CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PMI XXXXX ED AFFINI DELLA SICILIA
Il giorno 25 luglio 2022, presso la sede della Edilcassa Sicilia, in Palermo,
tra:
▪ ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia rappresentata dal presidente regionale Xxxxxx Xxxxxxx e dal segretario regionale Xxxxxx Di Xxxxxxxx assistiti da Xxxxxxx Xxxxxxxx
e
• la Fe.X.X.X.X.- U.I.L. regionale rappresentata da: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xx Xxxxx;
• la F.I.L.C.A.- C.I.S.L. regionale rappresentata da: Xxxxx X’Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx;
• la F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. regionale rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx;
CONSIDERATO
− che le Parti sottoscrittrici il presente contratto sono firmatarie del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI del 23 luglio 2008,
rinnovato il 16 dicembre 2010 e il 24 gennaio 2014 e s.m.i. sino all’accordo del 04.05.2022 (in seguito “CCNL”), attualmente vigente;
− che l’art. 42 del succitato CCNL demanda alle organizzazioni datoriali e sindacali regionali dell'Edilizia Artigiana la stipula del Contratto Collettivo regionale di lavoro (in seguito “CCRL”) di categoria, individuando gli istituti e le materie sulle quali quest’ultimo può intervenire;
− che le Parti intendono dotare le imprese artigiane e le piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Sicilia di un contratto collettivo regionale di lavoro, definito in osservanza dell'”Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali” sottoscritto in data 23 novembre 2016 dai livelli confederali delle Parti in epigrafe, che stabilisce le competenze e le prerogative della contrattazione collettiva regionale di categoria successiva a tale data,
− che l’Accordo Interconfederale succitato attribuisce alle Parti la competenza in ordine alla definizione degli elementi contrattuali regionali, stabilendo che gli stessi sono integrativi ed inscindibili rispetto agli elementi contrattuali definiti dal CCNL di categoria da cui promana;
− che già dal 2019 le Parti stipulanti sono state impegnate in un comune percorso di trattativa volto alla definizione, per la prima volta in Sicilia, di un contratto collettivo regionale di lavoro dell’edilizia artigiana e delle PMI dell’edilizia e affini
tutto ciò premesso
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del CCNL del 04.05.2022.
PREMESSA
La trattativa del rinnovo del CCRL edili artigiani della Sicilia si inserisce in una fase complessa. La pandemia legata alla diffusione del Coronavirus-19 e successive varianti hanno generato, nel corso degli ultimi anni, una crisi sanitaria che si è trasformata rapidamente in una crisi socio-economica di portata storica che, a sua volta, ha interessato tutti i paesi del mondo, determinando una sostanziale scomposizione e ricomposizione del ciclo produttivo nel settore delle costruzioni ed una diversa concezione dei luoghi, degli spazi e delle relazioni sociali.
Le incertezze, le paure e le criticità di questa fase hanno generato una contrazione dell’economia mondiale che nel 2020 ha prodotto la più consistente riduzione del PIL
mondiale dal dopoguerra (-3,5%); il dato riferito al nostro paese è del -8,9%.
La risposta che l’Europa ha fornito alla crisi economica è straordinaria, il pacchetto globale per la ripresa dell'UE ammonta a 2364,3 miliardi di EURO. Queste misure, accanto agli interventi posti in essere dal Governo nell’ultimo anno, hanno fortemente aumentato la fiducia e le prospettive del settore Costruzioni.
La fase di crisi del comparto delle costruzioni, iniziata nel 2008, ha completamente destrutturato uno dei fattori produttivi principali dell’economia del Paese, mentre, a partire dal 2021, si è registrata un’inversione di tendenza con un significativo incremento dei livelli produttivi e del numero degli occupati, imputabile prevalentemente alla concessione dei bonus governativi. Seppure tale circostanza sia da considerarsi favorevole, tuttavia, impone le opportune valutazioni e considerazioni circa il futuro imprenditoriale ed occupazionale di tali imprese, qualora, verosimilmente, non fossero rinnovate le misure agevolative già stanziate e aventi validità sino al 2024.
Pertanto, le parti sono concordi nel ritenere gli indici di crescita registrati, un segnale positivo e un punto di partenza ma, tuttavia, non determinante ai fini di una parametrazione strutturale del settore, tanto più, in un contesto storico gravato dalle problematiche legate alle incertezze del legislatore, al conflitto in corso in Europa e al rincaro esponenziale del costo delle materie prime e dell’energia.
Per consentire, realmente, che il 2022 sia l’anno di riavvio del comparto delle costruzioni, occorre innanzitutto dare certezze alle imprese e ai lavoratori puntando sul lavoro quale fattore determinante per il riavvio di un nuovo ciclo produttivo.
Il mondo delle costruzioni, anche per l’emergere di una nuova sensibilità rispetto alle tematiche ambientali e alla necessità di sostenere una economia di tipo circolare, sarà teatro di importanti innovazioni tecnologiche orientate alla sostenibilità ambientale.
In virtù di quanto sopra premesso, appare chiaro che per rafforzare il settore delle costruzioni, occorre che le XX.XX. investano sul lavoro di qualità, garantendo la sostenibilità sociale, allargando le tutele, la sicurezza dei lavoratori, la formazione e la qualificazione delle imprese dell’edilizia che resta uno dei comparti principali dell’economia regionale, tale da generare ricchezza complessiva anche nei settori trainati.
Indubbiamente, la contrattazione di II livello, in questo contesto, può svolgere un ruolo importante, all’interno del perimetro che gli viene affidato dal CCNL e dagli strumenti della bilateralità, associato a politiche di settore specifiche.
Le Parti firmatarie del settore costruzioni ritengono che gli assi sui quali sia prioritario condividere le loro azioni siano i seguenti:
- Economia sostenibile e transizione ecologica del comparto
- Qualificazione, sviluppo e sostenibilità finanziaria della bilateralità
- Mercato dei Contratti Pubblici
- Legalità, Regolarità, Sicurezza sul Lavoro e Formazione.
Le parti costituiranno una commissione paritetica con la finalità di confrontarsi per raggiungere le finalità condivise nel presente contratto rafforzando ulteriormente quanto fatto negli ultimi anni. Si ritiene fondamentale l'azione di contrasto al lavoro irregolare e alle forme di dumping contrattuale applicando i contratti collettivi di settore e le tutele a questi connesse, costruite per garantire le imprese corrette e regolarità e sicurezza a tutela dei
lavoratori.
Gli obiettivi sinteticamente tracciati nella presente premessa al CCRL trovano puntuale sviluppo nella parte successiva del contratto divisa in:
I. Parte Bilaterale, applicata alle imprese iscritte presso la Edilcassa Sicilia
II. Parte normativa, applicata a tutte le imprese edili artigiane, pmi ed affini operanti in Sicilia
III. Parte economica applicata a tutte le imprese edili artigiane, pmi ed affini operanti in Sicilia.
Parte Bilaterale EDILCASSA REGIONALE
La qualificazione della bilateralità edile diventa l’obiettivo centrale del presente contratto.
La bilateralità è lo strumento contrattuale principale per raggiungere le finalità che le Parti si prefiggono; per questo, diventa di fondamentale importanza, la valorizzazione e il rafforzamento della Edilcassa Sicilia che rappresenta il fulcro della nostra azione e che potrà prevedere il potenziamento a livello territoriale. .
Le Parti, metteranno in campo un forte impegno finalizzato al potenziamento delle competenze del personale dell’ente, anche attraverso una formazione mirata, puntando a rafforzare le competenze esistenti ed implementando la loro attività anche in funzione dei nuovi istituti e compiti che il CCNL e le normative attribuiscono alla Bilateralità.
ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Regionale trova applicazione su tutto il territorio della regione Sicilia per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella “Sfera di applicazione” del CCNL 24 Gennaio 2014, rinnovato con l’accordo del 4 maggio 2022.
Art. 2 FORMAZIONE E SICUREZZA
Il settore delle costruzioni sta vivendo vari processi di innovazione alla luce di alcune misure di incentivazione come il sisma bonus e il super bonus 110% e, pertanto, le Parti concordano sulla necessità di rafforzare e rilanciare la formazione professionale e quella sulla sicurezza in linea con le nuove tecniche di lavorazione, su nuovi macchinari e nuovi materiali di costruzione, su bioedilizia, rischio sismico, recupero ed efficientamento energetico, riciclo e riutilizzo in adesione ai principi dell’economia circolare. Per fare questo è necessario mettere in campo azioni mirate di ricerca per quel che concerne i fabbisogni territoriali, di analisi e studio dei bandi a disposizione e delle opportunità che le politiche regionali, nazionali ed europee offrono oltre che quelle dei fondi interprofessionali.
Pertanto, alla Edilcassa Sicilia, in materia di formazione e sicurezza, è riconosciuto un contributo unico per formazione e sicurezza pari all’1% della massa salari che verrà ripartito nella seguente maniera: il 50% formazione e 50% sicurezza, questo anche al fine di lavorare ad un progetto di efficientamento dei servizi resi dall'Ente stesso.
A partire dall’1 ottobre 2022, in virtù di quanto già previsto dall’attuale accordo di rinnovo del ccnl, verrà introdotta una specifica aliquota contributiva pari allo 0,20% destinata al “fondo
territoriale per la qualificazione del settore – formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”.
Art. 3 CONGRUITÀ E REGOLARITÀ
L'introduzione della certificazione di congruità come prevista dagli accordi nazionali e dalle norme rafforza l'importanza del ruolo attivo che gli enti devono assumere nel contrasto a fenomeni elusivi e distorsivi del settore e primo fra tutti quello del dumping contrattuale (circ. CNCE n.792/21).
La funzione dell’Edilcassa, nel contrastare i fenomeni di illegalità e di irregolarità nelle applicazioni dei contratti riportando le imprese all’interno della bilateralità e del CCNL artigiani e PMI edili ed affini, è uno dei principali obiettivi del rinnovo del CCRL. A tale proposito, si promuoverà l'istituzione di un osservatorio composto dalle Parti sociali costituenti Edilcassa Sicilia che, valorizzando le competenze già presenti nell’ente e senza aumento dei costi monitorerà il fenomeno del Dumping Contrattuale.
L'obiettivo dell’osservatorio, che si riunirà ogni 6 mesi o quando se ne ravviserà la necessità o l'urgenza, è quello di monitorare, analizzare e proporre iniziative per recuperare le aziende che operano nel settore edile e che oggi applicano contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quello dell’Edilizia o non sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative del settore, per una confluenza nei CCNL edilizia e nel sistema della Edilcassa Sicilia, determinando così effetti positivi in tema di legalità e sicurezza.
Art. 4 VESTIARIO
Per quel che concerne la fornitura del vestiario, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, verrà costituita una commissione di valutazione, al fine di verificare il rapporto qualità – prezzo del prodotto ordinato. Della commissione faranno parte membri nominati dalle parti costituenti la Edilcassa Sicilia. Tale Commissione Qualità si dovrà riunire obbligatoriamente almeno due volte all’anno, per valutare la qualità dei prodotti consegnati ad imprese e lavoratori verbalizzando gli esiti di tale valutazione.
In caso di valutazione negativa, le Parti dovranno prendere i dovuti provvedimenti.
Art. 5 RLST
In applicazione degli accordi sottoscritti da tutte le Parti Sociali costituenti la Edilcassa Sicilia è condiviso l'obiettivo di consolidare e valorizzare il ruolo strategico degli RLST, per la diffusione della sicurezza in un settore a rischio, a partire dall’1.08.2022 l'aliquota dedicata sarà dello 0,12% della massa salari versata.
Art. 6 EVR
Le parti convengono di istituire l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, nella misura massima del 4% dei minimi contrattuali vigenti.
L'Elemento Variabile della Retribuzione, erogabile nel periodo di vigenza del presente contratto integrativo regionale, sarà verificato annualmente in sede regionale e la sua
corresponsione sarà correlata ai risultati conseguiti dal settore edile artigiano in termini di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione nell'intero territorio regionale.
La decorrenza dell’EVR è stabilita dall’01.07.2022
Nella determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), concordato in sede regionale, le parti terranno conto dell’andamento congiunturale del settore nella regione SICILIA, sulla base dei seguenti 4 (cinque) indicatori:
1) numero lavoratori iscritti alla EDILCASSA SICILIA;
2) monte salari denunciato alla EDILCASSA SICILIA;
3) ore dichiarate alla EDILCASSA SICILIA;
4) numero imprese iscritte in Edilcassa Sicilia
La determinazione annuale del valore dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in seno ad uno specifico incontro tra le parti che dovrà avere luogo entro il mese di giugno di ogni anno raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:
I. anno 2022 | triennio | 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018 |
II. anno 2023 | triennio | 2022/2021/2020 su 2021/2020/2019 |
III. anno 2024 | triennio | 2023/2022/2021 su 2022/2021/2020 |
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora:
- uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto entro il 25% della misura massima regionale come sopra individuata;
- due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 25% ed il 50% della misura massima regionale come sopra individuata;
- tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 50% ed il 75% della misura massima regionale come sopra individuata;
- quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura massima regionale come sopra individuata;
L'incidenza ponderale attribuita a ciascuno dei suddetti parametri, compresa entro i valori di cui sopra, sarà così fissato:
- numero lavoratori iscritti alla EDILCASSA SICILIA 25%
- monte salari denunciato alla EDILCASSA SICILIA 25%
- ore dichiarate alla EDILCASSA SICILIA 25%
- numero imprese iscritte in EDILCASSA SICILIA 25 %
Sulla base della verifica dei dati relativi all’anno 2022, l’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensili al personale in forza per il periodo 1 luglio – 30 giugno.
Art. 7 NUOVE ALIQUOTE Edilcassa Sicilia
Le aliquote di seguito modificate, per le imprese che applicano il CCNL Edilizia artigiani e il CCRL a decorrere dal 01/08/2022 saranno le seguenti:
Contributo Edilcassa 2,25
APE 2,53 (fermo restando le modifiche che interverrano nel tempo)
RLST 0,12
Formazione e sicurezza 1,00
QACN 0,4444
QACT 1,4056
Fondo sanitario 0,60 Fondo incentivo occupazione 0,10 Fondo prepensionamento 0,20
Le parti s’impegnano a verificare che le aliquote siano allineate a quanto contrattualmente previsto e a prendere le dovute decisioni in merito.
Art. 8 REGOLARITA' E LEGALITA'
Le Parti condividono la necessità di avere nel comparto edilizia un sistema di regole chiare capaci di valorizzare la qualità e la professionalità, specialmente delle imprese del territorio, in grado di tutelare il lavoro in tutta la filiera, dall'appaltatore al subappaltatore, al subcontraente, e tali da qualificare le stazioni appaltanti pubbliche anche attraverso una loro riduzione.
Si ritiene importante quanto previsto dal DL 77/2021 che ha introdotto modifiche alla regolamentazione del subappalto e la circ. INL del 06/10/21.
Sulla base di quanto condiviso, le parti promuoveranno protocolli con enti e stazioni appaltanti, valorizzeranno a pieno l'utilizzo del sistema delle notifiche preliminari, con l'obiettivo di monitorare la regolarità delle imprese iscritte e promuovere la qualità del sistema degli appalti.
Il Dumping Contrattuale determinato dall'applicazione di contratti firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o dall'utilizzo di CCNL non edili a lavoratori che svolgono lavori edili, rappresenta un rischio reale per il
mondo edile, penalizza le imprese, contrae i diritti e il costo del lavoro determinando una concorrenza sleale, a danno anche della sicurezza nei cantieri. Le parti ritengono, che la notevole diffusione di situazioni di dumping contrattuale, la conseguente situazione di distorsione del mercato, la compressione al ribasso delle condizioni di lavoro e la relativa concorrenza sleale minino la crescita complessiva della qualità del lavoro nel settore dell’edilizia Siciliana. Questa deriva penalizza le imprese più serie e corrette che rappresentano la forza della filiera.
Per queste ragioni, verranno aggiornati gli strumenti della bilateralità per un controllo sociale del territorio di pertinenza, impedendo che le imprese scorrette, mettano fuori mercato le imprese che operano nella legalità contributiva e contrattuale. Nel contempo è necessario provare a riordinare l’intera filiera dell’edilizia con un coinvolgimento dei lavoratori autonomi, provando anche per queste vie a generare una ricomposizione di qualità dell'organizzazione del lavoro nel cantiere.
Il DURC e l’attestazione di congruità, i protocolli di sinergia con altri Enti istituzionali come gli ITL, INPS, INAIL e ASL per lo scambio di informazioni, sono un elemento essenziale di consolidamento di buone pratiche.
Le Parti promuoveranno la definizione di accordi quadro territoriali/aziendali che dovranno puntare a rafforzare in maniera significativa le condizioni contrattuali e inerenti la salute e sicurezza e la formazione professionale dei Lavoratori coinvolti, inoltre le Parti si adopereranno per promuovere accordi sulla qualificazione degli appalti in settori chiave come l’efficientamento energetico, la rigenerazione urbana ed il riciclo.
Art. 9 CONTRATTAZIONE D'ANTICIPO
In assenza di accordi quadro e/o aziendali di terzo livello, negli appalti pubblici di importo superiore a € 2 milioni, le XX.XX promuoveranno, su richiesta delle XX.XX. firmatarie del presente Contratto, verso le imprese appaltatrici l'attivazione, in seguito all'aggiudicazione della gara e prima dell'avvio del cantiere, di un confronto sindacale per la contrattazione di anticipo. Per monitorare l'attuazione di tale iniziativa le parti si incontreranno periodicamente.
Art. 10 DISTACCO
L’azienda che distacca lavoratori presso altra impresa, nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, è obbligata a darne comunicazione alle XX.XX. Regionali Firmatarie del presente CCRL.
In caso di distacco transnazionale, al fine della verifica della regolarità si stabilisce l'obbligo per l'impresa distaccante, nel caso di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nel paese dove ha sede l’impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di trasmissione mensile alla Cassa Edile della copia di denuncia e versamento dei contributi per ogni lavoratore.
Per tutti i lavoratori distaccati, al fine della tutela della sicurezza, si stabilisce:
− prima dell’operatività in cantiere, l’obbligo di formazione delle 16 ore al primo ingresso in Edilizia presso l’ente bilaterale di riferimento
− la trasmissione all’ente bilaterale di riferimento, di copia degli attestati di formazione
per la sicurezza, con allegata la traduzione.
Art. 11 XXXX.XX
Le parti sottoscrittrici ritengono fondamentale dare avvio alla Xxxx.xx in maniera congiunta tra le XX.XX. regionali dell’edilizia condividendone l’avvio e lo sviluppo e in tale contesto condividere premialità per le imprese che stabilizzano o formano i propri dipendenti attingendo alle eventuali risorse suddette ed erogate tramite gli Enti Bilaterali.
Art. 12 CONGEDI PARENTALI
Per il padre lavoratore, oltre quanto già previsto per legge si riconosce un ulteriore giorno di congedo retribuito in caso di nascita o adozione, per ogni figlio nato o adottato.
Art. 13 INDENNITA'
Mensa
Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all'indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo, vengono rivalutati a decorrere dall’1.08.2022 secondo gli importi seguenti:
Indennità sostitutiva di mensa 5,29 giornaliero
Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore; in tal caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza, la presente indennità vale per tutte le imprese che applicano il CCNL e CCRL edile artigiano e PMI. Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio di mensa da parte dell’impresa o rimborso del pasto presso altri servizi di ristorazione.
Trasporto
Gli importi relativi all'indennità di trasporto giornaliera saranno i seguenti: Euro 2,00 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza e 3,00 se il cantiere è ubicato fuori dal cantiere di residenza.
La stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l'azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.
Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le XX.XX.
Art. 14 – INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE (I .T. S.)
Ai sensi dell’art.42 del CCNL, le indennità territoriali di settore restano ferme nelle cifre in atto dal 4 febbraio 2019 e sono corrisposte nelle misure di cui alla tabella di seguito riportata:
1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello |
0,94 | 1,17 | 1,24 | 1,35 |
Art. 15 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto regionale decorre dal 01/08/2022 e avrà validità sino al 31.07.2024, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.
Art. 16 – NORMA TRANSITORIA
Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni e delle aliquote previste dal presente Contratto nonché nei casi in cui la contrattazione nazionale e/o accordi intervengano o modifichino materie concordate in sede territoriale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo regionale si farà esclusivo riferimento a quanto già disciplinato in precedenza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
ANAEPA - CONFARTIGIANATO EDILIZIA Fe.X.X.X.X. - UIL F.I.L.L.E.A. - CGIL
F.I.L.C.A. - CISL