CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio Provveditorato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta acquisizione servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per anni uno con opzione per il secondo anno. Categoria “C” – Assistente Amministrativo - massimo 15 unità.
( Codice CIG: 3924797CEE)
Art. 1 – Oggetto del servizio
Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alla categoria “C” del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso una delle Sedi/ Presidi/ Reparti/Uffici esistenti nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. n°6 – Sanluri per l’espletamento di servizi di natura prevalentemente amministrativa e contabile.
Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca e selezione dei candidati, la gestione amministrativa, la formazione e l’eventuale sostituzione del personale.
L’orario di lavoro del singolo prestatore di lavoro somministrato sarà massimo di 36 ore settimanali (articolato come da esigenze dell’Azienda) con possibilità di riduzione dello stesso a seconda delle esigenze aziendali.
Categoria e profilo professionale delle figure richieste: N.B. sono preventivate numero 15 figure. L’impiego di tutte e 15 le figure non costituisce vincolo per l’Azienda la quale si riserva altresì di richieder un numero di ore, per ciascuna figura, inferiore a 36 per settimana.
Categoria | Posizione economica | Profilo professionale | Competenze |
C | C | Assistente amministrativo | Attività amministrativa di competenza del Presidio/Ufficio etc.. di assegnazione sito nel territorio di competenza ASL 6 Sanluri |
Art. 2 - Importo e durata dell’appalto
L'importo complessivo stimato dell’appalto è di €.1. 146.225,60 (Vedi art. 3 Disciplinare), (più I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.000,00) non superabile a pena di esclusione.
Detto importo ha carattere presuntivo ed il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall’Azienda ed erogate dall’Agenzia.
L’appalto della durata di anni uno con opzione (per l’Azienda) di un ulteriore anno a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva sarà immediatamente vincolante per l’Agenzia aggiudicataria, mentre per l’Azienda sarà subordinato agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente anche in ordine alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.
Per i contratti attivati durante questo periodo l’Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali.
Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto.
Se nel corso della durata del contratto sarà attivata da parte della Consip S.p.A. (o da altro simile organismo regionale ) una convenzione riguardante l’oggetto del presente capitolato, l’Azienda utilizzerà tali convenzioni, se più favorevoli. Il contratto pertanto potrà considerarsi risolto, alla data di adesione alla suddetta convenzione (Consip S.p.A. e/o altro simile organismo). Si precisa che i singoli contratti di somministrazione già in essere a tale data saranno, comunque, considerati validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti.
Il fabbisogno dell’Azienda, come sopra stimato e indicato, non costituisce vincolo per l’Azienda; tale quantità è puramente indicativa in quanto l’Azienda si riserva la facoltà di ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato solo in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall’Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati.
Non sussiste pertanto alcun obbligo di ricorso alla somministrazione minima da parte Dell’Azienda. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.
Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria
L'Agenzia aggiudicataria dovrà:
□ mettere a disposizione dell’Azienda la/e figura/e professionali entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da inoltrare a mezzo fax, nella quale verrà indicata la professionalità, il profilo professionale ed il grado di esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro;
□ nel caso di assenze del lavoratore, per malattia, infortuni, o altre assenze che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL di riferimento, che superino i 5 giorni lavorativi del singolo contratto di somministrazione, qualora richiesto dall’Azienda, dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta;
□ in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore (esempio dimissioni) entro 3 giorni lavorativi dalla interruzione della prestazione dovrà provvedere a sostituire il lavoratore;
□ provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
□ effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
□ fornire, dietro richiesta all’Azienda, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
□ informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Azienda ai sensi dell’art. 23 comma 5 prima parte del D.Lgs.n.276/2003;
□ provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni;
□ comunicare all’Azienda in relazione a ciascuna fattura emessa l’importo imponibile ai fini del versamento dell’IRAP;
□ comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti dell’Azienda; .
L'Agenzia aggiudicataria dovrà, comunque, ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto stipulato per ciascuna somministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) L’Azienda, unicamente sulla sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta da trasmettere anche via fax, nel termine di preavviso massimo di 5 giorni lavorativi.
2) L’Azienda dovrà corredare ciascuna richiesta di prestazione di lavoro con le seguenti informazioni:
a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, eventuale grado di esperienza necessario;
b) modalità e durata della prestazione lavorativa;
c) sede ed orario di lavoro;
3) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni e al profilo professionale previsto per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL di riferimento, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4) L'attività del prestatore di lavoro presso l’Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni a cui saranno assegnati da accertarsi da parte dell’Autorità sanitaria appositamente competente con spese a carico dell’Agenzia.
6) L'orario di lavoro di ogni singolo prestatore di lavoro richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell’Azienda su cinque/sei giorni lavorativi (di norma dal lunedì al venerdì, con apposito/i rientro/i pomeridiano/i)
7) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del comparto di riferimento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
8) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
9) In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione spettante allo stesso nonché all’effettuazione del versamento dei contributi se dovuti per legge.
10) L’Azienda osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 aprile 2008, n.81 s.m.i.
11) Il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
12) Il prestatore di lavoro ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
13) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Azienda.
14) In caso di inadempienze dell'Agenzia, l’Azienda dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
15) L’Agenzia aggiudicataria si impegna anche a comunicare tempestivamente all’Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 5 - Responsabilità della Agenzia aggiudicataria
L’Agenzia aggiudicataria risponde dei danni arrecati all’Azienda dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza a seguito di procedimento disciplinare.
Art. 6 Salute e sicurezza
L’Azienda dichiara di essere in regola con la normativa vigente inmateria e di aver adottato tutte la cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire.
Il nominativo del responsabile dell’Azienda per la sicurezza sul lavoro sarà portato a conoscenza dell’Agenzia aggiudicataria.
In merito all’oggetto del presente Capitolato, il competente Servizio Prevenzione e protezione aziendale ha provveduto ad elaborare apposito DUVRI che fa parte degli atti di gara.
Art. 7 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
L’Azienda si impegna a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo orario complessivo derivante dall'offerta oltre l’I.V.A. sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento. Il costo ora ordinaria lavorata si riferisce e deve ricomprendere i seguenti elementi: retribuzione lorda, rateo tredicesima, rateo ferie, malattie, infortuni, permessi, ex festività TFR e tutto quanto spettante ai lavoratori medesimi sulla base di quanto previsto dal CCNL e leggi applicabili nel caso concreto; le contribuzione di legge, l’assicurazione INAIL, contributo
formazione come previsto dalla Legge n.276/2003, costi ricerca e selezione del personale, utile d’impresa, costi di gestione amministrativa e tutto quanto connesso.
Resta a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l’Azienda, in persona del Dirigente competente (per Struttura/Ufficio/Presidio/Reparto etc..), sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Al riguardo l’Azienda si riserva di concordare con l’Agenzia altra modalità di computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro.
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo, su richiesta dell’Azienda come specificato in precdenza. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
L’Azienda provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC), che l'Agenzia produrrà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.
In caso di irregolarità del D.U.R.C, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo.
Il pagamento delle competenze dovute all’Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico bancario con spese a carico della Agenzia stessa.
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell’Azienda, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
Art. 9 - Cauzione definitiva
L'Agenzia aggiudicataria a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, entro il termine fissato dall’Azienda dovrà presentare una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.n.163 del 12 aprile 2006.
La cauzione definitiva dovrà prevedere la scadenza, il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Azienda e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 10 – Risoluzione
Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, le risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Agenzia, l’Azienda avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l’inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre ) notificati per iscritto della seguente tipologia:
- per mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati;
- omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato ove espressamente richiesto;
- ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato.
L’Azienda inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi:
□.sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
□.subappalto o cessione di contratto;
□.perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
□.negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;
□.ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’Agenzia per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
In caso di risoluzione l’Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
Art. 11 - Recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria
Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
Art 12 - Inadempienze
In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell’agenzia assegnataria.
Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà dell’Azienda l’applicazione della penale prevista al successivo articolo 13.
In particolare tali penali verranno applicate con le modalità sotto riportate in caso di ritardo nell’avvio dei prestatori di lavoro o nelle sostituzioni degli stessi in difformità da quanto previsto al precedente articolo 3.
Art. 13 - Penalità
L’Agenzia aggiudicataria potrà incorrere nelle penalità di seguito previste in caso di inadempienza e/o ritardo nelle prestazioni dovute e violazione della privacy.
L’ammontare della penale potrà variare a seconda della gravità dell’inadempienza da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
In ogni caso, nella ipotesi di ritardo nella somministrazione/sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati al precedente art. 3, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Per violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio e/o tutela della privacy che per gravità non rientra nei casi di risoluzione, potrà essere applicata una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Agenzia aggiudicataria mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura dell’Azienda.
L’Agenzia aggiudicataria potrà contro dedurre entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L’importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 4% del valore del singolo contratto di somministrazione. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sull’eventuale cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.
Art. 14 - Divieto di subappalto
È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore dell’appalto si applica l’articolo 116 del D.Lgs.n.163/2006.
Art. 15 - Riservatezza
L’Agenzia aggiudicataria si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell’appalto. Le notizie relative all’attività del presente appalto, venute a conoscenza del personale dell’Agenzia in relazione all’esecuzione, non debbono in alcun modo, ed in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’impresa o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
L’inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempienza e l’Azienda avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs.n.196/2003.
Art. 16 - Foro competente
Ogni contestazione e controversia insorgente tra le parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente capitolato d’Appalto e non risolta bonariamente dalle parti sarà devoluta al Foro di Cagliari.
Art. 17 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al Capitolato.
E’ fatto salvo, altresì, il disposto dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.
ASL 6 SANLURI
BOLLO
€.14,62
(Allegato: MODELLO OFFERTA ECONOMICA)
Azienda U.S.L. n°6 Sanluri
Via Ungaretti 10
09025 Sanluri
Procedura aperta: Procedura aperta acquisizione servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per anni uno con opzione per il secondo anno. Categoria “C” – Assistente Amministrativo - massimo 15 unità.
OFFERTA ECONOMICA
Il /i sottoscritto/i ……………………………………………………………...........................
codice fiscale…………………………… nato a ………………………………il …………………
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa…………………………………………
con codice fiscale ……………………… P. I.V.A.…………………………..
OFFRE
PREZZO (Biennale) INDICATO NEL | PREZZO OFFERTO (IN EURO) (I.V.A. esclusa) |
CAPITOLATO SOGGETTO A RIBASSO | |
(I.V.A. esclusa) Non superabile | in cifre Euro:. .................................... |
Euro 1.146.225,60 | |
in lettere Euro: ................................................ |
Che il costo orario sopra offerto, conseguentemente, è così ripartito:
Categoria CCNL comparto Sanità | Costo ora ordinaria (a) | Margine (b) | I.V.A.21% sul margine | Totale costo orario (I.V.A. esclusa) |
C Assistente Amministrativo |
- Il prezzo offerto come sopra offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza concernenti i costi specifici connessi con l’attività dell’impresa;
- Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso: = € 9.000,00
L'impresa dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni di cui alla procedura in oggetto al costo orario, per ogni ora effettivamente lavorata, sopraindicato in base alle esigenze dell’Azienda U.S.L. n°6 Sanl uri meglio descritte negli atti di gara e che il prezzo offerto, più sopra indicato in cifre e in lettere, è ritenuto dall’impresa congruo e renumerativo.
Data ………………….
Firma Legale rappresentante
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