SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI
SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI
PUBBLICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 22, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88
Concessione n.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di ,
responsabile ………………………………………………………………………….
E
La società…………………………………………………………………, con sede in
………………………………, nella persona di ,
in qualità di…………………………………………………………………………….
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto integrativo della convenzione sottoscritta in data …. / …. / ……, prot n. ;
PREMESSO CHE
con decreto direttoriale di AAMS 8 febbraio 2011 prot. N. 2011/190/CGV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2011, è stato fissato alla stessa data del 9 marzo 2011 il termine a partire dal quale i soggetti di cui all’articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009 n. 88, che hanno presentato apposita richiesta ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del citato decreto direttoriale, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza, sottoscrivono l’atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione;
AAMS ha constatato la correttezza e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità dell’adeguamento dei sistemi, delle procedure organizzative e delle attività alle disposizioni previste nel decreto direttoriale di AAMS 8 febbraio 2011 prot.
N. 2011/190/CGV e nei documenti di cui all’articolo 1.
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE CAPO I
Premesse, Oggetto e Durata
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti
1. Le premesse, le regole amministrative, la procedura di integrazione della convenzione, le regole tecniche, la carta dei servizi costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell’atto integrativo e dei relativi allegati.
Articolo 2
Oggetto
1. L’atto integrativo ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio tramite raccolta a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica, di uno o più dei giochi pubblici, già oggetto della concessione in essere assegnata al concessionario stesso.
2. Ai fini del completamento del portafoglio di gioco, la concessione ha altresì per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio tramite la raccolta a distanza di uno o più dei seguenti ulteriori giochi:
[SI/NO]
scommesse sportive; |
scommesse ippiche; |
concorsi a pronostici sportivi ed ippici; |
giochi di ippica nazionale; |
giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo; |
bingo; |
3. Le scommesse su eventi simulati, i giochi di sorte a quota fissa, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, le scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori, nonché le ulteriori formule di gioco del bingo, saranno attivati, a favore degli aventi diritto, non appena risulterà definita la relativa regolamentazione di gioco.
4. In relazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie ad estrazione istantanea, il concessionario può effettuare la raccolta a distanza di tali giochi, previa autorizzazione di AAMS e conclusione di un accordo negoziale con i titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei relativi titolari di concessione.
5. AAMS, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può sospendere previo preavviso di 60 giorni, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della concessione, l’esercizio di uno o più giochi oggetto della concessione.
Articolo 3
Integrazioni
1. Le disposizioni del presente atto integrativo sostituiscono quelle in materia di raccolta a distanza dei giochi pubblici previste dalla convenzione di concessione in essere.
2. Il concessionario si impegna sin d’ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nell’atto integrativo e nelle regole tecniche, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti di AAMS adottati ai sensi dell’articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per le motivazioni di cui al comma 2, le eventuali modifiche od integrazioni della concessione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante dell’atto integrativo.
Articolo 4
Durata
1. La concessione ha efficacia fino alla data di scadenza della concessione in essere, integrata mediante il presente atto.
2. Relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, la concessione, fermo restando il termine finale di cui al comma 1, ha efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo gioco.
Capo II
Obblighi Generali e Responsabilità del Concessionario
Articolo 5
Obblighi generali del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativo, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche è tenuto anche a:
a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione;
b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia;
c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS;
d) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni;
e) comunicare preventivamente ad AAMS le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da AAMS;
f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i;
g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica;
j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da AAMS.
3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, AAMS provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.
4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che XXXX potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.
Articolo 6
Divieto di cessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione societaria
1. È vietata la cessione parziale dell’oggetto dell’atto integrativo, fermo rimanendo quanto previsto dalla convenzione di concessione in esercizio in materia di cessione.
2. Il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento rispetto a quella comunicata all’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Articolo 7
Obblighi di persistenza dei requisiti
e delle condizioni per l’accesso alla concessione
1. Il concessionario è tenuto espressamente:
a) a conservare per l’intera durata della concessione la forma giuridica della società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo;
c) alla permanenza del sistema di elaborazione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.
Articolo 8
Obblighi di trattamento del personale dipendente
1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AAMS, facendosene esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Articolo 9
Responsabilità esclusiva del concessionario
1. Il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.
2. Il concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare AAMS da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione.
3. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto integrativo, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di giochi pubblici;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto integrativo.
Articolo 10
Responsabilità economica del concessionario
1. Il concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell’attuale situazione e delle potenzialità di mercato dei giochi pubblici oggetto della concessione. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.
2. Il concessionario assume, pertanto, il rischio dell’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente atto integrativo e, conseguentemente, l’onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando AAMS da ogni responsabilità e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
3. Il concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:
a) il canone di concessione;
b) gli oneri di registrazione del presente atto integrativo;
c) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
d) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed all’ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
e) le spese di gestione e certificazione, ove previsto, delle piattaforme tecnologiche per la raccolta dei giochi pubblici sui canali distributivi con partecipazione a distanza, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle relative dotazioni tecnologiche;
f) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati, nonché nei provvedimenti che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici.
Articolo 11
Responsabilità finanziaria del concessionario
1. Il concessionario è tenuto a versare le somme dovute in applicazione dell’atto integrativo e dei provvedimenti che disciplinano i giochi pubblici, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
2. Il concessionario, in particolare, è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei versamenti a favore di AAMS e dello Stato, definite dai provvedimenti che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici oggetto della concessione nonché dagli altri provvedimenti adottati da AAMS. Il concessionario è tenuto a versare i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le scommesse ippiche accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse ippiche accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente.
3. Il concessionario è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore il tempestivo prelievo degli importi spettanti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, dai regolamenti dei giochi pubblici e nel rispetto della normativa relativa all’antiriciclaggio.
Articolo 12
Obblighi relativi alla proprietà intellettuale
1. Il concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne AAMS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il concessionario usi marchi, progetti di gioco, dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l’estromissione di AAMS ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Sono a carico del concessionario, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela e della difesa di AAMS nei procedimenti promossi nei confronti di AAMS stessa, in ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa industriale.
5. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
Capo III
Esercizio dei Giochi pubblici
Articolo 13
Obblighi del concessionario e verifica tecnico-funzionale
1. Il concessionario si impegna espressamente a proseguire la raccolta di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, già offerti in virtù della concessione in essere.
2. L’interruzione della raccolta dei giochi pubblici già offerti precedentemente alla sottoscrizione del presente atto integrativo determina l’applicazione della penale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), nel limite massimo di 180 giorni.
3. La raccolta è effettuata attraverso la rete di gioco a distanza in conformità al decreto direttoriale di AAMS 8 febbraio 2011 prot. N. 2011/190/CGV, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in coerenza con i requisiti e le specifiche tecniche di cui alle regole amministrative, alle regole tecniche e alla procedura di integrazione della convenzione.
4. La prosecuzione della raccolta a distanza è subordinata all’adeguamento della rete telematica da parte del concessionario, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche ed all’esito positivo della verifica tecnico- funzionale, ai sensi dei successivi commi dal 5 al 7.
5. AAMS effettua la verifica tecnico-funzionale a seguito della comunicazione dell’adeguamento da parte del concessionario della predisposizione della rete telematica stessa.
6. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da AAMS al concessionario con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico- funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, AAMS definisce, previo contraddittorio con il concessionario, gli interventi che quest’ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
7. AAMS può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete di gioco a distanza, nel caso di adeguamenti tecnologici e di manutenzioni straordinarie.
8. Nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il concessionario risponde, in via esclusiva, nei confronti di AAMS e dei giocatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto.
9. Il concessionario si impegna a garantire il regolare esercizio di ciascuno dei giochi pubblici dei quali ha avviato, previa autorizzazione di AAMS, la raccolta attraverso la conduzione della rete del gioco a distanza, secondo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, dall’Allegato 3 e dagli standard di qualità fissati dalla carta dei servizi per il gioco a distanza adottata da AAMS. La sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco comporta l’applicazione delle penali previste dall’articolo 19, comma 2, lettera f), oltre all’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di altre sanzioni previste dall’atto integrativo ovvero da altre norme. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trenta giorni consecutivi o per nove mesi non consecutivi nel corso del periodo di efficacia della concessione, AAMS ha facoltà di avviare il procedimento di decadenza dalla concessione.
10. Il concessionario si impegna a garantire per tutta la durata della concessione la piena conformità della rete del gioco a distanza e dei dispositivi tecnologici agli adeguamenti tecnologici disposti ed introdotti da AAMS.
11. Il concessionario si impegna altresì espressamente a garantire per tutta la durata della concessione, l’implementazione delle innovazioni disposte da AAMS relative ai giochi pubblici oggetto di concessione.
12. Il concessionario trasmette ad AAMS, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio sistema di elaborazione secondo le modalità ed i tempi previsti dalle regole tecniche.
13. Il concessionario fornisce ad AAMS, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da AAMS, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all’andamento dei giochi pubblici.
14. Il concessionario si impegna a coordinare le proprie iniziative di informazione e comunicazione con i piani di informazione e comunicazione definiti da AAMS, ed a rispettare le direttive impartite da AAMS in materia.
Articolo 14
Obblighi del concessionario relativamente all’esercizio della raccolta a distanza dei giochi pubblici
1. Il concessionario si impegna espressamente:
a) a dare dimostrazione in qualunque momento del periodo di validità della concessione, su richiesta di AAMS, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 7;
b) a comunicare tempestivamente ad AAMS ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui all’articolo 7;
c) a consentire, successivamente all’adozione degli appositi provvedimenti di AAMS e con le modalità in essi stabilite, l’accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario stesso e di ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati per l’offerta di giochi pubblici esclusivamente a seguito dell’avvenuta sub-registrazione telematica da parte del sistema centrale di AAMS, alla quale è subordinato l’accesso al gioco da parte del giocatore;
d) a comunicare ad AAMS, con le modalità definite dalla stessa, tutti i canali di raccolta utilizzati, anche ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di AAMS;
e) ad escludere i consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui all’articolo 2 attraverso siti diversi da quelli gestiti dal concessionario in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate;
f) ad adottare ovvero mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione, impedendo l’accesso ai giochi da parte dei giocatori che non hanno scelto un limite di deposito per periodo temporale, ovvero per l’autoesclusione dal gioco;
g) ad adottare misure, strumenti ed accorgimenti che assicurano l’esclusione dall’accesso al gioco da parte dei minori nonché ad esporre il relativo divieto in modo visibile in tutti gli ambienti virtuali che consentono l’accesso ai giochi del concessionario;
h) a promuovere comportamenti responsabili di gioco ed a vigilare sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché a promuovere ed adottare le misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
i) ad utilizzare, anche per ciascun conto di gioco già in essere alla data di sottoscrizione del presente atto integrativo, lo schema di contratto di conto di gioco per l’esercizio del gioco a distanza allegato all’atto integrativo della convenzione (Allegato 4), da stipulare con il giocatore per l’esercizio della raccolta a distanza del gioco e ad attenersi alle relative clausole;
j) a consentire al giocatore la ricarica del conto di gioco mediante l’utilizzo di idonei strumenti di pagamento ovvero mediante carte di ricarica prepagate conformi alla normativa vigente;
k) a trasmettere al sistema centrale di AAMS le informazioni anonime relative alle singole giocate e, con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti di AAMS, ai prelievi ed ai versamenti effettuati su ciascun conto di gioco, ai relativi saldi nonché ai medesimi movimenti relativamente ad attività di gioco effettuate mediante eventuali canali che non prevedono la sub-registrazione telematica da parte del sistema centrale di AAMS;
l) a trasmettere ad AAMS, con le modalità dalla stessa definite, i dati personali presenti nel contratto di conto di gioco, prevedendo a tal fine in esso il consenso del giocatore mediante opportuna clausola;
m) a mettere a disposizione di AAMS, nei tempi e con le modalità indicate da AAMS stessa all’atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte di AAMS o dei soggetti da essa incaricati;
n) a consentire l’accesso di dipendenti o incaricati di AAMS, nei tempi e con le modalità indicati da AAMS stessa, nelle sedi del concessionario e per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate anche nelle sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicate nello Spazio economico europeo;
o) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati intestati al concessionario per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul conto di gioco di titolarità del giocatore, a comunicare ad AAMS le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del conto di gioco disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all’erario le somme giacenti su ciascun conto di gioco non movimentato per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di XXXX, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da AAMS stessa.
Capo IV
Regolazione del Rapporto Concessorio
Articolo 15
Garanzia
1. Il concessionario presta la garanzia in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della garanzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete di gioco a distanza. Tale garanzia, da presentare all’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo, copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali di cui all’Allegato 1, rispettivamente gli obblighi inerenti:
a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici per tutta la durata della concessione;
b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario.
3. La garanzia può essere altresì prestata adeguando l’oggetto e, eventualmente, l’importo della garanzia già rilasciata nell’ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente atto integrativo, con efficacia fino alla data di adeguamento o rinnovo della stessa, prevista dal rapporto concessorio già in essere.
4. Al verificarsi della scadenza dell’adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell’Allegato 1. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Gli importi medesimi sono adeguati con periodicità annuale, entro il 31 marzo, sulla base degli importi resi disponibili da AAMS. AAMS può altresì richiedere l’adeguamento della garanzia, relativamente ad uno o entrambi i massimali di cui al comma 2, qualora il prelievo o la giacenza o entrambi, relativi ad un mese, rapportati all’anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è determinato in ragione del prelievo o della giacenza o di entrambi su base annua calcolati applicando i criteri riportati in Allegato 1; l’adeguamento è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta di AAMS. Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
5. La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla conclusione della concessione, fino ad un anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa.
6. La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la garanzia, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto di credito ovvero all’istituto assicurativo, è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di AAMS stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
7. In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto dall’atto integrativo, il concessionario è tenuto a reintegrarle o a ricostituirle, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui XXXX ne fa richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla concessione.
8. In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel periodo di vigenza della concessione, il concessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.
Articolo 16
Canone di concessione
1. Il concessionario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto integrativo, è tenuto a versare ad AAMS, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso. Il canone di concessione è determinato con le modalità di cui all’Allegato 2 al presente atto integrativo.
Articolo 17
Compenso e corrispettivi del concessionario
1. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla concessione, in relazione ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, il concessionario percepisce, a decorrere dall’avvio della raccolta, un compenso pari a:
a) per le scommesse sportive a quota fissa, le somme ottenute detraendo dal movimento netto l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’importo delle vincite;
b) per le scommesse sportive a totalizzatore, un compenso pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del movimento netto;
c) per le scommesse ippiche a totalizzatore, l’importo risultante dall’applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull’introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR 8 aprile 1998, n. 169:
42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19
(quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;
34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20
(quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38
(ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38
(ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
d) per le scommesse ippiche a quota fissa, l’importo determinato nel modo seguente: su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore e del numero di cavalli partenti; dal prelievo lordo così determinato è detratta l’imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 ed è applicata la percentuale di prelievo per l’UNIRE di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999; l’importo residuale, detratti gli importi delle vincite, costituisce il compenso del concessionario;
e) per i concorsi a pronostici sportivi e ippici, un compenso pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del movimento netto;
f) per i giochi di ippica nazionale, un compenso rispettivamente pari all’11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del movimento netto, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed al 9% (nove per cento) del movimento netto per la formula di scommessa denominata vincente;
g) per i giochi di abilità a distanza le somme ottenute detraendo dal movimento netto l’imposta unica nella misura del 3% (tre per cento), nonché il montepremi spettante al giocatore stabilito almeno pari all’80% (ottanta per cento) del movimento netto medesimo, al netto dell’eventuale quota parte destinata al jackpot;
h) per il bingo, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, le somme ottenute detraendo dal movimento netto il prelievo fiscale ed il compenso del controllore centralizzato del gioco, pari rispettivamente all’11% (undici per cento) ed all’1% (uno per cento), nonché il montepremi spettante al giocatore stabilito dal concessionario nella misura almeno pari al 70% (settanta per cento).
2. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla concessione, per ciascuno dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 3, il concessionario percepisce, a decorrere dall’avvio della raccolta, un compenso determinato dall’applicazione dell’imposta prevista dalla vigente normativa e dalle modalità di determinazione del montepremi derivanti dalla regolamentazione del gioco stesso.
3. Il compenso, riconosciuto al concessionario, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.
Articolo 18
Esercizio dei poteri di vigilanza, controllo ed ispezione
1. AAMS, attraverso propri incaricati può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicati nello Spazio economico europeo; il concessionario si impegna a convenire con il fornitore terzo la possibilità di detti accessi. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da AAMS, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di AAMS.
2. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, incluse le spese di trasferta, sono a carico del concessionario.
3. Il concessionario è tenuto a rimuovere, a proprie spese, le irregolarità che siano state riscontrate da AAMS, anche presso la sede dei fornitori terzi, entro i termini indicati da AAMS stessa all’atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni dall’avvenuta contestazione.
Articolo 19
Penali
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i casi di decadenza dalla concessione previsti dall’atto integrativo, AAMS, successivamente alla formale contestazione al concessionario, applica, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, le penali previste dal comma 2. Le penali non esonerano il concessionario da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi né dall’ulteriore danno provocato agli interessi erariali.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi generali ed agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione, sono previste le seguenti penali:
a) per il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, è applicata una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di interruzione, fino a un massimo di 180 giorni;
b) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nelle regole tecniche, è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa. L’importo delle relative penali è riportato nell’Allegato 3;
c) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 16, comma 1, è applicata una penale dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il concessionario provvede al versamento
dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
d) per il ritardato versamento degli eventuali ulteriori importi dovuti ad AAMS, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale fino all’1% (uno per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 180 giorni;
e) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori rispetto a quanto previsto dal regolamento dei singoli giochi pubblici, nonché per la mancata comunicazione al sistema centrale di AAMS del pagamento delle vincite e dei rimborsi è applicata una penale dal 50% (cinquanta per cento) al 75% (settantacinque per cento) dell’ammontare della vincita o del rimborso non tempestivamente pagati, fino a concorrenza del limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
f) per la sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco di cui all’articolo 2, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all’imposta media giornaliera del singolo gioco maggiorata del 5% (cinque per cento), da calcolarsi sul mese precedente quello in cui si è verificata la sospensione;
g) per inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 5, comma 2, lettere f) e g), è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa;
h) per il ritardato versamento dei saldi quindicinali di cui all’articolo 11, comma 2, è applicata una penale fino al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto.
3. Il concessionario è tenuto a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad AAMS a norma del presente atto integrativo, saranno altresì applicati gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento. Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
Articolo 20
Obblighi in materia di trattamento dei dati personali. Designazione a Responsabile esterno del trattamento
1. Le attività oggetto del presente atto di convenzione implicano, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche, il trattamento dei dati personali del cliente:
a) da parte del concessionario, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge);
b) da parte di AAMS, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono. AAMS, nell’ambito della propria area di competenza, nomina, in maniera autonoma, So.Ge.I. Società Generale di Informatica, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei clienti che hanno stipulato il contratto di conto di gioco con il concessionario. Il concessionario non può, in nessun caso, nominare per suo conto So.Ge.I., Società Generale di Informatica come Responsabile esterno del trattamento dei dati dei clienti con i quali ha stipulato contratti di conto di gioco.
2. Qualora il concessionario, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di AAMS, intenda trattare i dati personali del cliente per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del cliente a terzi, dovrà informare preventivamente il cliente, raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso.
3. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AAMS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, per le finalità di sua competenza, della normativa sul trattamento dei dati personali del cliente ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
Capo V Revoca e decadenza
Articolo 21
Revoca, sospensione e decadenza
1. AAMS può revocare la concessione, in ottemperanza alle prescrizioni dell’articolo 21 quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. AAMS può procedere alla sospensione cautelare della concessione, fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da AAMS, fermo il procedimento di decadenza nel caso di perduranza dell’inadempimento oltre il trentesimo giorno:
a) per mancata esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, attraverso siti diversi da quelli gestiti dal concessionario in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
b) per mancata adozione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione e per l’autoesclusione dal gioco o per l’accesso dei minori al gioco, per mancata promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) per inadempimento degli obblighi di comunicazione di trasmissione al sistema centrale di AAMS delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub-registrazione da parte del sistema centrale di AAMS, fino alla data di effettiva comunicazione dei dati richiesti e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di AAMS;
d) per inadempimento dell’obbligo di utilizzo dei conti correnti bancari e postali dedicati alla gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori di cui all’articolo 14, lettera o), per un periodo di 15 giorni in caso di primo inadempimento e per un periodo di 30 giorni in caso di secondo inadempimento;
e) per mancata messa a disposizione di AAMS, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’attività di vigilanza e controllo;
f) per inosservanza delle disposizioni relative al conto di gioco di cui all’articolo 24, comma 19, della legge n. 88 del 2009;
g) per reiterata inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 5 lettere f) e g), a fini cautelativi;
h) per inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 5, lettera j), nonché in caso di raggiungimento di un punteggio inferiore ai 50 punti, rispetto ai 100 iniziali, a seguito dell’applicazione delle penalità previste nella carta dei servizi; in via sperimentale ed in relazione all’attuazione delle disposizioni della carta dei servizi, la misura della sospensione non trova applicazione fino al 30 giugno 2012.
3. AAMS, avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente atto integrativo, nei casi in cui:
a) nei confronti del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con XXXX;
b) nel caso in cui il concessionario non superi la verifica tecnico-funzionale di cui all’articolo 13;
c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco irregolare, illecito e clandestino e, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllanti, controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo;
d) il concessionario violi reiteratamente gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, oltre il trentesimo giorno dalla richiesta di AAMS, di cui al presente atto integrativo;
e) il concessionario per tre volte non provveda, ferme restando le penali per il ritardato versamento, al pagamento entro trenta giorni dalla scadenza delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 11 dell’atto integrativo, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici;
f) il concessionario effettui la raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori od autorizzativi necessari, ovvero con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche;
g) il concessionario non abbia presentato, entro i termini fissati, la garanzia di cui all’articolo 15;
h) il concessionario impedisca, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS, di cui all’articolo 18;
i) il concessionario ometta di comunicare, per più di 30 giorni dalla richiesta, i dati previsti dall’articolo 18, comma 1;
j) il concessionario non rispetti, nei trenta giorni successivi alla richiesta di
AAMS o di propri incaricati, l’obbligo di cui all’articolo 14, lettera n);
k) in tutti i casi di reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal comma 17, con l’esclusione delle lettere h) e m), e dal comma 19, dell’articolo 24, della legge n. 88 del 2009, contestati per tre volte.
4. In caso di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione l’atto integrativo accessivo è automaticamente caducato.
5. Al concessionario non spetta nessun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. AAMS, ove intenda revocare la concessione ovvero pronunciarne la decadenza nei casi dei commi 1 e 3, comunica l’avvio del procedimento al concessionario ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte. AAMS, all’esito del procedimento, adotta il provvedimento motivato di revoca o decadenza.
7. In caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la garanzia di cui all’articolo 15, è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.
Capo VI Disposizioni Finali
Articolo 22
Legge applicabile
1. La concessione è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.
Articolo 23
Esecuzione
1. L’atto integrativo ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.
Roma, li
Per AAMS
Per il concessionario
Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli:
- articolo 2, comma 5;
- articolo 3, comma 1;
- articolo 4, comma 2;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 8, commi 2, 3 e 4;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 14;
- articolo 16;
- articolo 17;
- articolo 18;
- articolo 19;
- articolo 21.
Per il concessionario
ALLEGATI ALL’ATTO INTEGRATIVO
ALLEGATO 1 | Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo |
ALLEGATO 2 | Modalità di determinazione del canone di concessione |
ALLEGATO 3 | Livelli di servizio e penali |
ALLEGATO 4 | Schema di contratto di conto di gioco |
ALLEGATO 5 | Nomenclatore unico delle definizioni |
Allegato 1
Criteri e modalità per la determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo
1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativo, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, terzo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 (centomila/00).
2. Con provvedimento di AAMS gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, terzo periodo.
4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a)
Scaglione | Ammontare del prelievo euro | Importo della quota variabile del massimale euro |
1 | Fino a 100.000,00 | 25% del prelievo |
2 | Da 100.000,01 a 200.000,00 | euro 25.000,00 (venticinquemila) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 |
3 | Da 200.000,01 a 400.000,00 | euro 45.000,00 (quarantacinquemila) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 |
4 | Da 400.000,01 a 800.000,00 | euro 80.000,00 (ottantamila) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 |
5 | Da 800.000,01 a 1.600.000,00 | euro 140.000,00 (centoquarantamila) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 |
6 | Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 | euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 |
7 | Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 | euro 400.000,00 quattrocentomila) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 |
8 | Oltre 6.400.000,00 | euro 640.000,00 (seicentoquarantamila) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00 |
Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b)
Scaglione | Ammontare della giacenza euro | Importo della quota variabile del massimale euro |
1 | Fino a 250.000,00 | 20% della giacenza |
2 | Da 250.000,01 a 500.000,00 | euro 50.000,00 (cinquantamila) + 16% della quota parte della giacenza oltre euro 250.000,00 |
3 | Da 500.000,01 a 1.000.000,00 | euro 90.000,00 (novantamila) + 14% della quota parte della giacenza oltre euro 500.000,00 |
4 | Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00 | euro 160.000,00 (centosessantamila) + 12% della quota parte della giacenza oltre euro 1.000.000,00 |
5 | Da 2.000.000,01 a 4.000.000,00 | euro 280.000,00 (duecentottantamila) + 10% della quota parte della giacenza oltre euro 2.000.000,00 |
6 | Da 4.000.000,01 a 8.000.000,00 | euro 480.000,00 (quattrocentottantamila) + 8% della quota parte della giacenza oltre euro 4.000.000,00 |
7 | Da 8.000.000,01 a 16.000.000,00 | euro 800.000,00 (ottocentomila) + 6% della quota parte della giacenza oltre euro 8.000.000,00 |
8 | Oltre 16.000.000,00 | euro 1.280.000,00 (unmilioneduecentottantamila) + 4% della quota parte della giacenza oltre euro 16.000.000,00 |
Allegato 2
Modalità di determinazione del canone di cui all’articolo 16 dell’atto integrativo
1. Per l’anno solare di stipula dell’atto integrativo il concessionario è tenuto a versare ad AAMS secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, il canone di concessione nei termini seguenti:
Secondo semestre | Primo semestre | |
Concessionari per l’esercizio dei giochi pubblici ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 | Alla scadenza del 16 luglio dell’anno della stipula è tenuto a versare il 2,5% (due virgola cinque per cento) del compenso maturato nei sei mesi antecedenti | Alla scadenza del 16 gennaio dell’anno successivo alla stipula è tenuto a versare euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Qualora la somma dei canoni semestrali versati nell’anno precedente sia superiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del compenso complessivo conseguito nei dodici mesi di riferimento, è consentita al concessionario la compensazione delle maggiori somme versate detraendole dal canone dovuto alla stessa data del 16 gennaio. |
Concessionari per l’esercizio delle scommesse sportive affidate in esito alle gare pubbliche espletate nel 1999 e successivamente rinnovate | Alla scadenza del 16 luglio dell’anno della stipula è tenuto a versare lo 0,35% (zero virgola trentacinque per cento) del movimento netto maturato nei sei mesi antecedenti. | Alla scadenza del 16 gennaio dell’anno successivo alla stipula è tenuto a versare euro 4.000,00 (quattromila/00). Qualora la somma dei canoni semestrali versati nell’anno precedente sia superiore all’ 1% (uno per cento) del movimento netto complessivo conseguito nei dodici mesi di riferimento, è consentita al concessionario la compensazione delle maggiori somme versate detraendole dal canone dovuto alla stessa data del 16 gennaio. |
Concessionari per l’esercizio delle scommesse ippiche affidate in esito alle gare pubbliche espletate nel 1999 e successivamente rinnovate (solo nel caso in cui avviino la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi | Si adottano i criteri di calcolo determinati dall’articolo 4 dello schema di convenzione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi approvato con decreto direttoriale Prot. n. 2006/22503/Giochi/UD. Pertanto, alla scadenza del 16 luglio dell’anno della stipula è | Si adottano i criteri di calcolo determinati dall’articolo 4 dello schema di convenzione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi approvato con decreto direttoriale Prot. n. 2006/22503/Giochi/UD. Pertanto, alla scadenza del 16 gennaio dell’anno successivo alla stipula è tenuto a versare euro 4.000,00 (quattromila/00). Qualora la somma dei canoni semestrali versati nell’anno precedente sia superiore all’ 1% (uno per cento) del movimento netto complessivo |
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi) | tenuto a versare lo 0,35% (zero virgola trentacinque per cento) del movimento netto maturato nei sei mesi antecedenti. | conseguito nei dodici mesi di riferimento, è consentita al concessionario la compensazione delle maggiori somme versate detraendole dal canone dovuto alla stessa data del 16 gennaio. |
Secondo semestre | Primo semestre | |
Concessionari per | Alla scadenza del 16 luglio | Alla scadenza del 16 gennaio dell’anno |
l’esercizio del gioco | dell’anno della stipula è tenuto a | successivo alla stipula è tenuto a versare euro |
del bingo previsto | versare il 2,5% (due virgola | 50.000,00 (cinquantamila/00). |
dal decreto del | cinque per cento) del compenso | |
Ministro delle | maturato nei sei mesi | |
finanze 31 gennaio | antecedenti | |
2000, n. 29 | ||
(solo nel caso in cui | ||
avviino la raccolta | ||
dei giochi di cui al | ||
comma 11, lettere | ||
dalla a) alla e) | ||
dell’articolo 24 | ||
della legge | ||
88/2009) |
2. A decorrere dall’anno solare successivo all’anno della sottoscrizione dell’atto integrativo, il concessionario è tenuto a versare ad AAMS gli importi indicati nella suesposta tabella, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, come canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso, rispettivamente entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno.
Allegato 3
Livelli di servizio e penali
I livelli di servizio che il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema del fornitore del servizio di connettività devono assicurare, riguardano:
prestazioni del sistema;
conduzione tecnico-operativa del sistema; assistenza ai giocatori.
Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo devono essere descritte nella relazione tecnica che deve essere consegnata ad AAMS.
I dati dovranno essere forniti secondo le modalità stabilite da AAMS stessa.
A garanzia del rispetto dei livelli di servizio, degli obblighi generali e degli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione, AAMS, successivamente alla formale contestazione al concessionario, per ciascuna inosservanza riscontrata ed in relazione alla gravità ed alla durata della stessa, applica le penali di seguito specificate.
1. Prestazioni del sistema
Il sistema di elaborazione deve garantire la continuità del servizio durante l’operazione di gioco, in ogni circostanza, indipendentemente dal carico del sistema di elaborazione stesso.
2. Conduzione tecnico-operativa del sistema di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b) dell’atto integrativo
Nell’ambito della conduzione tecnico-operativa, devono essere garantiti i livelli di servizio per le attività di gestione del sistema di elaborazione e della rete telematica.
In particolare devono essere garantiti i seguenti livelli di servizio:
a) percentuale di disponibilità del sistema e della rete telematica, rilevata nell’intervallo di funzionamento del sistema centralizzato gestito da AAMS e, comunque, nell’intervallo di disponibilità del servizio previsto per ciascun gioco dalle disposizioni di AAMS, dal lunedì alla domenica, non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera e non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile.
In caso di scostamento rispetto ai valori di soglia prestabiliti per i livelli di servizio su base giornaliera e su base mensile, saranno applicate le penali di seguito indicate:
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
1,2% (uno virgola due per cento) | |||
del prelievo medio giornaliero di | |||
ciascun gioco la cui disponibilità | |||
risulti inferiore al valore di soglia, | |||
per ogni punto di scostamento dal | |||
92% (novantadue | valore di soglia. | ||
per cento) dei minuti previsti su | Giornaliero | Il prelievo medio giornaliero è calcolato sul precedente mese | |
base giornaliera | solare. | ||
Qualora dall’avvio della | |||
concessione non siano state | |||
accertate violazioni della stessa | |||
Disponibilità del sistema e della rete telematica | natura, la penale è ridotta del 50% (cinquanta per cento). | ||
1,5% (uno virgola cinque per cento) del prelievo medio mensile di ciascun gioco la cui disponibilità | |||
risulti inferiore al valore di soglia, | |||
per ogni punto di scostamento dal | |||
96% (novantasei per cento) dei minuti previsti su base mensile | Mensile | valore di soglia. Il prelievo medio mensile è calcolato sulla base dei precedenti tre mesi solari. Qualora dall’avvio della | |
concessione non siano state | |||
accertate violazioni della stessa | |||
natura, la penale è ridotta del 50% | |||
(cinquanta per cento). |
b) i tempi di ripristino del servizio delle apparecchiature critiche del sistema, in particolare per i dischi e le unità centrali, devono essere di:
− 4 ore lavorative, 7 giorni su 7 per i malfunzionamenti che limitano l’attività di raccolta del gioco;
− 8 ore lavorative, 7 giorni su 7 per i malfunzionamenti che non limitano l’attività di raccolta del gioco.
In caso di tardivo ripristino del sistema, sia nei casi di malfunzionamenti che limitano l’attività di gioco sia nei casi di malfunzionamenti che non limitano l’attività di gioco, saranno applicate le penali di seguito indicate:
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Rimozione dei malfunzionament i che hanno comportato una limitazione dell’attività di gioco | 4 ore lavorative | Giornaliero | 10% (dieci per cento) del prelievo medio giornaliero di ciascun gioco, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia. Il prelievo medio giornaliero è calcolato sul precedente mese solare. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento). |
Rimozione dei malfunzionament i che non hanno comportato una limitazione dell’attività di gioco | 8 ore lavorative | Giornaliero | 5% (cinque per cento) del prelievo medio giornaliero di ciascun gioco, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia. Il prelievo medio giornaliero è calcolato sul precedente mese solare. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento). |
Tali livelli di servizio devono essere assicurati contestualmente all’avvio operativo delle apparecchiature medesime.
La mancata disponibilità del servizio è da considerarsi al netto dei tempi occorrenti per le manutenzioni straordinarie e programmate, preventivamente concordate con AAMS.
3. Ritardato avvio dell’esercizio dei giochi in concessione di cui articolo 19, comma 2, lettera a) dell’atto integrativo
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, è applicata una penale fino a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di interruzione, fino ad un massimo di 180 giorni.
4. Ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) dell’atto integrativo
In caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 16 del presente schema di atto integrativo, è applicata una penale dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è
ridotto del 30% (trenta per cento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS.
Causale | Valore di soglia | Penale |
Ritardato versamento | Versamento nei termini previsti | dal 5% al 10% dell’importo dovuto (ridotto del 30% nel caso di versamento entro 15 giorni dalla contestazione) |
5. Ritardato versamento degli ulteriori importi previsti dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d) dell’atto integrativo
Per il ritardato versamento degli eventuali ulteriori importi dovuti ad AAMS, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari è applicata una penale fino all’1% (uno per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 180 giorni.
6. Ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera e) dell’atto integrativo
Per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori rispetto a quanto previsto dal regolamento dei singoli giochi pubblici nonché per la mancata comunicazione al sistema centralizzato di AAMS del pagamento delle vincite e dei rimborsi, è applicata una penale dal 50% (cinquanta per cento) al 75% (settantacinque per cento) dell’ammontare della vincita o del rimborso non tempestivamente pagati, fino a concorrenza del limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
7. Sospensione non autorizzata della raccolta di cui all’articolo 19, comma 2, lettera f) dell’atto integrativo
Per la sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco di cui all’articolo 2 è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all’imposta media giornaliera del singolo gioco, da calcolarsi sul mese di gioco precedente quello in cui si è verificata la sospensione, maggiorata del 5% (cinque per cento).
Causale | Valore di soglia | Penale |
Sospensione non autorizzata della | Un giorno | per ogni giorno di sospensione, l’imposta media giornaliera del |
raccolta di ciascun gioco di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 | singolo gioco da calcolarsi sul mese di gioco precedente quello in cui si è verificata la sospensione, maggiorata del 5% (cinque per cento), |
8. Inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g) dell’atto integrativo
Per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 5, lettere f) e g), è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa.
9. Ritardato versamento dei saldi quindicinali per le scommesse ippiche di cui all’articolo 19, comma 2, lettera h) dell’atto integrativo
Per il ritardato versamento dei saldi quindicinali delle scommesse ippiche di cui all’articolo 11, comma 2 dell’atto integrativo, è applicata una penale fino al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto.
Le presenti penali sono applicate a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto integrativo.
Il concessionario è tenuto a versare le penali definite dal presente atto integrativo con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione.
In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad AAMS a norma del presente atto integrativo, saranno applicati, oltre alle penali previste, gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento.
Le penali non esonerano il concessionario da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.
Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504.
10. Definizioni
Per mese di gioco e giorno di gioco si intendono il mese e il giorno in cui il
concessionario ha effettivamente accettato il gioco.
Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell’utente e l’effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.
11. Arrotondamenti
Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:
- si arrotonda allo 0%, per scostamenti compresi tra lo 0,00% e lo 0,49%;
- si arrotonda all’1%, per scostamenti superiori allo 0,49%.
Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:
- da 1 a 29 minuti: zero ore;
- da 30 a 60 minuti: 1 ora.
Ai fini del calcolo dei giorni di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:
- da 1 ora a 11 ore e 59 minuti: zero giorni;
- da 12 ore a 24 ore: 1 giorno.
Il concessionario potrà presentare un rapporto con le proprie considerazioni in ordine alle motivazioni degli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.
Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:
i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio prestati verranno forniti dal concessionario ad AAMS entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun trimestre solare e riguarderanno le rilevazioni effettuate nel trimestre solare precedente;
AAMS, ai sensi dell’articolo 18, si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del concessionario per accertare il rispetto dei livelli di servizio.
AAMS definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il sistema centralizzato gestito da AAMS.
Allegato 4
Schema di contratto di conto di gioco
Contratto per la partecipazione al gioco a distanza
di seguito denominato “contratto” (Codice identificativo n° )
Tra
La società
,
titolare della concessione n. per l’esercizio delle seguenti
tipologie di gioco
,
con sede in: (Stato)
(città)
CAP via/piazza n.
,
partita IVA / codice fiscale -
rappresentata dal signor
di seguito denominata il “Concessionario”;
e
Il/La
signor/a
nato/a a
provincia di
il / /
Stato di nascita residente a
provincia di CAP via/piazza n.
codice fiscale documento di identità tipo n.
rilasciato da scadenza indirizzo e-mail
telefono fisso n. e/o telefono mobile n.
di seguito denominato il “Cliente”; Di seguito denominate le “Parti”;
Premesso
A. che l’articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge Comunitaria 2008, reca disposizioni in materia di esercizio e raccolta a distanza dei giochi pubblici e che la convenzione-tipo, l’atto integrativo e la carta dei servizi hanno stabilito la disciplina del rapporto di concessione dell’esercizio dei giochi pubblici ai sensi del medesimo articolo 24 delle legge n. 88 del 2009;
B. che il Cliente dichiara espressamente di aver preso integrale conoscenza ed inteso in ogni sua parte il contenuto delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
C. che il Concessionario ha titolo alla raccolta a distanza ai sensi delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
D. che il Concessionario intende fornire ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il gioco a distanza secondo le modalità ed i termini di cui alle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
E. che il Concessionario dispone, a tal fine, di una piattaforma informatica sulla quale viene allocato, al momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a distanza;
F. che il Cliente, avendo preso conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui alla precedente lettera A, è consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) codice fiscale italiano; c) stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero;
G. che il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, può detenere un solo contratto attivo di conto di gioco con ciascun giocatore;
H. che il Concessionario dispone, per la raccolta di tutti i giochi per i quali è autorizzato da AAMS, di uno o più siti internet individuati dai seguenti indirizzi: .it, .xx, .xx (di seguito denominati “siti”) e degli indirizzi di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, @ it, @ xx,
@ xx, ovvero di ulteriori siti comunicati e pubblicati da AAMS sul proprio sito istituzionale;
I. che l’attività di raccolta del gioco del Concessionario tramite internet può avvenire esclusivamente tramite i siti indicati al punto precedente.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue Articolo 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse, assumendo espressamente valore pattizio tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente stipulato tra le Parti.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del contratto è l’attivazione di un conto di gioco infruttifero, residente sul sistema di conti di gioco di cui si avvale il Concessionario, intestato esclusivamente al Cliente, per la partecipazione al gioco a distanza.
2. Il Concessionario consente al Cliente la partecipazione a distanza ai seguenti giochi, per l’esercizio dei quali è stato autorizzato da AAMS:
- ;
- ;
- ;
- ;
3. Il Cliente ha notizia ed esprime il proprio consenso all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco, solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto di gioco (Username o Login) ed il codice personale (password).
Articolo 3 – Modalità di conclusione del contratto
1. Lo schema del presente contratto è disponibile, in versione scaricabile, sui siti internet del Concessionario, indicati alla lettera H delle premesse, ed è
conforme allo schema di contratto disponibile sul sito internet di AAMS xxx.xxxx.xxx.xx.
2. Lo schema di contratto può essere scaricato dal Cliente sul proprio computer e, compilato in ogni sua parte, stampato e sottoscritto dal Cliente stesso, deve essere inviato, corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido e dal codice fiscale, al Concessionario, mediante raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
Società Via n. città
_
Stato CAP
3. La trasmissione del contratto firmato, della copia del documento di identità e del codice fiscale, può avvenire anche a mezzo fax, al numero:
o al seguente indirizzo di e-mail:
.
4. Il contratto può essere concluso anche con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d. lgs. n. 206 del 2005, nonché di quanto previsto dal d. lgs. n. 231 del 2007. Resta fermo che il cliente deve inviare, entro 30 giorni e in ogni caso prima di riscuotere le vincite, copia del proprio documento di identità anche a mezzo di trasmissione ad uno degli indirizzi di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata indicati alla lettera H delle premesse.
5. Il contratto è contraddistinto con il codice identificativo
apposto automaticamente a cura del Concessionario ed è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio.
Articolo 4 - Attivazione del conto di gioco
1. Le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate sul conto di gioco.
2. Il conto di gioco del Cliente è dotato di codice identificativo (username o login) univocamente associato con il numero di repertorio del contratto e di codice personale (password).
3. Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che ne è responsabile esclusivo della custodia e che può modificarlo autonomamente in qualsiasi momento. Le modalità di attivazione del conto di gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse ed il Cliente dichiara espressamente di averne preso completa visione e di averle comprese.
4. Il Cliente, ove lo ritenga opportuno, può sospendere l’operatività del proprio conto di gioco, secondo le modalità, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
5. Il conto di gioco è attivato solo a seguito della convalida da parte del Sistema Centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. L’attivazione del conto di gioco, secondo le modalità di cui al presente articolo, è inoltre strettamente subordinata all’attivazione, da parte del Cliente, degli strumenti di autolimitazione, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera e) della legge 7 luglio 2009, n. 88, e della conseguente scelta obbligatoria di un limite di deposito per periodo temporale.
7. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il contratto con firma autografa e lo abbia trasmesso al Concessionario tramite raccomandata a/r ovvero fax, il prelievo delle vincite per il giocatore è attivato solo dalla data in cui il Concessionario lo riceve, debitamente sottoscritto e corredato dai relativi documenti.
8. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono ed accettano incondizionatamente che l’utilizzo del conto di gioco rispetti le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Articolo 5 – Gestione del conto di gioco
1. Sul conto di gioco sono abilitati i seguenti servizi:
- accredito dell’importo dei versamenti/ricariche effettuati dal Cliente e dei bonus eventualmente assegnati dal Concessionario;
- addebito, in presenza della necessaria provvista, dell’importo delle giocate richieste dal Cliente e convalidate da parte del sistema centrale di AAMS, con registrazione del numero identificativo della giocata stessa e delle poste iniziali;
- accredito dell’importo delle giocate risultate vincenti e/o rimborsabili e della posta finale, entro un’ora dal momento della certificazione ufficiale dei risultati, fatte salve specifiche diverse disposizioni previste dal regolamento del singolo gioco;
- addebito degli importi riscossi dal Cliente.
2. Il Cliente può effettuare l’accredito di somme sul proprio conto di gioco mediante l’utilizzo di idonei strumenti di pagamento conformi alla normativa vigente ovvero mediante carte di ricarica prepagate accedendo all’apposita sezione dei siti indicati alla lettera H delle premesse. L’utilizzo
di carte di ricarica prepagate è consentito esclusivamente al cliente che abbia già inviato il proprio documento di identità. Le modalità di accredito sono pubblicate dal Concessionario sui siti stessi.
3. I servizi abilitati sul conto di gioco sono accessibili dai siti indicati alla lettera H delle premesse, mediante identificazione del Cliente, tramite il codice di identificazione del conto di gioco (username o login) ed il codice personale (password), secondo le modalità pubblicate, nei siti stessi, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
4. I servizi di gioco sono accessibili secondo il calendario e negli orari, pubblicati sui siti, in cui è attivo il Sistema Centrale di AAMS.
5. Il Cliente può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso, nonché dei limiti impostati dal Cliente tramite gli strumenti di autolimitazione.
6. Il Concessionario si riserva di poter chiudere temporaneamente il servizio, previa autorizzazione di AAMS, senza alcun preavviso al Cliente, per esigenze organizzative o di manutenzione del sistema, salvi i diritti maturati dal Cliente.
7. I dati di ogni singola operazione di gioco vengono trasmessi, secondo le modalità stabilite dai protocolli di comunicazione, dal Concessionario al sistema centrale di AAMS, ove sono registrate le giocate ed i relativi esiti. La registrazione della giocata e dell’esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di gioco.
8. Il Concessionario trasmette ad AAMS i dati anagrafici del Cliente in forma cifrata all’atto dell’apertura del conto di gioco, anche ai fini della validazione del codice fiscale comunicato.
9. Il Concessionario registra immediatamente sul conto di gioco, provvedendo al relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relativi a giocate, vincite, rimborsi, versamenti, ricariche, bonus, riscossioni e poste. La registrazione delle operazioni ed il saldo aggiornato del conto di gioco sono resi disponibili al giocatore immediatamente ovvero nei termini previsti dai rispettivi regolamenti dei singoli giochi.
10. Il Concessionario consente le modalità di versamento e di ricarica del conto di gioco, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere avendone preso visione completa.
11. Il Concessionario si riserva di concedere al Cliente bonus utilizzabili per effettuare giocate, dandogliene preventiva informazione sui siti indicati
alla lettera H delle premesse ovvero mediante comunicazioni presso gli indirizzi del Cliente. I bonus possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco e non possono essere riscossi, né acquisiti nei casi in cui sia prevista la devoluzione del saldo all’erario. La riscossione delle vincite ottenute da giocate effettuate dal Cliente utilizzando i bonus è subordinata alle modalità stabilite dal Concessionario all’atto dell’erogazione del bonus stesso e preventivamente comunicate al Cliente.
12. Il Cliente ha diritto alla riscossione, previa trasmissione di copia del documento d’identità, in qualsiasi momento, degli importi corrispondenti a vincite o rimborsi accreditati sul conto di gioco, salvo i casi di sospensione di cui all’articolo 14. Il Concessionario consente le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
13. Il Concessionario può, nel rispetto delle disposizioni di AAMS e senza obbligo di motivazione, limitare l’importo accettabile di ciascuna giocata, nonché il numero massimo e le tipologie delle giocate consentite, ogniqualvolta ciò sia reso necessario per garantire l’affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento della gestione del sito.
14. Le giocate a distanza non possono essere annullate, salvo che nei casi espressamente previsti dai regolamenti dei singoli giochi.
15. Mediante l’accesso al sito, una volta effettuata l’identificazione, il Cliente può verificare la situazione aggiornata in tempo reale del saldo del proprio conto di gioco e dei movimenti relativi almeno agli ultimi trenta giorni. I movimenti relativi a periodi antecedenti sono forniti dal Concessionario su richiesta del Cliente.
16. Il Cliente può, altresì, consultare il dettaglio analitico di tutte le giocate il cui esito non è ancora certificato e delle giocate con esito già certificato, effettuate almeno negli ultimi trenta giorni. Il dettaglio analitico relativo a periodi antecedenti è fornito dal Concessionario su richiesta del Cliente.
17. Il conto di gioco può essere consultato e movimentato solo ed esclusivamente dal Cliente e/o dal Concessionario per le operazioni di gestione necessarie e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali.
18. Ciascuna pagina dei siti indicati alla lettera H delle premesse, accessibili successivamente alla identificazione, ed in particolare le pagine che riportano il saldo ed i movimenti del conto di gioco, nonché il dettaglio delle giocate effettuate riportano: il numero della concessione del Concessionario presso il quale è stato aperto il conto di gioco; la ragione sociale del Concessionario; il codice identificativo del conto di gioco; il codice fiscale del Cliente giocatore. I medesimi dati sono anche riportati nella stampa di ciascuna di tali pagine. Il numero della concessione e la
ragione sociale del Concessionario sono riportati su ciascuna pagina dei siti indicati alla lettera H anche precedentemente alla identificazione.
19. Il Concessionario conserva il dettaglio analitico dei movimenti inerenti il conto di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di cinque anni. Tali informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Concessionario secondo le modalità pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
20. Eventuali contestazioni relative all’estratto conto ed al dettaglio analitico delle giocate devono pervenire per iscritto alla sede del Concessionario ovvero tramite posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui alla lettera H delle premesse.
Articolo 6 - Effettuazione delle giocate
1. Il Concessionario rende noto al Cliente l’importo minimo e massimo di ogni singola giocata oltre che quello dell’importo massimo della vincita consentiti dalla normativa vigente e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale importo, stabilito con appositi provvedimenti di AAMS.
Articolo 7 – Informazioni
1. I regolamenti e la normativa vigente relativa ai giochi, le istruzioni per l’effettuazione delle giocate, il calendario e gli orari di accesso ai giochi, i palinsesti, nonché ogni altra informazione inerente sia le scommesse, quali gli avvenimenti oggetto di scommessa, le quote, gli esiti degli avvenimenti, sia gli altri giochi, sono pubblicati sui siti del Concessionario indicati alla lettera H delle premesse.
2. Il Concessionario assicura il costante aggiornamento delle informazioni secondo quanto ufficializzato dagli Organismi competenti e dal sistema centrale di AAMS.
Articolo 8 - Comunicazioni a tutela del giocatore
1. Il Concessionario pubblica sui propri siti informazioni a tutela del giocatore, in materia di gioco responsabile, di rischi di patologie e di esclusione dei minori, nonché eventuali comunicazioni predisposte da AAMS.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il Concessionario rende noto al Cliente l’utilizzo delle misure finalizzate all’autoesclusione e all’autolimitazione previste dalla normativa vigente, assicurandosi che il
Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco.
Articolo 9 - Costi dei servizi
1. I servizi di accredito e di addebito degli importi sul conto gioco del Cliente sono gratuiti. È altresì gratuito il servizio di consultazione del saldo del conto di gioco, dei movimenti e del dettaglio analitico delle giocate.
2. Il conto di gioco è infruttifero per il Cliente.
Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del cliente
1. Il Cliente è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni e dichiarazioni fornite al Concessionario con la stipula e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso eventuali variazioni.
2. La comunicazione di informazioni o dichiarazioni non corrette o incomplete o l’omessa trasmissione del documento di identità entro 30 giorni comporta la sospensione della operatività del conto di gioco sino al momento dell’effettivo ricevimento da parte del Concessionario delle necessarie integrazioni o rettifiche e, comunque, per un massimo di sessanta giorni, alla cui scadenza il contratto si intende risolto di diritto. L’eventuale saldo è messo a disposizione del cliente esclusivamente a seguito della trasmissione del proprio documento d’identità.
3. Il Cliente è unico ed esclusivo titolare del conto di gioco che non può essere né ceduto né dato in uso a terzi. Il Cliente è il solo soggetto responsabile per l’utilizzo, in qualsiasi modo, del proprio conto di gioco da parte di terzi. L’eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di terzi del conto di gioco, comporta l’assunzione da parte del Cliente della piena responsabilità anche in ordine all’addebito di quanto dovuto sullo stesso.
4. Nel caso in cui il Cliente consenta l’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi il presente contratto è risolto di diritto e l’eventuale saldo è messo a disposizione del Cliente stesso subordinatamente alla trasmissione del documento di identità.
5. Il Cliente utilizza il conto di gioco adottando comportamenti leali verso gli altri giocatori e nei confronti del Concessionario nonché conformi alla normativa vigente. In particolare il Cliente dichiara espressamente di aver preso completa visione e di aver compreso:
a) le politiche e i criteri adottati dal Concessionario per l’individuazione di frodi, di fenomeni di collusione e di utilizzo del conto di gioco da parte di soggetti diversi dal Cliente stesso;
b) la volontà di limitare detti fenomeni mediante politiche dissuasive del giocatore, realizzabili anche con l’eventuale pubblicazione, in
un’apposita sezione dei siti indicati alla lettera H delle premesse, del nickname del giocatore sleale e la messa a disposizione degli altri operatori di gioco dei dati ad esso riferibili.
6. Se il Concessionario viene a conoscenza che il Cliente abbia messo in atto frodi e o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti terzi può sospendere, informandone AAMS, il contratto fino all’accertamento dei fatti; qualora a seguito dell’accertamento compiuto, il Concessionario abbia gli elementi per ritenere che il Cliente abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti, il contratto è risolto di diritto e ne è data tempestiva informativa ad AAMS. Avverso le decisioni del Concessionario, il Cliente ha diritto di presentare reclamo alla commissione per la trasparenza dei giochi presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Via della Luce, 34/a bis – 00000 Xxxx – Italia, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il Cliente, in caso di decisione favorevole, ha diritto all’indennizzo previsto dalla carta dei servizi.
7. Il Concessionario è sin d’ora tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti al Cliente e/o a terzi a causa dell’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi, nonché a causa dell’uso fraudolento del conto stesso da parte del Cliente.
Articolo 11 - Ricarica e riscossione
1. Il Concessionario può distribuire la ricarica al Cliente tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso.
2. Il Concessionario può consentire al Cliente la riscossione mediante il circuito bancario o postale ovvero mediante gli strumenti conformi alla normativa vigente.
Articolo 12 - Obblighi e responsabilità del Concessionario
1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera A delle premesse, ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato:
- ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale;
- a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente;
- a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione;
- ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto;
- a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate;
- a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS;
- a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi;
- a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni di addebito e di accredito derivanti dall’esercizio dei giochi oggetto del contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali dedicati;
- a chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario.
2. Inoltre lo stesso Concessionario è responsabile:
- del corretto utilizzo di sistemi per la connessione del Cliente al gioco a distanza, dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l’autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione dei dati scambiati e ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi nonché l’intercettazione e l’alterazione dei dati scambiati;
- della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco adottando a tal fine opportune modalità che individuino univocamente l’origine degli importi disponibili sul conto di gioco;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti e delle ricariche, dei bonus, delle vincite, dei rimborsi e delle poste finali sul conto di gioco;
- della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.
Articolo 13 - Efficacia e durata
1. Il presente contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula fino alla data di scadenza della concessione.
2. Entrambe le parti possono manifestare volontà di recedere dal contratto, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.
Articolo 14 - Sospensione dell’esecuzione
1. Il Concessionario su propria iniziativa, ovvero su espressa richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria può, in ogni momento, comunicando la motivazione al Cliente, sospendere l’esecuzione del contratto per non più di centottanta giorni consecutivi quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché a causa di forza maggiore.
Articolo 15 - Recesso
1. E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recesso dal contratto.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 55, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della dichiarazione mediante lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo.
3. Il Cliente può esercitare altresì il recesso in qualsiasi momento, senza preavviso, indirizzando apposita comunicazione alla sede del Concessionario. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione.
4. Il Cliente può, altresì, recedere dal contratto inoltrando la propria manifestazione di volontà, sottoscritta con firma elettronica, ad uno degli indirizzi di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, del Concessionario indicati alla lettera H delle premesse, in tal caso il recesso decorre dal momento dell’invio del messaggio.
5. Il Concessionario può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o tramite fax, nonché messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma elettronica, da inoltrarsi agli indirizzi del Cliente almeno quindici giorni prima della data nella quale il recesso ha efficacia.
6. Nel caso in cui il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto, il Concessionario non può stipulare un nuovo contratto con il medesimo Cliente prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di recesso.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto si intende risolto in caso di revoca o decadenza della concessione da parte dell’Autorità pubblica.
2. L’avvenuta risoluzione del contratto è oggetto di comunicazione scritta al Cliente, con espressa indicazione delle modalità di esercizio del diritto di riscossione, di cui all’articolo 17.
Articolo 17 - Estinzione del conto di gioco
1. Il conto di gioco si estingue in tutti i casi in cui viene meno il vincolo contrattuale, con diritto di riscossione dell’importo in giacenza da parte del Cliente, a fronte del rilascio di quietanza e secondo le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente (ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio), pubblicate sul sito di cui alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
2. Nel caso trascorrano tre anni dalla sua ultima movimentazione, il conto di gioco va considerato estinto e l’importo dell’eventuale saldo devoluto all’erario.
Articolo 18 - Trattamento dei dati
1. Le informazioni fornite dal Cliente, in forza del presente contratto, costituiscono dati personali del Cliente ai sensi del decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modificazioni. Con riferimento al citato decreto legislativo:
a) il Concessionario, è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20 dell’atto di convenzione);
b) AAMS è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono.
2. Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui al precedente comma 1, è condizione necessaria per la conclusione del contratto di conto di gioco. Con la sottoscrizione del presente contratto, secondo le modalità di cui all’articolo 3, il Cliente prende atto del contenuto del presente articolo ed acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte rispettivamente del Concessionario e di AAMS per le finalità di cui allo stesso comma 1. Il Concessionario ed AAMS,
ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adottano tutte le misure necessarie ed idonee a preservare e tutelare la riservatezza del Cliente.
3. Il Cliente prende atto che tutti i dati relativi ai movimenti ed ai saldi del conto di gioco ed i propri dati identificativi in forma criptata, sono incondizionatamente trasmessi, dal Concessionario ad AAMS per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali e di controllo pubblico.
4. Il Cliente prende atto che i propri dati personali sono, eventualmente e se necessario, trasmessi dal Concessionario e da AAMS a società sub- fornitrici di servizi necessari per la realizzazione delle attività di gioco oggetto del contratto, ai sensi del successivo comma 7.
5. Il Cliente prende atto che il Concessionario, ai sensi dell’articolo 130, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche, e del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008, può inviare agli indirizzi e-mail e di domicilio, indicati dal Cliente al momento della conclusione del contratto di conto di gioco, materiale informativo e pubblicitario relativo esclusivamente a giochi e servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto o materiale necessario al compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando il diritto del Cliente di opporsi in ogni momento al trattamento in occasione della ricezione o al momento della raccolta di eventuali informazioni secondo le modalità prescelte dal concessionario:…………………………..........................
…………………………………………………………………………. Tale opposizione non produrrà alcuna conseguenza sull’erogazione delle attività di gioco.
6. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tali attività, fermo restando che il Concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
7. Qualora il Concessionario intenda trattare i dati personali del Cliente per ulteriori e diverse finalità (quali, per esempio profilazione e cessione dei dati a terzi), dovrà informare preventivamente il Cliente raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tale attività, fermo restando che il Concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
8. Il trattamento dei dati personali del Cliente è effettuato sia con l’ausilio di strumenti informatici sia di supporti cartacei. I dati personali del Cliente
sono accessibili agli incaricati di AAMS e del Concessionario, nominati incaricati del trattamento, e possono altresì essere comunicati a società esterne che prestano attività accessorie e strumentali a quelle dei due titolari autonomi. Le predette società sono nominate Responsabili del trattamento.
9. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta, quanto ad AAMS a
, quanto al Concessionario a
.
Articolo 19 – Integrazioni e variazioni contrattuali
1. Qualsiasi modifica del presente contratto, previamente autorizzata da AAMS, deve risultare da atto scritto firmato dal Cliente e dal Concessionario o a seguito di specifica adesione mediante modalità telematiche.
2. L’accettazione della proposta di modifica in forma scritta deve essere recapitata al Concessionario tramite lettera raccomandata a/r, tramite fax, ovvero mediante messaggio di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, e si intende validamente eseguita al ricevimento della stessa.
Articolo 20 - Legge regolatrice e Foro competente
1. Il presente contratto è regolato ed interpretato secondo il diritto italiano.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, efficacia o validità della presente proposta e del relativo contratto di gioco è di competenza esclusiva del Foro di…………………………………………..territorialmente competente, in osservanza dell’articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, il quale prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
In ogni caso il Foro competente è italiano.
E’ esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.
Il Cliente
Il Concessionario
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, entrambe le Parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:
- Articolo 4 – Attivazione del conto di gioco
- Articolo 5 – Gestione del conto di gioco
- Articolo 7 – Informazioni
- Articolo 10 – Obblighi e responsabilità del Cliente
- Articolo 12 – Obblighi e responsabilità del Concessionario
- Articolo 14 – Sospensione dell’esecuzione
- Articolo 15 – Recesso
- Articolo 17 – Estinzione del conto di gioco
- Articolo 20 – Legge regolatrice e Foro competente
Il Cliente
Il Concessionario
Allegato 5
NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI
I termini in grassetto contenuti nel presente documento, che sono riportati, a seconda dei casi, solo al singolare o solo al plurale, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi.
1. AAMS, indica l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
2. attivazione della rete di gioco a distanza, indica le attività e funzioni di attivazione della rete telematica, relativamente alla componente che collega il sistema di elaborazione ai canali della raccolta a distanza;
3. atto convenzionale o atto di convenzione o convenzione, indica l’atto, sottoscritto dal concessionario e da AAMS, comprensivo dei relativi allegati ed integrato con le regole tecniche e le regole amministrative ed i relativi allegati, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri relativi al rapporto di concessione;
4. atto integrativo o atto di integrazione, indica il documento di integrazione della convenzione che i soggetti già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici devono sottoscrivere per adeguare i contenuti della propria concessione alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 dell’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, ai sensi dell’articolo 24, comma 22 della medesima legge;
5. bingo, indica il gioco di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29 svolto mediante modalità a distanza;
6. carta dei servizi, indica lo strumento per assicurare la corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 21, della legge n. 88 del 2009;
7. carta di ricarica, indica la ricarica su supporto fisico, trasferibile sul conto di gioco, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del concessionario;
8. cliente, indica il giocatore che ha sottoscritto il contratto di conto di gioco;
9. commercializzazione, indica l’attività finalizzata alla definitiva contrattualizzazione dei giocatori;
10. compenso, indica il corrispettivo spettante al concessionario per le
attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalla concessione;
11. concessionario, indica il soggetto assegnatario della concessione;
12. concessione, indica il titolo attraverso il quale AAMS conferisce a soggetti autorizzati le attività e funzioni pubbliche per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici;
13. concorsi a pronostici sportivi ed ippici, indica i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il concorso a pronostici su base ippica, denominato V7, di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 87;
14. conto di gioco, indica il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco;
15. contratto di conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all’articolo 24, comma 19 della Legge 7 luglio 2009, n.88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
16. dispositivi tecnologici, indica l’insieme delle apparecchiature hardware
utilizzate dal concessionario per l’esercizio dei giochi pubblici;
17. dotazioni tecnologiche, indica l’insieme delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, nonché delle reti di trasmissione dati utilizzate dal concessionario per l’esercizio dei giochi pubblici;
18. fornitore del servizio di connettività, indica ciascun soggetto che ha i requisiti previsti dalle regole tecniche per fornire il servizio di collegamento e trasporto delle informazioni tra il sistema di elaborazione ed il sistema centralizzato;
19. giacenza, indica il saldo dei conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera m) della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
20. giochi di abilità, indica i giochi con vincita in denaro effettuati con modalità a distanza, nei quali il risultato dipende dall’abilità del giocatore, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio;
21. giochi di ippica nazionale, indica le formule di scommessa ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè,
introdotte ai sensi dell’articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;
22. giochi di sorte a quota fissa, indica ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l’importo della vincita conseguibile ed il prezzo della partecipazione al colpo è conosciuto dal giocatore all’atto della puntata;
23. giochi di carte in modalità di torneo, indica ciascun gioco a distanza, che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale, al quale partecipano due o più giocatori sulla base della stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base della classifica ottenuta all’esito dei risultati conseguiti da ciascun giocatore;
24. giochi di carte in modalità diversa dal torneo, indica ciascun gioco a distanza, che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale, al quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti in ogni singola istanza di gioco;
25. giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi;
26. giochi pubblici, indica i giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da
a) ad f) della Legge 7 luglio 2009, n. 88, effettuati con modalità a distanza;
27. lotterie ad estrazione istantanea, indica le lotterie regolamentate a partire dal decreto del Ministro delle finanze del 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;
28. manutenzioni straordinarie, indica gli interventi sulla rete telematica intrapresi dal concessionario, anche su indicazione di AAMS, necessari per assicurare il mantenimento delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche e che modificano quanto previsto nella relazione tecnica; possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di applicazioni software del sistema di elaborazione oppure l’adozione di diverse modalità di connessione o di diverse dotazioni tecnologiche, aventi caratteristiche tecniche allineate o migliorative delle prestazioni e
dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, ma comunque diverse da quelle descritte nella relazione tecnica;
29. mezzi di pagamento, indica le modalità di accesso – ed i relativi sistemi e strumenti che le implementano – al pagamento delle giocate ed all’accredito degli importi delle vincite, dei rimborsi e dei bonus previsti dalla normativa vigente in materia di giochi pubblici;
30. movimento netto, indica l’incasso della raccolta dei giochi pubblici, al netto dell’importo delle giocate annullate e/o rimborsabili;
31. parte, indica indistintamente una delle due parti che hanno sottoscritto l’atto di convenzione (AAMS o il concessionario);
32. parti, indica congiuntamente AAMS ed il concessionario, nello schema di convenzione, ovvero il concessionario e il cliente nello schema di contratto di conto di gioco;
33. prelievo o prelievo del gioco online, indica il totale delle somme raccolte non destinate ai giocatori e al concessionario per i concorsi a pronostici sportivi e ippici, per i giochi di ippica nazionale, per le scommesse ippiche, per le scommesse sportive a totalizzatore, per i giochi di carte in modalità di torneo e per il bingo ovvero la spettanza erariale per le scommesse sportive a quota fissa, per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte in modalità diversa dal torneo;
34. procedura di affidamento in concessione, indica la procedura ad evidenza pubblica, posta in essere secondo la normativa nazionale e comunitaria, per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare le attività e le funzioni oggetto della concessione;
35. procedura di integrazione della convenzione, indica la documentazione, comprensiva dei relativi allegati, che disciplina le modalità di adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da
11 a 26 della Legge n. 88 del 2009, tramite la stipula di un atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione dei giochi pubblici già in esercizio;
36. protocollo/i di comunicazione, indica le modalità di colloquio e la struttura dei messaggi applicativi tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema centrale di AAMS;
37. raccolta a distanza, indica la modalità di raccolta di gioco effettuata attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, attraverso la telefonia fissa e mobile, nonché qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione di raccolta in luoghi pubblici
con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
38. regole amministrative o regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, indica il documento, comprensivo dei relativi allegati, costituente parte integrante della documentazione relativa alla procedura di affidamento in concessione e dell’atto di convenzione, che disciplina le modalità di selezione dei candidati cui affidare in concessione i giochi pubblici;
39. regole tecniche o regole tecniche per la gestione della concessione, indica il documento, costituente parte integrante della documentazione relativa alla procedura di affidamento in concessione e dell’atto di convenzione, che definisce le caratteristiche e le modalità tecniche di realizzazione e conduzione della rete telematica per lo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché le prestazioni ed i livelli di servizio che il concessionario è tenuto a garantire;
40. relazione tecnica, indica il documento, redatto dal concessionario in conformità con quanto stabilito nelle regole tecniche, in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e funzionali della rete telematica, nonché delle relative dotazioni tecnologiche;
41. rete del/di gioco a distanza, indica la rete attivata e condotta dal
concessionario;
42. rete telematica, indica l’infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, attivata e condotta dal concessionario, in conformità con quanto previsto dall’atto di convenzione e relativi allegati, dalle regole amministrative e relativi allegati e dalle regole tecniche; comprende il sistema di elaborazione, gli apparati di interfaccia per la connessione con le reti telematiche nonché le reti di connessione tra il sistema di elaborazione e il sistema centrale di AAMS;
43. ricarica del conto di gioco, indica l’operazione mediante la quale il giocatore alimenta il proprio conto di gioco;
44. ricavi indica l’importo totale delle vendite e delle prestazioni derivanti o comunque attinenti alle attività svolte come operatore di gioco;
45. scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori, indica le scommesse che saranno definite con provvedimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
46. scommesse ippiche, indica le scommesse ippiche a quota fissa e le
scommesse ippiche a totalizzatore, previste dal decreto interdirettoriale
del 25 ottobre 2004 che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
47. scommesse ippiche a quota fissa, indica le scommesse a quota fissa, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004 che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
48. scommesse ippiche a totalizzatore, indica le scommesse a totalizzatore, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004 che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
49. scommesse sportive, indica le scommesse sportive a quota fissa e le
scommesse sportive a totalizzatore;
50. scommesse sportive a quota fissa, indica le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in cui il giocatore conosce le quote e l’importo dell’eventuale vincita prima dell’effettuazione della giocata, previste dal decreto ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006;
51. scommesse sportive a totalizzatore, indica le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, previste dal decreto ministeriale n. 278 del 2 agosto 1999 e successive modificazioni (serie BIG);
52. scommesse su eventi simulati, indica le scommesse che saranno definiti con provvedimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
53. sistema centrale/centralizzato, indica il sistema di controllo di AAMS per la registrazione ed il controllo dei dati di gioco trasmessi dal sistema di elaborazione del concessionario;
54. sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal concessionario e collegato alla rete telematica nonché al sistema centrale di AAMS;
55. società costituenda/e, indica ciascun gruppo di imprese ovvero ciascun raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) che partecipa alla procedura di affidamento in concessione e che si obbliga, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società di capitali prima della sottoscrizione della convenzione;
56. sub-registrazione, indica la registrazione telematica del giocatore da parte del sistema centrale, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera c) della Legge 7 luglio 2009, n.88, che permette l’accesso all’area operativa del sito web del concessionario dedicata all’offerta dei giochi pubblici, da parte del giocatore medesimo
57. ulteriori formule di gioco del bingo, indica ciascuna delle eventuali
varianti del gioco del bingo a distanza che saranno definite con provvedimenti di AAMS ai sensi del comma 12, articolo 24, della legge 7 luglio 2009, n. 88.