Repertorio n.
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. del dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di - Ufficio Territoriale di
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE ORACLE E SERVIZI PROFESSIONALI PER IT SECURITY E CONFORMITÀ A GDPR.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità
anche “Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n.
del , è risultata aggiudicataria della fornitura di una soluzione software Oracle e annessi servizi professionali per IT Security e conformità GDPR;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA:
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto d’Appalto è l’acquisizione di una soluzione software Oracle e di servizi professionali per IT security e conformità a GDPR come dettagliati nella Tabella sottostante:
Servizi Cloud – Part Number (SKU) | Ubicazione Data center |
B88206 - Oracle PaaS and IaaSUniversal Credits | Customer Selected |
Nello specifico, i servizi Cloud necessari alla corretta realizzazione del progetto di messa in sicurezza del DWH aziendale, sono dettagliati nella Tabella denominata “Tabella 1 – Dettaglio Servizi Cloud”:
Tabella 1 – Dettaglio Servizi Cloud
Part Number | Descrizione | Quantità |
Oracle Cloud Infrastructure - Block Volumes | ||
B91961 | Storage - Block Volumes - Storage - Block Volume - Storage (GigabyteStorage Capacity Per Month) | 4000 |
B91962 | Storage - Block Volumes - Storage - Block Volume - Performance Units (Performance Units Per Gigabyte Per Month) | 40000 |
Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage | ||
B91628 | Storage - Object Storage - Object Storage - Storage (Gigabyte Storage Capacity Per Month) | 4000 |
B91627 | Storage - Object Storage - Object Storage - Requests (10,000 Requestsper Month (first 50,000 free)) | 1 |
Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine | ||
B90571 | Database - Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine - Oracle Database Cloud Service - Enterprise Edition High Performance (OCPU Per Hour) [2 x 24 hours/day x 31 days/month] | 1488 |
Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine | ||
B90571 | Database - Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine - Oracle Database Cloud Service - Enterprise Edition High Performance (OCPU PerHour) [1 x 24 hours/day x 5 days/month] | 120 |
Data Safe | ||
B91631 | Security - Data Safe - Data Safe for Database Cloud Service - Records (10,000 Audit Records Per Target Per Month) | 1 |
B91632 | Security - Data Safe - Data Safe for Database Cloud Service - Databases(Each) | 10 |
Oracle Cloud Infrastructure - Networking | ||
B93030 | Networking - Load Balancing - Load Balancer Base (Load Balancer Hour) [12 x 24 hours/day x 31 days/month] | 8928 |
B88325 | Networking - FastConnect - 1 Gbps (Port Hour) [1 x 24 hours/day x 31 days/month] | 744 |
Al fine di garantire un corretto ed efficace supporto all’Amministrazione per l’avvio dei suddetti servizi cloud, nonché l’opportuna formazione post avvio sugli stessi sistemi implementati, l’Appaltatore deve garantire anche una serie di Servizi Professionali, che dovranno essere erogati sotto forma di “pacchetti di abilitazione” (denominati “Enabling Cloud Package” da Oracle) correlati ai Servizi Cloud stessi e forniti direttamente da Oracle mediante proprio personale diretto.
In particolare, per quanto riguarda il supporto sistemistico, i servizi professionali richiesti sono riassunti nella Tabella denominata “Tabella 2 – Servizi Professionali Oracle”:
Tabella 2 – Servizi Professionali Oracle
Part Number | Descrizione | Obiettivo | Quantità |
B92689 | Oracle Consulting Move andImprove Cloud Service | Supportare ATS nella migrazione dei dati e delle configurazioni attualmente presenti sull’infrastruttura del DWH, senza interventi correttivi od evolutivi. | 1 |
B89344 | Oracle Consulting Rapid Start forOracle Backup and Disaster Recovery in Oracle Cloud | Supportare ATS nell’acquisizione delle funzionalità della OCI in ambito Backup e Disaster Recovery affiancando il personale tecnico di ATS nella realizzazione del progetto complessivo. Di questo elemento di catalogo si rendenecessario l’acquisto di due pacchetti rispettivamente per la realizzazione e la governance dell’infrastruttura prevista. | 2 |
B89340 | Oracle Consulting Rapid Start forCloud Security | Supportare ATS nell’attivazione dei presidi di sicurezza del dato, condividere best practice perl’impostazione e l’attuazione di un piano di sicurezza. | 1 |
B85639 | Oracle Consulting Lift and Shiftfor Oracle Java Cloud Service | Supportare ATS nella migrazione in cloud di applicativi e componenti applicativi basati su motore Java in modalità “Lift and Shift”, ovvero senza interventi correttivi od evolutivi. | 1 |
Art. 2 - Durata del Contratto
La fornitura dei soli servizi Cloud Oracle, dettagliati nella Tabella 1 di cui all’art. 1 del presente Contratto d’Appalto, avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo del servizio in produzione che verrà concordata tra l’aggiudicatario e l’Amministrazione.
I servizi professionali Oracle dovranno essere garantiti all’Amministrazione entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, secondo tempistiche e modalità che verranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC).
Art. 3 - Importo del Contratto
L'importo complessivo è pari a € più IVA, corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto.
Art. 4 - Varianti contrattuali
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i soli servizi cloud, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le
varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine.
È, in ultimo, facoltà dell’Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del presente Contratto, senza che dall’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione interessata di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
Art. 5 - Obblighi contrattuali
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, necessari per dare esecuzione al servizio oggetto del presente Contratto d’Appalto.
L’Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a:
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Contratto e nell’allegato
Capitolato Speciale d’Appalto;
- assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione contrattuale anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni contrattuali;
- garantire il servizio richiesto secondo le tempistiche e modalità stabilite nel presente Contratto;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- mettere a disposizione ogni attrezzatura utile all’attività di facchinaggio, quali – a mero titolo esemplificativo – carrelli a 2-4 ruote, autovetture o autocarri cabinati, etc. Si precisa al riguardo che, per quanto riguarda l’uso di attrezzature speciali (quali autogrù, stair robot, cingolati, etc), saranno di volta in volta concordati i relativi prezzi tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante, anche avvalendosi dei prezzi previsti nei listini delle CCIAA competenti per territorio o in mancanza dei listini editi da DEI aggiornati all’ultima versione disponibile.
- a retribuire il personale:
✓ dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso la sede dell’Ente territorialmente competente;
✓ Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Inoltre, l’Appaltatore si impegna a garantire le seguenti clausole contrattuali.
- Aderenza alla strategia cloud nazionale
• In linea con gli indirizzi strategici nazionali (“Strategia Cloud Italia”), il trattamento di dati classificati come “critici” (quali ad esempio quelli sanitari dei Cittadini) da parte dei servizi di cloud computing di una PA prevedono la convergenza verso Cloud Service Provider (CSP) qualificati come erogatori di servizi di “Cloud Pubblico Criptato (IT)”, ovvero l’adozione di servizi cloud pubblici con cifratura dei dati trattati e con gestione delle chiavi di cifratura localizzata in Italia.
• Trattando il DWH di ATS dati sanitari di Cittadini e quindi classificabili come critici, si richiede che la presente fornitura rifletta le citate direttive nel momento in cui queste diventeranno vigenti e cogenti a livello nazionale.
- Passaggio di consegne verso altro operatore a fine contratto (exit strategy)
• In linea con le misure previste dalla normativa nazionale per scongiurare potenziali rischi di lock-in, al termine del periodo contrattuale dovrà essere garantito un adeguato passaggio di consegne verso l’operatore cloud (CSP) subentrante, fornendo quindi tutto il necessario supporto per la migrazione dei dati verso il Cloud Service Provider (CSP) che ATS dovesse selezionare per ospitare e gestire in futuro il proprio DWH aziendale.
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 7 - Fatturazione e pagamenti
§ 7.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto e allegato Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore secondo le modalità definite nel presente documento. In particolare, l’Appaltatore provvederà:
• con riferimento ai Servizi triennali Cloud Oracle (Tabella 1 – art. 1 del presente Contratto), emettere fattura con cadenza trimestrale, con logica a consumo ovvero con fatturazione relativa all’effettivo consumo di risorse cloud;
• con riferimento ai Servizi Professionali Oracle (Tabella 2 – art. 1 del presente Contratto), emettere fattura soltanto a seguito dell’effettiva erogazione di tutti i servizi richiesti dall’Amministrazione ovvero a valle di un collaudo positivamente superato.
L’Appaltatore invia fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
§ 7.2 Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il pagamento sarà sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- nella fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento
di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli
interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità
dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 8- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore UOC/UOS dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
della
Art. 9 - Inadempienze e penalità
L’Amministrazione contraente potrà controllare tutte le operazioni relative al perfetto adempimento contrattuale.
Il controllo della qualità ed accettabilità delle prestazioni verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato dall’ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.
Per quanto concerne l’erogazione dei servizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i livelli di servizio previsti dal contratto (SLA, Service Level Agreements) sono indicati al seguente link di pubblico dominio: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxx/
Per quanto concerne il servizio di Assistenza mediante Help Desk previsto dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì con teleassistenza remota, gli SLA minimi richiesti dal contratto prevedono:
- presa in carico del problema entro 8 ore dalla segnalazione, risoluzione da remoto entro 24 ore lavorative dalla segnalazione e per i casi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore lavorative dalla segnalazione;
- Intervento on site per problemi non risolvibili da remoto entro 32 ore lavorative dalla segnalazione e per i casi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore lavorative dalla segnalazione.
Gli inadempimenti che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal RUP all’Appaltatore, anche a mezzo fax o e-mail, che potrà eventualmente comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.
Qualora le medesime controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell’Ente, saranno applicate ipso iure.
Fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni causati all’Amministrazione, in caso di inosservanza
dei livelli di servizio saranno applicate le penali definite nelle tabelle sottostanti.
L’Amministrazione potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, senza necessità di diffida di ulteriore accertamento o procedimento sanzionatorio.
L’Appaltatore non può sospendere o interrompere la fornitura con sua decisione unilaterale, in
nessun caso, nemmeno quando vi siano controversie pendenti con l’Ente.
L’ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato. In caso l’importo suddetto venga superato, ATS Milano ha la facoltà di risolvere il contratto.
Di seguito lo schema delle modalità di applicazione delle penalità e le relative % applicate. Assistenza mediante Help Desk
Indisponibilità nell’ambito del periodo previsto | Penale applicata espressa in % |
dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì | 1 % (Unico evento) |
dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì | 2 % (Secondo evento nell’arco di un mese) |
dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì | 5 % (Secondo evento nell’arco della stessa settimana lavorativa e/o Terzo evento nell’arco di un mese) |
Assistenza in caso di eventi bloccanti:
Presa in carico del problema entro 8 ore dalla segnalazione, risoluzione da remoto entro 24 ore lavorative dalla segnalazione - In caso di eventi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore lavorative dalla segnalazione; - Intervento on site (*) per problemi non risolvibili da remoto entro 32 ore dalla segnalazione; - Intervento on site (*) per i casi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore lavorative dalla segnalazione. | |
SLA | Penale applicata espressa in % |
Presa in carico del problema oltre le 8 ore dalla segnalazione | Sarà applicata una penale del 1% per ogni ora di ritardo rispetto allo SLA di servizio richiesto |
Mancata risoluzione da remoto o on site | Sarà applicata una penale del 1% per ogni ora di ritardo accumulato e/o mancato intervento on site rispetto allo SLA di servizio richiesto. |
(*) Considerato l’impatto sulle attività dell’Amministrazione, in caso di interventi on site determinatisi da problematiche non risolvibili da remoto, l’aggiudicatario sarà obbligato a garantire gli SLA di servizio richiesti.
Per quanto concerne i servizi professionali oggetto della presente fornitura, essi dovranno nella loro integralità essere attivati entro 20 giorni a far data dalla sottoscrizione del contratto e consegnati entro un tempo massimo di 4 (quattro) mesi dall’attivazione fatto salvo impedimenti non imputabili al fornitore aggiudicatario. Il servizio verrà considerato concluso previo collaudo positivo ed accettazione da parte dell’Amministrazione. Eventuali tempi di attesa per la pianificazione del
collaudo, presa in carico delle consegne o validazione delle stesse da parte del committente non saranno presi in considerazione.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto di cui sopra per l'erogazione dei servizi professionali specialistici, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo contrattualmente previsto fino ad un massimo del 10% del valore di suddetti servizi professionali specialistici.
Le consegne previste durante le attività progettuali saranno soggette ad un periodo di garanzia di
90 (novanta) giorni trascorsi dall'accettazione formale da parte di ATS. La garanzia obbliga l’aggiudicatario ad intervenire per analizzare e correggere qualunque mancanza di conformità della prestazione che dovesse emergere durante suddetto periodo rispetto alle specifiche formulate dal committente. In caso di alterazione dell'oggetto della prestazione da parte del committente o suoi collaboratori e/o fornitori, precedente alla segnalazione di non conformità, comporta l'immediato decadimento della garanzia.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto e dell’offerta tecnico-qualitativa prodotta in gara, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli
obblighi e condizioni contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ;
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- si siano verificate violazioni del vigente Codice etico [ove presente], fatto salvo il pieno diritto di queste di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto
d’Appalto;
- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto;
- si verifichi il mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53,
comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.
Art. 11- Recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno
pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico;
8. per internalizzazione del servizio oggetto di appalto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni
contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con
l’Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Art. 12 - Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione
n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza, adottato dall’ Amministrazione con Deliberazione n. 260 del 25.03.2021 e disponibile sul sito web.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
La società è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28
del Regolamento Ue 2016/679.
In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all’osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.
Audit e Ispezioni
La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.
Il Responsabile consentirà l’accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.
Responsabilità e Manleva
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, il Responsabile è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del Contratto affidato e/o nuovi
trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera Contratto.
Art. 14 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e l’offerta economica dall’Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Art. 16 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.
Art. 17 - Spese bollatura del contratto
L’imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Articolo 18 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante