MDX724E
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CONDIZIONI GENERALI PER FORNITURE
1. PREZZI BLOCCATI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto salvo quanto previsto all’art. 24 del presente.
2. ONERI E SPESE
Qualsiasi spesa od onere relativo all’esecuzione del contratto, confezionamento, imballaggio e trasporto spettano al fornitore, anche se interverranno delle nuove disposizioni legislative in materia.
3. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il fornitore è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose arrecati ad ASM Pavia o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
Il fornitore è responsabile del buon andamento della fornitura e degli oneri che dovessero gravare su ASM Pavia in conseguenza dell’inosservanza di obblighi del fornitore o del personale da lui dipendente.
Il fornitore deve garantire all’Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerla estranea ed indenne da azioni e pretese al riguardo.
4. OBBLIGO VISIONE E DI ADESIONE AL CODICE ETICO- COMPORTAMENTALE DI ASM PAVIA
4.1 ASM PAVIA ha adottato il proprio CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE, di seguito anche denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all’interno della SOCIETÀ . Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi in adempimento al disposto del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e al PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE della Società . Il CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE è visionabile da tutti attraverso il sito web istituzionale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/
4.2 Il "Codice" recepisce le disposizioni previste sia dal Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01, sia le misure obbligatorie ed ulteriori di condotta previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anch'esso consultabile sul sito web della Società all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx- trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/
4.3 Per tutti i fornitori, appaltatori, consulenti e collaboratori operanti in ASM PAVIA (da ora anche denominati TERZI) è fatto obbligo di sottostare a tutte le disposizioni del Codice, con particolare riferimento al cosiddetto rapporto con i terzi, sottoscrivendo il presente documento, dichiarando di averlo visionato e di averne inteso i contenuti.
5. CLAUSOLE NORME ANTICORRUZIONE
PREMESSA
5.1 Ai sensi della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”) elaborato a livello nazionale ed internazionale, al fine di assicurare l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e degli Enti privati e nelle Fondazioni in controllo o a partecipazione pubblica. Il PNA prevede che ogni soggetto sopra indicato adotti, tra gli altri adempimenti, una serie di misure obbligatorie che devono essere recepite e caratterizzate dagli stessi ai diversi contesti attraverso la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
5.2 La Società "ASM Pavia S.p.A” di seguito chiamata anche Società o ASM PAVIA , in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha predisposto, aggiornato ed approvato in ottemperanza alla L.190/2012 un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che definisce le misure attuate dalla Società al fine di prevenire il rischio legato ai reati di corruzione in stretta correlazione con i documenti di attuazione del D.Lgs. n.231/2001, fermo quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione (PNA). Il Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione approvato prevede l'obbligo per tutti i fornitori, appaltatori, consulenti o collaboratori di prendere visione e sottoscrivere le disposizioni sotto elencate. Quanto di seguito disposto costituisce parte integrante dei contratti stipulati tra le parti.
PENDENZE
5.3 In caso di coinvolgimento del fornitore in fatti di natura corruttiva, a seguito di:
- avvio di procedimento penale;
- ricevimento di informazione di garanzia o ordine di esibizione ex art. 256 cpp o perquisizione o sequestro;
- sentenza di primo grado e sentenze passate in giudicato,
ferma restando la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione del rapporto di collaborazione nell’ambito delle misure previste a livello contrattuale, il fornitore che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione con delega attribuita da ASM Pavia SPA deve darne tempestiva comunicazione al RPCT all’ Organismo di Vigilanza dando immediata indicazione dell’oggetto del provvedimento, della natura del provvedimento, della sentenza passata in giudicato e dell’eventuale interdizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
SUSSISTENZA VIZIO DI CONFLITTUALITÀ
5.4 Secondo quanto previsto nel Codice Etico-Comportamentale e dal quadro normativo il personale di ASM PAVIA si deve astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito significativi,ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di eventuali altri enti, comitati, società o stabilimenti, associazioni anche non riconosciute, di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
5.5 Nel caso in cui il fornitore, fornitore, consulente o collaboratore si trovi in condizione di anche solo potenziale vizio di conflittualità, di cui al punto 3.1, con personale della Società con cui si è venuto a contrarre è fatto obbligo agli stessi di informare sempre tempestivamente il Responsabile Prevenzione Corruzione ed i membri dell'Organismo di Vigilanza La segnalazione dovrà prevederel'indicazione dettagliata del caso specifico di anche potenziale conflittualità, gli elementi oggettivi per poter approfondire la verifica, l'eventuale periodo se circoscritto nel tempo in cui si è riscontrato il vizio di conflittualità, i soggetti o le persone coinvolte in posizione di conflittualità. Il Responsabile Prevenzione Corruzione ed i membri dell'Organismo di Vigilanza avvieranno una attività di verifica a seconda della pertinenza (rammentando che l'OdV si riferisce solo ai reati presupposto che possono prevedere la responsabilità amministrativa dell'Ente) per ravvisare la sussistenza della segnalazione e nel caso si riferiranno ai referenti responsabili per trovare soluzioni di mitigazione del vizio di conflittualità.
LIMITAZIONE LIBERTÀ NEGOZIALE E PATTI DI INTEGRITA’ (PANTOUFLAGE)
5.6 L'art.53, c.16ter, D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L.190/2012, sancisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
5.7 Il rischio che la norma intende scongiurare è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno della Società per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o
il soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.
5.8 Alla luce delle premesse suindicate, nonché di quanto recepito nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, ai TERZI è fatto divieto di instaurare alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i dirigenti ed il personale tecnico amministrativo titolari o responsabili dei provvedimenti, contratti o accordi di cui sono stati beneficiari per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego del personale suindicato con la Società.
6. MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate negli ordinativi di acquisto.
Prodotti diversi da quelli specificati nell’ordine, saranno accettati solo dopo avere verificato la perfetta corrispondenza nelle modalità di utilizzo, nel rendimento, nei risultati e nelle caratteristiche generali del prodotto. Se il prodotto fornito dovesse risultare non idoneo, il fornitore dovrà consegnare quanto richiesto nell’ordine.
Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di garantire la consegna di uno o più materiali offerti, per messa “fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità” degli stessi, questi dovrà segnalare formalmente tale circostanza mediante dichiarazione da parte della casa produttrice. Il Fornitore dovrà, inoltre, indicare quali materiali aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche e fornendo idonea campionatura degli stessi per le opportune verifiche.
Il fornitore si impegna ad informare ASM sulla evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alle prestazioni dei servizi connessi.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità rispetto all’ordine, la ASM potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via fax o PEC il ritiro dei quantitativi in eccesso o in difetto o la sostituzione degli prodotti difformi.
Il ritiro della merce in eccesso o in difetto o la sostituzione dei prodotti non conformi dovranno essere effettuati senza alcun onere per ASM.
7. CLAUSOLA DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 0000, X. 000
Xx fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e dichiara di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. Il fornitore si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto. La condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, del fornitore per reati di rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001,del quale in qualunque modo ASM Pavia sia venuta a conoscenza, è considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dal contratto e costituisce motivo di risoluzione anticipata “ipso iure” del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., senza preavviso, né pagamento di somma alcuna dal parte di ASM Pavia
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Le eventuali attrezzature fornite, devono essere idonee per il lavoro specifico, rispettare le adeguate procedure di manutenzione, le disposizioni in materia di sicurezza e devono essere corredate da istruzioni d'uso, libretto di manutenzione, schede di sicurezza, informazioni in merito a DPI richiesti e relativi aggiornamenti.
Ove sia prevista formazione in merito all’utilizzo delle attrezzature fornite, il fornitore si impegna a rilasciare idonea documentazione attestante l’avvenuto addestramento, gli argomenti trattati, modalità e esito di verifica apprendimento (prova pratica, test…), data e durata addestramento, riferimenti del soggetto
formatore e del personale coinvolto nella formazione.
Ai sensi dell’art. 26, del d.lgs. 81/08, il fornitore garantisce la propria partecipazione alle attività relative all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro inerenti all’attività lavorativa oggetto del contratto. In particolare garantisce:
• il coordinamento, congiuntamente ad ASM, degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente alle mansioni svolte nelle aree interessate;
• l’informazione reciproca, sulla stessa materia, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle ditte coinvolte nell’esecuzione del servizio in oggetto.
XXX provvederà ad informare il fornitore dei rischi sul lavoro inerenti all’attività lavorativa svolta a norma dell’art. 26, comma b del D.L. 81/08
9. DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Di seguito vengono riportate le principali disposizioni in materia ambientale a cui le ditte terze prestanti il proprio operato nel sito di ASM PAVIA SPA devono attenersi.
Altre modalità operative a cui le ditte terze dovranno attenersi per il rispetto dei requisiti ambientali inerenti il lavoro stesso e non previste nel presente regolamento saranno trattate a parte e comunicate al momento opportuno al Responsabile della ditta esterna.
9.1 SCARICHI IDRICI
I reflui provenienti da attività di cantiere \ appalto dovranno essere gestiti dall’impresa appaltatrice nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Quando possibile lo scarico in fogna è sempre ammesso per le attività di tipo domestico o ad esse assimilabili, avendo cura di evitare ogni forma di contaminazione con sostanze pericolose.
I reflui di attività di cantiere dovranno essere gestiti come rifiuto conferendoli ad aziende autorizzatee, i relativi formulari dovranno essere consegnati all’ Ufficio Ambiente ASM PAVIA SPA attestato dell’avvenuto conferimento.
9.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Durante le attività di cantiere o in appalto bisogna evitare per quanto possibile l’emissione di polveri diffuse o fumi molesti., adottando gli accorgimenti che si riterranno più opportuni( per esempio utilizzando mezzi di aspirazione per eventuali polveri prodotte) in accordo con l’Ufficio Ambiente di ASM PAVIA SPA. La movimentazione di sostanze polverulente deve essere eseguita con massima attenzione alla dispersione,e il loro eventuale immagazzinamento deve prevedere la possibilità di protezione dal vento e dalla pioggia attraverso la copertura con teli o barriere adeguate.
9.3 RIFIUTI
La prevenzione alla produzione e la corretta gestione dei rifiuti sono prerogative fondamentali per ASM PAVIA SPA. Massima attenzione deve essere prestata da tutti gli appaltatori al deposito, movimentazione, conferimento e trasporto dei rifiuti prodotti durante le attività appaltate. Se non diversamente specificato, nel contratto di fornitura o nei capitolati di appalto, tutti i rifiuti sono da considerarsi dell’impresa appaltatrice che li ha prodotti nell’espletamento delle attività oggetto di contratto. A tal fine l’impresa appaltatrice si impegna a predisporre, presso la sede del cantiere, un deposito temporaneo dei rifiuti, in accordo con l’Ufficio Ambiente di ASM PAVIA SPA che sia protetto da possibili sversamenti sul suolo, anche tramite l’utilizzo di teli isolanti, e da possibili dilavamenti da acque piovane. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve prevedere una separazione dei rifiuti in forme omogenee evitando di mischiare rifiuti incompatibili e attuando per quanto più possibile la raccolta differenziata. Il deposito temporaneo non deve superare i limiti previsti dalle disposizioni normative e comunque deve essere conferito alle ditte autorizzate quanto prima possibile, onde evitare accumuli e depositi incontrollati .La modalità di conferimento deve rispettare le normative vigenti e i regolamenti territorialmente pertinenti.
9.4 RUMORE
Qualora gli interventi comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, e siano suscettibili di essere autorizzati anche in deroga ai limiti del territorio dove si svolgono, va verificato il rispetto dei limiti di emissione con le aree sensibili in materia di emissioni sonore va inoltrata comunicazionenecessaria anche
all’Ufficio Ambiente di ASM Pavia SPA, che si esprime in merito.
9.5 SOSTANZE PERICOLOSE
La ditta appaltatrice deve raccogliere e mantenere aggiornato un “Elenco Schede di Sicurezza” e un archivio Schede di Sicurezza contenente tutte le schede relative ai prodotti utilizzati nell’attività soggetta ad appalto. Per garantire il rispetto dei contenuti presenti nelle schede di sicurezza la ditta appaltatrice deve:
- archiviare un elenco aggiornato delle schede di sicurezza presenti nell’area di lavoro;
- consegnare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, o renderne disponibile la consultazione al personale;
- divulgare a tutti coloro che utilizzano il prodotto le prescrizioni relative al suo uso, manipolazione e stoccaggio, misure di primo soccorso, misure antincendio oltre alle operazioni da effettuare in caso di fuoriuscita accidentale;
- far rispettare le prescrizioni relative all’uso del prodotto, manipolazione e stoccaggio, misure di primo soccorso, misure antincendio oltre alle operazioni da effettuare in caso di fuoriuscita accidentale;
- predisporre adeguate misure di intervento per sversamenti accidentali o cattiva gestione.
I rifiuti associati alle sostanze pericolose utilizzate vanno smaltiti secondo quanto indicato nelle schede di sicurezza e dalle prescrizioni previste nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti.
Copia dell’elenco delle sostanze pericolose utilizzate deve essere consegnata ad ASM PAVIA qualora previsto nel DUVRI ( Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze)
9.6 SVERSAMENTI
Nel caso si verifichi un’emergenza a carattere ambientale generata da sversamenti, la ditta appaltatrice è tenuta a gestire l’emergenza rispettando le indicazioni previste dalle norme vigenti nonché quanto previsto dal presente documento.
La ditta appaltatrice è tenuta ad essere dotata di materiali, posti in opportune aree definite, per un primo e/o risolutivo approccio all’emergenza
Le situazioni che richiedono una procedura di emergenza riguardano:
a) Sversamenti di olio esausto
Nel caso si verifichi tale emergenza occorre procedere come descritto di seguito:
- Confinare l’area su cui si è verificato lo sversamento tamponando con materiale assorbente per limitare lo spandimento ed evitando che raggiunga caditoie e/o tombini;
- raccogliere l’olio sversato e cospargere la zona con materiale assorbente;
- avvisare tempestivamente il Responsabile dei lavori, per conto della ditta;
- raccogliere il materiale in contenitori metallici e smaltire il rifiuto secondo norme vigenti.
b) Sversamenti di rifiuti solidi
In caso di sversamento di rifiuti solidi occorre procedere come di seguito descritto:
· confinare l’area su cui si è verificato lo sversamento;
· raccogliere il rifiuto sversato;
· smaltire il rifiuto secondo norme vigenti.
c) Sversamenti di prodotti chimici
Tali situazioni riguardano tutte le fasi lavorative che prevedono l’utilizzo di prodotti chimici (vernici,additivi, oli da attrezzature, ecc.).
Si tratta di sversamenti di prodotti chimici da bidoni, taniche o xxxxxxxx.Xx ditta procede come di seguito descritto:
- tampona immediatamente la perdita con materiali assorbenti limita lo spandimento sul suolo evitando che raggiunga caditoi e/o tombini;
- confina l’area su cui si è verificato lo sversamento;
- bonifica l’area interessata cospargendo sulla sostanza materiale assorbente idoneo;
- smaltisce la pasta così prodotta come rifiuto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
d) Sversamenti di acque reflue
Nel caso si verifichi uno sversamento accidentale di acque reflue inquinanti occorre compiere immediatamente le seguenti azioni:
Sversamenti puntuali da tubazioni:
- intercettazione della perdita;
- chiusura dello scarico, a monte della perdita. Sversamenti puntuali da serbatoi:
· svuotamento dell’eventuale serbatoio;
· Immediatamente dopo l’attuazione delle prime misure di contenimento dell’emergenza occorre decidere le successive azioni da compiere, anche in considerazione degli obblighi imposti dalla normativa antinquinamento.
10. INADEMPIMENTO E PENALI
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11 del presente, è facoltà d’ASM Pavia S.p.A.applicare le penali come di seguito riportate. La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell’addebito all’appaltatore e in difetto di motivata giustificazione addotta dal medesimo ed accettata da ASM Pavia.
Se non diversamente stabilito, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto a quanto indicato nell’ordine.
In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della fornitura assegnata e qualora venga raggiunto tale limite, ASM Pavia S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In tutti i casi di inadempimento del fornitore, ASM Pavia S.p.A avrà comunque diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11.
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ASM Pavia S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R con un preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti e previo incameramento del deposito cauzionale (ove presente), nei seguenti casi:
1) frode nell'esecuzione della prestazione;
2) dopo n. 3 contestazioni scritte concernenti inadempienze anche di natura diversa, di particolare gravità;
3) quando per negligenza del fornitore e/o per inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate sia prevedibile che la fornitura non sarà consegnata nei termini prefissati dal contratto
4) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori ed il versamento dei contributi sociali;
5) inadempimento alle disposizioni di ASM Pavia S.p.A. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
6) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione;
7) rallentamento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della prestazione nei termini previsti dal presente contratto;
8) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
9) nel caso previsto dall’art. 7 del presente;
10) in caso di grave violazione della politica QAS di ASM Pavia S.p.A.;
11) nel caso previsto dall’art. 15 del presente;
12) nel caso previsto dal precedente articolo 10 del presente ;
13) in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti dall’art.80 del DLGS 50/16
14) nel caso di richiesta revisione prezzi, ai sensi dell’art. 24 del presente, non compatibile con le previsioni di spesa di ASM PAVIA SPA.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del fornitore dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da
ASM Pavia S.p.A. è fatta al fornitore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della prestazione.
Nei casi di risoluzione d’ufficio del contratto spetterà al fornitore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, mentre la stazione appaltante avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e/o dalla negligenza e/o dal dolo del fornitore.
Nel caso di esecuzione d’ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, ASM Pavia S.p.A. a spese e rischio del fornitore, procederà a nuovo affidamento delle residue attività sulla base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti del fornitore nei riguardi del quale è stata disposta l’esecuzioned’ufficio. Quest’ultimo avrà diritto soltanto a rendiconto della gestione dell’affidamento disposto a suo carico.
Resta in ogni caso fermo il diritto di ASM Pavia S.p.A. di richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il fornitore non può cedere in tutto o in parte il contratto di fornitura.
Il fornitore può subappaltare il contratto nei limiti previsti dalla normativa vigente previo consenso scritto dell’ASM.
Nel caso di subappalto autorizzato resta invariata la responsabilità del fornitore. Copia del contratto di subappalto deve essere consegnata ad ASM.
La violazione del divieto di cessione del contratto e il ricorso del subappalto non autorizzato costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto stesso.
13. ENTITA’ DEL CONTRATTO
E’ facoltà di ASM Pavia richiedere una maggiore o minore quantità di beni, rispetto alle quantità concordate, nella misura massima del 20%, senza che il fornitore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta.
Le maggiori forniture richieste dovranno essere eseguite alle medesime condizioni contrattuali.
14. CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA, EX ART. 3, L. 13.8.2010, n. 136, E S.M.I
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, le parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le transazioni finanziarie eseguite in violazione degli obblighi posti dalla precitata normativa comportano la nullità del contratto.
15. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.
Il fornitore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori (rif. art. 23- comma 16- del D.Lgs 50/2016).
Il fornitore e gli eventuali subappaltatori si obbligano a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del fornitore per l'esecuzione della prestazione, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Il fornitore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l’applicazione ai lavoratori di un CCNL che risulti coerente con l’affidamento, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’affidamento ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Con riferimento a tali incombenze, il fornitore ha l’obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta di ASM Pavia, la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza dell’affidamento. Nel caso il fornitore risultasse inadempiente, è facoltà di ASM Pavia sospendere il pagamento del corrispettivo a favore dello stesso, assegnando un termine al medesimo per la regolarizzazione della propria posizione. Qualora il fornitore non provvedesse a tale regolarizzazione, ASM Pavia potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 11. E’ facoltà di ASM Pavia procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 11, nel caso in cui il fornitore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti.
Parimenti il fornitore ha l’obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta di ASM Pavia, la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale dell’eventuale subappaltatore, nel periodo di valenza dell’affidamento. Qualora, a seguito di tali controlli, il subappaltatore risultasse inadempiente, è facoltà di ASM Pavia sospendere il pagamento del corrispettivo a favore del fornitore, assegnando un termine al medesimo affinché ottenga la regolarizzazione da parte del subappaltatore della propria posizione. Qualora il fornitore non provvedesse in tal senso, ASM Pavia potrà procedere alla revoca dell’autorizzazione al subappalto. E’ facoltà di ASM Pavia procedere alla revoca del subappalto, nel caso in cui il fornitore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.
16. COLLAUDO
Le forniture di beni ed attrezzature devono essere accettate o collaudate da personale di ASM Pavia tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati da ASM in relazione allo specifico contratto. L’accettazione dei beni od il collaudo delle attrezzature devono accertare che vi sia corrispondenza ai requisiti richiesti.
L’incaricato all’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e nelle prove effettuati, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili.
Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati. In questi casi il fornitore ha l’obbligo di provvedere, nel termine di 15 giorni, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.
In caso di beni soggetti a collaudo, la relativa operazione deve avvenire entro 10 giorni dalla consegna del bene e alla presenza di persona incaricata dal fornitore e debitamente invitata.
In caso di assenza ingiustificata dell’incaricato dell’impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro il fornitore stesso. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa incarico, essa dovrà avvenire con le modalità ed i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione stessa.
17. MODALITA’ DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE
Il pagamento avverrà, in deroga a quanto stabilito dal D.lgs 192/12, entro 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
ASM PAVIA SpA rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del novellato art.17-ter,del DPR 633/72, in materia di split payment.
Ai sensi della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà obbligatoriamente riportare il CIG: tale codice è condizione per il pagamento. In assenza, ASM Pavia SpA respingerà il documento.
Si avvisa altresì che, a partire dal 01/01/2019 ASM PAVIA, ai sensi del comma 909 della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) come modificata dal decreto legge 79/2018, sarà soggetta al regime della fatturazione elettronica. Le e-fatture dovranno pertanto essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate in formato XML
18. GARANZIE
ASM Pavia si riserva di richiedere al fornitore, a suo insindacabile giudizio, la costituzione di un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell’esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la tesoreria di ASM o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ex art. 103 del D.LGS 50/2016.
In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del fornitore, ASM Pavia incamererà la cauzione definitiva, salve le azione per gli ulteriori danni subiti.
La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l’esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali del fornitore. Il fornitore garantisce i beni e i materiali da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi 24 dalla data di effettiva consegna, salvi i diversi periodi di garanziastabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali.
Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difettidei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese del fornitore.
Se il fornitore non provvede nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la stessa ASM Pavia, addebitando le spese al fornitore.
19. COPERTURE ASSICURATIVE
Il fornitore manterrà indenne ASM Pavia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose sue e di terzi per effetto ed in dipendenza dello svolgimento dell’ordine. A tal proposito il fornitore dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto dell’ordine.
Poiché la gestione dell’ordine è a totale rischio del fornitore, quest’ultimo dovrà essere considerato quale unico responsabile, nei confronti dei terzi, per ogni violazione di legge e/o danni che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dall’ordine, con espresso impegno di tenere manlevata e indenne ASM Pavia ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
20. TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
Il fornitore, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad ASM Pavia e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
A fronte di quanto sopra il fornitore manleva espressamente ASM Pavia da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.
21. CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E POLITICA QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA DI ASM PAVIA
Il fornitore accetta e s’impegna ad osservare il Codice etico e comportamentale, il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01 e la Politica QAS di ASM Pavia SpA, visionabili ed acquisibili dal sito internet: xxx.xxx.xx.xx
Norme ISO 9001 e 14001 e ISO 45001: il fornitore s’impegna, nello svolgimento del contratto, a conformare la propria attività ai principi contenuti nella norma ISO 9001 in particolare con riferimento alla predisposizione di specifici piani di erogazione e monitoraggio ed a conformare la propria attività ai principi contenuti nelle norme ISO 14001 e ISO 45001.
Per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro il fornitore s’impegna con ASM Pavia S.p.A. al rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 81 del 2008, in modo particolare nell’ambito della cooperazione, del coordinamento tra i datori di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dal DUVRI elaborato dal datore di lavoro committente.
22. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal contratto di fornitura sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Pavia.
23. RISERVATEZZA
Il fornitore ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene l’eventuale documentazione fornita da ASM per iltempo strettamente necessario all’espletamento del contratto, salvo diversi accordi. Il fornitore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento del contratto; né lo stesso può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale
24. REVISIONE PREZZI
Qualora nel corso dell’esecuzione della prestazione, i prezzi subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento, tali da determinare un aumento dei prezzi indicati in sede di offerta, si provvederà, coerentemente alle disposizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs 50/16 e dell’art. 29 del D.L n.4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ad operare la revisione del corrispettivo
ASM PAVIA valuterà le eventuali variazioni in aumento tenendo come riferimento a titolo esemplificativo:
a. CCIAA, Confartigianato e C.N.A territorialmente competenti;
b. l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (c.d. NIC) pubblicato dall’ISTAT;
c. il listino prezzi vigente del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche
La revisione prezzi sarà operata solo a seguito di formale istanza inviata ad ASM Pavia, che dovrà essere espressamente accettata dalla stessa se compatibile con le proprie previsioni di spesa, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta. Il fornitore dovrà quindi esibire la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta.
25. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In conformità con il GDPR (UE n. 679/16) e del D.lgs 196/03 (come modificato dal D.lgs 101/18), il trattamento di dati personali necessario all’esecuzione del contratto di fornitura (base giuridica del trattamento) è definito da specifica Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR (Informativa per il Fornitore) allegata alle presenti Condizioni Generali e/o consultabile sul sito web aziendale xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx-xxxxxx-xxx/xxxx-x-xxxxxxx/
26. ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto qui non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materiae, se del caso, lo specifico contratto stipulato tra le parti.
In caso di incompatibilità con quest’ultimo, si applicheranno le disposizioni in esso contenute.
In conformità al disposto negli art. 1341, co. 2, x.x. x xxx. 0000, xx. 0, x.x., xx xxxxxxxxx approva specificamente le seguenti condizioni generali: Art.1 (Prezzi Bloccati), Art.2 (oneri e spese), Art.3 (Responsabilità del fornitore), Art.4.(Obbligo visione e di adesione al codice etico- comportamentale di ASM PAVIA); Art.5.(Clausole norme anticorruzione), Art.7 (Xxxxxxxx X.Xxx 8 giugno 2001, n. 231),Art.9 (disposizioni in
materia ambientale), Art. 10 (Inadempimento e penali); Art. 11 (Risoluzione), Art. 13 (Entità del contratto) Art. 15. (Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultantidai contratti collettivi di lavoro); Art. 17 (Modalità di Pagamento e Fatturazione), Art. 18 (Garanzie); Art. 19 (Coperture Assicurative), Art. 20 (Tutela contro azioni di terzi), Art. 22 (Foro Competente), Art. 23 (Riservatezza), Art. 24 (Revisione Prezzi), Art. 25 (Trattamento di dati personali), Art. 26 (Altre disposizioni),