R A C C O L T A FAQ
R A C C O L T A FAQ
Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021.
Periodicamente, vengono pubblicati gli aggiornamenti da inserire con numero progressivo all’interno di specifiche Sezioni di riferimento tematico. La pubblicazione avviene esclusivamente per tutti i quesiti pervenuti alla mail _xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. I soggetti richiedenti i chiarimenti, pertanto, potranno consultare le risposte direttamente sulla presente Raccolta FAQ. Le Sezioni di riferimento tematico sono le seguenti:
Sezione 1 Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari Sezione 2 Condizioni di ammissibilità
Sezione 3 Interventi e spese ammissibili Sezione 4 Agevolazioni concedibili
Sezione 5 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
Sezione 6 Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti Sezione 7 Proposta definitiva e procedura di istruttoria
Sezione 8 Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera e contratto di finanziamento Sezione 9 Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi
Sezione 10 Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa Sezione 11 Variazioni dei Programmi e dei progetti
Sezione 12 Revoca delle agevolazioni
Sezione 1: Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari
Quesito 1
a: Possono essere soggetti beneficiari una Grande impresa ed una PMI commerciale che hanno i requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, punto a) dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 che operano nel settore agricolo e agroalimentare in quanto trasformano e commercializzano cereali che rientrano nell’ambito dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, codici ATECO
10.61.1 e 46.21.1. Entrambe non fanno parte di Gruppi di imprese.
b: Può essere soggetto proponente una associazione temporanea di imprese tra i soggetti beneficiari, già costituita all’atto della presentazione della domanda con la maggior parte dei partecipanti (almeno il 51%) le aziende agricole e Soggetto capofila la PMI commerciale di cui sopra, sarebbe così soddisfatto il requisito di cui all’art. 3, comma 1, punto e) dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022.
Ra: I soggetti indicati in premessa possono essere potenziali beneficiari del contratto di filiera.
Rb: Può essere soggetto proponente un’Associazione temporanea di imprese (ATI) costituita da tutti i potenziali soggetti beneficiari aventi i requisiti richiesti.
Quesito 2
Si dichiarano come soggetti eleggibili sia come proponenti che beneficiari le società cooperative agricole e loro consorzi, nonché i consorzi di imprese e le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare. Nella fattispecie i Consorzi di Tutela riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente possono essere soggetti proponenti e/o beneficiari dei suddetti contratti di filiera regolamentati dal nuovo avviso.
R: I Consorzi di Tutela possono accedere al V Avviso sia come soggetto proponente sia come soggetto beneficiario, in relazione comunque ad investimenti coerenti con le proprie funzioni.
Quesito 3
Si chiede se una impresa manifatturiera, operante nel settore della molitura di cereali volta alla produzione e commercializzazione dei relativi sfarinati (codice Ateco 10.61), possa partecipare al bando in qualità di soggetto proponente e/o beneficiario.
R: L’impresa indicata rientra tra i soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 3 dell’Avviso e, pertanto, può accedere alle agevolazioni nella sola qualità di soggetto beneficiario.
Quesito 4
In riferimento al bando in oggetto, siamo a richiedere se i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Legge 526/1999 rientrano tra i soggetti “proponenti” e/o “beneficiari” come definiti all’articolo 3. del citato Avviso 182458 del 22/4/2022.
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 2.
Quesito 31
Relativamente ai soggetti proponenti dei contratti di filiera si chiede se una società consortile, formata esclusivamente da Organizzazioni dei produttori ortofrutticole (O.P.) riconosciute ai sensi della normativa europea e nazionale, riconosciuta dal MIPAAF anche come Organizzazione Comune ai sensi del D.Lgs. 102/2005, avente tra i propri scopi e funzioni anche l’obiettivo di assistere e coordinare le OP associate ed il cui statuto prevede espressamente la possibilità di presentare progetti di interesse comune per le Organizzazioni socie allo scopo di rendere più funzionali le attività delle stesse, possa qualificarsi come soggetto proponente dei contratti di filiera.
R: Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) dell’Avviso, il soggetto riportato rientra tra i potenziali soggetti proponenti.
Quesito 34
Si richiede se la Cooperativa OP(….) possa essere ammessa come Soggetto Proponente di un contratto di filiera.
R: Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) dell’Avviso, il soggetto riportato rientra tra i potenziali soggetti proponenti.
Quesito 35
Si richiede se il contratto di filiera possa essere stipulato tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
R: Laddove ogni singolo soggetto risulti associato o collegato, sulla base dei criteri indicati dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i. o dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i che definiscono l’“impresa unica”, risultando Grande impresa deve integrare la documentazione del proprio progetto presentando anche lo scenario controfattuale.
Quesito 43
Si richiede se un'impresa che svolga prevalentemente o del tutto attività di ricerca possa essere ricompresa nel regime di aiuti.
R: Si rappresenta che possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.
Quesito 62
Il V Bando contratti di filiera all’art.3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI specifica quanto segue: 1. I Xxxxxxxx proponenti del Contratto di filiera sono i seguenti: a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli
e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
c) gli enti pubblici; d) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; e) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite, tramite atto notarile o scrittura privata autenticata, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 2. I Soggetti beneficiari dei Contratti di filiera sono i seguenti: a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca (per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3). Si pongono i seguenti quesiti:
1. in merito al punto 1. - a): Nella specificazione “che operano nel settore agricolo e agroalimentare” si fa riferimento a specifici codici ATECO? Come va inteso tale riferimento al settore agricolo e agroalimentare?
2. in merito al punto punto 1. - f): le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete devono comunque essere costituite da imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare?
3. in merito al punto Punto 2. - a) : Nella specificazione “che operano nel settore agricolo e agroalimentare” si fa riferimento a specifici codici ATECO? Come va inteso tale riferimento al settore agricolo e agroalimentare?
R: L’appartenenza al settore agricolo e/o agroalimentare è riconosciuta attraverso il codice ATECO dell’attività primaria. Con riferimento alle reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete si rappresenta che devono comunque essere costituite da imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare.
Quesito 75
L’art. 5 comma 1 del DM 22 dicembre 2021 individua tra i soggetti proponenti “le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni”. Si chiede se sia ammissibile un’associazione temporanea costituita da imprese dello stesso gruppo societario.
R: L’ATI può ricoprire il ruolo di Xxxxxxxx proponente. Sul tema, si veda anche la FAQ n.35.
Quesito 76
Per quanto riguarda i soggetti proponenti, si chiede se tra essi possa essere annoverata un’associazione temporanea di impresa tra i soggetti beneficiari che contempli le sole imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario.
R: Si rimanda alle FAQ n. 35 e 75.
Quesito 114
E’ possibile costituire un’ATI “tra soggetti beneficiari” ma con mandato conferito dai beneficiari ad un Proponente non avente i requisiti di beneficiario (ad es. una società di servizi)?
R: L’articolo 3 comma 1, tra cui è presente lett. e) dell’Avviso prevede la possibilità che l’ATI, costituita tra soggetti beneficiari, possa essere soggetto proponente individuando quale capofila uno tra i soggetti beneficiari cui sarà conferito mandato di rappresentanza. Pertanto non è possibile nel caso rappresentato.
Quesito 136
Relativamente al V bando nel caso di imprese di trasformazione di prodotti agricoli (Spa – Srl) con i seguenti codici ateco: ateco 10.84 - Produzione di condimenti, ateco 10.39.00 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi che non sono partecipate da produttori agricoli, possono essere beneficiarie dirette di un contratto di filiera per investimenti rivolti alla trasformazione agroindustriale di prodotti agricoli?
R: Non si ravvisano motivi ostativi. Tuttavia, si ricorda che la tabella 2A finanzia investimenti di trasformazione da prodotto agricolo a prodotto agricolo (Allegato 1 del TFUE), mentre la tabella 5A, all’articolo 17 del Reg. (UE) n.651/2014, finanzia investimenti di trasformazione da prodotto agricolo a prodotto non agricolo.
Quesito 138
In merito al bando per i Contratti di Filiera e di distretto (V bando) sono a richiedere se i Consorzi di Tutela di prodotti DOP/IGP ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf sono considerati tra i soggetti proponenti e/o tra i soggetti beneficiari e, se si, all’interno di quale inquadramento.
R: Si rimanda alla FAQ n. 2. Quesito 161
Si chiede conferma che l’ATI possa essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti partecipanti, ossia in alternativa all’atto notarile.
R: L’ATI deve essere costituita tramite atto pubblico notarile.
Quesito 167
Il paragrafo 3 comma 1 dell’Avviso pubblico individua le casistiche dei possibili Soggetti proponenti del Contratto di filiera: nel caso di un Soggetto proponente Società Cooperativa Agricola (comma 1 lettera a) capofila di un progetto in cui, oltre alle aziende agricole socie della Cooperativa medesima, sono coinvolte, in qualità di Soggetti beneficiari e firmatari dell’Accordo di filiera, altre imprese (es.: industrie di trasformazione) che non appartengono alla base sociale della Cooperativa capofila, si richiede se è necessario costituire un’associazione temporanea di impresa tra il Soggetto Proponente e tutti i Soggetti beneficiari, oppure è sufficiente la sottoscrizione congiunta della domanda di accesso (All.1) e dell’Accordo di filiera.
R: E’ sufficiente la sottoscrizione congiunta dell’Accordo di filiera. Infatti, l’Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lett. f) dell’Avviso, deve contenere un mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai Soggetti beneficiari al Soggetto proponente.
Quesito 181
Nell'ambito di una filiera floricola una impresa che produce vasi di contenimento da conferire alle imprese floricole della filiera può essere beneficiario diretto? In caso di risposta affermativa rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'Art. 5 comma 3 lettera a) o lettera c) del Decreto? I relativi investimenti rientrerebbero nella tabella 2A o nella tabella 5A?
R: No, non è ammissibile.
Quesito 188
Si riporta di seguito un quesito circa la corretta interpretazione dei potenziali soggetti beneficiari nell’ambito di un Contratto di Filiera nel settore olivicolo che vede la partecipazione di due tipologie di beneficiari:
X. Xxxxxxx agricole attive nel settore olivicolo che intendono effettuare investimenti nella produzione agricola primaria;
B. Aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (frantoi).
Il quesito in oggetto consta circa la potenziale inclusione fra i soggetti beneficiari del Contratto di Filiera, di un soggetto (Azienda Agricola) che attualmente non opera nel settore olivicolo, ma che intende strutturarsi, attraverso l’acquisto di beni immobili e mobili, per la fornitura e gestione di alcune componenti agronomiche della filiera olivicola operata dagli altri soggetti agricoli sottoscrittori del Contratto di Filiera. Nello specifico tale azienda agricola svolgerebbe attività che interessano aspetti chiave delle operazioni agronomiche della filiera, quali l’effettuare potature delle piante di olivo attualmente in produzione, effettuare gli espianti delle piante danneggiate da effetti patogeni o di altra natura, nonché il ripristino dei fondi agricoli oggetto di intervento, così da permettere il miglioramento del fondo attraverso la messa in opera di nuovi impianti olivicoli. Questo ruolo risulta cruciale ed essenziale a garantire il miglioramento delle prestazioni economiche e della sostenibilità delle aziende agricole proprietarie degli impianti olivicoli, poiché permette alle stesse di compensare l’onere delle ordinarie operazioni agronomiche di
potatura/espianto delle piante e ripristino dei fondi con la vendita della biomassa vergine indirizzata a soggetti produttori di energia rinnovabile. Tale impostazione operativa, quindi, promuove direttamente lo sviluppo della filiera agro-energetica nazionale, poiché realizza un solido canale di valorizzazione energetica per i residui di campo originati dalle attività di potatura ed espianto delle piante di olivo nonché potenzialmente anche per gli scarti di lavorazione dei soggetti trasformatori (frantoi). Si richiede quindi conferma che un’azienda agricola, regolarmente iscritta al SIAN, con il suddetto ruolo ed operatività, possa sottoscrivere il Contratto di Filiera come soggetto beneficiario.
R: L’impresa, se inquadrabile tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 dell’Avviso, può ricoprire il ruolo di soggetto beneficiario diretto. Tuttavia, l’investimento deve essere coerente con il Programma e con le prescrizioni di cui all’Allegato 6 “ Spese ammissibili”. Si specifica, infatti che ai sensi dell’articolo 5 comma 8 dell’Avviso gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell’Allegato I TFUE. Per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A dell’allegato A al Decreto. Posto quanto precede, suddetta impresa pur avendo i requisiti soggettivi per ricoprire il ruolo di soggetto beneficiario, intende svolgere un servizio connesso all’attività agricola che non rientra tra le fattispecie enucleate nella normativa succitata. In quanto fornitrice di servizi per i potenziali soggetti beneficiari diretti, può configurarsi quale soggetto indiretto e, a tal fine, essere ricompresa nell’Accordo di filiera.
Quesito 189
La distinzione tra: i) imprese agricole di produzione primaria; ii) imprese di trasformazione di prodotti agricoli e iii) imprese dell’industria agro-alimentare è di fondamentale importanza sia ai fini della presentazione di domande ammissibili che in relazione alla determinazione delle agevolazioni dei beneficiari diretti. Con riferimento alle imprese agricole di produzione primaria e alle imprese agricole di trasformazione è disponibile un Allegato 1 al Trattato che rechi la distinzione delle produzioni identificate dai “numeri della nomenclatura di Bruxelles” nelle due diverse categorie? Esiste un criterio che consenta di distinguere con precisione un’impresa agricola di trasformazione da un’impresa agro-industriale? È possibile identificare il discrimine nel confezionamento del prodotto rispetto alla commercializzazione allo stato di “fresco”? A titolo esemplificativo è corretta la seguente classificazione relativa alla filiera del latte?
Impresa di allevamento: impresa agricola di produzione primaria Caseificio: impresa di trasformazione di prodotti agricoli Centrale del latte (o impresa simile): impresa agro-alimentare
R: Fermo restando che l’Allegato I del TFUE elenca i prodotti agricoli, si rimanda alla FAQ n. 62. La classificazione sopra riportata appare rappresentativa di una filiera del latte.
Quesito 192
Il Bando consente alle imprese che forniscono servizi ai beneficiari diretti di partecipare all’accordo di filiera nella veste di beneficiari indiretti. Tale possibilità è accordata anche ad imprese che collaborano nella stesura della domanda di agevolazioni e nella realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di filiera (ad es. azienda che cura gli studi di fattibilità, studio di progettazione degli interventi architettonici, progettisti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.)?
R: Le imprese che svolgono servizi consulenziali e propedeutici alla presentazione delle domande non possono ritenersi soggetti qualificabili come beneficiari indiretti in quanto la loro funzione non è orientata al conseguimento degli obiettivi di filiera bensì allo svolgimento di servizi di supporto tecnico-professionale. Queste attività vengono rendicontate dal soggetto beneficiario in favore del quale sono rese secondo quanto disciplinato nell’Allegato 6 “spese ammissibili”.
Sezione 2: Condizioni di ammissibilità
Quesito 5
Si chiede se una filiera per la produzione di pesto genovese possa essere considerata ammissibile. La filiera sarebbe articolata in due regioni: A) Liguria – azienda agricola che produce basilico (investimenti agricoli, serre, impianti lavaggio basilico) – azienda di trasformazione per la produzione di pesto (impianti produttivi e di conservazione) – azienda per la conservazione/commercializzazione di olio necessario alla produzione del pesto. B) Puglia. azienda agricola per la produzione di olive/olio. Il dubbio sarebbe per la tipologia di prodotto finito fatto con materie prime agricole italiane.
R: Qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di riferimento, non si ravvisano impedimenti per la presentazione della domanda alle agevolazioni in relazione al prodotto descritto.
Quesito 6
Si chiede quale deve essere il numero minimo di agricoltori o aziende. Il contratto deve prevedere l’importo di 400.000 euro a soggetto o 100.000 a soggetto.
R: Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’Avviso, il Programma deve interessare un ambito territoriale di due o più regioni e prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera. L’importo minimo del Progetto per singolo beneficiario è stabilito in 400.000,00 euro e soltanto per investimenti effettuati da PMI nella Tabella 1A, l’importo minimo del Progetto per singolo soggetto beneficiario è stabilito in 100.000,00 euro. In ogni caso, il valore minimo dell’importo del Progetto deve essere rispettato fino al completamento degli interventi.
Quesito 7
Si chiede la possibilità di sottoscrivere un contratto di filiera tra Società Xxxxxxxx aventi un rapporto di parentela entro il 3° grado.
R: Non si ravvisano motivi ostativi.
Quesito 8
È ammissibile un contratto di filiera energetica mettendo insieme i xxxxxxx xxxxxx che realizzano per proprio conto un impianto di bio gas per la produzione di energia elettrica utilizzando la sansa prodotta.
R: In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole si richiamano i punti (41) e (92) del regime di aiuti SA.42821. Pertanto, fermo restando quanto disciplinato ai punti da 137 a 142 e 166 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, non si ravvisano motivi ostativi. Si ricorda, tuttavia, che il programma di
investimenti deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera.
Quesito 9
Si chiede conferma che, come avveniva per il IV bando, ai fini della multiregionalità sia da considerarsi la localizzazione fisica dell’investimento e non la sede dell’azienda. Ad esempio, per un’azienda con sede in Friuli Venezia Giulia che realizza gli investimenti in una UTE in Veneto si chiede conferma che ai fini della multiregionalità l’investimento sia da considerarsi in Veneto (ubicazione fisica degli investimenti) e non in Friuli Venezia Giulia (sede dell’azienda). Analogamente si chiede se per un’azienda con sede in una regione e più UTE distribuite in varie regioni d’Italia ai fini della multiregionalità si debbano considerare gli investimenti distribuiti in base all’incidenza percentuale degli importi in tutte le regioni in cui vengono realizzati gli investimenti e non solo nella regione in cui ha sede l’azienda.
R: Si rappresenta che ai fini della verifica del requisito della multiregionalità si considera la localizzazione fisica dell’investimento.
Quesito 10
In riferimento all’Accordo di Filiera richiamato al punto 4.2 dell’Avviso, si chiede se per esso esista un Fac-simile, oppure è il Soggetto Proponente a costituirlo in funzione delle indicazioni fornite al punto 4.3 dell’avviso, per poi allegare l’Accordo stesso al Programma del Contratto di Filiera (allegato 2).
R: Non esiste un modello ad hoc per l’Accordo di filiera. Pertanto, si ritiene corretta l’interpretazione fornita.
Quesito 11
Posto che: - l’art. 5 comma 3 del DM 22 dicembre 2021 individua tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione “le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare” - l’Accordo di filiera è definito come “l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale” - la Filiera agroenergetica è definita come “l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;” si chiede conferma che possa essere agevolabile un Accordo di filiera che riguardi la “sola” filiera agroenergetica e non quella agroalimentare.
R: Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso.
Quesito 42
Si richiede se un contratto di filiera rispetti il criterio della multiregionalità avendo interventi localizzati in Xxxxxx-Romagna per l'85% della spesa complessiva di programma mentre il restante 15% è riconducibile a spese afferenti ad un Progetto di Ricerca e Sviluppo di un singolo beneficiario in Regione Toscana.
R: Fermo restando che ai fini della verifica del requisito della multiregionalità si considera la localizzazione fisica dell’investimento, si conferma la correttezza dell’interpretazione citata. La percentuale massima pari all’85% costituisce un criterio di ammissibilità che deve essere garantito per tutta la durata del contratto, pena la revoca delle agevolazioni concesse al Programma di investimenti.
Quesito 45
Spese per attività di R&S (TAB 4.A). Si richiede se il progetto di R&S deve essere proposto da 1 SOLO BENEFICIARIO oppure può essere presentato un progetto di R&S con più partner (Es. Ente di ricerca capofila + PMI).
R: Si rappresenta che ai sensi dell’art. 31 del regolamento UE 702/2014 gli aiuti a valere sulla citata tabella 4A sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un’impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori.
Nel medesimo contesto regolamentare, ai fini della predisposizione del citato progetto, si rimanda alla definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Resta inteso che l’ente di ricerca che non partecipa in qualità di beneficiario diretto, può comunque ricoprire il ruolo di soggetto beneficiario indiretto per il tramite di una PMI o Grande impresa.
Quesito 66
Per quanto riguarda la partecipazione di un ente di ricerca, come ad es. l'Università, per un intervento come da indicazioni in Tabella 4A, è lui stesso un soggetto beneficiario, in quanto realizza direttamente gli investimenti, e allora in questo caso va considerato come PMI? oppure il soggetto beneficiario è sempre l'impresa e l'ente di ricerca è un soggetto indiretto? oppure si configura come fornitore? Al punto 2.g dell'art. 3 dell'Avviso è prevista una partecipazione come soggetto beneficiario, in quale caso questo è ammesso?
R: Si rimanda alla FAQ n. 45.
Quesito 79
Dalla lettura del bando risulta che, tra i beneficiari, sono indicati i soggetti appartenenti alla filiera agroalimentare e/o agroenergetica ove per tali concetti si intende: “Filiera agroenergetica: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici” “Filiera agroalimentare: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari”. Ciò premesso, si chiede cortesemente se un’azienda con ateco 28.29.91 (Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, ossia biometano) possa rientrare tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione.
R: Si rimanda alla FAQ n. 62.
Quesito 97
Per quanto riguarda le “filiere agro-energetiche” esse potranno essere rappresentate solo da imprese agricole interessate a realizzare impianti di biogas, sia in forma singola che in comune? Formuliamo lo stesso quesito anche per le imprese del settore legno impegnate nella realizzazione di impianti di biomasse.
R: Con riferimento alle “filiere agro-energetiche”si rimanda ai requisiti di cui all’articolo 3 comma 2 dell’Avviso e si ricorda che in ogni caso, ai sensi dell’art 4, comma 9, lett. a) del medesimo, il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera.
Il settore legno non è nell’elenco dei prodotti previsto dall’articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e pertanto non è agevolabile a valere sul presente Avviso.
Quesito 113
Tenuto conto che la multiregionalità obbligatoria prevede che i sottoscrittori dell’atto siano ubicati in diverse Regioni, anche molto distanti tra loro, per cui non è ipotizzabile la compresenza in un’unica sede per la sottoscrizione, è possibile ottemperare alla prescrizione dell’art. 3 facendo sottoscrivere l’atto digitalmente da parte di tutti i partecipanti all’ATI?
R: No, può essere redatto solo tramite atto notarile.
Quesito 133
Premesso che un progetto debba chiaramente rispettare i vincoli del bando (multiregionalità, presenza di almeno due anelli della filiera che fanno investimenti) esiste un rapporto minimo da rispettare nella distribuzione di investimenti agricoli/agroindustriali? Sarebbe possibile una filiera, per esempio, così strutturata: Investimento agroindustria 5 milioni in una Regione nord Investimento agroindustria 5 milioni in una Regione sud Due investimenti agricoli da 150.000 euro.
In questo caso la prevalenza degli investimenti sarebbe di carattere agroindustriale con due piccoli investimenti agricoli. La partecipazione agricola sarebbe comunque assicurata dal coinvolgimento di beneficiari agricoli indiretti partecipanti all’accordo Può essere considerata ammissibile una filiera (che rispetti tutti i requisiti), ma che abbia un investimento agroindustriale particolarmente elevato? Tipo del 90%?
R: Premesso che l'Accordo di filiera deve prevedere l’indicazione dei segmenti della filiera oggetto del Programma di interventi (almeno pari a 2) di cui uno è la produzione primaria, e che il programma di investimenti deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, non si ravvisano motivi ostativi nella distribuzione di investimenti agricoli/agroindustriali.
Quesito 142
Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, possono essere beneficiari diretti delle agevolazioni anche PMI e Grandi Imprese? Se sì, è obbligatoria comunque la presenza di un organismo di ricerca?
R: Si rimanda alla FAQ n.45.
Quesito 162
Nei progetti aventi attività di Promozione e/o Ricerca & Sviluppo, come vengono considerate tali attività nel calcolo della multiregionalità in termini di riconducibilità regionale?
R: Sia per quanto concerne le attività di promozione che quelle di ricerca e sviluppo il requisito della multiregionalità si valuta con riferimento all’ubicazione degli interventi proposti.
Quesito 185
Nell'ambito di una filiera floricola un'impresa che produce fertilizzanti derivanti principalmente dal recupero di residui vegetali (ad esempio potature, ecc.) nell'ambito di una economia circolare da conferire alle imprese floricole della filiera può essere beneficiario diretto? In caso di risposta affermativa rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'Art. 5 comma 3 lettera a) o lettera c) del Decreto? I relativi investimenti rientrerebbero nella tabella 2A o nella tabella 5A?
R: L’impresa e l’oggetto della sua attività non integrano i requisiti richiesti dall’Avviso per l’accesso alle agevolazioni. Si specifica, infatti, che ai sensi dell’art.5 comma 8 dell’Avviso gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell’Allegato I TFUE. Per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A, dell’allegato A al Decreto.
Tuttavia, detta impresa, in quanto fornitrice di potenziali soggetti beneficiari diretti, può configurarsi quale soggetto indiretto e, a tal fine, essere ricompresa nell’Accordo di filiera.
Quesito 186
In merito al requisito della multiregionalità si chiede una filiera che prevede due investimenti in due Province autonome come Trento e Bolzano può essere considerata ammissibile/rispondente al requisito della multiregionalità.
R: La filiera descritta può essere considerata ammissibile e soddisfa il requisito della multiregionalità.
Quesito 190
Il Bando definisce l’“Accordo di filiera” come l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica…. Dalla definizione offerta sembrerebbe sufficiente una scrittura privata sottoscritta dai soggetti della filiera. Si concorda con tale conclusione o sono richieste altre formalità (atto notarile, registrazione, ecc.)?
R: L’Accordo di Xxxxxxx può essere redatto nella forma di scrittura privata e, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Avviso, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti e contenere un mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai Soggetti beneficiari al Soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lett. f) dell’Avviso.
Quesito 191
Il Bando nel fornire la definizione di ’“Accordo di filiera” fa riferimento a non meglio circostanziati “obblighi reciproci” dei soggetti beneficiari. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che ogni beneficiario deve essere obbligato a fare qualcosa nei confronti di tutti gli altri beneficiari o è sufficiente che l’obbligazione riguardi “almeno uno” degli altri soggetti beneficiari?
R: L’Accordo di filiera si caratterizza per essere l’atto prodromico all’accesso alle agevolazioni. Difatti esso deve contenere l’impegno di ciascun partecipante all’Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti per la realizzazione del Programma.
Quesito 199
Consideriamo il caso di un’impresa di trasformazione di frutta in succhi di frutta che poi commercializza. Nell’oggetto sociale è indicata sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione, inoltre la società in questione prevede spese per la trasformazione della materia prima e spese per la commercializzazione, in questo caso possono essere attribuiti, sia per il parametro "Numero dei segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Filiera" che "Numero di segmenti della filiera che realizzano investimenti", nr. 2 segmenti al Progetto di Filiera? Dato che nel Contratto di Filiera è previsto un investimento e relativa partecipazione di un’azienda agricola di coltivazione di frutteti, al Progetto con la presenza di 2 beneficiari è possibile attribuire n. 3 segmenti considerando che uno dei beneficiari (in considerazione dell'ipotesi precedente esposta) ha le caratteristiche per ricoprire due segmenti della filiera. FAQ INCREMENTO OCCUPAZIONALE. Siamo inoltre a chiedere in riferimento al criterio di valutazione Qualità degli
impegni dell’Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera, parametro “Impatto % della crescita occupazionale prevista”, la modalità di calcolo corretta per la definizione della percentuale ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Si chiede se è confermata la nostra interpretazione facendo riferimento alle Unità Lavorative Annue (ULA):(ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “a regime” - ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto) / ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto x 100".
R: Ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e nell’ambito dell’Accordo di filiera l’identificazione dei segmenti avviene in ragione delle caratteristiche soggettive dell’aderente; con riferimento invece alla valutazione della qualità del Programma i citati segmenti sono considerati sulla base delle tipologie degli investimenti.
Con riferimento al quesito riferito all’incremento occupazionale si rimanda alla FAQ n. 78.
Quesito 200
Siamo una società operante nella filiera legno operante tra Piemonte e Liguria. Stiamo approfondendo la possibilità di andare a costituire un accordo di filiera sul settore legno, che includerà sia proprietari forestali che imprese di trasformazione e commercializzazione con l'obiettivo di migliorare la performance ambientale dei soggetti facenti parte del progetto (uso responsabile delle foreste locali, multifunzionalità, utilizzo a cascata del legname). Per questo tipo di progettualità dobbiamo far riferimento al bando attualmente aperto (Bando V - contratti di filiera e di distretto) o - come ci pare di aver capito dal vostro avviso - per il settore forestale verranno emanate misure apposite?
R: Il settore legno non è nell’elenco dei prodotti previsto dall’articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e pertanto non è agevolabile a valere sul presente Avviso.
Quesito 204
In riferimento alle spese afferenti alla Tabella 4 A si chiede conferma che parimenti alle spese di personale dipendente (limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca oggetto del Progetto) sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza affidate a terzi quantunque non Enti di ricerca o Università? In caso di risposta affermativa si chiede di chiarire qualora il soggetto beneficiario fosse un soggetto privato (impresa agricola e/o di trasformazione/commercializzazione) la nota riportata in tabella 4 A nella quale si afferma che “gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti”.
R: Si rimanda alla FAQ n. 45.
Sezione 3: Interventi e spese ammissibili
Quesito 12
E’ possibile per un beneficiario (società semplice agricola) presentare tra le spese ammissibili alle agevolazioni anche il costo di acquisto di un opificio che di proprietà di un socio della predetta società semplice agricola, sempre prevedendo l’attestazione di un tecnico qualificato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, inoltre che l’immobile non ha beneficiato dei dieci anni precedenti di alcun finanziamento pubblico, e che vi sia un nesso tra l’acquisto dell’immobile e il progetto e che il trasferimento di proprietà avvenga per atto notarile.
R: Nel caso prospettato, l’acquisto dell’immobile è ammissibile al 100% se l’opificio non è già conferito dal socio per atto costitutivo e/o utilizzato dalla società semplice agricola costituita verbalmente e/o per scrittura privata non autenticata che intende acquistarlo. La compravendita del bene immobile deve comunque avvenire nelle forme previste dalla normativa di riferimento con riguardo, oltre al requisito esposto in domanda, all’attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, che attesti e dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente ovvero che specifichi gli elementi di non conformità nel caso in cui il progetto preveda la regolarizzazione da parte del soggetto beneficiario. Si precisa, tuttavia, che l’atto di compravendita deve indicare il valore del bene acquistato e che, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili ai sensi del punto 1.c recante le condizioni generali di ammissibilità delle spese di cui all’Allegato 6 “Spese ammissibili”, in combinato disposto con gli artt. 5, comma 13 e 15, comma 4 dell’Avviso.
Quesito 13
Risulta ammissibile un intervento che prevede impianti da realizzare per autoconsumo o in cui l’energia prodotta può essere ceduta a terzi con relativo contributo GSE. Ognuno singolarmente cede l’energia prodotta riscuotendo anche il contributo del GSE.
R: Ai sensi della Tabella 1A dell’Allegato A al Decreto n. 673777 del 22 dicembre 2021, in caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Secondo quanto indicato dal paragrafo 137, lett. b) degli Orientamenti citati, qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia o di biocarburanti (non prodotti da colture alimentari), allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di
biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari (paragrafo 138). In ogni caso, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Quesito 14
Quale è la soglia massima di spesa per interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella sezione 5 dell’avviso “Interventi e spese ammissibili”, al punto 5 lettera d), si dichiara che “Gli importi degli investimenti inseriti nei progetti dovranno rispettare altresì le seguenti soglie…” “in relazione agli investimenti di cui alla tabella 5 A dell’Allegato A al Decreto…15 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella sezione 6 dell’Avviso, “Agevolazioni concedibili”, la Tabella 5 A riporta per l’articolo 41 un limite diverso: “Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni”. Quale delle due soglie massime per progetti che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili (come da Regolamento (UE) 651/2014, articolo 41 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili”) è da prendere a riferimento? 5 milioni o 15 milioni.
R: L’avviso prevede un requisito di investimento minimo (pari a 400.000 euro per investimenti proposti nella tabella 5A) e non impedisce al singolo soggetto beneficiario di presentare interventi superiori ai 5 milioni di euro. Tuttavia, il contributo in conto capitale deve essere calcolato in percentuale su un investimento massimo di 5 milioni di euro.
Quesito 15
La definizione dei costi ammissibili per interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Premessa: la tabella 5 A considera come costi ammissibili “i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” e tali costi sono determinati secondo tre modalità, a), b) e c). Riporto due esempi considerando un contratto di filiera che prevede la presenza di due società agricole distinte A e B (entrambe beneficiarie) con progetti complementari lungo la filiera da realizzarsi in due regioni italiane: esempio 1: la società A ha in progetto due investimenti: A-1) come da tabella 1 A, investimenti connessi alla produzione primaria, nello specifico miglioramento e riconversione della produzione; A-2) come da tabella 2 A, investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli. La società B-1) come da tabella 5 A, investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. Domanda: i costi ammissibili per il progetto B-1) possono essere dedotti secondo il criterio a)? L’intero investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano può essere considerato ammissibile? Esempio 2: la società A ha in progetto due investimenti: A-1) come da tabella 1 A, investimenti connessi alla produzione primaria, nello specifico miglioramento e riconversione della produzione; la società B ha in progetto un investimento: B-1) come da tabella 5 A, investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. B-2) come da tabella 2 A, investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli. Domanda: i costi ammissibili per il progetto B-1 possono essere dedotti secondo il criterio a)? L’intero investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano può essere considerato ammissibile.
R: Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento (UE) n.651/2014 (al quale si rimanda), non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta in assenza di un esame della documentazione di progetto.
Quesito 16
Nell’ambito del concetto e del perseguimento della sostenibilità sociale, si chiede se possano rientrare tra gli investimenti finanziabili nell’ambito dei contratti di filiera la costruzione e/o i lavori di ammodernamento e messa a norma di alloggi per i dipendenti della O.P. e dei propri associati che vengono utilizzati per la gestione di alcune fasi del ciclo produttivo (Raccolta, potatura, diradamento dei frutti, lavorazione e conservazione dei prodotti, ecc.).
R: Premesso che ciascuna attività di progetto deve essere coerente con le finalità dell'investimento proposto e considerata, pertanto, la destinazione del bene oggetto del quesito, non si ravvisano elementi di ammissibilità ai fini del finanziamento della tipologia di investimento.
Quesito 17
Si chiede conferma che i beneficiari che presentino un progetto con investimenti che superano i limiti per le tabelle 1A e 2A possano presentare interventi in tabella 3A a partire da 5.000,00 euro non rispettando il limite minimo di 400.000 euro previsto per la tabella 3A.
R: Si conferma la correttezza dell’impostazione citata e si rimanda all’articolo 5, comma 4 dell’Avviso.
Quesito 18
La Tabella 3A “aiuti per la partecipazione dei produttori agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli” dell’allegato al D.M. 22 dicembre 2021 stabilisce alla lettera C), che siano considerati, tra i regimi di qualità, i "regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari". Il punto 3.3 “Norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accreditamento” del succitato documento della Commissione europea, indica le norme riconosciute a livello internazionale per la gestione dei regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi, che sono precisate rispettivamente nelle guide dell'International Standards Organisation (Organizzazione internazionale di normalizzazione) ISO 65 (EN 45011) o ISO 17021. Mentre, i regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono iniziative facoltative, gli organismi di certificazione devono essere accreditati in base alle norme EN 45011/ISO 65 o ISO 17021 per rilasciare certificati di prodotti/processi o di sistemi nell'ambito dell'accreditamento". Alla luce di quanto sopra enunciato, si chiede se è possibile considerare tra i regimi di qualità presenti nella Tabella 3A, lettera C del D.M. 22 dicembre 2021, anche una certificazione di prodotto/processo/sistema in regime volontario conforme agli standard internazionali riconosciuti
(ISO 14001-Gestione ambientale, EMAS-Sistema di valutazione delle prestazioni ambientali, FSSC 22000-Food Safety System Certification Standard, SA 8000-Responsabilità sociale d'impresa, ecc.), e anche le certificazioni facoltative basate su standard cosiddetti "privati" (BRC/IFS-certificazione di qualità nella filiera, BRCGS-Ethical trade and responsible sourcing, Equalitas-produzione sostenibile nel vino, GlobalGAP-buone pratiche agricole, Water e Carbon Footprint-impronta idrica e carbonica), purché certificati da Ente accreditato e che vadano a definire un sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola opportunamente identificato da un simbolo grafico da applicare alle produzioni dei soggetti partecipanti ai contratti di filiera affinché sia riconoscibile dal consumatore, al fine di qualificare e valorizzare il prodotto dei soci. A tal fine, si precisa che il sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola, una volta definito, sarà accessibile a tutti i produttori interessati e sarà oggetto di specifiche attività promozionali di carattere generico a vantaggio di tutti i produttori.
R: Si conferma che, sulla base delle informazioni fornite, gli interventi sembrano coerenti con quanto previsto dalla tabella 3A per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità.
Quesito 39
Si richiede se diversi distinti beneficiari possano candidare progetti di R&S in uno stesso contratto di filiera.
R: Non si ravvisano motivi ostativi nel presentare singoli progetti con investimenti esposti in tabella 4A.
Quesito 40
Si richiede se uno o più progetti di R&S possano essere presentati da una Rete di Imprese e, in tal caso, se il limite di 400.000 euro debba essere riferito al totale delle azioni di R&S delle diverse imprese oppure all'investimento di ciascuna impresa.
R: La rete di impresa, se definita come autonomo soggetto giuridico, può accedere alle agevolazioni in qualità di Soggetto beneficiario. Il limite di 400 mila euro deve riferirsi, pertanto, al totale delle azioni di R&S.
Quesito 41
Si richiede se l'articolazione della filiera vivaistica, tutta riconducibile nella produzione primaria di cui si parla nella Tabella 1.A, corrisponda adeguatamente alla condizione di presenza nel progetto di almeno due segmenti di filiera.
R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.
Quesito 47
Investimenti per la commercializzazione. Si chiede se gli investimenti in attrezzature e macchinari per imballaggio possono essere intesi come investimenti relativi alla fase di commercializzazione.
R: Sì, a condizione che sussista un nesso diretto tra l’acquisto del nuovo macchinario o della nuova attrezzatura e gli obiettivi del Progetto.
Quesito 51
La realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo è sicuramente un investimento ammissibile ed in linea con quanto previsto dagli indirizzi del PNRR. Lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha promulgato un decreto con le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare” per finanziare la realizzazione degli impianti fotovoltaici nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nello stesso decreto Ministeriale si fa riferimento all’Allegato A, che individua le intensità massime di agevolazione, facendo riferimento alle tabelle 1A E 2A che sono le medesime del Contratto di Filiera. Per quanto sopra sembrerebbe corretto inserire le spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo nelle Tabelle 1A o 2A a seconda che interessino il settore della produzione primaria o della trasformazione. Diversamente un impianto fotovoltaico destinato alla vendita potrebbe essere ammissibile solo in Tabella 5° del regime di aiuto (art. 41). Quanto sopra però sembrerebbe in contrasto con quanto pubblicato sul sito Ministeriale nelle FAQ del IV bando in cui al Quesito 35 si dice: Quesito 35 D: Nel caso di un soggetto beneficiario che fa trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'"Allegato I", un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica per autoconsumo può essere finanziato nell'ambito delle spese ammissibili della "Tabella 2A"? R: No, l’intervento è ammissibile solo in Tabella 5A del regime di aiuto (art. 41). Il dover inserire la realizzazione degli impianti fotovoltaici per autoconsumo in tabella 5A comporterebbe che verrebbero escluse le Grandi Imprese e, cosa ancor più penalizzante, che sarebbe preclusa la possibilità di inserire tale tipologia di investimento per gran parte delle imprese che realizzano impianti di medio piccole dimensioni il cui costo non arriva all’investimento minimo della tabella 5A pari a 400.000,00 euro. Si chiede quindi conferma che l’investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo possa essere inserito nell’ambito degli investimenti delle tabelle 1A e 2A.
R: L’investimento inerente all’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per autoconsumo nell’ambito dei processi produttivi dello stabilimento possono essere collocati nella Tabella 2A del quadro di investimenti. Infatti, nella Tabella 1A dell’Allegato A del
D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 è espressamente previsto che “In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Secondo i richiamati punti degli Orientamenti al paragrafo 137, lettera b) è previsto quanto segue: (b) qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia
rispettato il limite di autoconsumo annuale. Tuttavia, nel caso in cui gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti siano prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all’aiuto ai sensi della Tabella 2A. Nel caso di produzione da fonti rinnovabili destinate alla rivendita, l’investimento è ammissibile in Tabella 5A.
Quesito 52
Si chiede un chiarimento in merito a quanto indicato al paragrafo 5 comma 5 capoverso a) dell’avviso in quanto non immediatamente comprensibile. In particolare, si chiede conferma che per gli investimenti di tabella 2A ci sia un limite di 25 milioni di investimento o 12 milioni di ESL per ciascun progetto di ogni singolo beneficiario e che tale limite non sia da intendersi per gli investimenti in tabella 2A di tutto il programma.
R: I limiti indicati, conformemente al punto 173 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sono riferiti agli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro.
Quesito 55
Si chiede conferma che come indicato nell’allegato 6 al punto 2.1 lettera g) siano ammissibili le spese legate al progetto per il supporto tecnico in itinere per gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione.
R: Si conferma quanto riportato nel citato allegato.
Quesito 61
Sia nell’allegato 2 che nell’allegato 3 si fa riferimento ad un cronoprogramma con investimenti a partire dall’anno 2023 e non sembra quindi esserci la possibilità di inserire eventuali investimenti nel corso del 2022. Si chiede quindi se il modello possa essere modificato inserendo anche l’anno 2022 o se le spese dell’anno 2022 vadano indicate nel I trimestre del 2023.
R: Sono eleggibili le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell’Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell’intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, anche se effettuate in data antecedente alla presentazione della domanda, dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. n. 61 del 14 marzo 2022. Le spese direttamente connesse all’attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, laddove presenti, tali tipologie di spesa possono essere inserite riportando l’annualità di riferimento.
Quesito 64
Il pagamento di un immobile all'asta avvenuto in data antecedente l'uscita del bando, più precisamente effettuato il 08/02/2022, di cui però non è ancora avvenuto il trasferimento di proprietà, che avverrà probabilmente in data successiva alla presentazione della domanda, è una spesa ammissibile? sempre nei limiti e alle condizioni poste dal bando e dall'Allegato A.
R: Ai fini dell’ammissibilità della spesa rileva il momento in cui avviene il pagamento che, nel caso di specie, dovrà essere in tutto o in parte successivo alla presentazione della domanda di
agevolazione. Non rileva, invece, il momento del trasferimento di proprietà, posto che quest’ultimo costituisce la causale del pagamento ed il titolo di idoneità che dimostra la disponibilità del bene.
Quesito 65
Più in generale l'ammissibilità delle spese preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto è ammissibile a partire da quale data? dalla data del decreto, cioè il 22/12/2021, o dalla sua pubblicazione in GU del 14/03/2022 o dalla data del bando il 22/04/2022 o dalla pubblicazione in GU dell'Avviso non ancora avvenuta?
R: Si rimanda alla FAQ n. 61.
Quesito 81
Se un’azienda è in contabilità forfettaria, per cui l’iva rappresenta un costo, va a contributo la spesa iva inclusa oppure solo la spesa imponibile, come per le aziende in contabilità ordinaria?
R: L’imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Quesito 82
Nella tabella delle agevolazioni, 5A, si indica la possibilità per aziende di trasformazione e commercializzazione di investire su energia rinnovabile quale biogas e fotovoltaico. Sono escluse le aziende agricole?
X. Xxxxxxxx che le aziende agricole non sono escluse dalle agevolazioni di cui alla tabella 5A, si precisa che la collocazione dell’investimento ricade nella citata tabella quando l’obiettivo non è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda.
Quesito 92
Relativamente agli investimenti ammissibili e finanziabili connessi alla produzione agricola primaria (si veda Tav. 1A dell'Allegato A, pag. 9 dell'Avviso di cui al D.M. n. 0673777 del 22 Dic. 2021) che indica gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, si chiede di sapere se le spese per l'impianto ex novo di specie arboree a ciclo poliennale (Vite, mandorlo, ecc..), comprendenti le spese per la sistemazione del terreno, l'acquisto di piante, la realizzazione di palificazione, la realizzazione di impianti di irrigazione ecc..) sono comprese all'interno della voce Investimenti in Attivi Materiali e pertanto agevolabili.
R: Si conferma l’ammissibilità delle spese citate, fermo restando le prescrizioni di cui all’Allegato A del Decreto e all’Allegato 6 “ Spese ammissibili".
Quesito 93
Nel caso in cui la filiera oggetto del contratto ha come terminale un soggetto collegato alla grande distribuzione commerciale, si richiede:
1) se sono ammessi al bando progetti che coinvolgono in modo orizzontale più produttori di diversi settori (multi-filiera);
2) Se questi soggetti possono/devono essere collegati tra di loro da un progetto di comune accesso al mercato (ad esempio un “marchio ombrello”);
3) Se sono ammessi comuni progetti di conservazione, trasformazione e gestione del prodotto, compreso attività di logistica e di collocazione sul mercato, al fine di ottenere risparmi e ottimizzazioni di carattere energetico e ambientale.
R1: Non si ravvisano motivi ostativi, fermo restando che il Programma deve rappresentare investimenti integrati a carattere interprofessionale nonché complementari e capaci di contribuire ad una stabile integrazione tra i soggetti della filiera.
R2: L’Accordo e il Programma devono essere articolati in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
R3: L’investimento proposto deve essere coerente con le prescrizioni di cui all’Allegato 6 “ Spese ammissibili”
Quesito 94
Nel caso in cui siano stati rilasciati ai produttori nuovi titoli di impianto (es. settore vitivinicolo in Sardegna) dai soggetti gestori territoriali condizionati al non ottenimento dei contributi regionali, essi possono essere comunque oggetto di un finanziamento all’interno di un contratto di filiera?
R: L’intervento descritto appare coerente con la tipologia di investimenti di cui alla tabella 1A dell’Allegato A al Decreto. Resta intesto che al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni le superfici agricole su cui realizzare gli interventi devono essere condotte in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi della normativa vigente, idonee all’impianto ed esenti da vincoli di qualsiasi genere connessi con l’attività descritta nel progetto e che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’intervento proposto dovrà essere compatibile con la programmazione regionale.
Quesito 95
Per quanto riguarda le “filiere biologiche”, esse possono comprendere un paniere di prodotti? Sia comprendenti prodotti con certificazione biologica già in essere che prodotti che intendono acquisire la certificazione a seguito del progetto di filiera?
R: Non si ravvisano motivi ostativi.
Quesito 96
Nel DM si fa espresso riferimento ai beneficiari quali “produttori di servizi", per cui le misure delle tabelle 3A e 4A, possono essere beneficiari anche imprese non agricole o di trasformazione aderente al contratto?
R: La base giuridica che regola la misura prevede che i soggetti della filiera sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. Resta fermo che per accedere alle agevolazioni il soggetto beneficiario deve possedere i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 dell’Avviso. Inoltre, per gli investimenti realizzati a valere sulle citate tabelle si ricorda che gli aiuti saranno versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza, e non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari. Per completezza di informazione si rimanda anche alla FAQ n. 62.
Quesito 106
In riferimento all’acquisto di un bene immobile si chiede se ai sensi di quanto previsto all’articolo
2 dell’allegato 6 spese ammissibili dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022, sia ammissibile l’acquisto di quote societarie finalizzato all’ottenimento di un immobile produttivo in cui svolgere l’attività. Si chiede altresì, se nel caso di un bene la cui proprietà sia divisa tra due fratelli cointestatari dello stesso per una quota pari al 50% a testa, sia finanziabile l’acquisto della relativa quota da parte di uno dei due fratelli, titolare della azienda agricola beneficiaria dell’agevolazione richiesta, al fine di rilevare l’intera proprietà dello stabile in cui viene attualmente esercitata l’attività.
R: L’ acquisto di beni immobili o di quote societarie finalizzate all’ottenimento di un immobile produttivo è espressamente previsto dal Regime di Aiuti SA. 42821. Si ricorda che l’acquisto di un immobile o di quote societarie al fine dell’ottenimento di un immobile deve soddisfare, ai sensi del Considerato (39) del succitato regime di aiuti, almeno una delle seguenti condizioni:
1. migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
2. migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
3. creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
4. garantire il rispetto delle norme dell'UE in vigore alle condizioni seguenti:
a. aiuti concessi ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
b. qualora il diritto dell'Unione impone nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata.
Quesito 107
In riferimento a quanto indicato all’articolo 2.4 dell’allegato 6 spese ammissibili dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022, relativamente all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto che risultano non ammissibili ad esclusione dei mezzi interni al ciclo produttivo e connessi allo stesso, si chiede se nel caso di un progetto sulla filiera Apistica sia finanziabile l’acquisto di un mezzo di trasporto, dotato di attrezzature per il caricamento e la movimentazione degli alveari , da destinare all’attività di nomadismo. Si specifica che nell’apicoltura professionale la pratica del nomadismo, consistente nello spostamento degli alveari nel corso della stagione produttiva per beneficiare delle potenzialità nettarifere di differenti areali, è una fondamentale modalità del ciclo produttivo. Oltre ad assicurare diversificazione e incremento delle produzioni di miele, il nomadismo, con gli spostamenti degli alveari da areali che hanno terminato il loro ciclo produttivo verso zone con maggiori risorse nettarifere, favorisce un maggior benessere delle api e per il ruolo che le stesse hanno sulla difesa della biodiversità. Il nomadismo pertanto è una delle attività tipiche della fase primaria di produzione del miele e pertanto si inserisce all’interno del ciclo produttivo della filiera. I mezzi necessari allo spostamento degli alveari sono pertanto funzionali e direttamente connessi ad un’attività caratteristica del ciclo produttivo.
R: Premesso che il nomadismo afferisce alla localizzazione della produzione e non al ciclo produttivo tout court, se per mezzi necessari per lo spostamento degli alveari si intendono autovetture e simili per il trasporto su strada, questi non possono configurarsi quali mezzi interni al ciclo produttivo.
Quesito 120
Allegato 6 – punto 2.1 lettera g): “le spese generali (onorari, spese notarili, consulenze…. Le spese notarili sono ammissibili limitatamente a quelle sostenute per la stipula del Contratto di Finanziamento e per gli Atti di quietanza”. Le spese notarili per la costituzione dell’ATI sono comprese tra le spese generali?
R: Si, le spese notarili per la costituzione dell’ATI sono comprese tra le spese preliminari.
Quesito 121
In considerazione di quanto già espresso nelle faq a valere sul IV° Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto, e stante il fatto che la normativa di riferimento (Regime di Aiuti e Decreto Ministeriale) non ha, su tale tematica, subito variazioni, si chiede conferma se anche le imprese agricole e le imprese di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli possano candidare (nel ruolo di beneficiari) propri progetti di R&S, avvalendosi di enti/organismi di ricerca Università per consulenze fornite ai predetti beneficiari all’interno dei progetti agevolati.
R: Si conferma l’impostazione citata. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla FAQ n. 45.
Quesito 125
Dal punto vista delle spese finanziabili, sarebbero rendicontabili l'acquisto e le spese per l'installazione di pannelli fotovoltaici da parte dei soggetti la cui produzione e consumo (e non la vendita, per cui il soggetto si identifica in un "prosumer") sarebbe destinata ad una CER? privilegiando quindi l'utilizzo efficiente di energia rinnovabile ma che le Comunità Energetiche caratterizzano per il preciso dimensionamento degli impianti a seconda dei consumi previsti dalla filiera?
R: Si rimanda alla FAQ n. 51.
Quesito 130
Nel caso di un’azienda che faccia investimenti in tab. 1A e tab. 2A, per quanto riguarda l’acquisto di terreni per la produzione agricola da inserire in tab. 1A, il 10% va calcolato sull’intero investimento o solo sull’investimento relativo alla Tab. 1A?
R: L’investimento ammissibile per l’acquisto del terreno equivale al minore degli importi tra il costo del terreno così come dichiarato in sede di presentazione della domanda, e il valore derivante dall’importo dell’investimento in tabella 1A o 2A, al netto delle spese generali e del costo del terreno diviso nove. Il modo matematicamente corretto per calcolare l’importo è il seguente:
- prendere la spesa totale ammissibile in tabella 1A o 2A al netto dei costi generali e del costo di acquisto del terreno;
- dividere questo importo per 9;
- confrontare l’importo ottenuto con l’importo dell’acquisto del terreno e limitare il costo di acquisto del terreno ammissibile al più basso dei due.
Quesito 135
La realizzazione di un impianto fotovoltaico per auto-consumo da parte di un'impresa di produzione agricola può rientrare tra gli investimenti di cui alla Tabella 1A? Nel caso in cui, invece, debba rientrare negli investimenti di cui alla Tabella 5A art. 41, l'importo minimo ammissibile di 400.000 Euro si riferisce all'investimento del singolo beneficiario oppure può essere riferito all'investimento previsto per questa tipologia di investimenti dal programma di filiera complessivo?
R: L’importo minimo si riferisce al progetto di ogni singolo beneficiario. Si rimanda per ulteriori approfondimenti alla FAQ n. 51.
Quesito 139
Relativamente al V bando in corso si chiede se un investimento per un impianto fotovoltaico proposto da una agroindustria necessario per alimentare impianti produttivi (quindi l’energia sarebbe totalmente auto-consumata) può essere considerato ammissibile e rientrare tra le voci di spesa della tabella 2A.
R: Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti, normativi e ambientali, di conformità, valutazione e/o autorizzazione richiesti, nonché delle condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, l’intervento è ammissibile in tabella 1A e/o 2A.
Quesito 154
Per quanto riguarda i progetti di R&S, all’interno dell’allegato 6 “Spese ammissibili”, al paragrafo 4 lettera f sono presenti “spese per materiali”, mentre non compaiono nella tab. 4A dell’allegato A del decreto; in questa tabella al punto 3 sono presenti invece “costi relativi agli immobili e ai terreni”; sono ammissibili entrambi le spese?
R: La tabella 4A riporta, oltre ai costi relativi agli immobili e ai terreni, tra le spese generali supplementari e altri costi di esercizio di cui al punto 5, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Quesito 155
Per quanto riguarda i progetti di R&S, le “spese generali” sono riconosciute in misura forfettaria e in percentuale rispetto ad una o più delle altre tipologie di spese ammissibili? In quale percentuale?
R: Le spese generali a valere sulla tabella 4A sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto e non in misura forfettaria.
Quesito 156
Nel caso in cui si acquisti del suolo, utile al raggiungimento degli obiettivi del Progetto (Tabella 1A/2A), da un soggetto terzo unito da legame di parentela (1°, 2° o 3° grado) con il Beneficiario, è possibile ritenere tale spesa ammissibile?
R: Non si ravvisano motivi ostativi.
Quesito 164
L’importo inserito nella Tabella 4A relativo ai progetti di ricerca e sviluppo può essere inserito nella tabella 7.2 dell’Allegato 3, se collegato agli obiettivi ambientali stabiliti nel Reg. (UE) n. 852/2020?
R: Non si ravvisano motivi ostativi.
Quesito 172
Nell’ambito di un contratto di filiera del settore zootecnico, si richiede se è ammissibile da parte di un’azienda agricola la spesa (in Tabella 1A) per un impianto biogas, in ottica di economia circolare, e se sono previste limitazioni rispetto alla potenza dell’impianto medesimo e alla possibilità di vendere in rete l’energia elettrica prodotta dal sistema. Si richiede inoltre se l’accesso al contributo in conto capitale del Contratto di filiera per la realizzazione di un impianto di biogas comprometta la piena fruibilità per l’azienda agricola della tariffa incentivante omnicomprensiva prevista dal GSE per questo tipo di impianto.
R: Si rimanda alle FAQ n. 51 e 63
Quesito 173
Si richiede se sono ammissibili gli investimenti in impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e se sono previste limitazioni rispetto alla potenza dell’impianto medesimo e alla possibilità di vendere in rete l’energia elettrica prodotta dal sistema. In caso di aziende agricole, si richiede se la spesa per impianti fotovoltaici rientri negli investimenti in Tabella 1A, mentre per le industrie di trasformazione se rientri negli investimenti in Tabella 2A oppure in Tabella 5A Art.41 (in quest’ultimo caso, limitati quindi solo alle PMI).
R: Si rimanda alla FAQ n. 51
Quesito 182
In riferimento agli investimenti nella promozione previsti nelle tabelle 3A e 5A si chiede se valida la seguente interpretazione: - la tabella 3A è relativa alla promozione di prodotti agricoli (ad esempio una Organizzazione di Produttori che promuove il prodotto degli associati in uno stand presso una fiera) - la tabella 5A è relativa alla promozione del prodotto di una PMI (ad esempio una singola impresa che promuove il proprio prodotto in uno stand presso una fiera).
R: La tabella 3A finanzia campagne promozionali incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità o di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione.
La tabella 5A finanzia, ai sensi dell’articolo 19 del Reg. (UE) 651/2014, aiuti alle sole PMI per la partecipazione alle fiere.
Quesito 183
Si chiede se sono ammissibili i costi per l'acquisto di un impianto serricolo esistente (al netto degli impianti tecnologici esistenti) finalizzato alla produzione ortofloricola e se tali strutture, se ammissibili a finanziamento, devono essere obbligatoriamente accatastate.
R: Nel caso prospettato, l’acquisto di un impianto serricolo esistente che non abbia già beneficiato nei 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda di un finanziamento pubblico, è ammissibile alle condizioni e ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento con riguardo
all’attestazione di un tecnico abilitato attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, che attesti e dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente ovvero che specifichi gli elementi di non conformità nel caso in cui il progetto preveda la regolarizzazione da parte del soggetto beneficiario. Si precisa, tuttavia, che l’atto di compravendita deve indicare il valore del bene acquistato e che, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili ai sensi del punto 1.c recante le condizioni generali di ammissibilità delle spese di cui all’Allegato 6 “Spese ammissibili”, in combinato disposto con gli artt. 5, comma 13 e 15, comma 4 dell’Avviso.
Quesito 187
Al fine del coinvolgimento dei diversi “segmenti della filiera” negli accordi, programmi e contratti di filiera, si chiede per le OP ortofrutticole se la lavorazione in magazzino (cernita, calibratura e successivo confezionamento dei prodotti), nella fattispecie ortofrutticoli, è da intendersi come segmento della trasformazione?
R: L’interpretazione fornita è corretta.
Quesito 194
Nel caso una stessa azienda agricola svolga sia l'attività di produzione primaria (diciamo allevamento di bestiame) che trasformazione di prodotti agricoli (diciamo produzione di formaggi freschi) può presentare sia interventi di cui all'allegato 1A che interventi di cui all'allegato 2A?
R: Non si ravvisano motivi ostativi.
Quesito 195
Tra le spese in attivi materiali degli interventi delle tipologie 1A, 2A e 5A sembra essere compreso anche l’acquisto di fabbricati. Per la sola tipologia 5A l’acquisto di un immobile è assoggettato alle seguenti ulteriori condizioni che limitano le possibilità di acquisto al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
1. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
2. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
3. l'operazione avviene a condizioni di mercato.
Le limitazioni di cui sopra valgono anche per gli interventi di cui agli allegati 1A e 2A ? Nel caso in cui tali limitazioni non valgano è possibile l’acquisto di fabbricati da privati o da soggetti (privati e non) che hanno relazione con il beneficiario diretto acquirente?
R: Le limitazioni anzidette di cui all’art.17 del Regolamento (UE) n.651/2014 non si applicano agli interventi di cui alle Tabelle 1A e 2A che sono regolamentate dal Regime di Aiuti SA42821 – Contratti di filiera e di distretto.
Quesito 205
È possibile per un beneficiario presentare tra le spese ammissibili alle agevolazioni anche il costo di ristrutturazione di un opificio di proprietà di un parente (figli)? In caso di risposta affermativa quali vincoli deve avere il contratto di disponibilità dell’immobile?
R: Il titolo di disponibilità dell’immobile deve sussistere all’atto della presentazione della domanda. Affinché sia agevolabile il costo della ristrutturazione, tale titolo di disponibilità deve avere una durata che permetta la realizzazione dell’investimento e il mantenimento dello stesso per i 5 anni successivi.
Quesito 206
Si chiede conferma che nella Tabella 1A possano essere inseriti investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di biogas alimentate con sottoprodotti nonché l’installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Inoltre, si chiede se, soddisfatto il fabbisogno dell’autoconsumo aziendale lo stesso impianto possa immettere l’eccedenza in rete e vendere l’energia.
R: Si rimanda alla FAQ n. 51.
L’ acquisto di beni immobili o di quote societarie finalizzate all’ottenimento di un immobile produttivo è espressamente previsto dal Regime di Aiuti SA. 42821. Si rimanda per ulteriori approfondimenti alle FAQ n. 106 e 183.
Sezione 4: Agevolazioni concedibili
Quesito 19
Si chiede quali sono le Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE. 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media PIL dell’UE. Dove trovare un elenco ufficiale. Vi appartengono anche le ZFU se si quali.
R: La classificazione delle regioni fa riferimento alla politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nella quale l’Italia è interessata da due dei tre obiettivi prioritari: Convergenza e Competitività regionale e occupazione.
Le regioni che ricadono nei sopra richiamati obiettivi si dividono nelle seguenti tre categorie:
• regioni meno sviluppate, ovvero con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27 (per l'Italia, rientrerebbero in questa categoria Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia);
• regioni in transizione, con un PIL pro capite fra il 75% e il 90% della media UE (per l'Italia, Abruzzo, Molise e Sardegna);
• regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell’UE (per l'Italia, le restanti regioni del centro nord).
Sul sito della Commissione europea (xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/) sono rinvenibili ulteriori elementi informativi e cartografici.
L’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dei citati obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” è stato fissato rispettivamente dalla Decisione della Commissione 2006/595/CE ( xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0595&from=it) e dalla Decisione della Commissione 2006/597/CE (xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0597&from=IT ).
L’utilizzo di tale classificazione è determinata dal regime di aiuti SA.42821 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final il 6 gennaio 2016. Nel regime e in particolare nelle tabelle che regolano l’intensità massima dell’aiuto si fa riferimento alla classificazione delle categorie di regioni del periodo di programmazione 2007-2013. Infatti, gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sulla base dei quali il citato regime è approvato, al punto (35) 44 utilizzano la classificazione 2007-2013. Allo stato, sono ancora in vigore i citati Orientamenti e pertanto non è possibile aggiornare la classificazione delle regioni.
Le richiamate decisioni e gli annessi Allegati riguardano solo le aree regionali dell’Unione e non quelle urbane, in cui ricadono le Zone Franche Urbane-ZFU.
Quesito 20
In riferimento al "V bando" per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera si chiede di sapere se la Regione Umbria rientra in tale definizione: "regioni meno sviluppate e regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27".
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 21
Nell’ambito dell’Avviso Mipaaf Prot. n.0182458 del 22/04/2022 (“Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021”) sono previste dall’art. 6, comma 4 le percentuali massime di Contributo in conto capitale richiedibile per gli investimenti sia per la produzione agricola primaria (Tab. 1A) che per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Tab. 2°A). Per entrambe le categorie di intervento è prevista una maggiore intensità di aiuto per gli “Investimenti localizzati nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27”. Non essendo precisato in termini positivi quali siano le suddette Regioni “Meno sviluppate” si chiede di conoscere se tra le stesse sia ricompresa o meno anche la Regione Umbria. (…).
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 22
Nella nuova programmazione dei fondi europei, la regione Marche è stata inserita tra le Regioni “in transizione” (PIL pro capite tra >= 75 % e < 100 % della media UE a 27). Non è chiaro da quanto riportato nell’Avviso 0182458 se per tale regione si applichino le aliquote di contributo previste per gli “Investimenti localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27” o se invece per la Regione Marche vadano considerate le aliquote di aiuto previste per gli “Investimenti localizzati nelle altre regioni”.
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 23
Sulla base della tabella di cui al punto 4 dell'art. 6 dell'Avviso del 22/04/2022, gli interventi nelle regioni ad oggi in transizione, Abruzzo, Marche e Umbria, usufruiscono delle agevolazioni massime previste per ciascuna tipologia come le regioni meno sviluppate? (ad es.: Tabella 1°
intervento produzione agricola primaria di 800.000 da PMI localizzato in regione Marche ha un contributo in Conto Capitale del 50%).
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 24
L’Art 6 comma 3 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022 stabilisce che “Le agevolazioni possono essere richieste esclusivamente nella forma di Contributo in conto capitale o esclusivamente nella forma di Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; è consentita altresì l’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento.” Se ne desume con chiarezza la caratteristica OPZIONALE del finanziamento (bancario + agevolato), nel senso che è discrezione del beneficiario richiederlo (come forma esclusiva di agevolazione o in aggiunta al contributo C/Cap.) oppure no. Tuttavia, dalla lettura combinata dell’Avviso e del Decreto 22/12/2021, si desume che solamente nel caso della richiesta del finanziamento sia esercitabile la scelta della “Banca Autorizzata” che agisce in qualità di “Soggetto Istruttore” ai sensi dell’Art.1 lettera jj) dell’Avviso, svolgendo “i compiti di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto”; Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che secondo l’art. 1 lettera e) dell’Avviso “Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera”. Pertanto, se ne desume che la Banca Autorizzata possa essere scelta ed indicata dal Proponente, solamente se esista almeno una “Banca finanziatrice”, cioè se almeno un soggetto beneficiario abbia optato per la richiesta anche del finanziamento (Bancario + agevolato). Ciò che il Decreto e l’Avviso invece non chiariscono è se la scelta della richiesta del finanziamento (Bancario + agevolato) possa essere esercitata anche solamente da uno o più soggetti beneficiari (contestualmente ad altri beneficiari che richiedano invece il solo aiuto nella forma di Contributo C/Capitale) o se sia obbligatoriamente da esercitare da parte di tutti i beneficiari, ovvero di nessuno. In caso di richiesta del finanziamento da parte soltanto di alcuni beneficiari si porrebbe il tema di capire se la Banca Autorizzata (unica per l’intero C. di Filiera) debba assolvere le funzioni di “Soggetto istruttore” anche a favore dei beneficiari che non hanno richiesto il finanziamento. Si chiede dunque di conoscere se la richiesta del finanziamento (bancario + agevolato) debba obbligatoriamente essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari o anche solamente da una parte degli stessi e, nel secondo caso, chi assolva il ruolo di “soggetto istruttore” nei confronti dei beneficiari che hanno richiesto il solo contributo.
R: La possibilità di richiedere il Finanziamento, nella sua duplice componente di finanziamento bancario e finanziamento agevolato, è riferita al singolo Soggetto beneficiario, senza che ciò comporti analoghi obblighi da parte degli altri soggetti della filiera. In ogni caso, la previsione per la quale la Banca autorizzata deve coincidere con una delle Banche finanziatrici, implica che il Soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda, indichi la Banca autorizzata tra le Banche finanziatrici prescelte dai Soggetti beneficiari, ovvero, che in assenza di richiesta di Finanziamento da parte di tutti i Soggetti beneficiari della filiera, il Soggetto proponente indichi la Banca autorizzata tra quelle inserite nell’apposito elenco, che svolgerà la funzione di Soggetto istruttore nelle diverse fasi del procedimento.
Quesito 33
Si chiede se i beneficiari che presentino progetti con investimenti superiori ai limiti delle tabelle 1A e 2A possano presentare interventi in tabella 3A a partire da 5000 euro.
R: Si rappresenta che nel caso in cui il soggetto beneficiario presenti un Progetto con interventi che superano i limiti minimi di cui all’articolo 5, comma 3 dell’Avviso, può proporre interventi a partire da 5.000 euro per gli aiuti previsti dalla tabella 3 A.
Quesito 38
Si richiede se le agevolazioni di cui all'Avviso siano cumulabili con altri aiuti pubblici e in particolare con Transizione 4.0
R: R: Si rappresenta che il tema afferente al cumulo con interventi agevolativi e/o bonus fiscali è in continua evoluzione e ha interessato, tramite quesiti ad hoc, sia la Commissione europea sia Agenzie e Amministrazioni nazionali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e Finanze). Allo stato, non è stato fornito da tali organismi un riscontro univoco sul tema che sarà, pertanto, gestito in apposita FAQ successivamente pubblicata.
Quesito 48
Soglia investimenti per beneficiario 5 milioni. Si chiede se in caso di superamento dei 5 milioni di euro di investimento per beneficiario, l’intensità di aiuto inferiore si applica a tutto l’investimento o soltanto alla quota eccedente i 5 milioni.
R: In sostituzione del rimando alla FAQ 14, si fornisce apposita risposta. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6 dell’Avviso, le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall’Allegato A al Decreto. Considerato che il calcolo del contributo in conto capitale viene effettuato in funzione del totale dell’intervento da realizzarsi, è tutto l’investimento che deve essere ricondotto all’intensità massima di aiuto e non soltanto la parte eccedente.
Quesito 49
Requisiti per maggiorazione intensità di aiuto del 20% per giovani agricoltori. Si richiede se un giovane agricoltore i cui 5 anni di insediamento sono scaduti nell’agosto 2021 può accedere alla maggiorazione di aliquota prevista.
R: Per il “giovane agricoltore” i cinque anni devono essere precedenti alla data della domanda di agevolazione.
Quesito 63
Si chiede se alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, da parte di azienda agricole zootecniche, per la produzione di energia elettrica da destinare alla vendita (non per autoconsumo) viene riconosciuto, ai sensi del Contratti di filiera e di distretto (V bando), un
contributo a fondo perduto del 40% cumulabile con l'incentivo riconosciuto dal GSE per la produzione di energia elettrica.
R: Fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 7, comma 9 del Decreto Ministeriale n. 0673777 del 22 dicembre 2022, non è possibile fornire riscontri a quesiti che coinvolgono valutazioni di altri Enti o Amministrazioni.
Quesito 69
Le maggiorazioni di 20 punti percentuali sulle intensità massime di agevolazione, previste dall’allegato relativo alle spese ammissibili in specificate circostanze, si intendono a valere sul contributo in conto capitale o interessi? Volendo definire un caso pratico, per gli investimenti relativi alla costruzione di beni immobili destinati alla produzione primaria, la tabella 1A prevede, per Regioni come la Campania, un’intensità massima di aiuto pari al 50 %. Nel caso in cui il beneficiario rientri nella definizione di giovane agricoltore la predetta percentuale può essere maggiorata di 20 punti, raggiungendo il 70 %. Ciò significa che il beneficiario può chiedere il contributo in Conto Capitale per un importo pari al 70 % sulle spese ammissibili? O il contributo in Conto Capitale, come previsto dalle tabelle di cui al punto 6.4 dell’avviso, può essere al massimo pari al 50 % delle spese ammissibili e quindi l’ulteriore 20 % può essere concesso esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato? Quale delle interpretazioni risulta essere quella corretta?
R: Si rappresenta che la citata maggiorazione del 20% non incide sulla percentuale di contributo in conto capitale indicata nella tabella di cui all’articolo 6 comma 4 dell’Avviso, ma aumenta l’intensità massima dell’aiuto.
Quesito 70
Come si legge all’interno della nota 1 relativa alle intensità massime di agevolazione (tabella 1A dell’allegato A spese ammissibili), la maggiorazione di 20 punti percentuali è prevista per i giovani agricoltori (definiti dal decreto come: una persona di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda) o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto. Attenendosi a quanto sopra riportato, la maggiorazione spetterebbe a tutti gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto indipendentemente dall’età e dal possesso di specifiche competenze e qualifiche professionali. È corretta la precedente affermazione?
R: Si rimanda alla FAQ n. 49.
Quesito 73
Si richiede un chiarimento in merito alla cumulabilità delle agevolazioni (contributo in Conto Capitale e/o Interessi) previste dal Contratto di Filiera con altri aiuti ed in particolare con il Credito d’imposta previsto dall’Industria 4.0.
R: Si rimanda alla FAQ n. 38.
Quesito 80
Nel DM di riferimento, come pure tra le premesse dell’avviso lettera t, si citano i giovani agricoltori, che nel DM sono indicati come destinatari di contributi aggiuntivi, mentre questo non compare più nell’avviso. Il giovane agricoltore ha diritto a contributi supplementari?
R: Si rimanda alla FAQ n. 49.
Quesito 90
Nel caso di progetto di produzione di energia per la vendita, sia essa da fotovoltaico o da biogas, se l’impianto va a un contributo su Programma di filiera, è possibile che questo abbia come conseguenza una decurtazione del premio percepito dal GSE per la produzione di energia?
R: Si rimanda alla FAQ n. 63.
Quesito 98
In che forma e in che misura sono cumulabili i crediti di imposta (a partire da industria 4.0) maturati durante la realizzazione dei progetti di filiera?
R: Si rimanda alla FAQ n.38.
Quesito 99
Sono state previste possibili forme di garanzie pubbliche (Ismea, MCC) per le imprese facenti parte dei progetti di filiera? Si è valutato un coinvolgimento dei Confidi?
R: La base giuridica che regola l’Avviso non prevede le citate forme di garanzie pubbliche.
Quesito 100
Se in un progetto di filiera sono presenti imprese che intendono utilizzano solo il finanziamento in conto capitale ed altre che intendono utilizzare anche quello agevolato, come ci si regola con i soggetti istruttori? Ci sarà una istruttoria separata o ci sarà sempre la banca autorizzata a svolgere un’unica relazione generale?
R: La Banca Autorizzata ricopre sempre il ruolo di Xxxxxxxx istruttore.
Quesito 103
Nell’allegato A all’avviso (non riportato nella tabella 1 dello stesso) per quanto attiene gli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per quanto attiene l’intensità massima delle agevolazioni si prevede che: le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- Giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- Gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento;
- Gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali.
Si chiede, in quanto tale forma di agevolazione non è ripresa dal bando:
a) Si conferma che nei casi previsti dall’allegato A si applicano le maggiorazioni nello stesso contemplate?
b) Le maggiorazioni come previste dal bando si applicano a tutti gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto?
c) Per dimostrare l’utilizzo da parte di un gruppo di imprenditori di impianti collettivi quali un impianto di condizionamento è necessario un atto di impegno da parte degli stessi?
Ra) e Rb): Si rimanda alla FAQ n.49.
Rc): Premesso che il gruppo di imprenditori deve essere costituito da soli soggetti beneficiari, qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia o di biocarburanti (non prodotti da colture alimentari), allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. In ogni caso, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. La dimostrazione dell’utilizzo è resa attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun Soggetto beneficiario.
Quesito 108
Si chiede dunque di conoscere se la richiesta del finanziamento (bancario + agevolato) debba obbligatoriamente essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari dei contratti di filiera o anche solamente da una parte degli stessi e, nel secondo caso, chi assolva il ruolo di “soggetto istruttore” nei confronti dei beneficiari che hanno richiesto il solo contributo.
R: Si rimanda alla FAQ n. 24.
Quesito 117
È ammissibile, in sede di proposta definitiva, modificare la scelta inizialmente opzionata (fondi propri), optando per il ricorso al finanziamento bancario per coprire la parte di spese non coperta da agevolazione?
R: Con la presentazione della domanda di accesso, il soggetto beneficiario individua le proprie fonti di copertura dell’investimento, ovvero se accedere alla sola agevolazione del contributo in conto capitale o anche, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. c) dell’Avviso, al finanziamento agevolato. In quest’ultima ipotesi, l’attestazione di solidità economico-finanziaria è resa dalla Banca finanziatrice ed include la disponibilità della stessa a concedere un finanziamento bancario di pari importo del finanziamento agevolato (regola del pari passu). In tale contesto, le fonti individuate dai singoli soggetti beneficiari confluiscono nel piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e delle relative previsioni finanziarie del Programma, costituendo parametro valutativo ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’Avviso. Pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 6 dell’Avviso, la proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione non potendo in nessun caso comportare modifiche che incidono sui criteri in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi. Ferme restando le tipologie delle fonti di copertura individuate in sede di presentazione della domanda di accesso, l’ammontare delle agevolazioni - inteso quale quantum determinato dalle singole componenti agevolative (contributo in conto capitale/finanziamento agevolato/cofinanziamento regionale) - approvate dalla Commissione in fase valutativa potrà, invece, essere richiesto in misura inferiore laddove l’investimento venga ridotto in sede di presentazione della proposta definitiva. Conseguentemente, nei casi di aumento di investimento, l’ammontare delle agevolazioni non potrà essere superiore a quello indicato nella graduatoria di cui all’art. 9 comma 5 dell’Avviso.
Quesito 118
L’Allegato 8 viene richiesto dal bando con attestazione da parte della banca finanziatrice solo “Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda almeno una quota di Finanziamento agevolato”? Nel caso in cui un’impresa intenda ricorrere al finanziamento bancario per coprire la parte di spese non coperta da agevolazione, senza però richiedere il finanziamento agevolato, è altrettanto necessario allegare un’attestazione bancaria? Nel qual caso, chi deve rilasciare e con che modello?
R: Si rimanda alla FAQ n. 25.
Quesito 122
Nell’ambito di un progetto di filiera che prevede vari partecipanti è possibile che alcuni partecipanti scelgano come tipologia di copertura il finanziamento agevolato + contributo a fondo perduto mentre altri potrebbero optare solo per il fondo perduto? In questo caso soggetti che hanno scelto modalità di copertura diverse avrebbero soggetti istruttori diversi?
R: Si rimanda alle FAQ n. 24 e 100.
Quesito 126
Nell'ambito dell'avviso è prevista un'aliquota di contribuzione maggiorata per i "Soggetti beneficiari la cui sede operativa è ubicata nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della
media del PIL dell’UE -27" A tal proposito si chiede se è disponibile un elenco delle regioni italiane che rientrano in tale fattispecie.
R: Si rimanda alla FAQ n. 19.
Quesito 131
Nell’ambito di un progetto di filiera che prevede vari partecipanti è possibile che alcuni partecipanti scelgano come tipologia di copertura il finanziamento agevolato + contributo a fondo perduto mentre altri potrebbero optare solo per il fondo perduto? In questo caso soggetti che hanno scelto modalità di copertura diverse avrebbero soggetti istruttori diversi? Banca e borsa merci? Quali sono le banche convenzionate per il V bando? È già stato siglato un accordo?
R: Si rimanda alle FAQ n 100 e 123.
Quesito 132
Un progetto di filiera che prevede investimenti come previsto dal bando in almeno due Regioni nel caso in cui la prevalenza del piano di spesa (85 %) fosse localizzata in una Regione del centro nord ed il restante in una Regione del sud ci sarebbero problemi di possibile non copertura di risorse nel caso di esaurimento di risorse nel centro nord in quanto minori rispetto al sud? Potrebbe succedere che un progetto possa essere finanziato parzialmente?
R: La fonte finanziaria dell’Avviso è a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che non prevede ripartizioni territoriali. Nelle tabelle dell’Allegato A al Decreto sono riportate le differenti intensità di aiuto tra le imprese localizzate nelle diverse classificazioni regionali, criterio utilizzato anche per l’assegnazione del contributo in conto capitale (Tabella 1 , articolo 6, comma 4 dell’Avviso).
Quesito 137
Relativamente al V bando nel caso di imprese PMI o grandi imprese. Al superamento di una determinata soglia la percentuale di esl varia. Domanda: al superamento della soglia il contributo complessivo è quello della soglia maggiore? Mi spiego meglio:
PMI CENTRO NORD
INVESTIMENTO DA 400.000 EURO A 5 MILIONI 40%
INVESTIMENTO SUPERIORE A 5 MILIONI 35%
Nel caso di un investimento complessivo di 8 milioni come si calcolerebbe il contributo relativo?
a) 40% fino a 5 milioni e gli ulteriori 3 al 35%?
b) tutto l’investimento da 8 milioni avrebbe un contributo richiedibile del 35%?
R: L’interpretazione di cui alla lettera b) è corretta. In ogni caso laddove gli interventi sono imputati in tabelle che indicano il limite massimo di spese ammissibili, il contributo in conto capitale sarà calcolato sino al limite massimo agevolabile.
Quesito 149
Art 6. Comma 4 dell’Avviso: per la tabella T1 nei casi e alle condizioni previste, le intensità massime di aiuto possono aumentare. Si conferma che, analogamente, aumenta anche la percentuale di contributo in conto capitale richiedibile?
R: Si rimanda alla FAQ n. 69.
Quesito 157
Nel caso di richiesta di aiuto sotto forma di Finanziamento Agevolato da parte di diversi soggetti Beneficiari del Programma, la Banca Finanziatrice deve essere la stessa per tutti o ciascuno di essi può sceglierne una tra quelle autorizzate a propria discrezione?
R: Si rappresenta che la Banca Autorizzata è la medesima per tutti e svolge il ruolo di soggetto istruttore. Le Banche finanziatrici sono autonomamente scelte dai Soggetti Beneficiari tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito del MIPAAF.
Quesito 158
Nel caso di richiesta di aiuto sotto forma di Finanziamento Agevolato, è la stessa banca finanziatrice individuata che dovrà attivare il Finanziamento Bancario o i due finanziamenti possono essere richiesti a banche diverse (scegliendo sempre tra quelle autorizzate dal CDP)?
R: Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lett. c) dell’Avviso ai fini della concessione del Finanziamento è necessario che la Banca finanziatrice abbia svolto, con esito positivo, la valutazione del merito di credito del Soggetto beneficiario, per sé e per conto di CDP- Cassa Depositi e Prestiti. Conseguentemente, la Banca finanziatrice stipulerà un unico contratto di Finanziamento per sé e per conto di CDP, comprendente la quota del Finanziamento bancario e del Finanziamento agevolato.
Quesito 165
Nella risposta di cui alla FAQ n° 19 si specifica quali regioni italiane “rientrerebbero” nei vari obbiettivi di sviluppo, utilizzando dunque il condizionale. Si vorrebbe sapere se la regione Sardegna rientra sicuramente nelle regioni in transizione, oppure se è certamente inserita nelle regioni meno sviluppate, anche in ragione delle recenti variazioni apportate dalla Commissione Europea.
R: Il riscontro fornito con la FAQ n. 19 ricostruisce chiaramente la classificazione regionale che viene presa in considerazione per la costruzione delle tabelle dell’Allegato A. Pertanto, la Sardegna rientra tra le regioni in transizione ai fini della programmazione 2007/2013. Ciò comporta che con riferimento all’Allegato A del Decreto la regione Sardegna rientra tra le “Altre regioni”. Sul punto, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni formali con la Commissione europea.
Quesito 170
Considerando le agevolazioni massime concedibili per intervento indicate al paragrafo 6. dell’Avviso, in caso di Soggetto beneficiario PMI localizzato in “altre regioni” che presenta un piano di investimenti di 6.000.000 euro a valere sulla Tabella 2A dell’Allegato A, si richiede quale delle due seguenti casistiche è corretta per il calcolo del contributo in conto capitale:
1) 40% sull’importo fino a 5 milioni di euro + 35% sull’importo eccedente (1 milione di euro): contributo in conto capitale pari a 2.000.000 + 350.000 = 2.350.000 euro
2) 35% sull’intero importo di 6 milioni di euro = 2.100.000 euro
R: La modalità corretta di determinazione della percentuale di calcolo del contributo in conto capitale è quella di cui al punto 2.
Quesito 171
Nel caso di Grande Impresa con sede operativa ubicata in “altre regioni” che presenta un investimento inferiore a 5.000.000 euro, si richiede se in aggiunta al contributo in conto capitale massimo del 30% si può abbinare un finanziamento agevolato che determini un ulteriore 10% di agevolazione (calcolato in ESL equivalente sovvenzione lorda), fino al raggiungimento della soglia massima del 40% prevista dall’Allegato A del Decreto n.0673777 del 22/12/2021 per la tipologia di impresa indicata.
R: Fermo restando la determinazione della percentuale del contributo in conto capitale e dell’eventuale cofinanziamento regionale, il soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda può individuare anche un finanziamento agevolato a copertura dell’investimento, nel rispetto della soglia massima dell’intensità di cui all’allegato A del Decreto, come stabilito dall’art. 6 comma 6 dell’Avviso.
Quesito 177
Nel caso di un Organismo di Xxxxxxx e di diffusione della conoscenza (in qualità di partner di una ATS), la percentuale di contributo in conto capitale che potrà richiedere dipende unicamente dal suo status di PMI, o può essere influenzata anche da altri elementi quali, ad esempio, lo status del capofila dell’ATS che è, nel nostro caso, una Grande Impresa?
R: L’agevolazione è stabilita in base ai parametri di cui alla tabella 1 dell’articolo 6, comma 4 dell’Avviso posseduti dal potenziale soggetto beneficiario.
Quesito 193
La secrezione di bava di lumache rientra nella classe 15.12 della nomenclatura di Bruxelles? In caso affermativo si configurerebbe come produzione primaria di un allevamento di chiocciole o come un prodotto agricolo trasformato?
R: La secrezione di bava di lumache non rientra nella sezione 15.12 dell’Allegato I al TFUE e, pertanto, non è agevolabile a valere sul presente Avviso.
Quesito 197
Un punto percentuale di fondo perduto in quanti punti percentuali di finanziamento agevolato può essere convertito?
R: Non è possibile estrapolare un rapporto percentuale predefinito.
Quesito 198
Al punto 6 del Bando (Agevolazioni concedibili) al n. 6 viene disposto che: «L’ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque, rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall’Allegato A al Decreto». Questo significa che gli interventi degli Organismi di ricerca (finanziati al 100%) sono erogati nella sola forma del Contributo in conto capitale (il ricorso al finanziamento agevolato e al finanziamento ordinario determinerebbe automaticamente il superamento del limite) oppure, in questo caso, è consentito un mix di fondo perduto, finanziamento agevolato e finanziamento ordinario superiore al 100%?
R: Nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda investire, avendone i requisiti, in Tabelle che prevedono il 100% di agevolazione in conto capitale, non ha necessità di ricorrere ad ulteriori fonti di finanziamento.
Quesito 203
In riferimento agli investimenti ricadenti in tab. 1 A si chiede conferma che in caso di:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell’Unione; la percentuale di aiuto previsto in tabella può essere maggiorata del 20% e pertanto riportata nell’allegato 3 – sezione 7 - (es. investimento localizzato in una regione mezzogiorno) al 70%
R: Si rimanda alla FAQ n. 69.
Quesito 209
Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 24 della prima raccolta di FAQ pubblicata sul portale in data 20/05/2022 ed in particolare alla parte finale in cui si chiarisce che "in assenza di richiesta di Finanziamento da parte di tutti i Soggetti beneficiari della filiera, il Soggetto proponente indichi la Banca autorizzata tra quelle inserite nell’apposito elenco, che svolgerà la funzione di Soggetto
istruttore nelle diverse fasi del procedimento". Da tale chiarimento si desumerebbe che l'unica figura delegata dall'Avviso a svolgere il ruolo di "Soggetto Istruttore" sarebbe appunto quella della "Banca Autorizzata", a prescindere dal fatto che i beneficiari richiedano o meno anche l'aiuto (opzionale) in forma di finanziamento (bancario + agevolato) Ciò, tuttavia, contrasterebbe con quanto previsto dal art. 1, comma 1 lettera y) del Decreto Mipaaf 22/12/2021 (G.U. n. 61 del 14/3/22) che prevede, nel caso di agevolazioni esclusivamente richieste in forma di contributi in C/Capitale, che detto soggetto istruttore sia invece rappresentato dalla "società di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 174/2006) ovvero la la società BMTI gestrice della Borsa Merci Telematica. Si chiede dunque conferma il ruolo di soggetto istruttore sia svolto, in deroga a quanto previsto dal Decreto 22/12/2021, unicamente dalle Banche "Autorizzate" dell'apposito elenco, peraltro non ancora pubblicato con riferimento al V bando.
R: Si conferma l’interpretazione fornita.
Sezione 5: Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
Quesito 25
Nell’Avviso, tra la documentazione da allegare alla domanda si fa riferimento alla dichiarazione di solidità economico-finanziaria resa dal beneficiario o dalla Banca finanziatrice nel caso in cui l’agevolazione preveda una quota di finanziamento agevolato. Tra gli allegati all’avviso l’allegato 8 fa solo riferimento alla dichiarazione della Banca Finanziatrice e non sembra esserci il modello per la dichiarazione resa dal beneficiario nel caso in cui l’agevolazione non preveda il finanziamento agevolato. Esiste un modello anche per questa casistica? È sufficiente impostare una dichiarazione con testo libero?
R: Non è stato previsto un modello ad hoc, ed è sufficiente attestare i requisiti richiesti mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Quesito 32
Si richiede se la Banca Autorizzata possa essere individuata in un istituto appartenente allo stesso gruppo bancario di una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. In particolare, si richiede se tale fattispecie ottemperi a quanto previsto dall'art.12.5 del DM. 0673777 del 22 dicembre 2021.
R: La Banca Autorizzata deve essere scelta dall’elenco delle Banche Finanziatrici tra quelle individuate dai Soggetti beneficiari. Nel caso in cui sia richiesta agevolazione solo sotto forma di contributo in conto capitale, deve essere scelta dall’elenco delle Banche Autorizzate.
Quesito 37
Si richiede se per la realizzazione di opere edili sia necessario già essere in possesso delle dovute autorizzazioni.
R: Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. e) dell’Avviso, per la presentazione della domanda di agevolazione è necessario che un tecnico abilitato attesti mediante apposita dichiarazione che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l’inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Ai sensi, invece, dell’articolo 10, comma 9, lett. b) è necessario che ciascun Soggetto beneficiario presenta, tra gli altri, copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. In ogni caso, ai fini dell’efficacia del contratto, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate, deve essere presentata la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.
Quesito 46
Fasi della filiera. Si richiede se la RICERCA può essere considerata come una FASE della filiera agroindustriale, ulteriore e aggiuntiva a quelle di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione.
R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.
Quesito 50
Nell’avviso 182458 del 22/04/2022 si dice che le domande potranno essere presentate entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio, si chiede se per il computo dei termini viene considerato il mese di agosto.
R: Per la presentazione della domanda, a decorrere dal 24 giugno 2022, si considera anche il mese di agosto.
Quesito 68
Con il presente quesito si richiede un chiarimento in merito alla distinzione tra “Banca Autorizzata” e “Banca Finanziatrice”, in quanto dalle definizioni presenti all’art. 1 del Decreto del 22 dicembre 2021 si evince che concettualmente la banca autorizzata è quella scelta dal soggetto proponente, tra quelle presenti nell’elenco delle banche finanziatrici, per espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione Ministero e C.D.P. e specificatamente per l’erogazione delle agevolazioni (Contributo in Conto Capitale e/o Finanziamento agevolato/bancario). Dalla lettura dell’avviso, ulteriormente, si desume che la fase di rendicontazione prevederà il “contatto diretto” tra soggetto proponente e la banca da esso autorizzata, la quale provvederà all’erogazione delle agevolazioni nei confronti dei singoli soggetti beneficiari. Quindi, anche considerando la forma singolare con cui è riportata, la Banca Autorizzata dovrebbe essere unica nell’ambito del Programma di Filiera, rappresentando il punto di connessione tra beneficiario e ministero, per tramite del soggetto proponente. Nello stesso avviso, tra la documentazione da allegare in fase di presentazione della domanda, è prevista per ciascun soggetto beneficiario un’attestazione resa dalla Banca finanziatrice (allegato 8) relativa alla solidità economica del soggetto beneficiario e alla disponibilità della stessa banca a concedere un finanziamento (agevolato e bancario). Il quesito specifico è quindi il seguente: nell’ambito dello stesso Programma di Filiera esiste un'unica Banca Autorizzata che gestisce la fase di rendicontazione essendo un tramite tra Soggetto Proponente e Ministero? La Banche Finanziatrici, che possono essere tante quanti sono i Soggetti Beneficiari, provvedono a rilasciare l’attestazione di cui all’allegato 8 e il finanziamento (comprensivo del Finanziamento Bancario e finanziamento Agevolato)? Quindi, semplificando, la Banca Autorizzata svolgerà la funzione di “controllo” per il Ministero e Le Banche Finanziatrici concederanno il Finanziamento?
R: L’interpretazione fornita è corretta.
Quesito 72
Si richiede se nel computo dei 90 giorni utili alla presentazione delle domande, decorrenti dalla data di operatività della piattaforma informatica, è compreso anche il mese di agosto, considerato
che per la fase di istruttoria ed altri adempimenti successivi, come da Avviso, la precedente mensilità risulta esclusa.
R: Si rimanda alla FAQ n. 50.
Quesito 115
Così come per altre fasi previste nel bando (istruttoria domande - art. 8, valutazione progetti - art. 9, proposta definitiva - art. 10, istruttoria domanda definitiva - art. 11, sottoscrizione contratto filiera - art. 12, sottoscrizione finanziamento - art. 13, erogazione agevolazioni - art. 15) anche per la presentazione, nel computo dei termini non si considera il mese di agosto?
R: Si rimanda alla FAQ n. 50.
Quesito 116
Art. 7, lettera c) indica tra i documenti da allegare alla Domanda “dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico–finanziaria (Allegato 8). Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda almeno una quota di Finanziamento agevolato, l’attestazione è resa dalla Banca finanziatrice e include la disponibilità della stessa a concedere un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni”. Premesso quanto riportato, qualora un’impresa utilizzi fondi propri per coprire la parte di spese non coperta da agevolazione, tale dichiarazione, con relativo Allegato 8, non va prodotta?
R: Si rimanda alla FAQ n. 25.
Quesito 123
Quali sono le banche convenzionate per il V bando? È già stato siglato un accordo?
R: La Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto è in fase di finalizzazione e successivamente saranno aggiornati gli elenchi delle Banche pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale del MIPAAF.
Quesito 129
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 23/08? (23/05 + 90 gg) oppure il mese di agosto non si considera e quindi si va al 23/09?
R: Fermo restando la proroga dei termini per la presentazione della domanda di agevolazione pubblicata sul sito istituzionale, si rimanda alla FAQ n. 50.
Quesito 134
In relazione all’avviso del V Bando di Filiera se vale anche per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni la condizione che nel computo dei termini temporali non si considera il
mese di agosto e se, pertanto, slitta di conseguenza la scadenza di presentazione entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022.
R: Si rimanda alla FAQ n. 50.
Quesito 150
Articolo 7 comma 1: chiediamo conferma che la domanda di accesso alle agevolazioni, Allegato 1, possa essere sottoscritta con firma autografa da tutti i soggetti beneficiari e con firma digitale esclusivamente dal soggetto proponente. Allo stesso modo chiediamo conferma che l’Accordo di filiera (articolo 4, comma 2) debba essere sottoscritto digitalmente solo dal soggetto proponente e con firma autografa da tutti i soggetti beneficiari.
R: Si rappresenta che per il presente avviso la sottoscrizione di entrambi i documenti è esclusivamente digitale. L’Accordo di filiera è sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e dal Xxxxxxxx proponente, la domanda di agevolazione è sottoscritta dal Soggetto proponente.
Quesito 168
Il paragrafo 4 comma 2 dell’Avviso prevede che l’Accordo di filiera sia sottoscritto digitalmente da tutti i Soggetti partecipanti: considerando la possibilità di un numero consistente di soggetti coinvolti, si richiede se la firma digitale deve essere posta da tutti (in modo multiplo) sullo stesso file oppure se le firme digitali possono essere applicate su file separati (ovviamente aventi lo stesso contenuto documentale).
R: La firma digitale deve essere apposta in modalità multipla sul medesimo Accordo di filiera.
Quesito 169
Si richiede se il modulo di domanda di accesso (Allegato 1) deve essere firmato digitalmente oppure in forma autografa. Considerata la possibilità di un numero consistente di Soggetti partecipanti, nel caso di firma digitale, si richiede se la firma digitale deve essere posta da tutti (in modo multiplo) sullo stesso file oppure se le firme digitali possono essere applicate su file separati (ovviamente aventi lo stesso contenuto documentale)
R: Si rimanda alla FAQ n. 150.
Quesito 174
Tra gli allegati richiesti in sede di presentazione della domanda, è prevista una dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico–finanziaria; nel caso non sia prevista la forma del finanziamento agevolato, si chiede chi deve rilasciare tale dichiarazione e se esiste un fac-simile (l’allegato 8 dell’Avviso riporta il modello di dichiarazione rilasciata dalla banca finanziatrice prevista in caso di finanziamento agevolato, ma non comprende altra casistica).
R: Si rimanda alla FAQ n. 25.
Quesito 179
In relazione all’ambito di valutazione 3. Requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari, corretta l’interpretazione secondo cui con il termine adesione si intende l’acquisizione della certificazione ad uno dei sistemi di qualificazione nel corso del progetto, e con il termine possesso si intende posseduta già al momento della presentazione del progetto?
R: Si ritiene corretta l’interpretazione fornita tenendo conto che, ai fini della valutazione della domanda, che la dimostrazione dell’adesione dovrà essere documentata in sede di presentazione della domanda medesima.
Quesito 180
Il “Modello attestazione banca finanziatrice” (allegato n. 8 dell’Avviso) riporta esclusivamente la disponibilità della stessa a concedere un finanziamento bancario non attestante la solidità economico-finanziaria. Trattasi di un refuso? E’ possibile aggiungere al modello la dicitura di seguito riportata già prevista per il IV Bando? Altrimenti si chiede come comportarsi in merito. “La presente attestazione comprende anche la valutazione di solidità economico-finanziaria del soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 9.3 dell’Avviso n. 60690 del 10/08/1017 e s.m.i. e si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell’ambito del rapporto intrattenuto con l’impresa interessata, avendo pertanto valenza conseguentemente limitata alla sfera informativa di riferimento. Si evidenzia che la presente attestazione non vincola la sottoscritta Banca finanziatrice all’assunzione di una specifica delibera di finanziamento di cassa e/o di firma e non risulta eseguita alcuna istruttoria interna di fido. La presente attestazione viene rilasciata dietro richiesta dell’impresa, sulla scorta di specifica manleva ai sensi del D.L. 196/2003 (privacy) e successive modifiche ed integrazioni, escludendo qualsiasi responsabilità e garanzia da parte della Banca finanziatrice.”
R: La solidità economico finanziaria è stata inserita nell’Avviso come requisito di accesso alla misura, finalizzata a garantire la “salute” aziendale di tutte le imprese beneficiarie senza alcuna valenza di premialità ai fini della valutazione, come avveniva invece nel IV Avviso.
Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda il finanziamento agevolato, l’Allegato 8 compilato dalla Banca è sufficiente a dichiarare la solidità economico–finanziaria dei soggetti beneficiari. Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda il solo contributo in conto capitale, è sufficiente attestare i requisiti richiesti mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Quesito 196
Nel caso in cui tra gli interventi di un beneficiario diretto sia previsto l’acquisto di un fabbricato che tipo di documentazione occorre allegare alla domanda? È sufficiente la proposta d’acquisto?
R: All’atto della presentazione della domanda di accesso il soggetto beneficiario nel compilare l’allegato 4_Disponibilità immobili, deve indicare un titolo di disponibilità dell’immobile. La proposta di acquisto, in quanto atto unilaterale, non è titolo idoneo di disponibilità del bene.
L’allegazione della documentazione probante dovrà avvenire all’atto della presentazione della proposta definitiva.
Sezione 6: Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti
Quesito 26
Al fine del coinvolgimento dei diversi “segmenti della filiera” negli accordi, programmi e contratti di filiera, si chiede se le O.P. - che ai sensi della normativa europea e nazionale svolgono come attività principale la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione del prodotto dei propri soci - possano essere considerate come segmenti che si occupano della trasformazione e della commercializzazione, nonché come attori della produzione se conducono direttamente i terreni o coinvolgano i produttori ad esse associate come soggetti beneficiari dei contratti di filiera.
R: Ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e nell’ambito dell’Accordo di filiera l’identificazione dei segmenti avviene in ragione delle caratteristiche soggettive dell’aderente; con riferimento invece alla valutazione della qualità del Programma i citati segmenti sono considerati sulla base delle caratteristiche oggettive degli investimenti. Nel caso del coinvolgimento dei produttori ad esse associate, si rappresenta che questi ultimi devono svolgere un ruolo di “beneficiario diretto” del Programma di investimenti. Si ricorda che in ogni caso, ai sensi dell’art 4, comma 9, lett. a) dell’Avviso, il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera.
Quesito 27
Si chiede conferma che per segmenti della filiera si intendano: la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Si chiede conferma che gli investimenti per misure promozionali di tabella 3A siano riferibili al segmento della commercializzazione.
R: Si rappresenta che per segmenti della filiera agroalimentare si intendono: produzione, trasformazione, commercializzazione e ricerca.
Ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e nell’ambito dell’Accordo di filiera l’identificazione dei segmenti avverrà in ragione delle caratteristiche soggettive dell’aderente; con riferimento invece alla valutazione della qualità del Programma i citati segmenti sono considerati sulla base delle caratteristiche oggettive degli investimenti.
Quesito 28
Si chiede conferma che gli investimenti inquadrabili in Industria 4.0 considerato che lo sviluppo delle tecnologie digitali favorisce la transizione verso un tipo di economia circolare (queste tecnologie aprono nuovi spazi di innovazione per la progettazione e produzione più sostenibile, così come per la realizzazione di processi che consentano di tracciare il consumo delle risorse e l’utilizzo dei prodotti) possano essere considerati coerenti con gli obiettivi del PNRR ed in particolare rientrino tra gli investimenti di cui agli art. da 10 a 15 del REG UE 2020/852.
R: Ferme restando le disposizioni di cui all’Avviso e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione è demandata, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Quesito 44
Ambito di valutazione “2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati” Si richiede se uno stesso investimento può essere conteggiato per l’attuazione di più obiettivi ambientali e come tale se l’importo di una stessa spesa può essere conteggiata più volte con riferimento ai diversi obiettivi assolti.
R: Sì, è possibile che un medesimo investimento contribuisca al perseguimento di due differenti obiettivi ambientali. Si ricorda che per il computo delle “risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10-15 del Reg. (UE) 2020/852” sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell’obiettivo ambientale.
Quesito 53
Nell’ambito di valutazione della qualità del partenariato si fa riferimento all’incidenza delle aziende di produzione primaria. Si chiede conferma che ai fini della determinazione delle aziende di produzione primaria conti esclusivamente la natura dei soggetti aderenti e non la natura degli investimenti. In particolare, che possa essere considerata azienda di produzione primaria anche un’azienda che sia attiva sia nella produzione primaria che nella trasformazione (con maggioranza di prodotto trasformato di provenienza aziendale) che faccia esclusivamente investimenti in tabella 2A.
R: Si rimanda alle FAQ n.26 e 27.
Quesito 56
Si chiede se la certificazione FSSC 22000 possa essere considerata quale certificazione volontaria coerente con le finalità dell’avviso.
R: Ferme restando le disposizioni di cui all’Avviso e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella di coerenza della certificazione volontaria, è demandata, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Quesito 57
Si chiede se la certificazione The Green Experience (certificazione per viticoltori della provincia di Cuneo) possa essere considerata quale certificazione volontaria coerente con le finalità dell’avviso.
R: Si rimanda al riscontro fornito con la FAQ n. 56.
Quesito 58
Tra i criteri di valutazione si fa riferimento al rapporto tra RF (risorse finanziarie destinate agli investimenti di cui agli articoli da 10 a 15 del REG UE 2020/852) e l’importo complessivo del Progetto. Non è chiaro se tale rapporto vada considerato al netto delle spese generali o in che modo le spese generali vadano considerate nel calcolo di RF (se in proporzione o solo se direttamente collegabili a tale tipologia di investimento).
R: L’art. 9 dell’Avviso stabilisce che “Per il computo delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10-15 del Reg. (UE) 2020/852 sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell’obiettivo ambientale.”. Pertanto, le spese generali ammissibili, quali, ai sensi del 2.3 dell’Allegato 6 “spese ammissibili”, le spese per studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti per la valutazione di impatto ambientale o gli studi di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, sono ammesse solo se direttamente collegabili alle tipologie di investimento per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10 – 15 del Reg. UE n. 852/2020.
Quesito 59
In riferimento all’ambito di valutazione dei progetti, ed in particolare al rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) destinati agli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852 rispetto all’importo complessivo del Progetto, nel caso in cui un investimento contribuisca a più di un obiettivo si può considerare il relativo importo, ai fini del calcolo del punteggio, in tutti gli obiettivi a cui concorre o va considerato solo l’obiettivo primario.
R: Si rimanda alla FAQ n. 44.
Quesito 60
In riferimento all’ambito di valutazione di adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario nei parametri si parla di adesione da parte del soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto:
Etichettatura volontaria Reg. Ue 1924/2006;
Si chiede se sia sufficiente, ai fini del riconoscimento del punteggio, che, all’atto di presentazione della domanda di aiuti, il soggetto beneficiario abbia presentato la richiesta di adesione al sistema di certificazione o se sia invece necessario avere già il possesso della certificazione stessa.
R: Ai fini del riconoscimento del punteggio si rappresenta che sarà oggetto di valutazione l’adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei richiamati sistemi di qualificazione del Prodotto. Resta inteso che il Ministero si riserva di disporre controlli, ispezioni e monitoraggi, al fine di verificare lo stato di avanzamento e/o chiusura dei programmi nonché le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
Quesito 71
In riferimento alle definizioni di Accordo e Contratto di Filiera, è previsto, necessariamente, che i soggetti beneficiari stabiliscono tra loro dei precisi rapporti commerciali relativamente ai 3 segmenti della filiera coinvolti (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione)? O i singoli soggetti beneficiari possono contribuire, con i propri progetti e indipendentemente dagli altri afferenti allo stesso programma, al rafforzamento della filiera produttiva di appartenenza? A titolo di esempio, nel caso di un’ipotetica filiera volta a valorizzare e rafforzare il comparto della mozzarella di Bufala, in cui sono coinvolti tutti i 3 segmenti della filiera (produzione primaria del latte, trasformazione dello stesso in mozzarella e successiva commercializzazione), come deve essere strutturato l’Accordo tra i diversi Soggetti Beneficiari? Devono esserci i produttori di latte (1° segmento) che vendono la materia prima ad un caseificio (2° segmento) e quest’ultimo lo cede al Soggetto Beneficiario rappresentante il 3° segmento (commercializzazione)? Oppure i singoli Beneficiari possono, contemporaneamente e indipendentemente dagli altri facenti parte dello stesso Accordo e in assenza di “patti commerciali”, realizzare investimenti per produrre, trasformare e commercializzare in proprio le produzioni? Magari ognuno con un caseificio aziendale? Anche in quest’ultima circostanza l’obiettivo di rafforzare il comparto risulterebbe raggiunto.
R: L’Accordo e il Programma devono essere articolati in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
Quesito 74
Nell’allegato 3 non viene richiesto nessun elemento riferibile alla situazione economico/finanziaria pregressa dell’azienda e né, tantomeno, nessuna proiezione economico /finanziaria e reddituale della stessa a valle dell’investimento. Ciò significa che la valutazione di tali elementi viene delegata esclusivamente alla banca finanziatrice sulla base del merito creditizio - prestazione di garanzie reali e rating bancario - o la banca non è tenuta ad effettuare una valutazione anche sulla fattibilità economico finanziaria dell’investimento?
R: Ai fini della valutazione dei requisiti richiamati, in assenza di finanziamento agevolato e bancario e quindi dell’attestazione rilasciata dalla Banca Finanziatrice, è sufficiente attestarli mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Quesito 77
In riferimento ai seguenti due criteri di valutazione contenuti nell’art. 9 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022: Qualità del partenariato, parametro “Numero dei segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Filiera”Qualità del Programma di interventi, parametro “Numero di segmenti della filiera che realizzano investimenti” Siamo a richiedere la definizione di segmenti della filiera. Prendendo a riferimento altre tipologie di bandi di emanazione regionale (PSR), che hanno classificato e definito i segmenti della filiera agroalimentare in produzione agricola, lavorazione, conservazione, stoccaggio, confezionamento, trasformazione, commercio, si domanda se è corretto utilizzare la stessa definizione per classificare i segmenti della filiera? Inoltre, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto a. della presente email si domanda se un beneficiario che opera sia nella fase di trasformazione e commercializzazione, riscontrabile nelle attività di progetto e dalla sua natura giuridica e organizzativa che ne giustifica il ruolo all’interno
dell’Accordo, possa essere attribuito a due segmenti? Similarmente, in riferimento punteggio di cui al punto b., lo stesso beneficiario che prevede la realizzazione di investimenti sia nel segmento della trasformazione che in quella della commercializzazione, potrà essere attribuito a due segmenti?
R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.
Quesito 78
Siamo a chiedere in riferimento al criterio di valutazione Qualità degli impegni dell’Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera, parametro “Impatto % della crescita occupazionale prevista”, la modalità di calcolo corretta per la definizione della percentuale ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Si chiede se è confermata la nostra interpretazione facendo riferimento alle Unità Lavorative Annue (ULA): (ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “a regime” - ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto) / ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto x
100. Nel caso di specie l’azienda in questione è contraddistinta da ateco 28.29.91 (Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico).
R: Si rimanda all’apposita tabella presente nell’Allegato 3 “Scheda progetto del Soggetto beneficiario”, atta ad indicare la situazione occupazionale rilevata nell’esercizio “precedente” (i.e. ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione della domanda) e quella prevista nell’esercizio “a regime” (i.e. primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione del Programma). Si precisa che l’azienda in questione non sembrerebbe possedere requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 dell’Avviso per ricoprire il ruolo di beneficiario diretto delle agevolazioni.
Quesito 83
Nella tabella per la valutazione, si fa riferimento ai segmenti che realizzano investimenti: una agenzia detentrice di un marchio di prodotto che effettui investimenti su Tab 3A può essere considerata un segmento?
R: L’agenzia detentrice di un marchio di prodotto non sembra rientrare tra i soggetti beneficiari previsti dall’articolo 3, comma 2 dell’Avviso. Inoltre, si rappresenta che per segmenti della filiera agroalimentare si intendono: produzione, trasformazione, commercializzazione e ricerca.
Quesito 84
Nella tabella per la valutazione, si assegnano punti per impatto sul mercato di riferimento: si fa riferimento alle dimensioni del progetto?
R: Il criterio di valutazione “Impatto del Programma sul mercato di riferimento” verifica la capacità del Programma proposto, inteso come la totalità dei progetti, di incidere in maniera significativa sul settore cui il Programma stesso si riferisce, attraverso la descrizione del mercato di riferimento, dei fattori critici di successo, del target e posizionamento dei prodotti della filiera, dei principali fornitori. Sarà pertanto necessario, come indicato nella sezione 4.4.3 dell’Allegato 2 “Scheda
Programma Contratto di filiera”, descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di: posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie.
Quesito 85
Nella tabella per la valutazione, si assegnano punti per valorizzare le specificità della filiera: si fa riferimento alla componente di innovazione del programma?
R: La valorizzazione della specificità della filiera è valutata, tra l’altro, attraverso la capacità dei progetti inseriti nel Programma di valorizzare, anche attraverso soluzioni innovative, le specifiche esigenze rilevate nell’ambito del settore di intervento.
Quesito 86
Nella tabella per la valutazione, si chiede di specificare bene la modalità di assegnazione dei punti ambientali come da Regolamento UE 852/2020. Si ha infatti che in generale un investimento a fini produttivi o di processo, ad esempio una linea di lavorazione, abbia comunque una valenza ambientale, quale ad esempio il risparmio energetico. Si può considerare che un suo importo sia direttamente connesso al perseguimento dell’obiettivo ambientale?
R: Come riportato all’art. 9 dell’Avviso, gli investimenti che possono essere presi in considerazione ai fini della valorizzazione dei criteri di valutazione inerenti all’“Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati” sono quelli indicati al regolamento Reg. (UE) 2020/852. Qualora l’intervento proposto preveda uno degli interventi di cui all’art. 10, comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852, questo potrebbe contribuire alla “Mitigazione dei cambiamenti climatici”, nella misura in cui destina risorse a tale intervento. In ogni caso, si rappresenta che l’attribuzione dei punteggi è demandata, ai sensi dell’articolo 9 ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Quesito 87
Sulla filiera formaggi, un investimento in tecnologie industriali quali vasche affioramento latte, linee di lavorazione, linee di confezionamento, può essere considerato rilevante sul piano ambientale in virtù dell’efficienza energetica rispetto a impianti esistenti e obsoleti?
R: Si rimanda alla FAQ n. 86.
Quesito 88
Sulla filiera cereali, un investimento in silos di stoccaggio può essere considerato avere una valenza ambientale, in quanto la migliore gestione dell’atmosfera controllata consente la riduzione dell’impiego di prodotti chimici per il post raccolta quali gli insetticidi?
R: Si rimanda alla FAQ n. 86.
Quesito 89
Valutazione della idoneità a conseguire obiettivi ambientali, consente che lo stesso investimento sia conteggiato per obiettivi differenti? Ad esempio, un’azienda che rinnova la centrale termica può darsi per lo stesso investimento un obiettivo primario di efficienza energetica F1 e un obiettivo secondario di riduzione dell’inquinamento F5?
R: Si rimanda alla FAQ n. 44.
Quesito 91
All'interno di un Contratto di Filiera le aziende beneficiarie, anche in relazione agli obiettivi ambientali dei propri progetti e del programma complessivo di filiera, possono promuovere l'adozione di marchi come, ad esempio, l'Ecolabel (Regolamento CEE 880/1992 e successive modificazioni) e un "marchio collettivo" (direttiva UE 2015/2436). Si chiede se le spese connesse relative all'adozione di tali marchi sono ammissibili nella tabella 3 A sia per un progetto complessivo, di importo superiore a 400 mila euro, presentato da un beneficiario, sia per le spese dei singoli beneficiari, maggiori di 5 mila euro, che partecipano con investimenti ammissibili superiori ai limiti di accesso nelle altre tabelle. Si chiede inoltre se beneficiario del progetto complessivo in favore delle aziende agricole aderenti al Programma di Filiera (dirette e indirette) può essere un’impresa fornitrice di servizi al sistema agroalimentare.
R: Si rappresenta che quanto riportato appare coerente con gli investimenti di cui alla tabella 3A dell’Allegato A, fermo restando che ogni valutazione è demandata, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale. Ciò premesso, si rappresenta che nel caso in cui il soggetto beneficiario presenti un Progetto con interventi che superano i limiti minimi di cui all’articolo 5, comma 3 dell’Avviso, può proporre interventi a partire da 5.000 euro per gli aiuti previsti dalla tabella 3 A. Pertanto, i citati limiti minimi devono essere rispettati per singolo soggetto beneficiario. Con riferimento all’ultimo quesito, si rimanda alla FAQ n. 62.
Quesito 101
Considerato che in riferimento ai requisiti ambientali del Reg. 852/2020 ancora non esiste una tassonomia di dettaglio per il settore agricolo, si chiede quale procedura utilizzare per associare gli investimenti in tema ambientale ai capitoli degli articoli 10-11-12-13-14-15 del Reg. 852/2020.
R: Come riportato all’art. 9 dell’Avviso, gli investimenti che possono essere presi in considerazione ai fini della valorizzazione dei criteri di valutazione inerenti l’“Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati” sono quelli indicati al regolamento Reg. (UE) 2020/852. Qualora l’intervento proposto preveda uno degli interventi di cui all’art. 10, comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852, questo potrebbe contribuire alla “Mitigazione dei cambiamenti climatici”, nella misura in cui destina risorse a tale intervento. In ogni caso, si rappresenta che l’attribuzione dei punteggi è demandata, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Quesito 102
Un investimento sulla ricerca che attiene ai temi ambientali degli articoli 10-11-12-13-14-15 del Reg. 852/2020, può concorrere all'attribuzione dei punteggi dell'ambito di valutazione "Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari"?
R: Si rimanda alla FAQ n. 102.
Quesito 104
Nell’assegnazione dei punteggi per quanto attiene le performance ambientali e il calcolo dei relativi indici si riferisce al micro-investimento che di per sé riduce l’impatto specifico o può essere riferito al macro investimento che complessivamente riduce l’impatto? Es. nella realizzazione di una serra gli indici vanno calcolati: sulla riduzione di impatto derivante dall’utilizzo di fonti alternative, sull’utilizzo di led, sul recupero dell’acqua piovana, ecc. o può essere calcolato sull’investimento complessivo della serra che di per sé, essendo dotata degli accorgimenti per il risparmio energetico (di cui sopra), ma consente anche l’utilizzo di meno suolo, risparmio idrico ecc. rappresenta un microcosmo che sinergicamente consente un impatto ambientale complessivamente positivo.
R: Si rimanda alla FAQ n. 102.
Quesito 105
a) Con riferimento agli aspetti relativi alla qualità dell’accordo di filiera: per il calcolo dell’impatto percentuale della crescita occupazionale prevista le percentuali di riferimento (1 e 3%) a quali macro aggregati devono fare riferimento (occupazione nazionale, occupazione settore agricolo, occupazione nella filiera di riferimento)?
b) Con riferimento agli aspetti relativi alla qualità del programma degli interventi: per il calcolo dell’impatto del programma sul mercato di riferimento ci sono degli indicatori che bisogna considerare o bisogna realizzare una valutazione di impatto.
Ra): Si rimanda alla FAQ n. 78. Rb): Si rimanda alla FAQ n. 84. Quesito 111
In riferimento ai seguenti due criteri di valutazione contenuti nell’art. 9 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022: Qualità del partenariato, parametro “Numero dei segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Filiera” Qualità del Programma di interventi, parametro “Numero di segmenti della filiera che realizzano investimenti” si chiede:
a):quale è la definizione di segmenti della filiera? Prendendo a riferimento altre tipologie di bandi di emanazione regionale (PSR), che hanno classificato e definito i segmenti della filiera agroalimentare in produzione agricola, lavorazione, conservazione, stoccaggio, confezionamento, trasformazione, commercio, si domanda se è corretto utilizzare la stessa definizione per classificare i segmenti della filiera?
b) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto a., si domanda se un beneficiario, che opera sia nella fase di trasformazione e commercializzazione, riscontrabile nelle attività di progetto e dalla sua natura giuridica e organizzativa che ne giustifica il ruolo all’interno dell’Accordo, possa essere attribuito a due segmenti?
c) Similmente, in riferimento al punteggio di cui al punto b, lo stesso beneficiario che prevede la realizzazione di investimenti sia nel segmento della trasformazione che in quella della commercializzazione, potrà essere attribuito a due segmenti?
Ra) Rb) Rc): Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.
Quesito 112
In riferimento al criterio di valutazione Qualità degli impegni dell’Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera, parametro “Impatto % della crescita occupazionale prevista”, la modalità di calcolo corretta per la definizione della percentuale ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, si chiede se è confermata la nostra interpretazione facendo riferimento alle Unità Lavorative Annue (ULA):
(ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “a regime” - ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto) / ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto x 100
R: Si rimanda alla FAQ n.78.
Quesito 124
E' volontà da parte dei soggetti aderenti ad un progetto di filiera di individuare, tra le varie, una strategia che unisca le esigenze di tutti i componenti. Alla luce dei 6 obiettivi ambientali previsti dal Reg 2020/852, è compatibile la proposta di caratterizzare tutti i segmenti della filiera dal punto di vista energetico mediante l'adesione di ciascun soggetto ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)? Dimostrando la partecipazione all'interno di un soggetto giuridico creato appositamente?
R: In relazione ai sei obiettivi ambientali previsti dall’articolo 9 dell’Avviso l’attribuzione del punteggio avviene esclusivamente attraverso la valorizzazione del rapporto tra risorse finanziarie (Rf). La metodologia di calcolo di Rf è quella indicata al comma 4 del citato articolo 9. In ogni caso si rappresenta che la valutazione del programma e dei progetti unitamente all’attribuzione dei punteggi è demandata, ai sensi dell’articolo 9, ad apposita Commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Quesito 143
Cosa si intende per “segmenti” citati all’interno dell’Avviso all’articolo 4, comma 3, lettera i? Corrispondono alle quattro fasi produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione? Se sì, l’impresa che coinvolge più fasi come viene considerata? Le attività di promozione e di ricerca e sviluppo come vengono considerate in tal senso?
R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27. Quesito 144
All’interno della tabella per le valutazioni dei punteggi a pagina 18-19 dell’Avviso, articolo 9, è possibile che un intervento rientri all’interno di 2 o più obiettivi ambientali per il relativo conseguimento di un punteggio maggiore?
R: Si rimanda alla FAQ n.44.
Quesito 145
All’interno dell’Avviso nella tabella di valutazione a pagina 15, come viene calcolata l’incidenza delle aziende di produzione primaria? In base al numero di aziende coinvolte o all’importo dei loro investimenti? Ossia cosa significa Rp nella tabella dei punteggi?
R: L’incidenza delle aziende di produzione primaria è calcolata sulla base del numero delle aziende coinvolte nell'Accordo di filiera. “Rp” rappresenta il rapporto tra le aziende di produzione primaria e il totale dei soggetti firmatari dell’Accordo.
Quesito 146
All’interno dell’Avviso nella tabella di valutazione a pagina 20 – cosa si intende per “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari”? Qual è la definizione di Requisiti specifici?
R: Si tratta della valutazione dell’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai Soggetti beneficiari rispetto all’attività prevista dal Programma.
Quesito 147
All’interno dell’Avviso nella tabella di valutazione a pagina 20 – si può considerare tra le certificazioni il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ)? È equiparabile a SQNPI? Relativamente al possesso dei requisiti specifici in capo al Soggetto beneficiario:
- è possibile considerare l'adesione al sistema di certificazione QV in alternativa allo SQNPI?
- è possibile considerare all'interno dell'Etichettatura volontaria anche il Reg. (UE) 1760/2000 e
D.M. 16 gennaio 2015, n. 876 o va inteso a titolo esclusivo il Reg. (UE) n. 1924/2006 indicato dall'Avviso?
R: Ferme restando le disposizioni di cui all’Avviso e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella di coerenza della certificazione volontaria, è demandata, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Quesito 151
Allegato 2 – paragrafo 8.4: con riferimento all’incremento occupazionale e il dimensionamento dell’organico dall’anno 0 (...) all’anno “a regime”, si intende il numero di dipendenti o le ULA di ogni anno?
R: Si rimanda alla FAQ n.78.
Quesito 159
In riferimento alla tabella di valutazione a pagina 20 dell’Avviso e all’Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto, quale documentazione deve essere allegata a dimostrazione di tale adesione?
R: Si rimanda alla FAQ n. 60.
Quesito 160
In riferimento alla tabella di valutazione a pagina 20-21 dell’Avviso e alla certificazione ambientale EMAS (Reg. CE n. 1221/2009) o ISO 14001 o ISO 22005, si chiede conferma che sia considerata valida ai fini del punteggio anche la dimostrazione di adesione dell’impresa alla
certificazione e non solo il possesso della stessa, in quanto all’interno dell’Allegato 3, paragrafo
6.2 è indicato “Riportare i riferimenti dell’eventuale adesione dell’impresa al sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS (i.e. Regolamento CE n. 1221/2009) o alla norma UNI EN ISO 14001.” Si chiede inoltre se sia considerata valida ai fini del punteggio anche la certificazione ISO 22005, anche se non citata all’interno dell’Allegato 3, paragrafo 6.2.
R: Si rimanda alla FAQ n. 60 e si conferma che la certificazione ISO 22005l è considerata valida ai fini del punteggio della valutazione.
Quesito 163
All’interno dell’Avviso, paragrafo 7, comma 1, lettera c, è citato come allegato 8 “Dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico–finanziaria”, ma l’Allegato 8 è il “Modello attestazione della banca finanziatrice”, da compilare nel caso di Finanziamento agevolato. Quindi che allegato devono compilare i soggetti che non richiedono una quota di finanziamento agevolato per la Dichiarazione per la solidità economico-finanziaria?
R: Si rimanda alla FAQ n.74.
Quesito 166
Si vorrebbe avere un chiarimento sull’attribuzione dei punteggi, nell’ambito della compilazione della tabella Investimenti collegati agli obiettivi ambientali Reg (UE) 852/2020. In questa tabella si chiede di associare una quota di investimento in base agli articoli del suddetto Regolamento. Nel caso di un impianto fotovoltaico, il cui costo è di 100.000 euro, dove andrebbe inserita tale somma? L’impianto fotovoltaico, infatti, è associabile a pieno titolo sia all’art. 10 del Reg 852, che all’art. 11, e anche all’art. 14. Sembrerebbe in questo caso corretto ripartire equamente l’importo di 100.000 euro tra i 3 articoli. Viceversa, in base a quale criterio si deve attribuire tale valore?
R: Si rimanda alla FAQ n. 44. Ad ogni modo, si specifica che il contributo agli obiettivi ambientali deve essere determinato sia alla luce dell’investimento finanziario sia degli obiettivi fisici e di risultato che il Programma di investimenti si pone.
Quesito 176
Relativamente ai requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma, di cui al paragrafo 9 dell’Avviso “Procedura di valutazione del programma e dei progetti”, si richiede se l’Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei sistemi di qualificazione del prodotto indicati, o ad ulteriore sistema di certificazione volontaria, debba essere già efficace al momento della presentazione della domanda oppure possa essere indicata come impegno del Soggetto beneficiario da conseguire nel corso dello sviluppo del progetto.
R: Si rimanda alla FAQ n.60.
Quesito 178
In relazione all’ambito di valutazione 2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati, può essere l’attività di ricerca considerata nel conteggio delle risorse finanziare (Rf) dedicate all’obiettivo primario e ai tre obiettivi secondari, per ottenere i 27 punti massimi previsti?
R: Si rimanda alla FAQ n. 164.
Quesito 184
Nell’Avviso sui contratti di filiera, al punto 2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE – successivo punto 7 viene riportato quanto segue: i singoli interventi proposti dai Soggetti beneficiari del Contratto di filiera devono essere conformi con la programmazione regionale. Nel caso specifico anche la programmazione OCM (strutturali, irrigazione, vigneti) è da considerarsi come tale? A parere degli scriventi per programmazione regionale si intendono tutte le programmazioni che una regione attua, ovvero per esempio:
- PSR Programmi di Sviluppo Rurale
- OCM vino
- OCM Ortofrutta
- OCM Olivicola
Se la nostra interpretazione, come riteniamo, fosse giusta, le proposte dei contratti di filiera devono essere conformi – in generale - con la programmazione regionale. Nei PSR regionali di solito non è finanziabile, ad esempio, un nuovo impianto o reimpianto di vigneto/ciliegi, in quanto tale intervento è finanziabile con altri strumenti (es. OCM). Considerando l’OCM alla stregua di una programmazione regionale, si possono considerare ammissibili tali interventi nei contratti di filiera?
R: Premesso che gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati, ai sensi dell’articolo 8, comma 10 dell’Avviso, il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle Regioni o alle Province Autonome dove sono localizzati i Progetti al fine di acquisire il parere di competenza in merito anche alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale, propedeutica al rilascio dei provvedimenti/ autorizzazioni necessari per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.
Quesito 201
Si chiede conferma, in riferimento all’attribuzione del punteggio previsto dal Criterio 3 – parametri”:
- Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto”
- Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità del presente avviso
Che gli stessi saranno attribuiti anche nel caso in cui il soggetto beneficiario indichi nell’allegato 3 sezione 6 che s’impegna ad avviare la procedura di Certificazione e/o di etichettature volontarie; fermo restando l’obbligo di adesione e mantenimento al fine di rispettare quanto previsto all’art. 9 comma 8 di Tutti i criteri di cui al presente paragrafo sono verificati sia in sede di valutazione sia in sede di realizzazione del Programma e dei Progetti
R: Si rimanda alla FAQ n. 60.
Quesito 202
In riferimento al Criterio 2 . Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati, si pongono i seguenti quesiti
a. Considerato che non sono presenti gli atti delegati al Reg. (UE) 2020/852 - afferente il settore dell’agricoltura – il MIPAAF predisporrà delle linee guida o fornirà indicazioni / criteri al fine di permettere una puntuale e condivisa conoscenza degli investimenti rispondenti agli artt. da 10 a 15 del citato Reg.? visto l’importanza del criterio, il cui mancato soddisfacimento determina l’esclusione per il beneficiario.
b. In caso un investimento (es. Fotovoltaico) soddisfi diversi obiettivi come viene valutato alla luce dei criteri che determina un peso tra Obiettivo primario, primo obiettivo secondario etc, parametrato sul valore economico dell’investimento cd “green”?
R: Rimandando alla FAQ n. 44, si specifica che il contributo agli obiettivi ambientali deve essere determinato sia alla luce dell’investimento finanziario sia degli obiettivi fisici e di risultato che il Programma di investimenti si pone. Sul punto, si rappresenta che il Ministero non fornirà ulteriori indicazioni tecniche per l’allocazione delle risorse finanziarie agli obiettivi ambientali del Reg. (UE) 2020/852.
Quesito 207
In riferimento ai Contratti di Filiera (V Bando) si pongono i seguenti quesiti: in riferimento all'articolo 9 comma 1. sub iii) "requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari" riporta 5 punti per l'adesione a "sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)”; si chiede: per "adesione" in questa fase si intende la "semplice avvio della pratica" oppure l'adesione deve già essere riportata sul fascicolo aziendale? Successivamente, alla richiesta di saldo, per dimostrare l'adesione al SQNPI è sufficiente la "certificazione" o il "certificato del marchio"?
R: Si rimanda alla FAQ n. 60.
Quesito 208
Nell'avviso il punteggio di impatto ambientale è determinato come rapporto tra l'investimento riferito al singolo obiettivo e l'importo complessivo del progetto; nel formulario (allegato 3 paragrafo 7.2) il rapporto è tra l'investimento riferito al singolo obiettivo e il totale dell'agevolazione richiesta. Prevale la procedura indicata nell'Avviso? In tal caso si rettifica il formulario?
R: La sezione dell’Allegato 3 sarà oggetto di errata corrige.
Sezione 7: Proposta definitiva e procedura di istruttoria
Quesito 127
Quando viene fornito al soggetto proponente il CUP CIPE?
R: Il CUP viene generato con l’approvazione della proposta definitiva.
Quesito 141
I prezzi delle materie prime in poco tempo sono notevolmente aumentati. Si sta lavorando su prezzari completamente inadeguati. Come ci si deve regolare in caso di opere murarie? Si pensa a prezzari nuovi e più adeguati, ad esempio il prezzario DEI? Tra i documenti da produrre, in sostituzione al computo metrico, è considerato ammissibile un capitolato tecnico (fornito da 3 imprese in concorrenza tra di loro)?
R: Si rappresenta che, allo stato, non è possibile sostituire il computo metrico con altra documentazione, eccetto nel caso di affidamento dei lavori tramite gara. Sono in corso approfondimenti tecnici al fine di fornire metodologie alternative.
Quesito 148
Tempistiche per la proposta definitiva: all’interno dell’Avviso articolo 10 è riportato “Il soggetto proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente articolo 9 comma 5, invia la proposta definitiva (...)” ma quale tempistica c’è tra la valutazione delle domande e la pubblicazione?
R: La tempistica della pubblicazione è collegata al conseguimento di una delle milestone previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, che indica entro il I trimestre 2023 l’”approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari settore agroalimentare”.
Quesito 152
All’interno dell’allegato A del decreto, con riferimento alla tab. 4A aiuti R&S, è riportato prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell’attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l’indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Tutte queste informazioni devono comparire all’interno del progetto dell’Allegato 3 “Scheda progetto del soggetto beneficiario”? È necessaria quindi la creazione da parte dei soggetti beneficiari del progetto R&S di un sito di progetto per la parte di R&S?
R: Se il Programma contiene investimenti coerenti con la tabella 4A le informazioni citate devono essere reperibili prima della data di avvio del progetto corrispondente alla data del primo titolo di spesa ammissibile.
Sezione 8: Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera e contratto di finanziamento
Sezione 9: Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi
Quesito 29
L’art. 14 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022 stabilisce che “Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa”. Non pare dunque chiaro se al fine della rendicontazione dell’avanzamento di spesa e della erogazione per SAL delle agevolazioni (naturalmente con esclusione del saldo finale) sia necessario presentare fatture o titoli di spesa quietanzati, ovvero se le erogazioni, sia del contributo che del finanziamento, siano effettuate sulla base delle fatture emesse dai fornitori, indipendentemente se saldate o integralmente saldate.
R: Ai fini della rendicontazione dell’avanzamento della spesa e della conseguente erogazione dei SAL è necessario presentare fatture o titolo di spesa, ancorché non quietanzati.
Resta inteso che l’agevolazione nella forma del contributo in conto capitale, anche regionale, è calcolata solo sulle spese effettivamente quietanzate.
Quesito 36
Si richiede se sia prevista una durata minima e/o massima del contratto.
R: Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 dell’Avviso, si rappresenta che gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni a partire dalla data di stipula del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre 2026. Pertanto, non è prevista una durata minima degli interventi.
Quesito 67
L'avvio del progetto deve avvenire a partire dalla data di stipula del Contratto e deve terminare obbligatoriamente entro 6/2026. Se il calcolo dei tempi dell'istruttoria è corretto, presumibilmente, qualora tutto andasse bene, si potrebbe stipulare il Contratto non prima di 3/2023. Questo significa che la durata del progetto non potrà essere superiore ai 39 mesi. È corretto?
R: Fermo restando la durata massima degli interventi prevista entro il II trimestre dell’annualità 2026, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 dell’Avviso, la data di avvio degli interventi da parte del Soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.
Quesito 119
Art. 14 punto 6: “Il Soggetto beneficiario può chiedere, per il tramite del Soggetto proponente, una proroga per l’ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 4 (quattro) mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi”. Che durata può avere la proroga?
R: La durata della proroga è valutata dal Ministero, a fronte della proposta del Xxxxxxxx proponente, in relazione alle motivazioni addotte. In ogni caso, non potrà essere concessa una proroga che superi il II trimestre 2026, termine ultimo per la realizzazione degli investimenti ai sensi dell’articolo 14, comma 2 dell’Avviso.
Quesito 128
Per gli investimenti immediatamente successivi alla data di presentazione del progetto, cosa è necessario scrivere nell’oggetto delle fatture e nelle causali dei bonifici?
R: In via generale, è richiesto che il soggetto beneficiario adotti un sistema che garantisca la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata alla fruizione delle agevolazioni in oggetto anche attraverso i sistemi informatizzati riconducibili alla fatturazione elettronica, inserendo il riferimento nella causale del pagamento connesso alla fattura rendicontata. Prima della comunicazione del CUP è possibile, quindi, soddisfare la condizione suddetta esponendo come causale della fattura elettronica e del relativo bonifico per l’acquisto dei beni e servizi la seguente dicitura “Spesa di € ……………………………… dichiarata per la
……………………………………………… (prima, seconda, terza, ) erogazione di cui al
Contratto di Filiera “ ”.
Quesito 175
In caso di progetto che abbia come data di conclusione degli interventi il 30/06/2026, si richiede se il Soggetto beneficiario può concludere i pagamenti delle fatture inserite nel progetto anche nei 90 giorni successivi all’ultimazione degli investimenti, prima di presentare la domanda di erogazione del saldo.
R: Ai sensi dell’art. 14 comma 2 dell’Avviso gli investimenti devono essere realizzati entro il 30/06/2026 ovvero alla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile se antecedente. Posto quanto precede, il termine ultimo di emissione delle fatture è il 30/06/2026 mentre i pagamenti delle medesime possono avvenire anche successivamente, in ogni caso prima del termine della presentazione della domanda di erogazione del saldo di cui all’art. 17 comma 1 dell’Avviso che deve essere presentata entro e non oltre tre mesi dall’ultimazione degli investimenti.
Sezione 10: Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa
Quesito 30
L’art. 15 comma 3 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022 in materia di erogazione delle agevolazioni, stabilisce che “Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, escluso il saldo”. Si chiede conferma che detto numero massimo di 4 SAL, oltre al saldo, si debba intendere riferito a ciascun singolo beneficiario partecipante al C. di Xxxxxxx e che non si intenda invece per il complesso delle iniziative partecipanti.
R: Il Soggetto proponente può presentare al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, escluso il saldo, con riferimento al Contratto di filiera e non ai singoli Soggetti beneficiari.
Quesito 109
Si chiede conferma che detto numero massimo di 4 SAL, oltre al saldo, si debba intendere riferito a ciascun singolo beneficiario partecipante al C. di Xxxxxxx e che non si intenda invece per il complesso delle iniziative partecipanti.
R: Si rimanda alla FAQ n. 30.
Quesito 110
Al fine della rendicontazione dell’avanzamento di spesa e della erogazione per SAL delle agevolazioni (naturalmente con esclusione del saldo finale) è necessario presentare fatture o titoli di spesa quietanzati, ovvero se le erogazioni, sia del contributo che del finanziamento, siano effettuate sulla base delle fatture emesse dai fornitori, indipendentemente se saldate o integralmente saldate?
R: Si rimanda alla FAQ n. 29.
Quesito 140
In merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni, facendo riferimento a quanto riportato nell’art. 15, comma 1 dell’Avviso, emerge che sia il Contributo in c/c che l’eventuale finanziamento (bancario e agevolato) verranno erogati per SAL in corrispondenza dell’effettiva realizzazione degli interventi rientranti nelle spese ammissibili. Fatta 100 la spesa ammissibile in fase di istruttoria, con un contributo in C/C ammesso pari a 40, un contributo in conto interessi pari a 10 ed un finanziamento (bancario + agevolato) riconosciuto dalla banca finanziatrice pari a 25, presupponendo che per un singolo Soggetto Beneficiario il primo SAL venga effettuato al completamento di una parte degli interventi per un importo pari al 30% della spesa totale ammessa, la prima rendicontazione consentirà al beneficiario di ottenere un importo pari a 12 in C/C (30% di 40). Come viene determinata, invece, la quota di finanziato che potrà essere concessa al Soggetto Beneficiario in questo primo SAL? Come il 30 % di 25?
R: Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, si procede calcolando, date le spese rendicontate e quelle quietanzate, l’incidenza percentuale di ogni singola voce (contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, finanziamento bancario, cofinanziamento regionale e mezzi propri) quale rapporto tra le spese rendicontate e l’investimento totale ovvero, per il contributo in conto capitale e il cofinanziamento regionale, quale rapporto tra le spese quietanzate e l’investimento totale. Tale calcolo è effettuato per singola tabella di investimento, sulla base delle relative percentuali di agevolazione riconosciute. Pertanto, l’importo complessivo ammesso a SAL sarà moltiplicato per la percentuale relativa a ogni singola voce come sopra determinata.
Quesito 153
Si chiede conferma che non ci sia una percentuale minima di spesa da rendicontare all’interno del progetto rispetto al budget presentato da ogni singolo soggetto beneficiario (fermo restando gli importi minimi di spesa per i diversi investimenti, ad es. 400.000 € per investimenti relativi alla Tabella 2A).
R: Non è prevista una percentuale minima di spesa da rendicontare. Si ricorda che il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, escluso il saldo.
Sezione 11: Variazioni dei Programmi e dei progetti
Quesito 54
Al paragrafo 16 dell’avviso si dice che sono considerate variazioni anche le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti dal cronoprogramma. Si chiede se tali modifiche siano da considerarsi sostanziali e quindi soggette a preventiva autorizzazione, anche se di fatto non comportano nessuna variazione degli investimenti.