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ALL. A - PV 76
Accordo per la gestione del SII nella zona compresa nell'interambito di Varese e Como
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il Dott. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx nato a Varese (VA) il 24/07/1976, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, Codice Fiscale 95073580128, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx, 0, Xxxxxx (XX), come da Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 133 del 3 agosto 2020.
la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx nata a Rescaldina (MI) il 24/01/1950, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito di Como, di seguito Codice Fiscale 95109690131, Partita IVA 03703830137 con sede legale in xxx Xxxxx Xxxx x. 000, Xxxx (XX), come Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Como n. di registro 25/2018 del 27/03/2018 e n. di registro 42/2018 del 16/05/2018, con cui viene attribuita la funzione di Presidente.
il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Bergamo (BG) il 06/02/1984, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Como Acqua S.r.l., che in seguito sarà indicata più brevemente "Como Acqua" con sede in Xxxx (Xx), xxx Xxxxx Xxxx x. 000, codice fiscale e partita I.V.A. 03522110133, come da nomina dell’Assemblea dei Soci in data 24 luglio 2018.
il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx nato a Gallarate (VA) il 23/02/1971, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alfa S.r.l., che in seguito sarà indicata più brevemente "Grossista" o "ALFA", con sede in Varese, via Carrobbio n. 3 codice fiscale e partita
I.V.A. 03481930125, come da verbale della Assemblea dei Soci del 12/07/2018.
Premesso che
A) Alfa S.r.l. è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese per anni venti (20) decorrenti dal 1 luglio 2015, e dunque fino al 30 giugno 2035, in forza della Convenzione stipulata in data 03/12/2015, aggiornata (e sottoscritta in data 29/06/2017) in base alle disposizioni contenute
nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR;
B) Como Acqua S.r.l. è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como per anni venti (20) decorrenti dal 1 ottobre 2015, e dunque fino al 30 settembre 2035 in forza della Convenzione firmata in data 30 novembre 2015 e successivamente aggiornata (e sottoscritta in data 24/11/2017) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR;
C) che il presente accordo è sottoscritto anche dai Presidenti degli Uffici d’Ambito di Como e della
Provincia di Varese a valere quale condivisione del suo contenuto;
D) le parti si danno atto che quanto previsto dal presente accordo deve essere conforme ai superiori e prevalenti disposti dei Piani d’Ambito e delle Convenzioni tra gli EGA ed i Gestori d’ambito, per cui nessuna disposizione del presente accordo potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti dell’affidamento disposto dalla Provincia di Como e dalla Provincia di Varese in favore dei rispettivi Gestori Como Acqua S.r.l. e Alfa S.r.l.;
E) le parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente accordo che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto;
F) le parti prendono atto della presenza nelle aree di interambito di soggetti esecutori del SII o parte di esso che operano in attesa del completamento dei percorsi di subentro nelle gestioni preesistenti, così come approvati dai rispettivi Enti di Governo dell’Ambito (di seguito EGA).
Tutto ciò premesso e richiamata quale parte e integrante e sostanziale, le Parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate,
convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - Definizioni
1.1 Con il termine "Accordo" si intende il presente accordo.
1.2 Con il termine "Interambito" si intende una porzione di territorio condivisa da più Ambiti Territoriali Ottimali caratterizzato dalla presenza di infrastrutture a servizio del suddetto territorio che, per loro natura e destinazione, non possono essere suddivise e/o la cui suddivisione determinerebbe inefficienze e diseconomie nella gestione del Servizio Idrico Integrato.
1.3 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione del presente Accordo, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Art. 2 - Oggetto dei servizi ricadenti nell’area di interambito
2.1 All’interno dell’area di interambito, Alfa S.r.l. svolge la propria attività di grossista riconducibile al servizio di depurazione per i comuni:
● appartenenti all’agglomerato di AG01203401_Caronno Pertusella servito dall’impianto di depurazione DP01203401_Caronno Pertusella, in particolare per l’ATO di Varese i Comuni di Caronno Pertusella e Saronno, mentre per l’ATO di Como i Comuni di Appiano Gentile (parte), Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Fino Mornasco (parte), Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Vertemate con Minoprio (parte);
● appartenenti all’agglomerato di AG01208001_Gornate Olona servito dall’impianto di depurazione DP01208001_Gornate Olona, in particolare per l’ATO di Varese i Comuni di Castiglione Olona, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lozza, Malnate, Vedano Olona, Varese, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, mentre per l’ATO di Como i Comuni di Binago, Solbiate con Xxxxx (parte);
● appartenenti all’agglomerato di AG01210901_Origgio servito dall’impianto di depurazione DP01210901_Origgio, in particolare per l’ATO di Varese i Comuni di Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo, mentre per l’ATO di Como i Comuni di Carbonate, Locate Varesino, Mozzate, Turate, Fenegrò (parte);
● appartenenti all’xxxxxxxxxxx xx XX00000000_Xxxxxxxx servito dall’impianto di depurazione DP01203001_Cantello, in particolare per l’ATO di Varese il Comune di Cantello, mentre per l’ATO di Como il Comune di Rodero.
2.2 All’interno dell’area di interambito, Como Acqua S.r.l. svolge la propria attività di grossista riconducibile al servizio di acquedotto per i comuni di Cislago, Gerenzano e Malnate.
Articolo 3 - Oggetto dell’Accordo e obblighi dei Gestori
3.1 Alfa S.r.l., nella sua veste di gestore affidatario da parte dell'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese per il proprio ambito, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter-ambito di cui all'art. 2, nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio pubblico di interesse generale, ex art.4, comma2, lett. a) D. Lgs 175/2016, a favore dei Comuni soci serviti nei quali il servizio idrico è gestito dal Gestore unico dell'Ufficio d’Ambito di Como.
3.2 Como Acqua S.r.l., nella sua veste di gestore affidatario da parte dell'Ufficio d’Ambito della Provincia di Como per il proprio ambito, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter- ambito di cui all'art. 2, nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio pubblico di interesse generale, ex art.4, comma2, lett. a) D. Lgs 175/2016, a favore dei comuni nei quali il servizio idrico è gestito dal Gestore unico dell'Ufficio d’Ambito di Varese.
3.3 Con riguardo alle attività di cui al precedente articolo, Alfa S.r.l. e Como Acqua S.r.l. sono obbligati a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla regolazione dell'ARERA e ad operare, per quanto applicabili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle proprie Carta del servizio idrico, nei propri Regolamenti del servizio idrico integrato nelle versioni pro tempore vigenti ed approvate dai rispettivi Uffici d’Ambito, o eventuali ulteriori standard di qualità richiesti dall'Ufficio d’Ambito al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito.
3.4 Alfa S.r.l. e Come Acqua S.r.l. sono responsabili della corretta e puntuale erogazione dei servizi di grossista dai medesimi svolti e della gestione delle opere di cui risulta proprietaria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla data di stipula del presente Accordo, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui all’articolo precedente.
3.5 Alfa S.r.l. e Como Acqua S.r.l. terranno sollevati e indenni gli Uffici d’Ambito di Como e gli Enti Locali delle Province di Como e Varese, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da esse reso nella loro veste di grossista, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.
3.6 La responsabilità di cui al precedente comma 3.5 non opera nel caso in cui il danno provocato dal Grossista sia conseguenza di comportamenti o omissioni imputabili ai soggetti di cui al comma 3.5, oppure alla scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano nella gestione diretta e nella disponibilità di Alfa S.r.l. e Como Acqua S.r.l., anche se connessi con i beni e le opere gestiti da Alfa S.r.l. e da Como Acqua S.r.l.
3.7 Alfa S.r.l. e Como Acqua S.r.l. dovranno fornire all'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e all’Ufficio d’Ambito di Como il dettaglio dei costi relativi alla fornitura all'ingrosso afferenti i servizi di
cui ai precedenti articoli, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo ad essi affidate, nonché degli adempimenti tariffari di competenza.
Articolo 4 - Programmazione degli interventi
4.1 La programmazione degli interventi spetta all’Ente di governo dell’ambito di riferimento del
soggetto Gestore chiamato alla realizzazione degli interventi stessi.
4.2 Gli Uffici d’ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse.
4.3 Gli Uffici d’ambito si impegnano a mantenere come prioritari gli interventi utili ad evitare l’incorrere o l’aggravarsi delle procedure d’infrazione europee negli agglomerati di interambito, a proporli per l’erogazione di eventuali contributi pubblici o per la loro riprogrammazione ed a vigilare sui rispettivi gestori affinché vengano rispettate le programmazioni vigenti. Essi si impegnano altresì ad informarsi tempestivamente circa eventuali modifiche e/o ritardi concernenti questi interventi.
Articolo 5 - Realizzazione degli interventi
5.1 In linea generale la realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII dell’ATO nel quale le infrastrutture sono localizzate. Tuttavia, per quanto concerne le zone di interambito di cui al presente accordo, il soggetto competente è da ritenersi il soggetto Gestore del servizio interessato dall’investimento in considerazione dei punti di connessione/consegna individuati nella cartografia allegata.
5.2 Gli Uffici d’ambito dovranno assicurare, da parte dei rispettivi gestori d’ambito e Comuni coinvolti, la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi Uffici d’Ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse.
5.3 In caso di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all’ATO nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del soggetto proponente il parere del Gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.
5.4 In caso vengano richiesti interventi di estensione della rete acquedottistica pubblica alimentata da reti esterne all’ATO nel quale questi verrebbero realizzati, deve preliminarmente essere acquisito da parte del soggetto proponente (privato, Comune competente per territorio EGATO o Gestore dell’ATO limitrofo) il parere tecnico favorevole del Gestore dell’acquedotto da cui si approvvigionerà l’opera in progetto.
Art. 6 – Validità e durata
6.1 Il presente Accordo di interambito è da ritenersi valido dal giorno di stipula sino alla scadenza
dell’affidamento del SII in uno dei due ambiti territoriali coinvolti.
6.2 Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi allegati saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione di cui all’articolo 10 per la relativa approvazione.
6.3 In caso di subentro di un nuovo Gestore del SII, gli Uffici d’Ambito, nei rispettivi atti convenzionali, dovranno porre in capo al Gestore subentrante gli obblighi, i diritti e le facoltà definiti dal presente Accordo.
Articolo 7 - Modalità di definizione del costo del servizio e dei rapporti con l’utenza
7.1 La remunerazione delle attività di depurazione rese da Alfa S.r.l. sul territorio dell’ATO della Provincia di Como avverrà per il tramite di una tariffa all’ingrosso che sarà frutto della metodologia di calcolo prevista da ARERA.
7.2 La tariffa applicata dal gestore Como Acqua S.r.l. al gestore del servizio, in caso di fornitura di acqua per il tramite della tubazione dedicata, considerata l’esiguità delle utenze coinvolte, sarà una tariffa di scambio all’ingrosso coincidente con quella applicata nell’ambito di Como per il servizio di acquedotto tariffa base.
7.3 Il versamento della tariffa spettante a Alfa S.r.l. e a Como Acqua S.r.l. verrà regolato contrattualmente tra i gestori dell'Ambito della provincia di Como e dell'Ambito della provincia di Varese.
7.4 Le Parti convengono che il presente Accordo potrà essere modificato o integrato qualora ciò sia richiesto dagli enti finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento (in essere o futuri) di Alfa S.r.l. e di Como Acqua S.r.l., che concernono investimenti riferibili anche solo pro quota al territorio di inter-ambito. In tale ipotesi, l’Ufficio d’Ambito di Como è tenuto a valutare secondo buona fede le suddette modifiche.
7.5 Per quanto concerne la fatturazione alle utenze industriali, la stessa verrà operata dal gestore d’ambito ove è ubicata l’attività produttiva che genera lo scarico e laddove lo stesso scarico è allacciato ad una rete fognaria/collettore appartenente ai Comuni dell’ambito di competenza.
7.6 In linea generale all’utente finale si applica la tariffa riconosciuta il Gestore per il servizio al
quale l’utente finale risulta direttamente allacciato nonché le discendenti di posizioni di Xxxxx e degli Ega (bonus sociale idrico, regolazione qualità tecnica, regolazione qualità contrattuale, carta dei servizi, e regolamenti).
Art. 8 - Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione di interambito
8.1 Nel caso di procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge, ai sensi del R.R. 4/2006, discendenti da aziende ubicate nei comuni dell’ATO di Como oggetto del presente accordo, l’Ufficio d’Ambito di Como e/o la Provincia di Como dovrà chiedere il rispettivo parere a Como Acqua S.r.l., che a sua volta dovrà acquisire parere da Alfa
S.r.l. sulla base del fatto che lo scarico dell’azienda, per il tramite della rete pubblica, recapiti nell’impianto di depurazione del Gestore dell’ambito di Varese.
8.2 Nel rilascio del parere di cui al precedente art. 8.1, Como Acqua S.r.l. dovrà coordinarsi con Alfa S.r.l. nel rispetto del regolamento del servizio di fognatura vigente nell’ATO di Como e nel rispetto delle prescrizioni proposte da Alfa S.r.l. per quanto attiene i servizi forniti.
8.3 Nel caso in cui i gestori dovessero rilevare la presenza di scarichi anomali (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente, sia quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione per le vie brevi, oltre che formalmente via PEC (entro 24 ore dall’evento), al gestore dell’impianto di depurazione e della fognatura riceventi lo scarico anomalo nonché agli Enti competenti (Provincia, ARPA, Uffici d’Ambito).
8.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente l’Ufficio d’Ambito competente territorialmente si impegna ad attivarsi con il gestore della rete fognaria perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore).
Art. 9 - Disciplina estensione reti o nuovi allacciamenti nei Comuni interessati da infrastrutture di interambito
9.1 In caso di progetti funzionali all’estensione o al potenziamento della rete fognaria nell’agglomerato, ovvero funzionali all’estensione dell’agglomerato stesso, l’Ufficio d’Ambito di Como e Como Acqua S.r.l. si impegnano ad acquisire in sede di progettazione definitiva il parere al gestore dell’impianto di depurazione interessato, anche nel caso di avvio delle procedure di cui all’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.
9.2 Nel caso di allacciamento di nuove utenze sulle infrastrutture oggetto del presente Accordo, i Gestori dovranno darne reciproca comunicazione con cadenza semestrale, riportando le
informazioni concordate fra gli stessi.
9.3 In caso di progetti funzionali all’estensione o al potenziamento di tratti di rete acquedottistica connessi alla rete di un altro ATO, l’Ufficio d’Ambito competente si impegna ad acquisire in sede di approvazione della progettazione definitiva il parere del gestore erogatore di acqua, anche nel caso di avvio delle procedure di cui all’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.
Articolo 10 – Controversie
10.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente Accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
10.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
- un membro nominato dal Gestore Alfa S.r.l.;
- un membro nominato dal Gestore Como Acqua S.r.l.;
- un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Como;
- un membro nominato dall'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese.
10.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente
all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
10.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Como o di Varese o al TAR Lombardia.
10.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito che ne ha fatto richiesta.
10.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
10.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
10.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Como o di Varese o al TAR Lombardia.
10.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di
diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
11.1 I Gestori si impegnano ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
12.1 Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 e a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
12.2 Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’adempimento dell’appalto e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
12.3 Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche da
parte dei loro dipendenti e collaboratori.
Articolo 13 – Risoluzione e recesso
13.1 In caso di anticipata cessazione dell’efficacia del presente Accordo per risoluzione o recesso, i gestori restano comunque obbligati a gestire i servizi affidati fino all’effettivo subentro del Gestore o di un nuovo Esecutore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.
13.2 Quanto sopra con salvezza dell’ipotesi in cui normative o disposizioni sopravvenute, o provvedimenti autoritativi travolgano l’accordo o incidano sulla sua perdurante validità ed efficacia o e ne determinino ipso iure la risoluzione, caso in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede e lealtà le conseguenze di tale sopravvenienza.
Articolo 14 Allegati
14.1 Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale
– sostanziale – del presente Accordo:
A. Planimetria interambito degli agglomerati coinvolti;
B. Planimetria interambito del punti di connessione.
In data e luogo delle sottoscrizioni digitali
ALFA S.R.L. COMO ACQUA S.R.L.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA UFFICIO D’AMBITO DI COMO
DI VARESE
(Dott. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx) (Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi delle vigenti norme.