CONDIZIONI GENERALI GARANZIA CONVENZIONALE
CONDIZIONI GENERALI GARANZIA CONVENZIONALE
1. OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
1.1 Riello S.p.A. ( “Produttore” o “Riello”) garantisce che il prodotto Riello (“Prodotto” o al plurale i “Prodotti”) oggetto della presente Garanzia Convenzionale (“Garanzia Convenzionale”) è esente da difetti originari dovuti alla sua progettazione e/o fabbricazione (“Difetti”).
1.2 Qualora venga accertata la presenza di Difetti, l’Utente avrà diritto alla riparazione o sostituzione gratuita delle parti difettose, ovvero alla sostituzione del Prodotto, qualora i rimedi di cui sopra risultino impossibili o eccessivamente onerosi.
1.3 Riello S.p.A. adempirà agli obblighi oggetto della presente Garanzia Convenzionale tramite il Servizio Tecnico Autorizzato Riello (“STA”) o altro soggetto autorizzato da Riello ed in possesso dei necessari requisiti tecnico- professionali previsti dalla Legge (“Soggetto Autorizzato”). Questi effettuerà l’intervento durante il normale orario di lavoro e lo porterà a termine tenuto conto dei tempi tecnici a tal fine necessari e delle circostanze del caso.
1.4 I suddetti interventi sono effettuati gratuitamente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.2.
1.5 In caso di sostituzione del Prodotto o di una sua componente, il Prodotto stesso, o il componente sostituito, devono essere restituiti a Riello S.p.A. che ne riacquista la proprietà.
1.6 La presente Garanzia Convenzionale offerta da Riello non pregiudica i diritti del consumatore (“Consumatore”) previsti dalla Legge, ivi inclusi i diritti che possono essere esercitati dal Consumatore medesimo nei confronti del venditore in forza della garanzia legale di cui agli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo (“Garanzia Legale”). Il Consumatore avrà pertanto la facoltà di far valere i diritti allo stesso spettanti in base alla Garanzia Legale nei confronti del venditore.
2. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
2.1 La presente Garanzia Convenzionale è valida per i Prodotti venduti nei seguenti Stati: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx X. Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. OPERATIVITÀ ED EFFICACIA DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
3.1 Per tutti i Prodotti che prevedono la Verifica di Funzionalità (a titolo esemplificativo: caldaie, o altri Prodotti per cui il Costruttore prevede la Verifica di Funzionalità), le attività oggetto della Garanzia Convenzionale verranno prestate da Riello solo ed esclusivamente a condizione che la Verifica di Funzionalità del Prodotto avvenga tramite lo STA (o, nel caso di impossibilità di questi, dal diverso STA comunicato dal Produttore) o altro Soggetto Autorizzato entro 3 (tre) mesi dalla data di acquisto del Prodotto/Impianto comprovata da idonea documentazione. In tale caso la Garanzia Convenzionale avrà efficacia dalla data della Verifica di Funzionalità, riportata nell’apposito riquadro della presente Garanzia Convenzionale.
3.2 La Verifica di Funzionalità è gratuita, va richiesta ad installazione avvenuta (compresi allacciamenti idraulici ed elettrici e riempimento dell’impianto) e comprende esclusivamente le seguenti operazioni: (i) controllo cablaggio elettrico, (ii) controllo dei collegamenti idraulici, (iii) eventuale verifica della portata del combustibile, (iv) verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio, (v) verifica della presenza dei documenti di certificazione dell’impianto (vi) verifica dei condotti di evacuazione dei fumi.
3.3 La Verifica di Funzionalità non comprende interventi: sull’impianto idraulico, sull’impianto elettrico, ai condotti di evacua zione dei fumi, sugli accessori non forniti da Riello, di analisi di combustione e prove di funzionamento dell’impianto e non costituisce collaudo ai sensi di Legge. Al termine della Verifica di Funzionalità, lo STA o il Soggetto Autorizzato dovrà compilare l’apposito spazio previsto nella presente Garanzia Convenzionale, attestando le operazioni compiute.
3.4 In ogni caso, la Verifica di Funzionalità riguarda esclusivamente il Prodotto e non può in alcun modo essere assimilata al collaudo dell’impianto che la legge riserva agli installatori e/o manutentori abilitati per la specifica funzione.
3.5 Per tutti i Prodotti che prevedono la Verifica di Funzionalità, come indicati al precedente articolo 3.1, in caso di manifestazione di Difetto, l’Utente dovrà conservare una copia della presente Garanzia Convenzionale ed esibirla allo STA (o al Soggetto Autorizzato) che ha effettuato la Verifica di Funzionalità (o, nel caso di impossibilità di questi, dal diverso STA comunicato dal Produttore), unitamente alla fattura e/o allo scontrino fiscale, o altro documento idoneo rilasciati al momento dell’acquisto del Prodotto/Impianto.
3.6 Per tutti i Prodotti che non prevedono la Verifica di Funzionalità da parte dello STA o di altro Soggetto Autorizzato (a xxxx lo esemplificativo: condizionatori), la Garanzia Convenzionale avrà efficacia dalla data di acquisto del Prodotto/Impianto. Per questi Prodotti, in caso di manifestazione di Difetto, l’Utente dovrà esibire allo STA (o al Soggetto Autorizzato) fattura e/o scontrino fiscale o altro documento idoneo, rilasciati al momento dell’acquisto del Prodotto/Impianto che comprovino la data di acquisto.
3.7 La Garanzia Convenzionale è operante a condizione altresì: (i) che siano osservate le istruzioni e le avvertenze per l’uso e la manutenzione contenute nel libretto di installazione, uso e manutenzione fornito dal Produttore che accompagna il Prodotto, (ii) che l’installazione del Prodotto stesso sia eseguita nel rispetto delle leggi vigenti e sia stata rilasciata dall’installatore regolare certificazione d’impianto, nonché (iii) che l’installazione del Prodotto stesso sia stata eseguita in modo da consentire l’accessibilità allo stesso a seconda delle sue caratteristiche.
3.8 Fatte salve eventuali disposizioni di Legge inderogabili, in caso di persona giuridica o fisica che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale e quindi non qualificabile come Consumatore, quanto previsto nel Certificato di Garanzia Convenzionale costituisce il rimedio unico ed esclusivo che l’Utente medesimo, o qualsiasi altro soggetto, potranno invocare nei confronti di Riello con espressa rinuncia, pertanto, a richiedere qualsiasi ulteriore importo a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo nei confronti di Riello medesima con esclusione altresì di qualsivoglia danno indiretto o lucro cessante, quali a t itolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di ricavi, perdita di profitti, recalls, danno all’impresa/professionista o alla reputazione degli stessi, prevedibili o meno. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, Riello non risponderà per una somma eccedente il valore del prodotto come risultante dai cataloghi ufficiali Riello.
3.9 In ogni caso, Riello non potrà essere considerata inadempiente nei confronti dell’Utente nell’ipotesi in cui il mancato rispetto delle presenti Condizioni Generali derivino da eventi oltre il ragionevole controllo di Xxxxxx xxxxxxxx
(Forza Maggiore).
4. DURATA
4.1 Per tutti i Prodotti che prevedono la Verifica di Funzionalità, come indicati al precedente articolo 3.1, la Garanzia Convenzionale avrà la seguente durata:
- se l’Utente è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o profe ssionale eventualmente svolta (Consumatore): 2 (due) anni dalla data della Verifica di Funzionalità del Prodotto/Impianto;
- se l’Utente è una persona giuridica o fisica che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (“Utente Professionale”): 1 (uno) anno dalla data della Verifica di Funzionalità del Prodotto/Impianto.
4.2 Per tutti i Prodotti che non prevedono la Verifica di Funzionalità da parte dello STA o di altro Soggetto Autorizzato, come indicati al precedente articolo 3.6, la Garanzia Convenzionale avrà la seguente durata:
- se l’Utente è un Consumatore: 2 (due) anni dalla data di acquisto del Prodotto/Impianto;
- se l’Utente è un Utente Professionale: 1 (uno) anno dalla data di acquisto del Prodotto/Impianto.
4.3 Unicamente per i difetti riscontrati ai componenti sotto elencati, la Garanzia Convenzionale avrà la seguente validità (dalla Verifica di Funzionalità o dalla data di acquisto a seconda della tipologia di Prodotto):
• corpo delle caldaie in ghisa: garanzia di anni 3
• corpo delle caldaie in acciaio: garanzia di anni 3
• bollitori vetrificati: garanzia di anni 3
• camera di combustione in acciaio inox degli aerotermi a gas: garanzia di anni 3
• pannello solare termico: garanzia di anni 5
• bollitori ed accumuli in abbinamento a pannelli solari termici: garanzia di anni 5
4.4 La sostituzione o la riparazione dell’intero Prodotto o di un suo componente, non estendono la durata della Garanzia Convenzionale che resta invariata.
5. OBBLIGO DI DENUNCIA E TERMINE DI DECADENZA
5.1 Se l’Utente è un Consumatore, il Difetto del Prodotto deve essere denunciato, a pena di decadenza, entro 2 (due) mesi dalla data di scoperta dello stesso. Se l’Utente è un Utente Professionale, il Difetto del Prodotto deve essere denunciato, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta dello stesso.
6. ESCLUSIONI
6.1 Sono esclusi dalla presente Garanzia Convenzionale tutti i Difetti, malfunzionamenti e/o i danni al Prodotto che risultano dovuti alle seguenti cause:
a) operazioni di trasporto;
b) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica richiesti da leggi e regolamenti, mancato rispet to di accorgimenti rientranti nell’ordinaria prassi di manutenzione, negligenza e trascuratezza nell’uso;
c) usura anomala o degrado;
d) mancata osservanza di tutte le istruzioni e le avvertenze fornite da Riello a corredo Prodotto;
e) mancato rispetto delle norme d’installazione e di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del Prodotto;
f) errato dimensionamento rispetto all’uso o Difetti nell’installazione ovvero mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire l’esecuzione a regola d’arte;
g) manomissioni, manutenzioni in genere, interventi operati da personale non autorizzato;
h) uso anomalo o improprio del Prodotto, collocazione dello stesso in locali umidi, polverosi o aggressivi (presenza di cloro , lacche, vernici …) o comunque non idonei alla sua corretta conservazione, mancata adozione degli ordinari accorgimenti necessari al suo mantenimento in buono stato;
i) ulteriori danni causati da erronei interventi dell’Utente stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale;
j) aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo del Prodotto da parte dell’Utente una volta che si è manifestato il Difetto;
k) utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali Riello (non può essere richiesta la sostituzione o la riparazione del pezzo non originale) e danni provocati al Prodotto dall’uso degli stessi;
l) anomalie o difettoso funzionamento dell’alimentazione elettrica o idraulica;
m) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell’acqua, trattamenti disincrostanti effettuati impropriamente, mancanza d’acqua, depositi di fanghi o calcare;
n) caso fortuito, cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, furto, eventi naturali (grandine, trombe d’aria, fulmini, inondazioni, terremoti), atti vandalici, incidenti, ecc.;
o) inefficienza di camini, canne fumarie, scarichi di condensa o parti dell’impianto da cui dipende il Prodotto;
p) impianti idraulici e/o elettrici non rispondenti alle norme vigenti, carica gas frigoriferi non compresa per difetti non legati al Prodotto
q) errata installazione del Prodotto (es. errati abbinamenti tra caldaia-bruciatore e caldaia-camino).
6.2 Eventuali interventi tecnici sul Prodotto per l’eliminazione dei suddetti malfunzionamenti e danni conseguenti dovranno pertanto essere concordati con lo STA o altro Soggetto Autorizzato, il quale si riserva di accettare o meno il relativo incarico ed in ogni caso non saranno effettuati a titolo di garanzia, bensì di assistenza tecnica da prestare alle condizioni eventualmente e specificamente concordate con lo STA o altro soggetto . Xxxxxxx poste inoltre a carico dell’Utente le spese che si dovessero rendere necessarie per rimediare a suoi errati interventi tecnici, a manomissioni, a interventi sul Prodotto installato in posizione di non facile accessibilità/raggiungimento o, comunque, fattori dannosi per il Prodotto non riconducibili a Difetti originari. Fatti salvi i limiti imposti da leggi o regolamenti, r imane inoltre esclusa ogni garanzia di contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico. Si precisa che eventuali interventi sugli impianti saranno di competenza esclusiva dell’installatore.
6.3 Riello declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel libretto di
installazione, uso e manutenzione.
7. FORO COMPETENTE / ETICA E COMPLIANCE
7.1 Ai sensi dell’art. 66 bis del Codice del Consumo, se l’Utente è un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il foro del suo comune di residenza o di domicilio se ubicato nel territorio italiano. Se l’Utente è un Utente Professionale, qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia Convenzionale è deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
7.2 Ove applicabile, l’Utente dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza delle disposizioni di cui al codice Etico adottato da Riello e successive integrazioni/modifiche, disponibile mediante accesso al seguente link: xxxx://xxx.xxx.xxx/Xxx-Xx-Xxxx/Xxxxxx-Xxx-Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxx%00xx%00Xxxxxx%00-%00Xxxx%00Xxxx%000000/XXX_XX_Xxxx_Xxx_XXXXX_xxXX.xxx; nonché del Modello 231 adottato da Riello S.p.A. reperibile sul sito della società xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xx#xxxxx.
8. PRIVACY
Per “Leggi sulla privacy dei dati” si intendono le leggi nazionali, federali, statali e provinciali relative alla riservatezza dei dati, alla protezione delle informazioni o dei dati personali e al trasferimento transfrontaliero di informazioni o dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo, l’Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (“HIPAA”), le leggi e le normative degli stati membri dell’Unione europea ai sensi della Direttiva 95/46 / CE dell’Unione europea (la “Direttiva UE”), il GDPR e qualsiasi legge o regolamento dell’Unione europea che possa essere adottato per sostituire la Direttiva UE o il GDPR. Conformità con la Legge. I prodotti e/o servizi forniti da Riello richiedono la raccolta di informazioni personali (informazioni e dati scambiati in connessione con il presente accordo che siano collegati a qualsiasi persona fisica identificata o identificabile o, nella misura in cui vi sia un conflitto con la legge applicabile, che siano soggetti alle leggi sulla privacy dei dati applicabili). Entrambe le parti devono conformarsi alle Leggi sulla privacy applicabili in merito alle Informazioni personali elaborate in relazione alle attività regolate dal presente accordo. Le parti si impegnano a prendere tutte le ragionevoli misure commerciali e legali al fine di proteggere le Informazioni personali dall’indebita divulgazione. Diritti e obblighi: a) l’Utente, qualora fornisca Informazioni personali a Riello, garantirà di avere il diritto legale di poter agire in tal senso. L’Utente provvederà ad informare le persone interessate in merito alla comunicazione delle loro Informazioni personali a Riello, prima che tali informazioni vengano fornite a Riello medesima; b) Riello potrà condividere le Informazioni personali con i fornitori di servizi di Riello, ma solo in conformità con le Leggi sulla privacy applicabili e con l’attuazione delle adeguate misure di protezione; c) Riello potrà memorizzare le Informazioni personali su server localizzati e accessibili globalmente dalle entità Riello e UTC, dai fornitori di servizi, e dotati di appropriate misure di protezione; d) nella misura in cui Riello elabori le Informazioni personali ai sensi del presente accordo, conserverà le Informazioni personali per tutta la durata del presente accordo e anche in seguito, come previsto dal presente accordo, al fine di proteggere i diritti legali di Riello, o come previsto o permesso dalla legge e/o da requisiti di audit. Nella misura in cui Riello elabori le Informazioni personali per scopi diversi e non contemplati nel presente accordo, Riello si erge a titolare e assume obblighi legali in qualità di titolare, anche per la definizione del periodo di conservazione dei dati appropriato; e) Se le Informazioni personali dovessero essere coinvolte in un Incidente di violazione dei dati (insieme di circostanze che comportano l’effettiva o ragionevole possibilità di accesso o possesso non autorizzato o la perdita o la distruzione di Informazioni personali), la parte sul cui sistema sono stati memorizzati i dati è responsabile per eventuali notifiche e costi associati. A meno che non sia proibito per legge o dall’ente giurisdizionale, la parte che effettua la notifica è tenuta a collaborare e coordinarsi con l’altra parte per l’inserimento del contenuto della notifica prima che questa venga inviata; f) durante l’esecuzione del presente accordo, se una parte viene a conoscenza di: (i) reclami o accuse di violazione delle Leggi sulla privacy riguardanti le Informazioni personali; (ii) richieste da parte di uno o più persone fisiche per l’accesso, la correzione o la cancellazione di Informazioni personali; (iii) richieste o reclami da parte di uno o più persone fisiche relativamente all’elaborazione delle Informazioni personali, la parte si impegnerà al fine di notificare tempestivamente l’altra parte, eccetto per i casi proibiti dalla legge, dalle forze dell’ordine o dall’ente giurisdizionale. Le parti si impegnano a fornire reciproca e ragionevole assistenza commerciale per indagare sull’accaduto, identificando le informazioni rilevanti, preparando un’azione di risposta, attuando un rimedio e/o collaborando in maniera eticamente corretta e difendendosi da qualsiasi rivendicazione e procedimenti giudiziari o normativi.
Cod. 20132023 - (11/18) – Ed. 2