MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Partenza - 3. PROTOCOLLO - DG VALORIZZAZIONE Prot. n.0011648/22 del 14/09/2022
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI ID 2325
CIG 9367142A1B
CUP J51C21000010001
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI 4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 6
ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE 6
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 6
ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 7
ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 9
ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 10
ARTICOLO 8 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE 12
ARTICOLO 10 – TRASPARENZA DEI PREZZI 14
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 17
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 18
ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA 19
ARTICOLO 15 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 20
ARTICOLO 18 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE 26
ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 26
ARTICOLO 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 31
ARTICOLO 22 – FORO ESCLUSIVO 31
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
Il Ministero del Turismo con sede legale in Roma, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000 – CAP 00185, codice fiscale 96480590585, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Segretariato Generale del Ministero del Turismo giusto decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 3 marzo 2021, in qualità di legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede del Ministero del Turismo medesimo, (di seguito per brevità “Amministrazione”)
E
la Società , con sede legale in , Via , P.IVA
, in persona del legale rappresentante , domiciliato per la
carica presso la sede sociale (di seguito per brevità “Appaltatore”)
PREMESSO CHE
a. l’Amministrazione, con determina a contrarre con protocollo n. 11330 del 8 settembre 2022 ha avviato una procedura di gara per l’affidamento, mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - SDAPA ICT ID2325, della fornitura di prodotti e servizi per l’acquisizione di un Destination Management System (DMS), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito, “Codice dei Contratti”);
b. entro il termine di scadenza del 17.10.22, indicato nella Lettera di Invito del 9.09.22, trasmessa a tutti gli operatori ammessi al SDAPA ICT, sono pervenute n. offerte;
c. all’esito della predetta procedura di gara è risultato aggiudicatario l’operatore economico
che ha offerto un importo di corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del ;
d. la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione in favore del suddetto operatore con provvedimento prot. n. del ;
e. La stazione appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data a tutti i partecipanti
gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti;
f. La stazione appaltante ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti da parte
dell’Appaltatore;
g. <eventuale con verbale dell’Amministrazione ha avviato l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021; >
h. <eventuale l’Amministrazione intende stipulare il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, co. 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, avendo provveduto ad acquisire dall’Appaltatore la documentazione richiesta dalla predetta disposizione ai fini della sottoscrizione;
i. <eventuale La stazione appaltante ha provveduto ad acquisire l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il presente contratto viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte sull’Appaltatore ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti ed in particolare degli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e sotto condizione risolutiva connessa all’esito positivo delle verifiche predette da completarsi entro sessanta giorni;
j. l’appaltatore ha costituito in data con la compagnia una garanzia definitiva, secondo quanto previsto nel Capitolato d’oneri e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, consegnando l’originale alla Stazione appaltante;
k. <in caso di RTI> l’Appaltatore ha prodotto, in copia certificata conforme all’originale, l’atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto pubblico del notaio , in data repertorio n. raccolta n. , registrato a il , al n. _, serie ;
l. in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Capitolato Tecnico
Speciale, nel Capitolato d’Xxxxx e nei suoi allegati posti a base di gara;
m. il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 9367142A1B;
n. il CUP (Codice Unico Progetto) è il seguente: J51C21000010001.
L’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato d’Oneri e dal Capitolato Tecnico Speciale, nonché dall’Offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, così come gli Allegati di cui alle premesse, e la seguente documentazione:
x. Xxxxx e Capitolato Tecnico e d’Oneri istitutivi del SDAPA ICT;
b. Capitolato Tecnico Speciale;
c. Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico ed i suoi allegati;
d. l’Offerta presentata dall’Appaltatore in fase di gara ed i suoi allegati;
e. le garanzie come infra richiamate e descritte;
f. <nel caso in cui l’Appaltatore sia un R.T./consorzio> l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel
medesimo, nel Capitolato d’Oneri e nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore:
a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b. dalle disposizioni di cui al X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx;
c. dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle Circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018;
d. dalle “Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT” di AgID n. 220/2020 del 17 maggio 2020 e s.m.i.;
e. dall’art. 3 del D.Lgs. 177/2009;
f. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
g. dal X.Xxx. 9 aprile n. 2008, n. 81;
h. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
j. dal Codice di comportamento pubblici dipendenti;
x. xxx decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
l. dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
m. regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e che abroga la direttiva 95/46/CE ed il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice della Privacy”);
n. il decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali».
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dall’Amministrazione, in sede di definizione contrattuale.
4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di cui sopra, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. IL presente contratto ha ad oggetto l’esecuzione della fornitura descritta nel Capitolato Tecnico Speciale e nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in fase di gara e, precisamente: la fornitura di una soluzione DMS modulare e multi-tenant che sia integrabile con il/i CMS (Content Management System) dei portali web turistici regionali (ove presenti) e con il Tourism Digital Hub.
2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, all’Offerta presentata dall’Appaltatore in fase di gara, al Capitolato Tecnico Speciale e al Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico nonché ad ogni altro atto di gara e documento ad esso allegato.
3. Sono a totale carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell'oggetto dell’appalto.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto secondo le modalità richiamate nel Capitolato Tecnico Speciale e nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e relativi allegati.
ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE
1. La durata complessiva della prestazione oggetto di appalto è pari a 3 anni decorrenti dalla richiesta di avvio della prestazione stessa formulata dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs.
n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
1. Il corrispettivo contrattuale globale è pari a (inserire importo a cifre e a lettere) €
, = ( / ), al netto di IVA.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o
aumenti del corrispettivo contrattuale.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Ai fini del versamento dell’IVA per prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del
D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
8. Al presente contratto si applica l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, nella misura del 30% dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto, previa verifica da
parte dell’Amministrazione contraente, in canoni annuali anticipati di pari importo.
2. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.>
4. <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.>
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. L’Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a
e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9367142A1B, il Codice Unico Di Progetto (CUP) J51C21000010001. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in sessanta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del
D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il pagamento, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
2. Ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre all’Appaltatore un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del L’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 106, D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. La fornitura dovrà comprendere per l’intera durata del contratto, ove non indicato
diversamente all’interno della documentazione di gara:
• servizi professionali per operazioni di manutenzione ordinaria e attività di configurazione e tuning, da erogarsi da remoto, anche sulla base di specifiche richieste da parte della Stazione Appaltante trasmesse per via telematica (mail, chat);
• help desk telematico in orario lavorativo lunedì-venerdì ore 9-18;
• fornitura di documentazione specifica tecnica e funzionale inerente la fornitura.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
4. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a:
• mantenere il più assoluto segreto, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico di cui trattasi;
• individuare, all’atto della stipula del contratto, un Responsabile della Fornitura che sarà referente nei confronti dell’Amministrazione, rappresentando ad ogni effetto l’Appaltatore. In caso di sostituzione motivata del referente dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione;
• comunicare all’Amministrazione, all’atto della stipula del contratto, sia i riferimenti telefonici che gli indirizzi mail che dovranno essere utilizzati dall’Amministrazione per la formulazione dei quesiti;
• far pervenire tempestivamente, e comunque entro le 24 ore, alla Stazione Appaltante comunicazione scritta di ogni circostanza di rilievo rilevata durante l’effettuazione dell’appalto (es. indisponibilità prolungata del servizio, data breach).
5. L’Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
6. L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
7. Per le prestazioni richieste l’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
8. È a carico dell’Appaltatore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti
effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e
tenendo indenne la l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
9. L’Appaltatore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall’Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione della prestazione. In tal caso l’Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, e a garantire la continuità della prestazione.
10. Il Responsabile della Fornitura sarà l’interlocutore dell’Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente alla prestazione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della prestazione nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall’Amministrazione.
11. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell’ambito dei rapporti tra l’Appaltatore e l’Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte dell’Amministrazione; iii) inserite nell’organizzazione dell’Amministrazione.
ARTICOLO 8 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso <ove applicabile il subappaltatore ed il cottimista>, l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi .
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6, D.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore <ove applicabile o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi> impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore <ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016: oppure dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente>.
4. L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 9 – PENALI
1. L’Appaltatore prende atto che per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione della prestazione, diverso rispetto a tutto quanto previsto al Capitolato Tecnico Speciale e al Capitolato d’Oneri, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua la prestazione in oggetto in modo pure solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato d’Oneri. In tal caso l’Amministrazione applicherà all’Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da questo comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale di cui all’articolo intitolato “CORRISPETTIVO CONTRATTUALE”. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore raggiunga il 20% di tale corrispettivo, l’Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
6. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore stesso.
8. La violazione degli obblighi di cui all’art. 7, del presente contratto comporta l’applicazione di penali che consistono in una sanzione giornaliera dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale e che non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 50 del D.L. del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2021 n. 108.
ARTICOLO 10 – TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o
altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di
evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’Amministrazione e della Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. l’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, D.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed
entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
2. L’Amministrazione tratta i dati forniti dall’Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Capitolato d’Oneri e sopra richiamate.
4. L’Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto (“open data”) in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.), l’Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Con atto di designazione sottoscritto dall’Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al presente contratto, l’Appaltatore è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del “Regolamento UE”.
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
2. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito: i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all’esecuzione dell’appalto.
3. In particolare, l’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli “Oneri e obblighi dell’appaltatore”, “Inadempienze contributive e retributive”, “Risoluzione”, “Penali”, “Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto”, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
7. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso l’Appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Appaltatore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. L’Appaltatore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
8. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.
ARTICOLO 15 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 16 – RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92,
comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione ha diritto nei casi di
a) giusta causa
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’’Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività
eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun
indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. L’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, l’Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.
ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE
1. L’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una
nuova procedura ai sensi dell’art. 106, D.lgs. 50/2016;
b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106, comma 7, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) sono state superate le soglie fissate dall’Amministrazione nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 50/2016;
d) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
e) l’Appaltatore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi
dell’articolo 16 del presente contratto;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi del D.p.r.
n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. o nel DGUE;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
k) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
2. L’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art.
95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l’Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’Appaltatore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l’Amministrazione
incamererà la garanzia definitiva.
9. L’Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1,
D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del Do No Significant Harm, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale così come stabilito all’articolo 10 del presente Contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
11. [eventuale] Atteso che il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell’art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione le predette
verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l’Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 18 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
1. Nel caso in cui venga/no ritirata/e o non rinnovata/e la/e certificazione/i abilitanti, ove previste dal Documento di progetto e dal Capitolato Tecnico Speciale e rilasciata/e all’Appaltatore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui all’articolo “Risoluzione”.
2. L’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’articolo “Trattamento dei dati personali” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>,
<valutare se valorizzare: in ragione della nomina dell’Appaltatore quale Responsabile
o Sub Responsabile del trattamento>;
b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall’Amministrazione o da terzi incaricati dall’Amministrazione di cui all’articolo “Trattamento dei dati personali” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>,
<valutare se valorizzare: in ragione della nomina dell’Appaltatore quale Responsabile
o Sub Responsabile del trattamento>.
ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO
<se il subappalto è previsto, inserire successivi quanto segue:
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: per una quota pari al
(%) dell’importo contrattuale.
2. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della
suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
5. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire un’autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
7. L’Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’Appaltatore.
9. L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
10. L’Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’Appaltatore trasmette all’Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. N. 50/2016.
12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016.
13. Trova applicazione l’art. 105, comma 13, del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
17. L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
22. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi previsti dal Documento di progetto in materia di DNSH e gli obblighi di cui all’art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021, come disciplinati dal Capitolato d’Oneri e dal presente contratto.
<…ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1:
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.>
ARTICOLO 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dall’Amministrazione, questa comunica all’Appaltatore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale quest’ultima si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
ARTICOLO 22 – FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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L’Amministrazione | L’Appaltatore |
Il legale rappresentante | |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: “(dettaglio articoli)”
L’Appaltatore |
Il legale rappresentante |
NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale
Xxxxxxx Xxxxxx 14.09.2022
14:06:50
GMT+01:00