CONTRATTO DI CONTO CORRENTE "D.ONE"
CONTO X.XXX n. Data 23/10/2024 |
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE "X.XXX"
FASCETTA OLOGRAFICA
In data 23/10/2024
il soggetto cui sono riferiti i dati sotto riportati, nel seguito indicato come “Cliente”,
NDG Cognome / Nome
Luogo / data di nascita | Codice Fiscale 9999999999999999 | |||||||
Residenza | ||||||||
Via | n. civico | |||||||
CAP | Comune | Provincia | ||||||
Recapiti Indirizzo E-mail | ||||||||
Tel. Cellulare | Tel. Abitazione | |||||||
e |
il Banco di Desio e della Brianza SpA, con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 0, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155 e P. IVA n. 10537880964, capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5. N. Iscrizione RUI D000190058. Intermediario soggetto a vigilanza IVASS. (di seguito, il “Banco” o “Banco Desio” e congiuntamente al Cliente le “Parti” e ciascuna di esse singolarmente la "Parte") convengono la conclusione, mediante “Tecniche di Comunicazione a Distanza”, del presente contratto avente ad oggetto l’apertura di un conto corrente che sarà regolato dalle seguenti norme e al quale saranno applicate le condizioni economiche indicate nei documenti di sintesi del conto corrente e dei servizi assegni, bonifici, utenze e pagamenti ricorrenti (ciascuno, di seguito, denominato "Documento di Sintesi"), che costituiscono parte integrante e frontespizio del contratto medesimo.
Il conto corrente è destinato esclusivamente al Cliente che - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 (di seguito, il "Codice del Consumo") - riveste la qualifica di "Consumatore", intendendosi con tale espressione la persona fisica (maggiorenne, con piena capacità di agire e residente in Italia) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Xxxxx quanto precede, il Cliente si impegna sin d'ora ad utilizzare il conto corrente per scopi strettamente di natura personale, escludendosi, pertanto, finalità afferenti l'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale dal medesimo eventualmente svolta. La modifica, per qualsiasi ragione intervenuta, della predetta qualifica di "Consumatore" del Cliente, modifica che quest'ultimo è tenuto in ogni caso a comunicare immediatamente per iscritto al Banco, è un evento che comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 Cod. Civ..
DOCUMENTO DI SINTESI
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
Il presente Documento di Sintesi è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche del conto corrente.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE | |
Spese per l’apertura del conto | Euro 0,00 |
Tenuta del conto | |
Canone annuo massimo applicabile per la tenuta del conto (include la spesa di tenuta conto, l'imposta di bollo obbligatoria per legge se a carico del consumatore) | Euro 34,20 |
Canone mensile | Euro 0,00 |
Numero operazioni incluse nel canone | Tutte |
Gestione Liquidità | |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Euro 17,00 |
Servizi di pagamento | |
Rilascio di una carta Nexi Debit Consumer, circuiti internazionali: Visa ® / Mastercard ® (include il canone annuo) | Euro 0,00 |
Rilascio di una carta di debito circuito nazionale: BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, FastPay, circuiti internazionali: Cirrus® / Maestro® | Euro 20,00 |
Rilascio di una carta di credito Nexi Classic individuale (circuiti Visa® /Mastercard®) | come da contratto Nexi tempo per tempo vigente |
Rilascio moduli assegni | Euro 3,00 |
Home banking | |
Canone annuo per Internet Banking (addebito trimestrale) | |
- DWEB Banking Light | Euro 0,00 |
- DWEB Banking | Euro 0,00 |
- DWEB Trade Base | Euro 12,00 |
- DWEB Trade Avanzato | Euro 60,00 |
- DWEB Trade Plus | Euro 120,00 |
CONTO X.XXX n. | |
- DMOBILE SMS.Sempre Euro 12,00 | |
- DMOBILE SMS.Ora Euro 0,00 | |
SPESE VARIABILI | |
Gestione Liquidità | |
Invio estratto conto | |
- produzione cartaceo Euro 0,47 | |
- invio cartaceo Euro 0,78 | |
- produzione online Euro 0,00 | |
- invio online Euro 0,00 | |
Documentazione relativa a singole operazioni | |
- produzione cartaceo Euro 0,00 | |
- invio cartaceo Euro 0,70 | |
- produzione/invio online Euro 0,00 | |
Servizi di pagamento | |
Prelievo di contante allo sportello automatico eseguito in tutti Paesi appartenenti alla Zona Euro con Carta Nexi Debit Consumer da Euro 0,00 a Euro 1,00 (Il primo valore indica le commissioni applicate per prelevamenti effettuati su sportelli automatici Banco Desio, il secondo le commissioni applicate a prelevamenti effettuati su sportelli automatici di altre Banche) | |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia con carta di debito Euro 0,00 | |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia con carta di debito Euro 2,00 | |
Bonifico - SEPA eseguito allo sportello Euro 7,80 a disp. | |
Bonifico - SEPA eseguito online Euro 0,30 | |
Bonifico - EXTRA SEPA di importo non superiore al controvalore di Euro 1.000,00 (*) sportello Euro 7,50; online Euro 4,00 | |
Bonifico - EXTRA SEPA di importo superiore al controvalore di Euro 1.000,00 (*) sportello Euro 29,50; online Euro 15,00 | |
(*) commissione di intervento (si aggiunge al costo del bonifico) sportello 2,00 per mille minimo Euro 3,00; online 0,75 per mille minimo Euro 3,00 | |
(*) Maggiorazione per bonifici con opzione spese OUR a carico ordinante (si aggiunge al costo del bonifico): | |
- bonifici in euro (di qualsiasi importo) Euro 20,00 | |
- bonifici in divisa di importo non superiore al controvalore di Euro 1.000,00 Euro 19,50 | |
- bonifici in divisa di importo superiore al controvalore di Euro 1.000,00 Euro 50,00 | |
Ordine permanente di bonifico Euro 2,00 | |
Addebito diretto (SDD Core Utenze Enel) Euro 0,00 | |
Addebito diretto (SDD Core altre utenze) Euro 0,00 | |
Addebito diretto (SDD Core pagamenti commerciali) Euro 0,00 | |
Ricarica carta prepagata come da contratto Nexi tempo per tempo vigente | |
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | |
Interessi creditori | |
Tasso creditore annuo nominale 0,001 % | |
Indicizzazione del tasso creditore annuo nominale Non indicizzato | |
FIDI E SCONFINAMENTI | |
Fidi | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido ordinario 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro limite di fido ordinario Non indicizzato | |
COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA di messa a disposizione fondi - CMDF (aliquota trimestrale) 0,500 % Rappresenta il corrispettivo a favore della banca per il servizio di disponibilità immediata dei fondi relativi a ciascuno dei Fidi concessi al Cliente. La CMDF viene applicata, indipendentemente dall'utilizzo dei Fidi, in misura percentuale su ciascun accordato e proporzionalmente a tutto il periodo di durata dei medesimi Fidi; in caso di risoluzione anticipata di uno o più Fidi, la CMDF viene, pertanto, calcolata solo per il periodo di validità degli xxxxxx.Xx CMDF viene calcolata sulla base di ciascun "trimestre di riferimento", con ciò intendendosi trimestre solare. La CMDF viene addebitata (I) in misura complessiva rispetto a tutti i Fidi concessi; (II) in via posticipata con valuta ultimo giorno del trimestre di riferimento e contabilizzata nel trimestre successivo. La CMDF non viene applicata alle seguenti tipologie di Fido: Crediti Documentari Import, Crediti di firma (Italia ed estero).* | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido straordinario 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido straordinario Non indicizzato |
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CONTO X.XXX n. | |
COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA di messa a disposizione fondi - CMDF (aliquota trimestrale) 0,500 % Rappresenta il corrispettivo a favore della banca per il servizio di disponibilità immediata dei fondi relativi a ciascuno dei Fidi concessi al Cliente. La CMDF viene applicata, indipendentemente dall'utilizzo dei Fidi in misura percentuale su ciascun accordato e proporzionalmente a tutto il periodo di durata dei medesimi Fidi; in misura percentuale su ciascun accordato e proporzionalmente a tutto il periodo di durata dei medesimi Fidi; i caso di risoluzione anticipata di uno o più Fidi, la CMDF viene, pertanto, calcolata solo per il periodo di validità degli stessi. La CMDF viene calcolata sulla base di ciascun "trimestre di riferimento", con ciò intendendosi trimestre solare. La CMDF viene addebitata (I) in misura complessiva rispetto a tutti i Fidi concessi; (II) in via posticipata con valuta ultimo giorno del trimestre di riferimento e contabilizzata nel trimestre successivo. La CMDF non viene applicata alle seguenti tipologie di Fido: Crediti Documentari Import, Crediti di firma (Italia ed estero).* | |
Sconfinamenti | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido Non indicizzato | |
Commissione di Istruttoria Veloce per utilizzi extra fido(CIV) Euro 25,00 applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente, rispetto al saldo disponibile di fine giornata. La CIV, computata una sola volta nella giornata pur in presenza di più addebiti, è calcolata e addebitata trimestralmente in sede di liquidazione delle competenze o all’estinzione del rapporto e rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal Banco per la valutazione dello sconfinamento, compresa l’analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento. Per sconfinamento si intendono 1) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); 2) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). La CIV non è dovuta: 1) al verificarsi di uno sconfinamento di importo inferiore o pari a Euro 500,00 – anche se derivante da più addebiti – nel caso in cui lo stesso si protragga per un periodo non superiore a sette giorni consecutivi. Tale esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare; 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore del Banco; 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché il Banco non vi ha acconsentito. | |
Franchigia sull'ammontare dello sconfinamento/incremento dello sconfinamento esistente Euro 50,00 | |
Importo massimo della CIV applicato al trimestre Euro 150,00 | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido Non indicizzato | |
Commissione di Istruttoria Veloce per utilizzi in assenza di fido(CIV) Euro 25,00 applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente,rispetto al saldo disponibile di fine giornata. La CIV, computata una sola volta nella giornata pur in presenza di più addebiti, è calcolata e addebitata trimestralmente in sede di liquidazione delle competenze o all'estinzione del rapporto e rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal Banco per la valutazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento. Per sconfinamento si intendono 1) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); 2) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). La CIV non è dovuta: 1) al verificarsi di uno sconfinamento di importo inferiore o pari a Euro 500,00 - anche se derivante da più addebiti - nel caso in cui lo stesso si protragga per un periodo non superiore a sette giorni consecutivi. Tale esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare; 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore del Banco; 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché il Banco non vi ha acconsentito. | |
Franchigia sull'ammontare dello sconfinamento/incremento dello sconfinamento esistente Euro 50,00 | |
Importo massimo della CIV applicato al trimestre Euro 150,00 | |
Interessi di mora | |
Tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori Non indicizzato | |
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE | |
Contanti Data versamento | |
Assegni circolari stessa banca Data versamento | |
Assegni bancari stessa filiale Data versamento | |
Assegni bancari altra filiale 3 gg lavorativi | |
Assegni circolari altri istituti/vaglia postali/vaglia Banca d'Italia 4 gg lavorativi | |
Assegni bancari altri istituti/assegni postali esigibili su piazza 4 gg lavorativi | |
Assegni bancari altri istituti/assegni postali esigibili fuori piazza 4 gg lavorativi | |
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet del Banco xxx.xxxxxxxxxx.xx |
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CONTO X.XXX n. | |
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE |
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ | |
Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo) | |
Spese aggiuntive trimestrali per giacenza media liquida, nel trimestre, inferiore al minimo | Euro 0,00 |
Giacenza media liquida nel trimestre per esenzione spese aggiuntive | Euro 0,00 |
Invio comunicazioni | |
- cartaceo | Euro 0,70 |
- online | Euro 0,00 |
Frequenza invio estratto conto | Trimestrale |
Spese produzione/invio documento di sintesi | |
- produzione cartaceo | Euro 0,47 |
- invio cartaceo | Euro 0,78 |
- produzione online | Euro 0,00 |
- invio online | Euro 0,00 |
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) | |
- operazioni allo sportello | Euro 0,00 |
- operazioni centralizzate | Euro 0,00 |
- operazioni via Internet Banking | Euro 0,00 |
- operazioni con carta di debito / Self Service | Euro 0,00 |
Minimo spese per operazioni | Euro 0,00 |
Altro | |
Commissione per prelievo contante allo sportello | Euro 1,00 a disp. |
applicata per operazioni di importo minore o uguale a Euro 1.000,00 | |
Applicazione per i servizi di Open Banking (Account Aggregation e Pagamento Multiconto) | |
- Commissione per apertura servizio | Euro 0,00 |
- Canone mensile per il servizio | Euro 0,00 |
Remunerazione delle giacenze | |
Cfr. "Interessi creditori"; i tassi si intendono al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente | |
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico | |
Nessuna | |
COMPUTO DEGLI INTERESSI | |
Periodicità di computo degli interessi avere e interessi dare | Annuale |
VALUTE | |
Versamenti | |
Contanti | Data versamento |
Prelevamenti | |
Con mandato interno | Data operazione |
Con carta Xxxx Xxxxx Consumer | Data operazione |
Con carta di debito | Data operazione |
Imposte | |
Imposta di bollo relativa agli estratti conto | Nella misura prevista dalla legge |
*ESEMPIO DI CALCOLO CMDF | |
L'importo della CMDF dovuto per il trimestre verrà calcolato moltiplicando l'importo dell'affidamento (ad esempio € 1.000,00) per il Periodo di Applicazione della CMDF nel trimestre (ad esempio 70 giorni) e l'Aliquota di spesa trimestrale della CMDF (ad esempio 0,500%); l'importo così ottenuto deve essere diviso per i giorni di Durata del trimestre di competenza (ad esempio 90 per il trimestre gennaio – marzo di un anno non bisestile): € 1.000,00 X 70 X 0,500% / 90 = € 3,89 Importo della CMDF. |
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DOCUMENTO DI SINTESI
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Il presente Documento di Sintesi è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche del Servizio Assegni.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE | |
Numero di assegni gratuiti nell'anno | Zero |
Imposta di bollo per ogni modulo di assegno bancario o circolare richiesto in forma libera | Euro 1,50 |
- Commissione per segnalazione assegno impagato/pagato | Euro 11,00 |
- Commissione impagato assegni: le spese reclamate oltre a | Euro 12,00 |
Termini di non stornabilità degli accrediti derivanti da versamenti di assegni bancari | 7 giorni lavorativi |
VALUTE | |
Prelevamenti | |
Con assegno bancario | Data operazione |
Versamenti | |
Assegni circolari stessa banca | Data versamento |
Assegni bancari stessa filiale | Data versamento |
Assegni bancari altra filiale | Data versamento |
Assegni circolari altri istituti/vaglia postali/vaglia Banca d'Italia | 1 gg lavorativo |
Assegni bancari altri istituti/assegni postali esigibili su piazza | 3 gg lavorativi |
Assegni bancari altri istituti/assegni postali esigibili fuori piazza | 3 gg lavorativi |
DOCUMENTO DI SINTESI
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
Il presente Documento di Sintesi è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche del Servizio Bonifici.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
BONIFICI SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) DA E VERSO PAESI ADERENTI ALL'AREA SEPA | |
Spese bonifici in uscita | |
Spese per bonifico su nostra banca | |
- su conto corrente con stessa intestazione (giroconto) | Euro 0,00 |
- su conto corrente con diversa intestazione (vs. disposizione) | Euro 1,00 a disp. |
Ordine permanente di bonifico (bonifico ordinario a carattere ripetitivo eseguito allo sportello /online) | Euro 2,00 |
Spese per bonifico ad alta priorità eseguito allo sportello | Euro 15,00 a disp. |
Spese per bonifico ad alta priorità eseguito online (DWEB) | Euro 5,00 |
Commissioni per il servizio “Plick” (*) | |
- per disposizioni effettuate a favore di conto corrente presso il Banco | Euro 0,00 |
- per disposizioni effettuate a favore di conto corrente presso altra banca | 0,50% del valore della transazione (minimo Euro 0,50 massimo Euro 0,50) |
(*) Limite importo massimo per singola disposizione Plick: Euro 5.000,00. L’importo del singolo ordine di pagamento a mezzo del Servizio “Plick” dovrà essere inferiore ai massimali dispositivi previsti per il servizio DWeb. Per importi superiori a € 500,00 (compreso) sarà richiesta obbligatoriamente la generazione di un PIN di sicurezza da comunicare al beneficiario per l’incasso del Plick. | |
Commissioni per il servizio “Bonifico Istantaneo” eseguito online (**) | |
- per disposizioni effettuate a favore di conto corrente presso il Banco | Euro 1,50 |
- per disposizioni effettuate a favore di conto corrente presso altra banca | Euro 1,50 |
(**) Limite importo massimo per disposizioni di Bonifico Istantaneo: nel rispetto dei massimali dispositivi (giornaliero/mensile) previsti per il servizio DWEB, e comunque non superiore a Euro 15.000,00 per singola disposizione. | |
Servizio BANCOMAT Pay® | |
- canone mensile posticipato per l'uso del servizio (con addebito trimestrale) | Euro 1,00 |
- commissione per operazioni di Trasferimento di fondi effettuate a favore di conto corrente presso il Banco (***) | Euro 0,50 |
- commissione per operazioni di Trasferimento di fondi effettuate a favore di conto corrente presso altra banca (***) | Euro 0,50 |
(***) applicata per operazioni di importo superiore a Euro 50,00 | |
- commissione per operazioni di Pagamento di beni e servizi presso esercenti convenzionati | Euro 0,00 |
Alle operazioni di Trasferimento di fondi (in uscita) con BANCOMAT Pay® si applicano i seguenti specifici limiti standard: | |
- limite massimo singola operazione: | Euro 250,00 |
- limite massimo giornaliero: | Euro 500,00 |
- limite massimo mensile: | Euro 1.500,00 |
I limiti predetti possono essere ridotti tramite DWEB/DMOBILE. | |
Alle operazioni di Pagamento di beni e servizi a favore di esercenti convenzionati con BANCOMAT Pay® si applicano i seguenti specifici limiti standard: | |
- limite massimo mensile: | Euro 1.500,00 non personalizzabile |
Bonifici disposti su modulo cartaceo consegnato in Filiale entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Accredito alla banca del beneficiario entro 2 Giornate Operative successive alla data ricezione ordine |
Bonifici disposti tramite internet entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data ricezione ordine |
Bonifici disposti tramite servizio "Plick" entro l'orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data ricezione ordine e di accettazione da parte del beneficiario |
Bonifici ad alta priorità disposti entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Accredito alla banca del beneficiario in giornata |
Bonifici disposti tramite servizio “Bonifico Istantaneo” eseguito online | Accredito alla banca del beneficiario entro 15 secondi dalla ricezione ordine |
Operazioni (Trasferimento di fondi e Pagamento di beni e servizi) disposte tramite servizio BANCOMAT Pay® | Esecuzione in tempo reale |
Valute | |
Valuta di addebito all'ordinante | Data ricezione ordine |
- Se è fissata la data di accredito al beneficiario (bonifici su altre banche disposti su modulo cartaceo) | 2 giornate operative precedenti la data di accredito al beneficiario |
CONTO X.XXX n. | ||
- Se è fissata la data di accredito al beneficiario (bonifici su altre banche disposti tramite internet) | 1 giornata operativa precedente la data di accredito al beneficiario | |
- Se è fissata la data di accredito al beneficiario (bonifici su nostra banca) | Pari alla data di accredito al beneficiario | |
Valuta di addebito all'ordinante, per operazioni disposte tramite servizio BANCOMAT Pay®(Trasferimento di fondi e Pagamento di beni e servizi) | Data in cui l'ordine di pagamento viene disposto | |
Spese bonifici in entrata | ||
Spese per bonifico in entrata | Euro 0,00 | |
Spese per operazioni BANCOMAT Pay® (solo Trasferimento di fondi) in entrata | Euro 0,00 | |
Valute | ||
Valuta di accredito e disponibilità sul conto del beneficiario | Pari alla giornata operativa di accredito al Banco | |
Valuta di accredito e disponibilità sul conto del beneficiario (bonifici istantanei) | Pari alla giornata di esecuzione dell'ordine | |
Valuta di accredito e disponibilità sul conto del beneficiario per operazioni BANCOMAT Pay® (solo Trasferimento di fondi) | Data in cui l'ordine di pagamento viene disposto | |
"R-Transaction" per Bonifici Domestici/Sepa Credit Transfer (SCT) | ||
- Reject Rifiuto all'esecuzione dell'addebito, entro un giorno lavorativo successivo dalla ricezione dell'ordine dal cliente | Euro 11,00 | |
- Return Storno dell'operazione entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di regolamento | Euro 3,00 | |
- Recall Richiamo: la Banca del Pagatore chiede la cancellazione di un SCT entro 10 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'SCT originario | Euro 3,00 | |
BONIFICI DA E VERSO PAESI UE NELLA DIVISA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO | ||
Spese bonifici in uscita | ||
Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi disposti allo sportello | Euro 10,20 | |
Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi disposti tramite canale telematico | Euro 3,80 | |
Spese relative a bonifici in divisa Paesi UE di importo non superiore al controvalore di Euro 1.000,00 | sportello Euro 7,50; online Euro 4,00 | |
Spese relative a bonifici in divisa Paesi UE di importo superiore al controvalore di Euro 1.000,00 | sportello Euro 29,50; online Euro 15,00 | |
Commissione di intervento | sportello 2,00 per mille minimo Euro 3,00; online 0,75 per mille minimo Euro 3,00 | |
Tempi massimi di esecuzione | ||
Disposti allo sportello entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | entro 2 Giornate Operative successive alla data di ricezione dell' ordine | |
Disposti tramite canali telematici entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | - entro 1 Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell' ordine | |
- entro 2 Giornate Operative successive alla data di ricezione ordine in caso di conversione valutaria tra le divise ufficiali di uno Stato membro UE | ||
Valute | ||
Valuta di addebito all'ordinante | Data esecuzione operazione | |
Spese bonifici in entrata | ||
Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi | Euro 0,00 | |
Spese relative a bonifici in divisa Paesi UE | Euro 16,50 | |
Commissioni di intervento relative a bonifici in divisa Paesi UE | 2,000 per mille minimo Euro 3,00 | |
Valute | ||
Valuta di accredito al beneficiario | pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco | |
Altre spese (bonifici in uscita / entrata) | ||
Spese reclamate da corrispondente estera per rettifiche/modifiche delle istruzioni di pagamento | Ripetute alla pari | |
Spese per ricerche di archivio per conto della clientela | Euro 17,50 | |
Spese per messaggi swift eseguiti per conto della clientela per rettifica di disposizioni e/o richiesta di informazioni | Euro 17,50 | |
Spese per il recupero dei fondi in caso di operazione di pagamento eseguita erroneamente a causa dell’identificativo unico fornito | Euro 10,00 | |
Spese per bonifici in uscita urgenti | Euro 15,00 | |
Girofondi ad altra Banca su disposizioni del beneficiario | Euro 11,50 | |
Cambio applicato | Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali | |
N.b. il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevate in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50% | ||
BONIFICI DA E VERSO PAESI UE NELLA DIVISA DIVERSA DALLA DIVISA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO | ||
Spese bonifici in uscita | ||
Spese relative a bonifici in divisa di importo non superiore al controvalore di € 1.000,00 | sportello Euro 7,50; online Euro 4,00 | |
Spese relative a bonifici in divisa di importo superiore al controvalore di € 1.000,00 | sportello Euro 29,50; online Euro 15,00 |
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
CONTO X.XXX n. | ||
Commissione di intervento | sportello 2,00 per mille minimo Euro 3,00; online 0,75 per mille minimo Euro 3,00 | |
Tempi massimi di esecuzione | ||
Disposti allo sportello entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | entro 2 Giornate Operative successive alla data di ricezione dell' ordine | |
Disposti tramite internet entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | entro 2 Giornate Operative successive alla data di ricezione dell' ordine | |
Valute | ||
Valuta di addebito all'ordinante | data esecuzione operazione | |
Spese bonifici in entrata | ||
Spese | Euro 16,50 | |
Commissione di intervento | 2,000 per mille minimo Euro 3,00 | |
Valute | ||
Valuta di accredito al beneficiario | pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco | |
Altre spese (bonifici in uscita / entrata) | ||
Spese reclamate da corrispondente estera per rettifiche/modifiche delle istruzioni di pagamento | Ripetute alla pari | |
Spese per ricerche di archivio per conto della clientela | Euro 17,50 | |
Spese per messaggi swift eseguiti per conto della clientela per rettifica di disposizioni e/o richiesta di informazioni | Euro 17,50 | |
Spese per il recupero dei fondi in caso di operazione di pagamento eseguita erroneamente a causa dell’identificativo unico fornito | Euro 10,00 | |
Spese per bonifici in uscita urgenti | Euro 15,00 | |
Girofondi ad altra Banca su disposizioni del beneficiario | Euro 11,50 | |
Cambio applicato | Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali | |
N.b. il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevate in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50% | ||
ALTRI BONIFICI (EXTRA SEPA) | ||
Spese bonifici in uscita | ||
Spese relative a bonifici in euro o in divisa di importo non superiore al controvalore di € 1.000,00 | sportello Euro 7,50; online Euro 4,00 | |
Spese relative a bonifici in euro o in divisa di importo superiore al controvalore di € 1.000,00 | sportello Euro 29,50; online Euro 15,00 | |
Commissione di intervento | sportello 2,00 per mille minimo Euro 3,00; online 0,75 per mille minimo Euro 3,00 | |
Maggiorazione per bonifici con opzione spese OUR a carico ordinante: | ||
- bonifici in euro (di qualsiasi importo) | Euro 20,00 | |
- bonifici in divisa di importo non superiore al controvalore di € 1.000,00 | Euro 19,50 | |
- bonifici in divisa di importo superiore al controvalore di € 1.000,00 | Euro 50,00 | |
Tempi massimi di esecuzione | ||
Disposti allo sportello entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Entro 4 Giornate Operative successive alla data di ricezione dell' ordine | |
Disposti tramite internet entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Entro 4 Giornate Operative successive alla data di ricezione dell' ordine | |
Valute | ||
Valuta di addebito all'ordinante | data esecuzione operazione | |
Spese bonifici in entrata | ||
Spese | Euro 16,50 | |
Commissione di intervento | 2,000 per mille minimo Euro 3,00 | |
Valute | ||
Valuta di accredito al beneficiario | pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco | |
Altre spese (bonifici in uscita / entrata) | ||
Spese reclamate da corrispondente estera per rettifiche/modifiche delle istruzioni di pagamento | Ripetute alla pari | |
Spese per ricerche di archivio per conto della clientela | Euro 17,50 | |
Spese per messaggi swift eseguiti per conto della clientela per rettifica di disposizioni e/o richiesta di informazioni | Euro 17,50 | |
Spese per bonifici in uscita urgenti | Euro 15,00 | |
Girofondi ad altra Banca su disposizioni del beneficiario | Euro 11,50 | |
Cambio applicato | Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali | |
N.b. il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevate in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50% |
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DOCUMENTO DI SINTESI
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
Il presente Documento di Sintesi è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche del Servizio Disposizioni di addebito permanente di utenze / SDD e pagamenti ricorrenti.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Pagamenti vari disposti allo sportello | |
Bollette telefoniche Telecom: commissione per bolletta addebitata in conto corrente con valuta pari a data operazione | Euro 2,00 a disp. |
Bollette Enel: commissione per bolletta addebitata in conto corrente con valuta pari a data operazione | Euro 2,00 a disp. |
Bollette Gas: commissione per bolletta addebitata in conto corrente con valuta pari a data operazione | Euro 2,00 a disp. |
Pagamento spese condominiali | Euro 0,52 a disp. |
Pagamento rette scolastiche | Euro 0,52 a disp. |
Bollettino bancario "Servizio Freccia" | Euro 2,00 a disp. |
Euro 2,00 a disp. | |
Commissione per pagamento Mav | Euro 0,00 |
Commissione per pagamento Rav | Euro 2,00 a disp. |
Euro 0,50 a disp. | |
Commissione per pagamenti con servizio CBILL (oltre alle commissioni eventualmente reclamate dall’azienda privata o pubblica che ha emesso la bolletta, c.d. Biller) | Euro 2,00 a disp. |
Mav | Euro 0,00 |
Rav | Euro 0,50 a disp. |
Xx.Xx | Euro 0,30 a disp. |
Bollettino bancario "Servizio Freccia" | Euro 0,50 a disp. |
Italiane Spa, tempo per tempo vigente) | Euro 0,50 a disp. |
che ha emesso la bolletta, c.d. Biller) | Euro 0,50 a disp. |
F24 | Euro 0,00 |
Ricarica telefonica | Euro 0,00 |
Ricarica carta prepagata | come da contratto Nexi tempo per tempo vigente |
VALUTE | |
Utenze | |
Valuta su pagamento utenze domiciliate | Data scadenza |
DATI DEL CLIENTE E DEL RAPPORTO
Numero | Codice IBAN | NDG | |||
Categoria | 02 | Sottocategoria | 275 | Convenzione | 09584 D.ONE-DIGITAL ONBOARDING |
Intestazione |
RECAPITI PER COMUNICAZIONI URGENTI (previste dal Capitolo 2)
COMUNICAZIONI TELEFONICHE/INVIO SMS
Telefono |
Cellulare |
COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA - INVIO COMUNICAZIONI
Il Cliente, con riferimento alle modalità di scelta di invio delle comunicazioni afferenti il presente contratto (ivi incluse quelle previste dalla Normativa di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) richiede espressamente al Banco che, a far data dalla sottoscrizione del contratto medesimo, le predette comunicazioni:
gli vengano inviate su supporto duraturo cartaceo e a mezzo spedizione postale al seguente indirizzo:
Intestazione | |||||||
Indirizzo | n. | ||||||
C.A.P. | Città | Provincia |
Il Cliente ha facoltà di comunicare successivamente per iscritto al Banco altro indirizzo in sostituzione di quello sopra indicato.
oppure
gli vengano inviate su supporto duraturo elettronico, a mezzo modalità telematica.
Il Cliente prende atto e riconosce che il Banco invierà le comunicazioni nell’Area del Sito Internet del Banco riservata al Cliente a seguito dell’attivazione, da parte del Cliente del Servizio di Internet Banking offerto dal Banco alla propria alla clientela; in tale caso, il Cliente potrà consultare le comunicazioni, nei termini e con le modalità previste nel contratto di Internet Banking sottoscritto e nella relativa Guida ai Servizi, a mezzo di apposita funzione consultiva.
Con riferimento ai servizi di “Account Aggregation”, “Pagamento Multiconto” e, più in generale, dei Servizi di “Open Banking”, il Cliente prende atto che le comunicazioni gli verranno inviate e trasmesse mediante l’APP a detti Servizi dedicata (“One-D”).
Resta ferma in ogni caso la facoltà del Banco di inviare con ogni mezzo idoneo (ad esempio, raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, ecc.) all'indirizzo comunque indicato dal Cliente ogni comunicazione afferente il presente rapporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazioni urgenti di qualsivoglia tipo, comunicazioni di recesso, costituzioni in mora, ecc.).
DOMICILIO ELETTO Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Modifiche alla Legge 15 dicembre 1990, n. 386)
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In relazione all'odierna proposta di apertura del conto corrente, il Cliente conferma di essere stato adeguatamente informato in merito alla Legge sopra indicata e alle sue modifiche.
In particolare, il Cliente prende atto dell'obbligo gravante sul Banco di provvedere all'iscrizione nell'archivio CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria, gestito dalla Banca d'Italia, dei dati relativi ai soggetti emittenti assegni bancari in assenza di autorizzazione o di sufficiente provvista (art. 10 - bis).
Il Cliente è stato altresì informato che l'iscrizione nel citato archivio comporta l'immediata revoca della convenzione d'assegno a livello di sistema interbancario per un periodo di mesi 6, nonché il divieto di pagare altri assegni eventualmente emessi, anche se nei limiti della provvista (art. 9).
Ai sensi dell'art. 9-bis, il domicilio "eletto" per l'invio di eventuali comunicazioni di revoca è il seguente:
Intestazione | |||||||
Indirizzo | n. | ||||||
C.A.P. | Città | Provincia |
Resta inteso che, in carenza di una diversa indicazione, il domicilio eletto ai fini sopra precisati coincide con il domicilio indicato nell'intestazione del presente contratto.
******************************************
Direttiva PAD. Trasparenza e comparabilità delle spese relative al Conto di Pagamento. Terminologia standardizzata europea.
Elenco dei Servizi collegati al Conto di Pagamento più rappresentativi a livello nazionale
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Ai fini di cui all’articolo 126-undecies del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito, il “Testo Unico Bancario” o il “TUB” o anche il “D.Lgs. n. 385/1993”) si riporta, di seguito, l’elenco dei Servizi collegati al Conto di Pagamento più rappresentativi a livello nazionale, elenco che impiega la terminologia standardizzata definita dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD).
Nome del servizio | Descrizione del Servizio |
Tenuta del conto | La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del cliente |
Invio estratto conto | Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente |
Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente | |
Rilascio di una carta di xxxxxx | Xxxxxxxx, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente |
Rilascio di una carta di credito | Xxxxxxxx, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente |
Ricarica carta prepagata | Accreditamento di somme su una carta prepagata |
Prelievo di contante | Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto |
Rilascio moduli di assegni | Rilascio di un carnet di assegni |
Bonifico – SEPA | Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA |
Bonifico – extra SEPA | Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA |
Ordine permanente di bonifico | Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente |
Addebito diretto | Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare |
Fido | Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi |
Sconfinamento | Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”) |
CONTO X.XXX n. | |
INFORMATIVA – INFORMAZIONI SULLA BANCA - SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30) |
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banco di Desio e della Brianza SpA, con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 0, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155 e P. IVA n. 10537880964, capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5. N. Iscrizione RUI D000190058. Intermediario soggetto a vigilanza IVASS. xxx.xxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx tel.0362/613.1 fax.0362/488212
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
(ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
Il rimborso è limitato a 100.000 (centomila) euro per depositante.
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 (centomila) euro. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 (centomila) euro.
Non sono ammissibili al rimborso:
- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
Il limite di 100.000 (centomila) euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il Modulo Standard di seguito riportato.
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI
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(ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)
I Suoi depositi presso Banco di Desio e della Brianza sono protetti da: | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d’Italia come sistema di garanzia dei depositi. L’adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge. |
Limite della protezione: | 100.000 euro per depositante e per xxxxx. Xx taluni casi la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali1. |
Se possiede più depositi presso la banca: | Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante. |
Se possiede un conto cointestato con un’altra persona / altre persone: | Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente. |
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca: | 7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca2. |
Valuta del rimborso: | Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito. |
CONTO X.XXX n. | ||
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti: | FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 00000 XXXX (XXXXXX) Tel. 0000 00-000000 – Fax: 0039 00-0000000 | |
Per maggiori informazioni: |
Informazioni supplementari
1 Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).
2 La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).
CAPITOLO 1 - NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI CONNESSI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Definizioni
1.1 - Le Parti convengono che i termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questo e nei successivi Capitoli, nonché in altri punti del Contratto, anche se al plurale, avranno il seguente significato:
- “Certificato di Firma Elettronica”: indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una
persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona.
- “Certificato Qualificato di Firma Elettronica”: indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, un Certificato di Firma Elettronica che è rilasciato da un Prestatore di Servizi
Fiduciari Qualificato ed è conforme ai requisiti previsti dal predetto Regolamento.
- “Codice dell’Amministrazione Digitale” o anche “CAD”: indica il D. Lgs. 07/03/2005 n.°82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la correlata normativa
regolamentare (anche di natura tecnica) di attuazione.
- “Conto” o anche “Rapporto”: indica il presente rapporto di conto corrente acceso tramite la stipulazione del Contratto.
- “Contratto”: indica il presente contratto di Conto concluso a mezzo dell’impiego di Tecniche di Comunicazioni a Distanza e, segnatamente, sottoscritto con Firma Digitale Remota.
- “Documento di Sintesi”: indica il documento contenente le condizioni economiche del Conto e dei servizi connessi all’utilizzo del medesimo, riportato nel frontespizio
del Contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. A tale documento, quale tempo per tempo vigente, le Parti fanno pieno riferimento per la determinazione delle condizioni economiche applicate al Conto e ai Servizi.
- “Filiale”: indica una filiale del Banco.
- “Filiale di Riferimento”: indica la Filiale del Banco, prescelta dal Cliente in fase di attivazione digitale del Conto a fini di radicamento dello stesso, a mezzo della quale il Cliente medesimo può fruire dei Servizi di Sportello, come oltre definiti, nonché, qualora richiesta, ricevere assistenza in merito all’operatività del Conto.
- “Firma Elettronica Avanzata”: indica una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’art. 26 del Regolamento eIDAS, ossia: (i) è connessa unicamente al
firmatario (ii) è idonea a identificare il firmatario (iii) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo (iv) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
- “Firma Elettronica Qualificata”: indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, una Firma Elettronica Avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una Firma
Elettronica Qualificata e basata su un Certificato Qualificato per firme elettroniche.
- “Firma Digitale”: indica, ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale, un particolare tipo di Firma Elettronica Qualificata basato su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- “Firma Digitale Remota”: indica una particolare procedura di Firma Digitale, generata su HSM (insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la
generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più copie di chiavi crittografiche) che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte del relativo titolare.
- “Foglio Informativo del Conto”; indica il documento che riporta informazioni sul Banco, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del Conto e dei Servizi
connessi all’utilizzo di quest’ultimo, quale quello tempo per tempo vigente. Il Foglio Informativo viene messo a disposizione della Clientela su Supporto Durevole cartaceo o informatico disponibile ed accessibile per gli stessi in tempo utile prima che siano vincolati dal Contratto e/o da un’offerta ad esso afferente. Il Foglio Informativo viene pubblicato sul Sito Internet del Banco nella sezione dedicata all’informativa precontrattuale sui servizi e prodotti offerti, nonché reso disponibile per il Cliente nell’APP “One-D” del Banco, la cui disciplina è prevista al successivo Capitolo 2 del Contratto e presso le Filiali del Banco.
- “Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza”: indica l’Informativa del Banco sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza
ai sensi del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. L’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza viene messa a disposizione della Clientela su Supporto Durevole cartaceo o informatico disponibile ed accessibile per gli stessi in tempo utile prima che siano vincolati dal Contratto e/o da un’offerta ad esso afferente. L’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza viene pubblicata sul Sito Internet del Banco nella sezione dedicata all’informativa precontrattuale sui servizi e prodotti offerti, nonché resa disponibile per il Cliente nella sopra menzionata APP “One-D” e presso le Filiali del Banco.
- “Normativa di Trasparenza” o anche “Disposizioni di Trasparenza”: indica congiuntamente la normativa primaria e quella regolamentare tempo per tempo vigente
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in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
- “Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo": indica congiuntamente la normativa primaria e quella regolamentare tempo per tempo vigente in tema di
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
- “Notifica Push”: indica un tipo di messaggistica istantanea che consente di inviare un messaggio all’Utente di un Servizio di Pagamento (come definito al successivo
Capitolo 2 del Contratto) attraverso la rete e connessione internet, e quindi non come un normale SMS (“Short Message Service”). Dette notifiche, inviate a mezzo di un’applicazione software, sono definite “push” in quanto il messaggio viene “spinto” all’Utente, senza che quest’ultimo debba effettuare alcuna azione specifica di scaricamento (“pull”). Il messaggio viene recapitato direttamente sullo “Smartphone” dell’Utente.
- “Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato” o anche “Certificatore Qualificato”: indica un soggetto che rilascia “Certificati Qualificati di Firma Elettronica” a norma
del Regolamento eIDAS. L’elenco dei Certificatori Qualificati abilitati in Italia è tenuto presso l’AGID – “Agenzia per l’Italia Digitale”.
- “Regolamento eIDAS”: indica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014 in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
- “Servizi di Conto” o anche “Servizi”: indica, in via congiunta, i servizi disciplinati dal Contratto, ivi inclusi i Servizi di Pagamento previsti dalla PSD.
- “Servizi di Sportello”: indica, in via congiunta, i Servizi di Conto che, tempo per tempo, sono fruibili dalla Clientela solo tramite l’operatività di Filiale e, in particolare, della propria Filiale di Riferimento. Il Banco comunica alla propria Clientela i Servizi di Sportello tempo per tempo resi disponibili, tramite il Foglio Informativo del Conto, quale quello pro tempore vigente.
- “Sito Internet del Banco” o anche il “Sito”; indica il sito (web) del Banco, ossia xxx.xxxxxxxxxx.xx.
- “Area Riservata del Sito del Banco”: indica l’area riservata del Sito Internet del Banco, protetta, dedicata ed accessibile solo ai Clienti registrati i quali, a loro volta, hanno preventivamente attivato il Servizio di Internet Banking.
- “Servizio di Internet Banking” o anche “Servizio DWEB Banking”: indica il servizio di Banca Telematica del Banco denominato “DWEB Banking”.
“Guida ai servizi del DWEB Banking”: indica la Guida ai servizi di Banca Telematica del “DWEB Banking” del Banco. La Guida ai servizi del “DWEB Banking” è messa a disposizione dal Banco, su Supporto Durevole informatico, nella sopra citata APP “One-D”, pubblicata sul Sito Internet del Banco, nonché resa disponibile nell’Area Riservata del Sito Internet di quest’ultimo protetta, dedicata ed accessibile solo al Cliente e presso le Filiali del Banco e dallo stesso costantemente aggiornata.
- “Supporto Durevole”: indica ogni strumento che permetta al Cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Si intendendo quali “Supporti Durevoli” i (i) documenti su carta, nonché i (ii) documenti elettronici (file), acquisibili dall’APP “One-D”, dal Sito Internet del Banco e/o nell’Area del Sito Riservata al Cliente, ovvero da quest’ultimo ricevuti per posta elettronica, idonei ad essere dal Cliente medesimo salvati durevolmente su supporti elettronici quali ad esempio. Hard disk, CD-ROM, dvd-rom, pendrive ecc. in modo che in qualsiasi momento li possa stampare.
- “Tecniche di Comunicazione a Distanza”: indica le tecniche di contatto con il Cliente, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e
simultanea del Cliente e del Banco o di un incaricato di quest’ultimo. Le Tecniche di Comunicazione a Distanza messe tempo per tempo dal Banco a disposizione della propria Clientela sono indicate nell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza, quale quella pro tempore vigente.
Art. 1-bis - Identificazione del Cliente
1.1-bis All'atto della richiesta di apertura del Conto, nonché successivamente in corso di rapporto, il Cliente si impegna a fornire al Banco tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l’amministrazione fiscale di paesi terzi, secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dal Banco stesso.
1.2-bis Ove richiesto dal Banco, il Cliente, è altresì, tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l’accuratezza, la
completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare al Banco, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento. 1.3-bis Per acquisire dal Cliente tali dati e informazioni, il Banco potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, ivi
compreso l’utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza in forma elettronica e/o telematica che il Cliente dichiara fin d’ora di accettare.
1.4-bis Il Banco non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente, né del loro mancato aggiornamento
dovuto a fatto del Cliente. Quest’ultimo è, pertanto, responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga, a tal fine, a tenere indenne il Banco ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da eventuali pregiudizi che dovessero essere subiti dal Banco stesso e/o dai terzi anche per effetto della eventuale comminazione di provvedimenti sanzionatori.
1.5-bis All’atto della costituzione del Rapporto o dell’effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire al Banco le informazioni e le
dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati identificativi propri e degli eventuali titolari effettivi) nonché gli altri dati e notizie necessari in conformità alla Normativa vigente anche in materia di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo per consentire allo stesso il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela richiesti dalla predetta Normativa.
1.6-bis Ai fini dell’identificazione del Cliente, il Banco potrà avvalersi di tutte le modalità tempo per tempo consentite dalla Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle prevedenti processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all’Utente nell’ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (“SPID”) di cui all’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
1.7-bis Il Cliente prende atto e riconosce che, se il Banco non sarà in grado di ottenere i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’identificazione e, più in generale,
dell’adeguata verifica, non darà corso alla singola operazione richiesta, non attiverà il Conto ovvero, qualora lo stesso sia già in essere, porrà fine al medesimo.
Art. 1-ter - Operatività del Conto - Obblighi del Cliente
1.1-ter L’apertura del Conto avviene a mezzo dell’utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza, quali quelle tempo per tempo rese disponibili dal Banco alla propria Clientela; la fruizione a distanza dei Servizi di Conto, nonché della correlata e conseguente operatività (in modalità consultiva e/o dispositiva), è assicurata dall’adesione del Cliente, preventiva o contestuale all’apertura del Conto, al Servizio di Internet Banking del Banco.
1.2-ter Il Cliente è informato che, relativamente ai Servizi di Sportello, gli stessi saranno fruibili esclusivamente solo tramite l’operatività delle Filiali e, in particolare, della
propria Filiale di Riferimento, previo deposito della propria firma e di quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con il Banco.
1.3-ter Fermo quanto precede, il Cliente prende atto che, al fine di fruire dei Servizi di Sportello, dovrà utilizzare forme di sottoscrizione diverse ed ulteriori rispetto alla
Firma Digitale Remota, consentite dalla normativa di riferimento, come ad esempio la firma manuale autografa su supporto cartaceo e/o la Firma Elettronica Avanzata; i soggetti autorizzati dal Cliente ad operare sul Conto potranno sottoscrivere le disposizioni dagli stessi impartite con le modalità di sottoscrizione sopra citate rese disponibili dal Banco, assumendosi in tal caso essi stessi l’onere di darne tempestivo avviso al soggetto delegante.
1.4-ter Il Banco rende noti al Cliente, a mezzo indicazione nel Foglio Informativo del Conto e nella predetta Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a
Distanza, i recapiti che permettono a quest’ultimo di contattare rapidamente il Banco e di comunicare efficacemente con esso.
1.5-ter Il Banco potrà rendere disponibili, allo scopo di migliorare la sicurezza e/o l’efficacia del Conto e/o dei Servizi di Conto e, in ogni caso, ai fini di una migliore
interazione con il Cliente stesso, Tecniche di Comunicazione a Distanza diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste al momento dell’apertura del Conto, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico. Il Banco aggiorna il Cliente sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza rese tempo per tempo disponibili con riferimento al Conto mediante indicazione e descrizione delle medesime nell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza e provvede ad inviare al Cliente (o rendere disponibile) comunicazione a ciò dedicata.
1.6-ter Il Banco potrà sospendere o interrompere l’utilizzo di talune Tecniche di Comunicazione a Distanza in qualsiasi momento, anche senza preavviso qualora ciò
non fosse possibile, in presenza di eventi o situazioni che ne facciano sospettare un utilizzo fraudolento o comunque non conforme alle previsioni del Contratto o della normativa di riferimento o che ne possano pregiudicare l’efficacia e/o la sicurezza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, è esclusa ogni responsabilità del Banco a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che potessero derivare al Cliente dalla sospensione o interruzione dell’utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza per le predette circostanze.
1.7-ter Per poter usufruire del Conto e dei Servizi a mezzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza, il Cliente si impegna sin d’ora ad utilizzare apparecchiature
proprie che devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche tempo per tempo indicate dal Banco nell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza, nonché nella Guida all’utilizzo dell’APP “One-D” di cui al successivo Capitolo 2 del Contratto. Il Cliente si fa carico della configurazione delle apparecchiature utilizzate e di tutto quanto necessario per accedere al Conto e ai Servizi di Conto.
1.8-ter Nell’utilizzare i Servizi di Conto offerti dal Banco, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nell’APP “One-D” o altro spazio reso
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disponibile dal Banco medesimo o, altresì, oggetto di Tecniche di Comunicazione a Distanza, è veritiero, originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. Il Banco non s’impegna a controllare l’operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi, altresì, la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.
1.9-ter Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara che di ritenere comunque validi e a sé opponibili le scelte e/o le istruzioni comunicate al Banco mediante la
selezione dei tasti o dei flag virtuali (c.d. “point and click”).
Art. 1-quater - Conclusione del Contratto mediante l’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza - Sottoscrizione a mezzo della Firma Digitale Remota 1.1-quater Ai fini della conclusione del Contratto tramite l’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza, è necessario che il Cliente: (i) scarichi l’APP “One-D” del Banco (ii) acceda a detta APP con le modalità di cui agli articoli 30 e ss. del successivo Capitolo 2 del Contratto (iii) venga identificato dal Banco in conformità alla Normativa Antiriciclaggio/Antiterrorismo pro tempore vigente e si concludano con esito positivo le correlate attività di adeguata verifica della Clientela svolte dallo stesso Banco (iv) svolga le operazioni proposte all’interno dell’APP “One-D” ai fini dell’accensione digitale del Conto, il tutto come meglio descritto nella Guida all’utilizzo dell’APP “One-D” pro tempore vigente. Nell’ambito del sopra citato processo di accensione digitale del Conto, il Cliente, a fini di radicamento del Rapporto, dovrà scegliere, tra quelle proposte nell’APP “One-D”, la propria Filiale di Riferimento, come definita ai sensi dell’art.1 del presente Capitolo I.
1.2-quater Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.1 – quater del presente articolo, la sottoscrizione digitale del presente modulo da parte del Banco e del
Cliente (i) avviene in apposita sezione dell’APP “One-D” e (ii) perfeziona, a tutti gli effetti di legge e contrattuali, il Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.
1.3-quater Il Cliente è informato del fatto che la stipulazione del Contratto potrà avvenire solo in un giorno lavorativo e non oltre l’orario indicato in apposita informativa
afferente gli Orari Limite (cut-off time) applicati dal Banco. L’informativa relativa agli Orari Limite (cut-off time) applicati dal Banco, quale quella pro tempore vigente, viene resa disponibile nell’APP “One-D” (su Supporto Durevole informatico) all’atto dell’apertura del Rapporto, nonché pubblicata sul Sito Internet del Banco nella sezione dedicata all’informativa precontrattuale sui servizi e prodotti offerti. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la predetta informativa costituisce un allegato al Contratto, nonché parte integrante ed essenziale dello stesso.
1.4-quater Le Parti convengono di utilizzare, quale forma di sottoscrizione del Contratto, nonché dei moduli e i documenti informatici ad esso annessi, conseguenti od accessori, la Firma Digitale Remota, previa adesione, da parte del Cliente, ai servizi di Firma Elettronica Qualificata e/o Firma Digitale del Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato o dei Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati promossi dal Banco; il Cliente riconosce sin d’ora che detta documentazione, se sottoscritta con l'apposizione della Firma Digitale Remota, soddisfa il requisito della forma scritta ex artt. 0000 Xxx. Civ. e 117, comma 1, del Testo Unico Bancario, ed ha la medesima validità giuridica dei documenti cartacei sottoscritti con firma manuale autografa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale e 25, comma 2, del Regolamento eIDAS.
1.5-quater Il Cliente dichiara di accettare che la soluzione di Firma Digitale Remota potrà essere utilizzata solo per la sottoscrizione del Contratto e della correlata
modulistica, nonché, più in generale, per la sottoscrizione dei documenti informatici per i quali, tempo per tempo, il Banco la renderà disponibile.
1.6-quater Il Cliente prende atto ed accetta che la soluzione di Firma Digitale Remota potrà essere utilizzata solo con riguardo a rapporti al medesimo intestati.
1.7-quater Il Cliente accetta e riconosce, altresì, che l'emissione del Certificato Qualificato di Firma Elettronica (quest’ultimo necessario ai fini dell’utilizzo della Firma
Digitale Remota) è subordinata all'esattezza e completezza delle informazioni dallo stesso fornite; in ogni caso, l’emissione del Certificato Qualificato di Firma Elettronica da parte del competente Certificatore Qualificato non costituisce alcun obbligo per il Banco di concludere un contratto o instaurare un rapporto.
1.8-quater Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 495 bis Cod. Pen. (falsa dichiarazione o attestazione al Certificatore
Qualificato sull'identità o su qualità personali proprie o di altri), per eventuali informazioni false rese al soggetto che presta servizi di certificazione della Firma Digitale. 1.9-quater Fermo quanto precede, il Cliente si impegna ad utilizzare la Firma Digitale Remota esclusivamente secondo quanto indicato nel Contratto e nelle condizioni di servizio sottoscritte con il competente Certificatore Qualificato, manlevando e tenendo fin da ora indenne il Banco da ogni eventuale danno che dovesse derivare a
quest’ultimo in ragione di un uso improprio di detta modalità di sottoscrizione.
1.10-quater I contratti e/o i moduli sottoscritti dal Cliente (nonché quelli sottoscritti dal Banco e al Cliente indirizzati) con Firma Digitale Remota, sono (gratuitamente)
messi a disposizione di quest’ultimo, su Supporto Xxxxxxxx informatico, a mezzo dell’invio all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente medesimo in fase di apertura del Rapporto o, per iscritto, successivamente a tale momento; ciò, anche in ottemperanza all’obbligo del Banco di consegnare al Cliente stesso un esemplare sottoscritto per accettazione del Contratto, di cui all’art. 117, comma 1, del TUB e delle relative disposizioni attuative.
1.11-quater Il Cliente è informato che, ai sensi dell’art. 67-undecies del Codice del Consumo, nonché della Normativa di Trasparenza, è suo diritto acquisire, in tempo
utile, prima che lo stesso sia vincolato dal Contratto e/o da un’offerta ad esso afferente, copia completa (su Supporto Durevole cartaceo o informatico) del Contratto medesimo e della documentazione prevista dalla Normativa di Trasparenza contenenti le informazioni ed i termini contrattuali del Conto e dei relativi Servizi per una ponderata valutazione del loro contenuto. Tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni e la consegna di copia della citata documentazione è gratuita e non impegna le Parti alla stipula del Contratto.
1.12-quater Fermo quanto precede, in qualsiasi momento del Rapporto, se lo richiede, è diritto del Cliente ricevere copia sottoscritta del Contratto e della
documentazione di Trasparenza esclusivamente su Supporto Durevole cartaceo; è, altresì, suo diritto cambiare la Tecnica di Comunicazione a Distanza utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura dei Servizi prestati. Il Cliente è, inoltre, informato che, ai sensi dell’art. 67-duodecies del Codice del Consumo, è suo diritto, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, recedere dallo stesso senza alcuna penalità e senza la necessità di indicare la motivazione, inviando al Banco, prima dello scadere del sopra citato termine, apposita comunicazione, il tutto come meglio indicato al successivo art. 16 del presente Capitolo I, nonché nell’ Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza.
Art. 1-quinques - Conto corrente e poteri di rappresentanza
1.1-quinques Il Conto consente al Cliente, nei limiti del saldo disponibile, di depositare e prelevare somme di denaro, versare assegni, emettere assegni circolari, ricevere bonifici, disporre pagamenti e regolare le operazioni di acquisto, vendita e/o sottoscrizione di strumenti e prodotti finanziari effettuate nell'ambito di servizi di investimento sottoscritti dal Cliente. Il Conto è il rapporto sul quale vengono registrate le operazioni di dare e avere tra il Banco e il Cliente.
Il Cliente, qualora intenda fruire dei Servizi di Sportello è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo (previa identificazione di queste ultime) nei suoi rapporti con il Banco, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti, poteri e facoltà derivanti dal Contratto.
1.2-quinques Il Cliente ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con il Banco, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica
corrispondente allo specimen di firma, ovvero le ulteriori modalità di sottoscrizione consentite dalla normativa di riferimento e rese operative dal Banco.
1.3-quinques Il Cliente, ove intendesse, anche successivamente all'apertura del Rapporto, nominare soggetti autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con il Banco,
è tenuto a comunicare al Banco per iscritto i riferimenti delle persone autorizzate a rappresentarlo, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate e allegando l'eventuale documentazione richiesta dalla normativa di riferimento e specificata dal Banco. Parimenti, il Cliente ove intendesse modificare le facoltà e/o i poteri accordati ai soggetti autorizzati a rappresentarlo, è tenuto a comunicarlo per iscritto al Banco.
1.4-quinques Le revoche o le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili al Banco,
finché questo non ne abbia ricevuto la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Filiale di Riferimento presso la quale è intrattenuto il rapporto oppure la comunicazione sia stata presentata direttamente alla predetta Filiale e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi da quello di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
1.5-quinques Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili al Banco sino a quando questo non ne abbia avuto notizia legalmente
certa.
1.6-quinques Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul Rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni
precedentemente conferite ad altri soggetti.
Art. 2 - Invio corrispondenza e comunicazioni
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2.1 L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Banco - anche relativa alle presenti condizioni sia contrattuali che economiche , queste ultime riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente - sarà effettuato al Cliente con piena efficacia rispetto alla normativa di riferimento con le modalità ed agli indirizzi scelti dal Cliente in sede di apertura del Rapporto alla sezione DATI DEL CLIENTE E DEL RAPPORTO – INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA – INVIO COMUNICAZIONI oppure con le modalità ed agli indirizzi fatti conoscere successivamente per iscritto. In tal senso, il Cliente riconosce ed accetta che costituisce indirizzo e recapito ai sensi del presente articolo l'Area Riservata del Sito del Banco. Il Banco fornisce, su Supporto Durevole, almeno una volta l’anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del Rapporto.
2.2 Il Cliente, al momento della sottoscrizione del Contratto, ha la facoltà di scegliere per l'invio delle comunicazioni tra Supporto Durevole cartaceo e non cartaceo. In
ogni momento del Rapporto, il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di invio delle comunicazioni utilizzata. Le condizioni economiche applicate alle diverse modalità di comunicazione messe a disposizione del Banco sono riportate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante ed essenziale nonché frontespizio del Contratto. Il Cliente, nel caso in cui scelga, ai fini dell’invio delle comunicazioni a lui destinate, il Supporto durevole non cartaceo, prende atto e riconosce che le stesse avverranno esclusivamente in formato elettronico e per il tramite dell’attivazione del sopra citato Servizio di Internet Banking del Banco e, più in generale, dei canali telematici che, tempo per tempo, lo stesso Xxxxx mette a disposizione della propria Clientela. Il Cliente, in qualsiasi momento, può chiedere al Banco la variazione della modalità di invio prescelta, passando a quella basata sul formato cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o dei servizi richiesti.
2.3 Il Cliente è tenuto ad informare prontamente, per iscritto o con Tecnica di Comunicazione a Distanza accettata dal Banco, della eventuale variazione del suo
recapito, variazione che avrà, comunque, effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte del Banco. Sino a tale momento ogni comunicazione del Banco indirizzata all'ultimo recapito comunicato dal Cliente si intenderà eseguita con pieno effetto. Qualora il Cliente trasferisca il proprio domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con il Banco, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.
Art. 3 - Convenzioni di assegno
3.1 Le disposizioni con assegni sul Conto presso il Banco si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dal Banco, contro rimborso dell'eventuale costo il Cliente è informato che, ai sensi dell’art. 1.1-quinques che precede, la fruizione del presente Servizio di Sportello presuppone che il Cliente depositi la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con il Banco.
3.2 I moduli di assegno sono consegnati personalmente al Cliente o al delegato preventivamente designato dal Cliente stesso presso la Filiale di Riferimento del Cliente
medesimo.
3.3 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse
risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi. In caso di smarrimento, distruzione o furto degli assegni, sia con riferimento ai titoli in bianco che a quelli emessi, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Banco mediante dichiarazione scritta presentata alla propria Filiale di Riferimento del Banco ove è intrattenuto il rapporto, restando inteso che il Banco rimane completamente sollevato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali pagamenti di assegni nel frattempo effettuati. Il Cliente dovrà altresì consegnare al Banco entro 3 (tre) giorni dalla consegna della suddetta dichiarazione, copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Sarà cura del Cliente attivare, comunque, le procedure più idonee per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento dei titoli compilati all’ordine, etc.).
3.4 In caso di revoca della convenzione assegni, anche in conseguenza dell'iscrizione del nominativo del Cliente nell'archivio informatizzato di cui all'art. 10 bis della
Legge 386/1990 e, comunque, con la cessazione del rapporto di Xxxxx, i moduli non utilizzati devono essere restituiti al Banco. Il Banco non sarà tenuto a pagare gli assegni non restituiti, neppure in presenza di idonea copertura.
3.5 In caso di prelievi delle disponibilità presenti in Conto effettuati a mezzo di carta di debito e/o di credito, in conformità alle norme che regolano detto servizio, le Parti
concordano di dare priorità a tali prelievi; pertanto - qualora per effetto di tali prelievi risultassero insufficienti le disponibilità del Conto - il Banco non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad esso pervenissero per l'incasso, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo a mezzo carta di credito e/o di debito ed ancorché del prelievo stesso il Banco abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto. Qualora, inoltre, pervengano al Banco contemporaneamente assegni emessi dal Cliente ed addebiti relativi all’utilizzo di carte di debito o credito in suo possesso, il Banco, nei limiti dei fondi disponibili ed a prescindere dalle rispettive date, darà sempre precedenza all’addebito relativo all’utilizzo delle carte.
3.6 Il Banco è tenuto al pagamento di assegni con imputazione al Conto su cui risultano tratti. Qualora tale Conto non presenti la necessaria disponibilità, il Banco non
potrà unilateralmente eseguire il pagamento degli assegni presentatigli per l'incasso addebitando gli altri conti correnti intestati al medesimo Cliente e presentanti le necessarie disponibilità a meno che il Cliente non abbia tempestivamente fornito al Banco specifiche istruzioni scritte in tal senso.
3.7 Il Banco è espressamente autorizzato:
- ad addebitare sul Conto gli assegni tratti dallo stesso, indipendentemente dall'ordine della loro emissione e/o della loro presentazione presso lo sportello trattario,
ancorché recanti firme illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della Legge assegni e dell'art. 8 della Legge cambiaria;
- quando xxxxxxxxxxx, a comunicare ad altre Banche la esistenza o meno di disponibilità sufficienti al pagamento di assegni tratti dal Cliente, presentati per l’incasso
presso le medesime.
Art. 4 - Versamento in Conto
4.1 Salvo specifica diversa istruzione scritta, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse dirette, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in Conto.
4.2 L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel Documento di
Sintesi. Anche per quanto concerne il termine di non stornabilità dei citati assegni si rinvia al medesimo Documento di Sintesi. Il Banco potrà prorogare detto termine solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso il Banco medesimo e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga il Banco dà pronta notizia al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).
4.3 La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo,
come stabilita al precedente comma 4.2.
4.4 Qualora tuttavia il Banco consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, dell'importo dell'assegno prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma
4.2. ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso del termine di non stornabilità, il Banco si riserva il diritto di addebitare in qualunque momento l'importo dei titoli accreditati e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
4.5 In tale evenienza il Banco darà avviso al Cliente dell'addebito, unitamente alla restituzione, ove possibile, dell'assegno addebitato.
4.6 In caso di mancato incasso, il Banco si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi
momento, l'addebito in Conto.
4.7 Le suddette previsioni valgono, in quanto compatibili, anche nel caso di vaglia, effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon
fine. Resta in ogni caso convenuto che nei Servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni il Banco ha diritto di ottenere dal cedente il rimborso delle eventuali spese sostenute, ivi incluse quelle di regolarizzazione del bollo. Il Banco non è responsabile oltre la diligenza professionale per i Servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni. Nell’espletamento del Servizio di incasso, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni o effetti cambiari o altri titoli o documenti suscettibili di ammortamento anche se girati o ceduti con girata o cessione piena, qualora detti eventi non siano imputabili al Banco, questo provvede a stornare la corrispondente partita, ove già accreditata in Conto ed a fornire al correntista gli estremi e le notizie necessarie per l’espletamento della procedura di ammortamento. Il Cliente prende atto ed accetta che il Banco non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o mancato pagamento degli effetti, ma si limiterà a restituire i titoli non appena ne avrà la disponibilità fisica; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi, nonché all’osservanza dei termini di cui agli articoli 52 Legge cambiaria e 47 Legge assegno, anche nei confronti di eventuali portatori successivi. Il Banco comunque non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da: 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, restando inteso che il Banco è autorizzato a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove il Banco vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate; 2) agitazioni sindacali, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in ispecie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto; provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza dovuta.
Art. 5 - Diritto di garanzia e compensazione
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5.1 Il Banco è investito del diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dal Banco stesso o che pervengano ad esso successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, diretto ed indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dal Banco e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
5.2 In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore del Banco stanno a garantire anche ogni altro credito,
qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, del Banco verso il Cliente.
5.3 Quando esistono tra il Banco ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché non intrattenuti presso la medesima
dipendenza, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
5.4 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Cod. Civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dal Banco, quest'ultimo ha altresì diritto di valersi della compensazione di legge ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione d'assegno - il Banco darà comunicazione al Cliente entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi. Il Cliente prende atto che non incide sul diritto del Banco di avvalersi della compensazione l’eventuale emissione, da parte del Cliente stesso, di assegni bancari che non siano stati ancora addebitati in conto.
5.5 In quest'ultimo specifico caso, il diritto di compensazione fra crediti anche non liquidi ed esigibili non si applica nei rapporti di Conto ove il Cliente rivesta la qualità di
“Consumatore”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente; resta comunque inteso, che sarà sempre possibile, previa comunicazione, la compensazione, ove i crediti che ne sono oggetto siano liquidi ed esigibili.
5.6 Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Banco, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo
dal Cliente stesso.
Art. 6 - Apertura di credito e scoperto del Conto
6.1 Con l’attivazione del Conto il Cliente può disporre in qualsiasi momento delle somme disponibili risultanti a credito; in assenza di un affidamento, il Conto deve essere utilizzato entro il saldo creditore. Qualora il Banco concedesse al Cliente una apertura di credito regolata in Conto, si applicheranno a tale rapporto le seguenti norme:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità;
b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese,
imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza un'espressa richiesta del Banco;
c) dalla precitata data di scadenza si applicano all'esposizione debitoria residua interessi conteggiati come previsto dal successivo art. 7 del Contratto;
d) il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché a tempo determinato, anche con comunicazione verbale, mediante
pagamento di quanto dovuto al Banco per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio;
e) qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 385/1993, il Banco ha la facoltà, con comunicazione scritta,
di recedere dall'apertura di credito a tempo determinato, di ridurla o di sospenderla in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, qualora ricorra una giusta causa ai sensi dell'art. 1845 Cod. Civ. . Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni;
f) qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 385/1993, il Banco ha la facoltà di recedere, con
comunicazione scritta, dall'apertura di credito a tempo indeterminato, concedendo un preavviso al Cliente non inferiore a mesi 2 (due); il Banco ha, altresì, la facoltà di sospendere o ridurre l’utilizzo dell’apertura di credito in conto corrente originariamente concessa al Cliente, qualora ricorra una giusta causa, previa comunicazione scritta a quest’ultimo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione o la riduzione medesime.
g) qualora il Cliente non rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 385/1993, il Banco ha la facoltà di recedere in
qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, con effetto immediato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni;
h) in ogni caso, il recesso dall'apertura di credito da parte del Banco ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; in caso di riduzione, il
recesso vale per la parte eccedente il nuovo limite del credito;
i) le eventuali disposizioni allo scoperto che il Banco ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il
ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
l) le norme sub d), e), f), g) e h) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dal Banco al Cliente.
6.2 Il Banco si riserva il diritto di concedere al Cliente – a seguito di valutazione sul merito creditizio del Cliente per ogni singola operazione richiesta – uno scoperto di Xxxxx. In tal caso, il Banco applica al Cliente il tasso di interesse debitore previsto e indicato nel Documento di Sintesi relativo al Conto per tutto il tempo in cui il Cliente può beneficiare della concessione del Banco. Qualora il Banco intenda, secondo le modalità e nei termini indicati nel presente articolo, onorare la richiesta di pagamento del Cliente anche in caso di scoperto, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Il Banco, infatti, a seguito della sopra indicata valutazione sul merito creditizio, può rifiutarsi di compiere l’operazione richiesta dal Cliente.
6.3 Fermo quanto precede, il Cliente è informato che la richiesta di apertura di credito regolata in Conto, nonché quella di scoperto di Xxxxx, costituiscono dei Servizio di Sportello del Banco è, pertanto, non possono essere sottoscritte a mezzo dell’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza, ma solo presso la propria Filiale di Riferimento.
Art. 7 - Commissioni, spese ed oneri – Interessi – Autorizzazione preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori per il Cliente
7.1. Al rapporto di Xxxxx si applicano le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente.
7.2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo in tema di interessi, i rapporti di dare e avere relativi al Xxxxx, sia esso debitore o creditore,
vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli oneri, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente al Banco sono determinati nella misura pattuita nel Documento di Sintesi e sono liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente indicato nel frontespizio del Contratto.
7.3. Il Banco assicura nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli
interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell’anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Gli interessi debitori
maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
Nell’ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi
debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte del Banco. Ferma ed impregiudicata l’esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, il Banco assicura al Cliente un periodo di almeno 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli
interessi sono immediatamente esigibili.
Nell’ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente
può, preventivamente, autorizzare il Banco a procedere all’addebito degli interessi debitori maturati sul conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, al momento in cui gli interessi stessi diventano esigibili: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata dal momento dell’addebito sorte capitale. L’autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede legale del Banco – Area Commerciale ovvero mediante mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo; la revoca dell’autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte del Banco. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, pur in presenza della autorizzazione preventiva all’addebito in conto il Banco potrà, in assenza della necessaria provvista da parte del Cliente, rifiutare di procedere, integralmente o parzialmente, all’addebito in conto inviando apposita comunicazione al Cliente.
Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all’addebito in conto, anche in caso di sconfinamento in assenza di
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affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente al Banco utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dal Banco.
Il Cliente e il Banco si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all’addebito in conto, i versamenti,
i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.
In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, il Banco potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi e
nel rispetto della disciplina del Codice Civile. Resta fermo, in ogni caso, che se tra il Banco ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell’art. 1853 Cod. Civ. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi come tasso nominale annuo per sconfinamenti in assenza di fido; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
7.4. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
7.5. Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Banco si intendono assunte in modo solidale ed indivisibile anche per i successori ed aventi causa a qualsiasi titolo del
Cliente medesimo.
7.6. Gli assegni pagati dal Banco vengono addebitati sul Conto del Cliente con valuta riferita alla data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l'addebito
viene fatto con valuta data di pagamento.
Art. 8 - Approvazione dell'estratto conto
8.1 L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato, ove concordato anche in forma telematica, dal Banco entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento dell’estratto conto, il Cliente, che non abbia ricevuto l’estratto conto, dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 (trenta) giorni alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto di Coxxx.
8.2 Salvo quanto previsto al Capitolo 2 del Contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto al Banco, per iscritto, un reclamo specifico, gli estratti conto s'intenderanno senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze di conto.
8.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria alla
data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, il Banco può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
8.4 Nel caso di operazioni disposte dal Cliente a mezzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli
addebiti in Conto verranno eseguiti dal Banco in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa farà parimenti prova fra le Parti, qualora sia conforme alle scritture contabili del Banco.
8.5 Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3 e al Capitolo 2 del Contratto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dal Banco per conto del
Cliente dovranno essere fatti da questi al momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 (sessanta) giorni, l'operato del Banco si intenderà approvato.
8.6. I libri e le scritture contabili del Banco fanno piena prova nei confronti del Cliente.
Art. 9 - Conto non movimentato
9.1 Qualora il Conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore inferiore a Euro 250,00, il Banco cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto e di inviare l'estratto conto ed il Documento di Sintesi.
9.2 Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi né le operazioni che il Banco effettua di iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi o il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 10 - Conto in valuta estera
10.1 Per i Conti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, il Banco assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore e diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso le banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta del Banco, assegni sulle banche medesime.
10.2 Resta comunque a carico del Cliente, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita, dipendente da forza maggiore o caso fortuito o
da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile al Banco.
10.3 Tutti i movimenti a debito e a credito qualora disposti in valuta diversa da quella del Conto stesso si intendono effettuati al corso dei cambi vigenti nel giorno in cui
il Banco esegue l’operazione. La misura dei tassi verrà rivista con cadenza periodica e verrà modificata, se del caso, in ragione delle variazioni del mercato internazionale. I tassi verranno evidenziati per periodo nei conteggi a scalare dell’estratto conto.
10.4 Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in Conto, previa conversione nella
valuta di riferimento al cambio corrente alla data dell’esecuzione dell’operazione rispettivamente per le banconote e le divise estere. Con analoghe modalità sono accreditati in Conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute di conto valutario, a favore del Cliente.
10.5 Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul Conto ed espresse in una delle valute di conto valutario, sono
addebitate in Conto, previa conversione nella valuta di riferimento al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione rispettivamente per le banconote e le divise estere.
10.6 Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” o altra equivalente di cui all’art. 1279 del Cod. Civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi
compresi gli assegni, a valere sul Conto ed espresse in una delle valute di conto valutario ovvero in quella di riferimento. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per il Banco pagamenti per cassa, lo stesso non è tenuto a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, il Banco rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
10.7 Per ogni conversione vengono addebitate al Cliente – oltre a quanto previsto dall’art. 7 del Contratto – le commissioni di negoziazione.
10.8 Il Cliente si impegna ad apporre sull’assegno l’indicazione della valuta in cui emette l’assegno.
Art. 11 - Versamenti in Conto di assegni sull'estero e bonifici sull'estero
11.1 In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti bancari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta del Banco nel caso in cui al Banco stesso pervenisse analoga richiesta dal suo Corrispondente o dal trattario.
11.2 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rixxxxxx, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera,
anche se sostitutivi del titolo di credito.
11.3 Qualora il Cliente inserisca il codice di conto nelle disposizioni di bonifico per gli Stati Uniti d'America resta inteso che, in caso di discordanza tra tale codice ed il
nominativo del destinatario, prevarrà senz'altro il codice di conto. Pertanto qualsiasi danno, che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dall'inesatta indicazione del codice da parte del Cliente, resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà del Banco addebitare in ogni momento gli importi reclamati da banche corrispondenti in relazione ad eventuali richieste risarcitorie azionate nei confronti delle medesime dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione di ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
Art. 12 - Mono intestazione del Conto
12.1 Il Conto può essere intestato esclusivamente al Cliente; pertanto, il Contratto non prevede alcuna forma di cointestazione del Rapporto.
Art. 13 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela
13.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Banco, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 14 - Decesso o sopravvenuta incapacità del Cliente
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14.1 Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente, non sono opponibili al Banco finché a questo non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
Art. 15 – Durata del Contratto – Recesso, risoluzione
15.1 Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato. Il Cliente ed il Banco possono recedere in qualsiasi momento dal Contratto o anche solo dalla relativa convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:
- in caso di recesso del Banco, con termine minimo di preavviso al Cliente di 2 (due) mesi, se questi è un “Consumatore” - ai sensi del Codice del Consumo (Codice del
Consumo) - o una “Microimpresa” - così come definita al Capitolo 2 del Contratto -, di 15 (quindici) giorni negli altri casi. Il termine minimo di preavviso è sempre di 10 (dieci) giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno. La comunicazione scritta è inoltrata a mezzo lettera raccomandata R.R. all'indirizzo indicato dal Cliente nel Contratto o consegnata a mano al Cliente stesso;
- in caso di recesso del Cliente anche senza preavviso. La comunicazione scritta è inoltrata a mezzo raccomandata R.R. o consegnata a mano alla Filiale di Riferimento
del Cliente presso la quale è intrattenuto il Rapporto. L’esercizio del recesso da parte del Cliente avverrà senza applicazione di spese o penali.
15.2 Il Cliente che riveste la qualifica di “Consumatore” dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-duodecis del Codice del Consumo, di un periodo di 14 (quattordici)
giorni per recedere dal Contratto se concluso a distanza senza dover indicare il motivo e senza penali; eventuali operazioni e pagamenti disposti dal Cliente sino al ricevimento, da parte del Banco, della comunicazione scritta di recesso, inviata con lettera raccomandata R.R. alla Filiale di Riferimento del Cliente, si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Banco solo quanto dovuto allo stesso per i Servizi effettivamente prestati.
15.3 Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Cliente o del Banco, dal Contratto di Conto e/o dalla inerente convenzione di assegno, il Banco non è tenuto ad onorare gli assegni
emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante, a norma del primo comma;
b) in caso di recesso, da parte del Banco, dall'apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari al pagamento degli assegni emessi prima
del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) il Banco, quando intenda avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuto ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto.
15.4 Nel caso in cui il Banco comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 6, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione
della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche al pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione sul Conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del Conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Cliente, in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
15.5 In deroga a quanto sopra, e ferme restando le norme inderogabili di legge, il Banco avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal Contratto o da uno o più
Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al Cliente qualora:
a) si verifichino casi di cessazione dell’attività, o di trasformazione o fusione/scissione del Cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si
sia verificata una causa di scioglimento;
b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo
svolgimento di uno o più servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;
c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all’art. 1186 Cod. Civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
d) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
e) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una
significativa parte dei crediti;
f) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del Contratto;
h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell’insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;
i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole al Banco, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del
Cliente;
l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore del Banco.
15.6 Il Banco avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. del Contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole
operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:
a) il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed
eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Banco;
b) il Cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del Conto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta del Banco o il diverso termine indicatogli;
c) il Cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.
La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui il Banco comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a.r. l’intenzione
di avvalersi della presente clausola.
15.7 Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in
esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio approntato dalla legge.
15.8 Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal Contratto e da tutti i Servizi qui previsti. Viceversa, lo
scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del Contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni. Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal Cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest’ultimo revocati in tempo utile.
15.9 Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso
dall’intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire al Banco, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all’uso dei Servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).
15.10 In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell’uso dei Servizi previsti sino alla
avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.
15.11 In caso di cessazione degli effetti del Contratto, il Banco provvede a mettere a disposizione del Cliente, previo soddisfacimento da parte del Banco di tutti i diritti
dallo stesso vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l’intermediario indicato dal Cliente, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del Contratto.
Art. 16 - Modifiche contrattuali
16.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, il Banco ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e ogni altra condizione economica o normativa del Contratto.
Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dal Banco mediante lettera semplice al Cliente o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza ed
entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto» con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.
16.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua
applicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato al Banco il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
16.3. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni economiche siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non
costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 17 - Reclami
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17.1 Per eventuali contestazioni relative al Contratto, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 - Xxxxx (XX), fax. x00.0000.000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i Servizi di Pagamento di cui al Capitolo 2.
17.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell’apposita guida, che il Banco mette a disposizione della Clientela presso le proprie Filiali e sul proprio Sito Internet (come definito al successivo Capitolo 2).
17.3 Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
17.4 La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul Sito Internet del Banco.
17.5 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dal Banco in base al Contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Art. 18 - Definizione stragiudiziale delle controversie
18.1 Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al Contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).
18.2 Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità descritte al precedente articolo 17.
Art. 19 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
19.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ..
19.2 In relazione agli incarichi assunti, il Banco, oltre alla facoltà attribuita dall'art. 1856, 2 comma Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito al Banco finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.
Art. 20 - Spese
20.1 Le spese e gli oneri fiscali che il Banco dovesse sostenere in relazione al rapporto di Coxxx x all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente sono a carico di quest'ultimo.
Art. 21 - Disposizioni del Cliente
21.1 Il Cliente potrà conferire disposizioni in relazione al rapporto di Conto di sua pertinenza utilizzando i mezzi di pagamento elettronici, messi di volta in volta a disposizione dal Banco, anche in convenzione con altri soggetti fornitori di tali servizi, e potrà utilizzare modalità telematiche di comunicazione di ordini e informazioni in merito ai propri rapporti presso il Banco, sulla base delle specifiche condizioni e norme all'uopo sottoscritte.
Art. 22 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva
22.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi del Codice del Consumo è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. Per ogni controversia derivante dal Contratto insorta con contraenti non qualificabili come "Consumatori" ai sensi del Codice del Consumo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Monza.
Art. 23 – Lingua del Contratto e delle comunicazioni – Copia del contratto – Sanzioni
23.1 La lingua del Contratto e delle comunicazioni inerenti il presente rapporto è quella italiana.
23.2 Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
23.3 Per eventuali violazioni della disciplina in materia di Servizi di Pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative all’uopo previste ai sensi del Testo Unico Bancario e del D. Lgs. 11 gennaio 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.
CAPITOLO 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 - Definizioni
1.1 - Le Parti convengono che i termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questo e nei successivi Capitoli, nonché in altri punti del Contratto, anche se al plurale, avranno il seguente significato:
- “Addebito Diretto”: indica un Servizio di Pagamento per l’addebito del Conto di Pagamento di un Pagatore in base al quale un’Operazione di Pagamento è disposta
dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore medesimo; anche ai sensi della Normativa PAD (come oltre definita), con l'Addebito Diretto il Cliente autorizza un terzo (Beneficiario) a richiedere al Banco il trasferimento di una somma di denaro dal Conto di Pagamento del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dal Banco alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare.
- “Area dell’Euro”: indica l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro, nonché qualsiasi altro Stato
che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta, in base alle norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Legge 11 maggio 2002 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni) e relativi strumenti applicativi.
- “APP One-D” o anche “One-D”: indica l’applicazione tecnologica per dispositivi mobili contraddistinta dal logo “Banco Desio” che, disponibile gratuitamente per gli
Utenti sugli app Store “Apple Store” e” Play Store”, è necessaria ai fini dell'utilizzo dei Servizi di “Account Aggregation” e “Pagamento Multiconto” e, più in generale, dei Servizi di “Open Banking”. L’APP One-D è, altresì, necessaria ai fini dell’accensione digitale del Conto e dell’attivazione dei correlati Servizi, il tutto come disciplinato nel Capitolo 1 che precede del Contratto. Con riferimento alle concrete modalità di accesso ed utilizzo dell’APP “One-D ”, nonché dei Servizi e delle funzionalità disponibili tramite essa, si rimanda alle indicazioni all'uopo previste nella Guida all’utilizzo dell’APP “One-D”, messa a disposizione dal Banco, su Supporto Durevole informatico, nell’APP “One-D”, sul Sito Internet di Banco Desio www. xxxxxxxxxx.xx. e presso le Filiali del Banco e costantemente aggiornata da quest’ultimo.
- “APP X.XXXXXX” o anche “X.XXXXXX”: indica l’applicazione tecnologica per dispositivi mobili contraddistinta dal logo “Banco Desio”. L’APP X.XXXXXX è disponibile
gratuitamente per gli Utenti sugli APP Store “Apple Store” e” Play Store” ed è necessaria ai fini dell'utilizzo del Servizio “DWEB Banking”, disciplinato in autonomo e separato contratto. Con riferimento alle concrete modalità di accesso ed utilizzo dell’APP X.XXXXXX e delle funzionalità disponibili tramite essa, si rimanda alle indicazioni all'uopo previste nella “Guida ai servizi del DWEB Banking”.
-“APP BANCOMAT Pay®”: indica l’applicazione tecnologica per dispositivi mobili contraddistinta dal logo “BANCOMAT PAY”. L’APP BANCOMAT Pay® è disponibile
gratuitamente per gli Utenti sugli app Store “GooglePay”, “Apple Store” e “AppGallery” con le modalità ivi indicate ed è necessaria ai fini dell'utilizzo del Servizio “BANCOMAT Pay®”, così come disciplinato agli artt. 36 e ss. del presente Capitolo 2. Con riferimento alle concrete modalità di accesso ed utilizzo dell’APP BANCOMAT Pay® e delle funzionalità disponibili tramite essa, si rimanda alle indicazioni all'uopo previste nella “Guida ai servizi del DWEB Banking”.
- “Autenticazione”: indica la procedura che consente al Prestatore di Servizi di Pagamento di verificare l’identità di un Utente di Servizi di Pagamento o la validità
dell’uso di uno specifico Strumento di Pagamento, incluse le relative Credenziali di Sicurezza Personalizzate fornite dal Prestatore.
- “Autenticazione forte del cliente”: indica, ai sensi della Normativa PSDII, un’Autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della
conoscenza (qualcosa che solo l’Utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’Utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di Autenticazione.
- “Banca Terza”: indica una banca o altro Prestatore di Servizi di Pagamento, diverso dal Banco, presso cui l’Utente è titolare di Conti di Pagamento accessibili online.
- "Beneficiario": indica il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento.
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- “Bonifico”: indica l’accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario tramite un’Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento effettuate a valere sul Conto di Pagamento del Pagatore ed eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento di radicamento del conto del Pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest'ultimo.
- “Chiusura della Giornata Operativa”: indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l’ordinaria attività del Banco.
- “Cliente Beneficiario”: indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento.
- “Cliente Pagatore”: indica il Cliente quando è il Pagatore di un’Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul Conto, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.
- “Cliente”: indica il titolare del Conto e Parte del Contratto.
- “Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento”: indica (i) il complesso di norme contenute in Contratto che disciplinano l’emissione di uno Strumento di Pagamento e l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto e (ii) i singoli contratti conclusi dal Cliente con il Banco che hanno ad oggetto l’emissione di Strumenti di Pagamento e/o l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto.
- “Conto di Pagamento”: indica, anche ai sensi della Normativa PAD , un conto di pagamento offerto o sottoscritto da un “Consumatore” che consente almeno
l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di Operazioni di Pagamento. In relazione ai rapporti tra il Banco ed il Cliente, il Conto, ossia il conto corrente disciplinato dal precedente Capitolo 1, rappresenterà il Conto di Pagamento su cui saranno regolate le Operazioni di Pagamento riferite al Cliente.
- "Condizioni di Licenza d’Uso dell’APP "One-D"”: indica i termini d’uso dell’APP “One-D”, resi disponibili dal Banco, su Supporto Durevole informatico,
nell’Applicazione medesima e sul Sito Internet di Banco Desio . Le Condizioni di Licenza d’Uso dell’APP “One-D” formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del Contratto.
- “Conto OnLine”: indica i Conti di Pagamento ai quali l’Utente può accedere online utilizzando il Servizio di Internet Banking del Banco o delle Banche Terze presso
cui ha acceso i rapporti. Per “Conti OnLine” si intendono sia i Conti di Pagamento accessibili online che siano intestati all’Utente sia quelli in relazione ai quali il medesimo sia cointestatario con vincolo di disporre a firma disgiunta.
- “Credenziali di Sicurezza Personalizzate”: indica le funzionalità personalizzate fornite ad un Utente di Servizi di Pagamento dal Prestatore di Servizi di Pagamento a
fini di Autenticazione nell’APP “One-D”, nonché, più in generale, quelle fornite all’Utente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento;
- “Credenziali di Sicurezza Personalizzate di Banca Terza”: indica le Credenziali di Sicurezza Personalizzate fornite dalla Banca Terza all’Utente che permettono a quest’ultimo di accedere e utilizzare online i Conti di Pagamento aperti presso la Banca Terza;
- “D. Lgs.” indica il Decreto Legislativo n. 11, del 27 gennaio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni
contenute nella Direttiva PSD, come oltre definita.
- “Data Valuta”: indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto
di Pagamento.
- “Dati sensibili relativi ai pagamenti”: indicano i dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le Credenziali di Sicurezza Personalizzate. Per l’attività
dei Prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei Prestatori di Servizi d’informazione sui conti, il nome del titolare del Conto e il numero del Conto non costituiscono Dati sensibili relativi ai pagamenti.
- “Direttiva PSD” o anche “PSD”: indica la Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea.
- “Dispositivo” o “Device” o anche “Smartphone”: indica il telefono cellulare evoluto “Smartphone” (o altro device evoluto) a mezzo del quale l’Utente accede all’APP “One-D” e fruisce dei Servizi di “Account Aggregation” e “Pagamento Multiconto”, nonché, più in generale, dei Servizi di “Open Banking”. Le minimali caratteristiche tecnologiche e funzionali dei dispositivi evoluti, atte a consentire all’Utente l’uso dei citati Servizi, sono all’uopo indicate nella Guida all’utilizzo dell’APP “One-D”. Qualora nel testo del Contratto tale definizione faccia espresso riferimento ai Servizi “Plick” e “BANCOMAT Pay®”, la stessa indicherà altresì il telefono cellulare evoluto (“Smartphone”) o altro device evoluto a mezzo del quale l’Utente utilizza i citati Servizi. Al fine di poter fruire del Servizio “Plick” e “BANCOMAT Pay®” l’Utente deve preventivamente aderire al Servizio “DWEB Banking” e, pertanto, procedere allo scarico (down-load) dell’APP “X.XXXXXX”; ”; in particolare, nel caso di utilizzo del Servizio “BANCOMAT Pay®”, l’Utente dovrà scaricare anche l’APP a detto Servizio dedicata. Le minimali caratteristiche tecnologiche e funzionali dei dispositivi evoluti atte a consentire all’Utente l’uso del Servizio “Plick” e del Servizio “BANCOMAT Pay®” sono all’uopo indicate nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”, quale quella pro tempore vigente.
- “Documento Informativo sulle Spese”: indica un documento, redatto in conformità alla Normativa PAD e segnatamente al Regolamento (UE) 2018/34 del
28/09/2017. Il Documento Informativo sulle Spese riporta tutte le spese che il Cliente “Consumatore” è tenuto a pagare in relazione ai Servizi collegati al Conto (di Pagamento) più rappresentativi a livello nazionale, indicati con la terminologia standardizzata europea.
- “Euro”: indica la moneta avente corso legale nell’Area dell’Euro.
- “Fondi”: si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, lettera h-ter), del Testo Unico Bancario.
- “Giornata Operativa”: indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli del Banco sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela ed in cui il Banco può regolare l’Operazione di Pagamento interessata sul sistema interbancario.
- “Identificativo Unico”: indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire al Banco per identificare in modo certo il Beneficiario di
un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.
- “Informazioni e Condizioni Obbligatorie”: indica le informazioni e le condizioni che il Banco deve fornire al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e,
successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta al Banco con le modalità previste dal Contratto.
- “Microimpresa” indica l’impresa che, al momento della conclusione del Contratto, possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 104, lettera a), nonché dalla Normativa PSD II.
- “Normativa PAD” o anche “PAD”: indica congiuntamente (i) la Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) (ii) la normativa regolamentare comunitaria di
esecuzione e/o d’integrazione della Direttiva PAD (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28/09/2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28/09/2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28/09/2017 che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (iii) la normativa nazionale, anche regolamentare, di recepimento ed attuazione della Direttiva PAD e dei correlati Regolamenti (UE).
- “Normativa PSD II”: indica congiuntamente (i) la Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione
Europea (ii) le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea (iii) le relative norme nazionali (primarie e regolamentari) di recepimento.
- “Numero di Telefono Cellulare”: indica il numero di telefono mobile unicamente riferibile al Cliente, abilitato ai fini dell’adesione e dell’utilizzo del Servizio
“BANCOMAT Pay®” tramite il completamento di apposita procedura tempo per tempo definita dal Banco nell’ambito del Servizio “DWEB Banking”.
- “Operazione di Pagamento”: indica qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento con la quale viene
chiesta l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
- “Operazione di pagamento a distanza” indica un’Operazione di Pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare
a distanza.
- “Orario Limite”: indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali il Banco può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata
Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.
- “Ordine di Pagamento”: indica l’istruzione di un Pagatore o di un Beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.
- “Pagamento transfrontaliero” o anche “Operazione transfrontaliera”: indica un’Operazione di Pagamento elaborata elettronicamente disposta dal Pagatore oppure dal Beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario sono situati in Stati membri diversi.
- “Pagatore”: indica il soggetto titolare di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento ovvero, in mancanza di Conto di
Pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di Pagamento.
- “Prestatore di Servizi di Pagamento”: indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente
incluso il Banco.
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- “Piattaforma Bancomat”: indica l’infrastruttura tecnologica gestita dalla società BANCOMAT S.p.A. che supporta l’operatività e l’effettuazione delle Operazioni di
Pagamento svolte nell’ambito del Servizio di Pagamento “BANCOMAT Pay®”.
- “Prestatore di Servizi di Pagamento di radicamento del conto” o anche “ASPSP”: indica un Prestatore di Servizi di Pagamento che offre e amministra un Conto di
Pagamento per un Pagatore.
- “Regolamento di Banca d’Italia” indica il regolamento emanato da Banca d’Italia il 15.02.2010 (e successive modifiche ed integrazioni) per dare attuazione al Capo
II-bis (Servizi di Pagamento) del Titolo VI del Testo Unico Bancario e che introduce la sezione VI del regolamento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, denominato “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari”.
- “Regolamento (UE) 260/2012”: indica il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i Bonifici e gli Addebiti Diretti in Euro.
- “Riepilogo delle Spese”: indica un documento, redatto in conformità del Regolamento (UE) 2018/33 della Commissione del 28/09/2017, che riporta (i) un riepilogo di
tutte le spese sostenute dallo stesso Cliente nel periodo di riferimento, nonché (ii), nell’ipotesi di sconfinamento in assenza di fido, il tasso d’interesse debitore applicato allo sconfinamento e l’importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento (ii) il tasso d’interesse creditore applicato al Conto e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
- “SEPA”: indica l’acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in Euro), ovvero un’area nella quale gli utilizzatori degli Strumenti di
Pagamento - i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti (non in contanti) in Euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra Paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda Operazioni di Pagamento in Euro a valere su Conti di Pagamento accesi in uno dei Paesi dell’Unione Europea, nonché in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.
- “Servizio di Pagamento”: indica l’attività oggetto delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
- “Servizio di disposizione di ordine di pagamento”: indica un Servizio che dispone l’Ordine di Pagamento su richiesta dell’Utente di Servizi di Pagamento relativamente a un Conto di Pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento.
- “Servizio di informazione sui conti”: indica un Servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più Conti di Pagamento detenuti dall’Utente di Servizi di Pagamento presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento.
- “Sistema BANCOMAT Pay®”: indica il Sistema di pagamento di titolarità della società BANCOMAT S.p.A., con sede in Xxxx xxxx Xxx Xxxxxx X’Xxxxx x. 00.
- “Sistema di pagamento”: indica un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di Pagamento.
- “Strumenti di Pagamento”: indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e il Banco, di cui si avvale il Cliente per dare
al Banco un Ordine di Pagamento.
- “Tasso di cambio di riferimento”: indica il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal Prestatore di
Servizi di Pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
- “Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione”: indica i termini previsti dall’art. 10 del presente Capitolo 2.
- “Tutorial”: indica un video di spiegazione operativa e addestramento all’uso di un dispositivo, di un programma o altro. Ai fini del Contratto, per “Tutorial” si intende il video, disponibile per l’Utente nell’APP, a mezzo del quale quest’ultimo riceve spiegazioni operative atte a consentirgli l’accesso all’Applicazione e il concreto utilizzo dei Servizi di “Account Aggregation” e “Pagamento Multiconto”, nonché, più in generale, dei Servizi di “Open Banking”.
- “Utente di Servizi di pagamento”: indica il soggetto che utilizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi.
1.2 È fatta salva la terminologia standardizzata europea di cui al precedente Capitolo 1 del Contratto.
Art. 2 - Ambito di applicazione
2.1 Il Capitolo 2, insieme alle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, disciplina termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e del Banco connessi all’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2.2 Il presente Capitolo 2 si applica ai Servizi di Pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell’Unione Europea a condizione che i Prestatori di Servizi di
Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell’Unione Europea ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nell’Unione medesima.
2.3 Il presente Capitolo 2, salvo l’art. 10, nonché salvo gli articoli da 18 a 22 del D. Lgs., e 126-quater del Testo Unico Bancario si applica, secondo le modalità stabilite
dalla Banca d’Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di Pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell’Unione Europea ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento sia insediato nell’Unione medesima, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
2.4 Il presente Capitolo 2, salvo gli artt. 10, 15 e 18 nonché salvo gli articoli 3, commi 2 e 4, 13, 14 e 18, 20, comma 1, 25 e 27, del D. Lgs. e 126-quater, del Testo
Unico Bancario si applica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nell’Unione Europea, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
Art. 3 - Informazioni preliminari e accessibilità del Contratto
3.1 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi dell’art. 126-bis Testo Unico Bancario e del Regolamento di Banca d’Italia, gli artt. 3 e 4 del presente Capitolo 2 non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente non sia un “Consumatore” o una “Microimpresa”. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.
3.2 Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento
interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie previste dal Regolamento di Banca d’Italia. Le Informazioni e Condizioni Obbligatorie sono fornite dal Banco su Supporto Durevole cartaceo o altro Supporto Durevole mediante consegna al Cliente di copia del Contratto idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi.
3.3 Il Cliente ha diritto di richiedere al Banco - in qualsiasi momento - copia del Contratto e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle
Informazioni e Condizioni Obbligatorie aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che dovranno essere forniti dal Banco su Supporto Durevole cartaceo o altro Supporto Durevole.
Gratuità
3.4 Il Banco deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito. Art. 4 - Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento
4.1 Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore:
(a) è informato di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento;
(b) può chiedere al Banco informazioni relative ai tempi massimi di esecuzione e alle relative spese. Se non diversamente stabilito nelle Condizioni per
l’Erogazione del Servizio, le suddette informazioni sono messe a disposizione presso la Filiale di Riferimento.
4.2 Il Banco fornisce al Cliente, dopo che l’importo di una singola Operazione di Pagamento è stato addebitato sul Conto di Pagamento del Cliente, le informazioni
previste dal Regolamento di Banca d’Italia in relazione ad ogni singola Operazione di Pagamento.
4.3 Le informazioni di cui al comma 4.2 del presente articolo, su richiesta del Cliente, possono essere messe a disposizione, mensilmente, a titolo gratuito dal Banco
mediante:
- Supporto Durevole cartaceo;
- Supporto Durevole elettronico, disponibile nell’Area Riservata on line, qualora attivato i relativi Servizi di Internet Banking del Banco.
4.4 Ferme restando le disposizioni inderogabili previste dalla Direttiva PSD, eventuali informazioni supplementari o richieste in modo più frequente dal Cliente o con
strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto dal Contratto, saranno fornite dal Banco al Cliente.
Art. 5 - Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento Consenso
5.1 Un’Operazione di Pagamento è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso mediante la trasmissione di un Ordine di Pagamento ai sensi del successivo art. 6.1 oppure, nel caso di Operazioni disposte su iniziativa del Beneficiario o del Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, con le modalità previste nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
5.2 Il Cliente deve manifestare al Banco il proprio consenso all’Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’Operazione, o la
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prima Operazione della serie, sia eseguita se non diversamente concordato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio. Il consenso all’esecuzione di una Operazione di Pagamento o di una serie di Operazioni di Pagamento deve essere espresso nella forma e con le modalità previste in questo Contratto per il singolo Servizio di Pagamento o, in mancanza:
- in forma scritta su documento cartaceo sottoscritto dal Cliente e consegnato al Banco o su documento elettronico predisposto dal Banco e sottoscritto dal
Cliente mediante Firma Elettronica/Firma Elettronica Avanzata/Firma Elettronica Qualificata/Firma Digitale (anche Remota);
- per le operazioni eseguite allo sportello, per mezzo della sottoscrizione e della consegna allo sportello della relativa disposizione cartacea oppure per mezzo
della sottoscrizione con firma elettronica/firma elettronica avanzata/firma elettronica qualificata/Firma Digitale (anche Remota) della relativa disposizione elettronica predisposta dal Banco;
- per le operazioni relative ai servizi di carte di debito/credito e Internet Banking – qualora attivati - con le modalità previste nei relativi contratti di servizi.
Revoca del consenso
5.3 Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento o di una serie di Operazioni di Pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi del successivo art. 7.
5.4 La revoca del consenso dovrà avvenire nella forma e con le modalità previste in questo Contratto per il singolo Servizio di Pagamento o, in mancanza, con le stesse forme e modalità con cui il consenso è stato prestato e quindi:
- in forma scritta su documento cartaceo sottoscritto dal Cliente e consegnato al Banco o su documento elettronico predisposto dal Banco e sottoscritto dal
Cliente mediante firma elettronica/firma elettronica avanzata/firma elettronica qualificata/Firma Digitale (anche Remota);
- per le operazioni eseguite allo sportello, per mezzo della sottoscrizione e della consegna allo sportello della relativa disposizione cartacea oppure per mezzo
della sottoscrizione con firma elettronica/firma elettronica avanzata/firma elettronica qualificata/Firma Digitale (anche Remota) della relativa disposizione elettronica predisposta dal Banco;
- per le operazioni relative ai servizi di carte di debito/credito e Internet Banking – qualora attivati - con le modalità previste nei relativi contratti di servizi.
5.5 Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non
ancora eseguite.
5.6 Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.
Art. 5 - bis – Conferma della disponibilità di Fondi
5.1. -bis Il Cliente Pagatore può fornire al Banco per iscritto o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di Pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su carta in merito alla disponibilità sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore medesimo dell’importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta.
5.2 -bis Il Banco può fornire la conferma della disponibilità dei Fondi purché:
- al momento della richiesta il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore sia accessibile online;
- il consenso del Cliente Pagatore di cui al precedente comma 5.1-bis del presente articolo sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma;
- prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di Servizi di Pagamento si sia autenticato presso il Banco e abbia comunicato in maniera sicura,
conformemente a quanto previsto dall’art. 98, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
5.3 -bis La conferma di cui al comma 5.1-bis del presente articolo consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa, e non può essere memorizzata o utilizzata
per scopi diversi dall’esecuzione dell’Operazione di Pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell’estratto del saldo del conto e non può consentire al Banco di bloccare i Fondi sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore.
5.4 -bis Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere al Banco di comunicargli l’avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la
risposta che è stata fornita.
5.5 -bis Il presente articolo non si applica a Operazioni di Pagamento disposte tramite Strumenti di Pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Art. 5 - ter – Servizi di disposizione di ordine di pagamento
5.1 -ter. Se il Conto di Pagamento del Cliente è accessibile online, il Cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di Pagamento. La prestazione di tale Servizio non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e il Banco. A tal fine, il Banco:
(a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD
e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
(b) immediatamente dopo aver ricevuto l’Ordine di Pagamento dal Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o mette a
disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull’Ordine di Pagamento e sulla relativa esecuzione disponibile al Banco;
(c) assicura parità di trattamento agli Ordini trasmessi mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi
direttamente dal Cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
5.2 -ter. Il Prestatore di Servizi di disposizione di pagamento:
(a) ogni volta che dispone un Ordine di Pagamento, si identifica presso il Banco, comunicando con quest’ultimo, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in
conformità a quanto previsto dall’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
(b) quando dispone un Ordine di Pagamento mette a disposizione del Banco il riferimento dell’Operazione di Pagamento.
5.3 -ter. Il Banco può rifiutare l’accesso a un Conto di Pagamento a un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di Pagamento per giustificate e comprovate ragioni
connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di Pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il Banco, telefonicamente, tramite messaggio di posta elettronica, sms o, in alternativa, a mezzo telegramma ai recapiti indicati dal Cliente nel presente Contratto, informa il Cliente Pagatore del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico Bancario, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il Banco consente l’accesso al Conto di Pagamento.
5.4 -ter. Il Banco comunica immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto di cui al comma precedente del presente articolo, indicandone le motivazioni. La Banca d’Italia
effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
Art. 5 - quater - Servizi di informazione sui conti
5.1 -quater Se il Conto di Pagamento del Cliente è accessibile online, l’Utente ha diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di informazioni sui conti. A tal fine, il Banco:
(a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD
e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
(b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di Servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal
Cliente, fatte salve ragioni obiettive.
5.2 -quater Il Prestatore di Servizi di informazione sui conti:
(a) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il Banco, comunicando con questo e con l’Utente in maniera sicura, conformemente all’art. 98,
paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
(b) accede soltanto alle informazioni sui Conti di Pagamento designati e sulle Operazioni di Pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo Dati
sensibili relativi ai pagamenti.
5.3 -quater Il Banco può rifiutare l’accesso a un Conto di Pagamento a un Prestatore di Servizi di informazione sui conti per giustificate e comprovate ragioni connesse
all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di Pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il Banco, telefonicamente, tramite messaggio di posta elettronica, sms o, in alternativa, a mezzo telegramma ai recapiti indicati dal Cliente nel Contratto, informa l’Utente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico Bancario, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il Banco consente l’accesso al Conto di Pagamento.
5.4 -quater Il Banco comunica immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto di cui al comma precedente del presente articolo, indicandone le motivazioni. La Banca
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d’Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
5.5. -quater In ogni caso il Banco deve rifiutare senza indugio l'accesso al Conto di Pagamento a un Prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un Prestatore di
Servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'Utente la revoca del consenso alla prestazione di tali Servizi. Il Banco informa immediatamente della revoca il Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e il Prestatore di Servizi di informazione sui conti.
5.6 -quater Nel caso in cui l’Utente si avvalga di un Prestatore di Servizi di informazioni sui conti, si applicherà, altresì, quanto disposto al successivo art. 11-bis, commi
11.6-bis e 11.7-bis, del presente Capitolo 2. Art. 6 - Ricezione di un Ordine di Pagamento Ricezione di un Ordine di Pagamento
6.1 Se non diversamente indicato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio, il Cliente deve trasmettere al Banco un Ordine di Pagamento, con le seguenti modalità:
(a) mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione alla Filiale di riferimento del modulo predisposto dal Banco per il Servizio di Pagamento interessato o di
un documento su carta intestata del Cliente avente contenuto analogo e completo di tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell’Operazione;
(b) se il Cliente ed il Banco hanno concordato l’utilizzo di servizi telematici, Strumenti di Pagamento o altri dispositivi che consentono l’esecuzione di Operazioni di
Pagamento, mediante l’autorizzazione della relativa disposizione elettronica ai sensi di quanto convenuto nei contratti regolanti i servizi telematici, gli Strumenti di Pagamento o i dispositivi utilizzati.
6.2 Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dal Banco quando è entrato nella disponibilità del Banco. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente
Pagatore non può essere addebitato.
6.3 Il Cliente prende atto che, se l’Ordine di Pagamento è ricevuto dal Banco in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto
dal Banco nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
6.4 Se non è diversamente indicato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento l’Orario Limite per la ricezione degli Ordini di Pagamento coincide con
l’orario di chiusura al pubblico dell’operatività di cassa della Filiale di riferimento, ai sensi del successivo art. 24.3 del presente Capitolo 2.
6.5 Gli Ordini di Pagamento ricevuti dal Banco in una Giornata Operativa ma dopo l’Orario Limite di cui al comma 6.4 del presente articolo sono considerati come
ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. Il Banco può sempre eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Operativa in cui li ha
ricevuti.
Ordini ad esecuzione differita
6.6 Se il Cliente e il Banco concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
(a) in un giorno determinato;
(b) all’esito di un periodo determinato; o
(c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione del Banco, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dal Banco il giorno
convenuto.
Se il giorno convenuto per ricevere l’Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata
Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e il Banco.
6.7 Il Banco può, dal momento della presentazione dell’Ordine ad esecuzione differita, rendere indisponibile l’importo necessario all’Operazione di Pagamento,
comprensivo delle eventuali spese e commissioni.
Art. 7 - Revoca di un Ordine di Pagamento
7.1 Un Ordine di Pagamento ricevuto dal Banco ai sensi del precedente art. 6 non può essere revocato dal Cliente, salvo quanto previsto nei successivi artt. 7.3 e 7.5.
7.2 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato tramite comunicazione scritta da presentare alla Filiale di riferimento, se non diversamente specificato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio.
7.3 Se il Cliente Pagatore dispone che l’Operazione di Pagamento sia ad esecuzione differita, il relativo Ordine di Pagamento può essere revocato non oltre la fine
della Giornata Operativa precedente la data di ricezione ordine convenuta ai sensi del precedente art. 6.6.
7.4 Se l’Operazione di Pagamento è disposta da un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il
Cliente non può revocare l’Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
7.5 Scaduto il termine entro il quale il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni di questo art. 7, l’Ordine di Pagamento può
essere revocato se è stato concordato tra l’Utente e i Prestatori di Servizi di Pagamento interessati. Nel caso di un’Operazione di Pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'Operazione di Pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Banco addebita le spese della revoca, così come previste nel Documento di Sintesi.
Art. 8 - Rifiuto del Banco di eseguire un Ordine di Pagamento Ragioni del rifiuto
8.1 Il Banco può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:
(a) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal Capitolo 2 e dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l’Ordine di Pagamento;
(b) l’esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui il Banco è tenuto ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
(c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
8.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dal Banco.
8.3 Il Cliente prende atto che, se non sono disponibili sul Conto i fondi (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all’Ordine di Pagamento, o vi siano ragioni che impediscono il loro utilizzo, il Banco può sospendere l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella Giornata Operativa in cui saranno disponibili sul Conto medesimo fondi sufficienti per eseguire l’operazione ovvero siano cessate le ragioni che impediscano l’utilizzo dei fondi.
Comunicazione del rifiuto al Cliente
8.4 In caso di rifiuto di eseguire o di disporre un Ordine di Pagamento, il Banco deve comunicare al Cliente, entro i Termini Massimi di Esecuzione dell’Operazione di Pagamento interessata previsti dall’art. 10 di questo Capitolo, le seguenti informazioni:
(a) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
(b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono al Banco di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente;
(c) ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento.
8.5 Se non diversamente specificato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio, il Banco può effettuare la suddetta comunicazione telefonicamente o tramite messaggio di posta elettronica, sms o telegramma ai recapiti indicati dal Cliente nel Contratto, oppure secondo le modalità previste dall’art 22.2 di questo Capitolo.
8.6 Il Banco non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente art. 8.4 di questo Capitolo se tale comunicazione è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’art. 126 del Testo Unico Bancario o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento e nel caso previsto dall’art. 8.3 di questo Capitolo.
8.7 Il Banco può addebitare al Cliente Pagatore le spese ragionevoli per la comunicazione del rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
8.8 Quando tutte le condizioni previste dal presente Capitolo 2 sono soddisfatte il Banco non può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato disposto dal Pagatore direttamente o per il tramite di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò sia contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionali.
Art. 9 - Identificativo Unico
Obbligo del Cliente di fornire al Banco l’Identificativo Unico
9.1 Il Cliente deve fornire al Banco - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l’Identificativo Unico dell’Operazione di Pagamento di cui richiede l’esecuzione nella forma indicata nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio.
9.2 Se l’Operazione di Pagamento è eseguita in conformità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto Beneficiario.
9.3 Se il Cliente fornisce al Banco informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, il Banco non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico.
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Identificativo Unico inesatto
9.4 Se il Cliente ha fornito al Banco un Identificativo Unico inesatto, il Banco non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applica l’art. 13 di questo Capitolo. Tuttavia, in tale caso, il Banco si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Banco che agisce per conto del Cliente Pagatore, su richiesta scritta del Pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
9.5 Il Banco può addebitare al Cliente le spese per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente.
Art. 10 - Xxxxxxx Xxxxxxx di esecuzione delle Operazioni di Pagamento Termini Massimi di Esecuzione
10.1 Il presente articolo si applica alle Operazioni eseguite in Euro ed alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro non appartenente all’Area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria avvenga nello Stato Membro non appartenente all’Area dell’Euro.
10.2 Il Cliente Pagatore ha diritto che l’importo di un’Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui il Banco ha ricevuto l’Ordine di Pagamento in conformità all’art. 6 di questo Capitolo.
10.3 In deroga al precedente art. 10.2 di questo Capitolo, il Banco può accreditare l’importo di un’Operazione di Pagamento, disposta su Supporto Durevole cartaceo, sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al più tardi entro la Chiusura della seconda Giornata Operativa dal momento della ricezione dell’Ordine di Pagamento da parte del Banco.
10.4 Il Cliente prende espressamente atto che il Banco può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dai precedenti artt. 10.2 e 10.3 di questo Capitolo.
10.5 Il Cliente prende espressamente atto e conviene che le disposizioni di cui ai commi 10.2, 10.3, 10.4 di questo Capitolo non si applicano alle Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma 10.1.
10.6 Per le Operazioni di Pagamento effettuate nel territorio dell’Unione Europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all’art. 20 del D. Lgs., tale termine non può essere superiore a 4 (quattro) Giornate Operative dal momento della ricezione dell’Ordine di Pagamento.
Versamento di contanti sul Conto
10.7 Nel caso di versamento di contanti sul Conto da parte di Cliente Consumatore nella valuta in cui il Conto è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dal Banco. I fondi si intendono ricevuti dal Banco secondo quanto previsto dal precedente art. 6 di questo Capitolo.
10.8 Ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs, se il Cliente non è un Consumatore, i contanti possono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto nella Giornata Operativa successiva a quella in cui sono versati.
10.9 Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dal Banco nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.
10.10 I versamenti di contanti effettuati mediante cassa continua, o dispositivi e servizi similari, dopo l’orario di chiusura al pubblico della Filiale di riferimento, si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva a quella dell’effettivo versamento.
Art. 11 - Data valuta e disponibilità dei fondi Ambito di applicazione
11.1 Il presente articolo si applica a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento non è situato nell’Unione Europea.
Diritti del Cliente Beneficiario
11.2 L’importo di un’Operazione di Pagamento accreditato sul Conto del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto del Banco.
11.3 Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, l’importo di un’Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto del Cliente Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del Banco ovvero nella medesima Giornata Operativa di ricezione dell’Ordine di Pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di Servizi di Pagamento.
Diritti del Cliente Pagatore
11.4 L’importo di un Operazione di Pagamento addebitato sul Conto del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
Art. 11 -bis – Autenticazione e misure di sicurezza
11.1 -bis Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, il Banco applica l'Autenticazione forte del Cliente quando l'Utente:
(a) accede al suo Conto di Pagamento on-line;
(b) dispone un'Operazione di Pagamento elettronico;
(c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che puo' comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
11.2 -bis Nel caso dell'avvio di un'Operazione di Pagamento elettronico di cui al precedente comma 1, lettera b), per le Operazioni di Pagamento elettronico a distanza, l’Autenticazione forte del Cliente applicata dal Banco comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'Operazione a uno specifico importo e a un Beneficiario specifico.
11.3 -bis Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, il Banco predispone misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate degli utenti di Servizi di Pagamento.
11.4 -bis I commi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un Prestatore di Servizi di informazione sui conti.
11.5 -Il Banco consente ai Prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai Prestatori di Servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di Autenticazione fornite dal Banco all'Utente.
11.6 -bis In parziale deroga a quanto precede, ai sensi dell’art. 10-bis del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 che integra la Direttiva PSD per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri, così come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2022/2360 della Commissione del 3 agosto 2022, il Banco non applica l’Autenticazione forte del cliente se l’Utente medesimo accede al suo Conto di Pagamento online mediante un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti, a condizione che l’accesso sia limitato a uno dei seguenti elementi online senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti:
a) il saldo di uno o più Conti di Pagamento designati;
b) le operazioni di pagamento eseguite negli ultimi 90 (novanta) giorni attraverso uno o più Conti di Pagamento designati.
11.7 -bis Il Banco, in ogni caso, applica l’Autenticazione Forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
-l’Utente accede online alle informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 11.6-bis che precede per la prima volta mediante il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti;
-sono trascorsi più di 180 (centottanta) giorni dall’ultima volta che l’Utente ha avuto accesso online alle informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 11.6-bis che precede mediante il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti ed è stata applicata l’Autenticazione Forte del cliente.
Art. 12 - Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite Termine per la comunicazione al Banco
12.1 Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica al Banco che:
(a) l’Operazione di Pagamento non è stata correttamente eseguita; o
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(b) l’Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell’art. 5 di questo Capitolo,
(c) non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell’importo dell’Operazione contestata sul Conto.
12.2 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 4 e art. 9 comma 1 del D. Lgs, il suddetto termine è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’estratto conto nel caso in cui il Cliente non sia un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
12.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell’Operazione di Pagamento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dal precedente art. 12.1 se il Banco non ha fornito o messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all’Operazione di Pagamento contestata.
12.4 Se è coinvolto un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dal Banco a norma del primo comma del presente articolo, fatti salvi gli articoli 14.3 e 13.14 del presente Capitolo 2.
Comunicazione al Banco
12.5 Il Cliente deve effettuare la comunicazione al Banco prevista dal precedente art. 12.1 con le modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dall’art. 22.1 di questo Capitolo.
Art. 13 - Operazioni di Pagamento non eseguite o non eseguite correttamente
13.1 Un’Operazione di Pagamento è considerata come “non eseguita correttamente” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o all’Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come “non eseguita correttamente” o “non eseguita” e non dà quindi luogo a responsabilità del Banco nei confronti del Cliente Pagatore, l’Operazione di Pagamento non eseguita dal Banco per totale o parziale assenza o indisponibilità di fondi.
13.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 16 del presente Capitolo 2, il Banco è responsabile della corretta esecuzione dell’Ordine di Pagamento
ricevuto.
13.3 La responsabilità del Banco è, tuttavia, esclusa se dimostra al Cliente, e se del caso al Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario, di aver eseguito
l’Operazione in conformità al Contratto e alle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
13.4 Nel caso in cui il Banco agisca quale Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, rimborsa senza indugio al Cliente l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o non eseguita correttamente, ripristinando la situazione del Conto come se l’Operazione di Pagamento non fosse avvenuta. La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo. Nel caso in cui il Banco agisca quale Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, mette senza indugio a disposizione del Cliente l’importo relativo all’Operazione di Pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, accreditando le relative somme sul Conto del Cliente. La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di Pagamento.
Onere della prova
13.5 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 10 del D. Lgs. il successivo art. 13.6 non trova applicazione se il Cliente non è un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
13.6 Nel caso in cui il Cliente contesti al Banco la mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Banco ha l’onere di provare che l’Operazione di
Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.
13.7 Se l’Operazione di Pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l’onere di provare che, nell’ambito
delle proprie competenze, l’Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
Ulteriori obblighi del Banco
13.8 Il Cliente può richiedere al Banco di adoperarsi - senza indugio - a rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dal Banco.
13.9 In caso di responsabilità del Banco per inesatta o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese
e degli interessi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.
13.10 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 16 del presente Capitolo 2 quando l’Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo
tramite, il Banco è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta trasmissione dell’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del presente Capitolo 2 ed è tenuto a trasmettere l’Ordine di Pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la Data Valuta riconosciuta al Cliente Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di Pagamento.
13.11 Il Banco è altresì responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del presente Capitolo 2 ed è tenuto a mettergli
a disposizione l’importo dell’Operazione di Pagamento non appena tale importo sia accreditato sul proprio Conto di Pagamento, applicando una Data Valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
13.12 Nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione di Pagamento ai
sensi dei commi precedenti del presente articolo, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Cliente Xxxxxxxx ed è tenuto a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l’importo dell’Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’Operazione sia stato addebitato un Conto di Pagamento, il Prestatore di Servizi di Pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non avesse avuto luogo. La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
13.13 L’obbligo di cui al comma precedente non si applica se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore dimostra che il Prestatore di Servizi di Pagamento del
Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
13.14 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 16 del presente Capitolo 2 se l’Ordine di Pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di disposizione
di ordine di pagamento il Banco rimborsa al Pagatore l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
Art. 14 - Operazioni di Pagamento non autorizzate - Strumenti di Pagamento Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate
14.1 Il Cliente ha diritto che il Banco rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell’art. 5 di questo Capitolo (Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento) immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui il Banco prende atto dell’Operazione o riceve una notifica in merito, riportando il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
14.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dall’art. 12 di questo Capitolo nei
termini ivi previsti.
14.3 Se l’Operazione di Pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Banco rimborsa al Cliente Pagatore
immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, l’importo dell’Operazione non autorizzata, riportando il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione di Pagamento non autorizzata, se il relativo Ordine di Pagamento e' disposto mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al Banco su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al Pagatore.
14.4 Se il Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in
ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, il Banco su richiesta di quest’ultimo anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà' del Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità' a quanto disposto dall’art.
13.7 del presente Capitolo 2, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di Pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al Banco ai sensi del presente comma.
Onere della prova
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14.5 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 10 del D. Lgs. il successivo art. 14.6 non trova applicazione se il Cliente non è un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
14.6 Il Banco, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta Autenticazione dell’Operazione contestata.
Sospensione del rimborso
14.7 Il Banco, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente art. 14.1 di questo Capitolo dandone immediata comunicazione per iscritto a Banca d’Italia.
Restituzione del rimborso
14.8 Il Cliente prende atto che il Banco, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente art. 14.1 e 14.2 di questo Capitolo, può provare - in un momento successivo - che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Banco ha diritto di richiedere direttamente al Cliente e di ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato e, pertanto, il Cliente autorizza, sin d’ora e senza riserva alcuna, il Banco a procedere in tal senso, ferma restando la necessità della previa comunicazione da parte del Banco medesimo.
Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento e delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate
14.9 Non appena ricevuto lo Strumento di Pagamento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le Credenziali di Sicurezza Personalizzate. II Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di Pagamento in conformità delle previsioni di cui al Contratto e delle previsioni di cui ai singoli Servizi di Pagamento PSD e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati. Il Cliente prende atto espressamente che gli obblighi di riservatezza dei dispositivi personalizzati di sicurezza (ad esempio PIN, password o Token) rilevano in modo specifico nel caso in cui il pagamento sia effettuato a distanza, ad esempio per mezzo di un dispositivo telefonico o di un sito internet. E’ necessario che il Cliente ottenga l’autorizzazione del Banco prima di fornire a terzi i codici per l’utilizzo del Servizio o dello Strumento di Pagamento: in tal modo è possibile per il Banco individuare le richieste dei codici di sicurezza provenienti da soggetti che simulino la legittimità della richiesta medesima, come nel caso del phishing. In aggiunta, ciò consente di limitare i rischi connessi con l’eventuale utilizzo di piattaforme per i pagamenti su internet (in particolare quelli a valere su un conto, quali i bonifici) che non sono autorizzate dal Banco (cc.dd. overlay services). Il Cliente prende atto ed accetta che è fatto espresso divieto allo stesso Cliente di comunicare a terzi i codici di sicurezza, salva l’autorizzazione preventiva e fornita per iscritto del Banco e che la violazione del suddetto divieto integra una condotta negligente da parte del Cliente, non consentendogli di avvalersi dell’esenzione di responsabilità di cui al successivo art. 14.12 del Contratto.
14.10 Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, al Banco la perdita,
lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello Strumento di Pagamento. In tali casi il Banco fornisce al Cliente una conferma dell'avvenuto blocco. A tal fine potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Servizi di Pagamento PSD per consentire al Banco di inibire l'utilizzo dello Strumento di Pagamento. AI Cliente è consentito richiedere lo sblocco, se previsto, qualora siano cessati i motivi che hanno determinato l'inibizione all'utilizzo, esclusivamente con le modalità previste per i singoli Servizi di Pagamento PSD.
Limiti di utilizzo degli Strumenti di Pagamento
14.11 Il Banco si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di Pagamento, o di rifiutare singole transazioni previsti dal Contratto, in presenza dei giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non ottemperi ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione
di una linea di credito per il suo utilizzo.
In tali casi, il Banco informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Servizi di Pagamento PSD del blocco dello Strumento di Pagamento motivando
tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico Bancario, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di Pagamento, il Banco provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello
precedentemente bloccato. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di Pagamento, il Banco può concordare con il Cliente limiti per numero di transazioni giornaliere e importi giornalieri, limiti che saranno indicati nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio.
Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti di Pagamento o Servizi di Pagamento
14.12 Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile della perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuta dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di perdita, smarrimento, furto o appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dello Strumento di Pagamento cui all'art. 14.10 che precede.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se il Prestatore di Servizi di Pagamento non esige un’Autenticazione forte del Cliente. Il Cliente Beneficiario o il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore se non accettano l’Autenticazione forte del Cliente.
Il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del Prestatore di Servizi di Pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività.
Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui ai commi 14.9 e 14.10 del presente articolo con dolo o colpa grave, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 14.10, il Cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 (cinquanta) Euro la perdita relativa a Operazioni di Pagamento non autorizzate derivante dall’utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza dell'art.14.9 che precede, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 (cinquanta) Euro di cui al comma precedente. Ai fini del presente articolo, per «colpa grave» si intende il comportamento del Cliente che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato nella cura degli interessi patrimoniali propri. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui il Cliente:
i) non conserva lo Strumento di Pagamento e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo dello Strumento di Pagamento a terza persona,
iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di sicurezza propri dello Strumento di Pagamento (in particolare quando i codici sono registrati su dispositivi fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone, smart tv. ecc.),
iv) non verifica con frequenza e costanza le Operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi di Pagamento,
v) fruisce dei Servizi di Pagamento con modalità (es. siti web), dispositivi o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
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vi) denuncia con ritardo lo smarrimento, il furto o l’utilizzo non autorizzato dello Strumento di Pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede al tempestivo blocco dello Strumento di Pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso,
vii) non provvede a richiedere senza indugio il blocco dello Strumento di Pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte del Banco (es. avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Banco,
x) omette di comunicare al Banco i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei Servizi e degli Strumenti di Pagamento,
xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo “https” (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento “http”,
xii) in ogni caso se viola gli obblighi posti in capo all’utilizzatore di un Servizio di Pagamento PSD dalla legge o dal Contratto.
In merito alle modalità di utilizzo degli Strumenti di Pagamento il Cliente è tenuto a rispettare con attenzione le istruzioni rese note di tempo in tempo dal Banco per
iscritto, ovvero nelle aree dedicate del Sito Internet del Banco.
Art. 15 - Rimborso al Cliente Pagatore di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite nel caso in cui il Cliente sia un “Consumatore”
Diritti del Cliente Pagatore
15.1 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, dell’art. 13 e dell’art. 14 del D. Lgs. il presente art. 15 si applica unicamente quando il Cliente Pagatore è un “Consumatore”.
15.2 Il Cliente Pagatore - ad eccezione di quanto previsto nell’art 15.3 - può richiedere al Banco il rimborso di un’Operazione di Pagamento già eseguita, disposta su
iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) al momento in cui il Cliente Xxxxxxxx ha autorizzato l’Operazione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell’importo
dell’Operazione di Pagamento;
(b) l’importo addebitato supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto, delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dal Banco. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il Banco.
15.3 Il Cliente Pagatore non ha il diritto al rimborso di cui al precedente art. 15.2 se:
(a) il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione al compimento dell’Operazione di Pagamento contestata direttamente al Banco; e
(b) ove possibile, il Beneficiario dell’Operazione di Pagamento o il Banco hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative all’Operazione di Pagamento interessata almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Termine per presentare la richiesta di rimborso
15.4 Il Cliente Pagatore può richiedere al Banco il rimborso previsto dal precedente art. 15.2 entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Conto dell’importo dell’Operazione di Pagamento.
Onere della prova
15.5 In caso di richiesta di rimborso, il Banco può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente art. 15.2.
Procedura di rimborso
15.6 Il Banco, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente art. 15.4, rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento eseguita a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d’Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dell’art. 21 di questo Capitolo.
15.7 Ove ammissibile ai sensi del presente articolo, il rimborso corrisponde all’intero importo dell’Operazione di Pagamento eseguita e la Data Valuta dell’accredito non
è successiva a quella dell’addebito dell’importo.
15.8 Nel caso di addebiti diretti di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente Pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al
presente articolo e il Banco non può esercitare il diritto di rifiutare il rimborso.
Art. 16 - Circostanze anormali e imprevedibili
16.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità del Banco ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capitolo e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale del Banco) ovvero dall’adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui il Banco è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
Art. 17 - Valuta
17.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto.
Art. 18 - Spese
18.1 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs, l’art. 18.2 non trova applicazione nel caso in cui il Cliente non sia un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
18.2 Il Banco non può addebitare al Cliente le spese per l’adempimento dei propri obblighi di informazione o per l’adozione di misure preventive o correttive ai sensi
del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
18.3 In deroga al precedente art. 18.1 di questo Capitolo, il Banco può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
(a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’art. 7 di questo Capitolo;
(b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’art. 8 di questo Capitolo;
(c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell’art. 9 di questo Capitolo.
18.4 Il Banco può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dallo stesso con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto o dalle Condizioni per
l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari ovvero richieste dal Cliente con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal Contratto o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato; dette spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dal Banco.
18.5 Il Banco deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito.
18.6 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, se il Banco agisce quale Prestatore di Servizi del Beneficiario, può trattenere le proprie spese nella misura
indicata nel Documento di Sintesi, prima di accreditare l’importo dell’Operazione di Pagamento al Cliente.
18.7 Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste al precedente art. 18.6 di questo Capitolo, il Banco ed il Prestatore di Servizi di
Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il Pagatore e il Beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento.
18.8 Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Banco, il Cliente sostiene le spese applicate dal Banco stesso, con
l’esclusione delle spese di competenza del Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento, Beneficiario o Pagatore, a seconda del caso.
18.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione. Art. 19 - Modifiche
Modalità
19.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art.126-sexies del Testo Unico Bancario qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nel Capitolo 2, deve essere proposta dal Banco al Cliente:
(a) mediante comunicazione scritta, su supporto durevole cartaceo o su altro Supporto Durevole, contenente la formula “Proposta di modifica del contratto”;
(b) almeno 2 (due) mesi prima della data indicata nella proposta per l’entrata in vigore delle modifiche.
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19.2 La modifica si considera approvata se il Cliente non comunica al Banco, prima della data indicata nella proposta per l’entrata in vigore della modifica stessa, che
non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
19.3 Le modifiche proposte al Cliente in conformità al precedente comma 19.1, in assenza di espresso rifiuto delle stesse, comunicato al Banco nei termini e con le
modalità previste, si intendono accettate dal Cliente.
Modifiche dei tassi di interesse o di cambio
19.4 Il Cliente prende atto che il Banco può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
19.5 Il Cliente prende atto che il Banco può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio, in
senso sfavorevole al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto nel Contratto e/o nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
Il Cliente è informato dal Banco delle modifiche del tasso di interesse o di cambio nell’ambito delle comunicazioni periodiche, se non diversamente indicato nelle
Condizioni per l’erogazione del Servizio di Pagamento.
19.6 Se il Cliente è un Consumatore, il contratto quadro o le informazioni rese ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Capitolo possono essere modificate se sussiste
un giustificato motivo. Art. 20 - Recesso Recesso del Cliente
20.1 Il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell’art. 15 del Capitolo 1, senza che siano applicabili penalità o spese di chiusura.
Recesso del Banco
20.2 Il Banco ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento, ai sensi dell’art. 15 del Capitolo 1.
20.3 Se sussiste un giustificato motivo, il Banco può recedere dal Contratto e dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento senza preavviso e con effetto
immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.
20.4 E’ considerato quale “giustificato motivo” di recesso del Banco il ricorrere di situazioni che rientrano nell’ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l’adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini. Resta espressamente inteso che l’identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di “giustificato motivo” che presentino profili di gravità ed eccezionalità tali da rendere non proseguibile il rapporto con il Cliente.
Spese periodiche
20.5 In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dal Banco il rimborso delle spese pagate in eccesso.
Effetti del recesso
20.6 Il recesso del Cliente o del Banco dal Contratto si intende esercitato anche per tutte le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, anche se concluse in un momento diverso rispetto al Contratto medesimo.
20.7 La cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di Conto comporta il contestuale scioglimento del Contratto e di tutte le Condizioni per l’Erogazione del
Servizio di Pagamento.
Art. 21 - Reclami e ricorsi stragiudiziali
Per eventuali contestazioni relative a Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami del Banco con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolo 1.
La risoluzione stragiudiziale di controversie tra il Banco ed il Cliente relative a Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento avviene con le modalità indicate agli
artt. 17 e 18 del Capitolo 1.
Art. 22 - Comunicazioni e notifiche Comunicazioni e notifiche indirizzate al Banco
22.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Banco devono essere effettuate utilizzando uno dei seguenti strumenti di comunicazione all’indirizzo di seguito indicato:
(a) se effettuata personalmente, presso la Filiale di Riferimento del Cliente;
(b) se effettuata mediante lettera raccomandata, o telegramma all’indirizzo della Filiale di Riferimento del Cliente.
Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente
22.2 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate a mezzo posta all’indirizzo comunicato dal Cliente al Banco ovvero, qualora il Cliente si avvalga di servizi messi a disposizione dal Banco per via telematica e abbia optato per tale forma di comunicazione, secondo le modalità di comunicazione e notifica previste per il servizio telematico.
Art. 23 - Informazioni essenziali relative al Banco
Banco di Desio e della Brianza SpA con sede Legale e Amministrativa in Desio - Xxx Xxxxxxxxx 0
Iscritto all’Albo delle Banche al numero 2210.3.0 codice abi 03440 - Gruppo Banco Desio iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al numero 03440/5 Per richiedere ulteriori informazioni sul Servizio Oggetto del Contratto, il Cliente può rivolgersi alla Filiale di Riferimento ed ai seguenti indirizzi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Direzione Commerciale della Capogruppo - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXX (XX)
Art. 24 - Condizioni per l’Erogazione del Servizio "Bonifici" Caratteristiche del Servizio
24.1 Il Bonifico bancario è un’Operazione di Pagamento che il Cliente, su ordine scritto, telematico o fornito sul altro Supporto Durevole, nonché – ove concordata tra il Banco ed il Cliente – a mezzo Firma Elettronica/Firma Elettronica Avanzata/Firma Elettronica Qualificata/Firma Digitale, indirizza al Banco, affinché quest'ultimo trasmetta una somma di denaro presso una banca controparte, con la richiesta di pagare la stessa somma ad un indicato Beneficiario. Per poter effettuare un Bonifico è necessario conoscere l’Identificativo Unico rappresentato dal codice IBAN -International Bank Account Number- ("IBAN") del destinatario. Per effettuare un Bonifico internazionale, al di fuori dell’area SEPA, è tuttavia necessario affiancare al codice identificativo del cliente (IBAN o altro codice come da convenzioni locali del Paese del Beneficiario) il codice BIC, che sta per Bank Identifier Code (conosciuto anche come codice SWIFT) e che identifica la banca nel mondo.
Il "SEPA CREDIT TRANSFER (SCT – Bonifico europeo o, altresi, Bonifico - SEPA)" è il Servizio, analogo al Bonifico, che intercorre tra banche aderenti al SEPA Credit
Transfer Scheme e può trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Credit Transfer richiede l’indicazione, da parte del debitore alla sua banca, dell’IBAN del creditore. L’esecuzione di un Credit Transfer è basata su di un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell’Ordine sino all’accredito sul conto del Beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il Servizio tratta le Operazioni in Euro tra i Paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 1° febbraio 2014 i Bonifici all’interno dell’area SEPA e quelli domestici potranno essere effettuati solo attraverso il Servizio "SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)". A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il Bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al Servizio "Sepa Credit Transfer" se la disposizione viene effettuata all’interno dell’area SEPA ed ai Bonifici internazionali se la disposizione viene effettuata al di fuori dell’area SEPA.
L’Identificativo Unico, così come previsto dal precedente art. 9, è costituito dall’IBAN (Identification Bank Account Number secondo lo standard ISO).
Di contro, il "Bonifico Extra SEPA" è il Servizio, ulteriore e diverso dal suindicato "Bonifico SEPA", a mezzo del quale le banche trasferiscono una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente medesimo, verso paesi non-SEPA.
Tempi di esecuzione
24.2 L’Ordine di Bonifico è eseguito nel rispetto dei tempi massimi indicati nel Documento di Sintesi. Se il Cliente richiede che l’accredito al Beneficiario sia eseguito in tempi più ristretti rispetto ai tempi di esecuzione concordati per i Bonifici ordinari, il Banco esegue il Bonifico accreditando il Beneficiario nella prima Giornata Operativa possibile o, eseguendo un Bonifico di tipo “ad alta priorità”.
Ricezione dell’Ordine e Orario limite
24.3 L’Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dal Banco in una Giornata Operativa, entro l’Orario Limite (ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6), di seguito indicato:
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(a) Bonifico disposto su Supporto Durevole cartaceo: Entro l’orario indicato in apposita informativa consegnata al Cliente in sede di apertura del presente
Rapporto, nonché resa altresì disponibile per il medesimo (quale tempo per tempo vigente) su Supporto Durevole, in Filiale e sul Sito Internet del Banco. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che detta informativa in tema di “Orari limite” costituisce allegato al Contratto, nonché parte integrante ed essenziale dello stesso.
(b) Bonifici disposti tramite canali telematici: Entro l'orario indicato nell'informativa di cui alla precedente lettera (a).
Art. 24-Bis Revoca / Rifiuto / Richiamo / Storno di un Ordine di Pagamento - Operazioni di tipo “R”
Un Ordine di Pagamento può essere:
nel caso di SEPA Credit Transfer (SEPA/SCT):
(I) Rifiutato (Reject): ciò consiste nel rifiuto all’esecuzione dell’addebito da parte della banca del soggetto ordinante, entro un giorno lavorativo successivo dalla
ricezione dell’ordine dal Cliente (es. errori tecnici, IBAN invalido).
(II) Stornato (Return): ciò consiste nello storno dell’Operazione da parte della banca del soggetto Beneficiario, entro 3 (tre) giorni lavorativi successiva alla data di
regolamento.
(III) Richiamato (Recall): ciò consiste nel richiamo da parte del Cliente ordinante / banca del soggetto Pagatore di un SCT entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dall’esecuzione del SCT originario (es. doppio invio, problemi tecnici, operazione fraudolenta).
Art. 24 –Ter Bonifici transfrontalieri (da e verso Paesi della UE) nella divisa ufficiale di uno Stato membro
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. si intendono i trasferimenti di fondi effettuati per ordine di un soggetto (ordinante) tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento (banca dell'ordinante) insediato in un Paese UE, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un Beneficiario presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (banca del Beneficiario) insediato in un altro Paese UE. Si intendono altresì i trasferimenti di fondi effettuati per ordine di un soggetto (ordinante) al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un Beneficiario laddove l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento sia insediato in un Paese UE. L’importo deve essere espresso in una divisa ufficiale di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 24-Quater Bonifici transfrontalieri (da e verso Paesi della UE) nella divisa diversa dalla divisa ufficiale di uno Stato membro
Ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, del D. Lgs. si intendono i trasferimenti di fondi effettuati per ordine di un soggetto (ordinante) tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento (banca dell'ordinante) insediato in un Paese UE, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un Beneficiario presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (banca del Beneficiario) insediato in un altro Paese UE. Si intendono altresì i trasferimenti di fondi effettuati per ordine di un soggetto (ordinante) al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un Beneficiario laddove l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento sia insediato in un Paese UE. L’importo deve essere espresso in una divisa diversa dalla divisa ufficiale di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 24-Quinques Altri Bonifici (Bonifici Extra SEPA)
Ai sensi dell’art. 2, comma 3-ter, del D. Lgs. si intendono i Bonifici che non hanno le caratteristiche dei Bonifici Transfrontalieri, espressi in Euro o in altra divisa, di qualsiasi importo, disposti verso o provenienti da qualsiasi Paese.
Art. 25 - Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento XX.XX.
25.1 La XX.XX. (Ricevuta Bancaria) è un Servizio di Pagamento mediante il quale un soggetto Beneficiario trasmette un Ordine di incasso al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento (banca assuntrice) per ottenere l’accredito, da parte del soggetto debitore, di una somma ad una scadenza determinata. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto Beneficiario (banca assuntrice) trasmette l’Ordine di incasso alla banca domiciliataria della XX.XX. (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al soggetto debitore. Il Cliente Pagatore autorizza il Banco ad addebitare il proprio Conto e ad accreditare l’importo della XX.XX. a favore del soggetto Beneficiario.
25.2 L’Identificativo Unico, così come previsto dal precedente art. 9, è costituito dal numero della XX.XX.
Ricezione dell’ordine e Orario limite
25.3 In base ai termini previsti dalle procedure interbancarie regolanti il Servizio in esame ed attualmente in vigore, l'Ordine di Pagamento di una XX.XX., domiciliata presso il Banco, può essere ricevuto dal Banco stesso non oltre la data di scadenza (o nella prima Giornata Operativa successiva se la data di scadenza cade in un giorno diverso da una Giornata Operativa).
25.4 Il Cliente prende atto che le procedure interbancarie possono prevedere in qualsiasi momento una modifica del suddetto termine. In ogni caso il Cliente ha facoltà
di richiedere al Banco prima di ogni operazione, informazione sui termini in uso.
25.5 Se l’Ordine di Pagamento è trasmesso al Banco in un una Giornata Operativa precedente il giorno di scadenza della XX.XX., la data di scadenza della stessa è
considerata la data convenuta di ricezione dell’Ordine.
Art. 26 - Condizioni per l’erogazione dei Servizi di pagamento "M.AV. e bollettino bancario" Caratteristiche dei Servizi
26.1 Il pagamento mediante avviso (M.AV.) è un Servizio di Pagamento con cui il soggetto Beneficiario incarica il proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto Beneficiario (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al Cliente Pagatore.
26.2 Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici
postali.
26.3 Il bollettino bancario è un Servizio di Pagamento del tutto simile al M.AV. con la sola differenza che il bollettino bancario è inviato al Cliente Pagatore
direttamente dal soggetto Beneficiario.
26.4 L’Identificativo Unico, così come previsto dal precedente art. 9, è costituito dal numero del bollettino M.AV. o del bollettino bancario.
Art. 27 - "SDD: SEPA DIRECT DEBIT – ADDEBITO DIRETTO SEPA"
27.1. Il Servizio "SEPA DIRECT DEBIT (SDD)" consente al creditore di disporre incassi in Euro da addebitare sul conto corrente del debitore, aperto presso una banca aderente ai SEPA Direct Debit Schemes e situata in Italia o all’interno dell’area SEPA. Presupposto del Servizio è la sottoscrizione di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Il creditore invia le disposizioni di incasso alla propria banca che provvede ad inoltrarle alla banca del debitore, la quale esegue l’addebito alla scadenza, dopo aver verificato la congruenza dell’addebito disposto con eventuali opzioni sottoscritte dal debitore all’atto della stipula del Servizio. Il Servizio è disponibile in due versioni:
- SDD Core, utilizzabile dal creditore nei confronti di qualsiasi debitore;
- SDD B2B, utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di "Consumatori". Più precisamente, tale Servizio è riservato a
regolare i rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono imprese e si differenzia da quello base (Core) per alcune caratteristiche appositamente definite per venire incontro alle esigenze della clientela corporate.
L’Addebito Diretto SEPA consente l’addebito, sul Conto del Cliente Pagatore, di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro disposte su iniziativa del soggetto
Beneficiario sulla base della preventiva autorizzazione rilasciata dal Cliente al Banco e/o direttamente dal Cliente al soggetto Beneficiario.
27.2. Le Operazioni di Pagamento pervenute al Banco su iniziativa di un soggetto Beneficiario in base allo schema d’incasso SDD CORE, si intendono
automaticamente autorizzate dal Cliente Pagatore. Il Cliente può tuttavia, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE), 260/2012, conferire al Banco istruzioni scritte per limitare e/o impedire, in via totale o parziale, l’addebito automatico in Conto di Operazioni di Pagamento; tali istruzioni saranno valide con riferimento alle Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.
27.3. Le Operazioni di Pagamento pervenute al Banco su iniziativa di un soggetto Beneficiario in base allo schema d’incasso SDD B2B, potranno essere eseguite solo
se previamente autorizzate dal Cliente Xxxxxxxx, il quale si impegna a comunicare al Banco l’autorizzazione rilasciata dal medesimo Cliente Debitore al soggetto Beneficiario. In particolare il Cliente Pagatore si impegna a fornire detta comunicazione entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito relativo ad ogni nuova Operazione di Pagamento; in mancanza il Banco non darà seguito agli addebiti riferiti a tale Operazione di Pagamento.
Art. 27-Bis - Revoca / Rifiuto / Richiamo / Storno di un Ordine di Pagamento - Operazioni di tipo “R”
Un Ordine di Pagamento può essere:
nel caso di SEPA Direct Debit (SEPA/SDD):
(I) Rifiutato (Reject): ciò consiste nel rifiuto all’esecuzione dell’addebito, che può essere esercitato sia dalla banca del creditore, sia dal CSM (Clearing and
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Settlement Mechanism), sia dalla banca del debitore, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di prenotifica (es. errori tecnici, conto estinto, richiesta di revoca).
(II) Stornato (Return): ciò consiste nello storno della richiesta d’incasso da parte della banca del debitore, entro 5 (cinque) giorni dalla data di addebito (es. cc
indisponibile agli Addebiti Diretti, conto estinto, IBAN invalido, mancanza fondi).
(III) Rimborsato (Reversal): ciò consiste nel rimborso al debitore (Pagatore) da parte del creditore (Beneficiario) dell’intero importo pagato entro 5 (cinque) giorni
interbancari lavorativi dalla data di richiesta d’incasso.
(IV) Rimborsato (Refund): nel caso in cui, per le operazioni CORE, il Pagatore richiede il rimborso entro 8 (otto) settimane dall’addebito.
(V) Revocato (Refusal): ciò consiste nella revoca esercitata dal debitore, per bloccare una richiesta di incasso, dalla data di prenotifica fino alla data di incasso.
(VI) Cancellato (RFC): ciò consiste nella richiesta di cancellazione, da parte della banca del creditore, di una richiesta di incasso, dopo l’invio al CSM e prima del
regolamento dell’operazione.
(VII) Revocato (Revocation): ciò consiste nel richiamo delle disposizioni d’incasso dal parte del creditore (Beneficiario) prima dell’invio alla banca del debitore.
Art. 28 – Normativa PAD
28.1 Qualora titolare del Conto sia un “Consumatore”, il Banco, con riferimento alle Disposizioni di Trasparenza ed in particolare alla Normativa PAD, il Banco ha – tra gli altri – anche i seguenti obblighi:
(i) in aggiunta all’estratto conto e al Documento di Sintesi, deve fornire al Cliente, gratuitamente e almeno una volta l’anno, il Riepilogo delle Spese, per la cui
definizione e contenuto si rimanda all’art. 1 che precede del presente Capitolo 2;
(ii) deve mettere a disposizione del Cliente, su Supporto Durevole cartaceo o altro Supporto Durevole, il Documento Informativo sulle Spese per la cui definizione e
contenuto si rimanda altresì all’art. 1 che precede del presente Capitolo 2. Detto documento deve essere in ogni caso consegnato al Cliente in tempo utile prima della conclusione del Contratto relativo al Conto.
Art. 29 – Condizioni per la prestazione del Servizio “Plick”
29.1. Il Cliente potrà eseguire un’Operazione di Pagamento e trasferire una somma di denaro ad un Beneficiario avvalendosi dell’infrastruttura tecnologica gestita per conto del Banco da “PayDo S.p.A.”, con sede in Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000. Più segnatamente, il Servizio “Plick” permette al Cliente di trasferire dal Conto una somma di denaro a favore di un Beneficiario.
29.2. Il Cliente prende atto e riconosce che, al fine di poter utilizzare le funzionalità del Servizio “Plick”, è necessario:
a) che il Cliente abbia aderito al Servizio “DWEB Banking”;
b) che il Servizio “DWEB Banking” risulti regolarmente attivo;
c) possedere uno Smartphone o altro Device compatibile ed avere installato la APP "X.XXXXXX" messa a disposizione dal Banco;
d) che il Cliente abbia configurato e attivato il Servizio “Plick” sul proprio Device.
In alternativa a quanto precede, il Cliente potrà fruire del Servizio “Plick” tramite l’installazione sul proprio Device dell’APP One-D e l’utilizzo delle relative funzionalità operative, il tutto come meglio descritto nella Guida all’uso della predetta applicazione tecnologica pro tempore vigente.
29.3. Il Cliente acconsente al fatto che il Beneficiario possa essere individuato, ai fini dell’esecuzione dell’Ordine di Pagamento nell’ambito del Servizio “Plick”,
esclusivamente attraverso il numero di telefono o l’indirizzo e-mail di quest’ultimo (inseriti dal Cliente) e accetta che tale numero di telefono o indirizzo e-mail costituiscano, unitamente al codice IBAN di cui ai successivi commi 29.4. e 29.5., necessario per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, l’Identificativo Unico. Il Cliente prende dunque atto e accetta che il Banco eseguirà l’Ordine di Pagamento esclusivamente sulla base dell’Identificativo Unico sollevando, altresì, quest’ultimo da qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza del numero di telefono o indirizzo e-mail comunicati al Banco unitamente al codice IBAN, ancorché trasmesso per suo conto dal Beneficiario, così come alla loro effettiva riconducibilità al Beneficiario medesimo, restando tutte le conseguenze e i pregiudizi che ne potrebbero derivare esclusivamente a carico del Cliente.
29.4. Il Cliente, attraverso il Servizio “Plick”, trasmette al Beneficiario un messaggio - tramite la posta elettronica all’indirizzo e-mail del Beneficiario o tramite SMS al
numero di telefono dello stesso, ovvero tramite un’applicazione informatica di messaggistica istantanea (es. “WhatsApp”) o mediante le modalità tempo per tempo messe a disposizione – contenente i dati relativi all’Operazione di Pagamento affinché il Beneficiario possa disporre l’Ordine di pagamento indicato nel messaggio stesso. Nel caso in cui il Cliente Xxxxxxxx non avesse indicato nell’Ordine di Pagamento contenuto nel messaggio il codice IBAN del Beneficiario, quest’ultimo, ai fini della disposizione dell’Ordine di Pagamento, dovrà fornire (eventualmente secondo le modalità indicate al successivo comma 29.11. il codice IBAN del proprio conto corrente su cui accreditare la somma. Ai fini di quanto precede, il Cliente conferisce al Banco consenso preventivo affinché lo stesso, anche per il tramite di “PayDo”, possa richiedere - e conseguentemente ricevere - il codice IBAN direttamente dal Beneficiario, nel suo esclusivo interesse nonché conferisce consenso preventivo ad eseguire l’Operazione di Pagamento previa disposizione del Beneficiario. Quando l’iter sopra descritto è completo e definitivo, il Banco lo prende in carico e ne dà esecuzione mediante Bonifico SEPA, secondo i termini che seguono. Il Beneficiario che ha ricevuto il sopra citato messaggio “Plick”: (i) per ricevere il pagamento, non deve avere preventivamente aderito al Servizio “Plick”; (ii) può in ogni caso non disporre il pagamento. In quest’ultima ipotesi, nessun Ordine di Pagamento sarà preso in carico dal Banco.
29.5. Il Banco procede al trasferimento delle somme secondo le istruzioni del Cliente e del Beneficiario a condizione che il Conto interessato presenti fondi disponibili e
sufficienti. Il Cliente presta il preventivo consenso all’Operazione di Pagamento secondo le modalità di volta in volta stabilite e comunicate dal Banco, mediante l’utilizzo di uno o più degli Strumenti di Autenticazione previsti nel contratto per l’attivazione del Servizio “DWEB Banking”. In ogni caso, le somme oggetto del trasferimento/ ricezione non potranno superare gli eventuali massimali (giornalieri e/o mensili) stabiliti dal Banco e riportati nella scheda di attivazione di pertinenza del contratto del Servizio “DWEB Banking” e nel Documento di Sintesi, frontespizio, nonché parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il Cliente prende atto ed accetta che il Banco:
a) per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, considera l’Ordine di Pagamento ricevuto al momento della ricezione della disposizione dello stesso da parte del Beneficiario purché avvenga in una Giornata Operativa. Nel caso in cui la disposizione del Beneficiario avvenga in una giornata diversa da una Giornata Operativa ovvero oltre l’Orario Limite (cut-off time) ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di contratto che regolano i Servizi di Pagamento del Banco, l’Ordine di Pagamento sarà considerato ricevuto nella prima giornata operativa successiva;
b) per permettere il buon esito dell’operazione di pagamento, provvederà a rendere indisponibili le somme necessarie per l’esecuzione dell’operazione di pagamento dal momento della ricezione della disposizione dell’ordine da parte del Beneficiario indipendentemente dalla circostanza che tale accettazione avvenga o meno in una giornata operativa. Di quanto precede verrà data notizia al Beneficiario.
Le istruzioni date dal Cliente attraverso il Servizio “Plick” non possono essere modificate dal Cliente e sono irrevocabili da parte di quest’ultimo.
29.6. Qualora il Cliente intenda dare avvio alla procedura di pagamento in una specifica data futura, può concordare con “PayDo” che quest’ultimo gestisca – per conto
del Banco – le informazioni relative all’Ordine di Pagamento di cui è stato fornito il preventivo consenso e le trasmetta al Banco in un determinato giorno concordato. In questo caso, l’Ordine di Pagamento si considererà ricevuto dal Banco: (i) nel giorno concordato, ove il Beneficiario abbia preventivamente inserito il proprio codice IBAN disponendo l’ordine di pagamento; o (ii) nella Giornata Operativa in cui il Beneficiario ha inserito l’IBAN e disposto l’Ordine di Pagamento, laddove il Beneficiario non lo abbia fatto entro la data concordata. Nel caso (i) il Banco, per permettere il buon esito dell’Operazione di Pagamento, provvederà a rendere indisponibili le somme necessarie per l’esecuzione dello stesso nel giorno concordato dandone notizia al Beneficiario. Nel caso (ii) le somme necessarie per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento saranno rese indisponibili al momento della ricezione della disposizione dell’Ordine da parte del Beneficiario indipendentemente dalla circostanza che tale disposizione avvenga o meno in una Giornata Operativa. Di quanto precede verrà data notizia al Beneficiario, fermo che nel caso in cui l’accettazione dell’Ordine da parte del Beneficiario avvenga in una giornata diversa da una Giornata Operativa ovvero oltre l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto che regolano i Servizi di Pagamento del Banco, l’Ordine di Pagamento sarà considerato ricevuto nella prima Giornata Operativa successiva. Le istruzioni date dal Cliente attraverso il Servizio “Plick”, in pendenza dei termini sopra richiamati, non possono essere modificate dal Cliente e sono irrevocabili da parte di quest’ultimo.
29.7. Il Cliente avrà altresì facoltà di ordinare al Banco, per il tramite di “PayDo”, contestualmente all’inserimento dell’Ordine di Pagamento, che vengano resi
indisponibili i fondi necessari alla sua esecuzione (“PayDo garantito”) dando evidenza di ciò al Beneficiario. In tal caso, il Cliente prende atto che tali fondi saranno resi immediatamente indisponibili già dal momento di inserimento dell’Ordine di Pagamento e potranno essere nuovamente messi a sua disposizione solo nelle ipotesi di cui al successivo comma 29.8. Il Banco darà comunicazione dell’attivazione della funzionalità descritta nel presente comma 29.7. relativa al “PayDo garantito” mediante i propri canali di comunicazione.
29.8. Qualora l’Ordine di Pagamento venga rifiutato ovvero non venga completato e disposto dal Beneficiario entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario
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decorrenti dal giorno concordato di cui al precedente comma 29.7. o, in assenza di una data concordata, dal giorno in cui il Banco (o “PayDo”) ha dato notizia al Beneficiario dell’Ordine di Pagamento disposto a suo favore ai sensi del precedente comma 29.4, l’Ordine di Pagamento s’intenderà automaticamente decaduto. In tal caso le somme eventualmente vincolate dalla Banca ai fini dell’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, torneranno nella piena disponibilità del Cliente.
29.9. Il Cliente prende atto e accetta che, per le Operazioni di Pagamento effettuate tramite il Servizio “Plick” che superino una determinata soglia di valore stabilita dal
Banco, previamente comunicata, gli sarà richiesto di comunicare al Beneficiario una password o un “PIN” (in funzione di quanto messo a disposizione dal Banco) che quest’ultimo dovrà inserire al momento della disposizione dell’Ordine di Pagamento. In ogni caso, il Cliente potrà decidere di utilizzare il sopra descritto meccanismo di Autenticazione anche per transazioni di importo inferiore alla soglia di valore stabilita e comunicata dal Banco. Il Cliente, sollevando il Banco da ogni responsabilità a riguardo, s’impegna a comunicare la password o il “PIN” unicamente al Beneficiario adottando tutte le opportune precauzioni per impedirne la conoscenza e l’illecito utilizzo da parte di terzi.
29.10. Il Cliente è consapevole che l’adesione al Servizio “Plick” comporta:
(i) l’accesso da parte del software del Servizio “Plick” alla propria rubrica telefonica presente sul proprio Device (“Smartphone”), al fine di reperire nella medesima i nominativi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail dei contatti ivi registrati, ove presenti e (ii) l’accesso alla propria rubrica di contatti nell’ambito del Servizio “DWEB Banking”, al fine di reperire i nominativi e gli IBAN dei contatti ivi registrati, ove presenti. A tale riguardo si evidenzia che i nominativi, i numeri telefonici, gli indirizzi e- mail e gli IBAN dei contatti del Cliente sono processati automaticamente dal software del Servizio “Plick” al solo fine di facilitare l’utilizzo di tale Servizio, individuando e, nel caso, precompilando i dati relativi ai soggetti verso cui il Cliente è intenzionato ad effettuare Operazioni di Pagamento utilizzando il citato Servizio. Tale analisi non comporta la memorizzazione e/o conservazione da parte di “PayDo S.p.A.” dei dati dei contatti del Cliente.
29.11. Il Beneficiario quando compila l’Ordine di Pagamento, può scegliere di registrare il proprio IBAN e il proprio numero di telefono e/o indirizzo e-mail al fine di
permettere a “PayDo S.p.A.” di acquisire i medesimi per facilitare eventuali successive Operazioni di Pagamento effettuate utilizzando il Servizio “Plick”.
29.12. Il Servizio “Plick” può essere operativamente disattivato e riattivato da parte del Cliente, anche più volte. In caso di esercizio del diritto di recesso dal Servizio
“Plick” e/o dall’intero Contratto, il Banco provvederà unicamente a dare esecuzione alle Operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite.
29.13. Il Banco ha la facoltà di sospendere o abolire il Servizio “Plick”, da intendersi offerto a tempo indeterminato, in qualsiasi momento per ragioni connesse
all’efficienza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l’operatività di singoli Clienti per motivi cautelari.
29.14. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Cliente ai fini dell’utilizzo del Servizio “DWEB Banking”, quest’ultimo prende atto e riconosce di essere unico responsabile dell’uso del proprio Device (di cui garantisce l’esclusiva disponibilità), del proprio numero di utenza telefonica collegato al rapporto associato al Servizio “Plick” e dell’APP "X.XXXXXX" messagli a disposizione dal Banco che risiede all’interno del Device stesso. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura il proprio Device e garantisce che sarà l’unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso (così come dell’utenza telefonica associata) impegnandosi a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi. Il Cliente è unico responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso del Device e/o dell’APP "X.XXXXXX" Quanto precede, anche se in dipendenza di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato.
29.15. In caso di contrasto tra quanto previsto dal presente articolo e le norme generali sui Servizi di Pagamento prevalgono le disposizioni contenute nel presente
articolo.
Art. 30 – Servizio di “Account Aggregation”
30.1. Il Servizio di “Account Aggregation” consente all’Utente di acquisire informazioni su saldo e movimenti dei Conti On Line dal medesimo intrattenuti sia presso il Banco che presso Banche Terze.
30.2. Il Servizio di “Account Aggregation” permette all’Utente di conoscere il saldo totale dei Conti On Line, nonché quello relativo al singolo Conto On Line. Sono
visualizzabili, inoltre, le transazioni dei Conti On Line, filtrati per tipologia e periodo. È data anche la possibilità di visualizzare tutti i movimenti in un’unica vista, in ordine temporale, indipendentemente dal Prestatore di Servizi di Pagamento di Radicamento del Conto di riferimento.
30.3. A tali fini, l’Utente deve:
- accedere all’APP One-D, a mezzo di apposita procedura telematica;
- indicare il Prestatore di Servizi di Pagamento di Radicamento del Conto interessato o anche “ASPSP” (Banco o Banca Terza) e i Conti On Line accesi presso quest’ultimo che intende collegare al Servizio di “Account Aggregation”;
- prestare il proprio consenso esplicito all’acquisizione, da parte del Banco, delle informazioni relative ai Conti On Line, utilizzando, a seconda dell’ASPSP indicato, le specifiche Credenziali di Sicurezza Personalizzate. Tale consenso, di tipo ricorrente, cioè valido fino a revoca o mancato rinnovo, permetterà al Banco di aggiornare le informazioni sui saldi e i movimenti dei Conti On Line collegati al Servizio di “Account Aggregation” in modo automatico, ossia senza che sia necessaria, a detti fini, una apposita richiesta dell’Utente e/o un ulteriore intervento dello stesso, al massimo 4 volte nell’arco delle 24 ore (a meno che non sia concordata una frequenza più elevata tra Banco Desio e ASPSP interessato).
30.4. L’Utente può revocare in ogni momento il consenso prestato ai sensi del comma 3 del presente articolo, con apposita funzione presente nell’Applicazione, come
indicato nella Guida all’utilizzo dell’APP One-D.
30.5. L’Utente può accedere alle informazioni sul saldo e sui movimenti dei Conti On Line del Banco o di Banca Terza senza dover utilizzare le Credenziali di Sicurezza
Personalizzate a tali fini fornitegli, per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dall’ultima volta in cui l’Utente medesimo ha avuto accesso alle informazioni avvalendosi di dette Credenziali; al termine di tale periodo, sarà necessario che l’Utente immetta nuovamente le specifiche Credenziali di Sicurezza Personalizzate per poter continuare a visualizzare le informazioni aggiornate sul saldo e sui movimenti dei Conti on Line. L’Utente viene avvisato, con apposito messaggio nell’APP One-D, in merito allo spirare del suindicato intervallo temporale.
30.6. Le Credenziali di Sicurezza Personalizzate di Banca Terza, che l’Utente utilizza ai fini del Servizio di “Account Aggregation”, sono acquisite dalla Banca Terza con
modalità di trasmissione crittografata idonea ad assicurarne l’integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente a Banco Desio alcun accesso o conoscenza di tali Credenziali.
30.7. Le Credenziali di Sicurezza Personalizzate sono date strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, l’Utente si impegna ad utilizzare il
Servizio di “Account Aggregation” avvalendosi esclusivamente delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate al medesimo attribuite; qualora l’Utente violi tale obbligo ed utilizzi Credenziali di Sicurezza Personalizzate non proprie ma di un altro utente, ciò determina l’irregolare e illegittima acquisizione tramite il Servizio di “Account Aggregation” di informazioni relative a rapporti di un altro utente. L’Utente è il solo responsabile di questo illegittimo comportamento.
30.8. Tramite il Servizio di “Account Aggregation”, il Banco rende disponibili all’Utente le informazioni relative ai Conti On Line presso Banca Terza, così come
trasmesse da quest’ultima. Banco Desio non è quindi responsabile della correttezza dei dati forniti da una Banca Terza: ne consegue che il saldo totale e i movimenti complessivi dei Conti OnLine collegati al Servizio di “Account Aggregation” sono riportati esclusivamente con finalità informativa, e l'illustrazione degli stessi non assume valore di certificazione.
30.9. Banco Desio non detiene in alcun momento i fondi del Cliente relativi ai Conti OnLine di Banche Terze, né può in alcun caso modificare gli importi e i movimenti.
30.10. Nel caso in cui Banco Desio non possa offrire il Servizio di “Account Aggregation” con riferimento al Conto OnLine di una Banca Terza per motivi dipendenti dalla Banca Terza il Cliente viene tempestivamente informato.
30.11. Il Servizio di “Account Aggregation” potrà essere attivato e disattivato da parte del Cliente in qualsiasi momento, tramite apposita funzionalità disponibile
all’interno dell’APP One-D.
Art. 31 – Servizio di “Pagamento Multiconto”
31.1. Tramite il Servizio di “Pagamento Multiconto” e le funzioni dispositive dal medesimo consentite, l’Utente può disporre Ordini di Pagamento a debito di Conti On Line, da quest’ultimo intrattenuti sia presso Banco Desio che presso Banche Terze, che abbia preventivamente collegato informaticamente al Servizio di “Account Aggregation” ai sensi del precedente art. 30 del presente Capitolo.
31.2. A tal fine l’Utente, tramite il Servizio di “Pagamento Multiconto”, deve:
- accedere all’APP "One-D", a mezzo di apposita procedura telematica;
- indicare il Prestatore di Servizi di Pagamento di Radicamento del Conto interessato o anche “ASPSP” (il Banco o Banca Terza) e il rapporto a debito del quale intende disporre l’Ordine di Pagamento;
- inserire le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento (es. IBAN del conto del beneficiario, l’importo dell’operazione);
- prestare il proprio consenso esplicito all’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, utilizzando, a seconda dell’ASPSP indicato, le Credenziali di Sicurezza Personalizzate specifiche.
31.3. L’Utente, nel caso in cui si avvalga del Servizio di “Pagamento Multiconto” per disporre un Ordine di Pagamento a debito di un rapporto acceso presso la Banca
Xxxxx, prende atto e riconosce sin d’ora che:
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- il Banco si limita a trasmettere alla Banca Terza l’Ordine di Pagamento e non detiene in alcun momento i fondi del Cliente in relazione all’Ordine di Pagamento di cui
questi richiede l'esecuzione né garantisce la corretta esecuzione dell’Operazione di Pagamento da parte della Banca Terza;
- detta trasmissione avviene immediatamente dopo che l’Utente ha prestato il proprio consenso all’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, tuttavia, se il momento di
ricezione dell’Ordine di Pagamento non ricorre in una Giornata Operativa per il Banco, la richiesta s'intende ricevuta la prima Giornata operativa successiva;
- i tempi di accettazione e di esecuzione dell'Ordine di Pagamento dipendono dai termini previsti dalla Banca Terza, il Banco non può garantire in quale giornata
operativa tale Banca Terza considererà ricevuto l’Ordine di Pagamento trasmesso;
- il Banco è responsabile nei confronti dell’Utente con riguardo alla corretta e puntuale trasmissione dell'Ordine di Pagamento alla Banca Terza;
- l’Ordine di Pagamento è eseguito dalla Banca Terza in base ai termini ed alle condizioni (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i relativi costi, oneri e consensi) stabilite nel contratto relativo al rapporto acceso presso la Banca Terza;
- dopo la disposizione dell'Ordine di Pagamento il Banco mette a disposizione del Cliente le informazioni fornite dalla Banca Terza, quali, a titolo esemplificativo, l’esito
dell'Ordine di Pagamento, l’importo dell'Operazione eseguita e le spese dovute per l’Operazione di Pagamento.
31.4. Il Banco può sospendere o rifiutare la trasmissione di un Ordine di Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dalle presenti disposizioni, nonché
più in generale dal Contratto o per altro giustificato motivo. Il Banco comunica la sospensione o il rifiuto all’Utente tramite l’APP One-D, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di sospensione, ai fini della trasmissione alla Banca Terza, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto dal Banco quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
31.5. L’Utente prende atto e riconosce altresì che, ai sensi della Normativa PSD II, non può revocare un Ordine di Pagamento dopo aver prestato al Banco il proprio
consenso a disporlo a mezzo del Servizio di “Pagamento Multiconto”, fatta salva l’ipotesi in cui la revoca sia stata concordata tra l’Utente medesimo e la Banca Terza presso la quale è incardinato il Conto OnLine sul quale è stata disposta l’Operazione di Pagamento.
31.6. Al servizio di “Pagamento Multiconto” si applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del presente Capitolo.
31.7. Le Credenziali di Sicurezza Personalizzate sono date strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, l’Utente si impegna a utilizzare il Servizio di “Pagamento Multiconto” avvalendosi esclusivamente delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate a lui attribuite; se l’Utente si avvale di Credenziali di Sicurezza Personalizzate non proprie ma di un altro utente, egli resta unico responsabile di questo illegittimo comportamento.
31.8. In caso di Operazioni di Pagamento disposte su Conti OnLine intrattenuti presso banche Terze e non autorizzate, non eseguite correttamente o non eseguite,
l’Utente deve rivolgersi alla Banca Terza presso cui è aperto il relativo rapporto a debito del quale è stata eseguita o doveva essere eseguita l’Operazione, la quale provvede a rimborsare l’importo dell’Operazione secondo quanto previsto le condizioni contrattuali negoziate con il Cliente. In caso di Operazioni di Pagamento disposte su Rapporti intrattenuti presso Banco Desio e non autorizzate, non eseguite correttamente o non eseguite, l’Utente deve rivolgersi al Banco secondo le disposizioni contrattuali del rapporto a debito del quale è stata eseguita o doveva essere eseguita l’Operazione di Pagamento.
31.9. Le funzioni operative e le Operazioni di Pagamento consentite dal Servizio di “Pagamento Multiconto”, nonché i Rapporti collegabili a detto Servizio, sono indicati
nella Guida all’utilizzo della APP "One-D" pro tempore vigente.
31.10. Il Banco non chiede al Cliente dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di “Pagamento Multiconto”, non usa né conserva dati né vi accede per fini
diversi dalla prestazione del Servizio di “Pagamento Multiconto”. Il Banco non modifica l’importo, il Beneficiario, o qualsiasi altro dato dell’Ordine di Pagamento.
Art. 32 – Accesso all’APP One-D
32.1. Il Banco opera nei confronti dell’Utente in qualità di Prestatore del Servizio di informazione sui conti (c.d. AISP) ed in qualità di Prestatore del Servizio di disposizione di ordini di pagamento (c.d. PISP).
32.2. L’Utente prende atto e riconosce che, ai fini dell'accesso all’APP One-D e dell'utilizzo dei Servizi di “Account Aggregation” e “Pagamento Multiconto” nonché più in
generale di “Open Banking, è necessario il possesso di un Dispositivo che consenta di installare e utilizzare l’APP One-D.
32.3. Dopo aver scaricato l’APP One-D, è altresì necessario che l’Utente:
(i) venga identificato da Banco Desio, tramite apposita procedura nei termini e con le modalità tempo per tempo indicate a mezzo Tutorial dedicato nonché nella Guida all’utilizzo dell’APP One-D;
(ii) completi le operazioni di registrazione del proprio profilo utente secondo quanto indicato nel sopra citato Tutorial e nella Guida all’utilizzo dell’APP e, in tale sede, imposti le modalità per i successivi accessi all’APP "One-D" e alle funzionalità ad essa correlate, scegliendo, alternativamente, tra la digitazione di un codice “P.I. N.” (Personal Identification Number) ideato dall’Utente medesimo e l’utilizzo di idonea funzione basata sulla biometria, qualora la stessa sia supportata dal Device. La scelta di idonea funzione di accesso al Dispositivo è effettuata dall’Utente in fase di profilazione delle impostazioni di sicurezza dello stesso Device; tale scelta viene fatta nell'ambito dei rapporti tra Utente e produttore di riferimento del Device, in totale autonomia da parte dell’Utente medesimo;
(iii) scarichi e prenda visione delle Condizioni di Licenza d’Uso dell’applicazione, dell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza ai sensi Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, dell’Informativa prevista in materia di protezione dei dati personali, il tutto come messo a disposizione dal Banco, su Supporto Durevole informatico, in apposita sezione dell’APP denominata “Condizioni Generali”;
(iv) accetti le Condizioni di Licenza d’Uso dell’APP One-D;
(v) accetti e presti il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Si precisa, che, se previsto, l’Utente dovrà scaricare, prendere visione e sottoscrivere all’interno dell’APP il contratto per la prestazione dei servizi di Firma Elettronica Qualificata e/o Firma Digitale.
32.4 Il Banco potrà incrementare l’oggetto ed il perimetro dei Servizi con l'introduzione di nuove funzioni, dandone adeguata informativa all’Utente al fine di consentire a
quest'ultimo l'eventuale attivazione delle stesse. A tal fine, le Parti dichiarano sin d'ora che tali nuove funzioni saranno integralmente disciplinate dal Contratto, dalle Condizioni di Licenza d’uso dell’APP One-D e dalla Guida all’utilizzo dell’APP stessa tempo per tempo vigenti.
32.5. L’Utente potrà in ogni momento attivare nuove funzioni ovvero servizi diversi da quelli ai quali ha aderito; l'attivazione potrà avvenire con modalità telematiche,
quali quelle consentite dal Banco. Le Parti si danno atto e concordano che l'attivazione con modalità telematica, se andata a buon fine e preceduta dalla corretta Autenticazione del Cliente da parte del Banco, è equipollente nella forma e nella sostanza all'adesione mediante sottoscrizione del modulo cartaceo.
Art. 33 – Sospensione o interruzione dei servizi e dell’accesso all’APP One-D
33.1. Il Banco si riserva il diritto di sospendere uno o più Servizi di “Account Aggregation” e “Pagamento Multiconto” in presenza di situazioni che ne facciano sospettare un utilizzo fraudolento oppure un uso non conforme alle previsioni del Contratto e/o della normativa, o – infine - che ne possano pregiudicare l’efficacia e/o sicurezza.
33.2. Il Banco darà comunicazione all’Utente, a mezzo dell’APP One-D o con qualsiasi altro idoneo mezzo, della sospensione dei citati Servizi, ove possibile
anticipatamente rispetto alla sua realizzazione e, comunque, al più tardi immediatamente dopo averla realizzata, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico Bancario, ovvero ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno condotto alla sospensione dei citati Servizi, il Banco provvederà alla riattivazione degli stessi.
33.3. Il Banco risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti e indisponibilità dei citati Servizi solo nel caso in cui tali
eventi siano imputabili a dolo o colpa grave del Banco medesimo: sono escluse, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, cause quali eventi bellici o rivoluzionari, terremoti, alluvioni, scioperi anche del proprio personale, interruzioni di energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, caso fortuito.
33.4 L’Utente riconosce a sé riferibili tutte le consultazioni, operazioni e le disposizioni effettuate previo utilizzo delle proprie Credenziali di Sicurezza Personalizzate o
della Firma Digitale Remota assumendone ogni conseguente responsabilità.
33.5. Le comunicazioni e le scritturazioni contabili operate dal Banco in relazione ai citati Servizi costituiscono piena prova delle operazioni eseguite. Tenuto conto della
natura dei citati Servizi, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite sistemi telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dall’Utente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto dell'ordine.
Art. 34 – Servizio “Bonifico Istantaneo ”
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34.1 Il “Bonifico Istantaneo” è una particolare tipologia di Bonifico SEPA di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst, definito dall’European Payments
Council (“EPC”) e disciplinato dalle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer vigente (“Rulebook”), approvato dall’EPC.
34.2 Il Servizio di Pagamento “Bonifico Istantaneo” (o, altresì, “Instant Payment”) consente al Cliente di ricevere e disporre dei fondi in tempo reale ed è soggetto a un
limite massimo d’importo previsto ai sensi del “Rulebook”, importo che può essere periodicamente rivisto ai sensi del “Rulebook” stesso; fermo quanto precede, con riguardo ai limiti (inferiori a quelli stabiliti dall’EPC) previsti dal Banco per gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” in uscita, nonché relativamente alle condizioni economiche applicate, alle valute applicabili, ai termini, ai tempi e alle pertinenti modalità di esecuzione, le Parti rimandano al Documento di Sintesi pro tempore vigente. Il Cliente prende atto e riconosce che il Banco, per finalità/esigenze di sicurezza del presente Servizio, potrà prevedere, previa informativa resa tramite i canali a mezzi dei quali lo stesso Servizio viene prestato, specifici vincoli di natura operativa
34.3 In relazione al Servizio di Pagamento “Bonifico Istantaneo”, si richiama l’attenzione del Cliente su quanto di seguito indicato:
- gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” possono essere impartiti (i) tramite il Servizio di DWEB Banking (ii) direttamente presso la propria Filiale di riferimento (iii) nel caso di Cliente non “Consumatore” (anche) tramite il Servizio di Remote Banking (iv) a mezzo dell’utilizzo del servizio di “Area Self” del Banco e degli ATM (“Automatic Teller Machine”) di quest’ultimo a ciò abilitati (previa abilitazione a cura del personale di Filiale) (v) mediante eventuali ulteriori canali digitali attivati dal Banco;
- gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” possono essere impartiti solo nei confronti di Beneficiari il cui conto di pagamento sia aperto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento che abbia anch’esso aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer; gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” sono soggetti a verifiche Antifrode da parte del Banco che, in relazione alla rischiosità individuata dai propri sistemi, si riserva la possibilità di non eseguire l’Ordine di Pagamento medesimo.
34.4 In caso di “Bonifico Istantaneo”, fatta salva l’ipotesi di Xxxxxx impartiti a mezzo della propria Filiale di Riferimento o degli ATM a ciò abilitati,
gli Orari Limite (cut-off time) di cui al Contratto non sono applicati: il presente Servizio risulta, infatti, disponibile 24 ore su 24 e in tutte le giornate dell’anno (lavorative, festive e semifestive).
34.5 Per il “Bonifico Istantaneo” la data esecuzione coincide sempre con quella in cui il relativo Ordine viene impartito: non è, infatti, possibile per il Cliente impartire
disposizioni di “Bonifico Istantaneo” con data di esecuzione futura.
34.6 Con riferimento al “Bonifico Istantaneo” si precisa che la giornata di ricezione del relativo Ordine è considerata sempre operativa: il Servizio di “Bonifico Istantaneo”
è, infatti, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
34.7 Relativamente all’esecuzione di un “Bonifico Istantaneo” si precisa, altresì, che il relativo Ordine di Pagamento può considerarsi eseguito solo a seguito della ricezione della conferma che i fondi sono stati resi disponibili sul conto di pagamento del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento di quest’ultimo. Diversamente, qualora il Banco riceva notifica dell’esito negativo della transazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, ne sarà data immediata comunicazione al Cliente.
34.8 Il Cliente è informato che il Banco, qualora operi in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Ordinante, è tenuto a garantire l’esecuzione del
“Bonifico Istantaneo” in tempi più stringenti di quelli ordinariamente previsti; una volta ricevuto l’Ordine di “Bonifico Istantaneo” da parte del Cliente ed espletate tutte le dovute verifiche (es. disponibilità dei fondi sul Conto, controlli formali, autorizzazione), il Banco deve, infatti, provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di “Bonifico Istantaneo”, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto di pagamento del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento di quest’ultimo in tempo reale.
34.9 In merito alla facoltà del Banco di rifiutare un Ordine di Pagamento, si precisa che, in caso di disposizione di “Bonifico Istantaneo”, il Banco rifiuterà l’esecuzione
del relativo Ordine, informandone il Cliente, qualora:
- l’Ordine sia d’importo superiore ai limiti massimi tempo per tempo vigenti con riferimento ai “Bonifici Istantanei” in uscita, ossia in addebito del Conto di Pagamento del Cliente ordinante;
- il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario a favore del quale l’Ordine viene disposto non abbia aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer.
34.10 Il Cliente è, altresì, informato che il Banco, qualora operi in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Beneficiario, deve far pervenire al Prestatore
di Servizi di Pagamento dell’Ordinante la conferma della messa a disposizione dei fondi sul Conto del Cliente Beneficiario in tempo reale, entro pochi secondi (15 secondi) dal momento della ricezione della conferma dell’Ordine di “Bonifico Istantaneo” da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento dell’ordinante. In caso contrario, entro lo stesso lasso di tempo, deve essere fatto pervenire al Prestatore di Servizi di Pagamento dell’ordinante un messaggio di esito negativo della transazione con il relativo codice giustificativo, ai sensi di quanto previsto nel sopra citato “Rulebook”. Tra le cause che giustificano il rifiuto della transazione da parte del Banco si richiama, in particolare, l’attenzione del Cliente sul fatto che l’importo della disposizione di “Bonifico Istantaneo” ricevuta superi il limite massimo, tempo per tempo vigente, con riferimento ai “Bonifici Istantanei” in entrata, ossia in accredito del Conto di Pagamento del Cliente.
Art. 35 – Non revocabilità del “Bonifico Istantaneo”
35.1 Il Cliente prende altresì che, in caso di “Bonifico Istantaneo”, una volta che il relativo Ordine sia stato ricevuto dal Banco, lo stesso non potrà in alcun modo essere revocato. Si richiama, dunque, l’attenzione del Cliente sulla necessità di verificare con cura la correttezza di tutti i dati indicati ai fini della disposizione dell’Ordine di Bonifico, prima di procedere alla conferma dello stesso. In tale ipotesi, infatti, assume particolare rilievo la responsabilità del Cliente Pagatore circa la corretta indicazione dell’IBAN del Beneficiario, posto che il Banco esegue la disposizione esclusivamente sulla base di tale Identificativo Unico, non assumendo responsabilità alcuna per la sua eventuale inesattezza o mancata riconducibilità al soggetto Beneficiario.
35.2 In caso di contrasto tra quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del presente Capitolo 2 e le norme generali sui Servizi di Pagamento prevalgono le
disposizioni contenute nei sopra citati articoli.
Art. 36 – Servizio “BANCOMAT Pay®”
36.1 Il Servizio di Pagamento “BANCOMAT Pay®” rende possibile al Cliente l’effettuazione in tempo reale di Operazioni di Pagamento in Euro, in Italia e all’Estero, a valere sul Conto associato al Servizio medesimo; grazie alle funzionalità messe a disposizione dall’APP BANCOMAT Pay®, il Cliente può inviare denaro a / ricevere denaro da altri utilizzatori del Servizio “BANCOMAT Pay®”.
Il Servizio “BANCOMAT Pay®” consente, inoltre, di pagare l’acquisto di beni e/o servizi presso gli esercenti che espongono nel loro negozio fisico o virtuale il marchio BANCOMAT Pay®, il tutto come disciplinato dalle disposizioni contrattuali che seguono. I Paesi in cui il Servizio “BANCOMAT Pay®” è utilizzabile ai fini dell’acquisto di beni e/o servizi presso gli esercenti convenzionati con il Sistema BANCOMAT Pay® sono, tempo per tempo, indicati nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”.
36.2 Il Servizio “BANCOMAT Pay®” è reso fruibile al Cliente, in presenza di tutti i presupposti di seguito indicati, in virtù dell’adesione del Banco al Sistema BANCOMAT Pay®; detto Sistema si basa sull’utilizzo dell’APP BANCOMAT Pay® da scaricare su idoneo Dispositivo Smartphone e dall’uso, quale Identificativo Unico del rapporto di regolamento, del numero di telefono cellulare dell’Utente, cui la Piattaforma BANCOMAT Pay® associa l’IBAN di un Conto di Pagamento dell’Utente stesso, precedentemente collegato a tale numero, in quanto trasmesso, unitamente a quest’ultimo, alla Piattaforma BANCOMAT Pay® dal Prestatore di Servizi di Pagamento dell'Utente.
36.3 Il Cliente, con l’adesione al Sistema BANCOMAT Pay® e la fruizione del Servizio BANCOMAT Pay®, accetta che il proprio Numero di Telefono Cellulare, abilitato al Servizio medesimo tramite il completamento di procedura all’uopo predisposta dal Banco nell’ambito del Servizio “DWEB Banking”, costituisce un IBAN ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto.
36.4 Il Cliente è informato che, ai fini di essere abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, il Banco dovrà comunicare alla società BANCOMAT S.p.A. alcuni suoi dati (tra cui Numero di Telefono Cellulare, IBAN di conto corrente, nome e cognome, Codice fiscale) funzionali alla registrazione dello stesso alla Piattaforma BANCOMAT Pay® e all’esecuzione delle Operazioni di Pagamento per il tramite del Sistema medesimo. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati del Cliente da parte della società BANCOMAT S.p.A. sono riportate all’interno dell’APP BANCOMAT Pay®, nonché nell’Informativa sul trattamento dei dati personali dalla medesima società predisposta.
36.5 Le condizioni necessarie affinchè il Cliente sia abilitato a disporre delle funzionalità del Servizio “BANCOMAT Pay®”, sono le seguenti:
a) che il Cliente sia soggetto maggiorenne e “Consumatore” ai sensi del Codice del Consumo;
b) che il Cliente abbia aderito, in modalità dispositiva, al Servizio “DWEB Banking”;
c) che il Servizio “DWEB Banking” risulti regolarmente attivo;
d) che il Cliente sia in possesso di un Dispositivo Smartphone (o altro idoneo Device) con i requisiti tecnici indicati nella Guida ai servizi del “DWEB Banking” e il cui Numero di Telefono Cellulare, nella disponibilità di utilizzo esclusiva del Cliente, corrisponda a quello da quest’ultimo usato ai fini dell’accesso e della fruizione del Servizio “DWEB Banking”;
e) che il Cliente abbia proceduto ad installare sullo Smartphone, accettandone le relative condizioni di utilizzo, l’APP BANCOMAT Pay®;
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f) che il Cliente sia titolare presso il Banco di (almeno) un Conto (identificato da IBAN) tra quelli associabili al Servizio “BANCOMAT Pay®” e tempo per tempo resi noti alla Clientela tramite la Guida ai servizi del “DWEB Banking”. Il Cliente è informato che possono costituire rapporti associabili al Servizio “BANCOMAT Pay®” i Conti dal medesimo accesi presso il Banco a titolo d’intestatario o di cointestatario con operatività a firme disgiunte; restano, invece, esclusi dall’ambito di operatività del Servizio “BANCOMAT Pay®”, i Conti (eventualmente) accesi dal Cliente presso il Banco e cointestati con operatività a firme congiunte, nonché i Conti in relazione ai quali lo stesso Cliente risulti (a vario titolo) delegato ad operare;
g) che il Cliente abbia configurato ed attivato il Servizio “BANCOMAT Pay®” attraverso i canali telematici del Banco, completando successivamente l’attivazione dello stesso anche sull’APP BANCOMAT Pay® e scegliendo il Banco tra gli istituti proposti all’avvio della fase di attivazione, il tutto come meglio descritto nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”;
h) che il Cliente, nell’ambito del sopra citato iter operativo di configurazione/attivazione del Servizio “BANCOMAT Pay®”, associ quest’ultimo all’IBAN del Conto da lui acceso presso il Banco che, pertanto, costituisce, ai fini del Servizio medesimo, il relativo rapporto associato;
i) che il Cliente, per le finalità di cui al precedente punto h), colleghi, a mezzo delle funzionalità del Servizio “DWEB Banking”, il proprio Numero di Telefono Cellulare, abilitato alla fruizione del Servizio “BANCOMAT Pay®”, all’IBAN del Conto a detto Servizio associato.
36.6 Il Cliente prende atto ed accetta che, ai fini del Servizio “BANCOMAT Pay®”, è consentito associare all’IBAN del relativo Conto di Pagamento associato un unico Numero di Telefono Cellulare.
36.7 Il Cliente, in ogni momento, può modificare il Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®”, con le modalità descritte nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”.
36.8 Il Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®” viene abilitato, anche ai sensi della Normativa PSD II, quale conto di regolamento per le Operazioni di Pagamento consentite dallo stesso Servizio.
36.9 Con la sottoscrizione del Contratto, il Banco è espressamente autorizzato a provvedere alla regolazione di quanto ad esso dovuto in relazione al Servizio “BANCOMAT Pay®”, mediante addebito sul rapporto a quest’ultimo associato.
36.10 Per effettuare le Operazioni di Pagamento consentite dal Servizio “BANCOMAT Pay®”, il Cliente deve utilizzare l’APP BANCOMAT Pay® ed usare lo schema di Autenticazione forte della Clientela, conforme alla Normativa PSD II, che ha precedentemente impostato, nell’ambito del sopra citato iter di configurazione/attivazione; a detti fini, il Cliente dove scegliere, nel novero degli schemi di Autenticazione forte messi a sua disposizione dalla società BANCOMAT S.p.A., tra la digitazione di un P.I.
N. (“Personal Identification Number”) da lui ideato o l’utilizzo di idonea funzione basata sulla biometria (qualora la stessa sia supportata dallo Smartphone).
36.11 Il Cliente è consapevole che l’adesione al Servizio “BANCOMAT Pay®” comporta: (i) la scansione, da parte dell’APP BANCOMAT Pay®, della propria rubrica telefonica (ii) la visualizzazione, con apposita icona, dello stato di Utente aderente al Servizio “BANCOMAT Pay®” in relazione ai contatti presenti nella propria rubrica, se aderenti al Servizio medesimo. I soli numeri telefonici dei contatti presenti nella rubrica telefonica sono analizzati automaticamente via software e senza alcuna memorizzazione e conservazione da parte della società BANCOMAT S.p.A., al mero fine di individuare i numeri di telefono verso cui il Cliente potrà effettuare Operazioni di Pagamento dirette.
36.12 Il Cliente prende atto che, per installare e utilizzare l’APP BANCOMAT Pay®, è necessario il collegamento dello Smartphone alla rete internet, per la quale potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il proprio operatore telefonico, rispetto alle quali il Banco resta del tutto estraneo. Mediante l’APP BANCOMAT Pay®, il Cliente potrebbe accedere a siti di terzi attraverso i link in essa contenuti; in relazione a ciò, il Cliente prende atto del fatto che il Banco è del tutto estraneo rispetto alla gestione dei siti internet a cui conducono i predetti link e che nessuna responsabilità può essergli attribuita per le informazioni rese accessibili dagli stessi, nonché per la completezza, accuratezza, affidabilità delle medesime informazioni, o per i prodotti e/o servizi offerti da terzi.
36.13 Fermo quanto precede, il Cliente prende, altresì, atto che:
- l’APP BANCOMAT Pay®, come già rappresentato al comma 36.12 che precede, per funzionare necessita del collegamento dello Smartphone alla rete internet, per cui non può essere assicurato il funzionamento della stessa ininterrottamente ed in ogni condizione in relazione ad eventuali mancanze e/o interruzioni del predetto collegamento;
-l’APP BANCOMAT Pay® è volta a consentire la sola fruizione del Servizio “BANCOMAT Pay®”, risultando - quindi - inidonea a soddisfare ulteriori o particolari esigenze del Cliente, non contemplate dalle presenti disposizioni contrattuali.
36.14 Il Cliente dichiara di avere dato tempestiva informativa del contenuto delle presenti disposizioni contrattuali ad eventuali altri cointestatari del Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®” in regime di firma disgiunta e senza limitazioni di operatività per il Cliente. Qualora sul predetto Conto cointestato al Cliente venissero apposte in futuro delle limitazioni alla movimentazione a firma disgiunta, il Cliente prende sin d’ora atto ed accetta che il Servizio “BANCOMAT Pay®” cesserà in ogni caso da tale momento di poter essere utilizzato con riferimento a detto Xxxxx.
Art. 37 - Trasferimento di fondi
37.1 Tramite il Servizio “BANCOMAT Pay®”, il Cliente può ricevere e trasferire fondi a valere sul relativo Conto associato. Il trasferimento di fondi viene disposto tramite l’apposita funzionalità disponibile nell’APP BANCOMAT Pay®; tale operatività può intercorrere tra Clienti o tra Clienti ed enti senza fine di lucro, quali quelli previamente resi noti dal Banco alla società BANCOMAT S.p.A. ed indicati nell’APP BANCOMAT Pay®.
37.2 Il trasferimento di fondi avviene tramite Bonifico SEPA in Euro che consente di trasferire denaro dal Pagatore al Beneficiario con immediato regolamento dell’Operazione di Pagamento, nonché la conseguente variazione di disponibilità del Pagatore e del Beneficiario.
37.3 Il Cliente prende atto e riconosce che il trasferimento di fondi avviene utilizzando, quale Identificativo Unico ai fini dell’esecuzione delle Operazioni di Pagamento, il numero di telefono cellulare del Beneficiario associato al conto di pagamento di destinazione dei fondi, sollevando, altresì, il Banco da qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza del numero di telefono cellulare presente nella rubrica del proprio Smartphone.
37.4 Per effettuare detto trasferimento, il Cliente visualizzerà nell’apposita lista accessibile dall’APP BANCOMAT Pay® i numeri di telefono dei contatti registrati sulla rubrica telefonica del proprio Smartphone che risultano aderenti al Servizio “BANCOMAT Pay®” (e, pertanto, con numero di telefono cellulare associato all’IBAN del conto di pagamento di destinazione dei fondi) e che sono a tal fine selezionabili.
L’importazione nell’APP BANCOMAT Pay® dei predetti contatti registrati può avvenire solo a fronte di espressa autorizzazione fornita dal Cliente alla società BANCOMAT S.p.A. in fase configurazione del Servizio “BANCOMAT Pay®” e della correlata attivazione ed utilizzo della stessa APP.
37.5 Nel caso in cui il Cliente intenda effettuare un trasferimento di fondi tramite il Servizio “BANCOMAT Pay®” (funzionalità “Invia Denaro”), l’operatività è la seguente:
(i) il Cliente dispone il trasferimento di fondi utilizzando il Servizio “BANCOMAT Pay®” dall’APP BANCOMAT Pay® e selezionando il numero di telefono cellulare del Beneficiario dall’apposita lista ivi contenuta o inserendolo manualmente, se questo non è presente nella stessa;
(ii) il Cliente inserisce l’importo da trasferire e la causale dell’Operazione di “Invia Denaro” e autorizza la medesima nei termini e alle condizioni di cui al Contratto;
(iii) il Banco procede al pagamento disposto dal Cliente a condizione che il Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®” presenti disponibilità sufficienti e che il Beneficiario non abbia ancora raggiunto i massimali di utilizzo in entrata (eventualmente) concordati con il proprio Prestatore di Servizi di Pagamento. Il Cliente esonera sin d’ora il Banco da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, xxxxx restando gli obblighi di informativa verso la Clientela previsti dalle disposizioni contrattuali relative al Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®”;
(iv) il trasferimento di fondi al Beneficiario avviene in tempo reale a valere sul conto di pagamento a quest’ultimo intestato e al quale è abbinato il numero di telefono cellulare inserito dal Cliente nella rubrica telefonica del proprio Smartphone, importato nell’APP BANCOMAT Pay® e successivamente selezionato dal Cliente medesimo ai fini dell’autorizzazione della stessa Operazione di “Invia Denaro”.
37.6 In ogni caso, l’importo trasferito non può essere superiore o inferiore a quello rispettivamente previsto dai limiti massimi o minimi (giornalieri e/o mensili) indicati nel Documento di Sintesi pro tempore vigente o comunque ai limiti operativi tempo per tempo applicati nell’APP BANCOMAT Pay®. Nel Documento di Sintesi sono altresì riportate le condizioni economiche applicate al Servizio “BANCOMAT Pay®”.
37.7 Il Cliente prende atto e riconosce che l’invio di denaro disposto a mezzo dell’APP BANCOMAT Pay® verso un Beneficiario anch’esso aderente al Servizio “BANCOMAT Pay®”, è irrevocabile in quanto i fondi vengono trasferiti al Beneficiario medesimo in tempo reale. Il Cliente può utilizzare la funzionalità “Invia Denaro”, a mezzo della APP BANCOMAT Pay®, 24 ore su 24 e sette giorni su sette (ivi inclusi i giorni festivi e semifestivi); in ragione di ciò, non risulta, pertanto, applicabile la disciplina in materia di Orari Limite (cut-off time) di cui al Contratto.
37.8 Il Cliente riceve in tempo reale, tramite avviso sulla schermata dell’APP BANCOMAT Pay®, l’esito positivo o negativo dell’Operazione di “Invia Denaro”.
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37.9 Il Cliente può visualizzare i fondi ricevuti e trasferiti consultando il saldo e i movimenti del Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®”, nei termini e con le modalità ivi previsti. Inoltre, successivamente al momento in cui il trasferimento di denaro viene disposto nell’APP BANCOMAT Pay®, il Cliente riceverà all’interno di quest’ultima apposita Notifica Push contenente l’esito dell’Operazione stessa, nonchè eventuali ed ulteriori dettagli in merito.
37.10 Il Servizio “BANCOMAT Pay®” permette, inoltre, il trasferimento di fondi anche a Beneficiari non risultanti come aderenti al Servizio medesimo; in questo ultimo caso, il trasferimento di fondi non entra nell’immediata disponibilità del Beneficiario ed il Cliente potrà, a sua discrezione, invitare lo stesso Beneficiario, entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione dell’Operazione di “Invia Denaro”, ad aderire al Servizio “BANCOMAT Pay®” o, alternativamente, ad attivare la funzionalità “Riscuoti denaro”, che gli consentirà di ricevere le somme mediante comunicazione del proprio IBAN alla Piattaforma BANCOMAT Pay® . Qualora il Beneficiario, in tempo utile, aderisca al citato invio del Cliente e presti il consenso alla ricezione delle somme oggetto del trasferimento, l’importo sospeso gli verrà accreditato contestualmente. Altrimenti, decorsi i 5 (cinque) giorni, la disposizione di trasferimento di fondi s’intenderà decaduta e non verrà eseguita. Entro lo stesso termine, la disposizione di trasferimento di fondi sospesa potrà in ogni momento essere revocata dal Cliente ordinante.
37.11 Il Cliente ha la facoltà di selezionare dall’apposita lista contenuta nell’APP BANCOMAT Pay® un altro Utente registrato, a cui inviare una richiesta di trasferimento fondi a mezzo del Servizio “BANCOMAT Pay®” (funzionalità “Xxxxxxxx Xxxxxx”).
37.12 Gli Utenti che possono richiedere fondi e/o ricevere richieste di denaro tramite il Servizio “BANCOMAT Pay®” sono solo quelli censiti e registrati al Servizio stesso e che non abbiano bloccato la ricezione di tale funzionalità.
37.13 Il Cliente richiedente avvia l’APP BANCOMAT Pay® installata sul proprio Smartphone, seleziona dalla lista di contatti ivi contenuta il contatto al quale inviare la richiesta “Xxxxxxxx Xxxxxx” e, poi, inserisce l’importo e la causale: tali dati non potranno essere modificati dal destinatario della richiesta.
37.14 Il destinatario della richiesta riceve una Notifica Push nell’APP BANCOMAT Pay® e visualizza la richiesta nella lista delle richieste pendenti presenti nella stessa APP.
37.15 Il destinatario della richiesta può selezionare ed autorizzare la stessa nei termini presentati. L’assenso ad una richiesta di “Xxxxxxxx Xxxxxx” si traduce in un “Invia Denaro” da parte del destinatario della richiesta a favore del Cliente richiedente, come descritto al comma 37.5 che precede.
37.16 Il Cliente richiedente riceverà nell’APP BANCOMAT Pay® installata sul proprio Smartphone apposita Notifica Push in merito al fatto che la transazione è stata completata.
37.17 Se il destinatario della richiesta declina la stessa, il Cliente richiedente riceverà specifica comunicazione con le modalità che precedono.
37.18 Qualora il destinatario della richiesta non compia alcuna azione entro 8 (otto) giorni, la richiesta medesima verrà annullata dal sistema in via automatica.
37.19 Nel caso in cui il Cliente detenga presso il Banco più Conti associati al Servizio “BANCOMAT Pay®”, può scegliere di differenziare il Conto di regolamento di addebito da quello di accredito delle Operazioni di Pagamento consentite dal Servizio medesimo, secondo le modalità indicate nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”.
Art. 38 – Pagamento di beni e servizi presso esercenti convenzionati con il Sistema “BANCOMAT Pay®”
38.1 A seguito dell’attivazione dell’APP BANCOMAT Pay®, è possibile, per il Cliente, effettuare pagamenti di beni e servizi nei confronti degli esercenti convenzionati al Sistema BANCOMAT Pay® sia presso i relativi punti vendita fisici (c.d. pagamenti “in store”) sia, qualora disponibili, tramite i relativi canali di e/mobile commerce, ossia con transazioni concluse on line, mediante i siti web o le app commerciali degli esercenti abilitati.
38.2 Il pagamento BANCOMAT Pay® avviene tramite Bonifico SEPA con immediato (nonché irrevocabile) regolamento dell’Operazione di Pagamento e conseguente variazione della disponibilità del Cliente Pagatore.
38.3 Fermo restando quanto precede, il Cliente è informato che le specifiche modalità operative dei pagamenti BANCOMAT Pay® variano a seconda delle differenti funzionalità previste dal Sistema BANCOMAT Pay®, di seguito indicate (come specificato, in dettaglio, nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”):
a) pagamenti “app to app”, mediante dialogo tra l’APP BANCOMAT Pay® del Cliente e l’app dell’esercente convenzionato al Sistema BANCOMAT Pay®;
b) pagamenti “app to cassa”, mediante dialogo tra l’APP BANCOMAT Pay® del Cliente e la soluzione “cassa” installata presso l’esercente convenzionato al Sistema BANCOMAT Pay®;
c) pagamenti effettuati tramite il canale e/mobile commerce di esercenti convenzionati al Sistema BANCOMAT Pay®;
d) pagamenti effettuati a seguito di inizializzazione dell’operazione da parte del Cliente mediante ricerca dell’esercente convenzionato al Sistema BANCOMAT Pay®, tramite apposita funzionalità di ricerca disponibile nell’APP BANCOMAT Pay® (condotta, ad esempio, mediante geolocalizzazione);
e) pagamenti secondo le ulteriori modalità, tempo per tempo consentite dal Sistema BANCOMAT Pay® e dal Banco rese disponibili alla propria Clientela, che saranno specificate nella Guida ai servizi del “DWEB Banking”.
38.4 L’avvenuta esecuzione di un pagamento BANCOMAT Pay® viene comunicata al Cliente, rendendo disponibili le informazioni relative alla stessa Operazione di Pagamento tramite l’APP BANCOMAT Pay®.
38.5 I pagamenti BANCOMAT Pay® possono essere effettuati dal Cliente entro il limite del saldo disponibile del Conto di regolamento, nel rispetto dei limiti all’uopo previsti nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente.
Art. 39 - Rifiuto degli Ordini di Pagamento disposti a mezzo del Servizio “BANCOMAT Pay®”
39.1 Quando tutte le condizioni previste dalle disposizioni afferenti il Servizio “BANCOMAT Pay®”, nonché, più in generale, dal Contratto, sono soddisfatte, il Banco non può rifiutarsi di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato.
39.2 Il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al medesimo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuate ai sensi dell’art. 126 del Testo Unico Bancario, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, di legge o di regolamento.
39.3 Detto rifiuto all’esecuzione dell’Ordine di Pagamento verrà comunicato al Cliente con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’effettuazione dell’Ordine medesimo.
39.4 La predetta comunicazione del rifiuto avverrà in tempo reale, tramite avviso su schermata dell’APP BANCOMAT Pay®, con esito negativo dell’Ordine di Pagamento disposto, nonché tramite apposita Notifica Push esplicativa nella stessa APP BANCOMAT Pay®.
39.5 Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato, l’Ordine di Pagamento potrà considerarsi come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente le spese della comunicazione del rifiuto. (A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può costituire causa per un rifiuto obiettivamente giustificato, l’assenza nell’Ordine di Pagamento degli elementi contrattualmente richiesti o di provvista, o, altresì, il superamento dei previsti massimali, quali tempo per tempo vigenti).
Art. 40 - Disattivazione e riattivazione del Servizio “BANCOMAT Pay®”
40.1 Il Cliente può disattivare il Servizio “BANCOMAT Pay®” tramite le funzionalità del Servizio “DWEB Banking” o direttamente a mezzo dell’APP BANCOMAT Pay®.
40.2 Fermo quanto previsto al comma 39.1 che precede, il Servizio “BANCOMAT Pay®” viene, inoltre, automaticamente disattivato una volta che non risulti più associato allo stesso, per qualsivoglia ragione, alcun IBAN Banco Desio e, pertanto, alcun Conto.
40.3 La disattivazione comporta il venir meno della funzionalità “BANCOMAT Pay®” sul Conto di Pagamento associato al Servizio “BANCOMAT Pay®”.
40.4 Il Cliente può riattivare il Servizio “BANCOMAT Pay®” procedendo nuovamente alla configurazione e all’attivazione dello stesso, nei termini e con le modalità di cui all’art. 36 che precede.
Art. 41 – Tempi di esecuzione, data valute e disponibilità delle Operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay® - Obblighi e responsabilità del Banco
41.1 Le singole Operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay® vengono eseguite immediatamente con il completamento dei relativi Ordini dispositivi da parte del Cliente ed invio al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
41.2 La valuta di addebito per le Operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay® (funzionalità “Invia Denaro” e “Pagamento di beni e servizi”) è uguale alla data in cui l’Ordine di Pagamento viene disposto (c.d. “Data Ordine”); la valuta di accredito per le Operazioni di ricezione denaro (funzionalità “Richiedi Denaro”) è la data ordine dell’Operazione stessa.
41.3 I tempi di esecuzione, nonché la data valuta e disponibilità delle Operazioni di Pagamento vengono in ogni caso indicati nel Documento di Sintesi quale tempo per tempo vigente.
41.4 Il saldo disponibile sul Conto associato al Servizio “BANCOMAT Pay®” (nonché rapporto di regolamento delle Operazioni di Pagamento effettuate ai sensi del Servizio medesimo) viene ridotto in caso di invio denaro e aumentato in caso di ricezione denaro.
41.5 Il Banco è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’Ordine di trasferimento fondi a favore del rapporto di Xxxxx abbinato al numero di telefono cellulare del Beneficiario, numero inserito dal Cliente nella rubrica telefonica del suo Smartphone, importato nell’APP BANCOMAT Pay® (o inserito manualmente, se questo non è presente nella stessa) e successivamente selezionato dallo stesso Cliente ai fini delle operazioni di “Invia Denaro” o di “Xxxxxxxx Xxxxxx”.
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41.6 Il Banco non potrà essere considerato responsabile qualora il numero di telefono cellulare del Beneficiario indicato dal Cliente ordinante (funzionalità “Invia Denaro”) appartenga a persona diversa da quella conosciuta da quest’ultimo, né potrà essere considerato responsabile della mancata corrispondenza tra il numero di telefono cellulare del Beneficiario e l’IBAN dello stesso; parimenti, il Banco non potrà essere considerato responsabile qualora il numero di telefono cellulare del destinatario della richiesta di denaro indicato dal Cliente richiedente (funzionalità “Xxxxxxxx Xxxxxx”) appartenga a persona diversa da quella conosciuta da quest’ultimo, né potrà essere considerato responsabile della mancata corrispondenza tra il numero di telefono cellulare del predetto destinatario e l´IBAN di quest’ultimo.
Art. 42 - Vincoli e limiti delle Operazioni di Pagamento “BANCOMAT Pay®”, Obblighi e responsabilità del Cliente - Blocco del Servizio “BANCOMAT Pay®”
42.1 Per ragioni di sicurezza, le Operazioni di Pagamento di cui al Servizio “BANCOMAT Pay®” sono sottoposte a vincoli e limiti operativi (minimi e massimi giornalieri e/o mensili) sull’importo, nonché sul numero di operazioni effettuabili, sia in invio sia in ricezione, quali quelli riportati nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente.
42.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Banco può ridurre i limiti di utilizzo del Servizio “BANCOMAT Pay®”, per esigenze di efficienza e/o sicurezza del medesimo, in qualunque momento mediante tempestiva comunicazione al Cliente nei termini e con le modalità di cui al Conto associato dal Servizio stesso, indicando, ove possibile, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche.
Art. 43 - Obblighi e responsabilità del Cliente - Registrazioni elettroniche
43.1 Il Cliente è consapevole che la corretta esecuzione dell’iter operativo di configurazione/attivazione del Servizio “BANCOMAT Pay®” comporta l’automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni impartite al Banco con un possibile effetto immediato sul Conto associato al Servizio stesso. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il proprio sistema di identificazione e sicurezza (ivi incluse le pertinenti Credenziali di Sicurezza Personalizzate) con la massima cura e riservatezza senza trasferirlo, concederlo in uso e comunque rivelarlo (nemmeno parzialmente) a terzi; il Cliente risponde, pertanto, dell’indebito uso del Servizio “BANCOMAT Pay®”, da chiunque operato, anche in caso di smarrimento o furto.
43.2 Il Cliente dichiara di essere l’unico utilizzatore del Numero di Telefono Cellulare collegato all’IBAN del Conto di Pagamento associato al Servizio “BANCOMAT Pay®” e s’impegna ad attivare le funzioni di blocco del suo Smartphone all’uopo predisposte al fine di impedire l’utilizzo dello stesso da parte di terzi.
43.3 In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita e uso non autorizzato dello Smartphone e/o più in generale delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate afferenti il Servizio “BANCOMAT Pay®”, il Cliente è tenuto a darne immediata notizia al Banco e richiedere il blocco del Servizio stesso; a tali fini, il Cliente dovrà
rivolgersi alla propria Filiale di Riferimento, ovvero al Contact Center del Banco, i cui riferimenti (numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica) sono riportati sul sito istituzionale Banco Desio nella Home Page all’interno delle sezioni “Assistenza telefonica” e “Assistenza On Line”.
43.4 Il Cliente si impegna, inoltre, a non porre in essere atti o comportamenti tali che, per qualsivoglia ragione, possa compromettere (anche in parte) l’efficienza e la sicurezza del Servizio “BANCOMAT Pay®”.
43.5 Il Banco non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni tramite l’APP BANCOMAT Pay®, conseguenti a cause ad esso non imputabili.
43.6 Tutte le informazioni relative ai trasferimenti di denaro e alle Operazioni di Pagamento presso esercenti trovano un’unica probatoria conferma nell'estratto conto del Conto di Pagamento associato al Servizio “BANCOMAT Pay®” che fa prova tra le Parti. È esclusa la responsabilità del Banco per eventuali discordanze tra i dati trasmessi in tempo reale e i dati contabilizzati.
43.7 Il Cliente prende atto che le scritture contabili del Banco avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi da lui inviati nell’ambito del Servizio “BANCOMAT Pay®” e che, pertanto, le scritture fanno piena prova tra le Parti.
43.8 Gli addebiti e gli accrediti operati dal Banco in conseguenza dell’utilizzo del Servizio “BANCOMAT Pay®” sono validi qualora non contestati espressamente entro i previsti termini di legge.
CAPITOLO 3 - INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI
Il Cliente che, per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio, un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (ad esempio, pagamenti in valuta fra residenti), è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (xxxx://xxx.xxxxx.xxx per l'informativa sulla protezione dati). In tale ambito, il Banco comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del Beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla Clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare alla stessa i dati sopra indicati.
Ad integrazione delle informazioni già fornite al Cliente, sussistono due circostanze su cui desideriamo dare specifica informativa:
a) tutti i dati della Clientela, utilizzati per eseguire le predette transazioni finanziarie, vengono attualmente duplicati, trasmessi e conservati, temporaneamente, in copia da SWIFT - per motivi di sicurezza operativa - in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
b) i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso - e potranno accedervi ulteriormente - sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa, presso varie istituzioni, in relazione a quanto prevede la normativa europea in punto "protezione dei dati". Si ricorda al Cliente, comunque, che l'interessato conserva i suoi diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Organizzazione - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx..
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CAPITOLO 4 – DICHIARAZIONI E SOTTOCRIZIONI
Con la firma qui apposta il Cliente prende atto che il Contratto è concluso a mezzo dell’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza ed è sottoscritto con Firma Digitale Remota, nonché approva tutte le norme contrattuali ivi riportate.
Il Cliente conferma veridicità e correttezza dei dati forniti, ivi inclusi quelli afferenti i recapiti/indirizzi per l’invio delle comunicazioni, nonché approva espressamente le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante del Contratto medesimo.
Il Cliente conferma, inoltre, le informazioni contenute nella documentazione afferente l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e dichiara e garantisce che, con ogni più ampia responsabilità, dette informazioni sono veritiere e che vengono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze del rilascio di informazioni mendaci, impegnandosi ad aggiornare tali informazioni ogni qualvolta si renda necessario, sollevando il Banco da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle citate informazioni, tenendo il Banco medesimo indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che da ciò possa derivarne nei confronti di chiunque.
Con la firma qui apposta, il Cliente, conferma altresì di aver ricevuto dal Banco, prima della conclusione del Contratto, idonea informativa afferente la normativa nota come FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) e la normativa nota come CRS (“Common Reporting Standard”) e gli obblighi ed adempimenti dalle medesime rivenienti. Il Cliente dà atto di aver rilasciato, con documento a parte, idonea dichiarazione ai sensi della legge 18 giugno 2015
n. 95 e relative disposizioni attuative, in merito agli obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico d'informazioni finanziarie con gli Stati Uniti, ai fini della normativa FATCA, e con i Paesi aderenti allo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia nonché dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014.
Il Cliente dichiara di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalle presenti dichiarazioni, autorizzando sin d'ora l'addebito, da parte del Banco, di ogni costo, onere o sanzione in cui la stessa possa incorrere in conseguenza di errori, omissioni o inesattezze contenuti nella presente dichiarazione.
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
Il Cliente acconsente, infine, alla comunicazione da parte del Banco, alle autorità italiane ed estere dei propri dati personali, dei dati relativi ai propri conti finanziari e della documentazione rilasciata, laddove ciò si rendesse necessario in applicazione delle disposizioni CRS FACTA citate.
23/10/2024
Firmato digitalmente
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., approva specificatamente, anche ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del Testo Unico Bancario, le seguenti clausole:
Art. 1-bis (Identificazione del Cliente);
Art. 1-ter (Operatività del Conto - Obblighi del Cliente);
Art. 1-quater (Conclusione del Contratto mediante l’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza - Sottoscrizione a mezzo della Firma Digitale Remota); Art. 1-quinques (revoca e modificazioni dei poteri di rappresentanza);
Art. 2 (comunicazioni al Cliente);
Art. 3, comma 3 (responsabilità per la custodia dei moduli di assegni e dei relativi moduli di richiesta ed esonero della responsabilità per il Banco); Art. 4.7 (incasso di effetti, ricevute e documenti similari)
Art. 5 (diritto di garanzia e compensazione);
Art. 6, lett. d), e), f), g) e h) (recesso dall'apertura di credito e termini per la restituzione del credito);
Art. 7 (commissioni, spese ed oneri - Interessi - Autorizzazione preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori per il Cliente); Art. 8 (approvazione dell'estratto conto);
Art. 10 (conti in valuta estera);
Art. 11 (versamenti in conto di assegni sull'estero e bonifici sull'estero); Art. 14 (decesso o sopravvenuta incapacità del Cliente);
Art. 15 (durata del contratto - recesso, risoluzione); Art. 16 (modifiche contrattuali);
Art. 18 (definizione stragiudiziale delle controversie);
Art. 22 (legge applicabile e foro competente in via esclusiva).
Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Capitolo 2 di questo Contratto):
Art. 6 (Ricezione di un Ordine di Pagamento); Art. 7 (Revoca di un Ordine di Pagamento);
Art. 8 (Rifiuto del Banco di eseguire un Ordine di Pagamento); Art. 9 (Identificativo Unico);
Art. 18 (Spese);
Art. 19 (Modifiche);
Art. 20 (Recesso);
Art. 31 (Servizio di “Pagamento Multiconto””); Art. 32 (Accesso all’APP “One-D”);
Art. 35 (Non revocabilità del “Bonifico Istantaneo”); Art. 36 (Servizio “BANCOMAT Pay®”;
Art. 37 (Trasferimento di fondi);
Art. 38 (Pagamento di beni e servizi presso esercenti convenzionati con il Sistema BANCOMAT Pay®); Art. 39 (Rifiuto degli Ordini di Pagamento disposti a mezzo del Servizio BANCOMAT Pay®);
Art. 40 (Disattivazione e riattivazione del Servizio “BANCOMAT Pay®”);
Art. 41 (Tempi di esecuzione, data valute e disponibilità delle Operazioni di Pagamento BANCOMAT Pay® - Obblighi e responsabilità del Banco);
Art. 42 (Vincoli e limiti delle Operazioni di Pagamento “BANCOMAT Pay®”, Obblighi e responsabilità del Cliente - Blocco del Servizio “BANCOMAT Pay®”); Art. 43 (Obblighi e responsabilità del Cliente - Registrazioni elettroniche)
Condizioni che approva specificatamente il Cliente non qualificabile come Consumatore o Microimpresa Art. 3 (Informazioni preliminari e accessibilità del contratto);
Art. 4 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento);
Art. 12.2 (Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite); Art. 13.5 (Operazioni di pagamento non autorizzate - Strumenti di pagamento);
Art. 14.5 (Prova Operazioni di pagamento non autorizzate); Art. 18.1 (Spese)
23/10/2024
Firmato digitalmente
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
Il Cliente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, Capitolo 1, del Contratto rubricato “Commissioni, spese ed oneri - Interessi - Autorizzazione preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori per il Cliente” autorizza preventivamente ed espressamente il Banco a procedere all'addebito degli interessi maturati sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, anche in caso di sconfinamento in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido, al momento in cui gli interessi stessi diventano esigibili: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata dal momento dell'addebito sorte capitale.
23/10/2024
Firmato digitalmente
Con riferimento alle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari il Cliente conferma di agire ai fini del Contratto in qualità di Cliente “Consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), nonché dichiara:
(i) di essere stato informato dal Banco, prima della sottoscrizione del Contratto, delle condizioni e dei termini del Contratto medesimo e della possibilità di ricevere una copia del Contratto idonea per la stipula o a scelta del Cliente il solo Documento di Sintesi;
(ii) che gli sono stati messi gratuitamente a disposizione, su supporto cartaceo o altro Supporto Xxxxxxxx, con possibilità di accedere, consultare e disporre degli stessi, i seguenti documenti di natura precontrattuale:
(a) l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
(b) l’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza;
(c) il Foglio Informativo del Conto;
(d) la Guida all’utilizzo dell’APP “One-D”;
(e) la Guida Pratica all'ABF;
(f) la Guida Pratica al conto corrente della Banca d’Italia;
(g) l’Opuscolo informativo della Commissione europea in materia di pagamenti elettronici;
(h) l’informativa sui Sistemi di Garanzia dei Depositi e le informazioni da fornire ai depositanti (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) e connesso “Modulo Standard” per le informazioni da fornire ai depositanti;
(i) l’Informativa afferente la normativa nota come FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) e la normativa nota come CRS (“Common Reporting Standard”) e gli obblighi ed adempimenti dalle medesime rivenienti;
(l) l’Informativa sugli Orari Limite (cut-off time) applicati dal Banco;
(iii) di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, copia del Contratto idonea per la stipula il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi;
(iv) di essersi avvalso del diritto di cui al punto (ii) che precede, in tempo utile prima di essere vincolato dal Contratto e/o dall’offerta ad esso afferente, riconoscendo, inoltre, di aver stampato e/o salvato su Supporto Xxxxxxxx adeguato al recupero, copia integrale e conforme dei documenti di cui al sopra citato punto (ii) per tutta la durata del Rapporto che è interessato a concludere;
(v) di essere stato informato che, in qualsiasi momento del Rapporto, se lo richiede, è suo diritto ricevere su Supporto Durevole cartaceo copia del Contratto sottoscritto;
(vi) di essere stato informato che è suo diritto cambiare la Tecnica di Comunicazione a Distanza utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura dei Servizi prestati;
(vii) di essere stato informato del diritto di recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto medesimo;
(viii) di avere ricevuto, ai sensi dell’art. 117, comma 1, del TUB, una copia sottoscritta del Contratto, comprensiva del Documento di Sintesi;
(ix) di avere letto attentamente e di accettare integralmente e senza eccezioni le condizioni contrattuali ed economiche del Contratto contenute nel Documento di Sintesi, che ne costituisce il frontespizio;
(x) di avere ricevuto una copia sottoscritta del contratto concluso con terzo Certificatore Qualificato ai fini dell’adesione ai servizi di Firma Elettronica Qualificata e/ Firma Digitale di quest’ultimo.
23/10/2024
Firmato digitalmente
Banco di Desio e della Brianza SpA Filiale di
Mod. M10103D_ONE - 28/08/24
[FIRMATO DIGITALMENTE]