OLAL)
Ordinanza
concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali
(OLAL)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abita- zione o commerciali è modificata come segue:
Art. 6c Contratto di rendimento energetico
1 Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi, dietro compenso, a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di risparmio energetico.
2 Per misure di risparmio energetico ai sensi del capoverso 1 si intendono in partico- lare:
a. l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell’automazione degli edifici;
b. l’istruzione e la consulenza fornite agli inquilini;
c. la sostituzione di impianti, installazioni e lampade;
d. il miglioramento dell’involucro degli edifici.
3 Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico al massimo per dieci anni.
4 L’importo addebitato annualmente non può superare il valore del risparmio dei costi energetici realizzato dal conduttore in virtù del contratto di rendimento energe- tico durante il periodo di conteggio pertinente.
5 Nel calcolo del risparmio va tenuto conto dei fattori atmosferici.
1 RS 221.213.11
2020–0379 1
6 Dall’importo di cui al capoverso 4 sono dedotti i contributi d’incentivazione per migliorie energetiche in misura della quota annuale risultante dalla ripartizione uniforme sulla durata del contratto di rendimento energetico.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Il cancelliere della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxx
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