TRA
ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ADIBITI AD UFFICI, MAGAZZINI E SIMILARI, DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN XXXX, XXX XXXXXXX X. 0, XXX XXXXXXX X. 0, XXX XXXXXXXXX N. 32, LARGO SOMALIA, 30.
TRA
l’A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, per il seguito denominato ACI, con sede legale in Roma, via Marsala, 8, (Partita IVA 00907501001) rappresentato per la stipula del contratto dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Patrimonio e Acquisti, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di organizzazione dell’Ente;
(tra ACI INFORMATICA spA, con sede legale in )
e
la Società, per il seguito denominata “Società”, (Partita IVA ) con sede in
………………………………., via………………………………, in persona di ;
premesso che
a. l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta, in ambito comunitario, indetta con bando di gara spedito alla G.U.C.E. in data e
pubblicato sulla G.U.R.I. n………….del …………………per il servizio di pulizia dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’Automobile Club d’Italia in Roma e dei locali siti in xxx Xxxxxxxxx 00 della società ACI Informatica SpA;
b. La Società è risultata aggiudicataria della procedura n.117/2007 e dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto del presente contratto;
c. La Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse ai fini della formulazione della propria offerta.
d. La Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
e. La Società ha prestato la cauzione sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di €………(……………….), ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile RCT e RCO come previsto all’art. 21 del presente contratto;
f. Come previsto al punto II.2.2 del suddetto bando di gara, l’ACI si riserva la facoltà di affidare, conformemente al progetto base di gara, gli stessi servizi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06, di anno in anno, per i tre anni successivi alla conclusione dell’appalto in oggetto;
g. L’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito delle verifiche in corso presso i competenti Enti, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione dalla gara;
si conviene e si stipula quanto segue
Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L’esecuzione dei servizi è regolata:
• dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati;
• dal capitolato tecnico;
• dalle offerte tecniche ed economiche della Società e, per quanto non previsto:
• dal regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’ACI, emanato in attuazione dell’art. 13, 1° comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI;
• dai regolamenti e dai contratti collettivi di categoria relativi al settore delle imprese di pulizia;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 1
OGGETTO
1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia, di sanificazione ed attività ausiliare dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’Automobile Club d’Italia (e di ACI Informatica) in Roma siti in xxx Xxxxxxx x. 0, xxx Xxxxxxx x. 0, via Solferino n. 32, Largo Somalia n. 30.
2. Le prestazioni di pulizia e di sanificazione devono svolgersi con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito indicate nonché nel rispetto delle modalità descritte nel capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto, nell’offerta tecnica ed economica della Società
nonché in ottemperanza degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale dipendente dalle imprese di pulizie.
Articolo 2
DURATA
1. Il presente contratto ha la durata di quarantotto mesi, a decorrere dal 01.11. 2007 fino al 31.10.2011.
2. Alla scadenza del contratto, compatibilmente con le leggi in vigore, qualora l’ACI ritenesse di avvalersi della facoltà prevista al punto II.2.2 del bando di gara e verificasse la sussistenza di ragioni di convenienza alla prosecuzione del contratto, il medesimo servizio potrà essere affidato, di anno in anno, per i successivi tre anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. B) della direttiva 2004/18/CE.
3. In tal caso, ottenuto l’assenso della Società, il servizio sarà regolato, in conformità al progetto di base della gara, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie previste nel presente contratto, compresa la revisione del corrispettivo di cui all’articolo 18, previa istruttoria sui prezzi, tenuto conto di quanto previsto all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006.
4. Per i primi tre mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
5. Al termine del predetto periodo qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e le diffide, non abbia dato prova di affidabilità e serietà l’ACI potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. All’iniziativa di recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell’appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
7. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati correttamente e regolarmente esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
Articolo 3
ARTICOLAZIONE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
1. Le prestazioni che la Società deve fornire hanno lo scopo di assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene e di pulizia per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività espletate nei singoli immobili, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell’immagine dell’ACI.
2. La Società dovrà assicurare la resa del servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, con la massima cura, diligenza e tempestività, con
gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. Come previsto al paragrafo 1.3 del capitolato tecnico, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, in contraddittorio tra la Società e l’ACI, verrà redatto il verbale di consegna degli immobili elencati al paragrafo 1 del capitolato tecnico.
In particolare, la Società dovrà allegare al verbale di consegna, oltre ai documenti elencati al suddetto paragrafo 1.3, il programma operativo, con relativo calendario, delle prestazioni c.d. periodiche, che costituisce la pianificazione temporale ed organizzativa delle singole attività da eseguire presso ogni immobile con indicazione delle specifiche di intervento, della frequenza e delle risorse impiegate e di ogni altra informazione necessaria per assicurare l’erogazione del servizio in maniera da non incidere negativamente sulla resa oraria delle prestazioni giornaliere e da non intralciare le normali attività degli uffici dell’ACI. Il programma operativo, elaborato sulla base del progetto tecnico e metodologico proposto dalla Società in sede di partecipazione alla gara, costituisce il documento organizzativo/esecutivo per il controllo e le verifiche della puntualità dell’esecuzione delle prestazioni da parte della Società come previsto al paragrafo 7.2.2 del capitolato tecnico.
4. La Società, senza il consenso dell’ACI, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio indicate nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel programma di cui al 3° comma; in ogni caso, potrà proporre e giustificare, sotto il profilo dei costi, delle risorse e dei risultati, ove necessario e richiesto, soluzioni per il miglioramento del servizio. L’ACI si riserva tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorare l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
Articolo 4
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. La Società prende espressamente atto che i luoghi ed i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l’ubicazione, la consistenza e le superfici rispettivamente indicate nel paragrafo 1 del capitolato tecnico.
2. Il servizio potrà estendersi anche ad altri locali, per i quali l’ACI ne comunicherà l’attivazione.
Articolo 5
ATTIVITA’ COMPRESE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente all’immobile.
2. La Società è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell’arco della stessa giornata, settimanalmente, mensilmente, bimestralmente, semestralmente, ecc. secondo le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nel programma operativo di cui al comma 3 dell’art. 3 e relative ai locali ed alle aree esterne dell’immobile, presso il quale deve essere svolto il servizio.
3. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel capitolato tecnico che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
4. Nel caso in cui venga richiesta alla Società lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel capitolato tecnico, l’ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nell’articolo 15 e del costo orario della manodopera offerto in sede di gara ovvero risultante dalle tabelle approvate dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro per il settore delle imprese di pulizia.
Articolo 6
ORARIO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui ciascun ufficio sarà operante.
La Società si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all’articolazione degli orari precisata nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.
2. Lo svolgimento delle attività previste con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) come indicato nel par. 2 del capitolato tecnico, deve essere effettuato in conformità alla pianificazione temporale ed al calendario delle frequenze riportato nel programma operativo di cui al comma 3 dell’art. 3 del presente contratto.
3. La Società è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l’esito delle verifiche di cui al successivo articolo 12 ed al par. 7 del capitolato tecnico risulti negativo, verranno applicate le penali di cui all’art. 19 del contratto.
4. Gli addetti impiegati nel servizio dovranno firmare, all’inizio ed al termine della giornata lavorativa, apposito registro che la Società, su richiesta, si impegna a mettere a disposizione dell’ACI sin dall’inizio dell’appalto.
5. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del responsabile della sede ACI, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico.
6. In ogni caso l’ACI potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta alla Società almeno 5 giorni prima, senza che la Società possa pretendere compensi di sorta.
Articolo 7
PERSONALE ADDETTO
1. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali. A tal fine, entro un anno dall’inizio dell’appalto, la Società dovrà erogare, per gli addetti alle pulizie in servizio presso le sedi ACI, un corso di addestramento e di specializzazione e/o di formazione su D.Lgs. 626/1994 e successive integrazioni, da comprovare con l’esibizione dei relativi ed individuali attestati.
In difetto, l’ACI avrà facoltà di risolvere il presente contratto per inadempienza della Società.
2. La Società si impegna ad utilizzare per l’espletamento del servizio il numero necessario di unità lavorative per la perfetta esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato tecnico e, comunque, a garantire la presenza minima giornaliera delle unità distribuite dal lunedì al venerdì negli orari indicati nel Capitolato tecnico ed in conformità alle offerte, tecnica ed economica, corredate dell’analisi dei costi.
3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto la Società è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. Come previsto nel par. 1.3 del capitolato tecnico la Società si impegna a rilasciare, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e nel rispetto delle leggi regolanti la materia, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, il dipendente designato come caposquadra che dovrà essere costantemente presente nell’intero arco di tempo in cui si svolgono le pulizie, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici.
Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. La Società dovrà, altresì, indicare il nominativo del referente unico e fornire un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, un numero di fax e/o un indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni.
6. In caso di assenza prolungata dell’addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in materia tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
7. La Società si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
8. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell’ACI che, in caso contrario, si riserva, per valide e motivate ragioni, la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell’ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.
9. La Società si impegna inoltre a far indossare ai propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, un camice o tuta recante il nome della Società, munito di idoneo tesserino al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici dell’ACI.
10. La Società si impegna a vietare al personale l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatrici; l’uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
00.Xx Società dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell’ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto e dovrà impartire le dovute istruzioni affinché il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto.
00.Xx Società si impegna a tenere comunque indenne l’ACI da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di esso dal personale impiegato nel servizio.
Articolo 8
RAPPORTI TRA LE PARTI
1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio.
2. Per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con il Servizio Patrimonio e Acquisti, mentre quelli inerenti agli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con i responsabili incaricati presso l’immobile interessato dal servizio.
Articolo 9
ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
1. La Società si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Ad eccezione del sapone liquido, della carta igienica e degli asciugamani di carta, che verranno forniti dall’ACI, la Società è tenuta ad usare attrezzature e materiali di prima qualità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scope, lucidatrici, aspirapolveri, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, cere, detersivi, lucidanti, disinfettanti e ad osservare le prescrizioni stabilite nei paragrafi 4 e 5 del capitolato tecnico allegato.
3. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
Articolo 10
ONERI ACCESSORI
1. Restano a carico dell’ACI la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica nonché la messa a disposizione, ove possibile, di un locale per l’immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale della Società.
Articolo 11
IMPEGNI SPECIFICI DELLA SOCIETA’
1. La Società si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione e del livello di qualità del servizio.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI dei controlli, di cui al successivo articolo 12, sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. La Società prende, inoltre, atto che nel corso dell’esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale dell’ACI; la Società si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell’ACI e di quelle eventuali di imprese terze, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell’attività lavorativa in corso.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare negli immobili presso i quali deve essere svolto il servizio.
6. La Società prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell’ACI risolvere il contratto.
7. La Società dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant’altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
Articolo 12
VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO.
1. Come previsto al par. 7 del capitolato tecnico, l’ACI, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio della Società procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. Le modalità di controllo, i livelli di qualità del servizio e gli strumenti di misurazione delle due tipologie di verifica sono definiti nei par. 7.2.1 e 7.2.2 del capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della Società.
3. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 19, fermo restando che la Società dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
Articolo 13
OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO
1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n°626 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore nonché da quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori descritti nel Capitolato tecnico e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
3. L’ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le informazioni di cui all’articolo 7 della legge 626/94 sui rischi di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. La Società è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in
oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Articolo 14
CUSTOMER SATISFACTION E SERVICE LEVEL AGREEMENT
1. Nel corso della durata contrattuale, al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, verrà verificato il livello di soddisfazione del servizio mediante interviste da sottoporre ai responsabili degli uffici, utenti dei servizi. La valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza verrà effettuata sulla base di una combinazione di parametri di misurazione (a titolo esemplificativo: rispetto allo standard di qualità dell’ambiente, tempestività degli interventi urgenti, tempi di risposta e tempi di attesa, i parametri di misurazione di cui all’art. 12 del presente contratto, i rapporti diretti fornitore/cliente ACI, collaborazione fornita in riferimento alla competenza, cortesia, flessibilità e capacità di risoluzione immediata di eventuali problematiche) che verranno definiti di comune accordo in un documento (Service Level Agreement), rivisitabile periodicamente nel corso del rapporto contrattuale, che andrà a costituire parte integrante del presente contratto, tenuto conto dell’offerta tecnica della Società formulata in sede di partecipazione alla gara.
2. I risultati verranno comunicati ad ACI – Servizio Patrimonio e Acquisti – entro il mese successivo a quello della conclusione mediante una relazione che evidenzi le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione.
Articolo 15
CORRISPETTIVI
1. Per il servizio fornito a perfetta regola d’arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dal capitolato tecnico e dall’offerta tecnica, l’ACI corrisponderà alla Società un importo annuale di
€ oltre IVA, globale ed onnicomprensivo, così suddiviso:
€ oltre IVA per i xxxxxx xx xxx Xxxxxxx, 0;
€ oltre IVA per i locali di xxx Xxxxxxx, 0;
€ oltre IVA per i locali di xxx Xxxxxxxxx, 00;
€ oltre IVA per i locali di Largo Somalia, 30.
2. Tale corrispettivo ha carattere forfettario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dalla Società in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell’articolo 5.
3. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 16.
4. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell’articolo 5 del presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall’articolo 16.
Articolo 16
ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’ACI ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali e degli immobili oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 15.
2. L’esclusione e/o l’inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l’apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto ed il relativo corrispettivo sarà rivisto in relazione alle quote afferenti i locali interessati.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo - che verrà proporzionalmente modificato sulla base del costo al mq definito in sede di aggiudicazione dell’appalto - sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell’appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall’altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi.
4. Per quanto concerne i lavori di pulizia dei locali adibiti prevalentemente ad Uffici:
a) la superficie complessiva da rapportare al corrispettivo previsto per gli stessi lavori di cui al capitolato tecnico è stabilita in mq. 19.087;
b) il risultato del rapporto tra il corrispettivo specifico pattuito per i lavori di cui trattasi, aumentato degli importi revisionali eventualmente intervenuti ai sensi del successivo articolo 19 e la superficie complessiva ad uso uffici in mq. di cui alla lettera a) si applica alla superficie oggetto della variazione.
5.Le medesime modalità di computo sono da applicarsi anche per i locali prevalentemente od esclusivamente ad archivi, magazzini ed assimilabili la cui superficie complessiva è di mq. 4.404.
6. La Società si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall’ACI ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
7. L’ACI ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l’ipotesi di una contemporanea variazione della superficie dell’immobile
stesso, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.
Articolo 17
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 15, la Società dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura, la quale dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il numero di repertorio del contratto ed il riferimento contabile che verrà comunicato dall’ACI contestualmente alla stipula del contratto.
2. Gli importi relativi all’esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell’articolo 5 del presente contratto verranno fatturati separatamente.
3. Le fatture di cui al comma 2 dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate di una nota della Società attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, controfirmata dal responsabile dell’Ufficio interessato.
4. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture, in duplice copia, fiscalmente regolarizzate.
5. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 25.1.1994, n°82, sulla disciplina delle attività di pulizia, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo, previa esibizione da parte della Società della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.
A tal fine la società dovrà allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
6. Qualora la Società non ottemperi a quanto previsto al precedente comma 5, l’ACI potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a che la stessa Società non avrà fornito documentazione della propria regolarità e correntezza contributiva.
7. L’ACI si riserva di verificare l’autenticità e l’attualità della documentazione di cui al precedente comma 5 presso gli Istituti ed enti di competenza. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate, emerga l’inadempimento o l’inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla contestazione della posizione contributiva, fissando un congruo termine per la regolarizzazione.
8. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine, la società rimanga inadempiente, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 28.
Articolo 18
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
2. A decorrere dal secondo anno, detto corrispettivo è sottoposto ad istruttoria al fine di verificare la congruità e potrà essere adeguato in aumento solo in misura corrispondente alle variazioni percentuali che si siano verificate nel costo della mano d’opera nel settore delle imprese di pulizia sulla base dei dati forniti dagli enti competenti e dei costi di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del X.X.xx 163/2006.
3. La quota del corrispettivo riferita al costo della mano d’opera è convenzionalmente stabilita nell’80% (ottantapercento) del corrispettivo complessivo in vigore alla data di inizio dell’appalto.
4. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all’ACI – Servizio Patrimonio e Acquisti – e dovranno essere corredate di una dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro e di associazioni e/o enti accreditati attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d’opera nel settore delle imprese di pulizia.
5. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
6. Qualora dall’istruttoria sui prezzi di riferimento del mercato delle pulizie risultassero variazioni in diminuzione, l’ACI comunicherà alla Società la conseguente riduzione del corrispettivo.
7. Sempre al fine della valutazione della variazione del compenso stabilito, determinata da variazioni nel costo della manodopera, saranno presi in considerazione aumenti o diminuzioni dipendenti dal relativo contratto di categoria, leggi e disposizioni, che si verificheranno dopo la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 19
PENALI E DETRAZIONI - APPLICAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 28, l’ACI ha le seguenti facoltà:
- qualora la Società non provveda agli adempimenti relativi alla predisposizione del programma operativo delle attività e dei documenti da inserire nel verbale di consegna degli immobili secondo le modalità ed i tempi indicati al paragrafo 1.3 del capitolato tecnico, potrà applicare una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato;
- qualora la società non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità, la regolarità e la cadenza previste al paragrafo 3 del capitolato tecnico e nel programma operativo di cui al comma 3 dell’articolo 3, potrà applicare una penale fino al 10% del corrispettivo mensile, tenuto conto della gravità dell’inadempimento;
- qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà richiedere alla Società la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso, senza la corresponsione di alcun onere ulteriore;
- qualora la Società, su richiesta di ACI, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al 4° comma dell’ articolo 5, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo 20, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
- qualora la Società destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto offerto e/o non provveda alla sostituzione, potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni dipendente in meno e per ogni giorno di mancata presenza;
- qualora non garantisca l’espletamento dei servizi di pulizia essenziali, in caso di sciopero del personale, potrà applicare una penale pari a € 50,00 al giorno, per ogni giorno di inadempimento;
- qualora la Società impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di formulazione dell’offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione alle ore lavorate non effettuate.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
3. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
5. In caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazione di penali in misura percentuale superiore al 10% del valore annuo complessivo del contratto, l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 28.
Articolo 20
CAUZIONE
1. La cauzione di cui alla lettera e) delle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 19 e/o dal terzo comma del successivo articolo 28, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. In caso di mancata e immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà
risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Articolo 21
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
1. La Società assume la responsabilità, sollevando l’ACI, per ogni danno e per tutti i rischi di danneggiamenti, perdite o altro di qualunque natura e per qualsiasi motivo subiti e arrecati alle persone e/o cose ed ai locali dell’ACI, in occasione dell’esecuzione del contratto, a meno che non provi che il danno derivi da vizio del materiale o da causa di forza maggiore.
2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
3. La Società deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall’uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. A copertura dei danni di cui ai commi predetti la Società dovrà essere assicurata mediante polizza assicurativa RCT con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona; tale polizza dovrà comprendere anche una garanzia RCO con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona.
5. La Società ha l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell’ambito degli spazi interessati al servizio; l’ACI si riserva, comunque, in caso di inottemperanza della Società, la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest’ultima, all’esecuzione d’ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.
Articolo 22
CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il servizio.
2. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa dell’Impresa.
3. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Articolo 23
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. La Società garantisce all’ACI - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro ed agli enti competenti.
Articolo 24
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero
pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. La Società è tenuta a trasmettere entro 20 giorni, a mezzo lettera raccomandata all’ACI ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, l’ACI si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 25
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma
Articolo 26
SCIOPERO DEL PERSONALE
1. In caso di sciopero del personale addetto al servizio di pulizia, la Società dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione all’ACI, fermo restando l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie e/o di emergenza per il decoro e l’igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il responsabile ACI.
Articolo 27
RECESSO
1.L’ACI ha diritto, nei casi di:
- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d’ufficio,
- mutamenti di carattere normativo,
- reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi,
- motivi di interesse pubblico,
di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con comunicazione alla società da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Qualora l’imprenditore, o taluno dei componenti l’organo di amministrazione, o l’amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
3. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
4. In caso di recesso, l’Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 28
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero sospenda arbitrariamente i lavori, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute e/o verificate.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l’ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. Il ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi:
a) nel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa;
b) nel caso in cui la Società perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
c) nel caso in cui la Società non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine assegnato dall’ACI;
d) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto;
e) frode nell’esecuzione del servizio;
f) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente riscossa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal risarcimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi dell’art. 20;
h) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
i) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. Nei casi previsti ai precedenti commi, l’ACI potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione alla società, mediante lettera raccomandata o telegramma.
6. In caso di risoluzione del contratto, l’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della stessa, per le prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte.
Articolo 29
TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essere preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Articolo 30
SEGRETO DI UFFICIO
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare – anche
successivamente alla scadenza del contratto – notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservata.
Articolo 31
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per il bollo e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.
Data
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. | 2 | Durata, commi 4,5,6 e 7; |
Art. | 3 | Articolazione e modalità del servizio, commi 3 e 4, |
Art. | 5 | Attività comprese nel servizio, comma 3; |
Art. | 6 | Orario del servizio, commi 3,4, 5 e 6 ; |
Art. 7 Personale addetto;
Art. 11 Impegni specifici della Società, commi 2, 3,4, 5, 6 e 7; Art. 12 Verifiche e controlli del livello del servizio;
Art. 13 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 2, 4, 5, 6; Art. 14 Customer Satisfaction e SLA;
Art. 15 Corrispettivo comma 2;
Art. 16 Estensione e riduzione del servizio, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
Art. 17 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 4, 5, 6, 7, 8; Art. 18 Revisione del corrispettivo;
Art. 19 Penali e detrazioni - Applicazione; Art. 20 Cauzione, comma 2;
Art. 21 Responsabilità e Assicurazione; Art. 22 Cessione del contratto;
Art. 23 Obblighi nei confronti dei dipendenti; Art. 24 Disposizione antimafia;
Art. 25 Foro competente;
Art. 26 Sciopero del personale; Art. 27 Recesso;
Art. 28 Clausola risolutiva; Art. 30 Segreto di ufficio;
Art. 31 Oneri fiscali, comma 1. Data
LA SOCIETA’