DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO III AFFARI GENERALI E LOGISTICI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO III AFFARI GENERALI E LOGISTICI
Piazza del Viminale n. 1 – Xxxx 00000
C.F. 97420690584
CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO 2
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER ALIMENTI FRESCHI E SPREMUTE D’ARANCIA”
ART. 1
OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici per alimenti e spremute d’arancia con funzionamento a danaro, schede prepagate (cd. chiave) o con carte di credito, da collocarsi nei locali e nelle sedi di questa Amministrazione site in Roma, Piazza del Viminale n.1 e Via Cavour n.6. Tali spazi sono nella disponibilità o uso dell’Amministrazione medesima.
ART. 2
BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la distribuzione, su aree risultanti nella disponibilità o uso di questa Amministrazione.
I distributori automatici da installare saranno complessivamente n. 6. Numero quattro
(4) distributori (due per spremuta d’arancia e due per alimenti freschi) presso il Palazzo Viminale sito in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx,0 e numero (due) 2 distributori (di cui uno per spremuta d’arancia ed uno per alimenti freschi) presso l’immobile sito in Xxx Xxxxxx x.0, Xxxx.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi, nell’ambito degli immobili rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione medesima, da destinare all’installazione e gestione di ulteriori distributrici automatici.
Al fine di consentire al soggetto candidato una determinazione del valore dell’appalto su parametri oggettivi, e quindi definire al meglio la propria offerta del servizio, si precisa che gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono
attualmente destinati ad ospitare circa n. 500 utenti interni per quanto attiene all’edificio sito in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 0 e circa n. 1800 dipendenti interni nel Palazzo Viminale, collocato nell’ambito dell’omonimo Compendio sempre in Roma.
Nel solo Palazzo Viminale è presente un bar che opera nelle fasce orarie comprese tra le ore 7,00 antimeridiane e le ore 17,30 pomeridiane.
ART. 3
DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto ha una durata di anni quattro (4) consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio.
Decorso il periodo quadriennale di durata del contratto, su indicazione dell’Amministrazione, la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima.
Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente normativa.
ART. 4
PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI
Nelle apparecchiature distributrici di spremuta e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti ad alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi dodici mesi dalla data di stipula del contratto, potranno essere adeguati alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo o ad eventuali variazioni dell’aliquota I.V.A. applicata sui prodotti stessi per effetto di disposizioni normative.
ART. 5
ONERI DI CONCESSIONE E PAGAMENTI
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di spremuta ed altri generi di conforto, il concessionario deve:
- pagare all’Agenzia del Demanio un canone annuo quale corrispettivo per l’occupazione degli spazi di proprietà demaniale;
- rimborsare i consumi elettrici che le suddette apparecchiature comportano direttamente all’Amministrazione;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
Nessun ulteriore importo dovrà essere versato dal concessionario all’Amministrazione, con specifico ma non esclusivo riferimento a canoni o corrispettivi comunque richiesti da enti terzi nei casi in cui l’Amministrazione concedente non sia proprietaria degli immobili.
L’importo relativo ai consumi elettrici, sarà comunicato dall’Amministrazione con cadenza bimestrale sulla base delle letture dei contatori all’uopo installati per i consumi elettrici e le modalità di versamento saranno comunicate all’atto della concessione.
ART. 6
VARIAZIONE DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento dei distributori automatici di cui all’articolo 2, entro il limite del 50% delle macchine già installate.
ART. 7
ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l’erogazione dell’energia elettrica sono completamente a carico dell’Amministrazione, che provvede al recupero dei relativi costi mediante la loro attribuzione sulla base delle letture dei contatori all’uopo installati e secondo quanto riportato all’art. 5.
ART. 8
OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà:
a) fornire ed installare – entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto – i distributori automatici per la somministrazione di spremuta ed altri generi di conforto corrispondenti a quelli indicati al precedente articolo 2, muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro o a schede prepagate (cd. Chiave), nonché conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
b) fornire, al termine dei 30 giorni lavorativi stabiliti per l’installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella oggetto della presente concessione;
d) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’Amministrazione;
e) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
f) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
j) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici;
k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio – da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo – in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
l) fornire all’Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
m) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavori ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
n) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
o) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
ART. 9 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l’apparecchiatura è installata.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.
ART. 10
NORME PER LE APPARECCHIATURE
La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.
Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI
Nel corso del rapporto concessorio, l’Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l’offerta sviluppata sulla base dei criteri di valutazione del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L’accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della convenzione e revoca della concessione.
ART. 12 IMPOSTE E TASSE
E’ a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione.
ART. 13
PESONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordato contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.
Il Concessionario si impegna a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’installazione dei distributori automatici e dell’avvio del servizio, tutte le informazioni relative ai codici degli enti previdenziali, assicurativi e caratteristiche aziendali (contratto applicato e numero dipendenti) onde consentire l’acquisizione
d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali.
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavori e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
(a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;
(c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
ART. 14 ASSICURAZIONI E GARANZIE
Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.
Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni subiti dalla Stazione appaltante con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio; 2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.
La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contradditorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
ART. 15
MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO
Il mancato pagamento dei consumi elettrici, trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, è causa di revoca della concessione.
In ogni caso, il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere gli importi sopradescritti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Ente.
Qualora allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l’Amministrazione potrà procedere al fine di ottenerne il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’ art. 823, comma secondo, del Codice civile.
ART. 16
RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il Concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, ovvero in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del Concessionario, reiterato e accertato in contradditorio, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 15 del presente Capitolato Speciale.
Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone comunicazione all’Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r con preavviso non inferiore a tre mesi.
ART. 17 DISCIPLINA TRANSITORIA
Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l’Amministrazione per l’utilizzo degli spazi necessari per l’installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.
ART. 18 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull’interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria secondo le disposizioni normative vigenti.