti informazioni:
a. generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà;
b. indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta;
c. indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi cisterne);
d. elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali fosse biologiche, xxxxx xxxx, pozzi perdenti;
e. indicazione degli attuali punti di recapito degli scarichi (fognatura pubblica, corsi d'acqua superficiale, suolo);
f. progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto specificato agli artt. 22 e 30;
g. indicazione (in termini di area e percentuale) della frazione di area scoperta collettata nella rete fognaria;
h. indicazione della tipologia di convogliamento delle acque meteoriche raccolte sui tetti e sulle superfici pavimentate scoperte (pluviali, canalette di scolo) e di eventuali dispositivi di stoccaggio continuo o temporaneo delle acque meteoriche drenate (pozzi perdenti, pozzi di raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione).
i. indicazione della data prevista di inizio lavori;
2. L'accettazione della richiesta di autorizzazione all’allacciamento indicherà il punto e la quota di consegna dello scarico e avverrà con comunicazione scritta da parte del Comune (qualora necessitino eventuali prescrizioni o richieste di deposito cauzionali per lavori in sede stradale o altro). In mancanza di tale comunicazione, trascorsi i 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, quest’ultima si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori.
3. L’autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta alla imposizione di prescrizioni speciali da parte del Gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all’igiene pubblica o all’ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all’impianto di trattamento.
4. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 6, hanno l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere presentata al Comune, da parte dell'Utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione per le opere di allacciamento comunicando la data presunta di inizio lavori e lo schema della canalizzazione esistente e di futura realizzazione da formulare nei modi e nei tempi previsti del presente Regolamento, trascorsi i quali il Gestore potrà intervenire d'ufficio con spese a carico dell’Utente. Il Gestore, durante l’esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l’adeguamento in caso di difformità.
5. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, che, verificata la
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compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Art.12 – Progetto, esecuzione, collaudo delle opere di allacciamento alla fognatura e attivazione dello scarico
1. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento di cui all’art. 11 eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione.
2. L'Ufficio Tecnico del Gestore dovrà essere a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto.
3. La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere in oggetto, previa richiesta di nulla osta, dovrà essere ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento.
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, il Gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati dal Gestore previa approvazione dell’A.A.T.O. e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi degli stessi con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione.
5. In sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico all’Utente industriale, il Gestore del servizio prescrive una serie di controlli sulla qualità dell’acqua scaricata, sulla portata, ed altre modalità di scarico, la cui frequenza verrà stabilita dal Gestore stesso sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall’utenza suddetta. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal Gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell’ “Utente Industriale” (il Laboratorio dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati). I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste dall’art. 18 e concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all’applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative (art. 3 comma 1), fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
7. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedente.
Art.13 – Fognatura nelle strade e nelle piazze private
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo le strade e le piazze stesse ed al loro recapito finale secondo le modalità previste all’articolo 6 comma 17.
2. In ogni caso, dovrà essere previsto un sistema separato per la raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate.
3. Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è di un anno dalla notifica del Gestore dell'obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.
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4. Qualora i proprietari interessati non provvedano, il Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto all’art. 9.
Art.14 – Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
0. Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm di profondità. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento su suolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione.
2. Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento su suolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.
Art.15 – Xxxxx xxxx, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili
1. I xxxxx xxxx, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso a norma all’art.6 comma 21, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.
Art.16 – Osservazione dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene
1. Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservazione dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.
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Parte III – Esercizio degli allacciamenti
Art.17 – Manutenzione delle opere di allacciamento
1. La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.
2. Il Gestore potrà diffidare l’Utente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al comma precedente, con l’indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d’ufficio, ponendo a carico dell’Utente inadempiente i relativi costi.
Art.18 – Ispezioni e controlli
1. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 152/99, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell’insediamento in cui sono previsti i controlli.
Art.19 – Responsabilità degli Utenti
1. L'autorizzazione concessa dal Gestore non comporta in alcun modo un’assunzione di responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, di assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti.
2. Gli Utenti industriali e domestici rispondono al Gestore per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all’impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all’art.6, l'Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. L’Utente è responsabile della condotta interna di allacciamento fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.
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Art.20 – Rifusione di danni alle infrastrutture
1. Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, maggiorate dei 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.
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Parte IV – Approvvigionamenti idrici autonomi
Art.21 – Rilevazioni dei consumi idrici
1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall’utente, tanto dall’acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).
Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione di cui al punto precedente avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo.
3. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese dell'Utente, idonei strumenti di misura, approvati dal Gestore.
4. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
5. Gli Utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
6. Le spese per il rilevamento del consumo idrico, saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico (art. 31).
7. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà conteggiata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti di cui all’art. 7 della L.10/5/1976 n.319, all’art. 10 della L. 24/10/1979 n.650 e all’art. 8 della L.R. 14/4/1980 n.26.
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Parte V – Utenze domestiche – Nuovi fabbricati
Art.22 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
1. Per i nuovi scarichi in rete fognaria la domanda di allacciamento sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia costituisce anche autorizzazione all'allacciamento in fognatura. Nel progetto edilizio dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura medesima.
2. Il progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia, dovrà comprendere:
a. una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
b. documentazione grafica comprendente:
⋅ la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura comunale, dei pozzetti stradali, ecc.;
⋅ le piante del fabbricato e delle aree esterne:
⋅ la pianta stato attuale in scala 1:00-000-000 dell'esistente sistema fognario;
⋅ pianta di progetto in scala 1:00-000-000 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare.
⋅ schema dettagliato della rete (e dei pozzi) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d’ispezione;
⋅ la posizione e il diametro dell’eventuale sifone idraulico;
⋅ la posizione e le caratteristiche del pozzetto di prelievo campioni, da concordarsi preventivamente con il Gestore;
⋅ la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;
⋅ i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore (non inferiore a 150 mm e mai superiore al diametro del
collettore della pubblica fognatura e con pendenza mai inferiore al 5 per mille);
⋅ un disegno quotato (in fase progettuale) di una sezione longitudinale (e trasversale) mediante l'accertamento sul posto della quota di fondo (in m) e del diametro della fognatura comunale;
Art.23 – Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento
1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati.
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.
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3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno.
4. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 150 mm e con pendenze non inferiori al 5 per mille.
5. I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura.
6. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.
7. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con appositi pozzetti stagni con il fondo sagomato al fine di creare la continuità di scorrimento dei fluidi nelle tubazioni in ingresso e in uscita.
8. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite apposite tubazioni collegate ai pozzetti di ispezione stradali e progettualmente previste per tutti i nuovi collettori. Per i collettori esistenti, già appartenenti alle fognature, le immissioni dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dal Gestore. Di norma, i collettori di immissione degli allacciamenti privati non dovranno avere diametro superiore a quello delle tubazioni di collegamento alla pubblica fognatura.
9. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale.
10. I tubi di scarico della rete pluviale e di quella nera prima della immissione nel condotto di allacciamento devono essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale ed, eventualmente, di un sifone idraulico, che deve essere di grès o di ghisa o di pvc. Se il condotto stradale è di tipo misto, l'allacciamento è unico e le due reti interne (pluviale e nera) devono essere riunite in un unico pozzetto subito a monte dell’eventuale sifone idraulico.
Art.24 – Rilascio dell’autorizzazione allo scarico
1. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Gestore, previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
2. L’autorizzazione ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n. 79 del 17/03/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 172 del 17/05/1995; il rinnovo della stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza (art. 45, comma 7 del D.Lgs 152/99).
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Parte VI – Utenze domestiche – Fabbricati esistenti
Art.25 – Allacciamento alla pubblica fognatura
1. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art.4, commi 3 e 4 (acque reflue domestiche), il Comune, nello svolgimento dei lavori di ampliamento della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già esistenti, invita, mediante raccomandata A/R, tutti i potenziali Utenti a presentare tempestivamente domanda di allacciamento alla pubblica fognatura; tale domanda dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione oltre il quale.
2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere corredata della documentazione prevista all’art.22.
3. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Comune provvederà a trasmettere al Gestore i disegni tecnici relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato.
Art.26 – Visite tecniche – Verifica delle opere e rilascio dell’autorizzazione allo scarico
1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità contemplate dall’art.10.
2. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avverrà secondo quanto previsto dall’art. 24.
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Parte VII – Utenze industriali
Art.27 – Prevenzione dell’inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
1. Gli insediamenti industriali esistenti serviti da reti fognarie miste potranno predisporre prima dell’immissione nella pubblica fognatura un sistema di misura atto a registrare il valore delle massime portate defluenti: il valore ottenuto come media dei 5 valori più alti registrati nell'arco di ogni anno sarà utilizzato come valore della portata massima oraria da introdurre nel computo della tariffa di cui all’articolo 42. In mancanza del sistema di misura, o in caso di malfunzionamento dello stesso, il valore della portata massima sarà stabilito dal Gestore in base ad una valutazione dell’estensione delle superfici, distinguendo: aree impermeabilizzate, semi-permeabili e permeabili (aree a verde comprese).
2. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, per alcune zone del complesso produttivo, il Gestore ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.
4. La Regione, ai sensi dell'art.39, comma 3, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, disciplina i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalla superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Art.28 – Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali
1. E' fatto divieto all'Utente industriale di effettuare comunque scarichi di acque inquinate in recapito diverso dalla rete fognaria, attraverso i collettori di allacciamento di cui al successivo art.31. In particolare è vietato smaltire acque inquinate sul suolo e nel sottosuolo.
2. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.
3. Le acque provenienti da servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi domestici o assimilati ai domestici, purché convogliate con collettori distinti dagli scarichi industriali, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alle parti V e VI.
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Art.29 – Autorizzazione all’allacciamento
1. Gli scarichi di acque reflue industriali, con le eccezioni di cui all'art.6, comma 7, potranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento su autorizzazione del Comune e conformemente alle prescrizioni impartite dal Gestore (art. 14, comma 2 del P.R.R.A.), presentando domanda in tal senso secondo le modalità di cui al successivo art.30.
Art.30 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento
2. La richiesta di autorizzazione all’allacciamento, in carta semplice, deve essere presentata al Comune, corredata da una relazione tecnica descrittiva (in duplice copia) redatta da professionista abilitato, contenente:
a. la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
b. le generalità e l'indirizzo del rappresentante della ditta; titolare e del legale;
c. gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
d. la cartografia tematica costituita da planimetria (in duplice copia) relativa all’estratto catastale in scala 1:2000 d’insieme della zona in cui è ubicato l’insediamento e planimetria in dettaglio (preferibilmente in scala 1:200) su cui siano riportate le reti di fognatura interna separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo dei servizi e simili di cui si richiede l’allacciamento, nonché l’ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti e/o previsti e del pozzetto necessario ai prelievi di controllo.
e. il numero degli addetti impiegati;
f. una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da cui generano gli scarichi;
g. le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 152/99 e s.m. dal D.Lgs. 258/00, allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico; l’analisi dovrà inoltre riguardare le sostanze contenute nella tab. 5 dell’all. 5 del D.Lgs. 152/99 o ne dovrà essere dichiarata la non presenza;
h. i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura misurati o stimati dai responsabili della ditta;
i. la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
j. l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento allegando una dettagliata descrizione con indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
k. descrizione del sistema complessivo di scarico ivi compreso le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
l. eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, e di monitoraggio della qualità delle acque scaricate, con indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
m. accettazione, mediante sottoscrizione della domanda stessa, di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore, anche all’interno degli stabilimenti e delle proprietà private;
Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/1999, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, la domanda deve altresì indicare:
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n. la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
o. il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
p. Le tecniche impiegate per ridurre il consumo di acqua, per favorirne il riuso all’interno dello stabilimento industriale e per ridurre il carico inquinante delle acque usate, anche prima del pretrattamento.
q. Le modalità di scarico delle acque meteoriche.
r. Le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente nell’ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici).
3. L'istanza deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità.
4. Il Gestore si riserva comunque di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo successivo.
5. All'istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'esercizio della fognatura e si fa atto di sottomissione per l'esecuzione di eventuali opere di cui all’art.17 del presente Regolamento.
Art.31 – Modalità esecutive dei collettori di allacciamento
1. Tutti gli scarichi di acque di rifiuto comunque inquinate dovranno per ciascuna utenza industriale essere raccolti, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici, in un unico collettore di scarico, che viene definito collettore di allacciamento. Ogni scarico, prima dell’immissione nel collettore, dovrà essere provvisto di un pozzetto d’ispezione per eventuali controlli e prelievi.
2. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino in ghisa ispezionabile, per la misura della portata, ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del Gestore, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico o in qualsiasi momento successivo, in esso potranno essere installati sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Esso dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore un agevole accesso in qualsiasi momento.
3. Il Gestore si riserva di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.
4. Le reti interne delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, quali servizi igienici e cucine, delle eventuali acque meteoriche e delle acque reflue industriali, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza stabiliti dal Gestore.
5. Dovranno essere previsti uno o più punti di ispezione dei collettori per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.
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6. A valle dell’impianto di pretrattamento è consentita la confluenza delle acque assimilate alle domestiche; prima di detta confluenza, in prossimità del limite di proprietà, è predisposto il pozzetto di ispezione e di prelievo campioni per l’analisi delle acque stesse. Le acque reflue assimilate alle domestiche possono essere convogliate fino al collettore della pubblica fognatura, previa interposizione di pozzetto di ispezione finale per le eventuali verifiche.
7. Le acque meteoriche raccolte mediante rete separata potranno essere immesse nella fognatura pubblica mista, tramite il medesimo collettore delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto di ispezione dell’impianto di pretrattamento, ovvero tramite collettore distinto. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche devono essere convogliate al relativo collettore di pubblica fognatura.
Art.32 – Autorizzazione allo scarico
1. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste all’art.24.
Art.33 – Titolarità dell’autorizzazione allo scarico
1. La titolarità dell’autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Gestore. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/99 integrato dal D.Lgs 258/00.
2. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.
3. Permanendo tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto al recesso di cui al successivo articolo 34, dovrà essere presentata domanda scritta al Gestore di subentro e di rinnovo delle autorizzazioni.
4. Qualora, al verificarsi dei casi di cui al comma 2, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato all’articolo 39, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità previste all’art.11, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.
5. Qualora non si verifichino tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:
a. nuova ragione sociale dell'azienda;
b. generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
c. dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente;
d. dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione allo scarico.
6. Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 2.
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Art.34 – Validità dell’autorizzazione allo scarico e revoca
1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali resta valida quattro anni dalla data di notifica al richiedente ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D. Lgs. 152/99, se non si verifichino anticipatamente le condizioni di cui agli artt. 33 e 39, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.372 del 04/08/1999. La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno un anno prima della data di scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
2. L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dal Gestore nel caso di infrazioni al presente Regolamento e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a. mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
b. non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;
c. inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
d. inosservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma dell’articolo 38;
e. modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato all’articolo 39, senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti.
3. Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Autorità competenti, il Gestore ingiunge per iscritto all'Utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso.
4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Gestore revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico. In caso di inadempienza il Gestore provvederà d'ufficio all'interruzione dello scarico.
5. Contro la decisione del Gestore è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
6. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata al Gestore comunicazione di recesso.
Art.35 – Riunioni di più scarichi
1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di misura di cui all’articolo precedente, in modo che venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale.
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2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore degli Utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art.36 – Impianti di sollevamento
1. Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati da insediamenti produttivi sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell’Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso in cui la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente.
2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
3. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente possibile. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo Utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con il Gestore e da installare anche a valle dell'impianto stesso.
Art.37 – Impianti di pretrattamento
1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti previsti, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l’equalizzazione delle portate degli scarichi.
2. Sarà a cura del Gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
3. Gli Utenti industriali restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio da porre a disposizione degli Utenti, in base a condizioni e tariffe da definire in apposito Regolamento.
5. Nell’eventualità di disservizi dell’impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l’Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere
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limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell’impianto.
6. Degli impianti di pretrattamento resta esclusivo responsabile l’Utente che ne assicura il corretto funzionamento. È responsabile inoltre della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo installati al fine di misurare in continuo, con registrazione, parametri significativi dello scarico.
7. Gli impianti e le apparecchiature di controllo devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all’art.32, in caso di modifica l’Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.
Art.38 – Disciplina dei cicli produttivi
1. E' facoltà del Gestore, sentiti gli Utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
2. Allo scopo, l’Autorità d’Ambito, sentito il gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.
3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà del Gestore di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati e della qualità degli scarichi.
Art.39 – Modifica delle attività industriali
1. I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all’art.32 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque come indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione al Gestore richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
2. Tale disposizione si applica quando:
a. la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
b. il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
c. venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
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3. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità previsti. Per gli scarichi in rete fognaria, nei bacini contribuenti all'inquinamento delle aree sensibili, dovranno anche essere rispettate le prescrizioni previste all'art. 32 del D.Lgs. 152/99.
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Parte VIII – Norme particolari relative agli scarichi industriali
Art.40 – Scarichi di insediamenti industriali
1. La possibilità di sversare un'acqua reflua in una rete di fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
a. sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
b. buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
c. buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.);
d. mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. Ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 34 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognature e sul suolo.
3. Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito altresì diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/99 e X.Xxx. 258/00. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
5. Nella domanda di immissione l'Utente dovrà dichiarare la composizione dei propri scarichi nonché la portata media oraria allo scarico. La portata istantanea non dovrà superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere di lavorazione per più del 40%.
6. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo
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tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
7. Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 e del D. Lgs. 258/00. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA (ora APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).
8. Ogni insediamento industriale, dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonché fornire ragguagli circa i principali composti presenti negli scarichi.
9. Xxxxxxxx con caratteristiche difformi da quelle tabellari o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella potranno essere accettati con apposito provvedimento derivante da documentata domanda e che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate. Tali caratteristiche dovranno essere tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete fognaria ed all'impianto depurativo.
10. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell’impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.
Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l’adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti.
11. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore competente può procedere secondo la gravità dell'infrazione:
a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.
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Parte IX – Utenze non allacciabili alla fognatura
Art.41 – Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura con scarico sul suolo e nel sottosuolo
1. Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle Province secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00 e normativa regionale vigente.
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Parte X – Tariffe
Art.42 – Tariffe sulle acque di scarico
1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata, nonché gli Utenti che usufruiscono del servizio di cui all’art.21, comma 1 e art.6, comma10.
2. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della Convenzione di cessione del servizio.
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Parte XII – Disposizioni varie
Art.43 – Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche
1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla stipula della Convenzione (tra Gestore e A.A.T.O. Bacchiglione) di affidamento del servizio di cui all’art.1.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l’Autorità d’Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore all’anno.
Art.44 – Pubblicità
1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.
2. Coloro che al momento dell’adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del
S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.
Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.
Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I..
3. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.