GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
È un servizio esclusivo per i Clienti
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VAMOS AUTO MOD. 08089
INDICE
Pag.2 INFORMATIVA AL CLIENTE
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag.3 DEFINIZIONI
Pag.5 DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Incendio Furto Cristalli
Atti vandalici ed eventi sociopolitici Grandine
Kasko limitata alla collisione
Pag.8 NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, GRANDINE E KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
Pag.10 PROTEZIONE LEGALE
Pag.14 INFORTUNI AL CONDUCENTE
Pag.16 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
SERVIZIO CONSULENZA ON-LINE
Per ogni eventuale informazione sui contenuti delle Condizioni Generali di Polizza, Europ Assistance metterà a disposizione un Servizio “On line”
Il Servizio è operativo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 attraverso le seguenti linee telefoniche:
800904697 / 02 58245364
sulle quali il personale Europ Assistance opererà qualificandosi come “VAMOS AUTO”.
Per reclami: Fax: 00.00.00.00.00 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati per- sonali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati – in qualità di titolari autonomi del trattamento - da Europ Assistance Italia S.p.A. e da Assicurazioni Generali S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa e liquidazione dei sinistri;
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiri- ciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa e la liquidazione dei sinistri (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A.. e/o da Assicurazioni Generali S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza as- sicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa in- caricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
x. Xxxxxxxxx Consumer Bank S.p.A ed eventuali intermediari assicurativi;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Re- sponsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolari del trattamento sono Europ Assistance Italia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in parti- colare ottenere dai Titolari la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Assicurazioni Generali S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx XX – Servizio Privacy di Gruppo tel. 000-0000000 fax 000-0000000 sito xxx.Xxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI
Assicurato
La persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
SANTANDER CUSTOMER BANK S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx 000 – 00000 XXXXXX, che sotto- scrive la Polizza per conto altrui, assumendosi l'onere di pagarne il premio.
Franchigia
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento del- l’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Generali
Assicurazioni Generali S.p.A. – Direzione per l’Italia – Mogliano Veneto – via Marocchesa 14 - Società co- stituita nel 1831 a Trieste – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di Coassicuratrice.
Impresa
Europ Assistance Italia X.x.X - X.xxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assi- curazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152), in qualità di Delegataria.
Indennizzo
La somma forfetariamente indicata in polizza, corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale
La somma massima fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia pre- vista.
Modulo di Adesione
Il documento (Mod. AU1642) comprovante l’esistenza delle coperture assicurative, rilasciato da “Santander Consumer Bank S.p.A.” all’Assicurato e da questi sottoscritto, riportante la combinazione di garanzie prescelta, la durata delle coperture, i dati del veicolo e dell’Assicurato stesso.
Polizza
il documento contrattuale composto, dalle presenti Condizioni (Mod. 08089) dal Modulo di Adesione (Mod. AU1642) e dal testo relativo alla Tutela Dati Personali.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite, da Europ Assistance, le Garanzie.
Proprietario del veicolo
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente e documental- mente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Residenza
Luogo in cui il proprietario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Scoperto
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso, rientrante nelle previsioni di polizza, per il quale è prestata l’assicurazione.
Veicolo
L’autovettura o l’autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolati in Italia.
RISCHI ASSICURATI
Sono previste 3 combinazioni di garanzie:
- Combinazione Base: si compone delle garanzie Incendio e Furto;
- Combinazione Classic: comprende, oltre alle coperture previste dalla Combinazione Base, le garanzie: Cri- stalli, Atti Vandalici - Eventi Socio-Politici, Grandine e Protezione Legale;
- Combinazione Top: comprende, oltre alle coperture previste dalla Combinazione Classic, le garanzie Kasko Limitata alla Collisione ed Infortuni del Conducente del Veicolo.
La combinazione di garanzie prescelta è operante a condizione che risulti espressamente richiamata nel Modulo di Adesione attraverso la selezione dell’apposito riquadro.
Le singole garanzie componenti le combinazioni sopra indicate, si intendono prestate alle condizioni di seguito indicate.
Art. 1 DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
INCENDIO (operante su tutte le combinazioni di garanzie)
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione contro il rischio Incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, sia fermo che in cir- colazione.
L'assicurazione è altresì prestata per i danni materiali e diretti causati al veicolo dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Art. 1.2 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a) i danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque do- losi;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) i danni determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti, delle per- sone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
c) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico co- munque causato che non abbia provocato fiamma;
d) i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento par- ticolare di gara.
FURTO (operante su tutte le combinazioni di garanzie)
Art. 1.3 – Oggetto dell'assicurazione Furto
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione contro i rischi Furto (totale, parziale o tentato) e Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia) e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, sia fermo che in circolazione.
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
- il veicolo lasciato incustodito fuori rimessa, deve essere chiuso a chiave, con i vetri alzati e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione.
Art. 1.4 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione Furto
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a) i danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio;
- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) i danni determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipen- denti, delle persone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo. Sono invece compresi “apparecchi audiofonovisivi” integrati nella plancia del veicolo e costituenti dota- zione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.
Art. 1.5 – CRISTALLI
(operante solo sulle combinazioni di garanzie “Classic” e “Top”)
L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale avvenuto durante la circolazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 516,00 per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
Art. 1.6 – XXXX XXXXXXXXX – EVENTI SOCIOPOLITICI
(operante solo sulle combinazioni di garanzie “Classic” e “Top”)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare – nei limiti del valore assicurato – i danni materiali e diretti subiti del veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandali- smo, sabotaggio o comunque dolosi.
Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicu- rato.
Art. 1.7 – GRANDINE
(operante solo sulle combinazioni di garanzie “Classic” e “Top”)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare – nei limiti del valore assicurato e fino ad un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo - i danni materiali e diretti subiti del veicolo assicurato in conseguenza di grandine.
XXXXX LIMITATA ALLA COLLISIONE
(operante esclusivamente sulla combinazione di garanzie “Top”)
Art. 1.8 – Oggetto dell’assicurazione Kasko limitata alla Collisione
L’Impresa presta l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, verificatasi durante la circolazione.
Art. 1.9 – Esclusioni riguardanti l’assicurazione Kasko limitata alla Collisione
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
b) i danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque do- losi;
- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
d) i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
f) i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Co- dice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
g) i danni conseguenti a furto o rapina;
h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
i) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada;
l) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce;
m) i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Art.2 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, GRANDINE E KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
Art. 2.1 – Valore assicurato
1. Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel “Modulo di Adesione”, completo dei pezzi di ri- cambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.
2. Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20 % del valore stesso, si intendono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso.
Art. 2.2 – Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in of- ficina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Im- presa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla ripara- zione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pre- giudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte del- l’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art. 2.3 – Determinazione dell’ammontare del danno
a) Perdita totale
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella “A” di seguito riportata.
b) Danni parziali
2. In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
c) Assicurazione parziale (regola proporzionale)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l’Impresa risponde dei danni in propor- zione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
TABELLA “A” - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI USATI
Vetustà del veicolo | Percentuale di degrado | Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado | |
0-6 mesi | 0-6 mesi: valore “a nuovo” del veicolo (0%) | 0-12 | 10% | |
7-12 | 10% | 13-24 | 25% | |
13-24 | 25% | 25-36 | 35% | |
25-36 | 35% | 37-48 | 45% | |
37-48 | 45% | 49-60 | 55% | |
49-60 | 55% | 61-72 | 60% | |
61-72 | 60% | 73-84 | 65% |
Art. 2.4 – Arbitrato
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’As- sicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose me- desime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, vio- lenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ec- cezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Fatta salva in ogni caso la possibilità per l’assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Art. 2.5 – Franchigia o scoperto
L’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro:
- La garanzia Incendio è prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia;
- le garanzie Furto e Kasko (Limitata alla Collisione) sono prestate con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
- la garanzia Cristalli è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di euro 154,00;
- le garanzie Grandine, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici sono prestate con uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di:
• euro 500,00 per le province di Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanisetta, Catanzaro, Caserta, Catania, Crotone, Enna, Foggia, Lecce, Messina, Milano, Palermo, Napoli, Olbia Tempio, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Trapani, Taranto, Torino;
• euro 250,00 per tutte le altre province.
Art. 2.6 – Recuperi nel caso di Furto del veicolo
1. L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa.
2. Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
3. In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento del danno l’Impresa tratterrà il ricavato della vendita anche in caso di indennizzo parziale.
4. Nel caso in cui l’Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, l’Assicurato ha la fa- coltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sul- l’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi con- guagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto.
Art. 2.7 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
L’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni a:
Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri Xxxxxx Xxxxxx x. 0
00000 Xxxxxx
A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente e con raccomandata A/R all’Im- presa:
1) In caso di furto totale o rapina, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro; l’estratto generale e cronologico del P.R.A.; carta di circolazione; la dichiarazione di perdita di possesso per furto o rapina; tutte le chiavi del veicolo; Procura a vendere a favore di Europ Assistance Italia S.p.A.; copia della fattura di acquisto del veicolo; nota del debito residuo.
In caso di furto parziale- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, foto del danno e preventivo di riparazione/sostituzione.
2) In caso di incendio - copia del verbale dei VV. FF. completo o di altra Autorità intervenuta.
3) In caso di danno ai cristalli - copia della denuncia, foto dei danni, fattura di riparazione in originale, copia del libretto.
4) In caso di atti vandalici ed eventi sociopolitici - copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità stesse, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza.
5) In caso di danno da grandine- denuncia di danno, foto dei danni e preventivo.
6) In caso di Kasko - copia del verbale delle autorità intervenute e/o della constatazione amichevole di danno, foto dei danni e preventivo di riparazione.
7) In tutti i casi allegare:
* Copia del “Modulo di Adesione”;
L’Assicurato deve sempre produrre copia di altre eventuali polizze a copertura dello stesso rischio. L’ Assi- curato concede espressamente all’Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata, impegnandosi al suo tempestivo invio.
Art.3 PROTEZIONE LEGALE (operante solo sulle combinazioni “Classic” e “Top”)
DEFINIZIONI - Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Conducente: il Titolare, i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia xxx- xxxxxxx, il parente entro il III grado del Titolare che, su sua autorizzazione, conduca il veicolo assicurato.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente pre- visto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo con- trattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
Sinistro: il fatto o l’atto che, nella denuncia penale, nella domanda civilistica, ovvero nel provvedimento am- ministrativo, si asserisce illecito. Si considerano a tutti gli effetti come sinistro unico le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, dovute al medesimo evento o fatto. In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Titolare: il proprietario del veicolo indicato nel Modulo di Adesione, ovvero l’usufruttuario, qualora il veicolo sia oggetto di usufrutto, l’acquirente, qualora il veicolo sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Trasportati: le persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato nel modulo di adesione.
Art. 3.1 – Soggetti Assicurati
Sono assicurati:
• il Titolare;
• i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
• il conducente autorizzato;
• i trasportati.
Le garanzie sono prestate per fatti relativi al veicolo a motore riportato nel modulo di adesione.
Art. 3.2 – Garanzie prestate
1. L’Impresa conseguentemente al verificarsi di un sinistro derivante dalla circolazione stradale del veicolo assicurato che abbia dato luogo alle vertenze di cui al successivo art. 3.3, tiene indenne l’Assicurato rela- tivamente alle seguenti voci:
- onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato a norma dell’art. 3.7;
- onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato a norma dell’art. 3.7 e del perito d’ufficio;
- spese relative al processo penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato;
- spese legali e peritali che l’Assicurato, in caso di soccombenza ovvero a seguito di transazione autorizzata dall’Impresa a norma dell’art. 3.7, sia tenuto a versare alla propria controparte;
- spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte dall’Assicurato o da suoi incaricati nominati a norma dell’art. 3.7.
2. Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione (ivi comprese le oblazioni) nonché gli oneri fiscali (quali bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione dell’Impresa.
Art. 3.3 – Vertenze assicurate
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che abbiano originato:
a) controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente abbiano subito a causa dell’altrui fatto ille- cito;
b) controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente abbiano cagionato ad altre persone;
c) controversie relative a danni che i trasportati nel veicolo abbiano subito a causa dell’altrui fatto illecito; questa garanzia verrà attivata solo su richiesta del Titolare e previa rinuncia da parte del trasportato dan- neggiato a qualsiasi azione nei confronti del Conducente, del Titolare stesso o delle persone del cui operato questi sia tenuto a rispondere civilmente;
d) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del Titolare e/o del Conducente;
e) imputazioni a carico del Titolare e/o del Conducente, per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
f) istanze di dissequestro del veicolo assicurato;
g) istanze di revoca del provvedimento di sospensione della patente conseguente ad incidenti da circolazione i cui responsabili abbiano cagionato colposamente a terzi delle lesioni personali.
Art. 3.4 – Esclusioni
1. L’assicurazione non è operante per i sinistri che abbiano originato controversie aventi ad oggetto ovvero derivanti da situazioni quali:
a) delitti dolosi o preterintenzionali compiuti dall’Assicurato (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.3, lettera e);
b) rapporti contrattuali; non si considerano tali i rapporti derivanti dal trasporto nel veicolo;
c) sabotaggio, atti di vandalismo nonché risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;
d) occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, atti di guerra o di terrorismo, scioperi, sommosse;
e) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore.
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il docu- mento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta del sinistro stesso;
f) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una per- sona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;
g) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
h) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
i) per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione.
Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purchè il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
l) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. Sono escluse le vertenze tra persone a favore delle quali può operare la garanzia nonché tra quest’ultime e i rispettivi soci a responsabilità illimitata e dipendenti.
3. Sono altresì escluse le vertenze avverso l’Impresa.
Art. 3.5 – Massimale
Le garanzie di cui all’art. 3.2 sono operanti sino a concorrenza del massimale di euro 5.200,00 per ogni sini- stro.
Art. 3.6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
1. In caso di sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta all’Impresa entro 3 giorni dall’insorgere della controversia a mezzo raccomandata a:
Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Tutela Legale
Xxxxxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx
oppure
a mezzo fax al N. 00 00 00 00 00
2. La denuncia deve contenere copia del Modulo di Adesione e l’esposizione precisa e veritiera del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
3. L’Assicurato, inoltre, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 giorni dalla data della notifica.
4. L’Assicurato è infine tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese, in conformità alle norme fiscali vigenti.
Art. 3.7 – Gestione del sinistro
1. In seguito alla denuncia di sinistro, qualora l’Assicurato sia imputato in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d’interessi tra Impresa ed Assicurato, quest’ultimo provvederà ad indicare il nomi- nativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assi- curato stesso mediante la necessaria procura.
2. Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, l’Impresa svolgerà un’attività idonea a realizzare la bo- naria definizione della vertenza; qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Impresa ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di quest’ultimo comporti il ricorso al pro- cedimento giudiziario, l’Assicurato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia con le modalità indicate al primo comma.
3. Le stesse disposizioni si applicano alla scelta di un consulente tecnico e di un investigatore privato.
4. Nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l’Assicurato, nei termini e nei limiti suindicati, potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente.
5. Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi sopraindicati, l’Assicurato, una volta presentata all’Impresa la denuncia di sinistro, non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addivenire alla de- finizione della vertenza senza il preventivo benestare dell’Impresa.
6. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un arbitro designato di comune accordo o, in assenza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale competente. Fatta salva in ogni caso la facoltà dell’assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.
7. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
8. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitata- mente ai primi due tentativi.
Art. 3.8 – Erogazione delle prestazioni
1. L’Impresa verserà all’Assicurato gli importi di cui all’art. 3.2 solo a vertenza definita, senza corrispondere alcun anticipo o acconto.
2. Relativamente alle spese di resistenza all’azione dei danneggiati, la presente garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto in termini di Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.
Art. 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(operante esclusivamente sulla combinazione “Top”)
DEFINIZIONI - Nel testo che segue si intende per:
Assicurato: il conducente del veicolo
Invalidità Permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Infortunio: è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per con- seguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicurato ed alle ope- razioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vi- gore.
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Art. 4.2 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
c) gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inon- dazioni;
d) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provo- cate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Art. 4.3 – Situazioni di aggravamento di rischio
Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossico- dipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe con- sentito a prestare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 4.4 – Prestazioni
L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:
Morte euro 100.000,00
Invalidità Permanente euro 100.000,00
Art. 4.5– Invalidità permanente
1. In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa
liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposi- zioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella ANIA.
2. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla ta- bella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
3. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.
4. L’indennità per la perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica della falange dell’alluce nella metà, e per la perdita anatomica della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
5. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
6. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
7. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
8. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
9. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Calcolo dell’indennizzo
L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all’art. 4.4 la per- centuale corrispondente al grado di invalidità accertata, dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%).
In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. 4.6 – Morte - Indennità speciale per morte
1. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma assicurata (o l’indennità speciale) per il caso di morte in parti uguali agli aventi diritto.
2. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assi- curato muore, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assi- curato per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Art. 4.7 – Obblighi in caso di sinistro - Denuncia dell’infortunio
1. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, all’indirizzo:
Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri Xxxxxx Xxxxxx x.0
00000 Xxxxxx
La denuncia deve contenere:
- l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono e dev’essere corredata da:
* Certificato medico di pronto soccorso;
* Copia del “Modulo di Adesione”;
2. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta (certificato di chiusura di Infortunio).
3. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
4. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il pe- riodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto all’Impresa.
5. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 4.8 – Controversie - Arbitrato irrituale
1. In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 4.9, le parti possono con- ferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presi- dente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
2. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
3. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
4. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel ver- bale definitivo.
Art. 4.9 – Criteri di indennizzabilità
1. L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono con- seguenze indirette e quindi non indennizzabili.
2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art. 4.10 – Xxxxxxx denuncia altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l’Impresa stessa o con altri assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.
Art. 4.11 – Rinuncia all’azione di surroga
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 5 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 5.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni ine- satte e reticenze dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circo- stanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del vei- colo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento
del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 5.2 –Estensione territoriale
L'Assicurazione è valida per sinistri verificatisi nei seguenti paesi:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Paesi esclusi: tutti i Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0"
Art. 5.3 – Decorrenza e durata delle garanzie
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione. e hanno durata pari a quella indicata nel Mo- dulo di Adesione stesso.
Art. 5.4 – Trasferimento di proprietà del veicolo
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato le garanzie si intendono cessate dal momento del- l’avvenuta vendita.
Art. 5.5– Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 5.6 – Imposte e tasse
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 5.7– Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ed. 12/2010
Consulenza e Assistenza Clienti
Numero Verde