MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17.06.2014
REP. N. 61/2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
MUSEI REALI
CUP: F14B18000280007 CIG: Z6427507B0 CONVENZIONE DI INCARICO
Nell’anno 2019 (duemidicianove) il giorno 22 (in ventidue) del mese di marzo
TRA
la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Musei Reali di Torino, C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del 29.09.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.11.2015 fg. 4373, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, firma digitale rilasciata da ArubaPEC NG CA
3 n. serie 3ce378bfac362b56deb6e1334fd44f19 valida sino al 08/11/2021 e non revocata (infra Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione)
E
l’ing. Xxxxxxx Xx Xxxxx, amministratore unico e legale rappresentante della Società di Ingegneria Arching srl, iscrizione N. 6923T all’Ordine degli ingegneri della provincia di
Torino C.F. e P.IVA 06985510012, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Torino n. TO-828315, con sede legale in Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xx Xxxxx nato a Rivoli (To), il 28.12.1969 e residente a Torino in via della Consolata n. 6,
firma digitale rilasciata da Camera di Commercio di Torino n. serie 7420091620009502 valida sino al 30.08.2021 e non revocata (infra Professionista),
Premesso che
- la Compagnia di San Paolo comunicava di aver deliberato in data 19.02.2018 un contributo di € 2.000.000,00 a favore dei Musei Reali per il completamento dei lavori di restauro e riqualificazione del Giardino del Duca e dell’area del Boschetto;
- la progettazione delle relative opere, insistenti nel più ampio progetto di restauro e riqualificazione del Giardino Ducale e dell’area del Boschetto, è già stata realizzata dal gruppo di professionisti, coordinati dall’arch. Xxxxx Xxxxxxxxx, appositamente individuato dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici di Torino, giusto protocollo di intesa sottoscritto con i Musei reali ed avente come finalità la collaborazione tra gli Enti per la valorizzazione del complesso;
- un primo stralcio esecutivo è stato oggetto di direzione dei lavori da parte dei suddetti professionisti, appositamente incaricati dalla Consulta;
- per la realizzazione delle opere di completamento, che costituiscono parte del progetto generale, si è ritenuto opportuno affidare la direzione dei lavori, nelle sue varie componenti specialistiche, ai medesimi professionisti, in ossequio alle regole della buona conduzione tecnica e deontologica, con i presupposti e nei limiti di cui alla proposta motivata del responsabile del procedimento del 07.06.2018 agli atti;
- il professionista individuato per il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ha prodotto un preventivo di parcella del 04.06.2018 agli atti prot. 2642 del 05.06.2018
- è stata verificata la regolarità contributiva e la sussistenza dei requisiti generali;
- si intende pertanto procedere con la formalizzazione dell’incarico con il Professionista, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto e soggetti esecutori
Con il presente atto la Stazione Appaltante affida al Professionista lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Tale incarico verrà svolto con riferimento ai lavori di restauro e riqualificazione del Giardino del Duca e dell’area del boschetto dei Musei Reali di Torino, con particolare ma non esclusivo riferimento al cronoprogramma ed al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
Art. 2. Riferimenti vincolanti
L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, al D.M. Infrastrutture e Trasporti 07.03.2018 n. 49 nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 3. Obbligazioni generali
1. Il professionista deve osservare le norme di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d’incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione.
3. Il professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’ Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
4. Il professionista si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.
Articolo 4. Modalità di svolgimento delle prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
1. In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:
· il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’Amministrazione da norme cogenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di progetto, il D.U.V.R.I. aziendale (se presente) ed i Piani Operativi di Sicurezza presentati dalle imprese ammesse in cantiere nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
· il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al P.S.C. che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; in tal caso, sarà corrisposto l’onorario applicando la medesima metodologia di calcolo utilizzata per la quantificazione della prestazione oggetto
del presente disciplinare alla parte di opera totalmente riprogettata;
· il professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere;
-segnalare al Direttore dei Lavori ed al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del predetto Decreto, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; -
-sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
· il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa durante tutta la durata dei lavori ed in particolare nell’orario di lavoro dell’impresa; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel P.S.C., ovvero quando lo richiede il Direttore dei Lavori;
· il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione ad INPS e INAIL nonché alle Casse edili; l’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetta dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
· il professionista dovrà garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti all’Amministrazione da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con la Direzione Lavori e con il R.U.P., tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
3. In esecuzione del presente incarico, il professionista si impegna a fornire, con il compenso qui stabilito, tutte le prestazioni accessorie per la piena e completa fruizione del sito al termine dei lavori (deposito della documentazione per l’agibilità, deposito della SCIA in materia antincendio, ecc.).
Articolo 5. Termini per l'esecuzione
Le attività oggetto del presente incarico avranno una durata pari a quella dell’effettiva durata dei lavori di completamento degli interventi di restauro e riqualificazione del Giardino del Duca e dell’area del Boschetto dei Musei Reali di Torino, la cui durata presunta è legata all’andamento dei lavori stimato in giorni 180 naturali e consecutivi.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Professionista si impegna a garantire l’effettuazione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti fino all’emissione del certificato di collaudo, rinunciando sin d’ora a maggiori pretese economiche nel caso in cui la durata dei lavori dovesse superare la stima presunta di cui al paragrafo che precede.
Art.6. Penali
1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo art. 13, l’Amministrazione applicherà le penalità di seguito descritte:
a) per ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: per ciascun giorno di ritardo, uno per mille dell’importo contrattuale;
b) per mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni del contratto: da un minimo del 5 per mille ad un massimo del 2 per cento dell’importo contrattuale, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
c) per inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al precedente art. 3 comma 4: da un minimo del 2 per cento ad un massimo del 5 per cento dell’importo contrattuale in relazione alla gravità dell’inadempimento, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
2. Le penali applicate saranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo professionale.
Qualora ciò si verificasse, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto per la parte di attività svolta fino a quel momento.
Art. 7. Determinazione del corrispettivo
1. I corrispettivi per il completo espletamento di tutte le attività indicate al precedente art. 1, sono determinati in € 29.000,00 (diconsi euro ventinovemila) al netto di Inarcassa e IVA, risultante dall’applicazione del ribasso offerto all’importo posto a base della richiesta di offerta.
2. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’art. 2225 del Codice Civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
3. Nell’onorario di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa, ivi compresi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo xxxxxxx.
Art. 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Le prestazioni professionali saranno contabilizzate e liquidate secondo la seguente scansione temporale:
• 33% del compenso al raggiungimento di una percentuale di lavori almeno pari a 1/3 delle opere realizzate;
• 33% del compenso al raggiungimento di una percentuale di lavori almeno pari a 1/3 a seguito dell’accertamento ad opera del Direttore dei Lavori dell’ultimazione dei lavori;
• 34% all’emissione del certificato di collaudo dei lavori.
2. Il pagamento degli acconti e il pagamento del saldo finale sarà in ogni caso vincolato alla verifica da parte della Stazione Appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.
3. Il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall’emissione delle fatture, emesse in formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24.
Art. 9. Modalità di pagamento, tracciabilità e ritardo nei pagamenti
1. Le controparti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; il Professionista ha comunicato gli estremi del “conto corrente dedicato” su cui verrà effettuato il pagamento con espressa indicazione del C.I.G. e C.U.P:
IBAN XX00X0000000000000000000000
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell’art. 9 c. 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto.
3. Il pagamento dei corrispettivi avviene entro 60 giorni dalla presentazione della fattura o dell’avviso di parcella, redatta in conformità al presente contratto, ed è inoltre subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
a) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al precedente comma 1, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) documentazione necessaria all’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
4. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia temporale delle garanzie di cui al successivo art. 16 e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008.
Art. 10. Modifiche al progetto - perizie di variante
1. Nell’eventualità che nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti e aggiunte al progetto (perizia di variante tecnica e suppletiva), sarà riconosciuto l’onorario calcolato applicando il D.M. 17.06.2016 e la medesima metodologia di calcolo utilizzata per la quantificazione della prestazione oggetto del presente disciplinare
alla parte di opera totalmente riprogettata; all’onorario così calcolato verrà applicato il ribasso offerto.
Art. 11. Garanzie
1. L’Amministrazione si avvale della facoltà prevista dall’art. 104 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo il presupposto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo D Lgs. ed in considerazione del prezzo vantaggioso offerto.
2. Il tecnico incaricato ha presentato inoltre in data 22.10.2018 idonea polizza in corso di validità per la responsabilità civile professionale, rilasciata da Zurich Insurance in data 19.03.2018. Art. 12. Subappalto e collaborazioni
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto, ad eccezione dei casi previsti all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che devono essere regolarmente autorizzati secondo le procedure di cui all’art. 105 del medesimo Decreto Legislativo.
3. Il professionista si può inoltre avvalere della collaborazione professionale di terzi, fermo restando che in tali casi dovrà prima acquisire il benestare dell’Amministrazione, che ogni onere farà carico all’incaricato e che resta ferma e impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell’per tutte le prestazioni fornite.
4. In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori a 15 gg. naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del R.U.P., le
funzioni di cui al presente disciplinare ad un suo collaboratore tecnicamente abilitato a svolgere tali funzioni. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, i cui compensi saranno a totale carico e spese del medesimo. L’Amministrazione sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 13 - Cause di risoluzione e recesso
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle attività oggetto di incarico da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle attività oggetto di incarico, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza delle attività eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice comunicazione a mezzo pec o raccomandata da inviarsi dalla Stazione appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione.
Art. 14- Comunicazione e modifiche soggettive del contratto Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo presso l’indirizzo eletto … (indicare), oppure domicilio dichiarato in premessa … (indicare), oppure mediante pec ... (indicare indirizzo). Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.
Art.15. Elezione domicilio legale, controversie e foro competente
Per gli effetti del presente contratto il Professionista dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede indicata in premessa.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto, le Parti dichiarano quale Xxxx esclusivo e competente quello del Tribunale di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.
Art. 16 - Riservatezza
Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte di natura sensibile o comunque afferente alle attività effettuate ed esercitate, e non divulgheranno a terzi tali dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.
Il Professionista non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione
dell’Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
L’Amministrazione informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia.
Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 17. Spese
1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell’Amministrazione, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.
2. Si intendono altresì a carico del professionista gli oneri per tutti i materiali necessari alla redazione dei documenti tecnico- amministrativi connessi all’incarico ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
Art. 18. Incompatibilità
1. Per il professionista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative,
2. ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. Al riguardo, il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l’Amministrazione e si impegna comunque a
segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per sé medesimo che per i propri collaboratori.
3. Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
OPERATORE ECONOMICO: Società di Ingegneria Arching srl - Codice Fiscale: 06985510012
Certificatore firma digitale: CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Validità firma digitale fino al 30.08.2021
Firma digitale nr.: 7420091620009502
AMMINISTRAZIONE: Xxxxxx Xxxxxxx Certificatore firma digitale: ArubaPEC NG CA 3
Validità firma digitale fino al 08/11/2021 e non revocata Firma digitale nr.: 3ce378bfac362b56deb6e1334fd44f19