CONVENZIONE TRA
Allegato B
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Esenzione ai sensi art. 17 D. Lgs. 460/1997
oppure
CONVENZIONE TRA
COMUNE DI SACILE
ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
“LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO”
E
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SISTEMA TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ E DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE” NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO PERIODO:
Il giorno ……………… del mese di ……………….…… dell’anno …………....
TRA
Il COMUNE DI SACILE, ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) Livenza Cansiglio Cavallo, codice
fiscale e partita I.V.A. ……………………., con sede in Sacile, Piazza del Popolo, 65, nella persona del
…………………………………………
E
La Cooperativa Sociale/Associazione/Organizzazione/Ente del Terzo Settore , di seguito
indicata come “Ente gestore”, codice fiscale con sede in ,
Via/Piazza
nella persona del/della Sig./Sig.ra in qualità di , domiciliato per la carica presso a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie
VISTI:
▪ il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed
in particolare gli artt. 13 e 14;
▪ gli artt. 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
▪ la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge - quadro sul volontariato” e s.m.i.;
▪ la Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
▪ la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
▪ la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", associazionismo e
società di mutuo soccorso”;
▪ il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;
▪ la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6;
▪ il Considerando n. 114 della Direttiva Europea appalti 2014/24/EU tra le altre cose prevede che per i servizi sociali “Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.
PREMESSO
che la Assemblea dei Sindaci, con la deliberazione n. 15 del 25/06/2021 ha approvato le linee guida sul rapporto tra il servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo ed enti e soggetti del terzo settore nell’ambito di interventi e servizi sociali in tema di co-programmazione, co-progettazione e convenzione;
che il Comune di Sacile, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni “Livenza Cansiglio Cavallo” con determinazione n. 903 del 15/11/2022 ha attivato un procedimento di co-progettazione, rivolto agli enti del Terzo Settore interessati per la formazione di un partenariato pubblico per la progettazione esecutiva e attuazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità e di pronto intervento sociale (CUP E39G22002370007) nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni “Livenza Cansiglio Cavallo”;
che con provvedimento n…. del …… sono stati ammessi alla coprogettazione i soggetti seguenti:
1) (denominazione ETS)
2) (denominazione ETS)
3) (denominazione ETS)
Dato atto che i soggetti selezionati quali ETS partner sono in regola con le norme del CTS e sono iscritte negli albi previsti dalle leggi regionali in pendenza dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo settore, nonché con gli ulteriori requisiti previsti nell’avviso pubblico;
Considerato che all’esito della co-progettazione è stato elaborato il progetto esecutivo, di cui alla presa d’atto dell’Assemblea dei Sindaci del SSC Livenza Cansiglio Cavallo n. … del …;
Tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto dell’accordo
1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Sacile, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni “Livenza Cansiglio Cavallo” e l’Ente del Terzo settore partner nella gestione delle attività del progetto “Sistema territoriale per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità e di pronto intervento sociale”.
2. Nel presente accordo sono indicate le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, l’organizzazione e funzionamento della co-progettazione, le modalità di erogazione e di rendicontazione del budget assegnato.
3. Tutto ciò che non è specificato nel presente accordo è rimandato agli allegati integranti e sostanziali quali il progetto definitivo steso all’esito della co-progettazione, il cronoprogramma ed il piano finanziario.
Art. 2 Durata del partenariato
La convenzione ha durata di 3 anni dalla data di stipula, fino al 00.00.0000, eventualmente rinnovabile per 2 anni. È fatta salva la possibilità di riavviare i tavoli di co-progettazione e rimodulare gli impegni tra gli ETS partner nel periodo di vigenza del presente atto, per motivate ragione di interesse pubblico.
Articolo 3 – Impegni delle parti
Cabina di Regia del progetto
Alla cabina di regia del progetto, coordinata dal Comune di Sacile, parteciperà un rappresentante dell’ETS. Le decisioni della cabina di regia verranno condivise con tutti gli ETS partner in riunioni periodiche.
Impegni del SSC
Il SSC si impegna a:
− mantenere il ruolo di soggetto capofila attuatore, responsabile della gestione complessiva dell’intero
progetto;
− attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione;
− assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso soggetti specificatamente individuati;
− corrispondere il contributo secondo le modalità di cui all’art. 5.
2) Impegni dell’ETS referente …
3) Impegni dell’ETS partner …
4) Impegni dell’ETS partner ...
5) Impegni dell’ETS partner …
Il referente, inoltre, coordina le attività previste nel progetto esecutivo, partecipa alle riunioni della Cabina di Regia;
Ogni ETS selezionato è responsabile della custodia, sorveglianza, dei locali eventualmente destinati al progetto.
Ciascuno degli ETS partner sopra individuati ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT/RCO di copertura dei rischi e polizza incendio durante lo svolgimento delle attività del presente avviso.
Tutti gli ETS partner attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.
Tutti gli ETS partner con cadenza semestrale e al termine della realizzazione del progetto dovranno rendere conto del buon uso delle risorse impiegate, alla corretta gestione dei locali messi a disposizione dal Comune di Sacile e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Fanno carico agli ETS partner gli oneri connessi al rilascio di autorizzazioni eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
Art. 4 - Risorse
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Sacile provvede al rimborso non forfettario delle spese sostenute dagli ETS partner, sulla base della rendicontazione fornita, sulla base di quanto previsto dal quadro economico del progetto esecutivo.
Il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo (ai sensi delle "Linee Guida” approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Non si instaurerà quindi un rapporto sinallagmatico tipico degli appalti, non andando ad acquistare un servizio, ma realizzando un progetto condiviso.
Le risorse che il Servizio sociale dei Comuni si impegna a mettere a disposizione del progetto sono le seguenti: Totale azione: 0,00 euro di cui
0,00 euro anno 2023 0,00 euro anno 2024 0,00 euro anno 2025
Gli ETS partner si impegnano a mettere a disposizione del progetto le seguenti risorse:
ETS Partner … Risorse umane Risorse finanziarie Altre risorse
ETS Partner …. Risorse umane Risorse finanziarie Altre risorse
ETS Partner …. Risorse umane Risorse finanziarie Altre risorse
ETS Partner …. Risorse umane Risorse finanziarie Altre risorse
L’erogazione del contributo per le attività progettuali avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili e annualmente impegnate, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni previste nel progetto esecutivo.
Per tale convenzione gli ETS partner hanno comunicato il conto corrente dedicato, come da allegati parte integrante al seguente atto.
La liquidazione verrà disposta a seguito di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.
Art. 5 – Termini e modalità di rendicontazione delle spese
L'Amministrazione le erogherà somme stanziate per il progetto in stadi di avanzamento, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute (salvo la quota erogata come anticipo) e relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, sulla base di apposito schema di report che verrà che verrà elaborato dalla cabina di regia.
Le spese ammissibili per il progetto sono le seguenti:
Spese operative:
- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato, sulla base del monte ore effettivamente prestato per le attività progettuali (vanno incluse in questa voce oltre alle figure degli operatori, anche i coordinatori e il personale amministrativo);
- Spese per docenti, consulenti e professionisti esterni;
- Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi, infortuni;
- Spese di cancelleria;
- Materiali utilizzati per le attività convenzionate, compresi eventuali DPI per il personale;
- Spese per programmi gestionali;
Spese per i volontari:
- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell’ETS
partner;
- Spese per l’acquisto di divise e di presidi di protezione individuale;
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione;
- Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell’ETS partner e/o in uso all’ETS partner, utilizzati per
le attività convenzionate:
Spese per carburanti, assicurazione mezzo, eventuale noleggio mezzo, manutenzioni mezzo (se messo a disposizione interamente al progetto);
Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate:
− eventuali spese di pulizie e materiali per i servizi igienici;
− telefono, internet, canoni di noleggio;
− eventuali spese per affitto dei locali, dormitori, residenziali, alberghi;
− spese per utenze (gas, luce, elettricità, rifiuti);
− tasse comunali;
− spese organizzazione eventi (compensi per artisti e produzione evento);
− eventuali spese per manutenzione alloggi.
Arredi e attrezzature:
- Eventuali arredi e attrezzature specifiche per le attività convenzionate
Spese generali costi indiretti di gestione e amministrazione, per un massimo del 5% dell'importo previsto.
Art. 6 - Personale
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1) gli ETS partner garantiscono l’utilizzo di personale dotato
delle necessarie competenze e la sua sostituzione in caso di assenza.
Tutto il personale volontario operante negli ETS partner dovrà risultare regolarmente assicurato nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il rapporto con l’eventuale personale dipendente o con collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali, vigenti in materia.
Ciascuno degli ETS partner individuati ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT/RCO di copertura dei rischi e polizza incendio durante lo svolgimento delle attività, come di seguito indicate: …
Art. 7 - Responsabilità
Gli ETS partner si assumono in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato. Gli ETS partner assumono, di fronte al Comune di Sacile, la piena responsabilità di eventuali danni arrecati agli utenti, nel corso delle attività di propria competenza e si obbligano a rispondere dei danni e a eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. Gli ETS partner assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto. Xxxx ETS partner è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando il Comune di Sacile per qualsiasi fatto avvenuto durante lo svolgimento del progetto, per danni a cose o persone. Gli ETS partner si impegnano a rispettare le norme relative al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali relativamente alle informazioni personali di cui avrà accesso nelle attività del progetto. Gli ETS partner si impegnano inoltre a garantire, pena la risoluzione della presente convenzione, il rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato
D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Sacile.
Art. 8 - Risoluzione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.
In caso di risoluzione per inadempienza degli ETS il Comune di Sacile liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Progetto esecutivo
- quando gli ETS partner si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative;
La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta nei seguenti casi:
- per accertata inosservanza degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Sacile;
- per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Sacile e dalla Cabina di Regia del progetto.
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in
relazione all’importo del contributo;
- nel caso di cancellazione dell’ETS partner dall'Albo delle associazioni di volontariato o di promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione.
Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Sacile, in forma di comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Art. 9 - Recesso
Le parti possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi a mezzo a mezzo PEC alla controparte.
Art. 10 – Divieto di cessione
È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Sacile.
È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, gli ETS partner assumono l’impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare a le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al
fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.
Art. 11 - Modifiche
Eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto disciplinato nel presente atto saranno concordate tra le parti.
Art. 12 – Obblighi di riservatezza
Gli ETS partner hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Sacile e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto convenzionale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Gli ETS partner sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Sacile ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che gli saranno tenuti a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune di Sacile.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Trattamento dei dati personali”, gli ETS partner si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa gli ETS partner che:
• il titolare del trattamento è il Comune di Sacile nella persona del legale rappresentante Pro Tempore, attualmente il sindaco Xxxxx Xxxxxxx, che con Decreto Sindacale n. 15 del 20.12.2019 ha delegato ai coordinatori d’area le sue funzioni in materia di trattamento dei dati per i procedimenti di loro competenza;
• i dati di contatto del DPO sono:
- numero verde: 800893984
• le finalità del trattamento attengono alla corretta esecuzione del rapporto convenzionale in oggetto. La base giuridica è da ravvisarsi nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
• non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo a una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
• i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
• gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento, da trasmettere mediante PEC al DPO e per conoscenza al Comune di Sacile;
• l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);
• il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter stipulare la presente convenzione. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla stipula.
Il Comune di Sacile, mediante separato accordo allegato alla presente e che si intende parte integrante della presente convenzione, nomina … in qualità di ETS partner quale Responsabile del trattamento dei dati personali che gli ETS partner tratteranno per conto del Comune di Sacile, nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell’accordo medesimo.
Art. 14 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sacile e gli ETS partner, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della convenzione o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Pordenone.
Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.
È espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Art. 15 – Forma della convenzione, registrazione e oneri fiscali
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata ed è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art.27 bis, Tabella Allegato B, DPR n. 642/1972.
Sono a carico degli ETS partner tutti gli oneri relativi alla stipula della convenzione, ivi comprese le spese di registrazione, bollo ed ogni altro onere tributario.
La presente convenzione si compone di n. 00 facciate dattiloscritte per intero, e n. 00 righe nella 00 pagina, senza le firme, fino a qui.
Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della
L. 7 agosto 1990, n. 241, si intenderà concluso nel momento in cui l'ultima Parte sottoscrittrice trasmetterà alle altre l'atto con apposte tutte le firme. (se del caso)
Le parti dichiarano la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (se del caso)