ACCORDO REGIONALE
ACCORDO REGIONALE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO
Il giorno 25 febbraio 2002 si sono incontrate presso la sede regionale di EBER
- CNA - CONFARTIGIANATO - CASARTIGIANI - CLAAI
- CGIL - CISL - UIL
della Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Per definire nuove modalità di approvazione e gestione dei Contratti di Formazione e Lavoro con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
• aspetti economici nei confronti delle aziende e degli Enti di Formazione
• percorso formativo: durata contenuti e qualità
• sfera di applicazione in considerazione delle novità legislative intervenute con:
* Legge 196/97
* Legge 144/99 art 68 e D.P.R. applicativo n°257/2000
* Circolari del Ministero del Lavoro esplicative degli effetti della decisione della Commissione UE sui CFL. Le parti
CONSIDERATO
- l'Accordo Regionale sui contratti di formazione-lavoro sottoscritto il 18 luglio 1992;
- l'Accordo Regionale 10/5/95
- l'Accordo Regionale 06/02/96
CONVENGONO
1) PERCORSO FORMATIVO
Le parti valutano essenziale, per la completa applicazione del punto 9.3 A.I. 4/05/95, la definizione di un modulo formativo, valido per tutti i contrattisti, pari a 20 ore da svolgere all'esterno delle imprese presso le strutture di formazione individuate dall'EBER.
Nei casi in cui non sia possibile effettuare la formazione in aula con le modalità sopra previste, sarà praticabile un modello formativo a distanza con procedure definite dal Consiglio di
Amministrazione di EBER s.r.l.
I temi dovranno riferirsi alle norme per l'avviamento al lavoro, agli aspetti conoscitivi del C.C.N.L. e all'antinfortunistica, anche in applicazione del D.Lgs 626/94.
• I corsi dovranno prevedere: 1 ora in apertura per:
- la presentazione di EBER
- per il "patto formativo"
- la presentazione del corso e un test di ingresso. 1 ora in chiusura per:
il test di verifica e un test di gradimento/valutazione del corso.
4 delle 20 ore verranno utilizzate, dopo 6 mesi dall’assunzione, al fine di accertare con il contrattista la validità dei moduli formativi.
• In sede EBER di Bacino:
- verrà definito il periodo in cui effettuare la formazione esterna alle imprese;
- verranno attribuiti i corsi agli Enti di formazione secondo criteri di rotazione e di equità relativamente alla consistenza delle aule;
- verranno definiti i rappresentanti di EBER quali referenti dei corsi.
• Il modulo di cui sopra si effettua entro i primi 6 mesi della data di assunzione e sarà compito dell'EBER verificare il funzionamento del modello.
• L'eventuale formazione teorica in aula successiva all'assunzione dovrà:
1. essere articolata in blocchi di ore uguali ad un turno di lavoro (mezza giornata o giornata intera).
2. essere certificata da attestati di frequenza che se mancanti, per assenze ingiustificate, costituiranno titolo per l'impresa al fine di trattenersi la retribuzione relativa.
La mancata frequenza, inoltre, verrà considerata come assenza sul luogo di lavoro e come tale trattata secondo le norme di legge e i vigenti CCNL e loro integrazioni.
3. In caso di assenza totale al corso non giustificata da cause di forza maggiore nei termini definiti, il Bacino invierà all’azienda con Raccomandata Ricevuta di Ritorno comunicazione dell’assenza e clausola liberatoria per EBER relativa al mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
• Gli Enti di formazione verranno indicati dalle strutture di bacino alle singole imprese, le quali potranno richiedere, per iscritto, una struttura diversa da quella loro assegnata.
La formazione è da ritenersi assolta qualora a questa sia gia' stato dato corso non oltre 18 mesi dall'interruzione del precedente rapporto di lavoro dell'assunto, fermo restando quanto previsto dalla
L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni.
• Il contributo delle imprese previsto per l’approvazione del contratto di formazione lavoro è stabilito nelle seguenti misure fino a nuova delibera del Consiglio di Amministrazione di EBER s.r.l.; tale delibera ed eventuali delibere successive faranno parte integrante del presente accordo.
1) corsi pari a 20 ore:
- dal 01/04/02 € 105,00 (L. 203.308)
per sostenere i costi di gestione operativa del Bacino relativamente alla approvazione e gestione del progetto. L’importo di cui sopra verrà assoggettato ad IVA.
2) corsi pari a 80 ore
- dal 01/04/02 € 300,00 (L.580.881)
per sostenere i costi di gestione operativa del Bacino relativamente alla approvazione e gestione del progetto. L’importo di cui sopra verrà assoggettato ad IVA.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni imprenditoriali CNA, Confartigianato, CASARTIGIANI CLAAI e dichiarano che per le imprese edili che versano contributi alla Scuola Edili, per la promozione di corsi che vengano poi effettivamente attivati anche per i C.F.L., la formazione teorica prevista dall'Accordo Interconfederale del 4 maggio 1995 è da considerarsi assolta, fermo restando quanto previsto dalla L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni.
2) PERCORSI ALTERNATIVI
A fronte di progetti aziendali che precisino percorsi formativi teorici, certi, per un numero di ore uguale o superiore a quelle previste dall'Accordo Interconfederale, l'impresa verrà sollevata da ulteriori vincoli fatto salvo l'obbligo di fornire ai lavoratori il materiale predisposto da EBER s.r.l. per lo svolgimento dei corsi di 20 ore.
3) DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI CERTIFICAZIONE
Le parti concordano sulla validità dello strumento del C.F.L. così come previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 27/2/1987 e dal presente accordo, di conseguenza concordano che:
a. Il lavoro delle commissioni paritetiche territoriali deve essere incentrato sull'esame dei progetti formativi e sulla loro omogeneità, senza elementi turbativi esterni; vengono quindi esclusi atti unilaterali che esulino dal merito dei problemi formativi; ogni diverso comportamento costituirà violazione dell'Accordo Interconfederale del 04/05/95.
b. Qualora le commissioni bilaterali si trovino nell'impossibilità di svolgere il proprio compito, la presidenza di XXXX s.r.l., in accordo con le parti sociali, può costituire apposita commissione regionale per l'esame dei progetti giacenti.
• Le strutture di formazione individuate dovranno rilasciare, al termine del periodo previsto, idonea certificazione.
EBER s.r.l., dopo aver acquisito detta certificazione e sentite le commissioni territoriali dovrà rilasciare attestato che certifichi la formazione effettuata.
Detta certificazione non può essere negata se, trascorso un mese dal termine del periodo formativo, non venga contestato all'impresa di non avere assolto agli obblighi assunti.
4) GRIGLIA DI RIFERIMENTO
La durata dei CFL è prevista in:
• 24 mesi per i CFL di tipo A2;
• 24 mesi (18+6) per i CFL di tipo A1 (dal 19° mese, il trattamento economico per il lavoratore, sarà quello corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto formativo);
• 18 mesi per i CFL con uscita al livello immediatamente superiore a quello per cui sono esclusi i CFL (tabella A dell'accordo interconfederale 04/05/95);
• 12 mesi per i CFL di tipo B.
Per i CFL per i quali è prevista una durata inferiore a 24 mesi nel caso in cui venga contemplato un progetto formativo di 80 ore si riconosce una maggiore durata pari a 4 mesi.
5) ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE-LAVORO
Le imprese che intendano assumere lavoratori in Contratto di Formazione-Lavoro in base al presente Accordo dovranno inoltrare alla Commissione bilaterale i relativi progetti.
I progetti di Formazione-Lavoro dovranno essere redatti secondo le modalità ed i contenuti previsti dai fac- simili.
I progetti dovranno essere regolarmente sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, i quali assumono a tutti gli effetti la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.
La Commissione Bilaterale rilascerà la dichiarazione di conformità.
La possibilità di attivare il Contratto di Formazione-Lavoro da parte dell'impresa si esaurisce entro 90 giorni dalla data riportata sul verbale di approvazione.
6) SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE ACCORDO
Le parti individuano quali soggetti destinatari:
1. Le imprese in possesso dei seguenti requisiti;
a. iscrizione ad una delle Associazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo;
b. applicazione del contratto collettivo di lavoro di settore e degli accordi regionali;
c. sussistenza delle condizioni specificatamente previste dalla legge 863/84 e successive modificazioni.
2. Sulla base delle circolari del Ministero del Lavoro, esplicative degli effetti della decisione della Commissione UE sulla disciplina dei CFL, per mantenere le agevolazioni superiori al 25% presenti per il settore artigiano, i lavoratori devono avere le seguenti caratteristiche:
a. Giovani di età inferiore ai 25 anni (24 anni e 364 giorni).
b. Laureati di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 giorni).
c. Disoccupati di lunga durata (almeno 1 anno) se di età inferiore a 32 anni non compiuti.
d. Soggetti fino a 32 anni non compiuti se la successiva assunzione a tempo indeterminato realizza un incremento netto di occupazione.
Inoltre in base all’art. 68 della L. 144/99 e D.P.R. n° 257/2000 sull’obbligo formativo fino ai 18 anni, per l’assunzione di giovani compresi tra i 16 e 18 anni di età, il Contratto di Formazione e Lavoro è subordinato alla possibilità di frequenza delle attività formative nel sistema di istruzione scolastica e nel sistema di formazione professionale regionale.
7) RAPPORTI CON LE C.R.I. E LE DIREZIONI DEL LAVORO
Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, della L. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti firmatarie dichiarano superata la necessità dell'approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
Copia del presente Accordo Regionale e dell'Accordo Nazionale 4/5/95 verrà depositata a cura delle parti presso la Direzione Regionale del Lavoro.
Stessa prassi verrà adottata dalle Commissioni Bilaterali di Bacino nei confronti delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
8) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo è da ritenersi operativo a far data dal 01/04/02 e ha validità fino al 31/12/2002 e verrà rinnovato di anno in anno se non interverrà disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza
e si intenderà sospeso se una delle parti ne farà richiesta a seguito di mutamenti legislativi che tocchino i seguenti punti:
a) sgravio contributivo;
b) durata dei contratti;
c) obblighi formativi.
Per tutto quanto non contenuto nel presente accordo valgono le norme di cui all'Accordo Interconfederale Nazionale del 4/5/95, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di settore e le norme di legge vigenti in materia.
Bologna, 25 febbraio 2002
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASARTIGIANI UIL
CLAAI