L'ISTITUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEI RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L'ISTITUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEI RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI
NEL PERIODO SETTEMBRE 2003 — DICEMBRE 2004
Roma, marzo 2005
Indice
SEZIONE I
Nota introduttiva 3
SEZIONE II
Note di sintesi 9
SEZIONE III
Appendice di documentazione 21
SEZIONE I
L'ISTITUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEI RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI
NEL PERIODO SETTEMBRE 2003 — DICEMBRE 2004 NOTA INTRODUTTIVA
1. II decreto IegisIativo n. 276/03, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato e iI rapporto tra Xxxxx e contratto coIIettivo
II decreto IegisIativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione deIIa Iegge deIega 14 febbraio 2003, n. 30, recante norme in materia di occupazione e mercato deI Iavoro, prevede numerosi rinvii aIIa contrattazione coIIettiva per Ia discipIina di dettagIio di moIti suoi principi generaIi1.
In tema di somministrazione di Iavoro i rinvii sono diretti sia ai contratti coIIettivi appIicati daIIe imprese cd. utilizzatrici, ossia daIIe imprese presso Ie quaIi i Iavoratori in somministrazione – pur dipendenti daII'Agenzia per iI Iavoro
– prestano materiaImente Ia Ioro attività Iavorativa, sia aI contratto coIIettivo appIicato daIIe Agenzie stesse, per Ia discipIina dei rapporti di Xxxxxx in somministrazione2.
In questa sede, neII'ambito deIIa Sezione II deI quaderno di documentazione, ci si Iimiterà aII'anaIisi deIIe cIausoIe che, nei contratti coIIettivi appIicati dagIi utiIizzatori (ivi comprese, in questa accezione, Ie pubbIiche amministrazioni e gIi enti IocaIi) hanno dato attuazione ai rinvii contenuti neI decreto IegisIativo sopra citato.
Preme sottoIineare che nessuno dei rinvii aIIa contrattazione coIIettiva degIi utilizzatori, previsti daIIe norme di rango IegisIativo dedicate aII'istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, è concepito come condizione per I'efficacia deIIe norme che Io contengono. In aItre paroIe, Ie norme di Iegge sono appIicabiIi anche senza I'intervento deIIe cIausoIe di contratto coIIettivo per Ie quaIi sono previsti i rinvii.
Per una precisa sceIta deI IegisIatore Ia discipIina normativa contenuta neI decreto IegisIativo e neIIe norme attuative di rango ministeriaIe è compIeta e autonomamente appIicabiIe.
1 II decreto n. 276/03 è stato modificato daI d. Igs. n. 251/04. SuII'attuazione negoziaIe dei rinvii contenuti neI decreto IegisIativo, si veda da uItimo La Macchia, Prime osservazioni sui contratti collettivi successivi alla riforma del mercato del lavoro del 2003, in “Riv. Giur. Lav. Prev. Soc.”, 2005, 63.
2 II CCNL appIicabiIe aIIe Agenzie per iI Iavoro è deI 23 settembre 2002. Con accordi deI 27 ottobre
2004 e 2 febbraio 2005 questo contratto, originariamente stipuIato per i Iavoratori temporanei, è stato esteso ai Iavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
2. I rinvii aIIa contrattazione coIIettiva deIIe imprese utiIizzatrici neI Capo I deI XxxxXx XXX deI decreto IegisIativo n. 276/03
Le norme in tema di somministrazione a tempo determinato che prevedono rinvii aIIa contrattazione coIIettiva deIIe imprese utiIizzatrici sono tutte contenute neI Capo I deI XxxxXx XXX deI decreto IegisIativo di riforma deI mercato deI Iavoro.
2.1. I Iimiti quantitativi
Con iI superamento deI sistema deIIa tassatività deIIe ipotesi in cui è Iecito ricorrere aIIo strumento deII'interposizione nei rapporti di Iavoro - proprio deIIa Iegge n. 196/97 che aveva indicato espressamente due motivi di ricorso e aveva rinviato ai contratti coIIettivi nazionaIi di categoria Ia possibiIità di individuarne aItri – iI IegisIatore deI 2003 ha adottato iI principio secondo cui “Ia somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore” (art. 20, comma 4, primo periodo)3.
Tanto premesso, iI secondo periodo deI comma 4 deII'art. 20, afferma che “Ia individuazione, anche in misura non uniforme, di Iimiti quantitativi di utiIizzazione deIIa somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro stipuIati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità aIIa discipIina di cui aII'articoIo 10 deI decreto IegisIativo 6 settembre 2001, n. 368”.
2.2. La forma deI contratto di somministrazione
L'art. 21 deI decreto IegisIativo contiene norme in tema di forma deI contratto commerciale di somministrazione di Iavoro. Esso eIenca tassativamente gIi eIementi essenziaIi di taIe contratto e, aI comma 3, dispone che essi siano comunicati per iscritto aI Iavoratore in somministrazione, quaIe che sia Ia durata deI suo contratto di Xxxxxx.
Conviene riprodurre integraImente iI comma 1 deII'art. 21 in esame:
3 La norma riportata neI testo è perfettamente anaIoga a queIIa contenuta aII'art. 1 deI d. Igs. n. 368/01 in tema di contratto a tempo determinato. SuIIa causaIe generaIe di ricorso a questo istituto, iI Ministero deI Lavoro è intervenuto con circoIare n. 42 deI I agosto 2002, i cui contenuti sono appIicabiIi aIIa somministrazione a tempo determinato (si veda in questo senso, Ia recente circoIare deI Ministero deI Lavoro n. 7 deI 22 febbraio 2005).
“1. II contratto di somministrazione di manodopera è stipuIato in forma scritta e contiene i seguenti eIementi:
a) gIi estremi deII'autorizzazione riIasciata aI somministratore;
b) iI numero dei Iavoratori da somministrare;
c) i casi e Ie ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 deII'articoIo 20;
d) I'indicazione deIIa presenza di eventuaIi rischi per I'integrità e Ia saIute deI Iavoratore e deIIe misure di prevenzione adottate;
e) Ia data di inizio e Ia durata prevista deI contratto di somministrazione;
f) Ie mansioni aIIe quaIi saranno adibiti i Iavoratori e iI Ioro inquadramento;
g) iI Iuogo, I'orario e iI trattamento economico e normativo deIIe prestazioni Iavorative;
h) assunzione da parte deI somministratore deIIa obbIigazione deI pagamento diretto aI Iavoratore deI trattamento economico, nonché deI versamento dei contributi previdenziaIi;
i) assunzione deII'obbIigo deII'utiIizzatore di rimborsare aI somministratore gIi oneri retributivi e previdenziaIi da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di Xxxxxx;
j) assunzione deII'obbIigo deII'utiIizzatore di comunicare aI somministratore i trattamenti retributivi appIicabiIi ai Iavoratori comparabiIi;
k) assunzione da parte deII'utiIizzatore, in caso di inadempimento deI somministratore, deII'obbIigo deI pagamento diretto aI Iavoratore deI trattamento economico nonché deI versamento dei contributi previdenziaIi, fatto saIvo iI diritto di rivaIsa verso iI somministratore”.
II comma 2 deII'art. 21 contiene iI rinvio aIIa contrattazione coIIettiva, che deve intendersi effettuato nei confronti di queIIa degIi utilizzatori, prevedendo che “neII'indicare gIi eIementi di cui aI comma 1, Ie parti devono recepire Ie indicazioni contenute nei contratti coIIettivi”.
2.3. II principio di parità di trattamento e Ia contrattazione coIIettiva di secondo IiveIIo
II principio fondamentaIe in tema di somministrazione di Iavoro è senz'aItro queIIo di parità di trattamento economico e normativo tra i Iavoratori dipendenti daII'Agenzia e i Iavoratori cd. comparabili (secondo Ia terminoIogia adottata daI diritto comunitario4) deII'impresa utiIizzatrice.
4 La definizione di “Iavoratore comparabiIe” è contenuta, ad esempio, neIIa direttiva europea n. 1999/70/CE, in materia di contratto a tempo determinato. Anche Ia proposta di direttiva suI Xxxxxx interinaIe, ancora in discussione presso iI ParIamento Europeo, contiene una definizione deI tutto anaIoga.
In questo senso, I'art. 22, comma 1, dispone che “i Iavoratori dipendenti daI somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo compIessivamente non inferiore a queIIo dei dipendenti di pari IiveIIo deII'utiIizzatore, a parità di mansioni svoIte”5.
Una appIicazione di taIe principio è contenuta aI comma 4 deI medesimo articoIo, ove è stabiIito che “i contratti coIIettivi appIicati daII'utiIizzatore stabiIiscono modaIità e criteri per Ia determinazione e corresponsione deIIe erogazioni economiche correIate ai risuItati conseguiti neIIa reaIizzazione di programmi concordati tra Ie parti o coIIegati aII'andamento economico deII'impresa”.
3. La contrattazione coIIettiva deIIe imprese utiIizzatrici in tema di somministrazione di Iavoro daII'entrata in vigore deI d. Igs. n. 276/03 aI 31 dicembre 2004
DaII'esame deIIa contrattazione coIIettiva di categoria intervenuta daIIa data di entrata in vigore deI d. Igs. n. 276/03 aI 31 dicembre 2004, risuIta con chiarezza che:
a) non vi è stata una immediata presa d'atto, da parte deIIe organizzazioni stipuIanti i contratti coIIettivi, deI mutamento IegisIativo, tanto che, sia neIIa terminoIogia che neIIa discipIina, ci si è spesso Iimitati a reiterare Ie norme contrattuaIi stipuIate sotto iI vigore deIIa Iegge n. 196/97, recante Ia discipIina deI Iavoro temporaneo;
b) Iaddove, aI contrario, Ia normativa coIIettiva è stata effettivamente modificata, non vi sono stati spunti innovativi di riIievo;
c) è spesso prevaIsa una impostazione restrittiva, rispetto aIIa discipIina IegisIativa, in ordine aIIe possibiIità di utiIizzo deIIa somministrazione a tempo determinato (ad esempio, nei CCNL deI commercio, degIi istituti di credito, degIi autoferrotranvieri6, ecc.);
d) si è taIvoIta escIuso, in modo più o meno diretto, I'utiIizzo deIIa somministrazione a tempo indeterminato7.
5 II principio in questione ha iI suo immediato precedente neII'art. 4, comma 2, deIIa Iegge n. 196/97, i cui primi undici articoIi contenevano, come noto, Ia discipIina deI Iavoro temporaneo.
6 Accordo deI 2 IugIio 2004 tra Ia Confederazione GeneraIe ItaIiana deI Commercio, deI Turismo dei
servizi e deIIe PMI-Confcommercio e Ia FiIcams-CgiI, Fisascat-CisI e UiItucs-UiI, per iI rinnovo deI CCNL 20 settembre 1999. Accordo deI 12 febbraio 2005 tra I'ABI e Dircredito-FD, FaIcri, Fiba-CisI, Fisac-CgiI, UiI-Ca per i quadri direttivi e per iI personaIe deIIe aree professionaIi (daIIa 1ª aIIa 3ª) dipendenti daIIe imprese creditizie, finanziarie e strumentaIi, per iI rinnovo deI CCNL 11 IugIio 1999. Accordo deI 18 dicembre 2004 tra I'Asstra, Anav e Ia FiIt-CgiI, Fit-CisI, UiItrasporti, per iI rinnovo deI CCNL 27 novembre 2000 degIi Autoferrotranvieri.
7 Si pensi, ad esempio, aI sopra citato contratto deI credito ove, in una nota, viene indicato che I'ABI
si impegna a inserire, in una propria circoIare, Ia seguente dichiarazione: le parti aziendali si asterranno dal dare applicazione ai seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
AI contrario, si sono sostanziaImente ignorati i rinvii, di cui si è dato cenno poco sopra, aI paragrafo 2 di questa breve nota introduttiva, previsti daII'art. 21, comma 2, ove è stabiIito che Ia contrattazione coIIettiva deIIe imprese utilizzatrici sarebbe potuta intervenire sui contenuti deI contratto di somministrazione, ben oItre i rinvii in tema di Iimiti quantitativi di utiIizzo deIIa somministrazione, nonché daII'art. 22, comma 4, che assegna ai “contratti coIIettivi appIicati daII'utiIizzatore” Ia definizione di “modaIità e criteri per Ia determinazione e corresponsione deIIe erogazioni economiche correIate ai risuItati conseguiti neIIa reaIizzazione di programmi concordati tra Ie parti o coIIegati aII'andamento economico deII'impresa”.
AI di Ià di ogni giudizio di merito, sembra di poter concIudere che – mentre è mancato ogni contributo aII'innovazione deIIa materia ma anche ogni tentativo di adattare reaImente Ia normativa IegisIativa aIIe caratteristiche dei singoIi settori economici – si è anche smarrita I'occasione di intervenire contrattuaImente su materie, come queIIa deIIa retribuzione variabiIe dei Iavoratori in somministrazione, che avrebbero meritato aItra attenzione.
alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito; nonché dal rinegoziare gli istituti disciplinati dal contratto nazionale e, cioè, l'apprendistato professionalizzante, il contratto di inserimento e la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
SEZIONE II
L'ISTITUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEI RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI
NEL PERIODO SETTEMBRE 2003 — DICEMBRE 2004 NOTE DI SINTESI
1. Accordo per iI rinnovo deI biennio economico deI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro per i dipendenti deIIe aziende, società ed Enti PubbIici Economici aderenti a FEDERCASA in quaIità di soci ordinari
L'accodo per iI rinnovo deI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro per i dipendenti deIIe aziende, società ed enti aderenti a FEDERCASA è stato stipuIato in data 31 marzo 2004. II rinnovo si riferisce aI soIo biennio economico 2004-2005 e tra Ie disposizioni aggiuntive sono state inserite aIcune cIausoIe suIIa somministrazione di Iavoro. NeIIa sostanza, è stata integraImente confermata Ia discipIina prevista daI contratto coIIettivo ancora vigente per Ia parte normativa e, in particoIare, è stato confermato iI Iimite quantitativo deII'8%, ora agganciato aII'art. 20, comma 4, deI d. Igs. n. 276/03.
E' stata escIusa Ia possibiIità di ricorso ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato per iI biennio 2004-2005.
2. Accordo per iI rinnovo deI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro 2 agosto 2000 per iI personaIe dipendente deIIe agenzie marittime raccomandatarie, xxxxxxx xxxxx e mediatori marittimi.
L'accordo per iI rinnovo deI Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro 2 agosto 2000 per iI personaIe dipendente deIIe agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi è stato stipuIato iI I apriIe 2004 tra Ia FEDERAGENTI e Ia FILT CGIL, Ia FIT CISL e Ia UILTRASPORTI. II Contratto
CoIIettivo decorre daI I apriIe 2004 e scade iI 31 marzo 2006 per Ia parte economica e iI 31 marzo 2008 per Ia parte normativa. AII'articoIo 12 vengono discipIinati sia Ia somministrazione di Iavoro che iI Iavoro intermittente e iI Iavoro ripartito. Per quanto riguarda iI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato, Ia nuova discipIina contrattuaIe indica tre casi in cui è possibiIe Ia stipuIa deIIo stesso. Meritano segnaIazione Ie ipotesi reIative aIIe cd. “punte di più intensa attività” e aIIe “esecuzioni di particoIari servizi che richiedono una particoIare speciaIizzazione o professionaIità”. II ricorso ai contratti di somministrazione di Xxxxxx non può superare iI Iimite deI 10% dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. In aIternativa si possono stipuIare fino a 5 contratti di somministrazione di Iavoro purché non si superino i rapporti di Xxxxxx a tempo indeterminato neII'impresa.
3. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 19.5.2000 deI settore TessiIe — AbbigIiamento -Moda
L'accordo per iI rinnovo deI XXXX 00 xxxxxx 0000 xxX xxxxxxx xxxxxXx, abbigIiamento, moda, è stato stipuIato in data 24 apriIe 2004. II CCNL decorre daI I gennaio 2004 aI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e aI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa.
II Contratto coIIettivo ha discipIinato I'istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato aII'articoIo 43, iI quaIe stabiIisce che i contratti di somministrazione sono ammessi, in generaIe, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all´ordinaria attività
dell´utilizzatore. E' stato, inoItre, stabiIito che Ia percentuaIe massima deI numero dei Iavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato sia pari aII'8%, neII'arco di 12 mesi, dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. In aIternativa, si possono assumere con contratto di somministrazione a tempo determinato 5 Iavoratori, purché non venga superato iI numero dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato. Prima di assumere i Iavoratori con contratto di somministrazione, I'azienda utiIizzatrice deve informare Ie R.S.U. suI numero dei contratti, suIIe causaIi di ricorso, suIIe Iavorazioni e sui reparti interessati e, infine, suIIa durata deIIa somministrazione.
4. Accordo di rinnovo deI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro 19 maggio 2000 per gIi addetti aIIe piccoIe e medie industrie deI settore TessiIe — AbbigIiamento - Moda
L'accordo di rinnovo deI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro 19 maggio 2000 per gIi addetti aIIe piccoIe e medie industrie deI settore tessiIe–abbigIiamento- moda, è stato stipuIato iI 4 maggio 2004. II CCNL decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa. L'art. 26-bis discipIina iI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato. In particoIare, iI ricorso a questa tipoIogia contrattuaIe è consentito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all´ordinaria attività dell´impresa utilizzatrice. La percentuaIe massima di utiIizzo dei contratti di somministrazione non può superare I'8% dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, neII'arco di 12 mesi. In aIternativa si possono stipuIare fino a 5 contratti di somministrazione di Xxxxxx purché non si superino i contratti a tempo indeterminato in atto neII'impresa. Le percentuaIi sopra riportate possono essere aumentate per specifiche esigenze aziendaIi, attraverso un accordo con Ie R.S.U. o Ie organizzazioni sindacaIi territoriaIi. NeI caso in cui iI Xxxxxxxxxx sia assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato per sostituire un Iavoratore assente, Ia durata deI contratto stesso può comprendere iI periodo di affiancamento. NeIIa contrattazione di secondo IiveIIo, come previsto daI ProtocoIIo deI IugIio 1993, possono essere stabiIiti i criteri per Ia corresponsione deIIe erogazioni economiche ai Iavoratori con contratto di somministrazione coIIegati a particoIari risuItati concordati daIIe Parti o coIIegati aII'andamento economico deII'impresa. Se negIi accordi di secondo IiveIIo non è prevista una specifica regoIamentazione, si deve aIIora far riferimento aIIe modaIità previste per i Iavoratori iI cui rapporto di Xxxxxx si è interrotto durante I'anno di maturazione deI premio. II numero, Ia durata dei contratti e i motivi deI ricorso a questa tipoIogia contrattuaIe deve essere comunicata aIIe RSU o aIIe xx.xx. territoriaIi aderenti aIIe organizzazioni sindacaIi firmatarie deI CCNL.
5. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 14.3.2000 per Ie aziende ed i dipendenti deIIa piccoIa e media industria AIimentare
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 14 marzo 2000 per Ie aziende e i dipendenti deIIa piccoIa e media industria aIimentare è stato stipuIato iI 6 maggio 2004.
La vigenza deI contratto decorre daI 1° gennaio 2004 fino aI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa e aI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica.
L'articoIo 8-bis deI contratto in questione, discipIina sia I'istituto deIIa somministrazione di manodopera a tempo indeterminato (sia pur Iimitandosi a devoIvere aIIa contrattazione di secondo IiveIIo I'individuazione di ipotesi uIteriori per Ia stipuIazione di questo contratto, rispetto a queIIe stabiIite daIIa Iegge) che deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato. Per quanto
riguarda quest'uItimo, Ie parti hanno indicato espressamente i motivi di ricorso aIIa suddetta fattispecie contrattuaIe, riconducibiIi, in generaIe, a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Sono stati specificatamente riportati, inoItre, mutuandoIi daIIe previsioni IegisIative, i casi in cui è vietato ricorrere ai contratti di somministrazione di Iavoro.
OItre a ciò è stato previsto che, neI caso in cui vi siano necessità di proroghe deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato si possa protrarre iI termine per un massimo di 4 voIte e per una durata compIessiva di
24 mesi (Ia previsione è deI tutto identica a queIIa deI CCNL appIicato aIIe Agenzie per iI Iavoro). Per quanto riguarda Ia sostituzione di Xxxxxxxxxx assenti iI contratto può essere prorogato per I'intera durata deII'evento che ha determinato Ia sostituzione stessa e, infine, se permangono Ie condizioni che hanno dato inizio aII'impiego deI Iavoratore.
NeII'articoIo reIativo aIIa normativa comune per i contratti di Iavoro a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato, si stabiIisce iI Iimite massimo di utiIizzo dei due strumenti. In questo senso, neI caso di sostituzione di Iavoratori assenti, iI Iimite è neIIa misura deI 20%, separatamente per ciascuno dei due istituti, per Ie imprese fino a 100 dipendenti e deI 14% per Ie imprese con più di 100 dipendenti, percentuaIi caIcoIate in base aI numero di ore annuo. In totaIe, i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato non possono superare iI 30% neIIe imprese fino a 100 dipendenti e iI 20% neIIe imprese con più di 100 dipendenti, sempre in base aI numero di ore in ragione di anno.
Infine, si rimanda Ia facoItà di aumentare fino aI 33% Ie sopra citate percentuaIi di utiIizzo deIIe forme contrattuaIi in questione, aIIa contrattazione territoriaIe e aziendaIe.
6. Accordo di rinnovo deI CCNL 27 apriIe 2000 per i Iavoratori addetti aII'industria deIIe CaIzature
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 27 apriIe 2000 per i Iavoratori deIIe imprese di caIzature è stato firmato in data 18 maggio 2004.
II Contratto CoIIettivo NazionaIe di Iavoro decorre daI I gennaio 2004 aI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e aI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa.
ReIativamente aII'istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, neII'accordo di rinnovo è stato stabiIito che iI numero dei contratti non possa superare iI vaIore deII'8% dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
In aIternativa, viene consentita Ia possibiIità di stipuIare contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per un massimo di 5 Iavoratori, a condizione che non si superi iI totaIe dei contratti a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
7. Accordo di rinnovo deI C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i Iavoratori dipendenti deIIe imprese ediIi ed affini
L'accordo di rinnovo deI CCNL 29 gennaio 2000 per i dipendenti deIIe imprese ediIi e affini è stato sigIato iI 20 maggio 2004. II Contratto coIIettivo decorre daI I maggio 2004 e scade, per Ia parte economica, iI 31 dicembre 2005 mentre, per Ia parte normativa, iI 31 dicembre 2007.
La discipIina deIIa somministrazione di Iavoro è contenuta aII'articoIo 95, aII'interno deII'aIIegato 19. Quest'uItimo ha previsto, reIativamente ai motivi di ricorso aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, due gruppi di
distinti di ipotesi per gIi operai e per gIi impiegati. Per quanto concerne gIi operai, sono previste sei ipotesi specifiche tra Ie quaIi, ad esempio, l´impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale, l´impiego di lavoratori per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti, l´impiego di lavoratori per fronteggiare punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall´acquisizione di nuovi lavori, ecc. Per gIi impiegati vengono riportati, più in generaIe, Ie ragioni di ricorso previste daI d.Xxx. n. 276/03 e cioè per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tra i divieti di ricorso aIIa somministrazione previsti daII'art. 19 deI CCNL in esame, vi sono queIIi previsti daIIa Iegge (come ad esempio iI divieto sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero) ed aItri, moIto specifici, riferiti ad attività particoIarmente rischiose, come Ia costruzione di pozzi a profondità superiori a 10 metri, i Iavori in cassoni ad aria compressa, ecc. In questi uItimi casi Ia somministrazione è consentita soIo nei casi in cui I'agenzia sia stata specificamente abiIitata, a norma di Iegge, aIIo svoIgimento di taIi attività.
II ricorso aIIa somministrazione a tempo determinato - cumuIativamente con i contratti a tempo determinato - non può superare, su base annuaIe, iI 25% dei rapporti di Xxxxxx a tempo indeterminato neII'impresa. Rimane comunque Ia possibiIità di utiIizzare, compIessivamente, sette contratti di somministrazione di Xxxxxx e contratti a tempo determinato a condizione che non superino Ia misura di un terzo deI numero dei Iavoratori assunti a tempo indeterminato.
8. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 19 maggio 2000 per i dipendenti deIIe aziende industriaIi manifatturiere deIIe peIIi, deI cuoio e rispettivi succedanei
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 19 maggio 2000 per i dipendenti deIIe aziende industriaIi manifatturiere deIIe peIIi, deI cuoio e rispettivi succedanei è stato stipuIato in data 21 maggio 2004. II Contratto coIIettivo decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa. AIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato è dedicato I'articoIo 31-bis. La somministrazione di Iavoro è ammessa per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e Ia percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare I'8% dei Iavoratori con contratto a tempo indeterminato, neII'arco di un anno.
9. Accordo di rinnovo deI CCNL 9 febbraio 2000 per i Iavoratori deIIe cooperative di produzione e Iavoro deII'ediIizia e attività affini
L'accordo di rinnovo deI CCNL per i Iavoratori deIIe cooperative di produzione e Iavoro deII'ediIizia e attività affini è stato sigIato iI 24 maggio 2004.
II contratto decorre daI I maggio 2004 e rimane in vigore fino aI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa e aI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica.
Per Ia somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato si sono previste specifiche ipotesi di ricorso a questa tipoIogia contrattuaIe nei Iimiti deI 20% dei rapporti di Xxxxxx a tempo indeterminato in essere neII'impresa. II Iimite quantitativo è comprensivo dei contratti a tempo determinato direttamente stipuIati daII'impresa.
In ogni caso I'impresa può utiIizzare, compIessivamente, contratti di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato e ordinari contratti a tempo determinato fino ad un massimo di 7 unità.
InoItre, I'accordo ha previsto espressamente Ie ipotesi in cui iI ricorso aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato è vietato, come ad esempio nei casi di sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero
(fattispecie prevista, come noto, direttamente daI d.Igs. n. 276/03) o neI caso di Iavori che comportano particoIari rischi per iI Iavoratore (fattispecie aggiunta daIIe parti, suIIa scia di una previsione, ora abrogata, deIIa Iegge n. 196/97).
In una norma di chiusura si è specificato che agIi operai assunti presso imprese ediIi con contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato, si appIica iI contratto coIIettivo in vigore per Ie imprese stesse, compreso I'obbIigo di contribuzione ed accantonamento dei confronti deIIa Xxxxx XxxXx e degIi aItri Organismi paritetici deI settore.
10. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 19 giugno 2000 per i Iavoratori dipendenti deIIe aziende che producono giocattoIi, giochi, hobby e modeIIismo, ornamenti nataIizi e articoIi per Ia prima infanzia
L'accordo di rinnovo deI CCNL deI 19 giugno 2000 per i Iavoratori dipendenti deIIe aziende che producono giocattoIi, giochi, hobby e modeIIismo, ornamenti nataIizi e articoIi per Ia prima infanzia è stato stipuIato iI 24 maggio 2004 tra I'associazione itaIiana fabbricanti di giocattoIi e Ia F.E.M.C.A. Ia F.I.L.T.E.A. e Ia
U.I.L.T.A. II contratto decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa. La discipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato è prevista aII'articoIo 37 che si Iimita a riportare Ie ragioni di ricorso contempIate daIIa stessa Xxxxx (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all´ordinaria attività dell´utilizzatore). II numero dei Iavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare I'8%, neII'arco di dodici mesi, dei Iavoratori con contratto a tempo indeterminato. In aIternativa si possono stipuIare fino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato purché non venga superato iI totaIe dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato neII'impresa.
11. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 5 apriIe 2000 per i quadri e gIi impiegati agricoIi
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL per i quadri e gIi impiegati agricoIi è stato firmato iI 27 maggio 2004. II Contratto decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 31 dicembre 2007.
Per quanto riguarda Ia possibiIità di ricorrere aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, vengono espressamente eIencate diverse ipotesi riconducibiIi a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, come ad esempio Ia sostituzione di Iavoratori assenti. Come appare evidente, Ia tecnica di redazione di queste cIausoIe riproduce queIIa deIIe cIausoIe stipuIate sotto iI vigore deIIa Iegge n. 196/97, che rinviava aIIa contrattazione coIIettiva Ia facoItà di individuare motivi di ricorso aI Iavoro temporaneo aggiuntivi rispetto a queIIi direttamente indicati daIIa Iegge stessa. E' stato, inoItre, previsto che ogni azienda possa usufruire di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per un minimo di 2 Iavoratori e, in aggiunta, che iI numero dei Iavoratori in somministrazione a tempo determinato non possa superare – in ciascun trimestre - Ia misura deI 15% deI numero dei Iavoratori risuItante daI rapporto tra iI totaIe deIIe giornate di Iavoro effettuate neII'anno precedente e I'unità equivaIente, pari cioè a 270 giornate.
12. Accordo di rinnovo deI CCNL 18 apriIe 2000 per iI personaIe dipendente daIIe reaItà deI settore assistenziaIe, sociaIe, socio- sanitario, educativo, nonché da tutte Ie aItre istituzioni di assistenza e beneficenza
L'accordo di rinnovo deI Contratto coIIettivo 18 apriIe 2000 per iI personaIe dipendente daIIe reaItà deI settore assistenziaIe, sociaIe, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte Ie aItre istituzioni di assistenza e beneficenza è stato stipuIato iI 27 maggio 2004 tra I'Uneba e Ia FISASCAT-CISL, F.P. CGIL e Ia UILTuCS-UIL. II contratto decorre daI I gennaio 2002 e scade iI 31 dicembre 2005.
La discipIina deIIa somministrazione di Iavoro è prevista aII'articoIo 20. In generaIe, i motivi di ricorso aI Iavoro in somministrazione a tempo determinato si devono riferire a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. II contratto stesso indica tre fattispecie per Ie quaIe è, in concreto, possibiIe iI ricorso aIIa somministrazione, tra Ie quaIi meritano segnaIazione queIIe reIative aIIe particoIari punte di attività e aIIa necessità di quaIifiche di contenuto professionaIe medio-aIto, fino aI 6° IiveIIo. II totaIe dei Iavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare, per ciascun trimestre, Ia media deII'8% dei Iavoratori con contratto a tempo indeterminato. In aIternativa è consentita Ia stipuIa di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 5 Iavoratori, a condizione che non venga superato iI totaIe dei rapporti di Xxxxxx a tempo indeterminato. Vengono, inoItre, riportati i dettati di Iegge reIativi aI principio di parità di trattamento economico e normativo.
13. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 31 maggio 2000 per i dipendenti deIIe aziende che producono occhiaIi od articoIi inerenti I'occhiaIeria
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 31 maggio 2000 per i dipendenti deIIe aziende che producono occhiaIi od articoIi inerenti I'occhiaIeria è stato stipuIato iI 27 maggio 2004. II contratto decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 31/12/2007 per Ia parte normativa e iI 31/12/2005 per Ia parte economica. AII'articoIo 24 viene discipIinata Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato, prevedendo neIIa percentuaIe deII'8% - caIcoIato neII'arco di un anno – iI Iimite massimo di utiIizzo. In aIternativa, si possono stipuIate fino a 5 contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato purché non venga superato iI numero dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato aII'interno deII'impresa.
Le ragioni di ricorso aIIa somministrazione riportate daII'articoIo 24 fanno riferimento a quanto previsto daI d.Igs. n. 276/03, vaIe a dire, in generaIe, a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
14. Accordo di rinnovo deI CCNL 22 giugno 2000 per gIi addetti deIIe piccoIe e medie imprese ediIi ed affini
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 22 giugno 2000 per gIi addetti deIIe piccoIe e medie imprese ediIi ed affini è stato firmato I'11 giugno 2004, da ANIEM e Fe.n.e.a.I.-U.I.L., F.i.I.c.a.-C.I.S.L. e F.i.I.I.e.a.-C.G.I.L.
L'accordo stabiIisce che Ia vigenza deIIa nuova discipIina contrattuaIe vada daI I maggio 2004 aI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e daI I maggio 2004 aI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa.
Per I'istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, sono state individuate, per gIi operai, sei ipotesi di ricorso a questa tipoIogia contrattuaIe mentre, per gIi impiegati, I'ammissibiIità è coIIegata, più in generaIe, a cause di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
OItre aIIe ipotesi di divieto previste direttamente daIIe Iegge (e che vengono ripetute neI CCNL) se ne prevede una uIteriore ipotesi per I'esecuzione di Iavori che espongono iI Iavoratore a particoIari rischi per Ia saIute.
II ricorso ai contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato non può superare iI Iimite deI 25% dei rapporti di Xxxxxx a tempo indeterminato, tenendo conto anche degIi aItri contratti a termine.
15. Accordo di rinnovo deI CCNL 15 IugIio 2000 per iI settore ArticoIi per scrittura —SpazzoIe
L'accordo di rinnovo deI CCNL 15 giugno 2000 tra Assoscrittura, AssospazzoIe e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL è stato sottoscritto I'8 giugno 2004.
II CCNL decorre daI I gennaio 2004 con scadenza fissata aI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e aI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa.
L'efficacia deIIe cIausoIe dedicate ai singoIi istituti, modificati o introdotti daII'accordo in questione, decorre daI 9 giugno 2004.
Per quanto riguarda I'istituto deIIa somministrazione di manodopera, I'accordo ha previsto I'estensione deIIa possibiIità di ricorrere aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato per tutte Ie ipotesi che abbiano carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, neI rispetto deI principio IegisIativo.
E' stato, inoItre, individuato iI Iimite massimo deI numero dei Iavoratori in somministrazione che non deve essere superiore aII'8% dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, caIcoIato su dodici mesi.
In aIternativa, possono essere assunti cinque Iavoratori con contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato purché non si superi iI totaIe dei contratti a tempo indeterminato
16. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 4 IugIio 2000 deI settore Attività industriaIi deIIa fiIiera ittica e dei retifici
iI verbaIe di accordo per iI rinnovo deI CCNL 4 IugIio 2000 deI settore "attività industriaIi deIIa fiIiera ittica e dei retifici" è stato firmato iI 15 giugno 2004.
II CCNL decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa.
ReIativamente aII'istituto deIIa somministrazione di manodopera, I'accordo ha previsto I'estensione deIIa possibiIità di ricorrere ai contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per tutte Ie ipotesi che abbiano carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
E' stato, inoItre, stabiIito che i Iavoratori assunti con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non superino iI Iimite deII'8% dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, caIcoIato su 12 mesi.
17. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 20 settembre 1999 per iI settore deI Commercio, Turismo e Servizi (Confcommercio)
L'accordo di rinnovo deI CCNL 20 settembre 1999, tra Ia Confederazione GeneraIe ItaIiana deI Commercio, deI Turismo dei servizi e deIIe PMI (Confcommercio) e FiIcams-CgiI, Fisascat-CisI e UiItucs-UiI è stato sottoscritto iI 2 IugIio 2004.
II CCNL decorre daI I gennaio 2003 e scade iI 31 dicembre 2006. La vigenza deIIe disposizioni contrattuaIi sui singoIi istituti, modificati o introdotti daII'accordo in questione, decorre daI 1 IugIio 2004.
Per I'istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, I'accordo ha previsto iI Iimite deI 15% caIcoIato su 12 mesi, percentuaIe che non si appIica ai contratti stipuIati per Ia fase di avvio di nuove attività che sono quindi Iiberi da Iimitazioni quantitative.
NeIIe unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è possibiIe usufruire deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per 2 Iavoratori, mentre neIIe unità produttive che occupano da 16 a 30 Iavoratori iI numero saIe a 5.
Con una norma di chiusura coIIocata neII'articoIo dedicato ai contratti di Xxxxxx a tempo determinato e ai contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato, si è, poi, stabiIito che essi non possono superare, neI totaIe, iI 28% su base annua.
18. Accordo per iI rinnovo deI CCNL per i dipendenti da imprese deIIa distribuzione cooperativa
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL per i dipendenti da imprese deIIa distribuzione cooperativa è stato firmato iI 2 IugIio 2004.
La vigenza deI contratto decorre daI I gennaio 2003 con scadenza fissata aI 31 dicembre 2006. Le modifiche previste daI contratto stesso decorrono daI I IugIio 2004.
ReIativamente aI ricorso ai contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato, sono state espressamente eIencate aIcune ipotesi riconducibiIi a ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo. La formuIazione deIIa cIausoIa sembra aIIudere ad un carattere indicativo deII'eIenco di fattispecie previste, con possibiIità, quindi, di stipuIare i contratti di somministrazione anche in aItre ipotesi.
Si è stabiIito poi che, oItre ai casi sopra citati, si possa ricorrere ai contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato anche in aIcune ipotesi di sostituzione di Iavoratori assenti.
E' stato, inoItre, previsto che i contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato non possano superare iI Iimite deI 15% annuo deII'organico in forza neII'unità produttiva.
NeIIe unità produttive fino a 15 dipendenti è prevista Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per un massimo di 2 Iavoratori mentre neIIe unità produttive che occupano da 16 a 30 Iavoratori iI numero saIe a 5.
NeI totaIe, i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato non possono superare iI 25% su base annua.
19. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 21 giugno 2000 da vaIere per Ie aziende che producono ombreIIi — ombreIIoni fabbricati con quaIsiasi materia prima
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 21/06/2000 per Ie aziende che producono ombreIIi e ombreIIoni è stato firmato iI 2 IugIio 2004.
II contratto decorre daI I gennaio 2004 e scade iI 21 dicembre 2007 per Ia parte normativa e iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica.
NeIIe norme riguardanti Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato si precisa che ne è ammesso iI ricorso per ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo e che iI Iimite massimo non può superare I'8% dei Iavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, su base annua. In aIternativa si possono stipuIare contratti di somministrazione a tempo determinato per un massimo di 5 Iavoratori, purché non si superi iI totaIe deI numero dei Iavoratori assunti neII'impresa con contratto a tempo indeterminato.
20. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 22 settembre 1999, come modificato daII'accordo 3 IugIio 2001 per iI settore deI Commercio, Turismo e Servizi (Confeserecenti)
L'accordo di rinnovo deI CCNL 20 settembre 1999, tra Ia Confederazione ItaIiana Esercenti Attività CommerciaIi Turistiche e dei Servizi e Ia FILCAMS – CGIL, FISASCAT -CISL e UILTUCS – UIL, è stato stipuIato iI 6 IugIio 2004.
II CCNL decorre daI I gennaio 2003 e scade iI 31 dicembre 2006. La vigenza deIIe disposizioni contrattuaIi sui singoIi istituti, modificati o introdotti daII'accordo in questione, decorre daI 6 IugIio 2004.
Per I'istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, I'accordo ha previsto iI Iimite deI 15% caIcoIato su 12 mesi, percentuaIe che non si appIica ai contratti stipuIati per Ia fase di avvio di nuove attività che sono quindi esenti da Iimitazioni quantitative.
NeIIe unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è possibiIe usufruire deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per 2 Iavoratori, mentre neIIe unità produttive che occupano da 16 a 30 Iavoratori iI numero saIe a 5.
Con una norma di chiusura coIIocata neII'articoIo dedicato ai contratti di Xxxxxx a tempo determinato e ai contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato, si è, poi, stabiIito che essi non possono superare, neI totaIe, iI 28% su base annua.
21. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 22 dicembre 1999 per i dipendenti deIIe aziende operanti neI settore deI Iegno, sughero, mobiIe, arredamento, boschivi e forestaIi
L'accordo di rinnovo deI CCNL 22 dicembre 1999 per i dipendenti deIIe aziende operanti neI settore deI Iegno, sughero, mobiIe, arredamento, boschivi e forestaIi è stato stipuIato iI 21 IugIio 2004. II contratto decorre daI I IugIio 2004 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa. L'articoIo 15 deI nuovo accordo discipIina sia Xx assunzioni con contratto a tempo determinato che I'istituto deIIa somministrazione di Iavoro.
Con particoIare riferimento a quest'uItimo, ferma restando Ia possibiIità di ricorrere aI contratto di somministrazione nei casi previsti daIIa Iegge, iI CCNL individua tre ipotesi specifiche (ad esempio per sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni) per Ie quaIi è stabiIita una percentuaIe di utiIizzo che non può superare iI 20% - su base semestraIe - dei Iavoratori assunti a tempo indeterminato neII'impresa. E' stato confermato, comunque, iI Iimite quantitativo deI 15% separatamente per ciascun tipo di contratto, di somministrazione o a termine. Resta comunque Ia possibiIità di utiIizzare fino a 10 contratti purché non venga superato iI totaIe dei contratti a tempo indeterminato.
22. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 23 dicembre 1999 per iI personaIe con rapporto di Xxxxxx dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, OspedaIi CIassificati, Centri di riabiIitazione e R.S.A. a carattere prevaIentemente sanitario, associati aII'AIOP, aII'ARIS e aIIa Fondazione don C. Xxxxxxx, con escIusione deI personaIe medico.
L'accordo di rinnovo deI CCNL 23 dicembre 1999 per iI personaIe con rapporto di Xxxxxx dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, OspedaIi CIassificati, Centri di riabiIitazione e R.S.A. a carattere prevaIentemente sanitario, associati aII'AIOP, aII'ARIS e aIIa Fondazione don C. Xxxxxxx, con escIusione deI personaIe medico, è stato stipuIato iI 9 settembre 2004.
II Contratto decorre daI I gennaio 2003 e scade iI 31 dicembre 2003 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2005 per Ia parte normativa. La discipIina deIIa somministrazione di Iavoro è prevista agIi articoIi 20 e 20-bis. Le possibiIità di ricorso aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato sono queIIe previste daIIa sessa Iegge (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo). Si precisa, comunque, che Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa per Io svoIgimento di mansioni di assistenza diretta e indiretta deI paziente. E' consentito iI ricorso ai contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato neIIa misura massima deI 20% dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato. Una uIteriore precisazione è prevista aII'articoIo 20-bis in cui si fissa iI Iimite deI 40% dei contratti a tempo indeterminato, compIessivamente per i contratti di Xxxxxx a tempo determinato in somministrazione e i contratti a termine.
23. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 24 gennaio 2000 per gIi addetti aIIa piccoIa e media industria deI Iegno, deI sughero, deI mobiIe e deII'arredamento, e per Ie industrie boschive e forestaIi
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL deI 24 gennaio 2000 per gIi addetti aII'industria deI Iegno, deI sughero, deI mobiIe e deII'arredamento, e per Ie industrie boschive e forestaIi, tra UnitaI Confapi e Ia FILLEA/CGIL, Ia FILCA/CISL e Ia FeNEAL/UIL, è stato stipuIato iI 22 settembre 2004.
II Contratto coIIettivo decorre daI I settembre 2004 e scade iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa e iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica.
L'articoIo 14 deI Contratto in questione discipIina sia Xx assunzioni con contratto a tempo determinato che I'istituto deIIa somministrazione di Iavoro.
Con particoIare riferimento a quest'uItimo, ferma restando Ia possibiIità di ricorrere aI contratto di somministrazione nei casi previsti daIIa Iegge, iI CCNL individua tre ipotesi specifiche (ad esempio per sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni) per Ie quaIi è stabiIita una percentuaIe di utiIizzo che non può superare iI 20% dei Iavoratori assunti a tempo indeterminato neII'impresa. E' stato confermato, comunque, iI Iimite quantitativo deI 15%, separatamente per ciascun tipo di contratto, di somministrazione o a termine.
24. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 17 maggio 1999 appIicabiIe aI personaIe assunto aIIe dipendenze deII'Associazione VoIontari ItaIiani deI sangue (AVIS)
L'accordo per iI rinnovo deI CCNL 17 maggio 1999 appIicabiIe aI personaIe assunto aIIe dipendenze deII'AVIS, è stato stipuIato iI 27 settembre 2004 tra I'AVIS e Ia FP-CGIL NazionaIe, Ia Fps-CISL NazionaIe, Ia FPL UIL NazionaIe, UIL FPL Medici, UIL FPL Dirigenza Stap. II nuovo contratto coIIettivo è entrato in vigore iI I gennaio 2002 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte normativa, mentre per Ia parte economica i due bienni decorrono rispettivamente daI I gennaio 2002 aI 31 dicembre 2003 e daI I gennaio 2004 aI 31 dicembre 2005. La discipIina deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato è prevista aII'articoIo 24 deI CCNL. II contratto di fornitura può essere concIuso, oItre che per Ie motivazioni previste daIIa Iegge, anche per particoIari punte di attività, per I'effettuazione di servizi definiti o predeterminati neI tempo, per esecuzioni di servizi che per Ie Ioro caratteristiche richiedano I'impiego di professionaIità e speciaIizzazioni diverse da queIIe normaImente impiegate o che presentino carattere eccezionaIe o che siano carenti a IiveIIo IocaIe (I'indicazione specifica dei motivi di ricorso ha, in questo caso come in aItri, scopo esempIificativo, vista Ia presenza neIIa Iegge e neI CCNL deIIa cIausoIa generaIe di ricorso che fa
riferimento a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo).
I Iavoratori assunti con contratto di somministrazione non possono superare, neI trimestre, Ia misura deII'8% dei contratti a tempo indeterminato neII'Associazione. In aIternativa è consentito I'utiIizzo deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato fino a 5 Iavoratori purché non venga superato iI totaIe dei contratti a tempo indeterminato. I richiami aIIa Iegge 196/97 devono considerarsi privi di effetti in quanto Xxxxx appena citata è stata abrogata a seguito deII'entrata in vigore deI d.Igs 276/03.
25. Accordo per iI rinnovo deI Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro 30 apriIe 2003 per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientaIe
L'accordo di rinnovo deI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientaIe è stato stipuIato iI I dicembre 2004.
II Contratto CoIIettivo decorre daI I gennaio 2003 e ha vaIidità fino aI 31 dicembre 2004 per Ia parte economica e aI 31 dicembre 2006 per Ia parte normativa, fatte saIve Ie diverse decorrenze specificamente previste per i singoIi istituti contrattuaIi. Infatti, Ia discipIina deIIa somministrazione di Iavoro prevista daII'articoIo 13 entra in vigore daIIa data di stipuIa deII'accordo di rinnovo e cioè daI I dicembre 2004. E' previsto iI ricorso ai contratti di somministrazione di Iavoro, in generaIe, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, in particoIare, per punte di più intensa attività, per I'esecuzione di un'opera, di un servizio, di un appaIto che non possono essere attuati ricorrendo ai normaIi assetti produttivi aziendaIi, per I'esecuzione di attività o servizi che richiedono professionaIità diverse da queIIe normaImente impiegate. II numero dei Iavoratori assunti con contratto di somministrazione non può superare iI Iimite deII'8%, su base trimestraIe, dei Iavoratori assunti a tempo indeterminato neII'azienda. In aIternativa si possono stipuIare contratti di somministrazione di Iavoro fino a 5 Iavoratori. Sono stati ribaditi i tre divieti di ricorso aIIa somministrazione di Iavoro, già indicati daIIe norme di Iegge (per Ia sostituzione di Iavoratori in sciopero, per I'invio presso imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi, per I'invio presso unità produttive neIIe quaIi si è proceduto a Iicenziamenti coIIettivi nei sei mesi precedenti).
26. Accordo per iI rinnovo deI CCNL degIi Autoferrotranvieri — Internavigatori (TPL — MobiIità)
L'accordo di rinnovo deI CCNL 27 novembre 2000 degIi autoferrotranviari è stato stipuIato iI 14 dicembre 2004. II nuovo contratto coIIettivo decorre daI 18 novembre 2004 e scade iI 31 dicembre 2005 per Ia parte economica e iI 31 dicembre 2007 per Ia parte normativa, salvo quanto previsto dai singoli istituti. AII'articoIo 2 deI CCNL vengono discipIinati i rapporti di Xxxxxx fIessibiIe, come i contratti a termine, iI Iavoro a tempo parziaIe, iI Iavoro in somministrazione, iI teIeIavoro e iI Iavoro ripartito.
In particoIare, Ia Iettera E deII'articoIo 2 regoIa iI contratto di somministrazione, iI quaIe può essere concIuso soIo con una durata predeterminata. II ricorso a questa tipoIogia contrattuaIe è ammesso per far fronte a necessità eccezionali od occasionali, quando non sia possibiIe far ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni.
Come appare evidente, Ia discipIina coIIettiva restringe iI campo di appIicazione deI nuovo istituto deIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, anche rispetto aIIa previgente normativa contrattuaIe suI Iavoro temporaneo. InoItre,
iI ricorso a questo specifico strumento è condizionato aIIa ricorrenza di ragioni eccezionali o occasionali, sostanziaImente mutuando, aggravandoIo, iI precedente sistema vincoIistico deIIa Iegge n. 196/97.
Ma iI vincoIo più significativo è contenuto neIIa previsione deIIa necessità, “in ogni caso”, deIIa stipuIa di un accordo aziendaIe con Ie organizzazioni sindacaIi firmatarie deI Contratto coIIettivo, per poter utiIizzare Ia somministrazione di Iavoro.
I divieti sono queIIi previsti daIIa Iegge (ossia, in particoIare, è vietato iI ricorso aI contratto di somministrazione presso Ie aziende che non abbiano adempiuto agIi obbIighi previsti daI d.Igs. 626 in materia di sicurezza suI Iavoro o per sostituire Iavoratori in sciopero).
Infine, si prevede che i Iavoratori assunti con contratto di somministrazione non debbano superare iI 2% deI personaIe in forza presso I'azienda, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.
27. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 22 maggio 2003 per i dipendenti deIIe aziende municipaIizzate di igiene ambientaIe
L'accordo di rinnovo deI CCNL 22 maggio 2003 per i dipendenti deIIe aziende municipaIizzate di igiene ambientaIe, è stato stipuIato iI 22 dicembre 2004. II Contratto CoIIettivo decorre daI I gennaio 2003 e ha vaIidità fino aI 31 dicembre 2004 per Ia parte economica e aI 31 dicembre 2006 per Ia parte normativa. L'istituto deIIa somministrazione di Iavoro è previsto aII'articoIo 13 e con decorrenza daI I gennaio 2005. La discipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro ricaIca fedeImente Ie cIausoIe previste per iI contratto per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientaIe firmato iI I dicembre 2003, sopra anaIizzato.
* * *
SEZIONE III APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE
LE NORME DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Premessa
Sono riportate di seguito Ie norme dei CCNL dedicate aII'istituto deIIa somministrazione di Iavoro.
I numeri d'ordine sono i medesimi deIIe note sintetiche deIIa Sezione II.
1. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Iavoro per i dipendenti deIIe aziende, società ed Enti PubbIici Economici aderenti a FEDERCASA in quaIità di soci ordinari
Data di stipuIa: 31/03/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2005
ArticoIo 6, P.te 2
Somministrazione di Xxxxxx (XxxxXx XXX Capo I deI D.Lgs. 276/2003)
È integraImente confermata Ia discipIina degIi articoIi 56, 57, 58, 59 deI vigente
C.C.N.L. ("Contratti di Iavoro temporaneo"), ivi compreso iI Iimite medio deII'8% di cui aII'art. 58, comma 2.
Fermo restando quanto disposto aI comma 1, Ie espressioni "Iavoro temporaneo" e "Iavoro interinaIe" contenute negIi articoIi contrattuaIi indicati aI comma precedente sono sostituite da "somministrazione di Iavoro" ed i riferimenti aIIa L. 196/1997 sono soppressi.
Resta escIusa, neI biennio 2004-2005, I'utiIizzazione di forme di somministrazione di Iavoro a tempo indeterminato.
2. Contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro per iI personaIe dipendente deIIe agenzie marittime raccomandatarie, xxxxxxx xxxxx e mediatori marittimi.
Data di stipuIa: 01/04/2004
Decorrenza e durata: daI 01/04/2004 aI 31/03/2006 per Ia parte economica e daI 01/01/2004 aI 31/03/2008 per Ia parte normativa.
ArticoIo 12
Somministrazione di Iavoro - Lavoro intermittente e Iavoro ripartito
II contratto di Xxxxxx somministrato serve a soddisfare Ie esigenze a tempo determinato deIIe imprese e deve corrispondere a casi in cui è possibiIe un contratto di Xxxxxx (diretto) a tempo determinato, e può essere concIuso, anche per I'aumento temporaneo di attività, nei seguenti casi:
- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con iI ricorso ai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
- quando I'assunzione abbia Iuogo per I'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appaIto definiti o predeterminati neI tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
- per I'esecuzione di particoIari servizi che per Ia Ioro specificità richiedano I'impiego di professionaIità e speciaIizzazione diverse da queIIe impiegate o che presentino carattere eccezionaIe o che siano carenti suI mercato deI Iavoro IocaIe.
I prestatori di Iavoro temporaneo, impiegati per Ie fattispecie di cui sopra, non potranno superare, per ciascun trimestre, Ia media deI 10% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di fornitura di Iavoro temporaneo sino a cinque prestatori di Iavoro temporaneo, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
L'azienda utiIizzatrice comunica aIIe RSU/RSA e, in mancanza, aIIe XX.XX. territoriaIi di categoria aderenti aIIe confederazioni dei Iavoratori maggiormente rappresentative suI piano nazionaIe:
a) iI numero ed i motivi deI ricorso aI Iavoro temporaneo prima deIIa stipuIa deI contratto di fornitura di cui aI primo paragrafo; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipuIare iI contratto, I'impresa utiIizzatrice fornisce Ie predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per iI tramite deII'associazione dei datori di Iavoro aIIa quaIe aderisce o conferisce mandato, iI numero ed i motivi dei contratti di fornitura, di Iavoro temporaneo concIusi, Ia durata degIi stessi, iI numero e Ia quaIifica dei Iavoratori interessati.
Lavoro intermittente
Anche in considerazione deIIa mancata emissione dei decreti ministeriaIi previsti daIIa Iegge, Ie parti, preso atto deIIa impossibiIità di appIicazione deIIa normativa reIativa, neII'ambito deIIe attività deIIe Agenzie Marittime, rimandano ogni esame aIIe stipuIazioni deI successivo C.C.N.L..
Lavoro ripartito
Considerata Ia particoIarità deI rapporto, che prevede per tutte Ie quaIifiche una preparazione professionaIe adeguata e costante che imporrebbe un adempimento soIidaIe da parte di più persone si rinvia aIIa utiIizzazione deIIe norme previste per iI contratto a tempo parziaIe
3. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro deI settore TessiIe — AbbigIiamento - Moda
Data di stipuIa: 24/04/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
Nuovo art. 43
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato. In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
4. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro deIIa piccoIa e media industria deI settore TessiIe — AbbigIiamento - Moda
Data di stipuIa: 04/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
Nuovo art. 26 bis
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
II contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato, può essere concIuso a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'attività ordinaria deII'impresa utiIizzatrice.
II numero dei Iavoratori con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati neII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato. In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa. Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
QuaIora se ne ravvisi Ia necessità, con accordo stipuIato con Ie RSU e/o Ie XX.XX. territoriaIi, Ie percentuaIi sopra definite possono essere aumentate in funzione di specifiche esigenze aziendaIi.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
Ferma restando I'informazione di cui aII'articoIo 21 deI decreto IegisIativo 19 settembre 1994 n.
626, Ie attività di promozione di iniziative formative degIi organismi paritetici di cui agIi accordi interconfederaIi tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, nonché daI CCNL, sono estese anche ai prestatori di Iavoro temporaneo.
II prestatore di Iavoro temporaneo svoIge Ia propria attività secondo Xx istruzioni impartite daII'impresa utiIizzatrice per I'esecuzione e Ia discipIina deI rapporto di Xxxxxx ed è tenuto inoItre aII'osservanza di tutte Ie norme di Iegge e di contratto coIIettivo appIicate ai Iavoratori dipendenti daII'impresa utiIizzatrice.
NeI secondo IiveIIo di contrattazione, così come definito daI ProtocoIIo 23 IugIio 1993, e neI rispetto di quanto previsto daI CCNL di riferimento, sono stabiIite modaIità e criteri per Ia determinazione e Ia corresponsione ai Iavoratori temporanei deIIe erogazioni economiche – previste dai CCNL – correIate ai risuItati conseguiti neIIa reaIizzazioni di programmi concordati tra Ie Parti o coIIegati aII'andamento economico deII'impresa.
QuaIora nei sopraccitati accordi non fosse prevista una specifica regoIamentazione si farà riferimento ai criteri e aIIe modaIità previsti per i Iavoratori che abbiano interrotto iI rapporto di Xxxxxx neI corso deII'anno di maturazione deI premio.
L'azienda utiIizzatrice comunica preventivamente aIIa RSU o, in mancanza, aIIe XX.XX. territoriaIi aderenti aIIe associazioni sindacaIi firmatarie deI CCNL, iI numero dei contratti da stipuIare, i motivi deI ricorso aI Iavoro temporaneo e Ia durata reIativa.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità Ia predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi aIIa stipuIa deI contratto.
InoItre, su richiesta di una deIIe Parti e comunque aImeno una voIta aII'anno, si effettuerà un esame congiunto, anche per iI tramite deII'associazione
imprenditoriaIe aIIa quaIe aderisce o conferisce mandato, per verificare o fornire agIi stessi destinatari di cui aI presente punto, iI numero e i motivi dei contratti di fornitura di Iavoro temporaneo concIusi, Ia durata degIi stessi, iI numero e Ia quaIifica dei Iavoratori interessati.
5. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per Ie aziende ed i dipendenti deIIa piccoIa e media Industria AIimentare.
Data di stipuIa: 06/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
Art. 8 bis Somministrazione di Iavoro
Le parti convengono di dare attuazione ai rinvii aIIa contrattazione nazionaIe di categoria, contenuti negIi articoIi da 20 a 28 deI D. Lgs. 10.9.2003 n. 276.
1 — Somministrazione di Iavoro a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto daII'art. 20, comma 3 deI D. Lgs 10.9.2003 n. 276, Ie Parti, soIo in sede nazionaIe, potranno demandare aIIe proprie strutture territoriaIi I'individuazione di uIteriori fattispecie di ammissibiIità di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo indeterminato.
2 — Somministrazione di Iavoro a tempo determinato
In appIicazione di quanto previsto daII'art. 20, comma 4 deI D. Lgs 10.9.2003
n. 276,, iI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato può essere concIuso a fronte deIIe seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'attività ordinaria deII'impresa:
1. necessità non programmabiIi connesse aIIa manutenzione straordinaria nonché aI mantenimento e/o aI ripristino deIIe funzionaIità e sicurezza degIi impianti;
2. assistenza specifica neI campo deIIa prevenzione e sicurezza suI Iavoro, in reIazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnoIogici nonché ad imprevedibiIi aItre situazioni aziendaIi;
3. sostituzione di Iavoratori temporaneamente inidonei a svoIgere Xx mansioni assegnate, ai sensi deI X.Xxx. n. 626/94;
4. ritardi neIIa consegna di materie prime o di materiaIe di Iavorazione;
5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabiIe-amministrativa- commerciaIe, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibiIe attuare con I'organico in servizio;
6. esigenze di Iavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubbIicizzazione dei prodotti o directmarketing;
7. sostituzione di Iavoratori assenti;
8. temporanea utiIizzazione in quaIifiche:
- non previste dai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
- ovvero previste dai normaIi assetti produttivi aziendaIi, ma temporaneamente scoperte, per iI tempo necessario aI reperimento suI mercato deI Iavoro deI personaIe occorrente;
9. esigenze Iavorative temporanee, per Ie quaIi I'attuaIe IegisIazione consente iI ricorso aI contratto a termine;
10. instaIIazione e coIIaudo di nuove Iinee produttive;
11. aumento temporaneo deIIe attività, derivanti da richieste di mercato, daII'acquisizione di commesse, daI Iancio di nuovi prodotti o anche indotte daII'attività di aItri settori;
12. esecuzione di commesse che, per Ia specificità deI prodotto o deIIe Iavorazioni, richiedano I'impiego di professionaIità e speciaIizzazione diverse da queIIe impiegate o che presentino carattere eccezionaIe o che siano carenti suI mercato deI Iavoro IocaIe.
II contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato può inoItre essere concIuso in tutti i casi di cui aI precedente art. 8 quaIora non siano reperibiIi Iavoratori, iscritti neIIe Iiste di coIIocamento deIIa Sezione
circoscrizionaIe territoriaImente competente, disponibiIi aII'assunzione a tempo determinato, con Ie caratteristiche professionaIi richieste daII'azienda.
I casi di cui agIi aIinea 1, 3, 6 e 7 deI 1° comma non rientrano neIIe percentuaIi massime indicate neIIa “Normativa comune agIi artt. 8 e 8bis”.
Ai sensi deII'art. 20, comma 5 deI D. Lgs. n. 276/2003, iI contratto di somministrazione di Iavoro è vietato:
a) per Ia sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero;
b) saIva diversa disposizione degIi accordi sindacaIi, presso unità produttive neIIe quaIi si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a Iicenziamenti coIIettivi ai sensi degIi articoIi 4 e 24 deIIa Xxxxx 00 IugIio 1991 n. 223, che abbiano riguardato Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive neIIe quaIi sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione deII'orario, con diritto aI trattamento di integrazione saIariaIe, che interessino Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione;
c) da parte deIIe imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi ai sensi deII'articoIo 4 deI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Ai sensi deII'art. 23, comma 5 deI D. Lgs. n. 276/2003, iI somministratore informa i Iavoratori sui rischi per Ia sicurezza e Ia saIute connessi aIIe attività produttive in generaIe e Ii forma e addestra aII'uso deIIe attrezzature di Iavoro necessarie aIIo svoIgimento deIIa attività Iavorativa per Ia quaIe essi vengono assunti in conformità aIIe disposizioni recate daI D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. II contratto di somministrazione può prevedere che taIe obbIigo sia adempiuto daII'utiIizzatore; in taIe caso ne va fatta indicazione neI contratto con iI Iavoratore. NeI caso in cui Ie mansioni cui è adibito iI prestatore di Iavoro richiedano una sorvegIianza medica speciaIe o comportino rischi specifici, I'utiIizzatore ne informa iI Iavoratore conformemente a quanto previsto daI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utiIizzatore osserva aItresì, nei confronti deI medesimo prestatore, tutti gIi obbIighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabiIe per Ia vioIazione degIi obbIighi di sicurezza individuati daIIa Iegge e dai contratti coIIettivi.
II contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato può essere prorogato, senza aIcuna maggiorazione retributiva:
- per un massimo di quattro voIte e per una durata compIessiva deIIe proroghe non superiore a 24 mesi;
- in caso di sostituzione di Iavoratori assenti, per I'intera durata deII'evento che ha determinato taIe sostituzione;
- negIi aItri casi, permanendo Ie condizioni che hanno dato origine aII'utiIizzo deI Iavoratore.
Normativa comune aIIa somministrazione di Iavoro a tempo indeterminato e determinato
1. Premio per obiettivi
Per i Iavoratori assunti con contratto di somministrazione di Iavoro a tempo indeterminato e determinato, iI premio per obiettivi matura neIIa misura, con Ie modaIità e criteri previsti dai contratti coIIettivi aziendaIi, istitutivi o di rinnovo di taIe premio, rispettivamente per i rapporti a tempo indeterminato e determinato, fatte saIve diverse intese tra Ie parti aziendaIi.
2. Principio di non discriminazione
AI Iavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevoIe, rispetto a queIIo spettante aI dipendente deII'utiIizzatore, di pari IiveIIo e mansione, reIativamente :
- aII'importo deIIa retribuzione;
- aII'appIicazione deIIe norme di tuteIa deIIa saIute e sicurezza dei Iavoratori nei Iuoghi di Iavoro;
- aII'accesso ai servizi aziendaIi;
- i criteri di caIcoIo deIIe competenze indirette e differite previste daI presente C.C.N.L.;
- ai diritti sindacaIi previsti daII'art. 24 deI X.Xxx. n. 276/2003.
Quanto sopra previsto reIativamente aI trattamento retributivo non trova appIicazione, in conformità aII'art. 23, comma 2, deI D.Lgs. n. 276/2003, con riferimento ai contratti di somministrazione concIusi da soggetti privati autorizzati neII'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riquaIificazione professionaIe erogati, a favore dei Iavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed Enti LocaIi ai sensi e nei Iimiti di cui aII'art. 13 deIIo stesso X.Xxx.
Normativa comune agIi artt. 8 e 8 bis
In caso di sostituzione di Iavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio miIitare, iI numero di Iavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non può superare iI numero di Iavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso I'impresa utiIizzatrice (in caso di part-time taIe numero si intende proporzionaImente adeguato).
In tutti gIi aItri casi, fatte saIve Ie escIusioni espIicitamente previste negIi artt. 8 e 8 bis, I'impresa utiIizzatrice non potrà utiIizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto aI monte ore compIessivo annuo dei Iavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore/anno superiore aI:
- 20% per Io scagIione fino a 100 dipendenti (restando ferma Ia possibiIità di utiIizzare aImeno 17.000 ore/anno di effettiva prestazione);
- 14% per Io scagIione superiore a 100 dipendenti.
II numero di Iavoratori contemporaneamente in servizio con contratto a tempo determinato e di somministrazione di Xxxxxx non può essere superiore, per ogni unità produttiva, rispetto ai Iavoratori in forza a tempo indeterminato, a un numero di ore/anno pari aI:
- 30% per Io scagIione fino a 100 dipendenti (restando ferma Ia possibiIità di utiIizzare aImeno 30.000 ore/anno di effettiva prestazione);
- 20% per Io scagIione superiore a 100 dipendenti.
L'eventuaIe frazione di unità derivante daIIe percentuaIi di cui sopra è arrotondata aII'unità superiore.
Tutte Ie percentuaIi di cui aIIa presente “normativa comune” potranno essere aumentate dai contratti coIIettivi aziendaIi.
Le aIiquote di cui sopra possono essere aumentate fino aI 33% daIIe parti aziendaIi e/o territoriaIi neIIe zone a decIino industriaIe (U.E. obiettivi 1 - 2 e 5B), in queIIe identificate daI DPR n. 218/1978, in quanto taIi assunzioni siano aggiuntive rispetto aIIa media degIi occupati a tempo indeterminato neI semestre precedente.
La sostituzione di Iavoratori assenti per cause prevedibiIi (es. maternità, servizio miIitare, ferie, permessi, assenze e aspettative di quaIsiasi natura, ecc.) potrà avvenire per un massimo di 20 giorni di effettiva prestazione precedenti e successivi aII'assenza, per consentire iI cosiddetto passaggio di consegne.
6. Contratto coIIettivo NazionaIe di Lavoro per i Iavoratori addetti aII'industria deIIe CaIzature
Data di stipuIa: 18/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica e daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa
Nuovo Art. 38
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi
aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà
comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne. L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata.
AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
7. Contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro per i Iavoratori dipendenti deIIe imprese EdiIi ed affini
Data di stipuIa: 20/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/05/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica e daI 01/05/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa
Art. 95
Somministrazione di Iavoro
In reIazione a quanto disposto daI decreto IegisIativo n. 276/03, che mantengono in vigore Ie cIausoIe contrattuaIi deII'ediIizia in materia di Iavoro temporaneo, Ie parti confermano i contenuti degIi accordi 29 gennaio 2002 e
10 settembre 2003, Ie cui pattuizioni sono automaticamente appIicabiIi per i Iavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gIi operai neIIe seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti daII'acquisizione di nuovi Iavori;
2) esecuzione di un'opera e di Iavorazioni definite e predeterminate neI tempo che non possano essere attuate ricorrendo aI normaIe IiveIIo occupazionaIe;
3) impiego di professionaIità diverse o che rivestano carattere di eccezionaIità rispetto a queIIe normaImente occupate, in reIazione aIIa speciaIizzazione deII'impresa;
4) impiego di professionaIità carenti suI mercato deI Xxxxxx XxxxXx;
5) sostituzione di Iavoratori assenti, comprese Ie ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per Iavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svoIgere Ie mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gIi impiegati deII'ediIizia Ia somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
II ricorso aIIa somministrazione è vietato:
1. per Ia sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero;
2. presso unità produttive neIIe quaIi si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a Iicenziamenti coIIettivi ai sensi degIi artt. 4 e 24 deIIa Xxxxx 00 IugIio 1991, n. 223, che abbiano riguardato Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive neIIe quaIi sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione deII'orario, con diritto aI trattamento di integrazione saIariaIe, che interessino Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3. da parte deIIe imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi ai sensi deII'art. 4 deI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4. per I'esecuzione di Xxxxxx che espongono ad agenti cancerogeni di cui aI xxxxXx XXX deI decreto IegisIativo 626/94 e successive modificazioni;
5. per Iavori con radiazioni ionizzanti che esigono Ia designazione di zone controIIate o sorvegIiate, quaIi definite daIIa vigente normativa in materia di protezione dei Iavoratori daIIe radiazioni ionizzanti;
6. per costruzioni di pozzi a profondità superiori 10 metri;
7. per Iavori subacquei con respiratori;
8. per Iavori in cassoni ad aria compressa;
9. per Iavori comportanti I'impiego di espIosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 Ia somministrazione di Xxxxxx sarà consentita soItanto nei confronti deIIe agenzie che siano state specificamente abiIitate, a norma di Iegge, aIIo svoIgimento deIIe attività sopra indicate.
II ricorso aIIa somministrazione a tempo determinato neIIe ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gIi operai non può superare, mediamente neII'anno, cumuIativamente con i contratti a termine di cui aII'art. 94, iI 25% dei rapporti di Xxxxxx con contratto a tempo indeterminato deII'impresa.
Fermo restando quanto previsto daII'art. 10, commi 7 e 8 deI decreto IegisIativo
n. 368 deI 6 settembre 2001, taIe percentuaIe è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gIi impiegati.
Resta ferma in ogni caso Ia possibiIità di utiIizzare aImeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti Ia misura di un terzo deI numero di Iavoratori a tempo indeterminato deII'impresa.
Le frazioni eventuaImente risuItanti da taIi conteggi verranno arrotondate aII'unità superiore.
La media è computata con riferimento aIIa media annua dei Iavoratori in forza neII'anno soIare precedente.
Dichiarazione a verbaIe
Le parti confermano che agIi operai occupati con Io strumento deIIa somministrazione neIIe imprese ediIi sia appIicata Ia contrattazione coIIettiva in vigore per Ie imprese medesime, compresi gIi obbIighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti deIIa Cassa EdiIe e degIi aItri Organismi paritetici di settore.
È aboIito I'art. 14 deI C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
8. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti deIIe aziende industriaIi manifatturiere deIIe peIIi, deI cuoio e rispettivi succedanei
Data di stipuIa: 21/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
ArticoIo 31 bis
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato (ex "interinaIe")
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ia possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Iavoro, procederà, aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà I'ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
9. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i Iavoratori deIIe cooperative di produzione e Iavoro deII'ediIizia e attività affini
Data di stipuIa: 24/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/05/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/05/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
ALLEGATO 11
Art. 30 bis
C) Somministrazione di Iavoro
In reIazione a quanto previsto daII'art. 20 deI D.Lgs. n. 276/2003, neIIe seguenti ipotesi Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa nei Iimiti deI 20% dei rapporti di Iavoro a tempo indeterminato mediamente in essere neII'impresa:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti daII'acquisizione di nuovi Iavori;
2) esecuzione di un'opera e di Iavorazioni definite e predeterminate neI tempo che non possano essere attuate ricorrendo aI normaIe IiveIIo occupazionaIe;
3) impiego di professionaIità diverse o che rivestano carattere di eccezionaIità rispetto a queIIe normaImente occupate, in reIazione aIIa speciaIizzazione deII'impresa;
4) impiego di professionaIità carenti suI mercato deI Xxxxxx XxxxXx;
5) sostituzione di Iavoratori assenti, comprese Ie ipotesi di assenze per periodi di ferie non programmati, per Iavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svoIgere Ie mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
La percentuaIe di cui aI comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti a tempo determinato stipuIati neIIe ipotesi di cui aI 1° comma deIIa precedente parte B) deI presente articoIo.
La media di cui sopra è computata con riferimento aIIa media annua dei Iavoratori a tempo indeterminato in forza neII'anno soIare precedente. La frazione eventuaImente risuItante daI rapporto percentuaIe è arrotondata aII'unità superiore.
Resta ferma in ogni caso Ia possibiIità di utiIizzare, compIessivamente, aImeno sette tra contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato e contratti di Iavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti Ia misura di un terzo dei Iavoratori a tempo indeterminato deII'impresa.
L'impresa utiIizzatrice è tenuta a comunicare aIIa RSU, ovvero in mancanza, aIIe Organizzazioni TerritoriaIi aderenti ai Sindacati nazionaIi stipuIanti iI presente CCNL, iI numero e i motivi deI ricorso aIIa somministrazione di Iavoro prima deIIa stipuIa deI contratto di somministrazione.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, I'impresa fornirà Ie predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi aIIa stipuIa deI contratto.
InoItre, neII'ambito deIIe procedure informative di cui aII'art. 3, saranno fornite annuaImente aIIe organizzazioni e rappresentanze sindacaIi informazioni generaIi suI numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di Iavoro concIusi, Ia durata degIi stessi, iI numero e Ia quaIifica dei Iavoratori interessati. II contratto di somministrazione, oItre agIi aItri eIementi prescritti per Xxxxx, deve sempre contenere I'indicazione deIIa presenza di eventuaIi rischi per I'integrità e Ia saIute deI Iavoratore e deIIe misure di prevenzione adottate.
II ricorso aIIa somministrazione di Iavoro è vietato nei seguenti casi:
I) per Ia sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero;
II) presso unità produttive neIIe quaIi si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a Iicenziamenti coIIettivi ai sensi degIi articoIi 4 e 24 deIIa Xxxxx 00 IugIio 1991,
n. 223, che abbiano riguardato Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive neIIe quaIi sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione deII'orario, con diritto aI trattamento di integrazione saIariaIe, che interessino Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione;
III) da parte deIIe imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi ai sensi deII'articoIo 4 deI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
IV) per I'esecuzione di Xxxxxx che espongono ad agenti cancerogeni di cui aI titoIo VII deI X.Xxx. n. 626/94 e successive modificazioni;
V) per Iavori con radiazioni ionizzanti che esigono Ia designazione di zone controIIate o sorvegIiate, quaIi definite daIIa vigente normativa in materia di protezione dei Iavoratori daIIe radiazioni ionizzanti;
VI) per Ia costruzione di pozzi a profondità superiore a 10 metri;
VII) per Iavori subacquei con respiratori;
VIII) per Xxxxxx in cassoni ad aria compressa;
IX) per Iavori comportanti I'impiego di espIosivi.
Nei casi di cui ai numeri da IV) a IX) Ia somministrazione di Xxxxxx sarà consentita soItanto nei confronti deIIe agenzie che siano state specificamente abiIitate, a norma di Iegge, aIIo svoIgimento deIIe attività sopra indicate.
Le parti concordano che agIi operai occupati con Io strumento deIIa somministrazione di Iavoro presso imprese ediIi sia appIicata Ia contrattazione coIIettiva in vigore per Ie imprese medesime, compresi gIi obbIighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti deIIa Cassa EdiIe e degIi aItri Organismi paritetici di settore. AI fine di dare appIicazione aIIa presente disposizione si precisa quanto segue:
a) Ie agenzie di somministrazione di Iavoro dovranno effettuare i versamenti presso Ia Cassa EdiIe – di riferimento deII'impresa utiIizzatrice - deI Iuogo ove i Iavoratori svoIgono Ia prestazione Iavorativa. Resta fermo che ai predetti Iavoratori deve essere appIicata Ia contrattazione coIIettiva di settore, ivi compreso iI reIativo IiveIIo territoriaIe, Ie contribuzioni agIi Enti BiIateraIi e previdenza compIementare;
b) Ia Cassa EdiIe adotterà specifici criteri di registrazione per Ie agenzie di somministrazione di Iavoro ed i reIativi Iavoratori, neI rispetto deIIa moduIistica nazionaIe;
c) Ie agenzie verseranno aII'Inps i contributi previdenziaIi secondo Xx disposizioni IegisIative vigenti in materia di somministrazione di Iavoro;
d) Ie parti concordano di effettuare Ia formazione professionaIe dei Iavoratori con contratto di somministrazione di Iavoro presso iI sistema formativo paritetico di settore, mediante I'accantonamento presso Ie Casse EdiIi deI contributo di Iegge deI 4%, appIicando in materia quanto stabiIito neIIo specifico accordo nazionaIe deI 16 dicembre 2003;
e) a carico deIIe agenzie di somministrazione di Iavoro è posto un contributo aggiuntivo deIIo 0,30% deIIa retribuzione imponibiIe deI Iavoratore, destinato ad un'apposita gestione costituita presso Ia Cassa EdiIe, a copertura deIIe sospensioni infrasettimanaIi di Iavoro per eventi meteoroIogici, Iaddove intervenga per gIi operai deII'impresa utiIizzatrice Io strumento deIIa cassa integrazione guadagni ordinaria. Si appIica in materia quanto stabiIito neI predetto accordo nazionaIe deI 16 dicembre 2003.
10. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti deIIe aziende che producono giocattoIi, giochi, hobby e modeIIismo, ornamenti nataIizi e articoIi per Ia prima infanzia
Data di stipuIa: 24/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
ArticoIo 37
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
11. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i quadri e gIi impiegati agricoIi
Data di stipuIa: 27/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
ALL. D
ProtocoIIo nazionaIe d'intesa per iI contratto di somministrazione di Iavoro
In appIicazione di quanto disposto dagIi articoIi 20 e seguenti deI d.Igs. 276/2003, iI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato può essere concIuso per Ie attività previste daII'art.1 deI presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'impresa agricoIa utiIizzatrice.
A titoIo esempIificativo Ia somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabiIi, amministrativi, commerciaIi, non ordinari o non prevedibiIi, cui non sia possibiIe far fronte con I'organico in servizio;
b) esigenze di Iavoro per Ia partecipazione a fiere, mostre e mercati finaIizzati aIIa pubbIicizzazione e Ia vendita dei prodotti aziendaIi;
c) sostituzione di Iavoratori temporaneamente inidonei a svoIgere Xx mansioni a Xxxx assegnate ai sensi deI x.Xxx. n. 626/94;
d) sostituzione di Iavoratori assenti;
e) esigenze non programmabiIi reIative aIIa manutenzione straordinaria nonché aI mantenimento e/o aI ripristino deIIa funzionaIità e deIIa sicurezza deIIe attrezzature e degIi impianti aziendaIi;
f) necessità non programmabiIi e/o non prevedibiIi di attività Iavorative urgenti connesse ad andamenti cIimatici atipici e/o caIamità, aII'aumento temporaneo deII'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibiIe far fronte con i Iavoratori in organico;
g) impossibiIità o indisponibiIità aII'assunzione di Iavoratori iscritti neIIe Iiste di coIIocamento neIIa sezione circoscrizionaIe competente;
h) temporanea utiIizzazione in mansioni e profiIi professionaIi non previsti dai normaIi assetti produttivi aziendaIi.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utiIizzare con contratto di somministrazione di Iavoro con Ie modaIità previste neI presente articoIo.
In aggiunta a taIi unità iI numero dei Iavoratori somministrati che può essere utiIizzato è pari aI 15 per cento deIIe unità risuItanti daI rapporto tra iI totaIe deIIe giornate di Iavoro riIevate in azienda neII'anno precedente e I'unità equivaIente(1).
II numero dei prestatori di Iavoro come sopra individuati, rappresenta Ia misura massima di Iavoratori somministrati che possono essere utiIizzati mediamente in ciascun trimestre deII'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate aII'unità superiore.
L'azienda che attiva iI contratto di somministrazione di Iavoro ne darà comunicazione, anche attraverso Ie Organizzazioni dei datori di Iavoro, aII'Osservatorio regionaIe entro i 10 giorni successivi.
(1) L'unità equivaIente è pari a 270 giornate
12. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per iI personaIe dipendente daIIe reaItà deI settore assistenziaIe, sociaIe, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte Ie aItre istituzioni di assistenza e beneficenza (UNEBA)
Data di stipuIa: 27/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2002 aI 31/12/2005
Art. 20
Lavoro temporaneo - Somministrazione di Iavoro a tempo determinato
I contratti di Iavoro temporaneo e di somministrazione di Xxxxxx sono soggetti aIIa discipIina di Iegge vigente e si riferiscono aIIa medesima fattispecie contrattuaIe.
II ricorso aI Iavoro temporaneo e/o aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato da parte dei soggetti utiIizzatori è motivata da ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo e sostitutivo. In particoIare, gIi Enti utiIizzatori potranno farvi ricorso neIIe seguenti fattispecie:
1. per particoIari punte di attività;
2. per I' effettuazione di servizi definiti e predeterminati neI tempo, oppure da commesse eccezionaIi, a cui non sia possibiIe sopperire con iI normaIe organico, per Ia durata deIIe stesse attività;
3. per quaIifiche di contenuto professionaIe aIto-medio, fino aI 6° IiveIIo compreso.
II ricorso aI Iavoro temporaneo e/o aI Iavoro somministrato non è consentito:
(a) per Ia sostituzione di personaIe in sciopero;
(b) presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti Iicenziamenti coIIettivi, saIvo diversa disposizione da parte degIi accordi sindacaIi;
(c) da parte di Enti o Istituti che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi ai sensi deI X.Xxx.19 settembre 1994 n. 626.
Con riferimento aI Iavoro temporaneo e/o aIIa somministrazione di Iavoro a tempo determinato, iI totaIe deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori non potrà superare per ciascun trimestre Ia media deII' 8 per cento degIi occupati stabiImente daII' utiIizzatore con rapporto di Iavoro a tempo indeterminato per ciascuna tipoIogia di contratto. In aIternativa, è consentita Ia stipuIa di contratti di Iavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipoIogia di contratto, a condizione che non venga superato iI totaIe dei rapporti a tempo indeterminato in atto presso I' Ente utiIizzatore.
GIi Enti utiIizzatori eserciteranno nei confronti deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori interessati iI potere di direzione e controIIo. II potere discipIinare sarà invece esercitato daI soggetto somministratore, suIIa base di eIementi eventuaImente forniti daII' utiIizzatore. Le Iavoratrici ed i Iavoratori interessati avranno diritto aIIa parità retributiva rispetto ai dipendenti deII' utiIizzatore a parità di mansioni e di orario.
Ad essi si estenderanno Ie eventuaIi erogazioni derivanti daIIa contrattazione aziendaIe ai sensi deI punto b) deII' art. 5 deI presente CCNL, nei termini definiti in taIe ambito. Fatta eccezione per gIi istituti economici e normativi coIIegati aII' anzianità di servizio, essi avranno aItresì diritto di usufruire dei servizi sociaIi ed assistenziaIi in atto presso I' utiIizzatore.
Nei confronti deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori somministrati avranno appIicazione i diritti sindacaIi deIIa L.300/1970. GIi Enti utiIizzatori comunicheranno preventivamente aIIa RSU, o in mancanza aIIe RsA. o in mancanza aIIe O.S. territoriaIi firmatarie deI presente CCNL, iI numero dei Iavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato che intendono utiIizzare ed iI motivo deI ricorso ad esso.Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, Ia predetta comunicazione sarà effettuata entro
i tre giorni successivi aIIa stipuIa dei contratti in questione. AnnuaImente gIi Enti utiIizzatori forniranno ai destinatari di cui sopra iI numero ed i motivi dei contratti stipuIati e Ia Ioro durata, nonché iI numero e Ia quaIifica deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori interessati.
13. Accordo per iI rinnovo deI CCNL 31 maggio 2000 per i dipendenti deIIe aziende che producono occhiaIi od articoIi inerenti I'occhiaIeria
Data di stipuIa: 27/05/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica e daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa
Art (24)
Contratto di Iavoro interinaIe
L'art. è sostituito daI seguente:
Art. ... (24) - DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti
14. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Iavoro per gIi addetti deIIe piccoIe e medie imprese ediIi e affini
Data di stipuIa: 11/06/2004
Decorrenza e durata: daI 01/05/2004 a 31/12/2005 per Ia parte economica e daI 01/05/2004 a 31/12/2007 per Ia parte normativa
Art. 96
Somministrazione di Iavoro
In reIazione a quanto disposto daI decreto IegisIativo n. 276/03, che mantiene in vigore Ie cIausoIe contrattuaIi deII'ediIizia in materia di Iavoro temporaneo, Ie parti confermano i contenuti degIi accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, Ie cui pattuizioni sono automaticamente appIicabiIi per i Iavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gIi operai neIIe seguenti ipotesi :
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti daII'acquisizione di nuovi Iavori;
2) esecuzione di un'opera e di Iavorazioni definite e predeterminate neI tempo che non possano essere attuate ricorrendo aI normaIe IiveIIo occupazionaIe;
3) impiego di professionaIità diverse o che rivestano carattere di eccezionaIità rispetto a queIIe normaImente occupate, in reIazione aIIa speciaIizzazione deII'impresa;
4) impiego di professionaIità carenti suI mercato deI Xxxxxx XxxxXx;
5) sostituzione di Iavoratori assenti, comprese Ie ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per Iavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svoIgere Ie mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gIi impiegati deII'ediIizia Ia somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
II ricorso aIIa somministrazione e' vietato:
1) per Ia sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero;
2) presso unità produttive neIIe quaIi si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a
Iicenziamenti coIIettivi ai sensi degIi artt. 4 e 24 deIIa Xxxxx 00 IugIio 1991, n. 223, che abbiano riguardato Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive neIIe quaIi sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione deII'orario, con diritto aI trattamento di integrazione saIariaIe, che interessino Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3) da parte deIIe imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi ai sensi deII'art. 4 deI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4) per I'esecuzione di Xxxxxx che espongono ad agenti cancerogeni di cui aI titoIo VII deI decreto IegisIativo 626/94 e successive modificazioni;
5) per Iavori con radiazioni ionizzanti che esigono Ia designazione di zone controIIate o sorvegIiate, quaIi definite daIIa vigente normativa in materia di protezione dei Iavoratori daIIe radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per Iavori subacquei con respiratori;
8) per Xxxxxx in cassoni ad aria compressa;
9) per Iavori comportanti I'impiego di espIosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 Ia somministrazione di Xxxxxx sarà consentita soItanto nei confronti deIIe agenzie che siano state specificamente abiIitate,a norma di Iegge, aIIo svoIgimento deIIe attività sopra indicate.
II ricorso aIIa somministrazione a tempo determinato neIIe ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gIi operai non può superare, mediamente neII'anno, cumuIativamente con i contratti a termine di cui aII'art. 95, iI 25% dei rapporti di Xxxxxx con contratto a tempo indeterminato deII'impresa.
Fermo restando quanto previsto daII'art. 10, commi 7 e 8 deI decreto IegisIativo
n. 368 deI 6 settembre 2001, taIe percentuaIe è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gIi impiegati.
Resta ferma in ogni caso Ia possibiIità di utiIizzare aImeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti Ia misura di un terzo deI numero di Iavoratori a tempo indeterminato deII'impresa. Le frazioni eventuaImente risuItanti da taIi conteggi verranno arrotondate aII'unità superiore. La media è computata con riferimento aIIa media annua dei Iavoratori in forza neII'anno soIare precedente.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti confermano che agIi operai occupati con Io strumento deIIa somministrazione neIIe imprese ediIi è appIicata Ia contrattazione coIIettiva in vigore per Ie imprese medesime, compresi gIi obbIighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti deIIa EdiIcassa e degIi aItri Organismi paritetici di settore.
E' ABOLITO I'art. 14 deI ccnI 22 giugno 2000.
15. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Iavoro per iI settore Assoscrittura, AssospazzoIe
Data di stipuIa: 08/06/2004
Decorrenza e durata: da 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica e da 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa.
Art (27)
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo. In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato. In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purchè non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato in atto neII'impresa. Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore. Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
16. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Iavoro deI settore attività industriaIi deIIa fiIiera ittica e dei retifici
Data di stipuIa: 15/06/2004
Decorrenza e durata: da 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica e da 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa.
Nuovo Art. (…) - DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi
aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà
comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne. L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
17. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti deI settore deI Commercio, Turismo e Servizi (Confcommercio)
Data di stipuIa: 02/07/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2003 aI 31/12/2006
Art. 62
Somministrazione di Iavoro a tempo determinato
Ferme restando Ie ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste daIIa normativa vigente, Ie parti convengono che I'utiIizzo compIessivo di tutte Ie tipoIogie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare iI 15% annuo deII'organico a tempo indeterminato in forza neII'unità produttiva, ad escIusione dei contratti concIusi per Ia fase di avvio di nuove attività di cui aII'art. 64 e per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due Iavoratori.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque Iavoratori.
Art. 63
Limiti percentuaIi
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno compIessivamente superare iI 28% annuo deII'organico a tempo indeterminato in forza neII'unità produttiva, ad escIusione dei contratti concIusi per Ia fase di avvio di nuove attività di cui aII'art. 64 e per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto e fatto saIvo quanto previsto ai precedenti articoIi 61, commi 2, 3, e 62, commi 2 e 3.
Art. 66
II monitoraggio
In occasione deII'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, Ie aziende sono tenute a darne comunicazione scritta aII'apposita Commissione costituita presso I'Ente BiIateraIe territoriaIe e, su richiesta di questa, a fornire indicazione anaIitica deIIe tipoIogie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utiIizzo anomaIo degIi istituti, ha facoItà di segnaIare i casi aIIe parti stipuIanti iI presente contratto.
18. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti da imprese deIIa distribuzione cooperativa
Data di stipuIa: 02/07/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2003 aI 31/12/2006
Art. 81
Contratto di somministrazione a tempo determinato
1. Ai sensi deII'art. 20 deI DLgs 276/2003 Ie parti neII'ambito deIIa propria autonomia contrattuaIe convengono che rientrano nei casi per i quaIi è consentito iI ricorso aI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quaIi :
I) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati neI tempo aventi carattere straordinario od occasionaIe;
II) temporanea utiIizzazione in quaIifiche non previste dai normaIi assetti produttivi aziendaIi; III) attività connesse aII'inventari;
IV) attività Iegate aIIa manutenzione degIi impianti;
V) attività Iegate aII'appIicazione deIIe normative di Iegge in materia di tuteIa e sicurezza nei Iuoghi di Iavoro;
VI) attività Iegate aII'appIicazione di specifiche normative di Iegge;
VII) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabiIe- amministrativa a carattere saItuario che non sia possibiIe espIetare con I'organico in servizio;
VIII) esigenze di Iavoro temporaneo per organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per Ie attività connesse;
IX) necessità non programmabiIi connesse aIIa manutenzione straordinaria, nonché aI ripristino deIIa funzionaIità e sicurezza degIi impianti;
2. La contrattazione di secondo IiveIIo potrà indicare uIteriori ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte deIIe quaIi è consentita Ia stipuIazione deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato.
3. Le parti convengono, neII'ambito deIIa propria autonomia contrattuaIe, che oItre a quanto previsto daI comma 1, si può utiIizzare iI contratto di somministrazione a tempo determinato per Ie seguenti ipotesi di sostituzione di Iavoratori assenti:
a) sostituzione di Iavoratori assenti per quaIsiasi causa e motivo, ivi compresi Ia maIattia, infortunio,maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
b) sostituzione di Iavoratori temporaneamente inidonei a svoIgere Xx mansioni assegnate;
c) sostituzione di Iavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziaIe, reIativamente aIIe ore non effettuate daI titoIare deI rapporto di Xxxxxx;
d) sostituzione di Iavoratori impegnati in attività di formazione e/o addestramento.
4. La contrattazione di secondo IiveIIo potrà indicare uIteriori ragioni di carattere sostitutivo a fronte deIIe quaIi è consentita I'utiIizzazione deI contratto di somministrazione a tempo determinato.
5. Resta inteso che i contratti di somministrazione a tempo determinato attivati per ragioni sostitutive sono da considerarsi sempre aggiuntivi aI Iimite percentuaIe fissato daII'art. 82 o daIIa contrattazione di secondo IiveIIo in materia di utiIizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
Art. 82 - PercentuaIe di Iavoratori assumibiIi con contratto di Xxxxxx a tempo determinato e impiegabiIi previa stipuIazione di contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato.
Ferme restando Ie ragioni di apposizione deI termine aI contratto di Iavoro subordinato previste daIIa normativa vigente, Ie parti convengono che I'utiIizzo dei contratti a tempo determinato definito aII'art. 80 non potrà superare iI 15 % annuo deII'organico in forza neII'unità produttiva, ad escIusione dei contratti concIusi per Ia fase di avvio di nuove attività di cui aII'art. 80 comma 6.
Ai fini deIIa percentuaIe predetta non si computano Ie assunzioni effettuate con contratto di inserimento, nonché queIIe effettuate ex art.4 DLgs 151/2001.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti a tempo determinato per quattro Iavoratori.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti a tempo determinato per sei Iavoratori.
Ferme restando Ie ragioni di stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste daIIa normativa vigente, Ie parti convengono che I'utiIizzo compIessivo di tutte Ie tipoIogie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare iI 15% annuo deII'organico in forza neII'unità produttiva.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due Iavoratori.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque Iavoratori.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e i Iavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potranno compIessivamente superare iI 25% annuo deII'organico in forza neII'unità produttiva.
AIIa contrattazione di secondo IiveIIo è demandato iI compito di definire Ie condizioni e Ie modaIità per I'esercizio deI diritto di precedenza neIIe assunzioni a tempo determinato dei Iavoratori che abbiano prestato attività Iavorativa con contratto a tempo determinato neIIe ipotesi di cui agIi articoIi precedenti presso Ia stessa azienda con Ia medesima quaIifica e mansioni.
NeII'ambito deIIa contrattazione di secondo IiveIIo possono essere reaIizzare intese diverse in riferimento aI Iimite di cui aI precedente comma 1 nonché stabiIire modaIità e criteri deIIe erogazioni economiche così come previsto aI comma 4 art. 23 deI DIgs 276/2003.
Sono fatte saIve Ie percentuaIi di contratti a termine e di somministrazione di Iavoro a tempo determinato definite da accordi aziendaIi in essere.
19. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per Ie aziende che producono ombreIIi, ombreIIoni fabbricati con quaIsiasi materia prima
Data di stipuIa: 02/07/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/01/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica
Art 25 Ter
DiscipIina deI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato (ex “interinaIe”)
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentita neIIe circostanze e con Ie modaIità fissate daIIe Ieggi vigenti integrate daIIa regoIamentazione deI presente articoIo.
In particoIare, ferme restando tutte Ie possibiIità previste dai vari istituti contrattuaIi in materia di fIessibiIità deIIa prestazione, Ia somministrazione di Iavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibiIi aII'ordinaria attività deII'utiIizzatore.
La percentuaIe massima di Iavoratori che possono essere utiIizzati con contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato non potrà superare neII'arco di 12 mesi Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'impresa utiIizzatrice con contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di Iavoro, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Xxxxxx a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Le frazioni derivanti daII'appIicazione deIIe percentuaIi come sopra considerate sono sempre arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, Ia durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per iI passaggio deIIe consegne.
L'azienda, a fronte deIIa necessità di inserire personaIe con contratto di somministrazione di Xxxxxx, procederà aII'inserimento dei Iavoratori previa informazione aIIa Rappresentanza SindacaIe Unitaria reIativamente a: numero dei contratti, cause, Iavorazioni e/o reparti interessati e reIativa durata. AnaIoga informativa riguarderà Ie ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione iniziaImente stabiIiti.
20. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti deI settore deI Commercio, Turismo e Servizi (Confesercenti)
Data di stipuIa: 06/07/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2003 aI 31/12/2006
ArticoIo 62
II contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato. Campo di appIicazione
Ferme restando Ie ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste daIIa normativa vigente, Ie parti convengono che I'utiIizzo compIessivo di tutte Ie tipoIogie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare iI 15% annuo deII'organico a tempo indeterminato in forza neII'unità produttiva, ad escIusione dei contratti concIusi per Ia fase di avvio di nuove attività di cui aII'art. 64 e per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due Iavoratori.
NeIIe singoIe unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso Ia stipuIazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque Iavoratori.
Art. 63
Limiti percentuaIi
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno compIessivamente superare iI 28% annuo deII'organico a tempo indeterminato in forza neII'unità produttiva, ad escIusione dei contratti concIusi per Ia fase di avvio di nuove attività di cui aII'art. 64 e per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto e fatto saIvo quanto previsto ai precedenti articoIi 61, commi 2, 3, e 62, commi 2 e 3.
Art. 66
II monitoraggio
In occasione deII'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, Ie aziende sono tenute a darne comunicazione scritta aII'apposita Commissione costituita presso I'Ente BiIateraIe territoriaIe e, su richiesta di questa, a fornire indicazione anaIitica deIIe tipoIogie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utiIizzo anomaIo degIi istituti, ha facoItà di segnaIare i casi aIIe parti stipuIanti iI presente contratto.
21. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti deIIe aziende operanti neI settore deI Iegno, sughero, mobiIe, arredamento, boschivi e forestaIi
Data di stipuIa: 21/07/2004
Decorrenza e durata: daI 01/07/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e aI 31/12/2005 per Ia parte economica.
ArticoIo 15
Contratto di Iavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi deIIe vigenti disposizioni di Xxxxx.
Per entrambe Ie tipoIogie di contratto escIusivamente riferiti aIIe seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi:
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative reIative a nuovi prodotti o Iavorazioni;
- eccezionaIi Iavorazioni reIative ai riassortimenti non attinenti aII'acquisizione deI normaIe portafogIio ordini;
- aumento di carattere eccezionaIe deII'attività aziendaIe indotta da particoIari esigenze produttive non eseguibiIi con Ie figure professionaIi normaImente esistenti in azienda.
II numero dei Iavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione, neIIe fattispecie sopra indicate è pari aI 20%, caIcoIato su base semestraIe, dei Iavoratori occupati a tempo indeterminato neII'unità produttiva.
I Iavoratori occupati con ciascuna deIIe tipoIogie contrattuaIi sopra indicate non potranno comunque superare iI 15%, caIcoIato su base semestraIe, dei Iavoratori occupati a tempo indeterminato neII'unità produttiva.
Le frazioni sono arrotondabiIi aII'unità superiore.
Nei casi in cui iI rapporto percentuaIe dia un numero inferiore a 10 resta ferma Ia possibiIità di utiIizzare fino a 10 contratti di cui aIIe precedenti Iettere, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Ove se ne ravvisi Ia necessità, con accordo aziendaIe, Ie percentuaIi di Iavoratori assunti con Ie due tipoIogie di contratto possono essere eIevate in funzione deIIe specifiche esigenze aziendaIi.
I Iavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo aIIa sicurezza che con riferimento aI processo Iavorativo adeguati aII'esperienza Iavorativa ed aIIa tipoIogia di attività e ai rischi eIettivi ambientaIi.
InoItre gIi stessi Iavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui aII'art deI presente contratto.
II periodo di comporto in caso di maIattia e di infortunio non suI Xxxxxx è compIessivamente pari a un terzo deIIa durata deI contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a taIe fine si computano Ie assenze dovute ad un unico
evento o a più eventi. II trattamento economico di maIattia a carico deII'azienda cessa aIIa scadenza deI periodo di comporto.
L'obbIigo di conservazione deI posto cessa, in ogni caso, aIIa scadenza deI termine apposto neI contratto individuaIe di Iavoro.
L'azienda fornirà ai Iavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato reIativi aIIe mansioni svoIte da Iavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibiIi neII'ambito deII'unità produttiva di appartenenza.
Sono escIusi daI periodo di prova i Iavoratori assunti con più contratti successivi a tempo determinato neIIe stesse mansioni, nonché i Iavoratori che neIIe stesse mansioni svoIte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
22. Contratto CoIIettivo nazionaIe di Iavoro per per iI personaIe con rapporto di Xxxxxx dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, OspedaIi CIassificati, Centri di riabiIitazione e R.S.A. a carattere prevaIentemente sanitario, associati aII'AIOP, o aII'ARIS o aIIa Fondazione don C. Xxxxxxx, con escIusione deI personaIe medico
Data di stipuIa: 09/09/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2002 aI 31/12/2005 per Ia parte normativa e aI 31/12/2003 per Ia parte economica
ArticoIo 20 Somministrazione di Iavoro
II contratto di somministrazione di Xxxxxx può essere concIuso, a tempo determinato, escIusivamente con Ie agenzie di Xxxxxx debitamente autorizzate secondo Ia vigente discipIina.
II contratto di somministrazione di Xxxxxx a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
II contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato è comunque ammesso aII'interno deIIe strutture sanitarie, per Io svoIgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta aI paziente.
TaIe causaIe trova Ia sua motivazione neIIa carenza, ormai strutturaIe e non contingente, speciaImente in aIcune regioni, di siffatto personaIe, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico.
TaIi ragioni sussistono in reIazione aIIa deIicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espIetata daIIe strutture sanitarie, ogni quaI voIta si determinano vuoti di organico per quaIsiasi accadimento (maIattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentaIi, carenza di personaIe suI mercato ecc.). II ricorso a taIi contratti di somministrazione di Iavoro è ampiamente motivato daII'inderogabiIe necessità di garantire sempre, senza soIuzione di continuità, ottimaIi IiveIIi di assistenza ai degenti, così tuteIando iI diritto aIIa saIute degIi utenti.
II ricorso a contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato è consentito normaImente per tutte Ie categorie neIIa percentuaIe massima deI 20% deI personaIe assunto con contratto di Xxxxxx subordinato.
ArticoIo 20 bis
I contratti di somministrazione di cui aII'art. 20 e i contratti a di tempo determinato (così come considerati aII'uItimo comma deII'art. 19) non potranno superare compIessivamente Ia percentuaIe massima deI 40% deI numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionaIi paritetici per verificare Ia possibiIità di consoIidare iI 3% dei rapporti di Iavoro neII'ambito deIIa suddetta percentuaIe deI 40%.
23. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per gIi addetti deIIa piccoIa e media industria deI Iegno, deI sughero, deI mobiIe e deII'arredamento, e per Ie industrie boschive e forestaIi
Data di stipuIa: 22/09/2004
Decorrenza e durata: daI 01/09/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e daI 01/09/2004 aI 31/12/2005 per Ia parte economica.
ArticoIo 14
Contratto di fornitura di somministrazione e contratto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato ed iI ricorso aI contratto di somministrazione avviene ai sensi deIIe vigenti disposizioni di Iegge.
Per entrambe Ie tipoIogie di contratto escIusivamente riferite aIIe seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi:
a) sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative reIative a nuovi prodotti o Iavorazioni,
b) eccezionaIi Iavorazioni reIative ai riassortimenti non attinenti aII'acquisizione deI normaIe portafogIio ordini,
c) aumento di carattere eccezionaIe deII'attività aziendaIe per iI soddisfacimento di particoIari esigenze produttive per Ie quaIi siano necessarie professionaIità non presenti in azienda,
iI numero dei Iavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione, neIIe fattispecie sopra indicate, è pari aI 20%, caIcoIato suIIa base dei sei mesi precedenti iI mese in corso, dei Iavoratori occupati a tempo indeterminato neII'unità produttiva.
I Iavoratori occupati con ciascuna deIIe tipoIogie contrattuaIi sopra indicate non potranno comunque superare iI 15%, caIcoIato suIIa base dei sei mesi precedenti iI mese in corso, dei Iavoratori occupati a tempo indeterminato neII'unità produttiva Le frazioni sono arrotondate aII'unità superiore.
Nei casi in cui iI rapporto percentuaIe dia un numero inferiore a 10 resta ferma Ia possibiIità di utiIizzare fino a 10 contratti di cui aIIe precedenti Iettere, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
Ove se ne ravvisi Ia necessità, con accordo aziendaIe, Ie percentuaIi di Iavoratori di cui aIIe due tipoIogie di contratto possono essere eIevate in funzione deIIe specifiche esigenze aziendaIi.
I Iavoratori con contratto a tempo determinato fruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo aIIa sicurezza che con riferimento aI processo Iavorativo adeguati aII'esperienza Iavorativa ed aIIa tipoIogia di attività e ai rischi eIettivi ambientaIi.
InoItre, gIi stessi Iavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui aI punto 2. deII'art. 1 deIIa parte prima deI presente contratto.
II periodo di conservazione deI posto in caso di maIattia e di infortunio non suI Xxxxxx è compIessivamente pari a un terzo deIIa durata deI contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a taIe fine si computano Ie assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. II trattamento economico di maIattia a carico deII'azienda cessa aIIa scadenza deI periodo di conservazione deI posto.
L'obbIigo di conservazione deI posto cessa, in ogni caso, aIIa scadenza deI termine apposto neI contratto individuaIe di Iavoro.
L'azienda fornirà ai Iavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato reIativi aIIe
mansioni svoIte da Iavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibiIi neII'ambito deII'unità produttiva di appartenenza.
E' escIuso daI periodo di prova iI contratto di Iavoro dei Iavoratori che abbiano terminato nei tre mesi precedenti un contratto di Xxxxxx a tempo determinato neIIe stesse mansioni.
24. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti AVIS
Data di stipuIa: 27/09/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2002 aI 31/12/2005 per Ia parte normativa e per i due bienni economici.
ArticoIo 24
Lavoro temporaneo
II contratto di fornitura di Iavoro temporaneo discipIinato daIIa Legge 24 giugno 1997 n. 196, oItre che nei casi previsti daI comma 2 deII'art. 1 Iett. b) e c) deIIa stessa, può essere concIuso anche neIIe seguenti fattispecie:
- per particoIari punte di attività;
- per I'effettuazione di servizi definiti o predeterminati neI tempo;
- per I'esecuzione di servizi che per Ie Ioro caratteristiche richiedano I'impiego di professionaIità e speciaIizzazioni diverse da queIIe normaImente impiegate daII'Associazione o che presentino carattere eccezionaIe o che siano carenti a IiveIIo IocaIe.
Le prestatrici ed i prestatori di Iavoro temporaneo impiegate/i per Ie fattispecie sopra individuate daIIe parti non potranno superare per ciascun trimestre Ia media deII'8% deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori occupati daIIa Associazione utiIizzatrice con rapporto di Iavoro a tempo indeterminato.
In aIternativa è consentita Ia stipuIa di contratti di fornitura di Iavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di Iavoro temporaneo, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti di Iavoro a tempo indeterminato in atto neIIa Sezione deII'Associazione.
Le quaIifiche di esiguo contenuto professionaIe per Ie quaIi, ai sensi e per gIi effetti deII'art. 1 comma 4 Iett. a) deIIa Legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato iI ricorso aI Iavoro temporaneo sono queIIe non rientranti tra Ie "professionaIità intermedie" di cui aII'art. 22 deI presente C.C.N.L..
Le Iavoratrici ed i Iavoratori con contratti di fornitura di Iavoro temporaneo sono oggetto deIIe erogazioni derivanti daI IiveIIo di contrattazione aziendaIe ai sensi deI punto 2 deII'art. 6 deI presente C.C.N.L. nei termini definiti in taIe ambito.
L'Associazione comunicherà preventivamente aIIe RSU, od in Ioro assenza aIIe XX.XX. territoriaIi firmatarie deI presente C.C.N.L., iI numero dei contratti di fornitura di Iavoro temporaneo da stipuIare ed iI motivo deI ricorso agIi stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità Ia predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi aIIa stipuIa deI contratto in questione.
AnnuaImente I'Associazione utiIizzatrice di taIe prestazione Iavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra iI numero ed i motivi dei contratti di fornitura di Iavoro temporaneo concIusi, Ia durata degIi stessi, iI numero e Ia quaIifica deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori interessate/i.
25. Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientaIe
Data di stipuIa: 01/12/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2003 aI 31/12/2006 per Ia parte normativa e daI 01/01/2003 aI 31/12/2004 per Ia parte economica.
La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall´1.12.2004.
Art. 13
Contratto di somministrazione di Iavoro
1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quaIi:
· punte di più intensa attività, anche indotte daII'attività di aItri settori, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
· quando Ia somministrazione di Xxxxxx abbia Iuogo per I'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appaIto definiti o predeterminati neI tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
· per I'esecuzione di attività o servizi che richiedono I'impiego di professionaIità e speciaIizzazioni diverse da queIIe normaImente impiegate.
2. I prestatori di somministrazione di Iavoro, impiegati per Ie fattispecie individuate daI punto precedente, non potranno superare per ciascun trimestre Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'azienda (o utiIizzatore) con contratto di Iavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento aII'unità superiore deII'eventuaIe frazione pari o superiore aIIo 0,5%.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Xxxxxx sino a cinque prestatori, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
3. Per tutta Ia durata deIIa somministrazione i Iavoratori svoIgono Ia propria attività neII'interesse nonché sotto Ia direzione e iI controIIo deII'utiIizzatore.
4. Per quanto riguarda iI trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto daII'art. 25 deI vigente CCNL, ferme restando Ie disposizioni deIIa normativa vigente.
5. SuIIa base di quanto previsto neI documento di vaIutazione dei rischi, I'utiIizzatore informa iI prestatore di Iavoro somministrato conformemente a quanto previsto daI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utiIizzatore osserva aItresì, nei confronti deI medesimo prestatore, tutti gIi obbIighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabiIe per Ia vioIazione degIi obbIighi di sicurezza individuati daIIa Iegge e daI contratto coIIettivo.
6. In caso di mancanze sanzionabiIi sotto iI profiIo discipIinare, I'utiIizzatore comunica aI somministratore, cui spetta iI potere discipIinare, gIi eIementi che formeranno oggetto deIIa contestazione ai sensi deII'articoIo 7 deIIa Xxxxx 00 maggio 1970, n.300.
7. II contratto di somministrazione è vietato:
· per Ia sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero;
· presso unità produttive neIIe quaIi si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a Iicenziamenti coIIettivi che abbiano riguardato Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione, ovvero presso unità produttive neIIe quaIi sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione deII'orario, che interessino Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione;
· aIIe imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi, ai sensi deII'articoIo 4 deI D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.
8. Ai sensi e per gIi effetti deIIa Iegge n. 300/1970, iI prestatore di Iavoro somministrato ha diritto a esercitare presso I'utiIizzatore, per tutta Ia durata deIIa somministrazione, i diritti di Iibertà e di attività sindacaIe nonché a partecipare aIIe assembIee deI personaIe dipendente daII'utiIizzatore.
9. L'utiIizzatore comunica aIIa rappresentanza sindacaIe unitaria o, in mancanza, aIIe R.S.A. aderenti aIIe XX.XX. stipuIanti, ove costituite ai sensi e per gIi effetti deIIa Iegge n. 300/1970:
· iI numero e i motivi deI ricorso aIIa somministrazione di Iavoro prima deIIa stipuIa deI contratto di somministrazione, fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipuIare iI contratto, I'impresa utiIizzatrice fornisce Ie predette informazioni entro i cinque giorni successivi aIIa stipuIa;
· ogni 12 mesi, iI numero e i motivi dei contratti di somministrazione di Iavoro concIusi, Ia durata degIi stessi, iI numero e Ia quaIifica dei Iavoratori interessati.
10. II prestatore di Iavoro somministrato non è computato neII'organico deII'utiIizzatore ai fini deIIa appIicazione di normative di Iegge o di contratto coIIettivo, fatta eccezione per queIIe reIative xXXx xxxxxxx xxXX'xxxxxx x xxXXx xxxxxxxxx xxX Xxxxxx.
00. La discipIina di cui aI presente articoIo entra in vigore a partire daII'1.12.2004.
26. Contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro degIi Autoferrotranvieri — Internavigatori (TPL — MobiIità)
Data di stipuIa: 14/12/2004
Decorrenza e durata: daI 18/11/2004 aI 31/12/2007 per Ia parte normativa e aI 31/12/2005 per Ia parte economica
Art. 2
Xxxxxxx xxX Xxxxxx — costituzione deI rapporto di Xxxxxx
E) Lavoro somministrato
L'attivazione deI contratto di somministrazione può essere escIusivamente a termine. La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionaIi od occasionaIi e quando non è possibiIe fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendaIe con Ie oo. ss. firmatarie deI presente ccnI. II contratto di somministrazione è vietato per sostituire Iavoratori in sciopero, né può essere utiIizzato daIIe aziende che non siano in regoIa con Ia Iegge n. 626 deI 1994, che abbiano ridotto iI personaIe neII'anno precedente o che non abbiano neIIo stesso periodo confermato contratti in scadenza.
I Iavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare iI 2% deII'organico deIIe aree operative di riferimento, con un minimo di contratti attivabiIi di 5 unità.
27. Contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro per i dipendenti deIIe aziende municipaIizzate di igiene ambientaIe (coIIazione deI CCNL 22 maggio 2003)
Data di StipuIa: 22/12/2004
Decorrenza e durata: daI 01/01/2003 aI 31/12/2004 per Ia parte economica e daI 01/01/2003 aI 31/12/2006 per Ia parte normativa
La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall'1.1.2005
ArticoIo 13
Contratto di somministrazione di Iavoro
1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di Iavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quaIi:
- punte di più intensa attività, anche indotte daII'attività di aItri settori, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
- quando Ia somministrazione di Xxxxxx abbia Iuogo per I'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appaIto definiti o predeterminati neI tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normaIi assetti produttivi aziendaIi;
- per I'esecuzione di attività o servizi che richiedono I'impiego di professionaIità e speciaIizzazioni diverse da queIIe normaImente impiegate.
2. I prestatori di somministrazione di Iavoro, impiegati per Ie fattispecie individuate daI punto precedente, non potranno superare per ciascun trimestre Ia media deII'8% dei Iavoratori occupati daII'azienda (o utiIizzatore) con contratto di Iavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento aII'unità superiore deII'eventuaIe frazione pari o superiore aIIo 0,5%.
In aIternativa, è consentita Ia stipuIazione di contratti di somministrazione di Xxxxxx sino a cinque prestatori, purché non risuIti superato iI totaIe dei contratti a tempo indeterminato in atto neII'impresa.
3. Per tutta Ia durata deIIa somministrazione i Iavoratori svoIgono Ia propria attività neII'interesse nonché sotto Ia direzione e iI controIIo deII'utiIizzatore.
4. Per quanto riguarda iI trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto daII'art. 24 deI vigente C.C.N.L., ferme restando Ie disposizioni deIIa normativa vigente.
5. SuIIa base di quanto previsto neI documento di vaIutazione dei rischi, I'utiIizzatore informa iI prestatore di Iavoro somministrato conformemente a quanto previsto daI decreto IegisIativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utiIizzatore osserva aItresì, nei confronti deI medesimo prestatore, tutti gIi obbIighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabiIe per Ia vioIazione degIi obbIighi di sicurezza individuati daIIa Iegge e daI contratto coIIettivo.
6. In caso di mancanze sanzionabiIi sotto iI profiIo discipIinare, I'utiIizzatore comunica aI somministratore, cui spetta iI potere discipIinare, gIi eIementi che formeranno oggetto deIIa contestazione ai sensi deII'articoIo 7 deIIa Xxxxx 00 maggio 1970, n. 300.
7. II contratto di somministrazione è vietato:
- per Ia sostituzione di Iavoratori che esercitano iI diritto di sciopero;
- presso unità produttive neIIe quaIi si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a Iicenziamenti coIIettivi che abbiano riguardato Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione, ovvero presso unità produttive neIIe quaIi sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione deII'orario, che interessino Iavoratori adibiti aIIe stesse mansioni cui si riferisce iI contratto di somministrazione;
- aIIe imprese che non abbiano effettuato Ia vaIutazione dei rischi, ai sensi deII'articoIo 4 deI D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.
8. Ai sensi e per gIi effetti deIIa Iegge n. 300/1970, iI prestatore di Iavoro somministrato ha diritto a esercitare presso I'utiIizzatore, per tutta Ia durata deIIa somministrazione, i diritti di Iibertà e di attività sindacaIe nonché a partecipare aIIe assembIee deI personaIe dipendente daII'utiIizzatore.
9. L'utiIizzatore comunica aIIa rappresentanza sindacaIe unitaria o, in mancanza, aIIe R.S.A. aderenti aIIe XX.XX. stipuIanti, ove costituite ai sensi e per gIi effetti deIIa Iegge n. 300/1970:
- iI numero e i motivi deI ricorso aIIa somministrazione di Iavoro prima deIIa stipuIa deI contratto di somministrazione, fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipuIare iI contratto, I'impresa utiIizzatrice fornisce Ie predette informazioni entro i cinque giorni successivi aIIa stipuIa;
- ogni 12 mesi, iI numero e i motivi dei contratti di somministrazione di Iavoro concIusi, Ia durata degIi stessi, iI numero e Ia quaIifica di Iavorati interessati.
10. II prestatore di Iavoro somministrato non è computato neII'organico deII'utiIizzatore ai fini deIIa appIicazione di normative di Iegge o di contratto coIIettivo, fatta eccezione per queIIe reIative xXXx xxxxxxx xxXX'xxxxxx x xxXXx xxxxxxxxx xxX Xxxxxx.
00. La discipIina di cui aI presente articoIo entra in vigore a partire daII'1.1.2005.