INDICE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
INDICE
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità e principi Art. 2 – Attività escluse
TITOLO II – La fase precontrattuale
Capo I – Scelta del contraente
Art. 3 – La determinazione a contrattare Art. 4 – Modalità di scelta del contraente Art. 5 – Procedure aperte
Art. 6 – Procedure ristrette – Licitazione privata Art. 7 – Licitazione privata semplificata
Art. 8 – Procedure ristrette – Appalto concorso Art. 9 – Concorso di idee
Art. 10 – Procedure negoziate per appalti di lavori, forniture e servizi
Capo II – Norme comuni
Art. 11 – Pubblicità degli atti di gara Art. 12 – Autorità che presiede la gara Art. 13 – Garanzie provvisorie
TITOLO III – Altri metodi e procedure per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi
Art. 15 – Tipologia delle spese in economia: lavori
Art. 16 – Tipologia delle spese in economia: servizi e forniture Art. 17 – Modalità di esecuzione
Art. 18 – Amministrazione diretta
Art. 19 – Affidamento ed esecuzione per cottimi fiduciari
Art. 20 – Criteri di aggiudicazione degli affidamenti in economia
Capo II – Elenco dei fornitori/appaltatori della Provincia di Lecce
Art. 21 – Istituzione dell’elenco dei fornitori/appaltatori della Provincia di Lecce
Art. 22 – Esito della domanda di iscrizione Art. 23 – Effetti e validità dell’iscrizione Art. 24 – Cancellazione dall’elenco
TITOLO IV – Conclusione del contratto
Art. 25 – Conclusione fase precontrattuale Art. 26 – Stipulazione del contratto
Art. 27 – Forma dei contratti Art. 28 – Contenuto dei contratti Art. 29 – Cauzioni definitive
Art. 30 – Altre forme di garanzia richieste
Art. 31 – Consegna in pendenza di stipulazione Art. 32 – Repertorio e custodia degli atti
Art. 33 – Originali e copie del contratto Art. 34 – Registrazione del contratto
TITOLO V – Esecuzione del contratto
Art. 35 – Responsabilità dell’esecuzione del contratto Art. 36 – Subappalti
Art. 37 – Contratti aggiuntivi
Art. 38 – Divieto di cessione del contratto Art. 39 – Inadempimento contrattuale
Art. 40 – Collaudo e verifiche di conformità Art. 41 – Garanzie per vizi
Art. 42 – Penali e premio di accelerazione
TITOLO VI – Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Art. 43 – Presupposti per il conferimento e modalità procedurali Art. 44 – Modalità di affidamento
Art. 45 –Elenchi di professionisti
Art. 46 – Affidamento delle prestazioni e dei servizi Art. 47 – Pubblicità dell’affidamento
TITOLO VII – Altre tipologie contrattuali
Art. 48 – Acquisto e alienazione di beni immobili
Art. 49 – Acquisto di immobili, modalità di scelta del contraente Art. 50 – Permuta
Art. 51 – Locazioni ed affitti Art. 52 – Atti di donazione Art. 53 – Servizi legali
TITOLO VIII – Norme finali
Art. 54 – Trattamento dei dati personali Art. 55 – Abrogazioni e norme di rinvio
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità e principi
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa e organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli enti locali, l’attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. L’attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.
Art. 2 – Attività escluse
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
- gli incarichi di collaborazione esterna di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267/2000 (TUEL);
- i contratti e convenzioni disciplinati da norme di leggi speciali, ivi inclusi gli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e le convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL.
TITOLO II
LA FASE PRECONTRATTUALE
Capo I – Scelta del contraente
Art. 3 – La determinazione a contrattare
1. La volontà della Provincia di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposita “determinazione”.
2. Mediante la determinazione a contrattare devono essere specificati:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto e la sua forma;
c) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale o disciplinare;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
e) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90.
3. L’atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. Le determinazioni a contrattare sono adottate dai competenti Dirigenti o loro delegati dei servizi interessati nell’ambito delle rispettive disponibilità o delle rispettive responsabilità di procedura.
Art. 4 – Modalità di scelta del contraente
1. I procedimenti con cui la Provincia individua il contraente sono disciplinati dalle leggi dello Stato e dell’Unione europea e si attuano con le seguenti modalità:
a) Procedure aperte;
b) Procedure ristrette;
c) Procedure negoziate, comprese quelle in economia.
Art. 5 - Procedure Aperte
1. Alla procedura aperta possono partecipare tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.
2. La sottoscrizione dei bandi, ai fini della loro pubblicazione, spetta al Dirigente competente.
3. L’ammissione e l’esclusione degli offerenti è compito dell’autorità che presiede la gara.
4. L’aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata in via provvisoria dal presidente della gara nel giorno della gara medesima o dopo la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice di cui all’art. 13. L’aggiudicazione definitiva avviene con atto di determinazione del dirigente competente allegando il verbale di cui all’art. 25.
Art. 6 - Procedure ristrette – Licitazione privata
1. Alla licitazione privata possono partecipare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che possiedano i requisiti prescritti.
2. L’ammissione e l’esclusione degli offerenti compete all’autorità che presiede la gara, in conformità alle prescrizioni della lettera di invito.
3. L’aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell’invito ed è proclamata dal presidente della gara,
conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 5 del presente Regolamento.
Art. 7 - Licitazione privata semplificata
1. La Provincia ha facoltà di attuare, in ossequio all’art. 123 del D.Lgs. 163/2006, la procedura della licitazione privata semplificata per l’appalto di lavori nei limiti d’importo del suddetto articolo.
2. A tal fine entro il 30 novembre di ogni anno la Provincia provvede a pubblicare un avviso di preinformazione indicando i lavori che intende appaltare secondo la procedura di cui all’art.123 del D.Lgs 163/2006.
3. Le imprese che intendono essere inserite nell’elenco formato dalla Provincia, ai sensi dell’art 123 del D.Lgs. 163/2006, dovranno far pervenire le loro richieste all’Ente entro il 15 dicembre successivo.
4. E’ consentito alle imprese richiedere l’iscrizione come RTI. In tal caso la domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una dichiarazione d’impegno alla formale costituzione, che dovrà avvenire, in caso di aggiudicazione di un lavoro, prima della stipula del contratto di affidamento del lavoro stesso.
5. E’ fatto divieto ad un’impresa di richiedere l’iscrizione in più di un’Associazione temporanea o consorzio o richiedere l’iscrizione in forma individuale quando lo abbia richiesto anche in forma associata o consorziata. I consorzi di cui all’art. 34 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 devono indicare per quali imprese consorziate richiedano l’iscrizione. Valgono i limiti di cui all’art.123, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/06.
6. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste per l’esecuzione dei lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette. La verifica dei requisiti richiesti avviene ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
7. La Provincia forma l’elenco entro il 30 dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell’autocertificazione di cui sopra.
8. L’ordine di iscrizione è stabilito mediante sorteggio pubblico la cui data è indicata nell’avviso di preinformazione. Del sorteggio pubblico viene redatto, al fine di garantire l’assoluta imparzialità, apposito verbale sottoscritto dal competente Dirigente.
9. L’invito a presentare offerte è inoltrato ogni volta ad almeno venti
(20) concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inseriti in elenco e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.
10. Il termine concesso alle ditte per la presentazione delle offerte sarà di almeno venti (20) giorni liberi dalla data di spedizione della lettera di invito.
11. L’elenco e il verbale di sorteggio pubblico saranno conoscibili dalle imprese e dai terzi mediante pubblicazione all’albo Pretorio della Provincia di Lecce, nonché in apposita sezione del sito Internet dell’Ente; allo stesso modo sarà reso conoscibile l’esito della gara.
12. La Provincia provvede ad inviare gli elenchi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici per le verifiche e le eventuali cancellazioni di cui all’art. 123, commi 4,5,14 e 15, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 8 - Procedure ristrette – Appalto concorso
1. Si procede mediante appalto concorso per la realizzazione di quei lavori, servizi e forniture che implicano una complessità tecnica, scientifica ed artistica tale da richiedere una profonda esperienza e conoscenza della materia. La Provincia si rivolge ai soggetti interessati, invitandoli a presentare un progetto esecutivo ed il prezzo richiesto per l'esecuzione.
2. L’aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e nell’invito ed è disposta conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 5 sulla base del parere espresso dall’apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 12.
Art. 9 – Concorso di idee
1. Si procede al concorso di idee quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico.
2. Le procedure ed i termini sono quelli di cui all’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e alla speciale disciplina contenuta nel Regolamento attuativo.
3. Il soggetto, il cui elaborato è risultato vincitore, ha diritto soltanto a conseguire il relativo premio, senza poter vantare diritti o interessi all’aggiudicazione per l’esecuzione dell’idea risultata vincitrice, fatta salva la protezione del diritto d’autore.
4. Il progetto, l’elaborato o la soluzione premiata, diventa di proprietà della Provincia.
5. I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno titolo ad alcun compenso. Tuttavia, la Provincia può riconoscere agli stessi o parte di essi, nel caso di pregevolezza dell’elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.
Art. 10 - Procedure negoziate per appalti di lavori, forniture e servizi.
1. Gli appalti di lavori, forniture e servizi possono essere affidati con procedura negoziata solo nei casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti della Provincia di Lecce. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere adeguatamente motivato e, nell’ipotesi di affidamento diretto, il prezzo praticato deve essere confrontato con prezziari, elenchi o sondaggi di mercato in modo da essere giudicato congruo.
2. La procedura negoziata può essere esperita o con pubblicazione di un bando di gara (art. 56 D.Lgs. 163/2006) o senza pubblicazione del bando di gara (art. 57 D.Lgs. 163/2006).
3. Gli operatori economici, nell’ipotesi di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, sono selezionati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Gli operatori economici devono essere almeno tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
4. Gli operatori economici selezionati sono invitati contemporaneamente dalla Provincia di Lecce a presentare offerta con lettera d’invito contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L’offerta deve essere presentata in busta chiusa.
5. La Provincia sceglie l’operatore economico che ha offerto il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
Capo II – Norme comuni.
Art. 11 - Pubblicità degli atti di gara
1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le modalità occorrenti in apposito regolamento, ai sensi della L. 241/90, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.
2. In particolare è fatto obbligo di pubblicare l’avviso dei risultati delle procedure di affidamento sui siti informatici di cui all’art.66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 12 - Autorità che presiede la gara
1. Il Dirigente competente, con l’assistenza di due testimoni, svolge le procedure di gara ed affida i lavori, i servizi e le forniture.
2. I testimoni sono scelti fra i dipendenti di categoria non inferiore alla C, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante. Il verbale è sottoscritto dai testimoni e dal dirigente. Nei casi di assenza o di impedimento del Dirigente, all'organo di gara è preposto un sostituto, in conformità alle disposizioni interne dell'Ente.
3. Nell'ipotesi di aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l’ammissibilità delle offerte e la valutazione delle offerte tecniche è rimessa ad una commissione giudicatrice composta, oltre che dal dirigente, che la presiede, da due o da quattro esperti, nominati dallo stesso dirigente, scaduto il termine fissato per la presentazione dell’offerta. La commissione opera in presenza di tutti i suoi componenti e le valutazioni vengono espresse a maggioranza. Il verbale viene sottoscritto, oltre che dal verbalizzante, da tutti i componenti la commissione. Per la nomina della commissione si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.
4. Le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, salvo quelle riguardanti la fase di valutazione dell'offerta tecnica.
5. I lavori della Commissione giudicatrice si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:
a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica:
▪ l’accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la presentazione
delle offerte;
▪ l’esame della documentazione di carattere giuridico- amministrativo con conseguente ammissibilità od esclusione delle offerte;
b) esame degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte con attribuzione dei relativi punteggi in una o più sedute riservate. In tale fase la Commissione giudicatrice:
▪ prende atto dell’integrità delle buste contenenti le offerte
tecniche da esaminare risultanti dall’ammissione alla gara e dà corso all’apertura con verifica della loro completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara;
▪ valuta le offerte tecniche in base ai criteri ed ai punteggi indicati negli atti di gara;
▪ redige apposito verbale; tale verbale costituisce supporto motivazionale delle scelte operate con l’attribuzione dei punteggi;
c) lettura in seduta pubblica, da parte della Commissione, dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi, apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all’elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase, ai sensi di legge, offerte presunte anomale si procederà alla verifica della congruità delle stesse secondo le vigenti disposizioni legislative.
6. Nell'espletamento dei suoi compiti la Commissione giudicatrice si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica che, quindi, non possono partecipare alle definitive determinazioni.
7. E’ ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte. Le sedute di gara possono essere sospese ove ritenuto necessario dal Presidente, in particolare per la valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
8. Per la valutazione delle offerte anomale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal regolamento di attuazione.
Art. 13 – Garanzie provvisorie
1. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2, cod.civ., nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Provincia.
2. La garanzia deve altresì prevedere a pena di esclusione l’impegno del fideiussore di rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 qualora l’offerente risultasse affidatario.
3. Tale garanzia, presentata nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs 163/2006, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
4. Per i lavori e per i servizi e le forniture affidati in economia la garanzia provvisoria non é richiesta sotto la soglia, rispettivamente, di € 40.000,00 ed € 20.000,00.
TITOLO III
ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
CAPO I - Esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia Art. 14 – Esecuzione di spese in economia
1. Il presente capo disciplina l'esecuzione delle spese in economia per
quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in attuazione di quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nell’ambito dei principi di buon andamento ed imparzialità della Provincia.
2. E' consentito provvedere in economia, nei modi e nei termini di seguito indicati, per l'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell’importo massimo consentito dall’ordinamento comunitario e nazionale.
3. Il ricorso all’esecuzione in economia per i lavori è ammesso per importi non superiori al limite consentito dall’ordinamento comunitario e nazionale. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00.
4. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento; non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dagli strumenti programmatici della Provincia, nonché quelle che
derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.
Art. 15 -Tipologia delle spese in economia: Lavori
1. Il ricorso al sistema in economia relativo alla realizzazione di lavori è consentito nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006.
2. Come previsto dall’art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere acquisiti secondo la procedura in economia i lavori di seguito elencati, nel limite di spesa di cui all’art. 14, comma 3, del presente regolamento:
▪ manutenzione, riparazione o ristrutturazione di opere o di impianti quanto l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
▪ manutenzioni o ristrutturazioni di opere o di impianti .
▪ interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo;
▪ lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento di procedure di gara;
▪ lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento di procedure di gara;
▪ lavori necessari per la compilazione dei progetti;
▪ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito individuati i seguenti ambiti:
a) BENI IMMOBILI:
Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione delle Sedi provinciali, edifici scolastici ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio provinciale, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze.
b) OPERE ED IMPIANTI:
▪ Riparazione delle Strade provinciali e delle loro pertinenze per deterioramenti causati da frane, piogge, gelate, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti;
▪ Manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento
della ghiaia e del pietrisco, spargimento di sale per sgombero neve, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette, le riparazioni ai manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la pulizia del fossi nonché la manutenzione o l’installazione della segnaletica stradale, verticale e orizzontale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole, e piste ciclabili;
▪ Lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, disciplinati dall'art. 179 del Regolamento attuativo;
▪ Opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale (e quindi nel procedimento di evidenza pubblica) e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione della Provincia, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del Regolamento attuativo; l'assegnazione dì tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza.
▪ Lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione: possono essere affidati all'appaltatore mediante specifico provvedimento di autorizzazione e nell'ambito delle disponibilità di bilancio per l'importo massimo del 5% dell'importo originario del contratto e comunque entro la soglia massima consentita per gli affidamenti in economia, se tali lavori vengono configurati come variante al progetto iniziale.
c) PROVVISTE CONNESSE A LAVORI IN ECONOMIA
▪ Acquisto beni mobili e attrezzature ad uso del Servizi Provinciali interessati;
▪ Manutenzione e riparazione di arredi, beni mobili, attrezzature, strumenti scientifici;
▪ Spese per utensileria e ferramenta.
Art. 16 - Tipologia delle spese in economia: Servizi e Forniture
1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture e servizi, non rientranti nella categoria delle spese economali, nel limite di spesa di
cui all’art. 14, comma 2, del presente regolamento.
a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Provincia;
b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali o scientifiche nell'interesse della Provincia; realizzazione di convegni, congressi, conferenze e riunioni; gestione di impianti, attrezzature, organizzazione e gestione di manifestazioni di natura ricreativa, culturale, scientifica e sportiva; organizzazione di eventi culturali e di promozione, valorizzazione di musei e biblioteche; spese di ospitalità; spese per realizzazione di iniziative di sviluppo, promozione e valorizzazione dell’imprenditoria locale, delle attività economiche e delle risorse naturali e ambientali del territorio provinciale; spese per concorsi e/o premi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del territorio provinciale; spese per realizzazione di attività connesse alla pubblicizzazione e/o divulgazione di azioni promozionali ed istituzionali dell’Ente; spese per realizzazione di azioni finalizzate all’educazione alimentare e/o all’orientamento ai consumi;
c) acquisto di fauna selvatica omeoterma per ripopolamenti; acquisto di materiale vario per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per l’attuazione dei piani di controllo ai sensi dell’art. 34 della
L.R. 27/1998 e per la gestione delle zone di protezione e produzione faunistica (Oasi faunistiche e zone di ripopolamento e cattura);
d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o avvisi di altra natura a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici anche su supporto informatico;
f) servizi di trasloco, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio;
g) servizi di editoria e stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria e progettazione grafica; servizi di traduzione, copia e trascrizione, servizi di interpretariato;
h) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio dei mezzi di trasporto per gli uffici provinciali; servizi di trasporto persone
e per iniziative di promozione culturale;
i) spese postali e telegrafiche;
j) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
k) spese per l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione dei bilanci della Provincia; servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti la tenuta, l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci, dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria con esclusione del servizio di revisione dei conti; valutazioni estimative; verifiche catastali e/o ipotecarie, rilievi tecnici;
l) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
m) spese di rappresentanza comprese le spese per l’acquisto di
coppe, trofei, oggetti ricordo e gadgets in occasione di manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze;
n) acquisto e riparazioni di mobili d'ufficio, arredi ed attrezzature, acquisto materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
o) acquisto di valori bollati;
p) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
q) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti telefonici, telegrafici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
r) servizi informatici ed affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione dei siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
s) segnaletica stradale; segnaletica interna per uffici;
t) acquisto e riparazione di vestiario, divise e tute da lavoro;
u) servizi di pulizia degli immobili, anche occasionali, e gestione delle proprietà immobiliari;
v) servizi di ristorazione compresi il servizio di buoni pasto, servizi per la gestione ed il funzionamento di strutture pubbliche, centri ricreativi, servizi sociali, educativi, culturali, sportivi o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
w) servizi di ricerca e di sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche, assicurative e finanziarie; servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell’opinione pubblica;
x) servizi di analisi dei costi e delle prestazioni funzionali al
miglioramento di condizioni contrattuali in essere;
y) servizi assicurativi, di brokeraggio assicurativo, bancari e finanziari escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per i dipendenti, amministratori, per i beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
z) Servizi legali, peritali e di consulenza;
aa) Servizi di telecomunicazione;
bb) Servizi di sicurezza compresi i servizi di sorveglianza degli immobili del territorio e di manifestazioni e servizio di vigilanza;
cc) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 per un importo inferiore ad € 20.000,00;
dd) Servizi di supporto alla progettazione e rendicontazione in relazione ad iniziative comunitarie, nazionali e regionali;
ee) servizi di pulizia e gestione degli immobili e degli spazi a verde degli stessi, anche occasionali;
ff) forniture dei beni necessari al funzionamento dei laboratori di restauro dei musei provinciali nonché delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
gg) fornitura di combustibile per il riscaldamento degli immobili; fornitura di carburante per autotrazione;
hh) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi i relativi allacciamenti, illuminazione e climatizzazione dei locali;
ii) acquisto dei materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
jj) acquisto di attrezzature per il gioco e l’arredo di parchi, per gli impianti sportivi, di gioco e accessori per impianti sportivi;
kk) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti per la sistemazione di sentieri, strade e piazzali;
ll) fornitura di paleria in legno di varie misure e diametri, pietrame di varia pezzatura, chioderia e materiale di ferramenta, stuoie, biostuoie, sementi, piantine forestali, tutori, servizi di idrosemina per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, ripristini ambientali faunistici e rimboschimenti;
mm) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica fuori dalle ipotesi di cui alla Legge n. 717 del 1949 e xx.xx.;
nn) fornitura di hardware, software e strumentazione tecnologica;
oo) servizio di recupero e smaltimento delle carcasse di animali
selvatici; servizio di reperibilità veterinaria per animali selvatici.
2. Il ricorso al sistema di spese in economia, per importi inferiori alle soglie comunitarie, è consentito altresì per beni e servizi di qualsiasi natura nelle ipotesi di cui all’art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 17 - Modalità di esecuzione
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
a. in amministrazione diretta;
b. per cottimi fiduciari.
Art. 18 - Amministrazione diretta
1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per i servizi, lavori e forniture per le quali non occorre l'intervento di alcun soggetto esterno.
2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente della Provincia e con materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
3. L’ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente competente con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dall’ art 183 del decreto legislativo 267/2000 e dal Regolamento di contabilità.
4. Effettuata la spesa il Dirigente attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa con le modalità stabilite dall’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, evidenziando anche eventuali economie rispetto all’importo impegnato.
Art. 19 - Affidamento ed esecuzione per cottimi fiduciari
1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture e i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura od il servizio, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nel rispetto delle tipologie individuate ai
precedenti art. 15 ed art. 16 ed entro il limite finanziario indicato dagli articoli 14, 15 e 16.
3. Si può procedere con affidamento diretto ad un solo soggetto per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 20.000,00 e per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00.
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione tra gli operatori economici iscritti nell’elenco dei fornitori-appaltatori predisposto dall’Ente. In ogni caso l’offerta scelta deve essere congrua.
5. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori, servizi e forniture in economia rientri nei limiti definiti dal precedente art. 14 l’affidamento mediante cottimo avviene previa consultazione di cinque operatori economici.
6. Le imprese o i soggetti da invitare alla gara informale sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzative dei soggetti tramite l’elenco di operatori economici predisposto dall’Ente.
6bis. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, l’indicazione ai dirigenti delle ditte da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, anche nei casi di affidamento diretto, viene effettuata dal responsabile della tenuta dell’Albo dei fornitori/appaltatori dell’Ente, che tiene conto, nei limiti del possibile, delle ditte eventualmente segnalate dai dirigenti. Tale segnalazione dovrà essere motivata e menzionata nel provvedimento di affidamento del lavoro o servizio.
E’ fatto obbligo ad ogni dirigente di comunicare tempestivamente al responsabile della tenuta dell’Albo i nomi delle ditte resasi affidatarie di cottimi fiduciari.
7. Qualora gli elenchi non comprendano un numero sufficiente di soggetti, oppure non rechino una tipologia di attività adeguata al fabbisogno specifico, si potrà procedere alla negoziazione in deroga a quanto sopra, anche al di fuori degli elenchi di cui al presente articolo.
8. La gara ufficiosa si esperisce mediante richiesta di preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine, salvi i casi di somma urgenza, segnalati da parte dell’unità organizzativa proponente, per i quali può richiedersi l’invio dello stesso a mezzo fax o e-mail.
9. La procedura amministrativa per l'affidamento a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
10. Il contenuto della lettera di invito è dettagliato dalle specifiche norme in tema di lavori, servizi e forniture in economia contenute nel Regolamento di attuazione.
Art. 20 - Criteri di aggiudicazione degli affidamenti in economia
1. Per l'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la predeterminazione di diversi parametri variabili, secondo la natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
CAPO II - Elenco dei fornitori/appaltatori della Provincia di Lecce
Art. 21 – Istituzione dell’Elenco dei fornitori/appaltatori della Provincia di Lecce.
1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dal capo I del presente titolo, è istituito l’elenco dei fornitori/appaltatori di cui al comma 12 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 39, 41 e 42 del Codice dei contratti e dichiarati, ai sensi del DPR n. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 dello stesso codice.
3. L’istituzione dell’elenco avverrà con determinazione del Dirigente competente alla sua tenuta, previo esame delle domande presentate, verifica del possesso dei requisiti richiesti ed assegnazione per categorie merceologiche e classi di importo individuate sulla base delle specifiche esigenze della Provincia di Lecce.
4. Fermo restando il principio di rotazione, le imprese verranno interpellate secondo l’ordine cronologico di iscrizione all’elenco.
5. L’elenco si suddivide in due sezioni: A) Forniture e Servizi, B) Lavori.
6. L’elencazione delle categorie di iscrizione e delle eventuali classi di importo, il termine di validità dell’iscrizione, le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione a corredo dell’istanza medesima sono individuate nell’avviso di istituzione dell’elenco o in apposito disciplinare ad esso allegato, approvati con Determinazione del dirigente competente alla tenuta dell’elenco.
7. L’individuazione delle categorie e classi di iscrizione per la sezione Lavori, nonché l’esame delle relative istanze di iscrizione è svolta con il supporto del Dirigente competente ai lavori pubblici.
Art. 22 – Esito della domanda di iscrizione
1. La Provincia provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto.
2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa ed esauriente, il procedimento di iscrizione risulterà sospeso, previo avviso all’interessato, in attesa di acquisire chiarimenti e/o integrazioni.
3. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione in tutte le categorie o classi di importo richieste, la Provincia potrà accogliere in modo parziale l’istanza di iscrizione.
4. Qualora la documentazione non risulti conforme, l’istanza di iscrizione verrà respinta.
5. In entrambi i casi di reiezione, totale o parziale, verrà comunicato all’istante il motivo che osta all’accoglimento della domanda di iscrizione. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di esclusione, il richiedente ha diritto di presentare osservazioni eventualmente corredate di documenti.
Art. 23 – Effetti e validità dell’iscrizione.
1. L’iscrizione ha validità a far data dall’inserimento nell’elenco secondo le procedure di cui al precedente articolo 22.
2. L’elenco è integrato annualmente con determinazione del Dirigente competente alla sua tenuta sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati entro il 30 settembre di ogni anno. La relativa procedura deve, in ogni caso, concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24 – Cancellazione dall’elenco
1. L’operatore economico, a pena di cancellazione, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente all’iscrizione.
2. In relazione a ciascuna categoria, l’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.
3. La Provincia potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
TITOLO IV
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 25 – Conclusione fase precontrattuale
1. Le operazioni di gara e l’aggiudicazione provvisoria sono fatte constatare in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti dell'autorità che presiede la gara e redatto dal segretario verbalizzante.
2. La determinazione con cui si aggiudica il contratto ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta, è adottata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al comma precedente, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario provvisorio la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità. Con la determinazione di cui sopra viene assunto l'impegno di spesa .
Art. 26 - Stipulazione del contratto
1. I contratti sono stipulati dai dirigenti, nei termini previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, previa comunque acquisizione della certificazione antimafia richiesta dalla legge e della certificazione di regolarità contributiva.
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contrattosono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge non disponga diversamente, anche nei casi di rogiti notarili.
3. I contratti sono, altresì, soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L’accertamento di tali diritti, la quantificazione degli stessi e dell’importo presunto e definitivo delle spese contrattuali compete all’Ufficio contratti.
Art. 27 - Forma dei contratti.
1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a un notaio. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.
2. Per i contratti derivanti da procedure negoziate, incluse le procedure in economia, di importo superiore ad € 50.000,00 si applica il comma 1.
3. Per importi fino a € 50.000,00 e sempre che ne sia fatta menzione nell’atto di determinazione a contrattare, i contratti di cui al comma 2 possono essere stipulati con scrittura privata, anche nelle seguenti forme:
a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall’aggiudicatario e dal Dirigente responsabile per accettazione;
b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
d) per mezzo di sottoscrizione, da parte dell’aggiudicatario, dell’atto di determinazione del Dirigente responsabile in luogo del contratto.
Art. 28 – Contenuto dei contratti
1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l’eventuale capitolato speciale e con l’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:
⎯ le parti;
⎯ l’oggetto;
⎯ il luogo, i termini e le modalità di esecuzione;
⎯ l’importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento;
⎯ la durata ed eventuali modalità di proroga o rinnovo, ove previste dalla legge;
⎯ le eventuali sanzioni e penalità per inadempimenti;
⎯ le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni;
⎯ le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
Art. 29 – Cauzioni definitive
1. Coloro che contraggono obbligazioni con la Provincia sono tenuti a presentare cauzione per l’adempimento.
2. Tale cauzione è presentata nelle forme di cui all’art 113 del D.Lgs 163/06 e contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del cod. civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. La misura della cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo netto del contratto, salve speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contratti.
3. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto, se necessario, con provvedimento dirigenziale.
4. Nel caso di forniture e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 e nel caso di lavori di importo inferiore ad € 40.000,000 la cauzione definitiva può non essere richiesta.
Art. 30 - Altre forme di garanzia richieste
1. L'esecutore di lavori pubblici deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Provincia da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 125 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
Art. 31 - Consegna in pendenza di stipulazione
1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, fermo restando l’obbligo di registrazione.
2. Il competente Dirigente, successivamente all’aggiudicazione provvisoria ed in pendenza della stipulazione del contratto, può, contestualmente, con atto scritto, dichiarare l’urgenza dei lavori, del servizio o della fornitura e consegnare i medesimi, fatti salvi, in ogni caso, gli accertamenti antimafia.
Art. 32 – Repertorio e custodia degli atti
1. A cura dell’ufficio contratti è tenuto un registro-repertorio sul quale devono essere annotati:
a) i contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa dal Segretario Generale;
b) i contratti stipulati mediante scrittura privata, con esclusione delle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo;
c) i contratti di locazione, affitto e concessione di beni immobili di qualunque valore;
d) le convenzioni in genere;
e) i conferimenti di incarico professionale;
f) le convenzioni con altri enti pubblici quando attengano a rapporti di natura privatistica.
2. Non vengono iscritti a repertorio i contratti conclusi nelle forme di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 27, comma 3, del presente regolamento e le mere erogazioni di contributi.
Art. 33 – Originali e copie del contratto
1. Il contratto è formato in un originale. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto preventiva richiesta, nelle sole ipotesi in cui il contratto non sia stipulato in forma pubblico-amministrativa.
2. Copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione ed eventuali documenti allegati o richiamati, sono trasmessi a cura dell’Ufficio Contratti, sia alla parte contraente sia al Servizio competente alla gestione economica del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
Art. 34 - Registrazione del contratto
1. Tutti i contratti rogati dal Xxxxxxxxxx sono assoggettati a registrazione nel termine di legge.
2. I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso, salvo che la registrazione non sia stata disposta dal Dirigente in sede di determinazione a contrattare.
TITOLO V
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 35 - Responsabilità della esecuzione del contratto
1. Della esecuzione del contratto è responsabile il dirigente del servizio che ha competenza tecnica sulla esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali. L'esecuzione del contratto può essere affidata, con atto scritto, ad un collaboratore del servizio che rivesta la necessaria qualifica professionale e che ne assuma la responsabilità. Il responsabile della esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul
regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte ed all’assunzione di tutte le misure conseguenti.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto vigila, fra l'altro, affinché non si verifichino ritardi nei pagamenti che possano generare interessi passivi o altri danni a carico dell'Ente.
Art. 36 – Subappalti
1. I subappalti di lavori pubblici, forniture e servizi sono disciplinati dal D.Lgs 163/06 e dal Regolamento attuativo.
2. Il subappalto viene preventivamente autorizzato su richiesta dell'appaltatore.
Art. 37 - Contratti aggiuntivi
1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali devono essere preceduti dalla determinazione di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, nei limiti delle prescrizioni di compatibilità previste dalla legge. Tale determinazione deve riportare i contenuti indicati all'art. 4 del presente regolamento.
2. La competenza è definita dalle disposizioni del precedente art 4.
3. E’ consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere formalizzato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare.
Art. 38 - Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Sono fatte salve le ipotesi di modificazione soggettiva del contraente consentite dal D.Lgs. 163/2006, entro i limiti all’uopo previsti.
Art. 39 - Inadempimento contrattuale
1. L'inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal dirigente del servizio preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse della Provincia.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il dirigente del servizio competente all'esecuzione ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, vengono sottoposti al dirigente competente il quale adotta i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver diffidato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento concretante l'inadempimento, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
Art. 40 - Collaudo e verifiche di conformità
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo e verifiche di conformità da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora l’esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine,
- concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo,
- adottare l’atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l’incameramento della cauzione.
Art. 41 – Garanzie per vizi
1. L’intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l’eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all’inadempiente.
Art. 42 – Penali e premio di accelerazione.
1. Il contratto indica le penalità da applicare nel caso di ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
2. Il contratto può altresì prevedere il riconoscimento all’esecutore di un premio di accelerazione secondo le modalità di cui al Regolamento attuativo.
3. Nel caso di esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia di importo inferiore ad € 20.000,00 per le forniture ed i servizi e ad € 40.000,00 per i lavori, è facoltà del Responsabile del procedimento richiedere o meno la penale.
TITOLO VI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
Art. 43 – Presupposti per il conferimento e modalità procedurali.
1. I servizi di cui al presente titolo sono affidati quando ricorre una delle situazioni previste dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, accertata e certificata dal Dirigente competente per materia, ai soggetti individuati dall’art. 90, comma 1, lett. d,e,f,f-bis,g,h del suddetto decreto.
2. Il relativo procedimento amministrativo ha inizio con la determinazione a contrattare prevista e disciplinata dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La determinazione a contrarre è adottata dal Dirigente competente per materia, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/200, nell’ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.
4. Rientrano in tale disciplina le seguenti prestazioni:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero
12 del D.Lgs 163/06, limitatamente alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del D.Lgs163/06;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del D.Lgs 163/06;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’art. 10, comma 7 del D.Lgs 163/06;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, i rilievi ….)
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, del D.Lgs 163/06, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a),b),c) e d;
f) i collaudi;
g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti.
Art. 44 - Modalità di affidamento
1. Per i servizi di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00 si applica l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ed il relativo Regolamento di attuazione.
2. I servizi il cui importo stimato è inferiore a 100.000,00 euro sono affidati secondo le disposizioni di cui all’art.91, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dal relativo Regolamento di attuazione.
3. I servizi il cui importo stimato è inferiore ad € 20.000,00 possono essere affidati secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 11, secondo periodo.
Art. 45 – Elenchi di professionisti.
1. Vengono istituiti appositi elenchi di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi professionali di cui al presente titolo tenuti a cura del Dirigente del Settore Lavori pubblici, suddivisi per classi e categorie individuate sulla base delle esigenze della Provincia di Lecce. In rapporto all’importo della classe ed alla categoria dell’elenco, nonché alla natura ed alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo al fatturato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.
2. Gli elenchi sono formati sulla base delle domande di iscrizione presentate a seguito di apposito avviso pubblicato nelle forme di legge. L’avviso dovrà contenere l’indicazione delle modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione e dei requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere inseriti negli elenchi da costituire.
3. L’istituzione degli elenchi avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, previo esame delle domande presentate, verifica del possesso dei requisiti richiesti ed assegnazione per classi e categorie.
4. Gli elenchi sono integrati annualmente con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati entro il 30 settembre di ogni anno. La relativa procedura deve, in ogni caso, concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno. I soggetti iscritti negli elenchi sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare all’Ente, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’iscrizione medesima.
5. Si procederà d’ufficio, con provvedimento debitamente motivato del Dirigente del Settore Lavori pubblici, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi: cessazione di attività, perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi, gravi irregolarità nell’esecuzione dei servizi affidati.
6. L’iscrizione negli elenchi è condizione necessaria per partecipare alle selezioni per l’affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a € 100.000,00, IVA esclusa, salvi i casi di cui al comma 9.
7. Il Dirigente del Settore Lavori pubblici è tenuto ad esperire procedura selettiva, invitando contemporaneamente a rimettere offerta, entro il termine prestabilito, almeno cinque soggetti iscritti negli elenchi di cui sopra, individuati, nell’ambito delle attività e delle fasce di importo, nel rispetto del criterio della rotazione, che tenga conto dell’anzianità di iscrizione, salvo quanto previsto ai successivi commi.
8. I soggetti invitati e non incaricati concorreranno ai fini dei successivi affidamenti, fermo restando il principio di rotazione.
9. Qualora gli elenchi non comprendano un numero sufficiente di soggetti, oppure non rechino una tipologia di attività adeguata al fabbisogno specifico, si potrà procedere alla negoziazione in deroga a quanto sopra, anche al di fuori degli elenchi di cui al presente articolo. La deroga ai criteri sopra individuati sarà inoltre ammessa per particolari esigenze tecnico-operative o per ragioni di convenienza economica espressamente indicate in relazione all’incarico da conferire, fermo restando l’obbligo di motivazione che dia conto dell’iter logico-giuridico seguito a garanzia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità oltre che di buona amministrazione.
Art. 46 - Affidamento delle prestazioni e dei servizi
1. L’affidamento dell’incarico, unitamente all’assunzione del connesso impegno di spesa, avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, contenente le motivazioni del conferimento dell’incarico. Alla determinazione dovrà essere allegato lo schema di disciplinare d’incarico.
2. Il disciplinare di incarico dovrà contenere le seguenti condizioni minime di contratto, da determinare di volta in volta, a cura del dirigente, in rapporto alla specifica prestazione:
a) Descrizione dettagliata della prestazione;
b) Corrispettivo;
c) Previsione delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente;
d) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti o ritardi;
e) Previsione di clausole risolutive espresse;
f) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
g) Clausole specifiche.
Art. 47 - Pubblicità dell’affidamento
1. La scelta dell’affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito sul sito informatico della Provincia di Lecce, entro e non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione.
TITOLO VII
ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 48 - Acquisto e alienazione di beni immobili
1. L'acquisto sul mercato immobiliare degli immobili necessari alle finalità della Provincia può essere effettuato, accertata la convenienza del prezzo. I beni da acquistare devono essere liberi da ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
2. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso la Provincia, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote
proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizio dell'opera, salvo la prova di eventuali maggiori danni.
3. Il prezzo nella sua congruità deve essere valutato con perizia di stima, predisposta dal competente Servizio o da tecnico esterno incaricato, accompagnata, se ritenuto opportuno, dalla valutazione dell’Ufficio tecnico erariale.
Art. 49 - Acquisto di immobili, modalità di scelta del contraente
1. All'acquisto di beni immobili si procede mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica.
Art. 50 – Permuta
1. Attraverso il contratto di permuta si realizza il reciproco trasferimento della proprietà di beni.
4. Il Consiglio provinciale può disporre, con motivata deliberazione, la permuta di beni immobili della Provincia con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per la Provincia, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da tecnico incaricato, accompagnata, se ritenuto opportuno, dalla valutazione dell’Ufficio tecnico erariale, salvo conguagli in denaro.
Art. 51 - Locazioni ed affitti
1. I contratti mediante i quali la Provincia assume o concede in locazione o affitto beni immobili sono di regola affidati con procedura negoziata previa gara ufficiosa, preceduta, ove possibile, da indagine di mercato, salvo che, per l'importanza o il valore del contratto, non si ritenga opportuno e conveniente esperire la procedura aperta o altre procedure che garantiscano adeguata pubblicità.
2. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, ed addivenire ad un affidamento diretto, in considerazione dell’oggetto del contratto e/o della finalità da perseguire.
3. Il canone del bene da locare viene convenuto a prezzi di mercato con riferimento ai valori indicati nell'Osservatorio dei Valori Immobiliari determinati dall'UTE.
4. Il contratto di locazione a terzi deve prevedere l'obbligo da parte del conduttore di rilascio di una cauzione.
5. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori, non vi sia con lo stesso alcuna controversia pendente, ed accetti le nuove condizioni determinate dalla Provincia.
Art. 52 – Atti di donazione
1. La disposizione di accettazione di donazione di cui agli artt. 769 e ss. del codice civile è adottata dal Consiglio provinciale e deve indicare:
a) la descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione con la valutazione economica;
b) le finalità per le quali la donazione viene accettata nell’interesse dell’Amministrazione;
c) l’espressa accettazione motivata del particolare onere o delle specifiche condizioni contenute nella donazione modale di cui all’art. 793 del codice civile.
2. La Provincia può disporre la donazione di un proprio bene esclusivamente a favore di enti pubblici, mediante deliberazione del Consiglio che stabilisca:
a) la descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione con la valutazione economica;
b) l’attitudine del bene oggetto di atto di liberalità al soddisfacimento dei fini di rilevanza pubblica perseguiti istituzionalmente dal donatario;
c) ogni eventuale onere e condizione connessi all’efficacia della donazione;
d) la previsione della retrocessione del bene alla Provincia donante nel caso che vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato.
Art. 53 – Servizi legali
1. I servizi legali, con motivato provvedimento, possono essere affidati tramite procedure in economia, ai sensi dell’art. 16 del presente Regolamento.
2. Per favorire l’esercizio dell’attività professionale da parte di avvocati di età inferiore a 40 anni può essere istituito, dal Servizio competente della Provincia, un apposito elenco cui poter attingere per il conferimento di quelle tipologie di incarico, individuate nell’avviso di istituzione dell’elenco, che si ritengano adatte, per impegno e caratteristiche, a giovani professionisti.
TITOLO VIII NORME FINALI
Art. 54 – Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza..
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.
Art. 55 – Abrogazioni e norme di rinvio
1. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento per la disciplina dei contratti si intendono abrogati il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 16.6.2000 nonché l’ “atto di indirizzo per l’affidamento di incarichi professionali” approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 120 del 23.5.2008.
2. Il vigente elenco dei fornitori da invitare a trattativa privata, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 1498 del 12.5.2005, resta in vigore fino all’approvazione dell’elenco di cui al precedente art. 21.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal D.Lgs 163/2006, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle norme del codice civile.