RISCHI TECNOLOGICI
RISCHI TECNOLOGICI
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER I RISCHI TECNOLOGICI
IL CONTESTO TECNICO – GIURIDICO
E LE PRINCIPALI POLIZZE
NOZIONI DI DIRITTO ASSICURATIVO:
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Obbligazione: vincolo giuridico per cui un soggetto è tenuto ad una prestazione verso un altro soggetto
• contratto
• atto illecito
• atto o fatto ai sensi ordinamento giudiziario
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CODICE CIVILE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
ART. 1882-1903 ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1919 - 1927 ASSICURAZIONE VITA
ART. 1932 DIFESA DEL
CONTRAENTE PIÙ DEBOLE
(1341 – 1342)
ART. 1904 - 1918 ASSICURAZIONE DANNI
ART. 1928 – 1929 -
1930 - 1931
RIASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DANNI
ASSICURAZIONE DANNI
PERSONE
COSE
PATRIMONI O INTERESSI
INFORTUNI | | INCENDIO | RESP. CIVILE |
MALATTIE | | FURTO | CAUZIONI |
ASSISTENZA | | TRASPORTI | TUT. GIUDIZIARIA |
| GRANDINE | ||
| CRISTALLI | ||
| BESTIAME | ||
| GUASTI | ||
| ARD O CVT |
L’ASSICURATO NON PUÒ PERCEPIRE UN INDENNIZZO SUPERIORE AL DANNO PATITO
IL DANNO NON PUÒ AVERE UNA VALUTAZIONE SUPERIORE AL VALORE DELLE COSE AL MOMENTO DEL SINISTRO (ART. 1907 C.C.)
NON È VALIDA L’ASSICURAZIONE STIPULATA, CON DOLO DELL’ASSICURATO, PER UN VALORE ECCESSIVO (ART. 1909 C.C.)
SE IL BENE È ASSICURATO PRESSO DIVERSI ASSICURATORI, L’ASSICURATO PERCEPISCE COMUNQUE UNA SOMMA PARI AL DANNO SOFFERTO (ART. 1910 C.C.)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONE
CONTRATTO CON IL QUALE L’ASSICURATORE, VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMO,
SI OBBLIGA
A RIVALERE L’ASSICURATO, ENTRO I LIMITI CONVENUTI,
DEL DANNO AD ESSO PRODOTTO DA UN SINISTRO
A PAGARE UN CAPITALE
O UNA RENDITA AL VERIFICARSI DI UN EVENTO ATTINENTE
LA VITA UMANA
I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE
ASSICURATO
ASSUME IL RISCHIO
CONTRAENTE
PAGA IL PREMIO
È TITOLARE DEL RISCHIO
BENEFICIARIO
PERCEPIRÀ LA SOMMA PATTUITA
FASE PRECONTRATTUALE LE DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
AFFERMAZIONI CONTENUTE IN POLIZZA E SOTTOSCRITTE
NOTIZIE FORNITE NELLA PROPOSTA
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE PER RAPPRESENTARE IL RISCHIO
DICHIARAZIONI INESATTE
NOTIZIE NON RISPONDENTI AL VERO
RETICENTI
OMISSIONE O INCOMPLETEZZA DELLE NOTIZIE
DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI CON DOLO O COLPA GRAVE
DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI
DOLO O COLPA GRAVE
ASSICURATORE NON AVREBBE CONCLUSO IL CONTRATTO SE AVESSE CONOSCIUTO LA VERITÀ
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
IMPUGNATIVA ENTRO TRE MESI
SINISTRI NON INDENNIZZABILI
PAGAMENTO DEL PREMIO IN CORSO
DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI SENZA DOLO O COLPA GRAVE
DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI
SENZA DOLO O COLPA GRAVE
ASSICURATORE PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO
TRE MESI
SINISTRI INDENNIZZABILI PARZIALMENTE
IL RISCHIO (art.1895 c.c.)
INCERTO
PRESUPPOSTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
EVENTO
FUTURO
DANNOSO
RISCHIO
=
SE IL RISCHIO È MAI ESISTITO O HA CESSATO DI ESISTERE
PRIMA DELLA CONCLUSIONE
CONTRATTO NULLO
SE FOSSE ESISTITO DALL’INIZIO, L’ASSICURATORE NON AVREBBE CONCLUSO IL CONTRATTO ALLE STESSE CONDIZIONI
OBBLIGO DI AVVISO ALL’ASSICURATORE
ASSICURATORE PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO
DOPO 15 GIORNI
EFFICACIA DEL RECESSO
ENTRO UN MESE DALL’AVVISO
IMMEDIATA
CONSEGUENZE
SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL TERMINE
UTILE PER IL RECESSO
ASSICURATORE
NON AVREBBE CONSENTITO L’ASSICURAZIONE
ASSICURATORE AVREBBE RICHIESTO UN PREMIO MAGGIORE
NON INDENNIZZABILI INDENNIZZABILI PARZIALMENTE
CESSAZIONE DEL RISCHIO
CESSAZIONE DEL RISCHIO | ||
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO |
DURANTE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO | |
PAGAMENTO DEL PREMIO IN CORSO FINO ALLA COMUNICAZIONE |
DOPO LA CONCLUSIONE E PRIMA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO | |
RIMBORSO SPESE PER ASSICURATORE |
ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
PREMIO
PREZZO DOVUTO PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
DETERMINABILE
IN BASE ALLE TARIFFE
INDICATO NEL CONTRATTO
IL PREMIO
MANCATO PAGAMENTO
PRIMA RATA
PRIMO PREMIO
DEL PRIMO PREMIO: EFFETTI
SOSPENSIONE
DELLA GARANZIA
SINISTRO NON
INDENNIZZABILE
OBBLIGO DI
PAGAMENTO PER IL CONTRAENTE
FINO ALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO
DEI PREMI SUCCESSIVI: EFFETTI
MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE SUCCESSIVE
FINO ALLE ORE 24 DEL
15° GIORNO
DALLE ORE 24 DEL
15° GIORNO
GARANZIA OPERANTE
GARANZIA SOSPESA
SINISTRI INDENNIZZABILI
SINISTRI NON INDENNIZZABILI
EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
(art. 1901 c. c.)
• Il contratto è risolto di diritto se entro sei mesi l’assicuratore non agisce per la riscossione
PRINCIPI COMUNI
TUMULTI POPOLARI
INSURREZIONI
UMANI
GUERRE
PRINCIPI COMUNI AVVENIMENTI ECCEZIONALI
NATURALI
TASTROFICI
EVENTI CA
ESCLUSI DALLA GARANZIA, SALVO PATTO CONTRARIO
MOVIMENTI TELLURICI ENDOGENI
OBBLIGO DI AVVISO
FORMA
LIBERA, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE
OBBLIGO DI AVVISO DI SINISTRO
TERMINE DILATORIO
DESTINATARI
AVVISO NON
ENTRO TRE GIORNI
ASSICURATORE
O AGENTE AUTORIZZATO
NECESSARIO SE
L’ASSICURATORE INTERVIENE NEI TERMINI DELLA DENUNCIA
EVITARE IL RISCHIO
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
EVITARE O RIDURRE IL DANNO
A CARICO DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO
SPESE A CARICO DELL’ASSICURATORE
IN PROPORZIONE DEL VALORE ASSICURATO
ANCHE IN AGGIUNTA ALLA
SOMMA ASSICURATA
ANCHE SE NON SI RAGGIUNGE LO SCOPO
XXXXXX NON FATTE INCONSIDERATAMENTE
L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO
INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
COLPOSA DOLOSA
RIDUZIONE DELL’INDENNIZZO IN RAGIONE DEL PREGIUDIZIO
DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INDENNIZZO
OBBLIGO
LEGALE
NNO
DA
TERZO RESPONSABILE
RISARCIMENTO
SURROGA DELL’ASSICURATORE
ASSICURATORE | |
OBB CONTRA | LIGO TTUALE |
INDENNIZZO
SURROGA DELL’ASSICURATORE PER QUOTA PARI ALL’INDENNIZZO
ASSICURATO
RAPPORTO TRA SOMMA ASSICURATA E VALORE ASSICURABILE
VALORE FORFETARIO | COINCIDE SEMPRE CON LA SOMMA ASSICURATA | |
ASSICURAZIONE PIENA
SOTTOASSICURAZIONE
SOMMA ASSICURATA INFERIORE AL VALORE
VALORE REALE
COINCIDE COL VALORE
SOMMA ASSICURATA
SOMMA ASSICURATA SUPERIORE AL VALORE
SOVRASSICURAZIONE
SOTTOASSICURAZIONE
SOTTOASSICURAZIONE O ASSICURAZIONE PARZIALE
VOLONTARIA
INVOLONTARIA
IN QUALSIASI MOMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO IL CONTRAENTE XXX’ CHIEDERE L’AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA
SOTTOASSICURAZIONE: CONSEGUENZE
• Regola proporzionale di valore: il danno verrà indennizzato in proporzione della copertura assunta
• Indennizzo = danno x somma assicurata : valore reale
SOVRASSICURAZIONE
SOVRASSICURAZIONE O ASSICURAZIONE ECCEDENTE
IN QUALSIASI MOMENTO PUO’ ESSERE ADEGUATO
INUTILE PERICOLOSA
INDENNIZZO MAI SUPERIORE AL VALORE
PUÒ DIMINUIRE LA CURA NELL’EVITARE IL SINISTRO
SOVRASSICURAZIONE DOLOSA E NON DOLOSA
SOVRASSICURAZIONE
DOLOSA NON DOLOSA
CONTRATTO NON VALIDO CONTRATTO VALIDO
NESSUN INDENNIZZO INDENNIZZO FINO AL
DOVUTO IL PREMIO IN CORSO
VALORE REALE
A RICHIESTA DELL’ASSICURATO RIDUZIONE DEL PREMIO FUTURO
L’ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
ASSICURAZIONE IN SECONDO RISCHIO
• STESSO RISCHIO
• 2 CONTRATTI DIVERSI
• 2 COMPAGNIE DIVERSE
• QUELLA A SECONDO RISCHIO INTERVIENE: O IN MANCANZA DI COPERTURE DELLA POL. A PRIMO RISCHIO O NEL CASO CHE IL MASSIMALE DI QUELLA A PRIMO RISCHIO NON SIA SUFFICIENTE
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI GENERALITÀ
STESSO ASSICURATO STESSO INTERESSE STESSI RISCHI STESSO TEMPO
ASSICURAZIONE PLURIMA
COASSICURAZIONE
INDIRETTA
COASSICURAZIONE
DIRETTA
TIVA URATORE
INIZIA DELL’ASSIC
ATIVA SICURATO
INIZI DELL’AS
Si ha coassicurazione diretta quando:
Un assicuratore chiama altri assicuratori a partecipare al rischio
Tutti insieme stipulano un unico contratto con l’assicurato
IL CONTRATTO IN COASSICURAZIONE DIRETTA
Il rischio viene ripartito tra diversi assicuratori
Ciascun assicuratore ne assume una quota prestabilita e fissata nel contratto unico
Tutte le compagnie sono menzionate nel contratto e
ciascuna risponde solo per la propria quota
In caso di lite giudiziaria: citazione di tutte le coassicuratrici
La partecipazione di più Assicuratori alla copertura ad un rischio sulla base di un unico contratto, dà origine alla coassicurazione diretta.
E’ questo un rapporto intercorrente tra l’Assicurato e più assicuratori che trova un precisa regolamentazione in base all’articolo 1911 del C.C.
In base al suddetto articolo del C.C. ogni Assicuratore risponde nei confronti dell’Assicurato per la quota di rischio attribuitagli: non c’è quindi responsabilità solidale tra i diversi Assicuratori nei confronti dell’Assicurato.
La gestione di un contratto nel quale sono cointeressate più Società è demandata alla Compagnia delegataria che ha paternità dell’affare.
COASSICURAZIONE DIRETTA MODALITÀ OPERATIVE
UNICO CONTRATTO
CIASCUN ASSICURATORE RISPONDE PRO QUOTA
INDENNIZZO PRO QUOTA
IN CASO DI SINISTRO
ESCLUSA SOLIDARIETÀ
TRA ASSICURATORI
QUOTA ASSICURATORE INSOLVENTE RESTA A CARICO DELL’ASSICURATO
SI HA QUANDO UN ASSICURATO:
ASSICURA LO STESSO RISCHIO PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
VI SONO CONTRATTI DISTINTI
L’ASSICURATORE :
SE LA SOMMA DEGLI INDENNIZZI SUPERA L’AMMONTARE DEL DANNO, PAGA IN PROPORZIONE DEL PROPRIO CONTRATTO
PARTECIPA A COPRIRE LA QUOTA DI INDENNIZZO DELL’ASSICURATORE INSOLVENTE
Anche questo rapporto contrattuale trova apposita regolamentazione nel Codice Civile all’art. 1910.
Per l’Assicurato:
• l’obbligo di avvisare tutte le società della stipulazione di più contratti per il rischio in oggetto
• l’obbligo di comunicare a tutti in caso di sinistro il nominativo delle diverse Società interessate
• la possibilità di richiedere ad un unico Assicuratore l’indennizzo, ovviamente in base al relativo contratto
Per l’Assicuratore:
• La possibilità del regresso di colui che ha pagato nei confronti delle altre partecipanti
ASSICURAZIONI CONCLUSE SEPARATAMENTE CON PIÙ ASSICURATORI
COASSICURAZIONE INDIRETTA
CONTRATTI DISTINTI
SOMMA ASSICURATA NON CONCORDATA PREVENTIVAMENTE
PERICOLO DI SOVRASSICURAZIONE DOLOSA
OBBLIGO DELL’ASSICURATO
AVVISO
DOPPIO
A CIASCUN ASSICURATORE DI TUTTE LE ASSICURAZIONI ESISTENTI
A TUTTI GLI ASSICURATORI IN CASO DI SINISTRO
PER INOSSERVANZA DOLOSA DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INDENNIZZO
ASSICURATORI
SOLIDALMENTE OBBLIGATI (DEROGABILE)
DIRITTO DELL’ASSICURATO DI CHIEDERE L’INDENNIZZO
A CIASCUN ASSICURATORE PER LA QUOTA PARTE
A UN SOLO ASSICURATORE PER L’INTERO
LA COASS. INDIRETTA
DIRITTO DI REGRESSO
ASSICURATORE CHE HA PAGATO L’INTERO DANNO
DIRITTO DI REGRESSO VERSO GLI ALTRI ASSICURATORI
PER QUOTA A CARICO DI CIASCUNO
IN CASO DI INSOLVENZA
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA TRA GLI ALTRI
COPRE PRESSO ALTRA IMPRESA (RIASSICURATORE)
IL DANNO DERIVANTEGLI DAL VERIFICARSI DI UN RISCHIO DA LUI ASSICURATO
NORMALMENTE MEDIANTE TRATTATI GENERALI
CONTRATTO COL QUALE L’ASSICURATORE, VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMIO
E’un contratto tra imprese di assicurazioni
(compagnia cedente – riassicuratore), mediante il quale:
l’impresa che ha assunto il rischio cede al riassicuratore una quota del rischio.
Coassicurazione e riassicurazione possono coesistere ma instaurano rapporti giuridici completamente diversi
ASSICURATORE
ASSICURATO
RIASSICURATORE
ASSICURATORE
CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE
IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE
Forme di contratto di riassicurazione:
Obbligatorio (trattato)
impegna
preventivamente
la
compagnia
cedente
e
il
riassicuratore a cedere e accettare determinati rischi
IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE
Forme di contratto di riassicurazione:
Facoltativo:
Il riassicuratore accetta una quota di rischio solo previo esame tecnico
RIASSICURAZIONE PROPORZIONALE O DI RISCHIO:
LA CEDENTE RIASSICURA UNA QUOTA DEL RISCHIO E IN CASO DI SINISTRO VIENE RIMBORSATA DAL RIASSICURATORE PER LA
STESSA QUOTA
RIASSICURAZIONE NON PROPORZIONALE O DI SINISTRO:
QUANDO NON ESISTE PROPORZIONALITÀ TRA PREMIO DI RIASSICURAZIONE E SINISTRO
RIASSICURAZIONE NON PROPORZIONALE
PER ECCESSO DI SINISTRO SINGOLO (EXCESS OF LOSS):
• IL RIASSICURATORE RIMBORSA L’ASSICURATORE DI QUELLA PARTE DI OGNI SINISTRO CHE ECCEDE UN DETERMINATO MASSIMALE
PER ECCESSO DI SINISTRI GLOBALE (STOP LOSS):
• FISSATO UN IMPORTO MASSIMO PER L’INSIEME DEI SINISTRI CHE L’ASSICURATORE PREVEDE DI POTER INDENNIZZARE IN UN CERTO PERIODO, IL RIASSICURATORE RIMBORSA LE SOMME ECCEDENTI
RIASSICURAZIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO
LA RIASSICURAZIONE NON CREA RAPPORTI GIURIDICI TRA ASSICURATO E RIASSICURATORE
URATO
RIASSIC
CURATO
ASSI
NIZZO
INDEN
NIZZO
INDEN
RATORE
RIASSICU
URATORE
ASSIC
IN CASO DI SINISTRO
CARATTERI DISTINTIVI
COASSICURAZIONE DIRETTA
NESSUNA SOLIDARIETÀ TRA ASSICURATORI
TO UNICO
CONTRAT
CCORDO URATORI
PREVIO A TRA ASSIC
COASSICURAZIONE
INDIRETTA
CONTRATTI
DISTINTI
SOLIDARIETÀ TRA ASSICURATORI
CCORDO URATORI
NESSUN A TRA ASSIC
RIASSICURAZIONE
CONTRATTO TRA
ASSICURATO E ASSICURATORE
SUCCESSIVO
CONTRATTO TRA ASSICURATORE E RIASSICURATORE
NESSUN RAPPORTO TRA ASSICURATO E RIASSICURATORE
ART.1370 c.c.
CONDIZIONI – TIPO PREDISPOSTE DAL CONTRAENTE PIÙ FORTE
NORME A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
PREVALENZA DELLE CLAUSOLE AGGIUNTIVE
ART 1932 C. C. LA POLIZZA
NORME INDEROGABILI
NORME INDEROGABILI
LIMITI CHE LO STATO PONE AL POTERE CONTRATTUALE DELLE PARTI
ART. 1932 COD. CIV.
NORME CHE NON POSSONO ESSERE DEROGATE SE NON IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE ALL’ASSICURATO
INTERPRETAZIONE
DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
• Il contratto di assicurazione segue le regole interpretative dei contratti per adesione
ART 1888 C. C.
LA POLIZZA COME PROVA DEL CONTRATTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO
ASSICURATORE OBBLIGATO A RILASCIARE
LA POLIZZA O ALTRO DOCUMENTO SOTTOSCRITTO
SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE PER LE CLAUSOLE VESSATORIE
NOME E DOMICILIO DEI CONTRAENTI
RISCHIO E INTERESSE ASSICURATO
DATA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
DURATA DEL CONTRATTO
PREMIO O TARIFFA APPLICABILE
SOMMA ASSICURATA
LA PRESCRIZIONE
CAUSA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DETERMINATA DAL MANCATO ESERCIZIO DELLO STESSO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE
• I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SI PRESCRIVONO IN UN ANNO, QUELLI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE IN DUE ANNI DAL GIORNO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO SU CUI IL DIRITO SI FONDA
• IN RESPONSABILITA’ CIVILE IL TERMINE DECORRE DAL GIORNO IN CUI IL TERZO DANNEGGIATO HA RICHIESTO IL RISARCIMENTO ALL’ASSICURATO
• IL DIRITTO DEL TERZO DANNEGGIATO AD ESSERE RISARCITO DALL’ASSICURATO SI PRESCRIVE IN 2 ANNI PER I DANNI DA CIRCOLAZIONE E IN 5 ANNI NEGLI ALTRI CASI DAL GIORNO IN CUI IL FATTO SI E’ VERIFICATO
ART . 2941 C.C. SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
SOSPENSIONE
B) PER CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO
A) PER PARTICOLARI RAPPORTI TRA LE PARTI
LE CAUSE DI SOSPENSIONE SONO TASSATIVE:
A) TRA CONIUGI, ADOTTANTE E ADOTTATO, TUTORE E MINORE E SIMILI, PERSONE GIURIDICHE E
AMMINISTRATORI,
B) MINORI NONEMANCIPATI E INTERDETTI PER INFERMITA’ DI MENTE SENZA RAPPR. LEGALE, MILITARI
IN GUERRA
ART . 2943 C.C. INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
INIZIA A
DECORRERE UN NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE
INTERRUZIONE
IL DIRITTO È STATO RICONOSCIUTO DALL’ALTRA PARTE
IL DIRITTO È STATO ESERCITATO
LA RESPONSABILITÀ CIVILE ELEMENTI ESSENZIALI
DIRITTI RELATIVI
RESPONSABILITÀ CIVILE
DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI RELATIVI
DIRITTI ASSOLUTI
VIOLAZIONE DI
R.C. CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE
LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO RELATIVO COMPORTA UNA RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SI CHIAMA CONTRATTUALE
LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO ASSOLUTO COMPORTA UNA RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SI CHIAMA EXTRACONTRATTUALE
Norma fondamentale art. 2043 c. c.
• Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno
IL DANNO
PERCHÉ CI SIA RESPONSABILITÀ OCCORRE:
a) CHE IL DANNO SIA EFFETTO DEL COMPORTAMENTO (ATTIVO OD OMISSIVO) DOLOSO (INTENZIONALE) O COLPOSO
b) CHE IL DANNO SIA XXXXXXXX
IL RISARCIMENTO
RISARCIMENTO
STRUMENTO GIURIDICO PER RIPORTARE IL DANNEGGIATO IN UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE UGUALE O QUASI A QUELLA PRECEDENTE L’EVENTO DANNOSO
NO ARRICHIMENTO SENZA CAUSA
RISARCIMENTO
• PER EQUIVALENTE (denaro)
• IN FORMA SPECIFICA (restituzione del bene dovuto)
• danno emergente
• lucro cessante
• capitale,interessi e spese
• differenze di valutazione del danno in r. c.:cose e lesioni
ELEMENTO PSICOLOGICO DELL’ILLECITO: LA COLPA (C. P.)
• Il fatto illecito è colposo quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente
LA COLPA
•
NEGLIGENZA
•
IMPRUDENZA
•
IMPERIZIA
•
INOSSERVANZA
L’ONERE DELLA PROVA
• C’è stato un danno ingiusto?
• Di quale entità?
• A quale fatto risale?
• Chi lo ha commesso?
• C’è dolo o colpa?
Deve provarlo il danneggiato
LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
RISPONDONO DEI DANNI ANCHE SENZA DOLO O COLPA:
• Il gestore di centrali nucleari
• Il trasportatore di materiali fissili
• Il datore di lavoro per danni (art. 2049) provocati dai dipendenti
• Il conducente per cattiva manutenzione (art. 2054)
• Gestore di satelliti
RESPONSABILITÀ PRESUNTA E DA PROVARE
IN ALCUNI CASI LA LEGGE PRESCRIVE CHE SIA L’AUTORE DEL FATTO A DOVER PROVARE
CHE NEL SUO COMPORTAMENTO NON C’È STATO DOLO O COLPA
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
RESPONSABILITA’ PRESUNTA E DA PROVARE
Art. 2050 C.C. Attività pericolosa Art.- 2051 C.C. Cose in custodia Art. 2052 X.X. Xxxxxxx
Xxx. 0000 X.X. Xxxxxx di edificio Art. 2054 Circolazione dei veicoli
Responsabilità che prescinde dalla colpa: Prodotti
RESPONSABILITÀ PRESUNTA: ATTIVITÀ PERICOLOSA
• Per natura
• Per la natura dei mezzi adoperati
• Prova liberatoria: aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
• Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784
• Edilizia
• Ai fini della responsabilità sancita dall'articolo 2050 del c. c., devono ritenersi pericolose oltre alle attività previste dalle leggi di pubblica sicurezza, anche tutte quelle che abbiano una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella edilizia, che, per le attrezzature e i macchinari utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone e cose.
COSE IN CUSTODIA
• Intrinsecamente atte a provocare danni
• Rese atte a provocare danni da un fattore esterno
• Il custode risponde dei danni provocati dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito
INSIDIA
• Elemento oggettivo: non visibilità
• Elemento soggettivo: non prevedibilità
• Cass. Sezione III, sentenza 21 ottobre 1998 .
• Insidia: caduta su pavimento bagnato
• In tema di responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia il caso fortuito che esclude il ricorrere di tale responsabilità può identificarsi (anche) con la colpa dello stesso danneggiato, da intendere come fatto dotato d'impulso causale autonomo nel determinismo del fatto dannoso (nella specie, l'attrice aveva riportato lesioni, con postumi, per essere scivolata sul pavimento bagnato, di un locale di un ospedale. In applicazione del principio sopra riassunto, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente ospedaliero avendo accertato che l'attrice, sapendo della scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nel locale, prima che si fosse asciugato, o avrebbe dovuto evitare di passeggiarvi).
ANIMALI
• Risponde chi ha la disponibilità dell’animale
• Anche quando l’animale risulta smarrito
• Dei danni provocati da un animale risponde o il proprietario o
chi al momento se ne serve, a meno che non provi il caso fortuito
• Quando al di fuori delle ipotesi di forza maggiore nessun rimprovero neppure di semplice
leggerezza può essere mosso all’ autore del fatto dannoso astrattamente configurabile come illecito
• Evento: imprevedibile, non intenzionale, accidentale,inevitabile
ROVINA D’ EDIFICIO
• Dal massimo: crollo
• Al minimo: tegola
Dei danni dovuti a rovina (anche minima) di un fabbricato risponde il proprietario, a meno che non provi che il danno non è dovuto a difetto di costruzione o manutenzione
I SOGGETTI DELLA RESPONSABILITÀ
• Normalmente chi ha l’obbligo di risarcire è l’autore del danno
• In certi casi tale obbligo si trasferisce su soggetti diversi dall’autore del danno.
• infermo di mente, infante: chi e tenuto alla sorveglianza
• minori: genitori e tutori
• allievi: insegnanti e istruttori
• dipendenti: datore di lavoro
ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
• Stato di necessità
• Incapacità di intendere o volere
• Legittima difesa
• Chi agisce per legittima difesa o in stato di necessità o nella incapacità di intendere o volere non è responsabile dei danni provocati
• APPALTO
• Cass. 10 gennaio 1977 n. 80.
La responsabilità di cui all’art. 2049
c.c. sorge solo per il fatto dei lavoratori subordinati, domestici o commessi, e non anche per il fatto dell’appaltatore. Il committente risponde del fatto dannoso di quest’ultimo solo quando 1) abbia affidato il lavoro ad un’impresa obiettivamente e palesemente inidonea (culpa in eligendo) ovvero 2) l’appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente medesimo, attuandone specifiche direttive.
L’ASSICURAZIONE DI R.C.
L’ASSICURATORE DI R.C. SI OBBLIGA A:
TENERE INDENNE L’ASSICURATO
DA QUANTO QUESTI DEVE PAGARE AD UN TERZO
PER EFFETTO DI UNA RESPONSABILITÀ DEDOTTA IN CONTRATTO
RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE
LA GARANZIA È LIMITATA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE
FATTI DOLOSI (ART. 1917 C.C.)
ESCLUSI
FATTI CHE RISALGONO ALLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
PATRIMONIO PRESENTE E FUTURO DELL’ASSICURATO
BENE TUTELATO
VALORE INDETERMINATO
MASSIMALE ASSICURATO: MAI SOTTO/SOVRASSICURAZIONE
LIMITE DI COPERTURA
SOMMA MASSIMA ENTRO LA QUALE RISPONDE L’ASSICURATORE
ACCIDENTALITA’
SOLO I DANNI PROVOCATI DA FATTI ACCIDENTALI
(IMPROVVISI E CONCENTRATI NEL TEMPO) SONO COPERTI DALLA GARANZIA
• Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1992, n. 1214
• Un evento può qualificarsi accidentale, quando pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'assicurato - predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio - che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo, mentre l'accidentalità va esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'assicurato e delle stesse modalità con cui è stata predisposta ed eseguita.
L’ AZIONE DIRETTA
TERZO DANNEGGIATO
AZIONE DIRETTA DI XXXXX NON AMMESSA
ASSICURATO
RESPONSABILE
RICHIESTA
INDENNIZZO
ASSICURATORE
AZIONE DI RISARCIMENTO
RISCHI DESCRITTI IN POLIZZA
• danni provocati nell’ambito di attività diverse da quelle descritte in polizza sono esclusi dalla
garanzia
TERZIETÀ
NON SONO CONSIDERATI TERZI
• Il coniuge, i genitori, i figli dell’xxx.xx e/o contraente nonché x.xx altro parente e affine con lui convivente
• Legali rapp.ti, soci a resp. illimitata, amm.ri e loro familiari prossimi
• Dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti,
• Chi partecipa a lavori manuali relativi all’attività assicurata
• Le società controllanti e controllate e i loro amministratori
PRESCRIZIONE
• RCA | 2 ANNI PER | RICHIESTA DANNI |
• RCG | 5 ANNI PER | RICHIESTA DANNI |
• ( PER XXX.XX | 1 ANNO . . .) | |
• + ALTRI TERMINI |
C. A. R. – E. A. R.