SCHEMA DI CONTRATTO TRA FARMACIE COMUNALI SRL E L’IMPRESA………………………….., PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DEI SERVIZI AD ESSA COLLEGATI.
SCHEMA DI CONTRATTO TRA FARMACIE COMUNALI SRL E L’IMPRESA………………………….., PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DEI SERVIZI AD ESSA COLLEGATI.
Premesso che:
- in data ………2018, presso la sede della Confservizi Lazio, formalmente delegata da Farmacie Comunali srl, sita in xxx Xxxxxxxx 000 - XXXX, è stata espletata una procedura aperta comunitaria avente per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici;
- in conformità a quanto emerso dal verbale di gara allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), si è aggiudicata il I (o II o il III) lotto, per la durata di dodici mesi, l’impresa ....................................................., con sede legale in ;
- in base a quanto stabilito dal capitolato di appalto, Farmacie Comunali srl deve stipulare un apposito contratto che regoli la fornitura dei prodotti e dei servizi così come specificati nel capitolato stesso, sottoscritto per accettazione dal Legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria
....................................., allegato al presente contratto (Allegato 2); tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente contratto,
T R A
Farmacie Comunali srl ………, con sede legale in , Via della Scafa 143, P.IVA 06041561009 per l'atto rappresentato da ……. nato a …....................................... il ….............................., , ex lege suo legale rappresentante, di seguito anche indicato come la società
E
............................................., per l'atto rappresentata dal , ex lege suo legale rappresentante, di seguito anche indicata come fornitore,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
La fornitura annuale oggetto del presente contratto riguarda i prodotti specificati nel capitolato e nel disciplinare di gara di cui in premessa, nella quantità presunta secondo quanto ivi indicato, quantificata complessivamente in € ,00, espressa sulla base del prezzo d’acquisto e al netto dell’IVA, come da
bando di gara.
Il fornitore si impegna a rispettare quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto.
Il fornitore si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della fornitura.
Il fornitore si obbliga ad effettuare almeno due consegne giornaliere dei prodotti oggetto della gara, che dovranno avvenire nel termine di 4 (quattro) ore lavorative dalla richiesta, salvo deroghe che saranno concordate tra le parti per iscritto, su richiesta del fornitore ed assenso del richiedente.
Il fornitore aggiudicatario dovrà comunque garantire, in accordo con la società affidataria, almeno una consegna in occasione di ciascun servizio festivo e notturno. Le modalità di consegna, in occasione del servizio festivo e notturno, saranno concordate sulla base dei turni delle farmacie con la società, non implicandosi nessun onere aggiuntivo per la società affidataria.
Le consegne s’intendono effettuate, relativamente alle sole quantità, dietro sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di farmacia o di un suo incaricato, nei luoghi ove sono ubicate le farmacie della società:
Farmacia Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xx 00,000 – 00054 Fiumicino Farmacia Isola Sacra – Xxx xxxxx Xxxxx x. 000/x – 00000 Xxxxxxxxx
ART. 3
Il fornitore, al recepimento dell’ordine, dovrà immediatamente comunicare alla farmacia richiedente se il prodotto ordinato è disponibile o meno nel proprio magazzino.
A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore di farmacia di errori nella fornitura verranno di regola inoltrate al fornitore, anche xxx xxx, xxxxx 00 ore dalla consegna con modalità da concordare.
Il fornitore, oltre al ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti dallo stesso forniti e non venduti entro 60 giorni dalla data di scadenza, indipendentemente dalla consegna alle farmacie, emettendo nota di credito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi.
Il fornitore si impegna, inoltre, a ritirare quelle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso parziale o totale rimborso.
Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, la società, dopo aver consegnato i prodotti al fornitore, provvederà ad addebitare direttamente il costo dei prodotti resi al fornitore inadempiente, dopo 30 giorni dall’avvenuta consegna.
ART. 4
I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco. In caso di inadempienze in merito, si applicheranno le penali previste nel successivo art. 11.
Le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati, salvo ed impregiudicato il diritto da parte delle farmacie gestite dalla società di richiedere la fornitura a terzi addebitando i maggiori costi al fornitore soltanto per gravi e particolari motivi, non imputabili al fornitore, previa tempestiva comunicazione.
Il fornitore dovrà comunque garantire le consegne secondo le modalità previste all'art. 2 del capitolato di gara.
ART. 5
I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem), compatibile con i sistemi in uso presso le singole farmacie gestite dalla società, sia via fax, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte del fornitore dei prodotti mancanti. Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell’ordine.
In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello tematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.
ART. 6
Il fornitore dovrà:
• fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della società, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
• inviare, con tempestività, tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
• applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l’extra sconto rispetto a quello contrattuale;
• comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
• mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.
ART. 7
Le condizioni economiche della fornitura sono quelle previste dal verbale di aggiudicazione della gara. L’offerta economica che regola la fornitura viene allegata al presente contratto (Allegato 3) e ne costituisce parte integrante. Le condizioni economiche applicate per ogni tipologia di prodotto acquistato dovranno essere facilmente individuabili e verificabili dalle fatture emesse dal fornitore e controllabili tramite uno specifico prospetto riassuntivo in calce alle singole fatture.
ART. 8
I D.D.T. e le fatture dovranno contenere, oltre a quanto richiesto per legge, la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e gli altri prodotti per i quali deve essere specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla tabella 1 del capitolato e del disciplinare di gara.
Le fatturazioni relative ai prodotti consegnati dovranno avvenire di norma (o altro termine concordato) ogni sette giorni e dovranno essere intestate come segue:
……………………………………………………… P.I……………….C.F. …………………………….
Esse dovranno riportare, ciascuna, l'indicazione dei singoli DDT cui si riferiscono.
Le fatture di ciascun mese, articolate per farmacia, dovranno essere riepilogate in un documento che dovrà pervenire alla società entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento; in difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza suindicata, senza alcun onere per la società. La documentazione contabile dovrà essere fornita anche a livello informatico se richiesto dalla società.
ART. 9
Il pagamento delle forniture di cui al presente contratto sarà effettuato dalla società con le seguenti modalità conformemente al capitolato: i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura, con riepilogo mensile.
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente contratto sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nelle rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il fornitore potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il fornitore deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il fornitore provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal fornitore il codice identificativo del lotto di gara aggiudicato (CIG……).
La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo costituisce titolo per la risoluzione di diritto del contratto.
Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Farmacie Comunali srl ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo.
ART. 10
I pagamenti relativi alle fatture regolarmente emesse, a fronte delle forniture eseguite nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto, saranno effettuati dalla società, al netto delle relative note di credito, con riepilogo mensile, tramite mandati di pagamento, dalla sede centrale, a firma di……………………………..
quietanzati da………………………………… ed intestati come segue:
…………………………………………………………………………………………………………
Il fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto:
1) presta la garanzia definitiva, di cui all’art.103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad
€...................................................... e per una durata sino al ;
2) presenta la documentazione che Farmacie Comunali srl ritiene opportuno richiedere.
La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 103 del nuovo Codice degli appalti, salvo che non siano in corso contestazioni o procedimenti giudiziari inerenti il rapporto di fornitura.
ART. 11
Al verificarsi delle seguenti situazioni:
1. forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate ripetutamente in ritardo, ferma restando la facoltà delle farmacie gestite dalla società di provvedere all’approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare
svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
2. mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore (se richiesti);
3. mancata applicazione degli sconti offerti in gara;
4. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T;
saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente alla società:
A) Per il punto 1, si applicherà una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l’orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un’ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.
B) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura.
C) Per i punti 3 e 4, la società, oltre ad avere la facoltà di trattenere l’importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 20% dell’importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l’emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.
L’applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell’ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell’applicazione di penali, non proceda all’emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l’importo indicato nella nota di debito.
ART. 12
Per le ipotesi di cessione dei crediti, trasferimento d’azienda, trasformazione, cessione e scissione si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 13
Farmacie Comunali srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d’esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione delle farmacie
comunali gestite dalla società rispetto all’insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti insufficienti;
2. fornitura di prodotti in palese violazione di quanto stabilito dalle norme di buona conservazione dei farmaci e richiamate all’art. 2 del capitolato di gara;
3. fornitura di farmaci d’importazione, senza l’autorizzazione preventiva di Farmacie Comunali srl;
4. cessione di attività, fallimento, concordato preventivo;
5. ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti da causa di forza maggiore.
In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi previsti dal presente contratto, con diritto per Farmacie Comunali srl di affidare a terzi le forniture in danno del fornitore inadempiente, addebitando a quest’ultimo le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della società, anche mediante escussione preliminare della garanzia definitiva di cui all’art. 10 del presente contratto.
Si procederà altresì alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
ART. 14
Il presente contratto ha decorrenza dal ………….. e con scadenza a dodici mesi al ……., salvo le ipotesi di risoluzione sopra riportate. Il fornitore sarà tenuto alla fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente a seguito di nuova gara, e comunque non oltre sei mesi.
ART. 15
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia, sarà competente il Foro di ……………………..
ART. 16
Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine e misura fissa poiché le prestazioni ivi dedotte sono assoggettate ad IVA.
Le spese e l’onere della registrazione del presente contratto sono a totale carico del fornitore.
...........................lì........................................................
Letto, approvato e sottoscritto Per Farmacie Comunali srl: Per il fornitore: