INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE
Ai sensi della vigente normativa, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono fornire ai clienti, prima della conclusione dell’operazione, informazioni appropriate sull’in- termediario stesso e sui prodotti di investimento assicurativi proposti.
INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE
a. DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome Qualifica Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede Numero di iscrizione nel Registro Unico Intermediari Data di iscrizione Sezione E Indirizzo sede operativa Recapito telefonico Indirizzo Posta elettronica /certificata
Attività svolta per conto di
Ragione sociale FinecoBank S.p.A
Sede legale ed operativa Piazza Durante 11 – 00000 Xxxxxx
Telefono 000.00.00.00
Posta elettronica xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Sito Internet xxxxxxxxxx.xxx
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero D000159524 Data 16/04/2007 Sezione D
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’ IVASS - xxx.xxxxx.xx).
b. AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI A TUTELA DEL CONTRAENTE
L’attività di intermediazione della Banca è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori profes- sionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. L’attività di intermediazione svolta da Firstance S.r.l. è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di Firstance S.r.l. o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato Firstance S.r.l. deve rispon- dere a norma di legge. Gli assicurati hanno facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso la Consap S.p.A. (Via Yser n. 14 – 00000 Xxxx - Tel.: 00-00000000; 00-00000000; 00-00000000 - Fax: 00-00000000 - E-mail: xxxxxxxx@xxx.xx) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui sopra.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario FinecoBank - Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (x anche a Firstance S.r.l., Piazzale Cadorna, 10 – 00000 Xxxxxx, in relazione alle polizze intermediate in forza dell’accordo di collaborazione tra intermediari come indicate alla sezione I par. c.) o all’impresa di assicurazione preponente, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell’Ivass (Uffici reclami delle imprese) o accedendo al sito internet dell’impresa di assicurazione. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa di assicurazione preponente, entro il termine massimo di legge (pari a 45 giorni), può inviare il reclamo all’Ivass, Servizio Vigilanza Intermediari, via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx allegando la copia del reclamo già inoltrato all’intermediario o all’impresa di assicurazioni preponente ed il relativo riscontro.
In relazione alle polizze intermediate in forza dell’accordo di collaborazione tra intermediari come indicato alla sezione I par. c. Firstance S.r.l. e la Banca collaborano nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, e pertanto i reclami dagli stessi ricevuti saranno gestiti secondo la procedura prevista nell’ambito delle libere collaborazioni dall’art. 10 quaterdecies del Reg. IVASS n. 24/2008. A tal fine è considerato collaboratore l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione. L’intermediario principale è l’intermediario che ha l’accordo diretto con l’Impresa di assicurazione ed è il soggetto competente alla gestione del reclamo.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
a. Procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
b. Procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
c. Procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
FinecoBank non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o società controllante di una impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di FinecoBank S.p.A.
OBBLIGHI IN CAPO ALL’INTERMEDIARIO
Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, l’intermediario ha l’obbligo di:
Allegato Informativo Consob_Vers. 01/2023 – Gennaio 2023
a. valutare la coerenza con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del cliente, l’adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
b. osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
c. consegnare al cliente, prima della conclusione dell’operazione, copia della documentazione informativa prevista dalle vigenti disposizioni;
d. Consegnare al cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo, legate alle attività prestate ed alle loro caratteristiche, ivi incluso il contenuto delle prestazioni dovute, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, comprensive di opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi proposti o a determinate strate- gie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna dell’informativa precontrattuale prevista dalla normativa di riferimento (i.e. KID e DIP aggiuntivo IBIPs).
FinecoBank S.p.A. - Sede legale 00000 Xxxxxx X.xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 201.339.553,80 interamente sottoscritto e versato – Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - PEC: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE MEDIANTE CONSULENZA
a. In relazione ai contratti proposti, FinecoBank:
1. fornisce al cliente una consulenza fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata sul prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
2. fornisce una consulenza su base non indipendente. Pertanto, può percepire una remunerazione, sulla base di un accordo di distribuzione, nella misura comunicata in occa- sione di ogni proposta di consulenza;
3. fornisce al contraente una consulenza di natura obbligatoria;
4. fornisce ai clienti una consulenza a titolo oneroso;
5. fornisce al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati.
b. FinecoBank propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
c. FinecoBank ha rapporti d’affari con le seguenti imprese di assicurazione: CNP Vita Assicura S.p.A., CNP Vita Assicurazione S.p.A., Eurovita S.P.A., Unicredit Allianz Vita S.p.A., CNP UniCredit Vita S.p.A, UNIQA Previdenza S.p.A., AXA France VIE, AXA France IARD, Monument RE, Lombard international Assurance S.A., La Mondiale Europartner S.A.
CONFLITTI D’INTERESSE
Tra i potenziali rischi che potrebbero insorgere nel completamento dell’operazione si evidenzia quello correlato al fatto che il prodotto di investimento assicurativo potrebbe investire, qualora previsto nella documentazione d’offerta, in strumenti finanziari emessi/istituiti/gestiti da Entità del Gruppo FinecoBank.
Al fine di mitigare il conflitto, la Banca ha comunque posto in essere una serie di misure organizzative consistenti in sintesi in:
- Società specializzate nella prestazione di servizi bancari e finanziari diversi,
- Divisioni di Business separate ed autonome,
- Indipendenza gerarchica delle strutture preposte alle prestazioni di servizi e attività diverse,
- Remuneration Policy,
- Processo di approvazione dei prodotti,
- Prevenzione delle influenze indebite.
FinecoBank non agisce su incarico del cliente né in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
La Banca ha in corso un rapporto di collaborazione orizzontale con Firstance S.r.l., con sede in Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, broker assicurativo iscritto al RUI, sezione B, con il n. B000350474 dal 17/12/2010 (“Broker”). In particolare i prodotti assicurativi standardizzati proposti dalla Banca in forza di tale contratto di collaborazione sono emessi da Eurovita S.p.A., Lombard International Assurance S.A., La Mondiale Europartner S.A. In base a tale accordo di collaborazione, gli intermediari svolgono le seguenti attività:
la Banca:
- Classificazione dei clienti in conformità alla normativa di riferimento;
- raccolta delle informazioni afferenti al rischio da coprire;
- valutazione di adeguatezza;
- trasmissione al Broker del questionario di adeguatezza e delle informazioni inerenti ai dati relativi alla clientela, al soggetto assicurato ed al prodotto richiesto;
- proposizione e collocamento del contratto assicurativo;
- verifica della completezza e correttezza della sottoscrizione delle proposte di assicurazione ed invio delle stesse al Broker;
- gestione dei rapporti con i Contraenti nella gestione della polizza ed esecuzione del contratto nella fase post-vendita (e.g. riscatti, versamenti aggiuntivi, cambio dei beneficiari, switch ecc.).
Firstance S.r.l.:
- trasmissione alla Banca della documentazione strumentale al collocamento del prodotto assicurativo offerto;
- collaborazione con la Banca nella ricerca di offerte corrispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze di copertura rappresentate dal cliente alla Banca stessa;
- richiesta di preventivazione personalizzata alle imprese di assicurazione;
- invio alle imprese di assicurazione della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e trasmessa dalla Banca.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
- Firstance S.r.l. non è autorizzata ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati ai sensi degli artt.118 del d.lgs. n. 209/2005 e 65 del Reg. IVASS n. 40/2018 da tutte le Compagnie presso cui viene effettuata la quotazione. Il pagamento del premio effettuato al Broker non ha, quindi, effetto liberatorio né ha effetti per la decorrenza della validità della copertura assicurativa.
REMUNERAZIONE E INCENTIVI PERCEPITI
Allegato Informativo Consob_Vers. 01/2023 – Gennaio 2023
La natura del compenso ricevuto da FinecoBank S.p.A. in relazione al contratto distribuito si configura come una commissione inclusa nel premio assicurativo pagato dal contraente. Per ulteriori dettagli si rimanda all’apposita sezione dedicata agli incentivi, contenuta in calce al verbale di consulenza.
❱ Firma del Cliente
Data Luogo
Il Consulente
Codice Consulente
Firma Consulente
A cura del Consulente - Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i:
FinecoBank S.p.A. - Sede legale 00000 Xxxxxx X.xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 201.339.553,80 interamente sottoscritto e versato – Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - PEC: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx