Classificazione del documento: Consip Public
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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT E SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2102
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
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CHIARIMENTI – III Tranche
1) Domanda
Si richiede rispetto all’ Art.12 ALLEGATO 3 A se l’ammontare delle eventuali penali afferenti l’Accordo Quadro è da sommarsi o comunque ha qualche grado di relazione nel calcolo con l’ammontare di quelle afferenti i contratti specifici al punto Art. 9 dello Schema di Contratto esecutivo lotti applicativi. Ovvero, se la somma delle penali afferenti l’Accordo Quadro e quelle afferenti uno o più Contratti esecutivi non possa comunque superare il tetto massimo del 10% riferito alla base d’asta di ogni singolo lotto.
Risposta
Come previsto all’art. 12 dell’Allegato 3 A (Schema di Accordo Quadro – Lotti 1, 2 e 3), commi 12 e 13:
“12. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima”.
Ne consegue che non c’è alcuna relazione tra le penali per le quali è prevista l’applicazione da parte di Consip S.p.A. che avranno effetti sul solo Accordo Quadro e le penali per le quali è prevista l’applicazione da parte della singola Amministrazione che avranno effetti sul solo Contratto Esecutivo.
2) Domanda
Si richiede rispetto all’ Art.12 ALLEGATO 3 A se il valore percentuale massimo del 10% delle penali è riferito alla base d’asta di ciascun lotto rispetto all’Accordo Quadro.
Risposta
All’art. 12, comma 12, dell’Allegato 3 A (Schema di Accordo Quadro – Lotti 1, 2 e 3), richiamato nella risposta alla precedente domanda n. 1), per “valore dell’Accordo Quadro” si intende l’importo riportato, per lo specifico lotto, all’art.3, comma 2, del medesimo Accordo Quadro.
3) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri - requisiti di capacità economica e finanziaria – Lotti 1-2-3
In riferimento a quanto richiesto al punto 7.2, lettera b), del capitolato d’xxxxx, si chiede di confermare che gli ultimi due esercizi finanziari disponibili dovranno essere approvati e depositati presso la Camera di Commercio di riferimento, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Risposta
Come previsto al paragrafo 7.2, lettera b), del Capitolato d’Oneri, il fatturato specifico ivi richiesto deve essere “riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.
Ne consegue che non è richiesto anche il deposito presso la Camera di Commercio, purché i due esercizi finanziari siano stati approvati.
4) Domanda
In riferimento alla risposta al quesito n.65 che conferma la necessità di rispettare la quota di ripartizione dei servizi tra i componenti del RTI a consuntivo con riferimento alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati nel corso della durata dell’Accordo Quadro si rappresenta quanto segue. In virtù della fase di confronto competitivo che si sviluppa su ogni singolo AS, non essendo possibile sapere chi sarà l’aggiudicatario, la previsione sopra riportata è, di fatto, inapplicabile ove si proceda a rimodulare sul singolo Appalto Specifico le quote indicate in fase di AQ, possibilità questa espressamente prevista dalla risposta al chiarimento. Quello che potrebbe essere possibile, assumendo l’impiego totale del massimale, è rispettare le percentuali dichiarate in AQ considerando la totalità degli AS fermo restando che a consuntivo, in ragione del numero di AS effettivamente aggiudicati, potrebbero esserci variazioni rispetto alle percentuali comunicate in AQ. Si riporta un esempio utile a spiegare il meccanismo: Dichiarazione effettuata in sede di AQ: - impresa A: tutti i servizi svolti per il 50%:- impresa B: tutti i servizi svolti per il 30%;- impresa C: tutti i servizi svolti per il 20%.Ripartizione in sede di AS:- AS1: Perso: ripartizione A: 60% - B: 33% - C: 7%;- AS2: Vinto: ripartizione A: 56% -B: 24% - C: 20%;- AS3: Perso: ripartizione A: 34% -B: 33% -C: 33%.L’esempio sopra conferma il rispetto delle percentuali dichiarate in AQ sulla totalità degli AS lanciati (la media rispetto a quanto indicato in sede di AQ è: A:50%; B:30%; C:20%) ma evidenzia variazioni se vengono considerate solo quelle dell’AS aggiudicato (AS 2: Vinto: A: 56% -B: 24% - C: 20%).Si chiede pertanto se, come sopra evidenziato, invece del momento della consuntivazione possa essere considerato come momento utile per la verifica del rispetto delle percentuali indicate in fase di partecipazione all’Accordo Quadro quello della sottomissione delle offerte per gli AS; questo anche quando le percentuali degli AS aggiudicati differiscano rispetto a quelle comunicate in sede di Accordo Xxxxxx.Xx chiede altresì conferma che tale ragionamento sia applicabile ad entrambe le tipologie di iniziative previste da tale gara (AS e appalti aggiudicati mediante l’utilizzo del comparatore).
Risposta
Non si conferma. Come si evince anche dalla risposta alla domanda n. 65) della prima Tranche di chiarimenti, la ripartizione delle quote del RTI indicata in sede di Accordo Quadro deve essere rispettata con riferimento alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati dal RTI nel corso della durata dell’Accordo Quadro. Tale regola si applica anche in caso di utilizzo del comparatore.
Ne consegue quindi che la ripartizione delle quote del RTI risultante dalla somma di tutti i Contratti Esecutivi stipulati dal medesimo RTI (sia a seguito di AS sia a seguito di utilizzo del comparatore), al termine dell’Accordo Quadro, dovrà rispettare la ripartizione delle quote risultante dall’atto costitutivo del RTI.
Resta inteso che, ferma restando la disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, saranno ammesse, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, marginali modifiche dell’atto costitutivo del RTI nella parte relativa alla ripartizione delle quote, purché la singola impresa, che svolgerà attività in misura percentuale diversa rispetto a quanto originariamente indicato, continui a farlo nell’ambito delle attività di propria competenza, purché la mandataria continui ad eseguire le attività in misura maggioritaria e purché le nuove quote indicate da una o più imprese non siano pari a zero.
5) Domanda
In riferimento al bando “Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi di datamanagement e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2102 CIG Lotto 1 8184341BD7, CIG Lotto 2 81843535C0, CIG Lotto 3 8184365FA4, CIG Lotto 4 8184373641, CIG Lotto 5 8184381CD9, CIG Lotto 6 8184384F52”, avendo la nostra società già in mano la polizza fidejussoria provvisoria può mantenerla anche se la scadenza della gara è stata prorogata ed allegare alla stessa una appendice con la variazione della scadenza e quindi della sua durata?
Risposta
Si conferma.
6) Domanda
In caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, già costituito, in qualità di mandante di RTI costituendo, si richiede cortesemente in merito alla documentazione amministrativa che deve essere caricata nell’apposita sezione della procedura sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx se il suddetto consorzio costituito debba caricare direttamente nei propri slot la propria documentazione e quella delle consorziate esecutrici oppure se le singole consorziate debbano essere abilitate dalla mandataria nella sezione della procedura in qualità di ulteriori mandanti e debbano pertanto singolarmente caricare nei propri slot la rispettiva documentazione. Nel caso fosse il suddetto consorzio stabile a dover caricare nei propri slot della sezione della procedura anche la documentazione delle consorziate esecutrici, in quali slot dovrebbe caricare la documentazione di queste ultime? In merito alla documentazione amministrativa delle consorziate esecutrici si chiede conferma che le stesse debbano produrre la stessa documentazione richiesta per il suddetto Consorzio ovverosia: Allegato 5 – DGUE Allegato 6 – Istanza di partecipazione Allegato 7 – Dichiarazioni integrative
Risposta
Con riferimento al primo quesito si precisa che, riguardo alla fase di inserimento della documentazione amministrativa sul Sistema, è il consorzio stabile che agisce sul Sistema medesimo per conto delle consorziate esecutrici. In particolare, i documenti delle consorziate esecutrici devono essere caricati nelle sezioni del sistema dedicate agli specifici documenti (es. “Istanza di partecipazione e certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria”, “DGUE – Documento di Gara unico europeo dell’impresa concorrente”, “Dichiarazione integrativa”).
Con riferimento al secondo quesito si conferma che, in conformità rispetto a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici devono produrre il DGUE, l’Istanza di partecipazione e le Dichiarazioni integrative.
7) Domanda
In caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, già costituito, in qualità di mandante di RTI costituendo, si richiede cortesemente in merito all'istanza di partecipazione delle singole consorziate esecutrici se le stesse debbano indicare la partecipazione al suddetto consorzio compilando il punto 5 oppure se debbano compilare il punto 6 indicando la partecipazione tramite consorzio stabile costituito, mandante di RTI costituendo.
Risposta
Nel caso prospettato nel quesito, di un consorzio stabile a sua volta mandante di un RTI costituendo:
• il consorzio, nella propria istanza di partecipazione:
- dovrà indicare il proprio ruolo di mandante del RTI nell’epigrafe dell’istanza medesima, dove è richiesto di indicare la forma di partecipazione all’iniziativa;
- dovrà compilare i punti 2, 3 e 6 dell’istanza;
- non sarà tenuto a compilare i punti 4, 5, 7, 8 e 9 dell’istanza, ferma restando la compilazione dei restanti punti dell’istanza;
• le singole consorziate esecutrici, nella propria istanza di partecipazione:
- dovranno indicare il proprio ruolo nell’epigrafe dell’istanza medesima, dove è richiesto di indicare la forma di partecipazione all’iniziativa, specificando sia il consorzio stabile di appartenenza, sia il RTI del quale lo stesso è parte;
- non saranno tenute a compilare i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’istanza, ferma restando la compilazione dei restanti punti dell’istanza.
8) Domanda
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al Capitolato d’oneri, paragrafo 7.2, lettera b), si chiede di confermare che, nel caso in cui in un R.T.I. costituendo partecipante alla procedura in oggetto ci fossero alcune società che non avranno approvato il Bilancio 2019 entro la scadenza della presentazione dell’offerta, sia possibile, per questioni di omogeneità, considerare validi per tutte le società componenti il suddetto R.T.I., ai fini del rispetto del suddetto requisito, gli esercizi finanziari approvati 2017 e 2018.
Risposta
Si veda preliminarmente la risposta alla precedente domanda n. 3).
In proposito, considerato che il fatturato specifico richiesto deve essere riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
1. si conferma che, qualora per una specifica società del RTI non sia ancora stato approvato l’esercizio finanziario del 2019 alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il fatturato specifico di quella società dovrà essere riferito agli esercizi finanziari 2017 e 2018;
2. non si conferma che l’ipotesi di cui al precedente punto 1. possa essere applicata a tutte le società del RTI per mere ragioni di omogeneità. Pertanto, l’ipotesi di cui al punto 1. riguarderà le sole società del RTI che,
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non abbiano ancora approvato l’esercizio finanziario del 2019. Viceversa, per le società del RTI che abbiano approvato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’esercizio finanziario 2019, il biennio dovrà essere riferito agli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Si veda altresì la risposta alla domanda n. 107) della prima Tranche di chiarimenti.
Divisione Sourcing ICT |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |
XXXXXXXX XXXXXXX CONSIP S.P.A 22.06.2020
14:09:18 UTC