CONVENZIONE 3(5 /¶(52*$=,21(
CONVENZIONE 3(5 /¶(52*$=,21(
DI PRESTAZIONE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE A FINI MEDICO LEGALI.
TRA
/¶,VWLWXWR 1D]LRQDOH SHU O¶$VVLFXUD]L±RDQirHez ionFeRQWUR
regionale Marche, codice fiscale 01165400589, partita IVA 0968951004, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00, rappresentata dal Direttore regionale, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di VHJXLWR GHQRPLQDWD ³,1$,/´
E
PIANETA SALUTE SRL, P.IVA e C.F.:01671080446 con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxx 00, in persona del legale rappresentante, di seguito denominata struttura sanitaria,
PREMESSO CHE
- TUD L FRPSLWL LVINWALILWriXen]trLa RquQeDlloOdLe llaGvHaluOtaOz¶ione medico-legale del danno subìto dal lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale allo scopo di poter fornire le conseguenti prestazioni economiche previste dalla normativa vigente, e che tale valutazione spesso deve essere supportata da esami di diagnostica per immagini eseguiti con le più appropriate tecnologie;
- FKH FRGHVWD 6WUXWWXUD q SUHVHQWH QHOO¶ HOHQFR G
convenzionate con il SSR, deliberato dalla Regione Marche aggiornato al 31 dicembre 2019;
- O¶,1$- ,/D irezione regionale Marche, LQ YLJHQ]D GHO 3URWRFRO INAIL/Regione Marche firmato 25/11/2013 di durata triennale e rinnovato sino al 25/11/2022, ha inviato proposta di convenzionamento SHU O¶HURJD]LRQH prestazioni di diagnostica strumentale con specifica comunicazione, prot. num.
11150 del 26/10/2020;
- La Struttura sanitaria possiede i requisiti richiesti e dispone delle tecnologie e delle professionalità necessarie;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Struttura sanitaria si impegna ad effettuare le prestazioni di diagnostica strumentale, per le quali risulta accreditata al SSR, finalizzate alla valutazione medico-
legale del danno di pertinenza INAIL, esclusivamente indicate QHOO¶DOOHJDWR Q
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornato secondo le necessità PHGLFR OHJDOL GHO¶,1$,/
ART. 3
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
/¶,1$,/ à pDrYesYsoLlaHsUtruttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento GL LGHQWLWj H GIHNOAIOL ¶(dLenPomSiHnaJtaQMDoWd.L1Y27D/I INAIL).
La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 3 giorni dalla richiesta della Sede INAIL, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero GDOO¶XUJHQ]DLa rGefHerOta ziFonDe VmRed ic a dovrà avere valenza medico ±legale e
ULVSRQGHUH DJOL VSHFLILFL TXHVLrtiWcoLla re SriRguVaWrdLo allGa DOO¶,V cronodiagnosi della lesione strumentalmente accertata.
La struttura sanitaria invierà tramite PEC o alla casella dedicata gli esami e la refertazione alla sede INAIL FKH KD HPHVVR O¶LP4S8HoJreQGDWOLOY¶DH VHHQFWXU]RL R della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero GDOO¶XUJHQ]D GHO FDVR
ART. 4
CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI RESE
Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento esclusivamente DOaOlle¶gato 1, denominato Elenco prestazioni e Tariffario, i cui importi sono quelli indicati nel Tariffario Regionale della specialistica ambulatoriale, come disposto dalla Delibera della Giunta regionale Marche n. 5 del 3 gennaio 2015 e s.m.i o a quello corrispondente al minor prezzo concordato rispetto a quanto indicato( nel caso di sconti sul costo delle prestazioni o a corpo sul totale. In questo ultimo caso la % di
sconto e le modalità saranno esplicitate), FRQ DVVRJJHWWDPHQWR DOO corrispettivo, secondo quanto indicato al punto 5.1 della Circ. 4/E del 28 gennaio 2005 GHOO¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH
Non sono ammesse variazioni di importo in aumento rispetto a quanto concordato nella convenzione sottoscritta in precedenza.
ART. 5
02'$/,7$¶ ', 3$*$0(172
La struttura sanitaria non potrà richiedere in nessun caso alcun pagamento agli assistiti LQYLDWL GDOO¶,1$,/
LD VWUXWWXUD VDQLWDULD HPHWWHUj D FD, cUoLmFe Rpr evGistHoOO¶,1$ dalle norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni.
Le IDWWXUH UHGDWWH D IURQWH GL SUHVWD]LRQL ULFKLHV
le generalità degli assistiti, ma soltanto le iniziali, il numero del caso e il numero GHOO¶LPSHJQDWLYD
Le prestazioni eseguite saranno indicate in fattura con la specifica dei codici, delle voci e degli importi previsti nelOE¶lenco prestazioni e Tariffario (allegato 1), distinti per assistito.
I documenti relativi alle prestazioni fatturate saranno trasmessi alla Sede richiedente unitamente alle sezioni B del Mod. INAIL 127/I, debitamente compilate.
/¶NA,IL pagherà alla struttura sanitaria i corrispettivi per le prestazioni richieste a
PH]]R ERQLILFR EDQFDULR GdDed icHatIo Ie HVWHWJXQDUOVDLW RV XDOO¶,1$1,/
60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
DURATA
La convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte GHOO¶,r1inn$o,va/bi le previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.
ART. 7
RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE
/D FRQYHQ]LRQH VDUj ULVROWD GDOO¶,1$,/ TXDORUD
riscontrato il venir meno, in capo alla struttura sanitaria, dei requisiti della regolarità contributiva e GHOO¶DFFUH,GLnoWnDchPé HiQn WcRaso di reiterate irregolarità, debitamente contestate.
(¶ IDWWD VDOYD DOO¶,1$,/ OD IDFROWj GL UHFHGHUH
momento per modifiche normative o regolamentari sopravvenute oppure per mutate necessità organizzative.
La struttura sanitaria avrà facoltà di recesso dalla convenzione con preavviso di almeno tre mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e
PRWLYDWD 8QD YROWDN AILFRlaQfFacHolVtàVdDi reGceDssOoOi¶l ,rapporto sarà
immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare INAIL e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello
VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj SUHYLVWD GDOOD FRQYHQ]
personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.lgs. n. 196/2003 , come novellato dal D.lgs 101/2018, dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 511 del 2 dicembre 2018 e s.m.i.
ART.9
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
/D VWUXWWXUD V¶LPSHJQD QHOOD SLHQD H FvRigPeSntOe HinWD RV materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2009 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 10
RESPONSABILITÀ E MANLEVA
/D 6WUXWWXUD VL REEOLJD D PDQOHYDUH H WHQHUH LQGH WHU]L WUD L TXDOL VL ULFRPSUHQGH DQFKH O¶DVVLFXU GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL UHVH SHU
ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati GDOO¶HVHFX]LreRstQazHio niGcoHnOtraOttHua liSanche se eseguite da parte di terzi.
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di aQWLFRUUX]LRQH QRQFKcpod iciDeOtiOci¶eHcVodLicVi WcoHmQp]orDta meGntLal i, e accettano che le relative violazioni costituiscano inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano
UHFLSURFDPHQWH D GDUH HYLGHQ]D GHO VXVpeVcLie.VWHUH H G
/D VWUXWWXUD VDQLWDULD VL LPSHJQD DO ULVSHWWR GHL
sottoscritto in data 4/11/2020.
ART. 12
CONTROVERSIE
3HU TXDOVLDVL FRQWHVWD]LRQH GRYHVVtaHzio nLe,QeVseRcuUziJonHe,UH LQ validità ed efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via
esclusiva il Foro di Ancona.
ART.13
SPESE CONTRATTUALI
La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m., con onere a carico del centro diagnostico.
Le parti convengono che la registrazione della convenzione sarà effettuata solo in caso G¶X,VcoRme previsto dDOO¶DUW GHOOD SDUWH ,, GHOOD WDULI 1986, n. 131, e s.m. i., e a cura e spese della parte richiedente.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
PIANETA SALUTE SRL
Il legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)
All.1: Elenco prestazioni e Tariffario