COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
CAPITOLATO SPECIALE
CIG Padre 8802577456
Art. 1
Disposizioni generali
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’accordo quadro.
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Alzano Lombardo, il Comune di Fiorano Al Serio, il Comune di Nembro e il Comune di Vertova, ognuno separatamente dall’altro, vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro.
La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
Art. 2
Oggetto e durata dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.
Il presente Accordo quadro ha durata di quattro (4) anni in conformità a quanto disposto dall’art.54, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.
Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale ogni Comune convenzionato, potrà affidare i servizi.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore massimo dell’accordo quadro applicando i prezzi stabiliti alla voce “Importo a base di gara” di cui al successivo art. 8.
Importo a base di gara
Art. 3
Valore massimo stimato dell’accordo quadro
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro è stimato in complessivi € 3.457.691,00 (IVA esclusa), sulla base di prezzi indicati al successivo art. 6 “importo a base di gara” di cui:
- € 3.440.402,55 quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i servizi contabilizzati secondo i prezzi riportati alla voce “Importo a base di gara”;
- € 17.288,45 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016.
Sull’importo posto a base di gara, di cui al successivo art. 8, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.
I prezzi avranno validità per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 4
Oggetto del servizio
Il presente capitolato disciplina l’esecuzione dei servizi educativi dei seguenti servizi per la prima infanzia:
1. Xxxxx Xxxx “Il Girotondo”, avente sede in via S. Jesus a Nembro (Bg), in struttura di proprietà comunale;
2. Xxxxx Xxxx “Madre Xxxxxx di Calcutta”, avente sede in Xxx Xxxxxxx x.00 xx Xxxxxx Xxxxxxxx (Xx), in struttura di proprietà comunale;
3. Xxxxx Xxxx “Primi Passi”, avente sede in xxx Xxxx x.00 x Xxxxxxx xx Xxxxx (Xx), in struttura di proprietà comunale;
4. Asilo Nido comunale, avente sede in Via Convento n.16 a Vertova(Bg), in struttura di proprietà comunale.
L’esecuzione dovrà essere assicurata nella sua totalità gestionale ed organizzativa, con la sola eccezione della gestione della raccolta delle iscrizioni, della formazione della graduatoria, della programmazione dell’inserimento degli utenti e della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie e degli eventuali contributi regionali o statali (istruttoria e riscossione), della gestione del servizio mensa e del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, che rimangono di competenza di ogni singolo Comune.
L’operatore aggiudicatario dovrà altresì assicurare il servizio complementare “sezione primavera” in favore dei Comuni di Nembro e Fiorano Al serio nei limiti della capacità ricettiva.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di Green Public Procurement, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016.
Art. 5
Modalità di espletamento del servizio
L’operatore aggiudicatario deve eseguire i servizi educativi presso l’asilo nido in locali messi a disposizione dai singoli Comuni con l’ausilio degli arredi già in dotazione ed in collaborazione il personale educativo comunale eventualmente operante nei servizi stessi.
La capacità ricettiva per l’asilo nido “Madre Xxxxxx di Calcutta” del Comune di Alzano Lombardo è di 45 posti.
La capacità ricettiva per l’asilo nido “Il Girotondo” del Comune di Nembro è di 60 posti.
La capacità ricettiva per l’asilo nido “Primi Passi” del Comune di Fiorano al Serio è di 37 posti. La capacità ricettiva per l’asilo nido del Comune di Vertova è di 26 posti.
La capacità ricettiva è quella autorizzata per ogni singola struttura. E’ inoltre facoltà di ogni Amministrazione Comunale avvalersi dell’aumento del 20% della capacità ricettiva del servizio asilo nido prevista dal Piano Socio Assistenziale 1988/90 e confermata dalla circolare regionale 18 ottobre 2005, n. 45 e s.m.i.
L’operatore aggiudicatario dovrà altresì assicurare il servizio complementare “sezione primavera” in favore dei Comuni di Nembro e Fiorano Al serio nei limiti della capacità ricettiva (Comune di Fiorano Al Serio: possibilità di accogliere max n.44 minori per asilo nido e sezione primavera, Comune di Nembro: possibilità di accogliere max n.20 solo come sezione primavera).
L’asilo nido e la sezione primavera sono aperti per 47 settimane all’anno con orario non inferiore alle 9 ore continuative e con possibilità di prolungamento dello stesso, secondo il calendario predisposto dai singoli Comuni, a cui l’operatore aggiudicatario si dovrà attenere nell’erogazione del servizio.
Nell’erogazione del servizio l’operatore aggiudicatario dovrà attenersi al progetto educativo conformemente alle modalità previste dal Regolamento per il funzionamento e dal Regolamento per l’accreditamento degli asili nido comunali così come approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Seriana e dai Consigli Comunali.
L’operatore aggiudicatario dovrà provvedere all’espletamento del servizio affidatogli con la massima diligenza e regolarità. Inoltre, si impegnerà al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di asilo nido, della normativa regionale e nazionale in materia, con particolare riferimento agli standard gestionali e strutturali prescritti dalla normativa regionale e di altre eventuali disposizioni regionali o che potranno essere emanate al riguardo anche dall’Ambito Territoriale Valle Seriana.
Il numero dei posti degli inserimenti full-time e part-time sarà stabilito dal Comune tenendo in considerazione le esigenze dell’utenza e di possibili modifiche gestionali e/o strutturali.
L’orario di funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono i seguenti:
Alzano Lombardo: da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 18,00;
Fiorano Al Serio: da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con possibilità di prolungamento fino alle ore 18,00;
Nembro: da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con possibilità di prolungamento fino alle ore 18,00;
Vertova: da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con possibilità di prolungamento fino alle ore 18,00.
Sono esclusi i periodi di festività secondo quanto stabilito annualmente da ogni singolo Comune nel calendario di apertura.
Il personale educativo dovrà essere tale da rispettare, in ogni caso e costantemente nel tempo, gli standards di presenza previsti dalla normativa regionale, anche in caso di modifica sostanziale della stessa. Il Comune si riserva in ogni caso, qualora le esigenze lo richiedano ed in base alle richieste pervenute, fatti salvi gli standards di servizio, di modificare la composizione delle sezioni nonché il calendario e le fasce orarie di funzionamento del servizio. Il servizio è indicativamente attivo dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno educativo con facoltà per ogni Comune interessato dalla presente procedura di estendere l’apertura nel mese di agosto. Per il mese di luglio, tuttavia, si procederà ogni anno alla verifica del numero effettivo di bambini frequentanti il servizio e, nel rispetto della normativa vigente in materia di requisiti di funzionamento, si procederà, a insindacabile giudizio da parte del Comune, alla riduzione o alla sospensione di una o più sezioni e della corresponsione delle ore effettivamente prestate.
Al fine di consentire l’organizzazione e la gestione dell’Asilo nido l’Amministrazione comunale metterà a disposizione della ditta affidataria in uso gratuito i locali dell’asilo nido esistente comprese macchine, impianti, attrezzature, utensili e arredi in esso esistenti, nello stato di fatto in cui si trovano alla data di decorrenza del contratto. L’appaltatore sarà direttamente responsabile del corretto utilizzo dell’immobile, nonché di tutte le attrezzature, utensili e dell’arredamento presenti, che dovranno essere resi alla scadenza del contratto nel medesimo stato di conservazione in cui sono stati consegnati, salvo l’usura prevedibile considerato le caratteristiche del servizio in oggetto, comprese le sostituzioni e integrazioni.
La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio esclusivamente dall’Ufficio competente di ogni Comune convenzionato.
I servizi verranno eseguiti in osservanza dell’orario indicato nei relativi ordini.
Art. 6
Oneri a carico dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà:
a) fornire adeguato personale educativo, compreso il coordinatore e la figura di psicopedagogista, organizzare in accordo con il Comune le riunioni, i collegi e quant’altro necessario per il corretto funzionamento pedagogico del servizio;
b) utilizzare la struttura con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia;
d) garantire l’erogazione delle prestazioni educative secondo gli standards previsti dal presente capitolato e dalla normativa regionale vigente, per tutto il periodo contrattuale;
e) assicurare informazione periodica sull’andamento del servizio ai genitori;
f) presentare al Comune relazioni annuali sull’andamento del servizio e prestarsi a periodiche riunioni di verifica indette dai Servizi del Comune;
g) nominare una coordinatrice tecnica ed organizzativa del servizio con requisiti di professionalità e di esperienza nella conduzione dei servizi complessi per la prima infanzia;
h) garantire la presenza di personale stabile e la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, secondo i parametri fissati dalla vigente normativa regionale, assicurando in ogni caso la massima continuità nello svolgimento dei servizi e nei rapporti con i bambini e le rispettive famiglie;
i) fornire al Comune informazioni, dati contabili, statistiche o altro necessari per la richiesta di contributi a enti pubblici o privati;
j) fornire i supporti sanitari di primo soccorso, come previsto dalla normativa.
Art. 7
Oneri a carico dell’appaltante
Sono ad esclusivo carico del Comune i seguenti oneri:
1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
2. la raccolta delle richieste di accesso al servizio da parte degli utenti, la loro valutazione, la formazione delle graduatorie e la programmazione degli inserimenti nel servizio;
3. la riscossione delle rette da parte delle famiglie;
4. la riscossione degli eventuali contributi regionali o altro legato alla struttura e al funzionamento generale del servizio;
5. la promozione e la pubblicizzazione del servizio;
6. tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla gestione del servizio (servizio di pulizia, servizio mensa dei minori, materiale didattico, materiale di consumo di qualsiasi genere, i generi alimentari, i prodotti per la pulizia degli ambienti, della cucina, e per la cura dei bambini, ecc.);
7. le spese relative alle utenze (telefono, internet, energia elettrica, acqua e gas);
8. le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, arredi e macchinari.
Art. 8
Importo a base di gara
L’importo complessivo stimato dell’appalto per l’intero quadriennio ammonta ad euro 3.457.691,00, oltre iva a norma di legge, di cui euro 17.288,45 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, mentre l’importo orario a base d’asta è fissato in € 21,00, oltre iva a norma di legge, per un monte ore complessivo presunto di n. 155911 ore di servizio educativo, in € 29,50 oltre iva a norma di legge, per un monte ore complessivo presunto di
n. 5680 ore di coordinamento educativo, in € 50,00 oltre iva a norma di legge, per un monte ore complessivo presunto di n. 320 ore di servizio psicopedagogico.
Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.
Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale corrisponderà la spesa corrispondente alle ore effettivamente sostenute.
I prezzi offerti dall’appaltatore di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 9
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria (rif. linee guida ANAC n.3 sul responsabile del procedimento, paragrafo 2.2, Parte Prima, Capitolo I).
Art. 10
Avvio dell’esecuzione del contratto
Ogni Comune convenzionato darà seguito all’avvio dell’esecuzione separatamente dagli altri Enti con proprio provvedimento.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 12
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: emergenze sanitarie, ecc..).
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 13
La verifica di conformità
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art. 14
Responsabilità verso terzi
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell’appalto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.
Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo successivo.
Art. 15
Obblighi assicurativi
La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall’appaltatore, dovrà prevedere:
- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.000.000,00;
- massimali per danni a prestatori d’opera non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona danneggiata.
La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 16
Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
La ditta affidataria si impegna a realizzare le prestazioni oggetto dell’appalto, facendo ricorso a operatori specializzati, in possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per la resa ottimale delle stesse, secondo le indicazioni del presente capitolato e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per tutta la durata del contratto la ditta affidataria assicurerà la presenza di personale stabile e qualificato, la sua eventuale sostituzione in caso di assenza e la eventuale sostituzione in caso di assenza del personale comunale ove presente, secondo i rapporti fissati dalla normativa vigente; tale personale sarà regolarmente assunto e dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, che per l’idoneità fisica. Di tale personale la Ditta dovrà fornire l’elenco nominativo e una dichiarazione attestante l’immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento del servizio, contestualmente all’inizio dello stesso. L’elenco trasmesso dovrà essere aggiornato solo in caso di subentrate modifiche. Il personale addetto ai servizi oggetto d’appalto opererà sotto l’esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi. Sarà inoltre tenuto a comunicare al proprio responsabile di servizio, che provvederà ad informare l’Ufficio competente (Servizi Sociali, Istruzione) del Comune, tutti i fatti riscontrati che possano pregiudicare la sicurezza di beni o persone o l’immagine esterna dell’Amministrazione Comunale (proteste, lamentele, rilievi del pubblico, incidenti occorsi, situazioni di disagio, ecc.), unitamente alle soluzioni interne adottate (es. denuncia all’assicurazione, ecc.). Tutto il personale e la coordinatrice dovranno anche rendersi disponibili, nel costo previsto, per riunioni o incontri, anche fuori dalla sede del nido, con i servizi
specialistici, servizi sociali o altri servizi necessari per la cura dei minori affidati. L’Amministrazione comunale potrà richiedere, per tutti gli operatori, o per alcuni di essi destinati a specifici servizi, l’utilizzo di abbigliamento uniforme e ciò senza che l’affidataria possa vantare pretese o compensazioni. Il personale deve mantenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e rispettoso del segreto d’ufficio. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento di quei lavoratori che dovessero rendersi responsabili di disservizio.
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo xxxx e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.
L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del codice.
L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d’appalto.
Il personale, per tutti i servizi oggetto del presente appalto, ad eccezione della figura di psicopedagogista prevista solo in favore del Comune di Alzano Lombardo, nel rispetto della l. n.107/2015, del D. lgs. n.65/2017 e delle vigenti indicazioni regionali, è costituito da:
a) Coordinatore:
dipendente dell’ente appaltatore, inquadrato nella categoria contrattuale E2, che si occupa di predisporre i piani di lavoro, di effettuare le sostituzioni del personale assente per qualsiasi motivo e di mantenere costanti ed aggiornati rapporti tra gli operatori e l’appaltatore. Collabora con l’Ufficio preposto comunale per l’ammissione in servizio dell’utenza e coordina tutto il personale in dotazione all’asilo nido, sia educativo sia quello con altre mansioni (addetti alla mensa, addetti alle pulizie, ecc.).
Il coordinatore individuato dall’impresa affidataria deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di educatore professionale regionale (equipollenza laurea L19) rilasciato tra il 1999 e il 2005;
- laurea in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e/o di servizio sociale oppure altro titolo accademico equipollente.
Il coordinatore inoltre deve aver maturato almeno n.5 (cinque) anni di esperienza nel servizio oggetto dell’appalto.
Il coordinatore deve essere reperibile nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
b) Educatore professionale:
figure professionali dipendenti dall’ente appaltatore inquadrate nella categoria contrattuale D2. L’educatore professionale è una figura professionale in possesso del necessario titolo di studio ad indirizzo socio-psico-pedagogico e preferibilmente con esperienza educativa specifica.
L’educatore professionale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma magistrale conseguito nei termini previsti dalla legge oppure altro titolo equipollente;
- diploma di tecnico dei Servizi Sociali e assistente di comunità infantile conseguito nei termini previsti dalla legge;
- diploma di dirigente di comunità conseguito nei termini previsti dalla legge;
- Diploma di educatore professionale regionale (equipollenza laurea L19) rilasciato tra il 1999 e il 2005;
- laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione o in materie pedagogiche o psicologiche;
- laurea quinquennale a ciclo unico (o equipollente) in scienze della formazione primaria integrato da un corso di specializzazione di almeno 60 crediti formativi universitari.
b) Psicopedagogista:
figura professionale dipendente dall’ente appaltatore inquadrata nella categoria contrattuale F1. Lo psicopedagogista deve essere in possesso dei seguenti titoli:
laurea magistrale in materie pedagogiche o psicologiche (o equipollenti).
I titoli di studio sopra richiesti dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Tutti i titoli scolastici e professionali dovranno essere depositati presso l’appaltatore il quale si impegna ad esibirli su richiesta del Comune.
Il personale deve mantenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e rispettoso del segreto d’ufficio. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento di quei lavoratori che dovessero rendersi responsabili di disservizio. La ditta affidataria si impegna ad applicare a tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai
C.C.N.L. del settore nonché i relativi accordi integrativi del territorio afferente alla presente gara. Si impegna altresì ad adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa. I predetti obblighi vincolano l’impresa anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti.
Art. 17
Inadempimenti e penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art.113-bis comma 4, codice appalti). L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.
Art. 18
Risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per almeno 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all’appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.
Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’Amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.
Art. 19
Recesso
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dall’accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.
Art. 20
Pagamento delle fatture
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio:
Comune di Alzano Lombardo: UF49YT. Comune di Fiorano Al Serio: UFZYYJ Comune di Nembro: YXJCTS
Comune di Vertova: CC0P8C
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.
L’appaltatore si impegna a presentare contestualmente all’emissione di ogni fattura i prospetti di servizio debitamente sottoscritti riportanti le ore effettivamente svolte da tutti gli operatori. I prospetti di servizio dovranno essere trasmessi su carta intestata dell’impresa aggiudicataria.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.
Art. 20-bis
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto
Su richiesta dell’appaltatore, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (rif. art. 35 del Codice dei contratti, come modificato dal decreto “sblocca cantieri”, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55).
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l’anticipazione del prezzo dell’appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 20-ter
Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti
L’impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici ove previsto sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del servizio.
Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltate e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
1) le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo;
2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
3) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.
Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 3 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Art. 21
Revisione prezzi del servizio
La revisione del prezzo potrà essere concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore a far data dall’inizio del secondo anno educativo.
Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del Comune di Bergamo.
Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).
Art. 22
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’accordo quadro/contratti attuativi qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’Amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 23
Proroga contrattuale
Non è prevista la proroga contrattuale.
Art. 24
Garanzia definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall’accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.
La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi.
La garanzia ha validità per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dai contratti attuativi.
Art. 25
Spese contrattuali e oneri di pubblicazione
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Inoltre, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante (Comune di Alzano Lombardo), oltre alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, le spese per le pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia, le spese per la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. del 25/1/2017).
Art. 26
Divieto di cessione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti.
Subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’accordo quadro/contratti attuativi. Poiché l’accordo quadro non è fonte, per l’appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull’accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.
Con riferimento ai singoli contratti attuativi non è consentito il subappalto.
Art. 27
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Bergamo.
Art. 28
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con propria deliberazione da ogni Comune convenzionato, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, è il seguente:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx/
xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/00-xxxx-xxx/xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/000-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
Art. 29
Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti di ogni Comune convenzionato.
Art. 30
Privacy
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx tel. 0000000000, fax 0000000000;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Xxxxxxx Xxxxx ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: xxx-xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Telefono: 000 000 0000;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Xxxxxx Xxxxxxxx implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Xxxxx, accettato e sottoscritto.
Alzano Lombardo
Firmato digitalmente il legale rappresentante