CONTRATTO DI FRANCHISING
CONTRATTO DI FRANCHISING
Tra
IL SOGNATORE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piacenza (PC), via Chiapponi 42, (P.IVA n. ) , di seguito denominata “l’Affiliante”
e
, con sede in , via ,
(P.IVA ), di seguito denominata “l’Affiliato” di seguito denominate collettivamente anche “Le Parti”
Premesse
a) L’Affiliante, come sopra indicata e rappresentata, svolge la propria attività nell’ambito delle prestazioni turistiche, fornendo il proprio servizio sia in veste di tour operator, sia in veste di intermediario nella vendita di pacchetti turistici e dispone di una rete commerciale attualmente ripartita tra 27 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale (All. A);
b) L’Affiliante intende ampliare la propria rete di distribuzione, commercializzando i propri servizi sul mercato di ;
c) L’Affiliante è titolare dei diritti esclusivi aventi per oggetto il segno distintivo “Il Sognatore”, di seguito denominato anche “Marchio”
d) Le Parti convengono nel ritenere che il successo dei servizi commercializzati è condizionato dai seguenti fattori:
- immagine complessiva del negozio risultante dai segni distintivi, dall’arredamento, dall’allestimento delle vetrine e dalla professionalità ed attitudine dei gestori e del personale impiegato;
- posizione, dimensione, costi generali del negozio in rapporto al suo fatturato potenziale;
- rapporto tra qualità e prezzo di vendita dei servizi offerti;
e) per ottimizzare queste variabili occorre un’organizzazione in grado di effettuare una costante e dinamica ricerca produttiva, organizzativa e commerciale, come anche una costante e proficua collaborazione tra Affiliante e Affiliato;
f) l’Affiliato dichiara di ben conoscere le caratteristiche della rete franchising de “Il Sognatore” e lo stato di realizzazione della stessa;
g) in particolare l’Affiliato dichiara di essere a conoscenza della caratteristica di non esclusività della rete franchising dell’Affiliante;
h) l’Affiliante e l’Affiliato sono imprenditori indipendenti e autonomi, ciascuno con propria responsabilità finanziaria e legale;
i) l’Affiliato desidera beneficiare, quale imprenditore in proprio facente parte della rete affiliati de Il Sognatore, dell’utilizzo del Marchio, della pubblicità, del Know-how e dell’Assistenza dell’Affiliante e si impegna a garantire l’unicità del proprio punto vendita analogamente agli altri punti vendita appartenenti alla rete distributiva dell’Affiliante.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Efficacia delle premesse e degli Allegati
1.1 Le premesse sopra indicate e gli allegati costituiscono, a tutti gli effetti, presupposto e parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - Definizioni
2.1 I Prodotti/Servizi descritti nell’Allegato “A” contraddistinti con il marchio “Il Sognatore” indicano prestazioni turistiche fornite in veste di tour operator e/o in veste di intermediario nella vendita di prodotti turistici;
2.2. “Zona di esclusiva” indica la zona evidenziata nella planimetria che si allega (Allegato C);
2.3 “Prezzo di listino”, indica il prezzo di listino dei servizi forniti dall’Affiliante;
2.4 “Marchio” indica il marchio “IL SOGNATORE” di proprietà esclusiva dell’Affiliante, di cui il medesimo ha ottenuto la registrazione .
2.5 “Punto vendita” indica il punto vendita condotto in locazione dall’Affiliato sito in , via , presso cui l’Affiliato è autorizzato a commercializzare i servizi e/o prodotti oggetto del presente contratto.
ART. 3 - Oggetto del contratto
3.1 Con il presente contratto, l’Affiliante concede all’Affiliato il diritto di sfruttamento dei diritti di proprietà industriale relativi al marchio “Il Sognatore”, denominazione commerciale, insegna, Know-how da utilizzare per la commercializzazione dei servizi turistici come descritti nell’Allegato A.
3.2 L’Affiliato si obbliga a svolgere la propria attività con piena autonomia di azione, tempo, organizzazione e senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Affiliante.
3.3 L’Affiliato si impegna ad adoperarsi con il massimo impegno per promuovere la distribuzione dei prodotti/servizi nella Zona di esclusiva.
ART. 4 - Obblighi dell’Affiliante
4.1 L’Affiliante si impegna a fornire i prodotti/servizi all’Affiliato per tutta la durata del contratto con continuità alle condizioni e modalità descritte nell’Allegato F compatibilmente con la propria capacità produttiva e con le proprie esigenze organizzative.
4.2 L’Affiliante si impegna a fornire all’Affiliato l’assistenza e la consulenza necessaria per la gestione operativa ed organizzativa del punto vendita, con particolare riferimento all’addestramento iniziale del personale operativo e al suo costante aggiornamento professionale.
4.3. L’Affiliante si impegna, in presenza di un’espressa richiesta scritta, a fornire consulenza all’Affiliato in merito all’immagine, alla
personalizzazione degli spazi di vendita, alle campagne pubblicitarie ritenute opportune per sviluppare la diffusione sul mercato dei prodotti/servizi nella Zona di esclusiva. I costi e le spese necessarie per le attività sopra descritte saranno sostenute in via esclusiva dall’Affiliato.
4.4 L’Affiliante si impegna a fornire i servizi, nonche’ a consegnare all’Affiliato la documentazione e/o i beni specificatamente individuati nell’Allegato F sulla base della formula di affiliazione prescelta.
4.5 Resta inteso che l’Affiliante potrà, a proprio insindacabile giudizio, aprire punti vendita fuori dalla Zona di esclusiva concessa all’Affiliato.
4.6 L’Affiliante si impegna a provvedere, nell’interesse dell’Affiliato, alla individuazione della figura del Direttore tecnico nonché a fornire le specifiche autorizzazioni per lo svolgimento dell’attivita’.
4.7 L’Affiliante si impegna a fornire all’Affiliato, dietro semplice richiesta, tutte le informazioni sull’andamento economico del Punto vendita.
In ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio annuale, l’Affiliante provvederà alla stesura del rendiconto economico del punto vendita.
ART. 5 - Obblighi dell’Affiliato
5.1 L’Affiliato si obbliga ad agire quale imprenditore autonomo, assumendo in proprio tutti i rischi della gestione del Punto Vendita. L’Affiliato è tenuto ad indicare, nello svolgimento della propria attività, la qualità di impresa indipendente rispetto all’Affiliante.
5.2 L’Affiliato si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di distribuzione e vendita al dettaglio (iscrizione alla Camera di Commercio, licenze ed autorizzazioni), nonché ad osservare le norme fiscali che regolano il commercio.
5.3 L’Affiliato si impegna ad acquistare e mettere in vendita esclusivamente prodotti/servizi forniti dall’Affiliante, nonché da terzi autorizzati specificamente per iscritto dall’Affiliante.
5.4 L’Affiliato si impegna a svolgere l’attività oggetto del presente Contratto esclusivamente nei locali aperti al pubblico destinati alla medesima e nella Zona di esclusiva affidatagli.
5.5 L’Affiliato si obbliga a provvedere al versamento degli incassi giornalieri del Punto vendita sul conto corrente intestato all’Affiliante entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di incasso.
5.6 In caso di violazione, degli obblighi previsti al punto 5.5, l’Affiliato si impegna a versare all’Affiliante l’importo corrispondente agli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 per ogni giorno di ritardo maturato.
5.7 L’Affiliato è tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, nell’ambito di rapporti commerciali che possano condizionare il buon funzionamento del presente contratto.
5.8 L’Affiliato si obbliga a sottoscrivere, entro il termine ultimo ed essenziale di 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le polizze assicurative a copertura di furto, incendio, inondazione, atti teppistici, responsabilità civile verso terzi, con una compagnia Assicuratrice di comprovata serietà.
Punto vendita e allestimento locali
5.9 L’ Affiliato si obbliga a reperire i locali idonei all’esercizio dell’attività. L’Affiliato si impegna a mantenere lo standard qualitativo del proprio Punto vendita a livelli adeguati all’immagine del prodotto posto in vendita, secondo le indicazioni suggerite dall’Affiliante. Resta inteso che i costi relativi al mantenimento e all’ammodernamento del Punto vendita sono a esclusivo carico dell’Affiliato, che è il solo responsabile dei locali e del materiale esposto. L’Affiliato si obbliga a comunicare per iscritto all’Affiliante gli orari di apertura del Punto vendita ed eventuali successive modifiche operate agli stessi.
5.10 L’Affiliato dichiara che i locali sono dal medesimo condotti . L’Affiliato si obbliga al pagamento dei relativi canoni di locazione e di tutti gli oneri
previsti dal medesimo regolamento negoziale, oltre alle spese per le utenze ed accessori .
Segni distintivi e politica commerciale
5.11 L’Affiliato si impegna ad esporre all’esterno e all’interno del negozio esclusivamente i segni distintivi nonché tutti i materiali pubblicitari e di merchandising che verranno forniti dall’affiliazione e a curarne la manutenzione. L’Affiliato si obbliga a non esporre nel proprio Punto vendita pannelli, insegne o altro materiale pubblicitario non preventivamente concordato con l’Affiliante.
L’Affiliante potrà ritirare il materiale raffigurante il Marchio in qualsiasi momento, in caso d’inadempimento da parte dell’Affiliato ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui all’art. 2598 c.c.
5.12 L’Affiliato, nell’ambito della gestione operativa del Punto vendita, si impegna ad applicare fedelmente la politica commerciale, i prezzi e gli sconti relativi ai prodotti venduti secondo le direttive emanate dall’Affiliante a salvaguardia dello standard qualitativo e dell’omogeneità di offerte al pubblico dell’intero network gestito dal medesimo.
Qualunque iniziativa pubblicitaria e promozionale a carattere istituzionale o di lancio di specifici prodotti sarà di competenza esclusiva dell’Affiliante. Analoghe iniziative a carattere locale potranno essere attivate dall’Affiliato previa consultazione ed autorizzazione scritta dell’Affiliante.
L’Affiliato si obbliga a realizzare, a proprie cura e spese, stampati sui quali deve comparire sia la propria ragione sociale, sia il Marchio “Il Sognatore” da utilizzarsi in tutte le comunicazioni dell’Affiliato stesso.
Know how
5.13 L’Affiliato si impegna ad utilizzare il Know how trasmesso dall’Affiliante nel rispetto delle direttive impartite da quest’ultimo e, comunque, delle norme a tutela della libertà di concorrenza nel mercato.
A tale scopo è fatto espresso divieto all’Affiliato e al personale dal medesimo incaricato di:
- aprire un altro negozio in concorrenza in franchising nella Zona di esclusiva e per gli stessi prodotti;
- costituire una sub concessione in franchising;
- cedere la propria azienda in gestione.
ART. 6 - Esclusiva e Patto di non concorrenza
6.1 L’Affiliante, per tutta la durata del presente accordo, si impegna a non concedere altre licenze di franchising per la vendita dei prodotti /servizi individuati nell’allegato A nella Zona di esclusiva.
6.2 L’Affiliato si obbliga a non operare al di fuori della propria zona di esclusiva, salvo espressa approvazione dell’Affiliante, anche se il contatto commerciale avviene in zona non coperta dalla rete di franchising.
6.3 L’Affiliato si impegna a non svolgere alcuna attività in concorrenza con l’Affiliante e/o con altro membro della rete franchising.
6.4 L’Affiliato si obbliga a non offrire prodotti e/o servizi direttamente o indirettamente per interposta persona ad altri operatori del settore, a non promuovere la vendita né agire in qualità di agente o distributore di prodotti che, per le loro caratteristiche di qualità, immagine e livello di prezzo possano essere considerati concorrenti con i prodotti e / o servizi oggetto del presente contratto.
6.5 Alla scadenza del presente contratto, l’Affiliato si impegna a rispettare il presente patto di non concorrenza per il periodo di un anno.
6.6 In caso di inadempimento al divieto di concorrenza come sopra disciplinato, l’Affiliato si obbliga a versare all’Affiliante, a titolo di penale, la somma di € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), quale preliquidazione del risarcimento dei danni, intendendosi impregiudicato il maggior danno.
ART. 7 - Durata
7.1 Il presente contratto avrà durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal giorno della sottoscrizione. Alla scadenza esso si intenderà rinnovato per ulteriori anni 4 (quattro), e così di seguito ad ogni successiva scadenza, in mancanza di disdetta che dovrà essere comunicata all’altra Parte almeno sei mesi prima, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7.2 In caso di mancato rinnovo del contratto, l’Affiliante non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità e/o provvigione all’Affiliato e/o al personale di quest’ultimo, essendo espressamente convenuto che ogni questione economica tra le Parti è stata integralmente regolata con il presente contratto.
7.3 In seguito alla cessazione del contratto, l’Affiliato non potrà più utilizzare i segni distintivi dell’Affiliante e/o il suo Know how per attività commerciali rientranti nel medesimo settore.
Alla scadenza del contratto, insorgerà automaticamente, in capo all’Affiliato, l’immediato obbligo di rimuovere l’insegna dell’Affiliante.
7.4 In seguito alla cessazione del contratto, l’Affiliato si obbliga a restituire all’Affiliante il materiale pubblicitario e/o ogni altro documento (cataloghi, listini prezzi, ecc.) recante il Marchio dell’Affiliante, nonché a rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente Contratto in caso di risoluzione del vincolo contrattuale (art. 14).
ART. 8 - Pubblicità
8.1 Al fine di promuovere il marchio e i prodotti da esso contraddistinti, l’Affiliante si impegna a promuovere le campagne pubblicitarie a livello nazionale che riterrà necessarie, mediante l’utilizzo di spazi pubblicitari sulla stampa specializzata e, generalmente, tramite qualsiasi mezzo promozionale discrezionalmente scelto.
Gli oneri di pubblicità e promozione commerciale a livello nazionale sono a carico dell’Affiliante.
8.2 L’Affiliato si impegna a sostenere le spese per il lancio pubblicitario e l’inaugurazione del Punto vendita.
La pubblicità curata dall’Affiliato deve essere preventivamente visionata e autorizzata dall’Affiliante.
ART. 9 - Marchio
9.1. L’Affiliante ha provveduto alla registrazione del Marchio .
9.2 L’Affiliante concede all’Affiliato la licenza di utilizzare il Marchio nella zona di esclusiva, a condizione che il suddetto utilizzo sia limitato alla distribuzione di materiale stampato e/o pubblicitario riguardante i beni e/o servizi oggetto del presente contratto per l’intera durata del medesimo.
9.3 L’Affiliato si impegna a tenere indenne l’Affiliante da ogni rivendicazione di terzi avente ad oggetto pretese violazioni di diritti di proprietà industriale del Marchio.
ART. 10 - Corrispettivi e formule di affiliazione
10.1 L’Affiliato ha l’obbligo di sottoscrivere il presente contratto utilizzando una delle tre formule di affiliazione espressamente previste dall’Affiliante ed elencate nello specifico documento allegato (Allegato F):
- formula “Chiavi in mano”;
- formula “Low cost”;
- formula “Super low cost”.
10.2 L’Affiliato dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’allegato F e di accettarle espressamente.
10.3 L’Affiliato si obbliga a praticare i prezzi di listino proposti dai Tour Operator selezionati dall’Affiliante.
10.4 L’Affiliato, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga a versare all’Affiliante, a titolo di fede di ingresso, una somma pari a Euro………. (………../00) oltre IVA con le modalità individuate
nell’allegato F. Tale somma viene corrisposta a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento del Marchio, nonché per il trasferimento del Know how e sarà acquista in via definitiva dall’Affiliante, indipendentemente dalle vicende del presente Contratto.
10.5 L’Affiliato, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga a corrispondere all’Affiliante una Royalty pari al 2% commisurata sulla quota lorda venduta, calcolata mensilmente e contabilizzata tramite autofattura dall’Affiliante stesso.
ART. 11 - Obbligo di riservatezza
11.1 Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi e/o a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale, quali ad esempio informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti e futuri o strategie, o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio.
11.2 Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale della suddette informazioni.
11.3 L’obbligo di riservatezza deve intendersi vincolante per le Parti anche dopo la cessazione del presente contratto.
ART. 12 - Divieto di cessione
12.1 Il presente contratto deve intendersi personale e non potrà essere ceduto e/o trasferito a terzi neppure unitamente all’azienda e/o a ramo di essa che interessi l’attività oggetto del presente contratto, salvo preventivo consenso scritto dell’Affiliante.
12.2 L’Affiliante potrà cedere il presente contratto a società controllanti il medesimo secondo la nozione di controllo e collegamento espressa dall’art. 2359 c.c.
ART. 13 - Recesso dell’Affiliato
13.1 L’Affiliato ha la facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione da inviare tramite racc. A/r con un preavviso di almeno mesi sei.
13.2 In caso di recesso, l’Affiliato si obbliga a corrispondere integralmente all’Affiliante i corrispettivi convenuti nel presente contratto per tutta la durata del medesimo.
13.3 In caso di recesso, l’Affiliato rinuncia, sin d’ora, ad avanzare qualsiasi pretesa economica nei confronti dell’Affiliante per qualsivoglia titolo e/o ragione.
ART. 14 - Risoluzione per giusta causa
14.1 L’Affiliante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza la necessità di alcuna pronuncia giurisdizionale e salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni subiti, tramite semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Affiliato con un preavviso di giorni 7 (sette) al verificarsi dei seguenti eventi:
- trasferimento della sede specificata nel contratto, senza il consenso dell’Affiliante;
- cessione di azienda e/o ramo di azienda che interessi l’attività oggetto del presente contratto, senza il consenso dell’Affiliante;
- fusione, trasformazione, cessione o modifica della forma societaria della società affiliante;
- fusione, trasformazione, cessione o modifica della forma societaria della società affiliata;
- mutamento di uno dei gerenti o principali responsabili della gestione, senza preventiva consultazione dell’Affiliante;
- dichiarazione di fallimento dell’Affiliato e/o sussistenza a suo carico di altra procedura concorsuale;
- stato d’insolvenza dell’Affiliato identificato da protesti, concordati stragiudiziali o avvio di procedura esecutiva;
- morte, scomparsa o sopraggiunta incapacità dell’Affiliato;
-cessazione dell’attività commerciale da parte dell’Affiliato.
14.2 L’Affiliante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza la necessità di alcuna pronuncia giurisdizionale e salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni subiti, tramite semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Affiliato con un preavviso di giorni 7 (sette) in presenza delle seguenti fattispecie:
- violazione degli obblighi di esclusiva e di non concorrenza (art. 6);
- violazione dell’obbligo di conformarsi alle indicazioni dell’Affiliante per la gestione del Punto vendita (art. 5);
- mancata e/o erronea comunicazione dei dati relativi alle vendite;
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a qualunque titolo all’Affiliante;
- violazione degli obblighi assunti nei confronti dei terzi in relazione all’oggetto del presente contratto.
14.3 In caso di risoluzione del vincolo contrattuale, l’Affiliato si obbliga a:
- cessare immediatamente l’esercizio di ogni diritto al medesimo derivante dal presente contratto, con particolare riferimento al marchio e/o ai segni distintivi;
- versare all’Affiliante tutti gli importi ancora dovuti e/o maturati;
- cessare immediatamente l’attività e/o qualsiasi attività pubblicitaria da cui risulti la sua qualifica di Affiliato;
- eliminare qualsiasi riferimento alla sua qualifica di Affiliato da ogni supporto e/o pubblicazione;
- manlevare l’Affiliante da qualsiasi richiesta di terzi per impegni assunti anteriormente alla risoluzione del presente contratto;
- restituire all’Affiliante ogni materiale commerciale e/o di servizio e/o di cancelleria contenenti il Marchio e/o segni distintivi;
- restituire all’Affiliante i beni di proprietà del medesimo, come specificati nell’Allegato F.
ART. 15 – Posta elettronica aziendale
15.1 L’Affiliato si obbliga a utilizzare la casella di posta elettronica al medesimo assegnata secondo le modalità previste nel relativo allegato (Allegato G).
ART. 16 - Completezza del contratto
16.1. Il presente contratto con i relativi allegati costituisce l’intero accordo e annulla ogni precedente intesa e/o qualunque altro contemporaneo accordo orale e/o scritto intervenuto tra le Parti relativamente all’oggetto del presente regolamento negoziale.
16.2. Ogni modifica e/o integrazione del contratto e dei relativi allegati deve essere effettuata per iscritto a pena di nullità.
16.3. La nullità di alcune disposizioni del presente contratto non è idonea a pregiudicare la validità delle altre, che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
ART. 17 - Privacy
17.1 L’Affiliato, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver fornito all’Affiliante i propri dati personali necessari all’adempimento del presente Contratto.
17.2 L’Affiliato dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e di aver espresso il consenso per il
trattamento dei dati personali ai sensi del suindicato Decreto (Allegato H).
ART. 18 – Tentativo obbligatorio di conciliazione
18.1 Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, ciascuna Parte che vi abbia interesse si obbliga preliminarmente a convocare l’altra innanzi all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio di Piacenza al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
ART. 19 - Legge applicabile e Foro competente
19.1 Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette alle Legge Italiana anche se eseguite in tutto o in parte all’estero.
19.2 Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.
ART. 20 - Allegati
19.1. Il presente Contratto si compone del testo sopra esteso e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante ad ogni effetto:
Allegato A – Descrizione servizi turistici e distribuzione rete franchising “Il Sognatore”;
Allegato C – Planimetria Zona di esclusiva; Allegato F – Prospetto formula di affiliazione;
Allegato G – Condizioni di utilizzo posta elettronica aziendale. Allegato H- Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data,
IL SOGNATORE
L’AFFILIATO
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano, dopo attento esame, di approvare espressamente le clausole e i patti contenuti nei seguenti articoli:
- Art. 4 Obblighi dell’Affiliante;
- Art. 5 Obblighi dell’Affiliato;
- Art. 6 Esclusiva e Patto di non concorrenza;
- Art. 7 Durata;
- Art. 8 Pubblicità;
- Art. 9 Marchio;
- Art. 10 Corrispettivi e formule di affiliazione;
- Art. 11 Obbligo di riservatezza;
- Art. 12 Divieto di cessione;
- Art. 13 Recesso dell’Affiliato;
- Art. 14 Risoluzione per giusta causa;
- Art. 15 – Posta elettronica aziendale;
- Art. 18 – Tentativo obbligatorio di conciliazione;
- Art. 19 Legge applicabile e Foro competente. Luogo e data,
IL SOGNATORE
L’AFFILIATO