DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Ufficio per il servizio civile nazionale
Bando per la selezione di 26.304
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero.
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016 con il quale è stato approvato il:“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”
VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Xxxxxxxx XXXXXXX in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in materia di Servizio civile universale ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione;
VISTO il decreto 21 marzo 2017 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On.le Xxxxx Xxxxx, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 5 maggio 2017, n. 991, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 6 settembre 2016, concernente la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2017con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province autonome, ha fissato al 17 ottobre 2016 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare nell’anno 2017, termine successivamente prorogato al 21 ottobre 2017 come da Avviso pubblicato in data 19 ottobre 2017;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” con la quale sono stati assegnati al Fondo nazionale per il servizio civile 111.267.008,00 di euro a valere sull’esercizio finanziario 2017;
VISTO l’art. 50, commi 0 xxx x 0 xxx, xxx xxxxxxx-xxxxx 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 con il quale sono stati assegnati al Fondo nazionale per il servizio civile ulteriori 146.300.000,00 euro;
VISTA la nota n.3052 del 10 febbraio 2017, con la quale l’Ufficio del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver operato delle riduzioni di spesa previste da disposizioni legislative ed in particolare sul capitolo 228 “Fondo servizio civile nazionale”, per un importo accantonato di euro 12.923.710,00;
VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2017 - sul quale la Consulta nazionale per il servizio civile e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 22 marzo 2017 e 4 maggio 2017 - che prevede, in relazione alle risorse finanziarie disponibili (euro 276.894.000,00, comprensivi dei risparmi delle precedenti programmazioni) un contingente di 48.040 volontari, di cui 700 per i progetti da realizzarsi all’estero e 47.340 per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 960 da destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
CONSIDERATO che, in base al riparto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome previsto dal predetto documento di programmazione finanziaria, dei 47.340 volontari da impegnare in progetti da realizzarsi in Italia, 25.564 sono da destinare a progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari al 54% del contingente e 21.776 a progetti presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome pari al 46% del totale;
CONSIDERATO che il citato documento di programmazione finanziaria 2017, nel prevedere meccanismi di efficientamento della spesa mirati ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie disponibili, che evitino il formarsi di giacenze finanziarie inutilizzate in capo alle singole Regioni e Province autonome stabilisce che:
-il Dipartimento “si impegna a finanziare complessivamente tutti i progetti di servizio civile nazionale approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito
delle rispettive competenze, fino alla concorrenza del 46% delle risorse disponibili (quota regionale) per il contingente Italia;
- “Ciascuna Regione o Provincia autonoma non potrà ricevere risorse finanziarie superiori a quelle necessarie ad avviare tutti i progetti approvati e inseriti nella propria graduatoria.
CONSIDERATO che entro il 21 ottobre 2016 sono stati trasmessi al Dipartimento, da parte degli enti iscritti all’albo nazionale per il servizio civile, un numero di 1.931 progetti da realizzarsi in Italia per l’impiego di 27.206 volontari e un numero di 112 progetti da realizzarsi all’estero per l’impiego di 966 volontari, per un totale di 2.043 progetti per complessivi 28.172 volontari;
RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 21 ottobre 2016, sono stati approvati n. 1.856 progetti da realizzarsi in Italia per l’impiego di n. 26.149 volontari e n. 102 progetti da realizzarsi all’estero per l’impiego di n. 866 volontari, per un totale di n. 1.958 progetti per complessivi n. 27.015 volontari;
VISTO il decreto n. 299/2017 dell’10 maggio 2017 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato in data 10 maggio 2017 sul sito del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
CONSIDERATO che le somme recuperate in via amministrativa consentono al Dipartimento di incrementare il contingente dei volontari all’estero da 700 a 800 unità;
VERIFICATO pertanto che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, è possibile avviare al servizio complessivamente n. 26.304 volontari di cui:
- n. 25.516 in Italia, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 49;
- n. 788 volontari da avviare nei progetti da realizzarsi all’estero e collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 66;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari in servizio civile nazionale per i progetti approvati ed inseriti nelle rispettive graduatorie, per n. 25.516 volontari da avviare in progetti da realizzarsi in Italia e n. 788 volontari da avviare in progetti da realizzarsi all’estero;
DECRETA
Art. 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di n. 26.304 volontari, da avviare nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero, presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dal Dipartimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed inseriti nelle graduatorie.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Art. 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all’Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impegnati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari dei progetti, secondo lo schema di cui all’Allegato 6 al presente Xxxxx, recante le informazioni minime indispensabili per la conoscenza degli stessi da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell’intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.
Art. 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Il candidato deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla HOME PAGE del sito ufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. L’ente dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini, secondo le modalità prescritte dall’art. 4, del presente bando e che alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione,
secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60, come indicato nella scheda di valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L’ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, in considerazione della sede indicata dai candidati nella domanda.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
Art. 6
Avvio al servizio
L’ente deve inserire nel sistema informatico “UNICO - Helios” le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in un’unica sede di attuazione del progetto di riferimento. L’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul predetto sistema.
Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 5, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx , in aggiunta alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del Dipartimento.
La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: il codice dell’ente (NZ…..), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 31 ottobre 2017 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece
i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.
Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato 5.
Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password utilizzando i quali il giovane potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.
L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario per la conservazione dello stesso e l’erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 7
Volontari in servizio civile all’estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.
La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è pari a:
- 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
- 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
- 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.
È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’ente di impiego durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.
La misura del contributo estero giornaliero è pari a:
- 30 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
- 27 euro a volontario per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
- 24 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.
I volontari idonei selezionati in progetti all’estero, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito, atteso che l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero dei volontari non registrati. L’eventuale partenza all’estero di volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.
Art. 8
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 10
Disposizioni finali
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero tel. 06. 00000000.
Roma, 23 maggio 2017
Il Capo del Dipartimento X.xx Cons. Xxxxxxxx XXXXXXX
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.
Ai sensi dell’art 16, comma 3, del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40 gli assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio, stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.
Note all’art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale, nonché i criteri di selezione. L’accesso al sito è gratuito. L’ente può adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito del Dipartimento è possibile accedere direttamente ai siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati riferiti al presente bando.
Note all’art. 3
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (Consiglio di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Anche gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari che abbiano già svolto il servizio civile nazionale; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile, ivi compresi i progetti per l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Note all’art. 4
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all’Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 26 giugno 2017.
I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - sezione modulistica. La mancata presentazione dell’Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni, così come la mancata presentazione del documento di identità.
La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto:
• mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo presentate a mano o inviate per Raccomandata A/R;
• mediante verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande
via PEC.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.
Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione.
Note all’art. 5
L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. E’ invece sanabile il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero di una fotocopia del documento di identità scaduto.
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio sito internet almeno 15 giorni prima dell’inizio dei colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati. La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui determina l’annullamento del procedimento di selezione. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Al termine della selezione l’ente redige la graduatoria finale nella quale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge n. 191 del 1998. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.
Note all’art. 6
L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente alla dichiarazione di impegno di cui all’Allegato 5 e ai restanti documenti elencati all’art. 6 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Bando sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.
In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una password a fianco di ciascun nominativo inserito nell'Allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto “Verifica dei requisiti...”, che viene trasmesso all’ente.
Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per permettere loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della password, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del servizio, salvo richiesta di proroga al Dipartimento.
Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.
Note all’art.7
Non prima dei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione i volontari devono effettuare la registrazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx scegliendo la tipologia di viaggio “operatori umanitari e di cooperazione”, registrarsi nell’area “operatori” e accedere al “tuo viaggio”, compilare i dati anagrafici, inserire nella sezione “contatto” la tipologia “volontario” e proseguire con l’inserimento degli ulteriori dati richiesti. Nella successiva sezione “quando” oltre ai dati relativi alla partenza occorre inserire nella parte relativa alle “note di viaggio” la qualifica di volontario del servizio civile volontario. Terminata la registrazione stampare la schermata riepilogativa e consegnarla all’ente di servizio.
Note all’art.10
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.