PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso e relative a:
⮚ modalità di partecipazione alla procedura di gara;
⮚ modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
⮚ documenti da presentare a corredo dell’offerta;
nonché ulteriori informazioni relative alla procedura di aggiudicazione.
L’avvio della gara in oggetto è stato disposto con Provvedimento dell’Amministratore Unico N° 23 del 12/03/2018.
SEZIONE I : OGGETTO DELL’APPALTO
I.1) Oggetto e quantitativo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi relativi all’esecuzione, nei territori comunali di cui alle
schede tecniche allegate al capitolato, dei servizi di igiene ambientale consistenti nella raccolta differenziata e trasporto rifiuti, nonché di attività di spazzamento stradale, gestione di centri di raccolta comunali e attività accessorie, con le modalità esposte nel capitolato di gara e nelle richiamate schede tecniche.
Il fabbisogno indicato è rappresentativo della sommatoria dei quantitativi presunti e delle necessità che si stima si manifesteranno, l’offerente si impegna, pertanto, con la sua partecipazione, a soddisfare poi le effettive e reali necessità che scaturiranno dalle esigenze di contratto.
Al fine promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.
L’accettazione della condizione particolare di esecuzione richiesta è stata dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta (mod. allegato “A” al disciplinare). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.
I.2) Valore stimato dell’appalto Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato a base di gara, comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per €. 0,00, è pari ad €. 11.046.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a: Lotto 1 €.2.290.620,00; Lotto 2 €.2.190.600,00; Lotto 3 €. 1.437.150,00; calcolati sulla base dell’esperienza operativa, della quantificazione oraria rilevata sui servizi attualmente svolti, con applicazione del C.C.N.L. Igiene Urbana Utilitalia.
L’appalto è frazionato in N°3 lotti funzionali così individuati:
Lotto | Servizi | Opzioni (proroga) |
1 - Servizi di igiene ambientale area VERBANO | €. 3.741.000,00 | €. 623.500,00 |
2 - Servizi di igiene ambientale area CUSIO | €. 3.516.000,00 | €. 586.000,00 |
3 - Servizi di igiene ambientale area OSSOLA | €. 2.211.000,00 | €. 368.500,00 |
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.
Il valore stimato è stato determinato, da parte di ConSer V.C.O., ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, in ragione della previsione del fabbisogno di ConSer V.C.O. S.p.A., al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio e comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto.
I.3) Durata dell’appalto
L’appalto che sarà affidato alla ditta aggiudicataria della presente procedura ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di appalto, senza un nuovo affidamento, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L’importo stimato per l’eventuale proroga è pari a €. 1.578.000,00.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
I.4) Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., XxxXxx V.C.O. S.p.A. ha l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con esecutori dei servizi, attraverso la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Resta onere dell’operatore economico aggiudicatario, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, elaborare il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi specifici connessi all’attività svolta.
A tal fine si provvederà alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
SEZIONE II: INDICAZIONI PRELIMINARI
II.1) Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx.
II.2) Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016, che possiedano i requisiti di cui alla sezione III.1) del bando.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in vigenza del regime transitorio.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In particolare non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
II.3) Documentazione L'accesso libero, diretto e completo alla documentazione, al capitolato tecnico e ad ogni documento complementare relativo alla presente procedura è disponibile in formato elettronico, immodificabile e scaricabile direttamente, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La documentazione di gara comprende:
- il bando;
- il presente disciplinare, con i relativi allegati;
- lo schema di contratto;
- il capitolato tecnico;
- il DUVRI
II.4) Chiarimenti e comunicazioni É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente a mezzo e-mail, agli indirizzi di cui al punto I.1 del bando di gara. Xxxxxxx prese in considerazione soltanto le richieste, formulate per iscritto e redatte in lingua italiana, pervenute entro e non oltre il giorno 19/04/2018.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xx. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, fatto salvo quanto precedentemente indicato in relazione ai chiarimenti sul bando di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto dal partecipante e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio: diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
SEZIONE III: INDICAZIONI PRELIMINARI
III.1) Aggiudicazione dell’appalto L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
III.2) Soglia di sbarramento qualitativo Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento ad almeno punti 30/50 (trenta su cinquanta) relativamente alla voce di valutazione: “A. Qualità tecnico-organizzativa complessiva del progetto dei servizi di igiene urbana”, in quanto al di sotto di tale soglia non si ritiene congrua e coerente l’offerta presentata con riferimento alle specifiche ed agli standard funzionali e qualitativi minimi, attesi dalla stazione appaltante per l’esecuzione del contratto.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Il valore minimo richiesto per l’ammissione è riferito al punteggio raggiunto PRIMA della riparametrazione di cui al successivo punto III.3.1) lett. c), determinato moltiplicando la media dei coefficienti non riparametrati per il peso attribuito al singolo elemento.
III.3) Criteri di valutazione e di ponderazione L’aggiudicazione dell’appalto è determinata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore dei concorrenti che risulteranno in posizione utile nella graduatoria di merito, in particolare la graduatoria sarà determinata secondo i seguenti criteri:
Pag= PTag + PEag
dove:
Pag punteggio finale di aggiudicazione dell’appalto
PTag punteggio di valutazione offerta tecnica
PEag punteggio di valutazione offerta economica
Il punteggio finale massimo attribuito per l’aggiudicazione dell’appalto è pari a 100 punti, così suddivisi:
• punteggio di valutazione offerta tecnica massimo 70 punti
• punteggio di valutazione offerta economica massimo 30 punti in particolare:
III.3.1) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
La valutazione tecnica PTag di ciascuna offerta avrà ad oggetto le caratteristiche tecniche migliorative offerte rispetto alle caratteristiche minime definite nel capitolato tecnico, che costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dal concorrente.
In caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le risorse (personale, attrezzature, mezzi, ecc.) dichiarate nella propria offerta tecnica, le quali assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili già al momento dell’avvio del servizio e mantenute per tutta la durata del contratto, pena l’applicazione delle penali contrattuali di cui all’art. 20 dello schema di contratto fino alla risoluzione del medesimo.
Ad illustrazione delle varianti offerte, oggetto di valutazione, il concorrente dovrà presentare una relazione contenente tutti gli elementi specificati al successivo punto “V.1.2) - Offerta tecnica”. Si riterranno migliori le offerte che presentino maggiore completezza in riferimento alla descrizione, individuazione e chiarezza degli elementi proposti, consentendo di stimare, sul piano di più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità dell’offerta; che individuino adeguate procedure relative all’attività di coordinamento con il committente; che illustrino idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa adottata dall’impresa, nonché funzionalità ed adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni.
L’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata, valutando la documentazione presentata dai concorrenti in ragione dei seguenti sub criteri:
CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE criteri e sub criteri di valutazione varianti | PUNTEGGIO/PESO |
A. QUALITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA COMPLESSIVA DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA | Peso - Punti 50 |
1. Corretto dimensionamento ed efficacia dei servizi di raccolta differenziata in relazione alle caratteristiche del territorio ed agli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo delle raccolte differenziate | Punti 25 |
a) Dotazione organica complessiva per l’esecuzione dei servizi ed organizzazione dei turni di lavoro | Punti 15 |
b) Dotazione complessiva di attrezzature e veicoli per l’esecuzione dei servizi, loro distribuzione sul territorio, adeguatezza della dotazione di veicoli per scorta/sostituzione | Punti 10 |
2. Impiego nei servizi di raccolta e trasporto di mezzi a ridotto impatto ambientale (EURO 6 EEV) o veicoli elettrici o ibridi, o alimentati a metano/GPL | Punti 10 |
a) Numero di veicoli immessi in servizio > 30% del numero totale dei mezzi impiegati per il servizio | Punti 3 |
b) Numero di veicoli immessi in servizio > 50% del numero totale dei mezzi impiegati per il servizio | Punti 6 |
c) Numero di veicoli immessi in servizio > 70% del numero totale dei mezzi impiegati per il servizio | Punti 10 |
3. Effettuazione di forniture quali contenitori per la raccolta domiciliare alle utenze che ne sono prive o sostituzione dei contenitori non idonei a carico dell’appaltatore, nel rispetto delle tipologie e dotazioni adottate da ConSer V.C.O. per i servizi. | Punti 10 |
4. Possesso di sistemi aziendali di gestione ambientale e/o della sicurezza in corso di validità | Punti 5 |
a) Possesso di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001 | Punti 2 |
b) Possesso di certificazione XX XXXXX 00000 | Punti 3 |
B. INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI | Peso - Punti 20 |
1. Impiego stabile di persone svantaggiate art. 4 L.381/1991, con adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, per le sole attività accessorie ai servizi di raccolta: servizi di amministrazione, call center prenotazioni, servizi distribuzione sacchi, manutenzione del verde, spazzamento e svuotamento cestini, pulizia. | Punti 10 |
a) Numero delle persone svantaggiate impiegate non inferiore al 30% del numero complessivo dei lavoratori effettivamente utilizzati per l’esecuzione dei predetti servizi. | Punti 5 |
b) Numero delle persone svantaggiate impiegate non inferiore al 60% del numero complessivo dei lavoratori effettivamente utilizzati per l’esecuzione dei predetti servizi. | Punti 7 |
c) Numero delle persone svantaggiate impiegate non inferiore al 100% del numero complessivo dei lavoratori effettivamente utilizzati per l’esecuzione dei predetti servizi. | Punti 10 |
2. Adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate art. 4 L.381/1991, e/o attivazione di “tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro” ovvero “tirocini formativi di orientamento o inserimento/reinserimento”. Per i servizi di raccolta detto personale dovrà essere inserito in affiancamento al personale di cui al precedente punto A.1.a) | Punti 6 |
a) Numero delle persone svantaggiate impiegate in affiancamento non inferiore al 5% del numero complessivo dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione dei predetti servizi. | Punti 4 |
b) Numero delle persone svantaggiate impiegate in affiancamento non inferiore al 10% del numero complessivo dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione dei predetti servizi. | Punti 6 |
3. Progetto formativo del personale svantaggiato impiegato nell’esecuzione dell’appalto | Punti 2 |
4. Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo, anche in termini di esperienza professionale documentata | Punti 2 |
TOTALE PUNTI | 70 |
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei criteri e sub criteri qualitativi, sulla base del seguente metodo:
a. Per gli elementi di valutazione di cui ai punti A.2, A.4, B.1 e B.2, l’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata sulla base dei “punteggi tabellari” indicati, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.
b. Per gli elementi di valutazione di cui di cui ai punti A.1, A.3, B.3 e B.4, i commissari assegneranno ad ogni singola offerta un coefficiente variabile tra zero e uno, sulla base della seguente scala di valori:
⮚ 1 - ottimo
⮚ 0,85 - buono
⮚ 0,70 - discreto
⮚ 0,55 - sufficiente
⮚ 0,40 - insufficiente
⮚ 0,15 - gravemente insufficiente
⮚ 0 - non valutabile
I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente attribuito da ciascun commissario per l’elemento valutato;
c. al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri qualora, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari non consenta a nessuna offerta di raggiungere il punteggio massimo, tale punteggio sarà riparametrato. La “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
d. per ottenere il punteggio per la graduatoria definitiva i coefficienti così riparametrati saranno moltiplicati per il peso corrispondente del singolo elemento considerato, secondo la formula:
PTa = Σn [ Wi * Vai rip ]
dove:
PTa = Punteggio tecnico riparametrato di valutazione dell’offerta (a) Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai rip = media riparametrata dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, relativamente alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria del numero totale dei requisiti;
III.2.2.) Criteri di valutazione dell’offerta economica
Sulla base delle offerte economiche migliorative presentate, l’attribuzione del punteggio sarà effettuata in ragione dei seguenti sub-criteri:
OFFERTE ECONOMICHE MIGLIORATIVE | PUNTEGGIO/PESO |
X. Xxxxxxx offerto sul prezzo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi | Punti 30 |
TOTALE PUNTI | 30 |
Al massimo ribasso saranno assegnati 30 punti ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula:
Dove:
Pi = Punteggio assegnato alla ditta i-ma
Pi = Pmax x Ri
Rmax
Pmax = Punteggio assegnato alla ditta che ha offerto il massimo ribasso Rmax = Xxxxxxx xxxxxxx offerto
Ri = Ribasso offerto dalla ditta i-ma
Se l’offerta economica presentata non prevede sconti (Ri=0%) il punteggio assegnato sarà in ogni caso pari a zero. I punteggi saranno calcolati sino alla TERZA cifra decimale.
SEZIONE IV: REQUISITI DEI CONCORRENTI
IV.1) Requisiti per la partecipazione
Ferme restando le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta, di cui alla successiva sezione del
presente disciplinare, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti alla sezione III.1) del bando di gara.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal medesimo art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, saranno esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante la presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto Decreto ministeriale.
Dato atto che la procedura di affidamento è relativa a servizi considerati attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dovranno essere prestate con le seguenti modalità:
1. requisiti relativi alla situazione personale richiesti al punto III.1.1) del bando:
Tutte le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi dei candidati dovranno essere presentate conformemente al modello redatto dalla stazione appaltante ed allegato “A” al disciplinare di gara. (vedi successivo punto V.1.1) Documentazione Amministrativa)
Si precisa che l’utilizzo del modello stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente indicate tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.
Ai fini delle autocertificazioni relative alle condizioni di cui agli artt. 80, 83 e 91 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea e dalla Circolare M.I.T. n. 3 del 18/07/2016. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2. requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria richiesti al punto III.1.2) del bando:
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del
T.U. n. 445/2000. A conferma di quanto dichiarato, conformemente agli artt. 86, 110 ed Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016, ai concorrenti sarà richiesta la seguente documentazione probatoria: presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria; dichiarazione dei redditi o dichiarazione IVA attestante il fatturato globale conseguito.
3. requisiti relativi alla capacità tecnica richiesti al punto III.1.3.) del bando:
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del
T.U. n. 445/00. A conferma di quanto dichiarato, conformemente agli artt. 86, 110 ed Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016, ai concorrenti sarà richiesta la seguente documentazione probatoria: elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito. In particolare per i servizi di punta richiesti dovrà essere prodotta attestazione della regolare esecuzione dei servizi da parte del committente, riportante i dati richiesti. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, comprovata dallo stesso concorrente con la produzione delle relative fatture.
In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, (costituiti o costituendi), i requisiti di partecipazione di cui sopra dovranno essere così posseduti:
Relativamente alla situazione personale:
• il requisito di cui al numero 1. punto III.1.1.) del bando dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, per quanto di rispettiva competenza, (l’oggetto sociale complessivamente inteso di dette imprese deve ricomprendere tutte le attività inerenti i servizi oggetto della presente procedura), in caso di consorzi di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
• il requisito di cui al numero 2. punto III.1.1.) del bando dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate, ovvero, in caso di consorzio, deve essere dichiarato dal consorzio medesimo e dalle consorziate che partecipano allo svolgimento dei servizi, con riferimento ai soggetti con poteri di rappresentanza, come previsto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
• il requisito di cui al numero 3. punto III.1.1.) del bando dovrà essere posseduto e dichiarato dalle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate che, sulla base delle rispettive competenze, effettuino le parti di servizio per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• il requisito di cui al numero 4. punto III.1.1.) del bando dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate, ovvero, in caso di consorzio, deve essere dichiarato dal consorzio medesimo e dalle consorziate che partecipano allo svolgimento dei servizi.
Relativamente alla capacità economica e finanziaria: il requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I. (costituito o costituendo) nel suo complesso e dichiarato da ciascuna impresa raggruppanda o raggruppata. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Relativamente alla capacità tecnica: il requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I. (costituito o costituendo) nel suo complesso ovvero dal consorzio e dichiarato da ciascuna impresa raggruppanda, raggruppata o consorziata per la propria quota-parte. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il servizio di punta richiesto non è frazionabile, in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, pertanto, dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento/consorzio.
IV.3) Avvalimento Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.
SEZIONE V: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
V.1) Modalità e termini di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere inviate, all’indirizzo indicato nella sezione I.1.1) del bando, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 11/05/2018 - pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura - termine oltre il quale non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico - pena l’esclusione - dovrà essere idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, e consegnato a mezzo raccomandata A/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano, al richiamato indirizzo. Sull’involucro del plico dovrà indicarsi - pena l’esclusione - il nome e l'esatto indirizzo della ditta partecipante (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o non costituti tale indicazione dovrà essere riferita alla capogruppo) e la dicitura:
“APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – Lotto - CIG ”
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi che dovessero pervenire in ritardo, intendendosi XxxXxx V.C.O. S.p.A. esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto da ConSer
V.C.O. S.p.A.: le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero rese da procuratori, dovrà essere allegata copia autentica della relativa procura. Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere presentata in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento dell’impresa oppure da un traduttore ufficiale.
Il predetto plico dovrà contenere n° 3 buste chiuse, contenenti:
V.1.1) BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa
V.1.1.1) Domanda di partecipazione e autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “A” del presente disciplinare, o DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.
Qualora non siano utilizzati i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni, di cui al modello allegato “A” del presente disciplinare dovranno essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritte dagli operatori dichiaranti e/o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
In caso di presentazione del DGUE, fino all’aggiornamento dello schema del medesimo al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dovrà essere allegata ulteriore dichiarazione del sottoscrittore della domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.
Tale dichiarazione o DGUE dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. Qualora, dalla visura camerale del concorrente, risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, potrà in alternativa essere allegata dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi verificabili in visura. In ogni caso, la dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di partecipazione di soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta e sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti:
o domanda di partecipazione: dalla mandataria/capofila
o autocertificazione/DGUE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compresa la mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:
o domanda di partecipazione: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
o autocertificazione/DGUE: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
L’autocertificazione o DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice:
o domanda di partecipazione: dal consorzio medesimo
o autocertificazione/DGUE: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
V.1.1.2) Elenco dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 (per partecipanti singoli, raggruppati/ndi o consorziati/ndi e ausiliarie) indicando i dati identificativi degli stessi conformemente al modello di cui all’allegato “A1” del presente disciplinare.
V.1.1.3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo della domanda
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
V.1.1.4) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, nell’importo e secondo le modalità prescritte alla sezione III.3.1) del bando.
Qualora partecipino soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la cauzione provvisoria dovrà - a pena di esclusione - essere prodotta:
- in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo di imprese;
- in caso di RTI costituendo, dalla designata mandataria, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, ovvero che partecipano alla gara;
- in caso di consorzio costituito di cui alla lett. e) dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati.
V.1.1.5) Codice “PassOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, con indicazione del CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
V.1.1.6) Dichiarazione attestante la volontà di subappaltare, eventuale, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, una o più parti del servizio oggetto dell’appalto, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrervi.
In caso di ricorso al subappalto il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
E’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, l’indicazione della terna di subappaltatori, corredata, per ognuno dei soggetti indicati, da specifica dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante, o DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI e PassOE del subappaltatore.
V.1.1.7) Documentazione di avvalimento, eventuale, conforme ai contenuti di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrervi.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento ed allega:
1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante, o DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, a firma dell’ausiliaria;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PassOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black list”, dovrà essere allegata dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
V.1.1.8) Attestazione dell’avvenuto versamento di:
- Lotto 1: | euro 140,00 |
- Lotto 2: | euro 140,00 |
- Lotto 3: | euro 140,00 |
a favore di A.N.A.C., quale condizione di ammissibilità del contraente alla procedura. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, recante evidenza del codice CIG relativo al lotto della procedura per il quale si presenta offerta; la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria.
V.1.1.9) Attestazione dell’avvenuto sopralluogo obbligatorio per la presa visione dei luoghi di esecuzione dei servizi e degli impianti ConSer indicati per il conferimento.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
V.1.2) BUSTA “B” - Offerta tecnica
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità - a pena di esclusione - dovrà contenere unicamente l’offerta tecnica, così composta:
Relazione tecnica, in lingua italiana, a dettagliata illustrazione delle caratteristiche tecniche ed organizzative proposte ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. La relazione dovrà essere strutturata seguendo l’ordine dei punti elencati alla sezione III.3.1) del presente disciplinare e riportando titolo e sottotitolo di riferimento, con i seguenti contenuti minimi:
- Punto A.1.a: indicazione del numero di operatori impiegati, suddivisi per mansioni, livelli e cantiere/i di lavoro (comune/i) assegnato.
- Punto A.1.b: indicazione del numero complessivo di veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi, suddivisi per cantiere/i di lavoro (comune/i) assegnato, con indicazione della tipologia di veicolo/attrezzatura e della data di immatricolazione.
- Punto A.2.: indicazione in merito al previsto utilizzo di veicoli a ridotto impatto ambientale suddivisi per cantiere/i di lavoro (comune/i) assegnato.
- Punto A.3: indicazione della tipologia e del quantitativo annuo, espresso in percentuale rispetto al numero di utenze/contenitori di cui all’Allegato 1 al capitolato di gara, delle forniture a carico dell’appaltatore per integrazione/sostituzione delle dotazioni, nel periodo contrattuale.
- Punto A.4: copia delle certificazioni.
- Punto B.1: indicazione, in riferimento al progetto di gestione del servizio di cui al punto A.1.a. e per attività accessorie alla raccolta rifiuti, del numero di soggetti svantaggiati per i quali s’intende adottare programmi di inserimento lavorativo, suddivisi per mansioni, livelli e eventuale/i cantiere/i di lavoro (comune/i) assegnato.
- Punto B.2: indicazione del numero di soggetti svantaggiati per i quali s’intende adottare programmi di inserimento lavorativo e/o di tirocini attivabili, relativamente ai servizi di raccolta ed in affiancamento alla dotazione organica base di cui al punto A.1.a.;
- Punto B.3: programma formativo del personale svantaggiato impiegato nella gestione dell’appalto, con indicazione degli argomenti oggetto di formazione e delle ore complessive ad addetto. Non saranno considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio, se indicate, le attività formative derivanti da obblighi di legge (es. formazione sicurezza minima come indicata nell’ accordo stato regioni).
- Punto B.4: indicazione dello staff dedicato alla gestione del personale svantaggiato, con specifica dei ruoli, delle competenze professionali e curricula dei soggetti.
Le ditte partecipanti che intendono presentare offerta per più di un lotto facente parte della presente procedura, devono presentare l’offerta tecnica di ogni lotto - a pena di esclusione - in separata busta chiusa;
La busta dovrà riportare le seguenti denominazioni: estremi della ditta offerente e la dicitura:
“OFFERTA TECNICA – LOTTO n° ”.
La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta) e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
In caso di partecipazione di concorrenti associati, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto V.1.1.1).
V.1.3) BUSTA “C” - Offerta economica
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità - a pena di esclusione - dovrà contenere:
1. offerta economica: redatta in conformità con il modello - allegato “Cn” al presente disciplinare.
2. tariffario servizi a chiamata e riparto percentuale: redatto in conformità con il modello - allegato “Cna” al presente disciplinare (non rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio di offerta economica).
Le ditte partecipanti che intendono presentare offerta per più di un lotto facente parte della presente procedura, devono presentare l’offerta economica di ogni lotto - a pena di esclusione - in separata busta chiusa;
La stessa dovrà riportare le seguenti denominazioni: estremi della ditta offerente e la dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n° ”.
L’offerta economica dovrà essere espressa con indicazione del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
I partecipanti devono indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (oneri della sicurezza interni o aziendali).
L’offerta economica vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l’aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ConSer V.C.O. S.p.A.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui di cui al precedente punto V.1.1.1).
SEZIONE VI: MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
VI.1) Apertura dei plichi
Tutti i plichi ricevuti nei termini fissati, saranno aperti, in seduta pubblica il giorno 14/05/2018, a partire dalle
ore 14:30, presso la sede di ConSer V.C.O. S.p.A., sita in Verbania, Via Olanda n. 55.
Durante le operazioni di apertura dei plichi, sono ammessi ad assistere i titolari di imprese individuali, i rappresentanti legali di società di capitale, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari o persone munite di delega rilasciata dai soggetti sopra richiamati. Le persone ammesse, nel numero massimo di UNA per ogni ditta partecipante, potranno chiedere di verbalizzare le eventuali osservazioni. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto VI.2);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
In particolare, in questa fase, saranno considerate nulle e quindi escluse dalla procedura:
- le offerte che siano state presentate in ritardo per qualsiasi causa compresa la forza maggiore;
- le offerte che presentano irregolarità nella presentazione del plico o della busta contenente l’offerta economica, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in particolare, la mancata sigillatura delle buste “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza.
VI.2) Soccorso Istruttorio In applicazione del disposto di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, saranno sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio”.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e determina quindi l’esclusione dalla procedura di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata allegazione dell’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione obbligatoria dello stato dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta, è onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
La data certa è comprovabile mediante: Data certa digitale (apposizione di una marca postale elettronica EPCM), Marca temporale digitale, Annullamento marca da bollo (presso ufficio pubblico con apposizione timbro), Verbale di deposito notarile, Posta elettronica certificata (con documento nel corpo della mail); ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
VI.3) Apertura offerte tecniche La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stessa procederà, in seduta pubblica (di cui sarà data notizia, con preavviso di almeno 3 giorni, a mezzo e-mail PEC) all’apertura delle buste relative alle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e valutazione della loro regolarità;
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Procederà, inoltre, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto III.3.1) lett. c) e , in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto III.2), individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
VI.3) Apertura offerte economiche La commissione, in seduta pubblica successiva (di cui sarà data notizia, con preavviso di almeno 3 giorni, a mezzo e-mail PEC) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto III.2.2).
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà all’esperimento immediato della miglioria in presenza, o di tutte le ditte interessate, o in presenza anche di una sola tra esse. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, potrà quindi procedersi al sorteggio.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte redatte in lingua diversa da quella italiana, se non accompagnate da traduzione;
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte non sottoscritte o sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l’offerente;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
VI.4) Verifica offerte anomale
Il criterio di individuazione delle offerte anomale è quello di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto di seguito indicato.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
VI.5) Controllo sul possesso dei requisiti In relazione al controllo sul possesso dei requisiti di ordine speciale, le verifiche di quanto dichiarato saranno effettuate ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova, idonei alla dimostrazione del possesso requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale indicati al punto IV.1), commi 1, 2 e 3 del disciplinare di gara. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C.
Ai fini della verifica è richiesta la documentazione di cui alla sezione IV.1), commi 1, 2 e 3 del presente disciplinare.
Quando tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza. La stazione appaltante si riserva di procedere, nel caso in cui le dichiarazioni fornite dai concorrenti risultino generiche rispetto alle richieste del bando, a richiedere ai concorrenti ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo completo quanto dichiarato.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
SEZIONE VII: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
VII.1) Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si comunica che i
dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara, saranno trattati in relazione alle operazioni di espletamento della gara medesima ed alle successive esigenze contrattuali ed agli adempimenti legali e fiscali, conseguenti l’affidamento. Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza del soggetto interessato ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o persone non autorizzate, sia mediante supporti cartacei che attraverso l’ausilio di strumenti informatici.
In particolare, si comunica che:
- il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e distribuzione dei dati.
- I dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento di tutte le fasi relative all’appalto in questione.
- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
VII.2) Natura del conferimento Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione.
VII.3) Dati sensibili e giudiziari Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge Privacy.
VII.4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di volta in volta, costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall’art. 13 del Codice.
VII.5) Diritti del concorrente interessato Le ditte hanno diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003; per l’esercizio di tali diritti, le ditte potranno rivolgersi agli uffici amministrativi della società.
VII.6) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, lì 23/04/2018
Il Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Il responsabile Unico del procedimento Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx |