Tra
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx: Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx - C.F. 80043450156
Prot. n. 78/2020 Roma, 27 aprile 2020
Spett.le TELEPASS PAY S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx, 00
XXXX
Accordo di collaborazione tra Telepass Pay e Assopetroli Assoenergia
Tra
Telepass Pay S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, 00, capitale sociale Euro 702.983,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Roma con il numero di codice @iscale 14070851002, il cui capitale è interamente detenuto da Telepass S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento di Telepass S.p.A., rappresentata da Xxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore delegato, munito dei necessari poteri (d’ora innanzi, per brevità, anche “TPAY”);
e
Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici “Assopetroli- Assoenergia”, con sede in Roma, in Via San Xxxxxxx della Battaglia 25, C.F. 80043450156, in persona del suo legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, di seguito denominata anche “Assopetroli”
di seguito congiuntamente intese anche come le “Parti", singolarmente la “Parte”.
PREMESSO CHE
− L’Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici “Assopetroli Assoenergia” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri speci@ici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per
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l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali associati che operano nei seguenti settori:
▪ commercio prodotti petroliferi e/o derivati da altre fonti per l'industria, l'agricoltura, la marina, l'aviazione, il riscaldamento e l'autotrasporto;
▪ servizi per l'Energia e gestione degli impianti per la climatizzazione;
▪ stazioni di servizio, commercio e distribuzione ed attività collaterali;
Segreteria Generale: Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
▪ depositi di oli minerali e/o assimilati;
− Assopetroli, ai sensi dell’articolo 2, lett. c) ed f), del proprio Statuto, ha tra le proprie @inalità quelle di promuovere e valutare soluzioni sui temi di carattere organizzativo, economico e sociale, nonché di promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
− Assopetroli nel perseguimento di tali @inalità intende supportare gli associati nella fase di
trasformazione digitale anche con riferimento all’utilizzo di innovative soluzioni di pagamento che facilitino i pagamenti dei rifornimenti di carburante presso i punti di vendita e contribuiscano a contrastare possibili frodi e altre pratiche abusive;
− TPAY è una società di recente costituzione autorizzata ad operare come Istituto di
moneta elettronica di cui all’articolo 114-quater del D. Lgs. n. 385/1993 per lo svolgimento della attività di emissione di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento;
− TPAY pertanto offre al pubblico anche un innovativo sistema di pagamento del carburante attraverso l’utilizzo delle soluzioni di pagamento TPAY presso i distributori di carburante che abbiano le caratteristiche tecniche idonee e i cui gestori abbiano in essere un accordo di convenzionamento (acquiring) con TPAY per l’accettazione di pagamenti effettuati attraverso le medesime soluzioni di pagamento TPAY;
− TPAY intende prestare i suddetti servizi di convenzionamento per l’accettazione delle proprie soluzioni di pagamento ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante i cui titolari sia associati ad Assopetroli alle speci@iche condizioni agli stessi riservate e di seguito precisate;
− Assopetroli, nel perseguimento delle proprie @inalità, intende informare i propri associati
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dell’esistenza delle menzionate speci@iche condizioni riservate da TPAY ai gestori degli
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impianti di distribuzione di carburante di cui detti associati sono titolari, ciò considerato anche che l’eventuale attivazione dei suddetti servizi di convenzionamento da parte dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante richiede adeguamenti tecnici per la cui effettuazione è necessario il consenso e/o la collaborazione dei titolari degli impianti medesimi.;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Segreteria Generale: Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Art. 1 – Generalità
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra TPAY e Assopetroli in merito alla generica attività di supporto, con esclusione di ogni promozione o intermediazione, svolta da Assopetroli a favore dei propri associati con riferimento all’impegno assunto unilateralmente da TPAY – a far data dalla sottoscrizione del presente accordo e per il periodo di tempo indicato all’art. 3 – di offrire i propri servizi di acquiring per l’accettazione delle soluzioni di pagamento TPAY alle speci@iche condizioni di seguito indicate e riservate ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante di cui gli associati di Assopetroli sono titolari
a. Servizio di pagamento TPAY: abilitazione all’accettazione di pagamenti disposti tramite l’utilizzo dell’APP TPAY presso gli impianti di distribuzione di carburante degli associati di Assopetroli a fronte del pagamento a favore di TPAY, da parte dei gestori degli impianti stessi, di una commissione pari allo 0,65% dell’importo di ciascuna operazione di pagamento effettuata tramite l’APP TPAY per i rifornimenti di carburante effettuati presso gli impianti medesimi
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b. Servizio di fatturazione elettronica: emissione da parte di TPAY in nome e per conto del gestore dell’impianto e bene@iciario dei pagamenti effettuati tramite l’APP TPAY delle fatture relative ai rifornimenti di carburante pagati tramite l’APP TPAY.
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E’ fatta salva la facoltà di TPAY di proporre e offrire agli associati ad Assopetroli e/o ai gestori dei relativi impianti ulteriori o diversi servizi ovvero diverse condizioni economiche e contrattuali.
Art. 3 – Durata
Segreteria Generale: Via San Xxxxxxx della Battaglia, 25 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
1. Il presente accordo di collaborazione tra TPAY e Assopetroli e l’offerta di TPAY di cui all’art. 2 hanno durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di collaborazione tra TPAY e Assopetroli.
Art. 4 – Modalità di attuazione
1. Assopetroli in attuazione del presente accordo si limiterà esclusivamente ad informare i propri associati – con comunicazioni a carattere generale e non personalizzato nell’ambito delle proprie ordinarie iniziative d’informazione agli associati stessi per le @inalità di cui all’articolo 2, lett. c) ed f), del proprio Statuto – delle condizioni di cui all’art. 2 del presente accordo e a prestare agli associati stessi l’eventuale assistenza tecnico-organizzativa da questi richiesta nei rapporti con i gestori dei relativi impianti che intendessero attivare i servizi di pagamento di TPAY, con esclusione quindi di qualunque attività di segnalazione da parte di Assopetroli dei servizi di TPAY, ovvero di generica promozione, illustrazione o anche solo di sommaria descrizione da parte di Assopetroli delle caratteristiche dei servizi TPAY.
2. Saranno svolte esclusivamente da TPAY (o da altri soggetti abilitati dalla stessa incaricati) le attività di promozione dei servizi di TPAY, la @issazione, l’organizzazione e lo svolgimento d’incontri promozionali relativi ai servizi TPAY con gli associati di Assopetroli e i gestori dei relativi impianti. Rimane altresı̀ riservata esclusivamente a TPAY, o agli altri soggetti abilitati dalla stessa incaricati, senza quindi alcun ruolo o intervento da parte di Assopetroli, la stipulazione dei contratti relativi ai servizi di pagamento di TPAY.
3. Il presente accordo non prevede alcun corrispettivo a favore o a carico di Assopetroli.
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4. Assopetroli e TPAY si daranno, a richiesta, informazione dello stato di attuazione del presente accordo.
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Art. 5 – Referenti e comunicazioni
1. 1. Per l’esecuzione del presente accordo le Parti individuano i seguenti referenti:
▪ per TPAY: Xxxx Xxxxxx;
▪ per Assopetroli: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
con facoltà di modi@icare i relativi nominativi e/o indicare relativi delegati o sostituti con comunicazione da rendere in conformità al comma successivo;
Segreteria Generale: Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
3. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni relative al presente accordo saranno validamente effettuate a mezzo posta elettronica certi@icata ai seguenti indirizzi:
▪ Per TPAY: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
▪ per Assopetroli: xxxxxxxxxxx@xxx.xx
Art. 6 – Recesso
1. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte mediante posta elettronica certi@icata ai sensi dell’art. 5, comma 2, con preavviso di 30 (trenta) giorni..
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.
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3. Telepass Pay è designato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.
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4. Telepass Pay è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo esclusivamente per le @inalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per @inalità diverse da quelle indicate nel accordo dovranno essere espressamente e speci@icatamente autorizzate dal Titolare.
Art. 8 Responsabilità amministrativa delle Imprese. D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico
Segreteria Generale: Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 e successive modi@icazioni ed integrazioni (di seguito: il “Decreto”);
Assopetroli dichiara: (i) di aver preso visione dei documenti - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico (di seguito, cumulativamente: il Modello 231/2001) pubblicati e consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx; (ii) di non avere mai subito l’irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 9 del Decreto e di non avere in corso alcun procedimento per tali sanzioni.
Le Parti si impegnano pertanto a tenere un comportamento conforme al Modello 231/2001 e dunque a tutte le disposizioni e regole di comportamento ivi indicate; a non tenere, in particolare, alcun comportamento - commissivo e/o omissivo - che xxx@xxuri violazione rilevante ai sensi del Decreto e dal quale possa comunque derivare una responsabilità ai sensi del Decreto stesso; ad informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza istituito da Telepass nel caso in cui riceva o nel caso in cui qualsiasi altro soggetto operante per suo conto riceva da un dipendente o rappresentante dell’altra Parte, direttamente o indirettamente, una richiesta o comunicazione che possa xxx@xxurare violazione del Modello 231/2001.
2. Si conviene quindi espressamente che la violazione, da parte di una delle Parti, di uno qualsiasi degli impegni di cui al precedente comma 1 costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’altra Parte a risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni;
Art. 9 – ModiViche contrattuali
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3. Ogni modi@ica del presente accordo dovrà essere stipulata e approvata per iscritto da entrambe le parti.
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Art. 10 – Controversie
1. Per ogni e qualsiasi eventuale controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere sull’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma
Segreteria Generale: Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – tel. (x00) 000000000 fax (x00) 00 0000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 27/04/2020
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Assopetroli-Assoenergia Il Presidente