AmazingExperiences.com ECommerce and Logistics”
MODELLO DI CONTRATTO PER VET LEARNERS
nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET
XxxxxxxXxxxxxxxxxx.xxx
“Amazing Mobility Experiences in the field of
ECommerce and Logistics”
Progetto finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1
CONVENZIONE__2020-1-IT01-KA102-008180 –
CUP: J57H19002930006
DESTINAZIONE:________
TRA
Denominazione dell’Organismo di invio
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Comune di Fara in Sabina |
Indirizzo completo
|
Via S. Xxxxx in Castello, 12, 02032 Fara in Sabina |
di seguito denominato “l’Organismo” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Denominazione dell’Organismo del Beneficiario/Coordinatore Istituto istruzione superiore Xxxxx xx Xxxxxx
Indirizzo completo xxxxx Xxxxxxx 00, 00000, Xxxxx
Rappresentato per lo scopo di questo contratto, da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente Scolastico
da una parte,
e
Nome e cognome del Partecipante Genitori (se minorenne) |
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Data di nascita |
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Nazionalità |
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Indirizzo completo |
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Telefono |
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Indirizzo mail |
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Sesso (M/F) |
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Titolo di studio conseguito (per neo-diplomati/neo-qualificati) o Numero di anni di studio completati (per learners ancora inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale) |
12 |
Settore professionale-Codice ISCED |
3 |
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di seguito denominato “il Partecipante”
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le Condizioni Particolari e gli Allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto (“il contratto”).
Nel caso di utilizzo dello strumento ECVET
Allegato I ECVET Learning Agreement (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario –se non coincidono-, organismo ospitante e Partecipante)
Allegato II Condizioni Generali
Allegato III ECVET Memorandum of understanding (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario –se non coincidono- e organismo ospitante)
Allegato IV Quality commitment (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario –se non coincidono-, organismo ospitante e Partecipante)
Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.
CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 L’Organismo fornirà il supporto finanziario comunitario al Partecipante per realizzare un periodo di traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+-KA1 VET.
1.2 Il Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all’Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell’Allegato I.
1.3 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.
ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente.
2.2 Il periodo di mobilità avrà inizio il …./…./….. (giorno di partenza dall’Italia) e si concluderà il …./…./….. (giorno di rientro in Italia).
Sono ammessi piccoli spostamenti in funzione della disponibilità dei voli, fermo restando i 35 giorni di durata complessiva (di cui 33 di mobilità e 2 giorni di viaggio).
La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante e la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante (da questo periodo è escluso il tempo del viaggio). Il tempo del viaggio (due giorni complessivi: uno prima del giorno di inizio attività e uno il giorno di fine attività) è incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale.
2.3 Il Partecipante riceve un sostegno finanziario per un periodo di 35 giorni.
2.4 Il periodo totale della mobilità non può eccedere 12 mesi (escluso il tempo del viaggio).
2.5 L’eventuale richiesta di prolungamento del periodo di mobilità deve essere inoltrata all’Organismo almeno un mese prima della data di fine del periodo di mobilità, indicato all’Articolo 2.2.
2.6 Il Certificato/Attestazione di tirocinio, rilasciato dall’organismo ospitante, deve fornire e confermare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO
3.1 Il sostegno finanziario per il periodo di mobilità ammonta a complessivi 2.046,00 EURO, per 35 giorni di permanenza, compresi i giorni di viaggio.
3.2 L’Organismo gestisce il sostegno finanziario per conto del Partecipante e fornisce per intero, direttamente o attraverso gli enti intermediari già individuati nel progetto, i servizi relativi al viaggio, al supporto individuale e al supporto linguistico (laddove previsto). l’Organismo assicura che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
3.3 Il rimborso delle spese sostenute in relazione a bisogni speciali, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
3.4 Il sostegno finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
3.5 In deroga all'Articolo 3.4, la sovvenzione è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.
3.6 Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all’Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato, salvo diversamente concordato con l’Organismo. Tuttavia, se il Partecipante non ha portato a termine l’attività di mobilità, come descritto nell'Allegato II, per causa di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l’Organismo. Tali casi debbono essere, comunque, segnalati dall’Organismo e accettati dall'Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 L’importo relativo al supporto individuale, pari ad € 1.771,00 è versata all’ente intermediario secondo le modalità e la tempistica definite nella Convenzione appositamente stipulata con l’ente intermediario stesso.
4.2 Un importo UNA TANTUM pari a 250,00 euro, sarà messa a disposizione del partecipante da parte dell’ente intermediario quale supporto finanziario per le spese di vitto e trasporti locali
4.3 La somma di 275 euro, corrispondente alla quota destinata al viaggio a/r è utilizzata direttamente dal partner incaricato per l’acquisto dei titoli di viaggio
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE
5.1 Il Partecipante sarà essere tutelato da un'adeguata copertura assicurativa.
5.2 La copertura assicurativa sanitaria è garantita dalla Tessera Sanitaria Europea
5.3 La copertura assicurativa per responsabilità civile (che copre i danni eventualmente causati dal Partecipante sul luogo di lavoro]) è garantita attraverso polizza assicurativa appositamente stipulata dall’organismo di invio.
5.4 La copertura assicurativa contro gli infortuni legati alle mansioni del Partecipante (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di lavoro) è garantita attraverso polizza assicurativa appositamente stipulata dall’organismo di invio.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
6.1. Il Partecipante deve effettuare la valutazione OLS (valutazione delle competenze linguistiche) prima e alla fine del periodo di mobilità.
6.2 Il Partecipante deve seguire il corso di lingua OLS, non appena riceve l'accesso al sistema. Il Partecipante informa immediatamente l’Organismo qualora non fosse in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi.
6.3 Il pagamento della rata finale del sostegno finanziario (se erogato direttamente al Partecipante) è subordinato al completamento, al termine della mobilità, del test valutativo delle competenze linguistiche acquisite, che di fatto è obbligatorio.
ARTICOLO 7 – INDAGINE UE
7.1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell’Invito a completare il relativo questionario da parte dell’Organismo. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l’Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario speso e/o versato all’ente intermediario per conto del partecipante.
7.2 Un’intervista on–line complementare può essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall’Organismo all’Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.
ARTICOLO 8 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.
8.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l’Organismo e il Partecipante in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.
FIRME
Per il Partecipante (Genitori) Per l’Organismo Beneficiario/Coordinatore
[nome/cognome/funzione]
[firma] [firma]
Per l’Organismo di Xxxxx
[nome/cognome/funzione]
Firma
Fatto a ………. il ……………. Fatto a ………. il ……………..
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna parte contraente esonera l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell’esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.
L’Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l’Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.
Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto
In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.
Se il partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a forza maggiore o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l’ammontare del finanziamento già versato, salvo diversamente concordato con l’Organismo.
Diversamente, in caso di risoluzione del contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, (una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza), questi riceverà l’ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza all’estero, sulla base di quanto indicato nell’Articolo 2.2. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita, salvo accordi differenti stipulati con l’Organismo.
Articolo 3: Trattamento dei dati
I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti all’implementazione e il follow-up del contratto da parte dell’organismo di invio, dell’Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).
Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali. Il partecipante può presentare un reclamo a al Garante per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati da parte dell’organismo di invio e/o dell’Agenzia nazionale o al garante europeo per la privacy in relazione all’uso dei dati da parte della Commissione europea.
Articolo 4: Controlli e Audit
Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall’Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del periodo di mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.
Il partecipante si rende, altresì, disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione promosse dall’Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare all’Organismo l’eventuale variazione della sua residenza.