REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI
adottato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 95 del 26 aprile 2019
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Istituzione scolastica IC
X. Xxxxxxxxxx di Sorisole di incarichi individuali ad esperti esterni, ai sensi dell’art. 7 c.6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 43, c.3, e art. 45, c.2 del Decreto Interministeriale 129/2018, in conformità alle disposizioni di cui alle circolari n.5 del 21.12.2006, n.2 dell’11.03.2008, n.3 del 23.11.2017 della Funzione Pubblica e Circolare MIUR n. 74 del 5.01.2019.
2. Rientrano in questa disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e 2230 del Codice Civile (prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione).
Art.2
(Tipologia dei contratti)
1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con contratti di lavoro autonomo:
a) di natura occasionale;
b) di natura professionale.
2. Le caratteristiche principali che contraddistinguono i contratti oggetto del presente regolamento sono:
a) per le collaborazioni di lavoro occasionale:
- la prestazione dell’attività non viene effettuata in maniera continuativa, ha quindi carattere episodico, l’attività del prestatore non si coordina con i fini del committente e vi è assenza del vincolo di subordinazione:
- l’attività è svolta da un soggetto che presta altre attività in maniera abituale e prevalente;
b) per le collaborazioni d’opera intellettuale:
- la prestazione è svolta da coloro che esercitano abitualmente attività professionali, incluse le attività il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi/elenchi.
Art.3
(Contenuto degli incarichi)
1. Con riguardo al contenuto, gli incarichi possono essere:
a) di studio: quando hanno ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una specifica questione e si concludono con una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) di consulenza: quando hanno ad oggetto la richiesta di un parere, di una valutazione tecnica o di un giudizio di un esperto, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione
amministrativa o didattica dell’Istituzione scolastica;
c) di collaborazione: quando hanno ad oggetto lo svolgimento di un’attività di supporto o cooperazione con l’Istituzione scolastica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico. In particolare rientrano in questa tipologia gli incarichi affidati ad esperti esterni per il supporto all’attività didattica e quelli di formazione a favore dei dipendenti dell’Istituto.
Art. 4 (Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e al Nucleo di valutazione;
b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad es. incarichi di componente di commissioni di concorso, incarichi per la prestazione di servizi riconducibili
ai contratti di appalto ecc.);
c) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità (non superiore a € 1000), quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, le singole docenze, la predisposizione di materiale didattico speciale per le attività di inclusione e simili.
Art. 5
(Presupposti per il conferimento degli incarichi)
1. Per esigenze a cui non può far fronte con personale in servizio, l’Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alle Istituzioni scolastiche e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;
b) l’Istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. La verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno deve risultare da un documento scritto, che può anche essere costituito da un riferimento nel preambolo della determina di affidamento dell’incarico ovvero di indizione della selezione.
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell’Istituzione scolastica.
La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esclusivamente esecutiva e non comporta l’attività di rappresentare l’Istituzione scolastica. Non comporta inoltre l’attività di agire in nome e per conto dell’Amministrazione con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
Art. 6
(Requisiti per il conferimento degli incarichi)
1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa rispetto alle prestazioni da svolgere. Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca.
2. Fatte le salve le eccezioni previste dalla legge circa l’obbligatorietà della comprovata esperienza universitaria, richiamate al comma 1, e le prescrizioni per l’esercizio di specifiche
professioni intellettuali, i candidati debbono pertanto essere in possesso di idoneo diploma di laurea e aver maturato un’adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l’incarico da conferire.
3. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l’abilitazione professionale e/o l’iscrizione in un albo professionale.
4. Il soggetto cui viene conferito l’incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a:
a) soggetti in conflitto di interessi con l’Istituzione scolastica;
b) personale dipendente da associazioni, enti di natura non commerciale o organizzazioni comunque denominate non soggette all’obbligo di emissione di fattura elettronica.
Art 7
(Procedure per il conferimento degli incarichi)
1. Gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione mediante comparazione dei curricula professionali.
2. La procedura ordinaria per il conferimento degli incarichi di collaborazione è la seguente.
2.1 - Con determinazione del Dirigente Scolastico viene approvato apposito avviso di selezione contenente le seguenti informazioni:
a) l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) le modalità di svolgimento dell’incarico;
c) i requisiti richiesti;
d) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso;
e) il termine entro il quale devono essere presentate le domande e la relativa modalità di presentazione:
f) la durata dell’incarico e il compenso previsto o l’importo massimo previsto.
2.2 - L’avvio della selezione è reso pubblico con l’affissione del relativo avviso all’albo on-line dell’Istituzione scolastica.
2.3 - La valutazione delle domande è effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. I componenti sono scelti fra il personale del profilo docente e del profilo amministrativo-tecnico-ausiliario in servizio presso l’Istituzione scolastica. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso.
2.4 - La comparazione delle candidature avviene nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso di selezione.
3. Al termine della procedura di selezione, con determinazione del Dirigente Scolastico è approvato il disciplinare d’incarico ed è individuato l’esperto prescelto, dando atto nelle premesse delle risultanze della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione.
4. Nella comparazione/valutazione delle candidature vengono valutati i seguenti elementi:
a) titoli di studio
b) pubblicazioni
c) attività di docenza in progetti formativi
d) qualificazione professionale
e) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
f) qualità della proposta progettuale
g) compenso richiesto
h) rilievi negativi sulle eventuali prestazioni già svolte a favore dell’Istituzione scolastica
Il Dirigente Xxxxxxxxxx è autorizzato a discostarsene, a condizione che motivi espressamente le ragioni nella determina di indizione della procedura comparativa.
5. Al termine della procedura si procede alla formalizzazione dell’incarico.
Art. 8
(Conferimento senza procedura comparativa)
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, l’amministrazione può conferire incarichi ad esperti esterni senza l’espletamento di procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti presupposti:
a) nei casi di particolare urgenza, da motivare espressamente, che non rendano possibile l’effettuazione di alcun tipo di selezione;
b) quando le procedure selettive di cui all’art. 7 c.2 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificati gli elementi essenziali della prestazione previsti dall’avviso di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all’abilità del prestatore d’opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
2. L’incaricato presenta il curriculum e altri documenti utili alla positiva valutazione della idoneità a conseguire la prestazione.
Art. 9
(Formalizzazione dell’incarico)
1. L’Amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta (ove previsto dalla legge), di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale.
2. Il contratto, stipulato dal Dirigente Xxxxxxxxxx, viene firmato per accettazione dal contraente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
3. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:
- l’oggetto della prestazione;
- le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- il luogo in cui viene svolta l’attività;
- i termini e la durata della prestazione;
- il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- i rapporti fra committente e contraente;
- le eventuali cause di scioglimento anticipato del rapporto.
4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’Istituzione scolastica.
5. In caso di attribuzione di incarico a dipendenti pubblici, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del contraente e successivamente comunicare alla stessa Amministrazione
l’effettuazione della prestazione, ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Art. 10
(Verifica della prestazione)
1. Il responsabile del progetto indicato nella scheda interna di progetto e comunicato all’esperto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. L’incaricato ad una delle collaborazioni di cui al precedente art. 2 è tenuto alla presentazione di una relazione finale, se richiesta, sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. Possono essere richieste anche relazioni intermedie.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore (nelle prestazioni di risultato) risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza (art. 1453 e seguenti del Codice Civile).
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente Scolastico può
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi verifica l’assenza di ulteriori oneri e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
Art. 11
(Misura dei compensi)
1. Il corrispettivo della prestazione nelle collaborazioni di cui al precedente art. 2 è determinato dal Dirigente Scolastico il quale provvede in relazione all’attività oggetto dell’incarico, alla quantità e qualità dell’attività, all’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve essere comunque assicurata la
proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Istituzione scolastica.
2. Il corrispettivo è al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
3. Il rimborso delle spese sostenute per trasferta è possibile previa autorizzazione e presentazione dei documenti giustificativi di spesa.
4. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento
dell’incarico, salvo diversa espressa pattuizione in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 12
(Proroga e rinnovo del contratto)
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento
dell’incaricato.
3. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto, fermo restando il compenso pattuito inizialmente.
Art. 13
(Sospensione e revoca del contratto)
1. Per le collaborazioni di cui all’art. 2, la malattia, l’infortunio e la gravidanza, debitamente documentate, non sono cause risolutive del contratto; in presenza di questi eventi il rapporto resta sospeso, senza corresponsione del compenso.
2. Nella malattia e nell’infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga del contratto, che si estingue alla scadenza.
3. Nella gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
4. Il contratto può essere risolto qualora:
a) il periodo di sospensione per malattia sia superiore a 1/6 della durata del contratto;
b) il periodo di sospensione per maternità sia superiore a 180 giorni.
Art. 14
(Coperture assicurative, salute e sicurezza)
1. Il collaboratore deve essere provvisto di autonoma assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta, e di copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
2. Al collaboratore, che svolga anche in parte la propria attività presso l’Istituzione scolastica, è fornita la formazione e l’informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 15
(Pubblicità ed efficacia)
1. Gli incarichi esterni conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti (albo del sito internet, sezione Amministrazione trasparente, anagrafe delle prestazioni, ecc.)
2. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
Art. 16 (Disposizioni finali)
1. Per tutti gli aspetti non previsti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di prestazioni professionali.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on- line dell’Istituzione scolastica.