DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER LO SVILUPPO DELLA FACILITY FBK "3D INTEGRATION"
LINEA PER ASSOTTIGLIAMENTO WAFERS IN SILICIO
Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 30.08.2021 Pubblicato il giorno 03.09.2021 sul sito “Amministrazione Trasparente” FBK
Gara telematica Mercurio n. 102614 CUP B61B19000870005
CIG 8883635F80
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 14/10/2021 – ore 12.00
Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd 17.2.2016, la verifica dell’assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.
INDICE
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 6
3. Oggetto dell’appalto e importo 8
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 8
7. Requisiti speciali e mezzi di prova 10
7.2. Requisiti di capacità economica finanziaria 10
7.3. Requisiti di capacità tecnica professionale 10
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 11 8. Avvalimento 12
11. Sopralluogo obbligatorio 16
12. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 16
13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 17
15. Documentazione amministrativa da caricare a sistema come “Allegato Amministrativo” 19
15.1. Documento di gara unico europeo 20
15.2. Dichiarazioni integrative 21
15.3. Documentazione a corredo 23
15.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 24
16. Offerta tecnica – documentazione da caricare a sistema come “Allegato Tecnico”26
17. Offerta economica – documentazione da caricare a sistema 28
17.1. Modalità di predisposizione dell’offerta economica e generazione del documento di sintesi 28
17.2. Modifica di un’offerta già presentata 29
18. Criterio di aggiudicazione 29
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 29
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 29
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 30
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura dell’allegato amministrativo – verifica documentazione amministrativa 30
20. Commissione giudicatrice 31
21. Apertura dell’“Allegato Tecnico” e dell’”Allegato Economico” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 31
22. Verifica di anomalia delle offerte 32
23. Verifica dei requisiti del processo #A1 32
24. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 33
25. Definizione delle controversie 34
26. Trattamento dati personali 35
1. Premesse
La Fondazione Xxxxx Xxxxxxx si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP – SRM).
Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1 – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 – della Guida Operativa “RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI”
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx) e essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento.
L’operatore economico privo dell’abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_x_xxxxxxxxxxx sti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395
cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il “nuovo modulo”, richiedendo la registrazione “per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell’ambito dei beni o servizi”. Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.
Con Determina n. 28 dd.30/08/2021, la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, in persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ha determinato di affidare la fornitura di attrezzature scientifiche per lo sviluppo della facility FBK "3D INTEGRATION" - LINEA PER ASSOTTIGLIAMENTO WAFERS IN SILICIO. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa e della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. e della
L.P. 23 marzo 2020, n. 2.
Il luogo della consegna della fornitura è presso la Micro-Nano Characterization and Fabrication Facility in xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, Fondazione Xxxxx Xxxxxxx di Trento, in xxx Xxxxxxxxx 00. Codice NUTS: ITH20.
CUP B61B19000870005 CIG: 8883635F80
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx.
Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore del Centro Sensors & Devices della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx.
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice e art. 3 comma 1 L.P. n. 2/2016, composto dai seguenti documenti: “Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica” e relativi allegati;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara con i relativi allegati;
4) DUVRI preliminare;
5) Patto di integrità adottato, ai sensi della L. 190/2012 art. comma 17, da FBK con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 1 di data gennaio 2015.
La documentazione di gara è disponibile sul sito trasparenza della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/Xxxx-xxxxx- amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni- procedura/Procedure-di-gara/2021.13-Fornitura-di-una-linea-per-assottigliamento-wafers- in-silicio
2.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, inviando, nell’intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica e almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una o più richieste di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida operativa. Solo in caso di malfunzionamento della piattaforma di gara, dette richieste di chiarimento potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo xxxx@xxx.xxx.xx.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensioni, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate nel sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara; contestualmente detti atti saranno pubblicati sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx nella pagina relativa alla presente procedura.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito. Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del sistema (CSD) al numero 0461/800786 o al numero verde del contact center 000 00 00 00 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste al CSD, le stesse dovranno essere effettuate almeno 24 ore prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal Gestore del sistema – tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 della L.P. n. 2/2016 e xx.xx., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la Stazione Appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Detti provvedimenti verranno pubblicati contestualmente sul sito internet xxx.xxx.xx nella pagina relativa alla procedura.
Si invita pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o – solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell’Unione europea – l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 25 della L.P. n. 2/2016 e art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Salvo quanto disposto nel 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx@xxx.xxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, coma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. Oggetto dell’appalto e importo
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione, la messa in funzione, il collaudo e il training del personale, di una linea per assottigliamento di wafers in silicio, secondo le specifiche individuate nel “Capitolato speciale di appalto – Parte tecnica”.
Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:
Tabella n. 1 – Oggetto
Descrizione beni | CPV | Importo in Euro |
Il cluster di strumenti è composto da: 1) Tape mounter 2) Edge trimmer 3) Grinding 4) Cleaner con le caratteristiche indicate nel CSA – parte tecnica. | 38970000-5 | € 600.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00.
L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito della realizzazione del progetto IPCEI Microelettronica.
4. Durata dell’appalto
4.1 Durata
La fornitura deve essere effettuata nel termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di effettivo avvio della fornitura, in caso di avvio anticipato ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice, come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, articolo 7, a cui si fa espresso rinvio.
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai
sensi dell’art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all’operatore economico.
7.2. Requisiti di capacità economica finanziaria
Non previsti.
7.3. Requisiti di capacità tecnica professionale
b) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019 forniture analoghe a quelle oggetto di gara, per un importo complessivo almeno pari all’importo a base di gara.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
⋅ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
⋅ indicazione degli elementi identificativi per il reperimento delle informazioni o dei dati, in modo sufficientemente dettagliato per consentire alla Stazione Appaltante di ricercare e acquisire d’ufficio quanto indicato.
In caso di forniture prestate in favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
⋅ originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
⋅ originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della/e fattura/e quietanzata/e dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera b) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.
8. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere
b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ove prevista, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria ed anche in sede di verifiche condotte successivamente all’aggiudicazione, il Presidente del seggio di gara dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto stabilito dal presente disciplinare). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura o all’annullamento dell’aggiudicazione (con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 bis, comma 4, della L.P. n. 2/2020 descritte dal presente disciplinare).
A norma dell’art. 4 bis, comma 1, della L.P. n. 2/2020, il concorrente che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La dichiarazione attestante
l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2 del medesimo art. 4 bis. In particolare, nel ricordare che i requisiti oggetto di avvalimento, come gli altri requisiti di natura generale e speciale, devono essere posseduti al momento della partecipazione (come già detto, infatti, la partecipazione della stessa equivale a dichiarazione del relativo possesso), si evidenzia che l’avvalimento – per potersi dire perfezionato e quindi per far acquisire all’ausiliata il requisito speciale oggetto dell’avvalimento stesso – richiede la formalizzazione di tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, solo con la relativa formalizzazione il concorrente può partecipare alla gara vantando il requisito prescritto dal presente disciplinare tramite avvalimento.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara il concorrente che si avvale del requisito di altra Impresa deve:
⋅ indicare il ricorso all’avvalimento e l’impresa ausiliaria nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare ed allegare il PASSOE riferito all’ausiliaria;
⋅ produrre tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai sensi dell’art. 4 bis co. 1 della L.P. 2/2020.
Si avverte sin d’ora che la mancata produzione di tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l’esclusione dalla gara stessa o l’annullamento dell’aggiudicazione con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 bis, comma 4, della L.P. n. 2/2020.
9. Subappalto
Ai sensi dell’art. 26 della L.P. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato nel prosieguo le parti delle prestazioni che intende subappaltare. Non è richiesta l’individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.
Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l’aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l’elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L’Amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
10. Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato, così come motivatamente stabilito dalla Stazione Appaltante e precisamente – salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 – di importo pari a € 12.000,00 (2%)
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: UniCredit Spa, IBAN: XX00X0000000000000000000000, SWIFT: UNCRITM10HV, indicando la causale “Deposito cauzionale riferito alla procedura per l’affidamento della fornitura di linea per assottigliamento wafers in silicio”;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
⋅ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
⋅ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
⋅ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
⋅ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018, n. 31 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in G.U. 10 aprile 2018, n. 83);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solito con il debitore;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione o, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
⋅ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
⋅ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il
concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per le microimprese, piccole e medie imprese è necessario che tale condizione sia attestata nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.1del presente disciplinare.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. Sopralluogo obbligatorio
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
12. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto secondo l’importo descritti nella sottostante tabella:
CIG | Importo contributo ANAC |
8883635F80 | € 70,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida operativa” (Sezione IV – Capitolo 1) e nel presente disciplinare di gara,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 14 OTTOBRE 2021
Al momento dell’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore economico; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quelle precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV – Capitolo 3 della Guida operativa.
Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né di modificare o cancellare l’offerta già presentata.
Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall’utilizzo del sistema.
La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1 del medesimo disciplinare.
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell’offerta) sono indicati alla Sezione III della Guida operativa, scaricabile al link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx Al fine di presentare l’offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.
Tutti i documenti indicati nel paragrafo 15 devono essere caricati a sistema come “Allegato amministrativo”, come indicato nella Sezione III - Capitolo 3 della Guida operativa.
Tutti i documenti indicati nel paragrafo 16 devono essere caricati a sistema come “Allegato tecnico”, come indicato nella Sezione III - Capitolo 3 della Guida operativa.
L’offerta economica indicata nel paragrafo 17 deve essere generata e caricata a sistema sistema come “Allegato economico” come indicato nella Sezione III - Capitolo 2 della Guida operativa.
Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificate categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”: selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare; selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.
Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato
.pdf, si rinvia a quanto descritto nella Guida operativa e a quanto riportato nelle FAQ (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibile al link xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno degli Stati dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso, deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell’ “Allegato amministrativo” di cui al par. 15 del presente disciplinare si applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
14. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferente all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole, fermo restando quanto stabilito in distinti paragrafi del presente disciplinare:
⋅ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
⋅ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione dei documenti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, è sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni;
⋅ l’incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento di cui al paragrafo 15.1 può essere oggetto di soccorso istruttorio, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 8 del presente disciplinare;
⋅ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno fideiussorio) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi
aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
⋅ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. Documentazione amministrativa da caricare a sistema come “Allegato Amministrativo”
Le dichiarazioni/documentazioni richieste dal presente paragrafo devono essere caricate a SISTEMA, firmate digitalmente, nella categoria “Allegato amministrativo”. Trattasi, in particolare:
1) del DGUE – paragrafo 15.1;
2) le dichiarazioni integrative - paragrafo 15.2;
3) la documentazione a corredo - paragrafo 15.3;
4) la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione - paragrafo 15.4.
15.1. Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara.
Il DGUE fornito dalla Stazione Appaltante unitamente alla restante documentazione di gara (Allegato D – Mod. DGUE) prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’Amministrazione aggiudicatrice
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (utilizzando il Modello C messo a disposizione sul sito internet della Stazione Appaltante);
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, senza ulteriori indicazioni.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 lettera a) del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lettera b) del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE, una volta compilato deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a SISTEMA:
⋅ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
⋅ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
⋅ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.2. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione integrativa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale:
1. a integrazione della Parte II punto B e Parte III punto A del DGUE, indica i soggetti forniti di rappresentanza e quelli di cui all’art. 80 comma 3, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando;
2. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f- bis), del D.Lgs. 50/2016;
3. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
4. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di
non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);
5. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016);
6. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016);
7. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla l. 55/2019, di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.Lgs. 50/2016;
8. (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) indica le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea;
9. (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) indica le imprese consorziate che eseguiranno il servizio;
10. dichiara di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
11. dichiara di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
12. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto e in ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
13. dichiara di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
14. indica l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura, nonché un referente per la procedura di gara a cui la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx può rivolgersi per ottenere eventuali informazioni;
15. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, reperibile al link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx- generali/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231- 2001/2018-Codice-di-comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Dichiara di impegnarsi, altresì, a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in essi contenuti.
17. dichiara di autorizzare/non autorizzare la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 53, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all’offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto esse non rappresentano/rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi che saranno dettagliatamente indicati.
18. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dichiarare di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
19. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 dovranno indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Le dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese utilizzando l’“Allegato E – Mod. Dichiarazione integrativa” (Allegato E - Dichiarazioni integrative).
Qualora la dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione non sia resa dal legale rappresentante con riferimento alla propria posizione e a quella di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, ciascuno dei soggetti ivi indicati deve rendere singolarmente la dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione attraverso la compilazione del modello “Allegato E2 – Modello Dichiarazione ex art. 80_singoli”.
15.3. Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx, l’operatore economico indica il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare ed il sistema rilascia un “PASSOE” (pass dell’operatore economico).
Tale PASSOE va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione e non sarà neppure oggetto di integrazione.
Ai fini della effettuazione delle verifiche l’operatore economico che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse Aggiudicatario dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva e comunque prima della stipula del contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione definitiva.
2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice formata secondo l’Allegato C – Mod. Impegno fideiussione. Agli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice è inoltre richiesta copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
3. Patto di Integrità (Allegato B) sottoscritto dal legale rappresentante.
15.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte a con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
⋅ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
⋅ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
⋅ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
⋅ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
⋅ dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
⋅ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
⋅ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
⋅ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
⋅ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
⋅ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
16. Offerta tecnica – documentazione da caricare a sistema come “Allegato Tecnico”
All’interno del SISTEMA nella categoria “Allegato tecnico” devono essere caricati i seguenti documenti firmati digitalmente:
a) Relazione tecnica della fornitura offerta.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, comprensiva di grafici ed immagini a comprova del dato tecnico, che illustra la fornitura secondo quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel documento “Parametri e Criteri di Valutazione” allegato sub C al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica. A tale proposito, all’interno della relazione dovrà essere richiamato, per ciascun elemento di valutazione, il riferimento al relativo paragrafo del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica.
La relazione, inoltre, deve contenere uno schema dell’apparecchiatura oggetto di fornitura, con indicazione degli ingombri nonché del posizionamento dei vari componenti e connessioni (gas, alimentazione, etc.).
La relazione tecnica, redatta in formato A4 con carattere ed interlinea che rendano leggibile il documento, non potrà essere composta da un numero di facciate superiore a 70 (settanta). Le pagine eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell’offerta tecnica. Sono esclusi dal conteggio delle pagine l’indice e le eventuali copertine.
b) Caratteristiche tecniche e funzionali minime del cluster di strumenti, documento allegato A al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica nel quale sono descritti sinteticamente i test che il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve effettuare sullo strumento.
c) Protocollo di valutazione e accettazione, documento allegato B al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica nel quale sono descritti sinteticamente i test che il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve effettuare sullo strumento
d) Capitolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica, sottoscritto digitalmente per accettazione.
e) Riepilogo parametri tecnici, documento allegato D al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, debitamente compilato.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La mancata produzione dell’elaborato di cui alla precedente lettera a) comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, senza possibilità per la Stazione Appaltante di ricorrere al soccorso istruttorio, così come disposto dal comma 9 dell’art. 83 del Codice.
Qualsiasi altro documento prodotto, diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione delle offerte.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta è sottoscritta nelle seguenti modalità:
⋅ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
⋅ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
⋅ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
⋅ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.
All’interno della busta telematica contenente l’offerta tecnica l’operatore economico potrà inserire una dichiarazione mediante la quale autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
17. Offerta economica – documentazione da caricare a sistema
Il documento di sintesi (offerta economica predisposta tramite SISTEMA) deve essere caricato a SISTEMA, sottoscritto digitalmente, nella categoria “Allegato economico”. L’offerta economica viene formulata mediante l’indicazione:
a) del prezzo offerto espresso in EURO. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore o uguale a 5.
b) della stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente. La mancata sottoscrizione digitale dell’offerta economica determina infatti l’inesistenza della medesima e, di conseguenza, comporta l’esclusione del concorrente.
A pena di esclusione l’offerta non può essere plurima, condizionata, parziale o in aumento. In particolare, sono esclusi automaticamente gli operatori economici che offrano un importo complessivo offerto superiore a quello complessivo posto a base di gara.
Nessun rimborso è corrisposto per la formulazione dell’offerta.
17.1. Modalità di predisposizione dell’offerta economica e generazione del documento di sintesi
Entro il “Termine di presentazione dell’offerta” il concorrente deve inserire a SISTEMA la propria offerta economica espressa in Euro nel rispetto delle regole impostate a SISTEMA e dettagliate nella Sezione III – Paragrafo 2.1, come di seguito riassunte:
1) Scegliere l’opzione “Elaborare offerta” e ricercare l’appalto nella sezione “interr. Attive Appalti online” cliccando su “A evidenza pubblica” se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri);
2) (nel caso non sia già stata creata l’offerta) Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare sull’icona “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell’offerta sarà “Salvato”. Per accedere all’offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “Modificare offerta su lotto”);
3) A SISTEMA, nella colonna “Importo a Ribasso”, l’offerente deve inserire il prezzo offerto secondo quanto sopra indicato con le seguenti precisazioni:
a) utilizzare la virgola come separatore decimale;
b) sono ammesse dal sistema due cifre decimali.
4) È possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. È necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto “Modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita;
5) Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l’apposito tasto “Genera documento di sintesi offerta” solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati al punto 3 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi caricarlo sul sistema nella sezione “Documentazione offerta” - “Aggiungere allegato firmato” selezionando come categoria allegato “Allegato economico” e sottocategoria “Documento di sintesi offerta”. Solamente una volta caricato anche il documento di sintesi sarà visibile il tasto “Completare lotto”;
6) (nel caso l’offerta complessiva sia pronta) cliccare su “Completare lotto”. Utilizzare il link “Torna a “Lotti di gara”;
7) Cliccare infine “inviare” per presentare definitivamente l’offerta.
Il documento di sintesi andrà generato seguendo le istruzioni contenute nella Sezione III, paragrafo 2.1 e firmato digitalmente seguendo le istruzioni riportare nella Sezione III - Capitolo 6.
17.2. Modifica di un’offerta già presentata
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, visualizzabile a SISTEMA, è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso si deve prima ritirare l’offerta (scegliendo, appunto, l’opzione “ritira offerta”) ed inviare a SISTEMA una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 3 della Sezione IV della “Guida Operativa”).
Nel caso in cui l’offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato “salvato”, è possibile la modifica semplicemente utilizzando l’icona relativa “Modifica offerta su lotto”.
18. Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della
L.P. n. 2/2016 (e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.) e ai sensi dell’art. 2 della L.P. 2/2020.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi previsti nel documento “Parametri di Valutazione” allegato C al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica.
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento “Parametri di Valutazione” allegato C al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica.
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
All’interno del documento “Parametri di Valutazione”, allegato C al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, sono riportati i metodi di attribuzione dei coefficienti per i criteri di valutazione sia quantitativi che tabellari con riferimento alle offerte tecniche presentate.
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
All’interno documento “Parametri di Valutazione”, allegato C al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, è riportato il metodo di calcolo del coefficiente per l’attribuzione del punteggio economico relativo alle offerte presentate.
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura dell’allegato amministrativo
– verifica documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14 ottobre 2021, alle ore 14:00. Si precisa che ai sensi dell'art. art. 7, c. 5, della L.P. 2/2020 lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici. In mancanza di ulteriori indicazioni alla data di apertura delle offerte, la seduta in questione verrà svolta in modalità telematica.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta. Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.
Il Presidente procederà, secondo quanto stabilito dall’art. 4 bis della L.P. 2/2020, alla:
a) apertura e verifica formale della documentazione amministrativa;
b) apertura delle offerte tecniche e trasmissione alla Commissione giudicatrice;
c) verifica della documentazione amministrativa e delle relative dichiarazioni, presentata dal miglior offerente e dall'eventuale impresa ausiliaria, estendendo tale verifica nei confronti del soggetto che segue in graduatoria;
d) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;
e) eventuale attivazione del procedimento di verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
f) attivazione dei test di verifica dei requisiti del processo #A1 di cui all’art. 2 del “Protocollo di valutazione dei requisiti tecnici e funzionali e di accettazione” Allegato B al Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica nei confronti del primo graduato con offerta non anomala o verificata congrua ai sensi dell’art. 97 del Codice;
g) formulazione della proposta di aggiudicazione.
Delle suddette operazioni viene redatto apposito verbale relativo alle attività svolte, comprese le determinazioni concernenti le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e demandando alla competente struttura gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le buste telematiche contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.
La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma SAP-SRM, che ne garantisce altresì la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
20. Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. Apertura dell’“Allegato Tecnico” e dell’”Allegato Economico” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Il Presidente del seggio di gara procederà, sempre in seduta di gara telematica, all’apertura a sistema SAP-SRM della busta concernente l’offerta tecnica (“Allegato tecnico”), dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.
Il Presidente del seggio di gara trasmetterà quindi alla Commissione giudicatrice le offerte tecniche, la cui inalterabilità è garantita dall’utilizzo della piattaforma SAP-SRM, per le operazioni di valutazione.
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta telematica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura a sistema SAP-SRM della busta contenente l’offerta economica (“Allegato economico”) e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La Commissione procederà dunque procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, sempre in seduta di gara, redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ove ricorrano i presupposti ivi indicati) e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà disposta l’esclusione per:
⋅ mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell’“Allegato amministrativo” e/o nell’ “Allegato tecnico”;
⋅ presentazione di offerte parziali, plurime condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
⋅ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o hanno verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomale. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il Presidente di gara, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c), e 97, comma 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. Verifica dei requisiti del processo #A1
A seguito della formulazione della graduatoria, sull’offerta collocatasi al primo posto saranno effettuati i test di verifica dei requisiti del processo #A1 di cui all’art. 2 del “Protocollo di valutazione dei requisiti tecnici e funzionali e di accettazione” Allegato B al Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica.
L’esito positivo della verifica, a seguito dell’analisi dei risultati ottenuti nel test, costituisce requisito essenziale e condizione necessaria per procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione ed alla successiva stipula del contratto di fornitura.
Qualora il sistema non raggiunga le prestazioni richieste e indicate dall'aggiudicatario nell’offerta tecnica, il Responsabile del procedimento procederà all’esclusione dell’operatore economico ed avvierà la procedura di verifica nei confronti del secondo graduato e così avanti sino all’esito positivo della verifica.
24. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 4 bis, comma 6, della L.P. n. 2/2020, il Presidente del seggio di gara dichiara l’aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell’operatore economico primo in graduatoria che abbia superato la verifica di cui al precedente articolo 23 o di quello classificatosi a seguire che abbia superato tale verifica, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati – a norma dell’art. 4 bis, comma 1, della L.P. n. 2/2020.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, sull’offerente cui la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto (compresa l’eventuale ausiliaria). A tal fine, a norma dell’art. 4 bis, comma 3, della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all’operatore economico, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria nonché di eventuali ulteriori elementi necessari e – nel caso in cui abbia partecipato alla gara avvalendosi di un requisito speciale di altro operatore economico (cd. Impresa ausiliaria) – di tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto stabilito al paragrafo 8 del presente disciplinare, e dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche in capo all’aggiudicatario e in ogni caso di mancata stipulazione del contratto per atto o fatto imputabile all’aggiudicatario, la stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, purché abbia superato la verifica di cui al precedente articolo 23, procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell’art. 4 bis, comma 4, della L.P. 2/2020.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, a condizione che sia superata la verifica di cui al precedente articolo 23.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 88, comma 4 bis, dall’art. 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto d’appalto avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. 25.01.2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 26, comma 10, L.P. n. 2/2016, l’aggiudicatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera x xxx, xxx X.Xxx. x. 00/0000.
25. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti verranno trattati dalla stazione appaltante - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara a cui hanno partecipato, per la gestione del accordo quadro, l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all’incarico.
È diritto dell’interessato ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all’Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR. L’informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxx.
L’aggiudicatario che, con riferimento all'oggetto dell’accordo quadro, dovesse trattare dati personali per conto della stazione appaltante dovrà presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento garantisca la tutela dei diritti dell'interessato al fine di formalizzare la sua nomina quale "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell’art. 28 del GDPR.