Contratto di Assicurazione Malattia e Assistenza
EVOLUTION
DOCTOR PIÙ
Contratto di Assicurazione Malattia e Assistenza
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata
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Contratto di Assicurazione Malattia e Assistenza
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PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
DOCTOR PIÙ EVOLUTION
Nota Informativa e Glossario
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 marzo 2011
Indice
pag. | NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO |
3 | GLOSSARIO |
6 | A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE |
6 | 1. Informazioni generali |
6 | 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa |
7 | B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
7 | 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni |
8 | 4. Periodi di carenza contrattuali |
8 | 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità |
9 | 6. Aggravamento e diminuzione del rischio |
9 | 7. Premi |
9 | 8. Adeguamento del premio e somme assicurate |
9 | 9. Diritto di recesso |
10 | 10. Prescrizione di decadenza dei diritti derivanti dal contratto |
10 | 11. Legge applicabile al contratto |
10 | 12. Regime fiscale |
10 | C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI |
10 | 13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo |
10 | 14. Assistenza Diretta - Convenzioni |
10 | 15. Reclami |
11 | 16. Arbitrato |
Nota Informativa e Glossario
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E ASSISTENZA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizio- ne della polizza.
GLOSSARIO
› Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
› Assicurazione
il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).
› Carenza
il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante.
› Centrale Operativa
La struttura, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 esclusi i festivi, costituita da medici tecnici ed operatori che, in virtù di una specifica convenzione scritta con la Società, provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico dell’Assicurato ed eroga le prestazioni garantite dal contratto.
› Centro di Eccellenza
Istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina.
› Centrale di Telemedicina
È la struttura della Centrale Operativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore
9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all’erogazione del secondo parere medico.
› Centro medico di riferimento
Le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con la Centrale Operativa che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.
› Chirurgia stomatologica ricostruttiva
Gli interventi eseguiti per ricostruire strutture della bocca.
› Contraente
Soggetto che stipula l'assicurazione.
› Convalescenza
Periodo tra la fine della fase acuta dell'alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione.
› Day hospital
Degenza diurna in istituto di cura che non comporta pernottamento, documentata da rilascio di cartella clinica.
› Day surgery
Intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica.
› Gessatura
Immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobiliz- zanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari; ovvero immobilizza- zione median te tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuta in un Istituto di cura e comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di frat- ture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali e distorsioni.
È equiparata a gessatura l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali.
Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia assicurativa:
a) le fasce elastiche in genere;
b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”;
c) i busti ortopedici elastici (CAMP 35, MZ e simili);
d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia;
e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratte- ristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d).
› Indennizzo
La somma dovuta dalla Società a termini di polizza in caso di sinistro.
› Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclu- siva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
È considerato tale anche l'infortunio dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza anche grave o subito in stato di malore, vertigine o incoscienza.
› Intervento chirurgico
Intervento terapeutico o diagnostico mediante uso di strumenti chirurgici, nonché diatermocoa- gulazione, tecnica laser o criotecnica.
› Intervento chirurgico ambulatoriale
Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio medico chirurgico.
› Istituto di cura
Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario, istituto di cura regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggior- no, nonché colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
› Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che risulti opportunamente documentata.
› Parametro
L’importo prefissato, riportato in polizza, utilizzato per il calcolo dei sottolimiti di alcune garanzie.
› Parodontopatie
Si intendono le patologie che colpiscono l'apparato di sostegno del dente.
› Polizza
Documento che prova l'assicurazione.
› Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'Assicurazione.
› Ricovero
Degenza in Istituto di cura che comporta necessariamente pernottamento.
› Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro.
› Scoperto
Quota delle spese liquidabili a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare delle spese stesse, che rimane a carico dell'Assicurato.
› Sinistro
Il ricovero, il day hospital, l’intervento chirurgico senza ricovero, verificatosi in conseguenza di uno degli eventi previsti dalle prestazioni assicurative.
Per data del sinistro s’intende il primo giorno di ricovero o del day hospital o il giorno dell’interven- to chirurgico senza ricovero.
Per le garanzie Alta diagnostica e Visite specialistiche ed esami, il sinistro è la singola visita o il singolo esame (o serie di esami, se prescritti contemporaneamente).
› Società
Alleanza Toro S.p.A.
› Strutture convenzionate
le strutture sanitarie costituite da istituti di cura ed équipe mediche, convenzionati con la Società, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla stessa, in nome e per conto dell’As- sicurato, nei limiti di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.
› Struttura Organizzativa
struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefo- nico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Grup- po Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in via Mazzini, 53 – 10123 TORINO – ITALIA
c) Telefono: 011.0029111. Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it e-mail: info.toro@alleanzatoro.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2703 dell’11/06/2009 ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00172.
Si rinvia al sito internet www.toroassicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiorna- menti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all’ultimo bilancio approvato ammonta a Euro 6.781.536.837, di cui Euro 300.000.000 di capitale sociale interamente versato e Euro 6.481.536.837 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 238,7%: tale indice rappresenta il rappor- to tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile - pari a Euro 529.884 migliaia - e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari a Euro 221.987 migliaia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza: Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, per un numero di anni complessivamente non superiore a quelli della durata del contratto originariamente prevista con il massimo di tre anni.
Ad ogni tacito rinnovo, l’eventuale disdetta deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.
Si rinvia all’art. 7, Proroga del contratto, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di det- taglio.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Doctor Più Evolution offre una copertura sanitaria modulare e personalizzabile e garantisce il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di malattia, infortunio o parto.
SEZIONE I: Rimborso spese
Garantisce, a seconda delle garanzie sottoscritte:
› il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero con intervento chi- rurgico (art. 1);
› il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di Grande Intervento Chirurgico (art.2), intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione;
› il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito Ricovero anche senza intervento chirurgico (art. 4);
› il rimborso delle spese sostenute per Esami altamente specialistici (art. 3);
› il rimborso delle spese sostenute per Visite specialistiche ed esami (art. 5); Sono previste due forme di garanzia:
› ORO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, qualora l’Assicurato si rivolga alle strut- ture sanitarie convenzionate, sarà esonerato dal pagamento delle spese. La Società prov- vederà al pagamento diretto, per Suo conto.
- ARGENTO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, la Società effettuerà, al termine delle cure, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ art.9 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato e con applica- zione dell’eventuale scoperto pattuito in contratto. Di base lo scoperto è pari al 25% dell’importo delle spese stesse, ma può essere abrogato o ridotto a fronte di un sovrappremio. Per la garanzia Grande Intervento Chirurgico, se scelta la combinazione B, l’abrogazione è automatica. Nel caso di pagamento diretto in strutture convenzionate (Forma ORO) non è previsto alcuno scoperto. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio: › Massimale Euro 300.000,00:
il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costitui- sce il massimo impegno della Impresa di Assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese per solo intervento chirurgico pari ad Euro 300.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 350.000,00, il rimborso massimo sarà pari all’intero massimale.
› Scoperto 25%:
lo scoperto è percentuale della spesa che resta a carico dell’Assicurato. Nel caso di previsione di scoperto pari al 25% ove il sinistro abbia comportato una spesa di Euro 10.000,00 il rimborso, tenuto conto che lo scoperto è pari ad Euro 2.500,00, sarà il seguente: Euro 10.000,00 – Euro 2.500,00 = Euro 7.500,00
SEZIONE II: Diaria
Garantisce il pagamento dell’importo convenuto e indicato sul modulo di polizza per ogni giorno di ricovero.
L’Assicurato può optare anche per la garanzia accessoria “Diaria da convalescenza e ges- satura”.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: › Diaria giornaliera da ricovero assicurata: Euro 100,00.
In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l’indennizzo sarà pari a: 100*7= Euro 700,00.
SEZIONE III: Assistenza e servizi
Garantisce una serie di prestazioni di assistenza acquistabili in sei diverse combinazioni.
Esempi di pacchetti:
› Assistenza base + Medical Advice Program
› Assistenza base + Medical Advice Program + Assistenza Domiciliare Integrata
+ Telemedicina.
Tale garanzia è facoltativa e non può essere sottoscritta senza la presenza della Sezione I o della Sezione II. Nel caso in cui l’Assicurato abbia optato per la “For- ma ORO” (pagamento diretto) l’Assistenza è automaticamente compresa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze comuni a tutte le Sezioni:
La copertura assicurativa contenuta nell’oggetto del contratto prevede esclusioni e limi- tazioni. Si rinvia agli artt. 1, 2, e 3 della Sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’As- sicurazione delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI
Avvertenza: la copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia all’art. 4 della Sezione Escusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione delle Con- dizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – QUESTIONARIO SANITARIO – NULLITÀ
Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato re- lative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte del- la Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 1, Norme Comuni a tutte le Parti, delle Condizioni di Assicurazione).
Avvertenza: la compilazione delle dichiarazioni sanitarie e dell’eventuale questionario sa- nitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera.
Avvertenza: sono presenti cause di nullità.
Esempio: › il contratto è nullo se l’Assicurato omette di dichiarare una patologia in corso.
6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzio- ne del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive.
Esempio di aggravamento del rischio: cambio di residenza dell’Assicurato che comporta il passaggio ad una zona territoriale più rischiosa.
7. PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa secon- da ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
› assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all’interme- diario, espressamente in tale qualità
› ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario)
› denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto;
(*) Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di cor- rettezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Avvertenza: È prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate con- dizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici.
8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Ad ogni tacito rinnovo il premio viene aggiornato in base all’età raggiunta dagli Assicurati. Inoltre, i massimali, il premio, il parametro, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni per- centuali dell’"Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (indice costo della vita).
Si rinvia all’art. 9, Adeguamento automatico, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio
Qualora si verificassero significative ed obiettive variazioni nel Servizio Sanitario Nazionale, la Società si riserva la facoltà di variare il premio in corso. Si rinvia all’art. 10, Revisione del premio, per gli aspetti di dettaglio.
9. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza: Il contratto non prevede la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Avvertenza: In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contrat- to ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 C.C. o il minore termine contrattualmente pattuito indicato nell'allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 30 giorni.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le nor- me di legge italiana (art. 14, Rinvio alle norme di legge, delle Condizioni di Assicurazione).
12. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modifiche e integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza: Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi, i motivi delle prestazioni prescritte, i motivi del ricovero o della gessatura, l’entità e la sede delle lesioni in caso di infortunio.
L’Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e con- trolli medici disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia conforme della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sa- nitaria.
Limitatamente alla Sezione Assistenze, a seguito di infortunio o malattia, per ricevere le prestazioni oggetto del contratto, l’Assicurato dovrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa gestita da Europ Assistance S.p.A.
Si rinvia agli artt. 11 (Sezione I), 3 (sezione II) e alla Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
14. ASSISTENZA DIRETTA – CONVENZIONI
Avvertenza: l’Assicurato, nel caso in cui abbia optato per la Forma ORO, può usufruire del sistema a pagamento diretto rivolgendosi alle Strutture convenzionate: le spese del ricovero o dell’intervento chirurgico saranno pagate dalla Società per suo conto direttamente all’Istituto di cura.
L’elenco dei Centri convenzionati è disponibile sul sito internet www.alleanzatoro.it. L’attiva- zione dell’assistenza diretta avviene mediante contatto con la Centrale Operativa. Si rinvia all’art.10, Sistema a pagamento diretto, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia preferito la Forma AZZURRA non potrà avvalersi del paga- mento diretto e il rimborso sarà effettuato con applicazione dell’eventuale scoperto. Si rinvia agli artt. 7, 8 e 11 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione I, per gli aspetti di dettaglio.
15. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Toro - via Mazzini, 53 - 10123 Torino; telefax: 011.0029.893; e-mail: reclami.toro@alleanzatoro.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'in- termediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http:// ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm ).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
16. ARBITRATO
In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giu- diziaria.
Alleanza Toro S.p.A.
Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti- zie contenuti nella presente Nota Informativa.
Amministratore Delegato
Dott. Luigi de Puppi
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
DOCTOR PIÙ EVOLUTION
Condizioni di Assicurazione
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 marzo 2011
Indice
pag. | CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
4 | Benvenuti tra gli Assicurati di Doctor Più Evolution |
5 | Premessa |
6 | SEZIONE I - RIMBORSO SPESE |
Garanzie assicurative e modalità operative | |
6 | Art. 1 › Intervento chirurgico |
8 | Art. 2 › Grande Intervento Chirurgico |
8 | Art. 3 › Alta diagnostica |
9 | Art. 4 › Ricovero senza intervento chirurgico |
10 | Art. 5 › Visite specialistiche ed esami |
11 | Art. 6 › Prestazioni aggiuntive |
12 | Art. 7 › Scoperto a carico dell’Assicurato |
13 | Art. 8 › Abrogazione o riduzione dello scoperto |
13 | Art. 9 › Forma di garanzia |
La liquidazione del danno | |
14 | Art. 10 › Sistema a pagamento diretto |
16 | Art. 11 Sistema a rimborso |
17 | SEZIONE II - DIARIA |
Garanzie assicurative e modalità operative | |
17 | Art. 1 › Garanzia base - Diaria da Ricovero |
17 | Art. 2 › Garanzia Facoltativa - Diaria da convalescenza e gessatura |
18 | Art. 3 › Denuncia del sinistro e obblighi relativi |
19 | Art. 4 › Documentazione sanitaria |
20 | SEZIONE III - ASSISTENZA E SERVIZI |
Garanzie assicurative e modalità operative | |
20 | Art. 1 › Oggetto della garanzia |
20 | Art. 2 › Assistenza base |
24 | Art. 3 › Medical Advice Program |
25 | Art. 4 › Assistenza domiciliare |
26 | Art. 5 › Assistenza domiciliare integrata |
27 | Art. 6 › Telemedicina |
29 | ESCLUSIONI CONTRATTUALI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE |
29 | Art. 1 › Rischi esclusi dall’assicurazione |
30 | Art. 2 › Persone non assicurabili |
30 | Art. 3 › Delimitazioni dell’assicurazione |
31 | Art. 4 › Periodi di aspettativa |
32 | NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI |
32 | Art. 1 › Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
32 | Art. 2 › Assicurazione presso diversi assicuratori |
32 | Art. 3 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
32 | Art. 4 › Modifiche dell'assicurazione |
32 | Art. 5 › Assicurazione per conto altrui |
32 | Art. 6 › Periodo di assicurazione |
33 | Art. 7 › Proroga del contratto |
33 | Art. 8 › Oneri fiscali |
33 | Art. 9 › Adeguamento automatico |
33 | Art. 10 › Revisione del premio |
34 | Art. 11 › Controversie - Arbitrato irrituale |
34 | Art. 12 › Variazione della residenza |
35 | Art. 13 › Validità territoriale |
35 | Art. 14 › Rinvio alle norme di legge |
36 | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO |
38 | GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI - ALLEGATO I |
Benvenuti tra gli assicurati di Doctor Più Evolution
› BENVENUTI TRA GLI ASSICURATI DI DOCTOR PIÙ EVOLUTION
Siamo orgogliosi che ci abbiate affidato il delicato compito di tutelare la vostra salute e quella della vostra famiglia. Ne avremo la massima cura.
› COS’È
È un’assicurazione sanitaria completa, modulare, personalizzabile, che vi permette di far fronte agli imprevisti che potrebbero compromettere la vostra salute e di conseguenza il vostro patrimonio.
› COSA ASSICURA
A seconda delle garanzie sottoscritte:
› il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio, per gli eventi coperti dall’assicurazione secondo i termini e gli importi stabiliti dal contratto;
› il pagamento dell’importo convenuto per ogni giorno di ricovero ed eventualmente per ogni gior- no della successiva convalescenza;
› mette a disposizione una serie di prestazioni di assistenza;
› COM’È COMPOSTA
Doctor Più Evolution è composta da 3 sezioni principali:
› Sezione I Rimborso spese
› Sezione II Diaria
› Sezione III Assistenze
Ogni Sezione è articolata in maniera tale da permettere, attraverso una vasta gamma di combina- zioni e forme di garanzia, di costruire l’assicurazione sanitaria più adatta alle vostre esigenze.
› QUESTO LIBRETTO È UN DOCUMENTO CONTRATTUALE
Il presente fascicolo fa parte del contratto di assicurazione. Leggetelo attentamente.
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza Doctor Più Evolution stipulata dal Contraente su modello S410.
Resta pertanto inteso che:
› si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato riportate sul modulo di polizza;
› l’assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati, per le singole garanzie, sul modulo di polizza, con i limiti di rimborso eventualmente previsti nelle presenti condizioni;
› l’assicurazione è operante per le combinazioni di garanzia e per le forme di garanzia indicate sul modulo di polizza;
› l’assicurazione non è operante per le combinazioni di garanzia e per le forme di garanzia relativa- mente alle quali sul modulo di polizza non è stata richiamata la relativa lettera identificativa o non è stato precisato il relativo massimale.
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in Nota Informativa.
Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.
La mancata compilazione o sottoscrizione delle Dichiarazioni Sanitarie rese su specifico allegato MOD. M040, che forma parte integrante del contratto, rende inoperante la polizza nei confronti dell’Assicurato che ha omesso la relativa sottoscrizione.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.
Sezione I - Rimborso Spese
Garanzie assicurative e modalità operative
ART. 1 › INTERVENTO CHIRURGICO
1.1 Oggetto della garanzia
In caso di intervento chirurgico effettuato in regime di ricovero (compreso day surgery) reso necessario a seguito di malattia o infortunio, la Società assicura il rimborso, con l’applicazione dello scoperto previsto agli Artt. 7 e 8 della presente Sezione, delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato:
A) nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero per:
esami, accertamenti diagnostici e visite mediche effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il successivo intervento;
B) durante il ricovero, per un massimo di 360 giorni per uno o più ricoveri con intervento chirurgico dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio, per:
a) onorari dell’équipe medica;
b) diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi;
c) rette di degenza, prestazioni mediche, consulti, cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
d) uso di telefono, televisione, radio, filodiffusione (purché le relative spese siano fatturate direttamente dall’istituto di cura) sino alla concorrenza della somma riportata sul mo- dulo di polizza nella casella “PARAMETRO”;
e) rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore, sino alla concorrenza di 20 volte la somma riportata sul modulo di polizza casella “PARAMETRO”, elevato a 30 volte in caso di trapianto di organo o di intervento per neoplasie maligne.
C) nei 90 giorni successivi al ricovero, elevati a 180 giorni in caso di neoplasie maligne e di trapianti d’organo, per:
a) spese relative a ricoveri senza intervento resisi necessari in conseguenza dell’intervento di cui al ricovero iniziale;
b) esami, accertamenti diagnostici, prestazioni mediche;
c) medicinali;
d) cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) sino alla concorrenza di 10 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”;
purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato l’intervento chirurgico.
D) per trattamenti fisioterapici e rieducativi, anche se effettuati in regime di ricovero, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il ricovero e sempreché vengano effettuati da personale professionalmente abilitato. I presenti trattamenti sono rimborsati sino alla concorrenza di 10 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, purchè effettuati entro i 90 giorni successivi al ricovero (elevati a 180 giorni in caso di neoplasie maligne e di trapianto d’organo).
E) per assistenza infermieristica privata, durante il ricovero e nei 90 giorni successivi al ricovero presso il domicilio dell’Assicurato, sino alla concorrenza di 20 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, elevato a 30 volte in caso di trapianto di organo o di intervento chirurgico per neoplasie maligne.
La presente garanzia è operante a condizione che il personale infermieristico sia profes- sionalmente abilitato.
F) per trasporto dell’Assicurato per il ricovero con uso di qualsiasi mezzo sanitario in Italia ed all’estero per accedere all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e per il rientro al domicilio.
Limitatamente ai ricoveri all’estero per interventi rientranti nell’ “Elenco Grandi Interventi Chirurgici” (vedere All. 1), la garanzia è valida anche per le spese di viaggio, debitamente documentate, sostenute da un accompagnatore.
Non si considerano stati esteri lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di 25 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”.
1.2 Prestazione alternativa
In alternativa al rimborso delle spese di ricovero di cui all’Art. 1.1 lettera B), o nel caso in cui l’Assicurato non abbia per esso sostenuto spese, l’Assicurato stesso può optare per la corre- sponsione di una indennità pari, per ciascun giorno di ricovero, alla somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO” per un massimo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate come una unica giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione.
1.3 Intervento chirurgico ambulatoriale
In caso di intervento chirurgico ambulatoriale la Società rimborsa, con l’applicazione dello scoperto previsto agli Artt. 7 e 8 della presente Sezione, le spese sostenute dall’Assicurato, previste all’Art. 1.1 lettere A), B), C), D).
1.4 Parto e Aborto
In caso di ricovero per parto con taglio cesareo, per aborto spontaneo o terapeutico o post-traumatico, la Società rimborsa, sino alla concorrenza di 60 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, le spese sostenute dall’Assicurato, previ- ste all’Art. 1.1 lettere B), C), D), E) nonché le spese per assistenza medica durante il ricovero. In caso di parto senza taglio cesareo, anche se avvenuto a domicilio, l’assicurazione vale per il rimborso, sino alla concorrenza di 20 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, delle spese sostenute dall’Assicurato, previste previste all’Art.
1.1 lettera B) nonché le spese per assistenza medica durante il ricovero o per i primi 5 giorni successivi al parto domiciliare.
1.5 Trapianti
Qualora l’Assicurato sia donatore vivente, in caso di trapianto di organi o parte di essi, la Società rimborsa le spese previste all’Art. 1.1 lettera A), B), C), D) con l’applicazione dello scoperto previsto agli Artt. 7 e 8 della presente Sezione.
In caso di trapianto effettuato sull’Assicurato, sono anche comprese le spese di ricovero del donatore vivente per il prelievo previste all’Art. 1.1 lettera B) e in ogni caso le spese per il tra- sporto di organi o parte di essi.
1.6 Parodontopatie e cure dentarie
A parziale deroga dell’Art. 1.1 delle Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’assicurazione
- Rischi esclusi dall’assicurazione - lettera i), sono comprese in garanzia anche le cure delle parodontopatie e le cure dentarie, queste ultime soltanto se conseguenti ad infortunio do- cumentato, purché entrambe comportino ricovero con intervento chirurgico; sono escluse comunque le protesi.
1.7 Chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva
A parziale deroga dell’Art. 1.1 delle Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’assicurazione - Rischi esclusi dall’assicurazione - lettera l), la Società rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o infortunio documentato.
1.8. Limiti di Rimborso
La Società assicura il rimborso delle spese di cui all’Art. 1, sino alla concorrenza del capitale riportato sul modulo di polizza nella casella “INTERVENTO CHIRURGICO”, complessiva- mente per uno o più interventi avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo per ciascu- na persona assicurata e comunque per uno o più interventi dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio.
ART. 2 › GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
(la garanzia è operante se si è scelta la combinazione di garanzia B)
2.1 Oggetto della garanzia
In caso di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio le garanzie prestate dall’art 1.1 si intendono operanti esclusivamente nei casi di Grande Intervento Chirurgico, intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1.
In caso di trapianto d’organo, sono comprese le spese di ricovero del donatore vivente per il prelievo e in ogni caso le spese per il trasporto di organi o parte di essi.
La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto.
2.2 Limiti di Rimborso
La garanzia prestata dall’Art. 2.1 è operante sino alla concorrenza del capitale riportato sul modulo di polizza nella casella “GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO”, complessivamen- te per uno o più interventi avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo per ciascuna persona assicurata e comunque per uno o più interventi dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio.
ART. 3 › ALTA DIAGNOSTICA
(la garanzia è operante solo se si è scelta la combinazione di garanzia C) o D)
3.1 Oggetto della garanzia
Nel caso di prestazione sanitaria al di fuori o indipendente da un ricovero la Società rimborsa le spese sanitarie rese necessarie da malattia o infortunio per:
RMN, Scintigrafia, TAC, Angiografia, Coronarografia, Ecocardiografia, Ecografia transesofa- gea, Ecografia intravascolare, Ecografia endocavitaria, Ecodoppler, Pet, Endoscopia appa- rato digerente, urologico e polmonare, Laparoscopia diagnostica, Artroscopia diagnostica.
3.2 Limiti di rimborso
La garanzia prestata dall’Art. 3.1 è operante fino alla concorrenza di 15 volte la somma ri- portata sul modulo di polizza alla casella “PARAMETRO”, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo.
3.3 Scoperto specifico
La Società rimborsa le spese indennizzabili ai sensi degli artt. 3.1 e 3.2 previa detrazione di uno scoperto del 25% delle spese stesse, con il minimo di Euro 50,00 per ciascuna richiesta di rimborso per ciascun Assicurato, per accertamenti relativi ad una stessa patologia.
Lo scoperto specifico si sostituisce allo scoperto generale previsto dall’Art. 7 della presen- te Sezione. L’eventuale sottoscrizione della forma di garanzia H (abrogazione dello scoperto generale di polizza) o della forma di garanzia K (riduzione al 15% dello scoperto generale di polizza) non comporta l’abrogazione o la riduzione dello scoperto specifico.
ART. 4 › RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
(La garanzia è operante solo se si è scelta la combinazione di garanzia D)
4.1 Oggetto della garanzia
In caso di ricovero senza intervento chirurgico - reso necessario a seguito di malattia o in- fortunio - che si sia protratto ininterrottamente per almeno 2 pernottamenti, la Società rimborsa con l’applicazione dello scoperto previsto agli Artt. 7 e 8 della presente Sezione, le seguenti spese sostenute dall’Assicurato:
A) nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero per:
esami, accertamenti diagnostici e visite mediche, effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura,
purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il successivo ricovero;
B) durante il ricovero per:
a) rette di degenza, prestazioni mediche, consulti, cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
b) uso di telefono, televisione, radio, filodiffusione (purché le relative spese siano fatturate dall’istituto di cura) sino alla concorrenza della somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”;
c) rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore, sino alla concorrenza di 20 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”.
Queste spese vengono rimborsate per un massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri resi necessari dalla stessa malattia o dello stesso infortunio.
C) nei 90 giorni successivi al ricovero, elevati a 180 giorni in caso di neoplasie maligne, per:
a) esami, accertamenti diagnostici, prestazioni mediche ambulatoriali o eseguiti in regime di day hospital;
b) medicinali;
c) cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) sino alla concorrenza di 10 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”;
purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il ricovero.
D) per trattamenti fisioterapici e rieducativi, anche se effettuati in regime di ricovero, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il ricovero e sempreché vengano effettuati da personale professionalmente abilitato. I presenti trattamenti sono rimborsati sino alla concorrenza di 10 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, purchè effettuati entro i 90 giorni successivi al ricovero (elevati a 180 giorni in caso di neoplasie maligne).
E) per assistenza infermieristica privata, durante il ricovero e nei 90 giorni successivi al ricovero presso il domicilio dell’Assicurato, sino alla concorrenza di 20 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, elevato a 30 volte in caso di neoplasie maligne.
La presente garanzia è operante a condizione che il personale infermieristico sia profes- sionalmente abilitato.
F) per trasporto dell’Assicurato per il ricovero con uso di qualsiasi mezzo sanitario in Italia ed all’estero per accedere all’istituto di cura, per il trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e per il rientro al domicilio.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di 25 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”.
4.2 Terapie oncologiche
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per chemioterapia oncologica e radioterapia antitumorale, effettuate sia ambulatorialmente che in regime di day hospital.
4.3 Prestazione alternativa
In alternativa al rimborso delle spese di ricovero di cui all’Art. 4.1 lettera B), o nel caso in cui l’Assicurato non abbia per esso sostenuto spese, l’Assicurato stesso può optare per la corre- sponsione per ciascun giorno di ricovero protrattosi ininterrottamente per più di due giorni con almeno due pernottamenti, di una indennità pari alla somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO” per un massimo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate come una unica giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione.
4.4 Limiti di Rimborso
La Società assicura il rimborso delle spese di cui all’Art. 4, sino alla concorrenza del capitale riportato sul modulo di polizza nella casella “Ricovero senza intervento”, complessivamente per uno o più ricoveri senza intervento chirurgico avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo per ciascuna persona assicurata e comunque per uno o più ricoveri senza intervento chirurgico dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio.
ART. 5 › VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI
(la garanzia è operante solo se si è scelta la forma di garanzia G insieme alla combinazione di garanzia C o D)
5.1 Oggetto della garanzia
Qualora sul modulo di polizza risulti richiamata la FORMA DI GARANZIA G, nel caso di prestazione sanitaria al di fuori o indipendente da un ricovero, la Società rimborsa le spese sanitarie rese neces- sarie da malattia o infortunio per: esami, accertamenti diagnostici, visite specialistiche.
Sono esclusi dall’assicurazione le visite pediatriche nonché le visite, gli esami e gli accerta- menti diagnostici odontoiatrici ed ortodontici.
Sono esclusi dall’assicurazione i check up e in generale tutti gli accertamenti non causalmen- te ricollegabili a stato di malattia o infortunio.
5.2 Limiti di rimborso
La garanzia prestata dall’Art. 5.1 è operante fino alla concorrenza della somma riportata sul
modulo di polizza alla casella “VISITE ED ESAMI”, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo di assicurazione annuo.
5.3 Scoperto specifico
La Società rimborsa le spese indennizzabili ai sensi degli Artt. 5.1 e 5.2 previa detrazione di uno scoperto del 25% delle spese stesse, con il minimo di Euro 50,00 per ciascuna richiesta di rimborso per ciascun Assicurato, per accertamenti relativi ad una stessa patologia.
Lo scoperto specifico si sostituisce allo scoperto generale previsto dall’Art. 7 della presen- te Sezione. L’eventuale sottoscrizione della forma di garanzia H (abrogazione dello scoperto generale di polizza) o della forma di garanzia K (riduzione al 15% dello scoperto generale di polizza) non comporta l’abrogazione o la riduzione dello scoperto specifico.
ART. 6 › PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti Prestazioni Aggiuntive sono valide qualora sul modulo di polizza risulti richia- mata la COMBINAZIONE DI GARANZIA D (Intervento chirurgico + Alta diagnostica + Rico- vero senza intervento).
6.1 Complicazioni patologiche per interruzione volontaria della gravidanza
In caso di ricovero per sopravvenute complicazioni a seguito di interruzione volontaria della gravidanza esclusivamente se effettuata in Italia, presso un istituto di cura pubblico e nel rispetto della normativa di legge in vigore, la Società corrisponde, a decorrere dal terzo giorno di ricovero e per un massimo di dieci giorni, una indennità per ogni giorno di ricovero pari alla somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”.
6.2 Cure figli neonati ed adottati
Nel caso in cui risultino assicurati entrambi i genitori, la Società assicura il rimborso delle spese sanitarie sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio o malattia, del figlio neonato o del minore in affidamento preadottivo (senza necessità di indicazione in polizza). La garanzia è prestata esclusivamente per i primi 6 mesi di vita o di affidamento ed è operante a condi- zione che il parto o l’affidamento siano avvenuti trascorsi 360 giorni dalla data di effetto della polizza.
Relativamente al solo neonato, a parziale deroga dell’Art. 1.1 lettera f) delle Esclusioni contrat- tuali e delimitazioni dell’assicurazione, sono comprese in garanzia le spese sanitarie relative a ricoveri per interventi di correzione o eliminazione di malformazioni congenite.
6.3 Terapie mediche a seguito di infortunio in assenza di ricovero
La Società rimborsa le spese sanitarie sostenute, indipendentemente da ricovero, per:
a) cure mediche (esclusi i medicinali e i tutori preconfezionati), gessatura, trattamenti fisio- terapici e rieducativi, acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomi- che;
b) cure dentarie (escluse le protesi), a parziale deroga della lettera i) dell’Art. 1.1 delle Esclu- sioni contrattuali e delimitazioni dell’assicurazione;
a condizione che siano causalmente ricollegate all’attuazione di terapie prescritte da un medico a seguito di infortunio documentato da referto di Pronto soccorso o da adeguata documentazione strumentale.
La presente garanzia è operante fino alla concorrenza di 15 volte la somma riportata sul modulo di polizza alla casella “PARAMETRO”, complessivamente per uno o più sinistri av- venuti nello stesso periodo di assicurazione annuo e per ciascun Assicurato.
6.3.1 Scoperto specifico
La Società rimborsa le spese indennizzabili ai sensi dell’articolo precedente previa de- trazione di uno scoperto del 25% delle spese stesse, con il minimo di Euro 50,00 per ciascuna richiesta di rimborso per ciascun Assicurato, relativa allo stesso infortunio.
Lo scoperto specifico si sostituisce allo scoperto generale previsto dall’Art. 7 della pre- sente Sezione. L’eventuale sottoscrizione della forma di garanzia H (abrogazione dello sco- perto generale di polizza) o della forma di garanzia K (riduzione al 15% dello scoperto generale di polizza) non comporta l’abrogazione o la riduzione dello scoperto specifico.
6.4 Tossicodipendenza - Alcolismo - A.I.D.S.
Fermo restando che l’assicurazione, come stabilito all’Art. 2 delle Esclusioni contrattuali e de- limitazioni dell’assicurazione - Persone non assicurabili, cessa automaticamente nei confronti degli Assicurati che nel corso del contratto diventassero tossicodipendenti o alcolisti o contra- essero l’A.I.D.S., a parziale deroga si conviene che:
a) in caso di tossicodipendenza o alcolismo, qualora l’Assicurato si sottoponga a cure di disintossicazione con ricovero presso Centri, Comunità o Istituti abilitati dalle competenti Autorità, in base alla vigente normativa, al recupero psico-fisico dei tossicodipendenti o de- gli alcolisti, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero presso detti centri, per un periodo massimo di 180 giorni, con il limite giornaliero indicato sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”.
La presente estensione di garanzia è operante solo per il primo ricovero.
Terminato il periodo di ricovero e comunque decorsi 180 giorni dal giorno di inizio del ricovero stesso, l’assicurazione cessa, indipendentemente dall’esito delle cure.
b) in caso di A.I.D.S., la garanzia viene prestata per gli ulteriori 180 giorni successivi alla data in cui l’A.I.D.S. sia risultata in fase conclamata da documentazione medica.
La Società rimborsa le spese sostenute a termini di polizza sino alla concorrenza di 200 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”.
ART. 7 › SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
La Società rimborsa le spese indennizzabili ai sensi della presente Sezione I previa detrazione di uno scoperto del 25% dell’importo delle spese stesse.
Detto scoperto non viene applicato :
a) qualora si sia verificato un Grande Intervento Chirurgico nell'ambito delle Combinazioni di Garan- zia A, C e D e qualora sia stata resa operante la Combinazione di Garanzia B - Grande Intervento Chirurgico;
b) qualora, nell’ambito delle Garanzie assicurative, sia già previsto uno “scoperto specifico” (Art. 3.3, Art. 5.3 e Art. 6.3.1 della presente Sezione); in questi casi opera il predetto “scoperto specifico”;
c) in caso di ricovero in camere a pagamento di istituti di cura pubblici, limitatamente alle voci di spesa di cui alle lettere B degli Artt. 1.1 e 4.1 della presente Sezione;
d) alle voci di spesa di ricovero (lettera B degli Artt. 1.1 e 4.1 della presente Sezione) nel caso in cui operi la forma di garanzia ORO (Art. 9.1 della presente Sezione) e l’Assicurato abbia utilizzato
istituti di cura ed équipe sanitaria entrambi convenzionati;
e) in caso di corresponsione della Prestazione Alternativa di cui agli Art. 1.2 e 4.3 della presente Sezione.
Detto scoperto viene sempre applicato nei casi in cui non è ammesso il pagamento diretto (Art.
10.3 della presente Sezione).
ART. 8 › ABROGAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO
8.1 Abrogazione dello scoperto
In entrambe le forme di garanzia (ORO e AZZURRA, Art. 9) è possibile, evidenziando la lettera H, abrogare lo scoperto di cui all’Art. 7 della presente Sezione.
Qualora sia stata resa operativa la COMBINAZIONE DI GARANZIA B (GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO), l’abrogazione dello scoperto è automatica.
L’abrogazione dello scoperto non opera per quelle garanzie per le quali sono previsti “sco- perti specifici” (Art. 3.3, 5.3 e 6.3.1 della presente Sezione): in questi casi opera il predetto “scoperto specifico”.
8.2 Riduzione dello scoperto
In entrambe le forme di garanzia (ORO e AZZURRA, Art. 9) è possibile, evidenziando la lettera K, ridurre al 15% lo scoperto di cui all’Art. 7 della presente Sezione.
La riduzione dello scoperto non opera per quelle garanzie per le quali sono previsti “sco- perti specifici” (Art. 3.3, 5.3 e 6.3.1 della presente Sezione): in questi casi opera il suddetto “scoperto specifico”.
Le modalità applicative dello scoperto ridotto sono le stesse previste all’Art. 7 della presente Sezione.
ART. 9 › FORMA DI GARANZIA
Relativamente alla Sezione I Rimborso spese, sono previste due forme di garanzia:
› ORO (lettera E alla casella FORMA DI GARANZIA /SCOPERTO riportata sul modulo di polizza);
› AZZURRA (lettera F alla casella FORMA DI GARANZIA /SCOPERTO riportata sul modulo di polizza).
9.1 Forma Oro
In forza della scelta di tale forma di garanzia, in caso di ricovero o intervento chirurgico:
a) qualora l’Assicurato utilizzi le prestazioni di Strutture Sanitarie convenzionate, la Società provvede al pagamento diretto delle spese garantite, secondo le modalità previste dall’Art. 10 – Sistema a pagamento diretto
b) qualora l’Assicurato non utilizzi le prestazioni di Strutture Sanitarie convenzionate, la Società effettua, al termine delle cure sanitarie, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite, secondo le modalità previste dall’Art. 11 – Sistema a rimborso
9.2 Forma Azzurra
In forza della scelta di tale forma di garanzia, in caso di ricovero o di intervento chirurgico, la So- cietà effettua, al termine delle cure sanitarie, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite, secondo le modalità previste dall’Art. 11 – Sistema a rimborso.
Sezione I - Rimborso Spese
La liquidazione del danno
ART. 10 › SISTEMA A PAGAMENTO DIRETTO
(Usufruibile solo in caso di scelta di Forma ORO)
L’Assicurato che necessiti di un ricovero, o di un intervento chirurgico, prescritto dal medico con diagnosi circostanziata, può preventivamente richiedere che le spese garantite in base alla presen- te Sezione siano pagate dalla Società, per suo conto, direttamente all’istituto di cura ed all’équipe sanitaria convenzionati, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito precisati.
La Società, prima di concedere il pagamento diretto, si riserva di richiedere ulteriore documentazio- ne e di effettuare eventuali accertamenti preventivi tramite i propri medici fiduciari.
Qualora l’Assicurato abbia avuto conferma della prenotazione presso l’istituto di cura convenziona- to, la richiesta equivale a tutti gli effetti a denuncia del sinistro effettuata alla Società.
Eventuali pagamenti dell’Assicurato al medico o alla clinica comportano la rinuncia al paga- mento diretto.
Non sono indennizzabili eventuali richieste di rimborso per pagamenti effettuati direttamente dall’Assicurato, in aggiunta a quanto liquidato dalla Società alle Strutture Sanitarie convenzio- nate.
10.1 Come richiedere il pagamento diretto
a) La richiesta per ottenere il pagamento diretto deve essere effettuata contattando te- lefonicamente la Centrale Operativa (vedere l’allegato: “Modalità per l’accesso al paga- mento diretto e alle assistenze”).
In ogni caso comunicare:
1 - NUMERO DI POLIZZA
2 - COGNOME E NOME DELL’ASSICURATO CHE NECESSITA DI RICOVERO O INTER- VENTO CHIRURGICO
3 - CAUSALE DEL RICOVERO O INTERVENTO CHIRURGICO (LETTURA DELLA CERTI- FICAZIONE MEDICA)
4 - INDIRIZZO TEMPORANEO SE DIVERSO DAL DOMICILIO
5 - RECAPITO TELEFONICO
b) La preventiva richiesta dell’Assicurato alla Centrale Operativa, da effettuarsi almeno 24 ore prima del ricovero, l’invio della prescrizione del medico che certifichi la necessità del ricovero o dell’intervento chirurgico e la successiva conferma da parte della Centrale Ope- rativa dell’avvenuta prenotazione sono condizioni necessarie per usufruire del sistema a pagamento diretto.
10.2 Come si procede al pagamento diretto
a) La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta corredata dei documenti giustificativi, provvede ad individuare l’istituto di cura e l’équipe sanitaria convenzionati di gradimento dell’Assicu- rato, quindi provvede ad effettuare la prenotazione, dandone espressa conferma all’Assi- curato stesso.
b) La Società provvede ad effettuare il pagamento delle spese garantite direttamente all’isti- tuto di cura ed all’équipe sanitaria convenzionati,fermo quanto indicato nel successivo punto 10.4.
c) A seguito della richiesta del pagamento diretto, l’Assicurato libera dal segreto profes- sionale, nei confronti della Centrale Operativa e della Società, i medici che lo hanno
avuto in cura e autorizza il personale della Centrale stessa a ritirare, presso l’istituto di cura nel quale è avvenuto il ricovero, l’originale delle fatture, notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate e copia della cartella clinica completa, compresi gli esami effettuati durante il ricovero.
Le fatture, notule, distinte e ricevute di cui sopra saranno successivamente restituite dalla Società all’Assicurato debitamente quietanzate dalla stessa.
10.3 Quando non è ammesso il pagamento diretto
Ferma la facoltà per la Società di non consentire il pagamento diretto sulla base degli esiti degli accertamenti disposti e della documentazione acquisita, il sistema di pagamento diretto non è comunque ammesso:
a) per ricoveri o interventi chirurgici, resi necessari da malattia, da effettuarsi prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di effetto della presente polizza, salvo che la stessa sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra polizza stipulata con la So- cietà per lo stesso rischio, gli stessi Assicurati e le stesse garanzie, nel qual caso il predetto termine di 180 giorni decorrerà dalla data di effetto della polizza sostituita;
b) per spese relative a parto, con o senza taglio cesareo, e aborto;
c) per spese sostenute prima o dopo il ricovero;
d) per ricoveri o interventi chirurgici resi necessari da malattie o infortuni diversi da quelli per i quali è stato autorizzato il pagamento diretto;
e) quando l’istituto di cura e/o l’équipe medica non risultino convenzionati;
f) quando l’istituto di cura risulta convenzionato e l’équipe medica non risulta convenzionata. In caso di équipe medica non convenzionata, lo scoperto verrà applicato sulla totalità delle spese di ricovero.
Fa eccezione il caso in cui sia stata resa operativa l’abrogazione dello scoperto (lettera H della casella FORMA DI GARANZIA/SCOPERTO), nel qual caso il pagamento diretto non è ammesso per i soli onorari dell’équipe medica. Resta invece operativo per le spese, rimborsabili a termini di polizza, relative all’Istituto di cura;
g) quando siano trascorse meno di 24 ore tra la richiesta dell’Assicurato alla Centrale Opera- tiva ed il ricovero;
h) nel caso in cui non sia stata trasmessa la documentazione medica richiesta dalla Centrale Operativa o l’Assicurato non si sia sottoposto agli accertamenti preventivi richiesti dalla Centrale Operativa.
In tutti questi casi, il rimborso, se dovuto, sarà effettuato secondo le modalità di cui al succes- sivo Art. 11 - Sistema a rimborso.
Sono comunque escluse dal pagamento diretto le spese o eccedenze di spese non rim- borsabili a termini di polizza.
10.4 Valutazione sull’indennizzabilità del sinistro
La richiesta del pagamento diretto e la conferma da parte della Centrale Operativa, prestata in base alle notizie ed alla documentazione fornite dall’Assicurato, non pregiudicano la valuta- zione della Società sulla indennizzabilità del sinistro a termini di polizza.
La Società si riserva la facoltà di rifiutare l’ammissione al pagamento diretto, nonché di richiedere all’Assicurato la restituzione delle somme pagate, nella misura in cui, in base alla polizza, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la prestazione garantita.
ART. 11 › SISTEMA A RIMBORSO
Il sistema a rimborso delle spese garantite viene applicato:
› nel caso sia stata scelta la Forma Azzurra (lettera F riportata alla casella FORMA DI GARANZIA sul modulo di polizza);
› in tutti i casi in cui non sia ammesso il pagamento diretto (Art. 10.3 della presente Sezione).
11.1 Come richiedere il rimborso
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i motivi delle prestazioni prescritte.
L’Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia conforme della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segre- to professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rim- borso (articolo 1915 del Codice Civile).
11.2 Come si procede al rimborso
La Società rimborsa le spese garantite a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide e debitamente quietanzate.
Qualora l’Assicurato, sempreché non abbia optato per la corresponsione della prestazione al- ternativa prevista agli Art. 1.2 e 4.3 della presente Sezione, abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, la Società effettua il rimborso di quanto dovuto a ter- mini della presente polizza al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture e delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento in originale comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi.
Se l’Assicurato si è avvalso dell’Assistenza Sanitaria Nazionale in forma diretta o indiretta, la Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall’Assicurato, indennizzabili a ter- mini di polizza, sempreché l’Assicurato stesso non abbia optato per la corresponsione della prestazione alternativa prevista agli Artt. 1.2. e 4.3 della presente Sezione.
Ricevuta la prevista documentazione e compiuti gli accertamenti richiesti, la Società liquida entro 30 giorni lavorativi i rimborsi che risultino dovuti.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Per un ulteriore approfondimento vedere “Cosa fare in caso di sinistro” a pagina 36 di 41delle Condizioni di Assicurazione.
Sezione II - Diaria
Garanzie assicurative e modalità operative
ART. 1 › GARANZIA BASE - DIARIA DA RICOVERO
La Società assicura la corresponsione di un importo pari a quello indicato sul modulo di polizza nella casella “DIARIA DA RICOVERO” per ogni giorno di ricovero in istituto di cura sia in Italia che all’estero, reso necessario da:
› malattia o infortunio
› parto o aborto spontaneo o post-traumatico
sino ad un massimo di 360 giorni complessivamente per uno o più ricoveri dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio.
Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si conside- rano un solo giorno.
Per il parto senza taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfettariamente per 3 giorni, anche se vi siano state complicanze.
Per il parto con taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfettariamente per 5 giorni, anche se vi siano state complicanze.
In caso di ricovero in istituto di cura in Italia o all’estero per Grande Intervento Chirurgico, compreso tra quelli di cui all’Allegato 1, la Società corrisponde per ogni giorno di ricovero un importo pari al doppio di quello indicato sul modulo di polizza nella casella “DIARIA DA RICOVERO”, sino ad un massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri dipendenti dalla stessa ma- lattia o dal medesimo infortunio.
Limitatamente ai casi di intervento chirurgico, chemioterapia oncologica e radioterapia antitumora- le, il Day hospital e il Day surgery sono equiparati al ricovero purché sia rilasciata la relativa cartella clinica da parte dell’istituto di cura.
ART. 2 › GARANZIA FACOLTATIVA - DIARIA DA CONVALESCENZA E GESSATURA
La Società assicura la corresponsione di un importo pari a quello indicato sul modulo di polizza nella casella “Diaria da convalescenza” per ogni giorno di convalescenza o gessatura, con le se- guenti modalità:
a) in caso di convalescenza, successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dallo stesso infortunio o dalla stessa malattia, indennizzabili ai sensi del precedente Art. 1 Garanzia base, per ogni giorno di convalescenza purché prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni o, se più favorevole per l’assicurato, per un numero massimo di giorni complessivamente non superiore a tre volte quelli di ciascun ricovero, comunque con il limite massimo di 120 giorni.
Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si con- siderano un solo giorno.
Per il parto senza taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfettaria- mente per 2 giorni, anche se vi siano state complicanze.
Per il parto con taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfettariamen- te per 5 giorni, anche se vi siano state complicanze.
b) in caso di gessatura conseguente ad infortunio con o senza ricovero, che rientri nella fattispecie di cui alla voce “Gessatura” riportate nel Glossario della Nota Informativa, per ogni giorno di gessatura, a decorrere:
› in caso di immobilizzazione con gesso o materiali similari, dalle ore 24 del giorno dell’applica- zione della gessatura, sino al giorno della sua rimozione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni per le dita e a 60 giorni in tutti gli altri casi;
› in caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni, fissatori esterni, stecche digitali per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di frattura delle dita e di 60 giorni in tutti gli altri casi;
› in caso di frattura scomposta di coste o del bacino o di frattura composta di almeno due archi costali per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.
In caso di gessatura conseguente ad infortunio con ricovero l’Assicurato, in alternativa, potrà scegliere la soluzione a) se a lui più favorevole.
Qualora a seguito della gessatura sia prescritta una convalescenza di almeno 5 giorni, la Società corrisponde forfettariamente un’ulteriore indennità per un numero di giorni pari al 25% di quelli di gessatura, con il massimo di 10 giorni.
Per una migliore comprensione la gessatura può essere così schematizzata:
TIPO DI IMMOBILIZZAZIONE | GESSO O MATERIALI SIMILARI | TUTORI ORTOPEDICI FISSATORI ESTERNI STECCHE DIGITALI | CASI PARTICOLARI |
TIPO DI LESIONE | Tutte | Fratture ossee, lesioni capsulari rotture legamentose complete o parziali (distorsioni) | Frattura scomposta delle coste e del bacino o frattura composta di almeno due archi costali |
DURATA DELLA CORRESPONSIONE DELLA DIARIA | Sino al giorno della rimozione con il massimo di 20 giorni per le dita e 60 giorni in tutti gli altri casi | Per tutto il periodo di documentata immobilizzazione con il massimo di 20 giorni per frattura delle dita e 60 giorni in tutti gli altri casi | Per tutto il periodo di documentata immobilizzazione con il massimo di 60 giorni- per le coste e il bacino |
Tutti i tipi di lesione devono comunque essere clinicamente diagnosticati e documentati con radiografie o TAC o RM o in ecografia o in artroscopia
ART. 3 › DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i mo- tivi del ricovero o della gessatura, nonché l’entità e la sede delle lesioni in caso di infortunio. L’Assicurato deve sottoporsi a spese della Società agli accertamenti e controlli medici, disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
ART. 4 › DOCUMENTAZIONE SANITARIA
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione:
› per la Diaria da Ricovero, compreso Day Hospital e Day Surgery, di copia conforme della cartella clinica completa, dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e la durata del ricovero;
› per la Diaria da Convalescenza dei relativi certificati medici;
› per la Gessatura, dei certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni, la data di rimozione del gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione nei casi diversi dall’applicazione del gesso.
Le garanzie prestate dalla presente Sezione II sono operanti a condizione che le lesioni siano clinicamente diagnosticate e documentate mediante radiografia, TAC (tomografia assiale com- puterizzata), RM (risonanza magnetica) o in ecografia o in artroscopia.
Sezione III - Assistenza e servizi
Garanzie assicurative e modalità operative
ART. 1 › OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all’Assicurato che, a causa di infortunio o malattia, ne abbia necessità, le assistenze descritte nella presente Sezione.
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti nell’esecuzione di tali presta- zioni che siano dovuti a:
› disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto;
› ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
› cause di forza maggiore.
Qualora invece l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Le prestazioni di assistenza sono fornite, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Salvo quando indicato diversamente tutte le prestazioni vengono fornite al massimo 3 volte per anno assicurativo.
A seconda di quanto indicato nel modulo di polizza alla Sezione III - Assistenze e Servizi le coper- ture sono quelle indicate nelle sezioni elencate per ogni combinazione di garanzia:
N: Assistenza base, Medical Advice Program;
P: Assistenza base, Medical Advice Program, Assistenza Domiciliare;
R e S: Assistenza base, Medical Advice Program, Assistenza Domiciliare Integrata;
T e U: Assistenza base, Medical Advice Program, Assistenza Domiciliare Integrata e Telemedicina.
ART. 2 › ASSISTENZA BASE
(la garanzia è operante solo se si è scelta una tra le combinazioni di garanzia N), P), R), S),
T) o U))
2.1 ASSISTENZA FUORI RICOVERO
2.1.1 Consulenza medica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medi- ca, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2.1.2 Consulenza cardiologica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto di- rettamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2.1.3 Consulenza geriatrica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto di- rettamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2.1.4 Consulenza ginecologica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto di- rettamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2.1.5 Consulenza pediatrica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia del proprio bambino, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effet- tuare in suo favore.
2.1.6 Invio di un medico generico in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o 24 ore su 24 il sabato e giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personal- mente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assi- curato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
2.1.7 Trasferimento dall’Italia in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residen- za, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:
› ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
› ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
› aereo sanitario (solo per i Paesi Europei);
› aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
› treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
› autoambulanza, senza limiti di percorso;
› ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
2.1.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito della prestazione di cui al precedente punto 2.1.8, sia dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riten- gono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
› aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
› treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
› autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società fino ad un importo massimo di Euro 11.100,00, inclusa l’assistenza me- dica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
2.1.9 Trasporto in Italia con autoambulanza o taxi a seguito di dimissioni
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato al domicilio, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere il luogo scelto dall’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo per sinistro di 200 km (a/r) per l’autoambulanza e fino a Euro 150,00 per il taxi.
2.2 ASSISTENZA DURANTE IL RICOVERO
2.2.1 Assistenza ai minori
Qualora l’Assicurato risulti ricoverato in Italia per una durata superiore a 10 giorni, in caso di presenza di minori di 15 anni ed in assenza di altri parenti conviventi, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento di un parente presso il domicilio dell’Assicurato o dei minori presso le persone designate dall’Assicurato.
I costi sono a carico della Società con un limite complessivo per anno assicurativo di Euro 900,00.
2.2.2 Pensione per gli animali domestici
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero di durata superiore a 10 giorni, fosse impos- sibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo del ricovero e comunque per un numero di giorni non superiore a 20 e con una spesa massima di Euro 450,00 per sinistro.
2.3 ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le prestazioni che seguono sono fornite quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
2.3.1 Organizzazione del viaggio per accudire l’Assicurato
Qualora l’Assicurato, ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia, ne- cessiti di qualcuno che possa prendersene cura, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio di una persona, residente in Italia, di fiducia dell’Assicurato o della Sua famiglia, in caso di incapacità di decisione da parte dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico i costi dei mezzi di trasporto fino ad un massimo per sinistro e per anno di Euro 600,00 se accaduto in Italia e di Euro 1.100,00 se accaduto all’estero.
2.3.2 Spese d’albergo
Qualora l’Assicurato, ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia, neces- siti di qualcuno che possa prendersi cura di Lui, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 per giorno con un limite per sinistro e per anno di Euro 500,00 se accaduto in Italia. Nel caso di sinistro accaduto all’estero la Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 300,00 per giorno con un limite di Euro 850,00 per sinistro e per anno.
2.3.3 Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato, accompagnato da minori di 14 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio o malattia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di una persona (residente in Italia, di fiducia dell’Assicurato o di un familiare dei minori, in caso di incapacità di decisione da parte dell’Assicurato) un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
2.3.4 Rientro sanitario
Qualora, a seguito di infortunio o malattia, le condizioni dell’Assicurato, accertate tra- mite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
› aereo sanitario (solo per sinistro accaduto in Europa);
› aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
› treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
› autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
› le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
› le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie na- zionali o internazionali.
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addi- vengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
2.3.5 Rientro con un accompagnatore
Qualora si provveda al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della pre- stazione di cui al punto 2.3.4 Rientro sanitario che precede, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà anche il viaggio di rientro con un accompagnatore presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato. La Società terrà a proprio cari- co il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere all’accompagnatore dell’Assicurato, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati.
2.3.6 Rientro del convalescente
Qualora l’Assicurato, convalescente dopo un ricovero in istituto di cura a seguito di in- fortunio o malattia, non siano in grado di rientrare alla Sua abitazione con il mezzo inizial-
mente previsto, la Struttura Organizzativa organizzerà il Suo rientro a domicilio in Italia in treno (prima classe o vagone letto) o aereo (in classe economica), tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
2.3.7 Rientro degli accompagnatori
Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto 2.3.4 Rientro sanitario che precede, gli accompagnatori che viaggiano con l’Assicurato siano impossibilitati a rientrare con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire a questi ulti- mi, per il rientro in Italia, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica), tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo per anno e per sinistro di Euro 600,00 se accaduto in Italia e di Euro 1.100,00 se accaduto all’estero.
2.3.8 Rientro salma
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia deceduto, la Struttura Orga- nizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.100,00 per sinistro. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Le prestazioni che seguono sono fornite quando il sinistro si verifica all’estero.
2.3.9 Prolungamento del soggiorno all’estero
Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia, come risultante da prescrizione me- dica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di Euro 200,00 al giorno.
Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
2.3.10 Interprete a disposizione all’estero
Qualora, in caso di ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l'Assicurato trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.
ART. 3 › MEDICAL ADVICE PROGRAM
(la garanzia è operante solo se si è scelta una tra le combinazioni di garanzia N), P), R), S),
T) o U))
Le prestazioni che seguono sono fornite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desideri richiedere un approfondimento o una seconda va-
lutazione clinico - diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l’Assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell’esperienza di Centri di eccellenza facenti parte del Network Salute. L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in con- tatto con la Centrale di Telemedicina, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri di eccellenza del Network Salute.
a) Consulenza Medica di Secondo Livello
I Medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con que- sto l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici.
b) Attivazione della rete Nazionale di “Centri di eccellenza”
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organiz- zativa si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell’Assicurato, della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all’ela- borazione dei quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti dei “Centri di eccellenza”. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di Riferimento.
Il Centro Medico di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed otte- nuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso. I medici specialisti dei “Centri di eccellenza” formuleranno la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo, ove occorra, ad interpretarla. La Società terrà a proprio carico tutti i costi.
c) Attivazione del secondo parere Internazionale
Qualora su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei “Centri di eccel- lenza” nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali, queste verranno contattate dai medici della Struttura Organizzativa al fine di erogare il servizio di secondo pa- rere internazionale. Tale servizio prevede la raccolta della documentazione del cliente, la di- gitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del centro internazionale.
ART. 4 › ASSISTENZA DOMICILIARE
(la garanzia è operante solo se si è scelta la combinazione di garanzia P)
Le prestazioni che seguono sono fornite al domicilio dell’Assicurato, purché situato in Italia, dopo le sue dimissioni da un ricovero con intervento chirurgico, indennizzabile a termini di polizza, della durata di almeno 4 giorni.
4.1 Oggetto della prestazione
Qualora l’Assicurato necessiti di personale medico (medico generico o specialista cardiolo- go, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, opera-
tore assistenziale), la Struttura Organizzativa, previa valutazione da parte dei propri medici di un’adeguata certificazione, redatta dal medico che ha seguito l’Assicurato durante il ricovero e attestante l’effettiva necessità dell’assistenza e dell’esatta natura della prestazione da erogare, provvede all’invio di un professionista fino ad un massimo di 20 ore complessive di prestazio- ne, da utilizzarsi entro i 30 giorni successivi alla data di dimissione dall’istituto di cura.
Qualsiasi prestazione di durata inferiore all’ora verrà conteggiata come 1 ora effettiva. Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusivamente in Italia.
4.2 Obblighi dell’Assicurato e delimitazioni
Le modalità per l’erogazione delle prestazioni e la durata dell’assistenza domiciliare, una volta accertata la necessità della prestazione, verranno definite dalla Struttura Organizzativa in ac- cordo con l’Assicurato; a tal fine, la Struttura Organizzativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
L’Assicurato avrà l’obbligo di presentare nei tempi previsti dal comma precedente un cer- tificato redatto dal medico che lo ha seguito durante il ricovero, recante diagnosi, anamnesi, tipologia di cura subita e natura delle prestazioni di cui l’Assicurato necessita. L’inadem- pienza a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
ART. 5 › ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
(la garanzia è operante solo se si è scelta una tra le combinazioni di garanzia R), S), T) o U))
Le prestazioni che seguono sono fornite al domicilio, purchè situato in Italia, dell’Assicurato dopo le sue dimissioni da un ricovero, dovuto a malattia o infortunio, della durata di almeno 4 giorni (combinazioni di garanzia R e T) o 7 giorni (combinazioni di garanzia S e U) se con intervento chi- rurgico o di almeno 10 giorni se senza intervento chirurgico.
In caso di ricovero con intervento chirurgico in Ospedale pubblico la durata minima del ricovero è ridotta di un giorno.
5.1 Oggetto della prestazione
La Struttura Organizzativa, su richiesta scritta da parte del medico curante dell’Assicurato, recante diagnosi, anamnesi, tipologia di cura subita e natura delle prestazioni di cui l’As- sicurato necessita (l’inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione), organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato per un massimo di 30 giorni consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il re- lativo costo.
Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dalla Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
5.2 Prestazioni professionali
Qualora l’Assicurato necessiti di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore as- sistenziale) la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio
di un professionista fino ad un massimo di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 30 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Struttura Organizzativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
5.3 Servizi sanitari
Qualora l’Assicurato necessiti di:
› eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie ed altri accertamenti diagno- stici, purchè effettuabili al domicilio;
› usufruire del ritiro e della consegna al proprio domicilio degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici;
› usufruire della consegna al proprio domicilio di farmaci e articoli sanitari;
la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino a 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 30 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Struttura Organizzativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’ac- cesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
5.4 Servizi non sanitari
Qualora l’Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con la vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze am- ministrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare proprio personale di servizio fino a 8 ore complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 30 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. La durata di ogni uscita del personale di servizio non potrà comunque mai essere inferiore alle 2 ore. La Struttura Organizzativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’ac- cesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
ART. 6 › TELEMEDICINA
(la garanzia è operante solo se si è scelta la combinazione di garanzia T) o U))
Le prestazioni che seguono sono fornite al domicilio, purchè situato in Italia, dell’Assicurato dopo le sue dimissioni da un ricovero, dovuto a malattia o infortunio, della durata di almeno 4 giorni (combinazione di garanzia T) o 7 giorni (combinazionie di garanzia U) se con intervento chirurgico o di almeno 10 giorni se senza intervento chirurgico.
In caso di ricovero con intervento chirurgico in Ospedale pubblico la durata minima del ricovero è ridotta di un giorno.
Teleassistenza
Qualora l’Assicurato necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in ac-
cordo con il medico curante, di assistenza tramite l’ausilio di un sistema di controllo a distanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza e gestisce l’invio di personale tecnico per l’in- stallazione, ove possibile ed in dipendenza di requisiti tecnici minimi dell’ infrastruttura e cablaggio dell’abitazione dell’Assicurato, presso il domicilio dell’Assicurato in Italia di un sistema di comuni- cazione audio visuale per un massimo di 30 giorni.
Tale sistema, in collegamento con la Centrale di Telemedicina, permette di monitorare periodica- mente lo stato di salute e di gestire eventuali necessità sanitarie e di attivare i seguenti servizi:
1. Distance Care
Possibilità di interagire con i servizi di guardia medica o infermieristica, medicina specialistica, o di attivare la Struttura Organizzativa per molte altre necessità, tramite un collegamento audio- visuale reso possibile dall’installazione presso il domicilio dell’Assicurato di un apparato per la videocomunicazione tra il domicilio dell’Assicurato e la Centrale di Telemedicina, per una gestio- ne medico-sanitaria a distanza.
2. Tele biometria
Possibilità di monitorare alcuni parametri per via trans-cutanea (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, ossigenazione del sangue …) e di comunicarli per via telematica alla Cen- trale di Telemedicina.
3. Tele cardiologia
Possibilità di eseguire elettrocardiogrammi a distanza con apparecchi semplici e con trasmis- sione per via analogica o digitale dei segnali alla Centrale di Telemedicina per eseguire controlli cardiologici a distanza.
4. Tele spirometria
Possibilità di eseguire tracciati spirometrici (analisi di flusso respiratorio) a distanza con apparec- chi semplici e con trasmissione per via analogica o digitale dei segnali alla Centrale di Telemedi- cina per eseguire controlli pneumologici a distanza.
Esclusioni contrattuali
e delimitazioni dell'Assicurazione
ART. 1 › RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1.1 Relativamente a tutte le sezioni
L'assicurazione non è operante in caso di:
a) infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui stesso volontariamente compiuti o consentiti;
b) infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
c) infortuni occorsi in conseguenza di:
› trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazio- ne di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accele- ratrici, raggi X, ecc.);
› terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, maremoti e calamità naturali in genere;
› tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati ai quali l’Assicurato abbia preso parte attiva;
d) prestazioni sanitarie successive alla data di scadenza o di anticipata cessazione per qual- siasi motivo della polizza, anche se la malattia si è manifestata, o l'infortunio è avvenuto, durante la validità della garanzia, ad eccezione delle spese relative ai ricoveri iniziati durante il periodo di validità dell'assicurazione e protrattisi successivamente senza soluzione di con- tinuità sino alla data di dimissione;
e) conseguenze dirette di infortuni, malattie o stati patologici conosciuti e/o diagnosticati an- teriormente alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società, con dolo o colpa grave, all'atto della stipula del contratto;
f) cure e interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni (intendendosi per tale la formazione anomala di parti anatomiche) obiettivamente riscontrabili o clinica- mente diagnosticati prima della stipulazione della polizza;
g) malattie mentali e disturbi psichici in genere;
h) aborto non terapeutico;
i) cure dentarie e parodontopatie, protesi dentarie ed ortodontiche, nonché visite e accerta- menti diagnostici odontoiatrici ed ortodontici;
l) prestazioni aventi finalità estetiche;
m) cure e interventi determinati da sieropositività H.I.V.
1.2 Relativamente alla sola Sezione III - Assistenze e Servizi
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1.1, l'assicurazione non è operante per:
a) le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione da parte della Strut- tura Organizzativa;
b) le assistenze conseguenti a patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre il 6° mese;
c) le assistenze per malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da nor- me sanitarie internazionali;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motoci- clistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) prestazioni in paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
ART. 2 › PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione qualora al momento della stipulazione del contratto fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da dipen- denza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - psicofarmaci) o da AIDS (sindrome da immu- nodeficienza acquisita) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, forme maniaco-depressive o disturbi paranoidi, resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile. La cessazione dell’assicurazione in corso comporta l’obbligo per la Società - a parziale de- roga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare al Contraente la parte di premio pagato e non goduto, relativa al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte della Società, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
ART. 3 › DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
3.1 Attività Sportive
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2 della presente Sezione, l’assicurazione non è operante per le conseguenze di infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport sempreché costitui- scano per l'Assicurato attività professionale principale:
› pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, calcio, sport equestri, hockey e ciclismo;
› corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore.
3.2 Servizio Militare
L'assicurazione non vale per le conseguenze di infortuni subiti durante l'arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale - fermo il diritto per il Contraente di richie- dere la risoluzione dell'assicurazione stessa - nonché infortuni subiti durante la partecipa- zione a operazioni ed interventi militari, fuori dai confini della Repubblica Italiana - fermo il diritto per il Contraente di richiedere la sospensione dell'assicurazione.
Nel caso di risoluzione, spetta al Contraente il rimborso della parte di premio, al netto dell'im- posta, pagato e non goduto; nel caso di sospensione, l'Assicurato ha diritto ad ottenere la prosecuzione gratuita dell'assicurazione al termine della sospensione, per un periodo uguale a quello della sospensione stessa.
3.3 Guerra
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2 della presente Sezione, l'assicurazione non vale per le conseguenze di infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasio- ne.
La garanzia è invece operante per le conseguenze di infortuni derivanti da guerra anche civile, insurrezione, invasione, occupazione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità sempreché l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre già si trovava all'estero.
ART. 4 › PERIODI DI ASPETTATIVA
4.1 Relativamente alle Sezioni I e II, la garanzia decorre:
a) per gli infortuni
› dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garan- zia delle Norme comuni a tutte le sezioni, ha effetto l'assicurazione;
b) per le malattie
› dal 30mo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
c) per le conseguenze di malattie, esiti di infortuni preesistenti alla stipulazione della polizza ma non manifestati e non noti in quel momento all'Assicurato e per i quali non sono stati praticati accertamenti o terapie,
› dal 180mo giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione;
d) per il parto
› dal 360mo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
e) per le complicazioni a seguito di aborto volontario o di aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione,
› dal 30mo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra poliz- za, stipulata con la Società per lo stesso rischio e riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
› dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;
› dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
4.2 Relativamente alla Sezione III, la garanzia decorre:
› dal momento in cui ha effetto l’assicurazione, ai sensi dell’Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme comuni a tutte le sezioni.
Norme comuni a tutte le sezioni
ART. 1 › DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 › ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
ART. 3 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati: altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Resta in ogni caso fermo il periodo di aspettativa indicato nell’Art.4 delle esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’assicurazione.
Il pagamento del premio va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
Se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni dalla scadenza, i termini di aspettativa ri- prendono a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio.
ART. 4 › MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 › ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, gli obblighi della po- lizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del Codice Civile.
ART. 6 › PERIODO DI ASSICURAZIONE
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
ART. 7 › PROROGA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni pri- ma della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente per un numero di anni complessivamente non superiore a quelli della durata del contratto originariamente prevista con il massimo di tre anni.
In occasione di ogni eventuale rinnovo tacito, la Società comunicherà al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza (senza pregiudizio della facoltà di cui al comma precedente) il nuovo premio proposto per il rinnovo.
Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intenderà rinnovato alle condizioni di premio comu- nicate dalla Società.
In caso di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
ART. 8 › ONERI FISCALI
Sono a carico del Contraente gli oneri fiscali relativi al contratto.
ART. 9 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Le somme assicurate, il parametro, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione, nonché il premio vengono aggiornati ad ogni scadenza annuale, in base agli indici dei "Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati" (base 1985 =100) pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiorna- menti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicu- rate, il parametro, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) laumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contra- ente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
ART. 10 › REVISIONE DEL PREMIO
Qualora si verificassero significative ed obiettive variazioni nel Servizio Sanitario Nazionale, per tali intendendosi, (a titolo di esempio e non esaustivo): non obbligatorietà dello stesso, riduzione delle prestazioni (per ricoveri, interventi chirurgici, visite o esami) dallo stesso fornite, introduzione di ti- cket superiori a Euro 250 per ricoveri e/o interventi chirurgici, aumenti dell’importo medio dei ticket oltre il 50% rispetto a quelli previsti al momento della stipula del contratto, la Società si riserva
la facoltà di variare il premio in corso comunicando al Contraente il nuovo premio annuo con preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza annuale successiva al tempo in cui le variazioni sono intervenute.
Il Contraente che non accetti il nuovo premio proposto, può recedere dal contratto fino alla sca- denza annuale.
ART. 11 › CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e sulla misura dei rimborsi e delle indennità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di re- sidenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuno delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato sul verbale stesso.
ART. 12 › VARIAZIONE DELLA RESIDENZA
Premesso che il premio della Sezione I Rimborso spese è determinato per ciascun Assicurato an- che sulla base del comune di residenza, l'Assicurato stesso, o per esso il Contraente, è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute in corso di contratto.
La Società entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, si riserva di declinare le nuove con- dizioni di premio, che decorreranno dall'annualità successiva alla comunicazione. Resta inteso che, in caso di trasferimento della residenza all’estero, l’assicurazione cessa contestualmente - indipen- dentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile. La cessazione dell’assicurazione in corso comporta l’obbligo per la Società - a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio - al netto dell’imposta - già pagata per l’Assicurato e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
Il Contraente che non accetti il premio proposto , può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale da cui decorrerà l'aumento.
In caso di omessa comunicazione di variazioni, eventuali indennizzi saranno ridotti in propor- zione al rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato.
ART. 13 › VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale in tutto il mondo.
ART. 14 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Cosa fare in caso di sinistro
PREMESSA
Questa guida alla denuncia di sinistro contiene consigli e suggerimenti che sono forniti esclusi- vamente a titolo informativo e non sostituiscono il testo contrattuale che deve essere letto con estrema cura.
È suddivisa in argomenti e precisamente:
› La Centrale Operativa;
› Cosa fare in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico;
› Alta diagnostica e Visite specialistiche ed esami;
› Diarie;
› Assistenze.
Potrete così, in caso di necessità, consultando i vari paragrafi, dar corso alla denuncia di sinistro nel modo più corretto e idoneo al vostro caso.
I sinistri derivanti da malattia, a differenza di quelli derivanti da infortunio per i quali la polizza decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, sono soggetti al cosidetto periodo di carenza.
Vi ricordiamo che la carenza è il periodo di tempo che intercorre tra il giorno del pagamento dei premio e l’operatività delle garanzie assicurative.
Leggete pertanto attentamente l’Art. 4 delle esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’assicurazio- ne, dove è quantificato tale periodo.
CENTRALE OPERATIVA
La Centrale Operativa deve essere necessariamente e preventivamente contattata per usufruire del Pagamento Diretto, un vantaggioso sistema di pagamento che Doctor Più Evolution mette a disposizione di tutti gli assicurati che hanno scelto la forma Oro.
Consigliamo comunque di mettervi sempre in contatto con la Centrale Operativa, tramite il numero verde per risolvere eventuali dubbi e problemi relativi al vostro sinistro.
COSA FARE IN CASO DI RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
Se avete scelto il Pagamento Diretto (cioé avete sottoscritto la Forma Oro) in caso di ricovero è necessario:
› verificare se il vostro caso è compreso nella garanzia scelta;
› telefonare alla Centrale Operativa tramite il numero verde;
› comunicare alla Centrale Operativa il numero della polizza;
› motivare alla Centrale Operativa la richiesta della prestazione;
› concordare con la Centrale Operativa le modalità e i tempi del ricovero e dell'intervento;
› inoltrare alla Centrale Operativa, anche tramite Fax, la richiesta del medico curante, che attesti la patologia e la prestazione richiesta.
Attenzione! Per poter espletare le varie formalità la Centrale Operativa deve avere a disposizione almeno 24 ore di tempo.
Vi rammentiamo che vi potranno essere richieste, da parte dei medici fiduciari della Compagnia, ulteriori documentazioni e visite. Queste ultime, comunque, saranno a completo carico di Doctor Più Evolution.
Attenzione! Se avete avuto il benestare della Centrale Operativa per il Pagamento Diretto, non dovete effettuare alcun pagamento né alla clinica né all'equipe medica, relativamente alle spese per le quali è stata autorizzata questa procedura.
Se non usufruite dei Pagamento Diretto, o perché non avete sottoscritto la forma Oro o perché non ritenete opportuno utilizzare medici o cliniche convenzionate, dovrete attivare la procedura "Rimborso spese".
Per fare questo è necessario, prima del ricovero:
› segnalare alla propria agenzia il sinistro. Dopo il ricovero:
› far pervenire la documentazione completa delle spese da voi sostenute, unitamente alla copia conforme della cartella clinica ed ogni altra documentazione sanitaria in vostro possesso.
ALTA DIAGNOSTICA, VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI
In questi casi non è mai possibile usufruire del Pagamento Diretto. Per attivare il rimborso è necessario:
› segnalare alla propria agenzia il sinistro;
› far pervenire le parcelle attestanti l'avvenuto pagamento dei cicli di esami o delle visite ai quali siete stati sottoposti con la relativa diagnosi.
DIARIE
In caso abbiate scelto la garanzia Diaria da Ricovero è necessario:
› segnalare non appena possibile alla propria agenzia il sinistro;
› far pervenire copia conforme della cartella clinica attestante il ricovero ed ogni altra documenta- zione sanitaria in vostro possesso.
In caso invece di Diaria da Convalescenza e Gessatura è necessario:
› inviare all'agenzia i certificati medici attestanti la durata della convalescenza o della gessatura.
ASSISTENZA E SERVIZI
Per attivare tutta la serie di assistenze e servizi che la Società vi mette a disposizione, sempreché abbiate sottoscritto la relativa garanzia, è sufficiente telefonare tramite il numero verde alla Struttura Organizzativa, che è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.
La Struttura Organizzativa è il vostro punto di riferimento in caso di ogni necessità o evenienza che vi si presenti relativamente al vostro sinistro.
Elenco Grandi Interventi Chirurgici
Allegato I
Qualora sia stata evidenziata la lettera B nella casella “COMBINAZIONE DI GARANZIA” riportata sul modulo di polizza, le garanzie della Sezione I Rimborso spese si intendono operanti esclusiva- mente nei casi di Grande Intervento Chirurgico, intendendosi per tali quelli sotto elencati o altri, che per complessità siano ad essi equiparabili.
Cardiochirurgia
› Bypass aorto coronarici multipli (C.E.C.)
› Bypass aorto coronarico singolo (C.E.C.)
› Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvo- lari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti
› Cisti del cuore o del pericardio
› Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per
› Fistole arterovenose del polmone, interventi per
› Pericardiectomia totale
› Reintervento con ripristino di C.E.C.
› Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)
› Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)
› Valvuloplastica chirurgica
Chirurgia generale
› Amputazione addomino-perineale secondo Miles, trattamento completo
› Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
› Colectomia totale (compresa eventuale stomia)
› Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia)
› Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomia
› Coledoco-epatico-digiunoduodenostomia con o senza colecistectomia
› Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia
› Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia
› Emicolectomia destra con linfoadenectomia
› Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia
› Esofago cervicale, resezione dell’, con esofagostomia
› Esofago, resezione parziale dell’, con esofagostomia
› Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia
› Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)
› Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
› Gastrectomia parziale con linfoadenectomia
› Gastrectomia totale con linfoadenectomia (trattamento completo)
› Megacolon, intervento per (compresa colostomia)
› Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per
› Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia
› Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
› Pancreatite acuta, interventi demolitivi
› Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia
› Resezioni epatiche maggiori
› Retto, amputazione del, con linfoadenectomia
› Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale
› Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale
Chirurgia toraco-polmonare
› Bilobectomie, intervento di
› Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili (intervento per)
› Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate
› Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino per via sternotomica
› Neoplasie maligne della trachea
› Pleuropneumonectomia e pneumonectomia di completamento (qualsiasi patologia e tecnica)
› Pneumonectomia
› Resezione bronchiale con reimpianto
› Resezione segmentaria o lobectomia
› Resezioni segmentarie tipiche
› Toracectomia per asportazione di tumore maligno coste e/o sterno con ricostruzione della parete
Chirurgia vascolare
› Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto
› Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici
› By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale, carotideo - succlavio
› By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo
› By-pass aorto-renale, aorto-mesenterico o celiaco ed eventuale TEA e plastica basale
› Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale
› Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
› Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiartoci
› Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
Ginecologia - Ostetricia
› Eviscerazione pelvica
› Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia
› Isterectomia radicale per via laparotomia o vaginale senza linfoadenectomia
› Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per
› Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per
› Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di
Neurochirugia
› Anastomosi vasi intra-extra cranici
› Ascesso o ematoma intracranico, intervento per
› Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni
› Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, intervento di
› Corpo estraneo intracranico, asportazione di
› Craniotomia per ematoma extradurale
› Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
› Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
› Derivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per
› Epilessia focale, intervento per
› Ernia del disco dorsale per via trans-toracica
› Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
› Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
› Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente
› Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta
› Ipofisi, intervento per via transfenoidale
› Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari
› Laminectomia per tumori intramidollari
› Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)
› Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
› Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo
› Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)
› Plesso brachiale, intervento sul, con tecnica microchirurgica
› Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche
› Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica
› Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
› Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per
› Traumi vertebro-midollari via posteriore
› Tumore orbitale, asportazione per via endocranica
› Tumori della base cranica, intervento per via transorale
› Tumori orbitari, intervento per
Ortopedia
› Artrodesi vertebrale per via anteriore
› Artrodesi vertebrale per via posteriore
› Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore
› Artroprotesi spalla, totale
› Artroprotesi: anca totale
› Artroprotesi: ginocchio
› Disarticolazione interscapolo toracica
› Disarticolazioni, grandi
› Emipelvectomia
› Emipelvectomie “interne” con salvataggio dell’arto
› Ernia del disco dorsale per via transtoracica
› Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
› Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
› Osteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.)
› Reimpianti di arto o suo segmento
› Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia
› Rivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento)
› Scoliosi, intervento per
› Spalla, resezioni complete secondo Tickhor-Limberg
› Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale
› Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di
› Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)
Otorinolaringoiatria
› Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea
› Laringectomia parziale o totale con o senza svuotamento laterocervicale
› Laringofaringectomia totale
› Neoplasie parafaringee anche con svuotamento linfonodale monolaterale (maligne)
› Neoplasie parafaringee benigne
› Nervo vestibolare, sezione del
› Neurinoma dell’ottavo paio
› Petrosectomia
› Stapedectomia
› Stapedotomia
› Tumori maligni del naso o dei seni, asportazione di
Chirurgia oro - maxillo - facciale
› Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzio- nale o radicale
Urologia
› Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder
› Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa
› Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia
› Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia
› Eminefrectomia
› Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)
› Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento per
› Neovescica ileale, colica, ileocolica
› Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale
› Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)
› Surrenectomia (trattamento completo) trattamento trombocavale
› Ureteroenteroplastica con tasche continenti (bilaterale), intervento di
› Uretero-ileo-anastomosi bilaterale
› Uretero-ileo-anastomosi monolaterale
Trapianti d’organo
› Tutti
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ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all’Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
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Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
› Informativa Privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
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Nota Informativa e Glossario
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 marzo 2011
pag. | NOTA INFORMATIVA |
3 | GLOSSARIO |
6 | A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE |
6 | 1. Informazioni generali |
7 | 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione |
7 | B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
7 | 1. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni |
7 | 2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio |
8 | 3. Premi |
8 | 4. Adeguamento del premio e delle somme assicurate |
8 | 5. Surroghe/Rimborsi |
8 | 6. Diritto di recesso |
8 | 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto |
9 | 8. Legge applicabile al contratto |
9 | 9. Regime fiscale |
9 | C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI |
9 | 1. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo |
9 | 2. Reclami |
10 | 3. Arbitrato |
Nota Informativa e Glossario
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
A) Assicurativo
› Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
› Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
› Carenza Assicurativa
Il periodo dove non c’è copertura contrattuale
› Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione.
› Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
› Infortunio/Malattia
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia conseguenza diretta ed esclusi- va lesioni fisiche oggettivamente contestabili/Ogni alterazione dello stato di salute non dipen- dente da infortunio.
› Massimale
La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
› Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
› Sinistro/Caso Assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
› Società
L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
› Valore in lite
Il valore del contendere
B) Giuridico
› Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
› Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonaria- mente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
› Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato com- messo volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
› Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
› Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
› Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
› Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere adde- bitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che pro- muove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spe- se, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
› Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
› Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
› nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
› nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
› nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
› Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla per- sona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
› Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
› Sanzione amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropria- mente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o deca- denza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
› Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
› Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
› Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
› Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
› Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazio- ne – società appartenente al Gruppo Generali;
b) Sede legale: 37126 Verona (Italia) – Via IV Novembre n. 24;
c) La Direzione Generale in Italia : 37126 Verona (Italia) – Via IV Novembre n. 24
d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: dasdifesalegale@das.it;
e) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tu- tela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il patrimonio netto ammonta a 17,8 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9,03 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,37 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’as- sicuratore almeno 30 giorni prima della scadenza.
Si rinvia all'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione della tutela dei diritti dell’assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito vita privata per i casi d’infortunio o malattia. Per i dettagli delle garanzie previste nell’assicurazione, si rinvia agli artt. 1, 2 e 3 delle condi- zioni generali di assicurazione.
Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurati- ve ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del rimborso e/o indennizzo. Si rinvia all’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 5, 6 delle condizioni generali di assicurazio- ne per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
In caso di sinistro con spese legali pari a Euro 11.000,00 e limite massimo di esborso per sinistro pari a Euro 11.000,00:
› le spese legali che eccedono gli Euro 11.000,00, pari a Euro 2.000,00 non verranno in- dennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell’Assicurato;
› le spese legali fino a Euro 11.000,00 verranno totalmente indennizzate/ rimborsate.
Esempio di carenza:
› se è presente una carenza pari a 90 giorni:
› i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati
› i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indenniz- zati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
2. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla pre-
stazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
3. PREMI
Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazio- namento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.
I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorchè frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00.
4. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all’art. 15 delle condizioni generali di polizza.
5. SURROGHE/RIMBORSI
Avvertenze: Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assi- curato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri pa- renti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenze: Si prevede all’art.9 delle condizioni generali di assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liqui- dato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizial- mente per spese, competenze ed onorari.
6. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenze: Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all’art. 10 delle condizioni generali di assicurazione.
Avvertenze: Il contratto prevede che, in caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Qualora il contraente non accetti l’adeguamento, il contratto rimarrà in vigore in base all’ultimo adeguamento effettuato, salvo il diritto del- la Società di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 15 delle condizioni generali di assicurazione.
Avvertenze: Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 C.C. o il minore termine contrattualmente pattuito indicato nell'allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 30 giorni.
7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'as- sicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
8. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
9. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenze: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art.7 delle condizioni generali di assicurazione.
2. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Servizio Clienti
Via IV Novembre, 24 37126 Verona
Telefax: 045 8351025
Posta elettronica: ServClienti@das.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo):
ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Fax: 06 42133745 - 06 42133353
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro forni- to dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l’attri- buzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;
3. ARBITRATO
Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e la società sulle possibi- lità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Amministratore e Direttore Generale
Roberto Grasso
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA - Via IV Novembre, 24 - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesalegale@das.it - www.das.it - Cap. Soc. Euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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Condizioni di Assicurazione
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 marzo 2011
Indice
pag. | TUTELA LEGALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
3 | PARTE 1 - OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE |
3 | Art. 1 › Oggetto dell’assicurazione |
3 | Art. 2 › Persone assicurate e ambito dell'assicurazione |
3 | Art. 3 › Estensione territoriale |
3 | Art. 4 › Esclusioni |
4 | Art. 5 › Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia |
5 | PARTE 2 - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO |
5 | Art. 6 › Denuncia del sinistro e scelta del legale |
5 | Art. 7 › Gestione del sinistro |
5 | Art. 8 › Disaccordo sulla gestione del sinistro |
6 | Art. 9 › Recupero somme |
7 | PARTE 3 - CONDIZIONI GENERALI |
7 | Art. 10 › Recesso in caso di sinistro |
7 | Art. 11 › Forma delle comunicazioni |
7 | Art. 12 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
7 | Art. 13 › Altre assicurazioni |
7 | Art. 14 › Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione |
8 | Art. 15 › Adeguamento automatico |
8 | Art. 16 › Oneri a carico del contraente |
8 | Art. 17 › Rinvio alle norme di legge |
8 | Art. 18 › Foro competente |
ART. 1 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, sino alla concorrenza per ogni sinistro, di Euro 11.000,00 per sinistro, il rischio delle spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato assunti in garanzia e più precisamente:
› gli oneri per l’intervento di un legale;
› gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;
› gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
› le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
› le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
› degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
› le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
› le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 2 › PERSONE ASSICURATE E AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
Si intendono assicurati l’Assicurato/Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare. La garanzia riguarda la tutela dei diritti del’Assicurato allorchè sia rimasto vittima di infortunio o malattia e vale per:
1. ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cosa, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali;
2. eventuali vertenze di natura contrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito Sa- nitario o di strutture pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito ad infortunio o malattia.
ART. 3 › ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed ese- guiti:
› in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;
› in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di vertenze contrattuali
ART. 4 › ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
› sinistri derivanti da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
› danni subiti per disastro ecologico, atomico,radioattivo;
› materia fiscale ed amministrativa.
Inoltre se l’infortunio o la malattia deriva da evento occorso all’Assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo, l’Assicurazione è esclusa:
1. se l’Assicurato non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottem- pera agli obblighi prescritti dalla patente stessa;
2. se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
3. se l’Assicurato:
› è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 6 e 187 n. 5 del Nuovo Codice della Strada;
› è imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso(art. 189 Nuovo Codice della Strada). In deroga all’esclusione di cui al punto 1, la garanzia è operante se il Conducente non ha ancora ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida oppure è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro.
ART. 5 › INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
› dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extra- contrattuali;
› trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nelle restanti ipotesi.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
ART. 6 › DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società oppure all’Agenzia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempe- stivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indi- care alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società ga- rantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ART. 7 › GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentati- vo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 6.
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventi- vamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudizia- le, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ra- tificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.
ART. 8 › DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccom- bente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 9 › RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spet- tanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicu- rato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
ART. 10 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della garanzia, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, se la relativa comunicazione è stata spedita dalla parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
ART. 11 › FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Si intenderanno altresì efficaci anche per D.A.S. S.p.A. tutte le comunicazioni inviate presso Alleanza Toro S.p.A.
ART. 12 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
ART. 13 › ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Società dell’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Con- traente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
ART. 14 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni pri- ma della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente per un numero di anni complessivamente non superiore a quelli della durata del contratto originariamente prevista con il massimo di tre anni.
La garanzia prestata da D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Alleanza Toro S.p.A. Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Alleanza Toro S.p.A. relativamente alle ga- ranzie di questa, si intenderà efficace anche per D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia.
ART. 15 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento, il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiorna- menti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro equivalente), il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contra- ente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento di polizza mediante raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scaden- za annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla precedente scadenza, la presente clausola cesserà di aver vigore e il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispet- to all’ultimo adeguamento. Qualora il Contraente non accetti l’adeguamento, il contratto rimar- rà in vigore in base all’ultimo adeguamento effettuato, salvo il diritto della Società di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.
ART. 16 › ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contra- ente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ART. 17 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 18 › FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
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b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
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L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c) non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di infor- mazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.
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, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore
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