CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA DI CIPRO E
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica di Cipro e il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati gli “Stati Contraenti”, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, e rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel contesto di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 SOGGETTI CONSIDERATI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) nel caso di Cipro:
1. l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l’imposta sulle reddito delle società;
3. il contributo speciale per la difesa della Repubblica; e
4. l’imposta sui capital gains
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta cipriota").
b) nel caso di San Marino:
l’imposta generale sui redditi che si applica:
1. sulle persone fisiche;
2. sulle persone giuridiche e le imprese individuali; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Cipro" designa la Repubblica di Cipro e, quando utilizzato in senso geografico, include il territorio nazionale, le acque territoriali, nonché ogni spazio al di là delle acque territoriali, ivi compresa la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che è stata o può essere designata, ai sensi delle leggi cipriote e conformemente al diritto internazionale, quale zona su cui Cipro può esercitare diritti sovrani o giurisdizione;
b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani ed ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l’altro Stato Contraente” designano, come il contesto richiede, Cipro o San Marino;
d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione nello Stato Contraente di cui è residente;
f) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
h) il termine “nazionali” designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato Contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
i) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) a Cipro: Il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze;
j) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
k) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.
Articolo 4
RESIDENZA
1. Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione o esplorazione di risorse naturali.
3. Un cantiere edile, di costruzione o di montaggio o di assemblaggio, o le attività di supervisione ad esso connesse, costituiscono “stabile organizzazione” solo se tale cantiere o tali attività hanno una durata superiore a 12 mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha, e abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole) situati nell’altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili di un residente di uno Stato Contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili comprendono gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili armati ed equipaggiati
(a tempo o a viaggio). Essi comprendono altresì gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili se le attività di noleggio sono ausiliarie a quelle descritte al paragrafo 1.
3. Gli utili d’impresa di uno Stato Contraente derivanti dall’utilizzo, mantenimento o noleggio di containers (ivi compresi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di containers), accessori ai redditi derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili, sono trattati ai fini dei paragrafi 1 e 2 come redditi derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE
1. Allorché
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un’impresa dell’altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell’impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un’apposita rettifica all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano.
Articolo 10 DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo, il termine “interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall’alienazione di beni immobili di cui all’Articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un’impresa di uno Stato Contraente ricava dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili percepiti da un residente di uno Stato Contraente, derivanti dall’alienazione di azioni di una società, di cui oltre il 50 per cento del valore deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell’altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l’alienante è residente.
Articolo 14 LAVORO DIPENDENTE
1. Salve le disposizioni degli Articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato Contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili solamente in detto Stato.
Articolo 15
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 16 ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona, detta remunerazione è,
nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, imponibile nello stato Contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate.
Articolo 17 PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente conformemente alla legislazione di sicurezza sociale sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 18 FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Xxxxxx, stipendi ed altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:
(i) ha la nazionalità di questo Stato; o
(ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisone o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 14, 15, 16, e 17 si applicano ai salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 19
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca.
Articolo 20 STUDENTI E APPRENDISTI
1. Le somme provenienti dall’estero che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell’altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione di carattere tecnico, professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione, sono esenti da imposta in detto Stato.
2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i servizi resi nell’altro Stato Contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
Articolo 21 ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
Articolo 22
ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Se un residente di uno Stato Contraente ricava redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato Contraente, il primo Stato Contraente accorda quale deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all’imposta sul reddito pagata nell’altro Stato Contraente. Tuttavia, tale deduzione non eccede quella parte dell’imposta sul reddito, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile al reddito imponibile nell’altro Stato Contraente.
2. Qualora, conformemente a qualunque disposizione della presente Convenzione, i redditi ricavati da un residente di uno Stato Contraente siano esenti da imposta in detto Stato, detto Stato può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, considerare i redditi esentati.
Articolo 23
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati negli Stati Contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato interessato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.
3. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 5 dell'Articolo 11, o paragrafo 5 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
Articolo 24 PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’Articolo 23, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato Contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato Contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Articolo 26
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 27 ENTRATA IN VIGORE
Gli Stati Contraenti si notificheranno, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive formalità interne necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.
Articolo 28 DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione non prima di un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione, attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è stata notifica la denuncia; e
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è stata notifica la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a , il , in duplice esemplare nelle lingue, greca, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi, prevarrà il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica di Cipro Xxxxxxx Xxxxxxxx Ministro degli Affari Esteri | Per il Governo della Repubblica di San Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Segretario di Stato per gli Affari Esteri |
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di Cipro e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica di Cipro e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. Le disposizioni della Convenzione non ostano all’applicazione dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, il quale stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004.
2. Per quanto concerne il paragrafo 1, lettera (e) dell’Articolo 3, a San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione quando e soltanto nei limiti in cui detto trust è assoggetto all’imposta sul reddito a San Marino.
3. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell’Articolo 5, l’espressione “stabile organizzazione” comprende un server.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a , il , in duplice esemplare nelle lingue greca, italiana, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi, prevarrà il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica di Cipro Xxxxxxx Xxxxxxxx Ministro degli Affari Esteri | Per il Governo della Repubblica di San Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Segretario di Stato per gli Affari Esteri |