PROT.31989
Direzione Regionale della Sicilia Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali | CAPITOLATO AMMINISTRATIVO |
PROT.31989
Con il presente capitolato amministrativo vengono riportate alcune prescrizioni in ordine alla condotta amministrativa della prestazione richiesta.
1. LUOGO DI ESECUZIONE
Come da capitolato tecnico descrittivo ed allegato A elenco delle sedi.
2. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione in oggetto dovrà essere garantita come da capitolato tecnico.
- L’esecutore è obbligato a provvedere, a tutta sua cura e spese, alla assicurazione degli operai contro gli infortuni ed alle assicurazioni sociali in conformità di quanto è prescritto in proposito dalle leggi e regolamenti in vigore. E’ altresì obbligato anche a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza della esecuzione della prestazione. Nell'esecuzione della prestazione richiesta, l’esecutore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo nella località in cui si svolge la prestazione anzidetta.
3. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta esecutrice, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ne fornirà sia le coordinate che l’elenco dei soggetti autorizzati ad operare su di essi.
4. SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del d. lgs. N. 50/2016. In sede di presentazione dell’offerta l’offerente deve indicare se intende avvalersi del subappalto.
5. GARANZIA DI ESECUZIONE
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n.50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del contratto, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.
Con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:
• aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative alla fornitura ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;
• avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione della fornitura.
La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.
8. MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il prezzo complessivo s’intende offerto dalla Società in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta affidataria non avrà diritto alcuno a pretendere soprapprezzo di qualsiasi natura o causa o per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione.
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica.
In ottemperanza al D.M. 55/2013 l’anzidetta fattura dovrà essere prodotta in formato elettronico, secondo le specifiche di cui all’allegato A del citato DM.
In particolare la fattura dovrà:
- Riportare il Codice Identificativo di Gara; CIG 8712214A6C;
- Riportare il Codice Univoco Ufficio CUU: J5ON12
- Dovrà prevedere lo "SPLIT PAYMENT”
- Essere intestata all’Agenzia delle Entrate, Via Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001
- La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta trasmissione della stessa, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
- La Società prende atto della circostanza che l’Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l’Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all’interno del sistema operativo adottato.
Si rappresenta infine, che l’articolo 25, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c.d. Decreto Irpef, in fase di conversione, prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.
- Il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di fattura elettronica emessa dall’esecutore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull’Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel contratto. Per ritardato pagamento gli interessi di mora saranno corrisposti al tasso legale. L’esecutore si impegna a rendere note all’Agenzia, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente dedicato, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
- L’ordine - ove subentrassero impedimenti - potrà essere disdettato in toto o potrà essere rinviato l’inizio di esecuzione della prestazione con comunicazione che questa Direzione Regionale darà (anche a mezzo e-mail), almeno 48 ore prima dalla data soprafissata.
9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, l’esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione sono individuati nell’Ing. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Sicilia.
10. PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE
L’aggiudicataria dovrà assicurare l’esecuzione della fornitura, sulla base dei tempi di consegna stabiliti.
Qualora la consegna risulti non eseguita entro i termini, previa contestazione dell’addebito, verrà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto alle prestazioni del contratto di cui agli ordinativi.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L’ammontare delle penali sarà detratto in fase di liquidazione delle fatture.
Nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382c.c.
Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo pec e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
12. CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto. Ai fini dell'opponibilità all’Agenzia le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Agenzia qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Agenzia cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario sarà tenuto ad indicare il CIG su indicato e ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto dedicato di cui sopra, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
13. RISOLUZIONE
Costituiscono cause di risoluzione del contratto le fattispecie disciplinate dall’art.108 del d.lgs. n.50/2016.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del contratto attraverso l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i., il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell’art.1456 c.c..
14. FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Palermo.
15. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l’eventuale sottoscrizione ed esecuzione del relativo contratto, ai sensi di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Con la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
IL RUP
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente