Contract
Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 4
Art. 2 - Principi generali: mission 4
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE 5
Art. 4 - Adeguatezza e completezza dell’Azienda Polo Universitario ai fini formativi 5
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONGIUNTA 6
Art. 6 - Temi oggetto di programmazione congiunta 6
Art. 7 - Piano investimenti e Piano Strategico pluriennale 7
Art. 8 - Organizzazione Dipartimentale dell’Azienda 7
Art. 9 - Responsabilità dei Dipartimenti Gestionali 8
Art. 10 - Unità Complesse convenzionate con l’Università - Definizione e responsabilità 8
Art. 11 - Responsabilità delle Unità Complesse convenzionate con l’Università 8
Art. 12 - Nuove Strutture a Direzione Universitaria 9
Art. 13 - Personale Ospedaliero nelle Unità a Direzione Universitaria 9
Art. 14 - Strutture a Direzione Ospedaliera 9
TITOLO V - DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA 10
Art. 15 -Dotazione organica e strutturale delle Strutture assistenziali convenzionate a direzione universitaria 10
Art. 16 - Personale docente e ricercatore universitario convenzionato con la ASST (Dirigenza Medica) 10
Art. 17 -Personale docente, ricercatore e tecnico universitario convenzionato con la ASST (Dirigenza non medica) 11
Art. 18 - Personale Universitario tecnico-amministrativo 11
Art. 19 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato 12
Art. 20 - Orario del personale universitario convenzionato 12
Art. 21 - Valutazione periodica 13
Art. 22 -Trattamento economico del personale convenzionato con la dirigenza medica e sanitaria 13
Art. 23 - Libera professione 14
TITOLO VI - ASPETTI GESTIONALI 14
Art. 24 - Utilizzo di servizi da parte di personale universitario 14
Art. 25 - Attrezzature universitarie e ospedaliere 14
TITOLO VII - RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 15
Art. 27 - Ricerca scientifica 15
Art. 28 -Sperimentazione clinica, proprietà intellettuali ed attività per conto terzi 16
TITOLO VIII - STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI 16
Art. 29 - Accesso e attività dei discenti 16
Art. 30 - Disciplina dell’attività dei medici in formazione specialistica 17
Art. 31 -Disciplina dell’attività dei dottorandi e degli assegnisti e dei borsisti di ricerca 18
Art. 32 - Accesso e attività iscritti a master e corsi di perfezionamento 18
Art. 33 - Accesso e attività di frequentatori e visitatori 18
Art. 34 - Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea 19
TITOLO IX -APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO 19
Art. 35 - Attività didattica del personale ospedaliero 19
TITOLO X - FORMAZIONE PERMANENTE 19
Art. 36 - Formazione permanente 19
TITOLO XI - RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI 19
Art. 37 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 19
Art. 38 - Copertura assicurativa 20
Art. 39 - Sicurezza e salute dei lavoratori 20
Art. 40 - Sicurezza degli ambienti di lavoro 20
Art. 41 - Trattamento dati personali 20
Art. 42 - Organo di Programmazione Congiunta 21
Art. 43 - Loghi istituzionali 21
Art. 45 - Validità della convenzione 22
ALLEGATI
1) Elenco Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
2) Elenco Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Professionalizzanti);
3) Elenco Scuole di Specializzazione;
4) Elenco Centri di Ricerca;
5) Elenco attrezzature universitarie (non allegato materialmente, consultabile agli atti);
6) Elenco UOC a direzione universitaria convenzionate;
7) Elenco personale convenzionato - Dirigenza Medica e Dirigenza non Medica - al 01/10/2019;
8) Elenco personale convenzionato con il Comparto SSN – al 01/10/2019.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
L'Università degli Studi di Brescia (d’ora in poi “Università”), codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Brescia,
Piazza Mercato n.15, PEC xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
e
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia (d’ora in poi “Azienda”), codice fiscale n. 03775110988 rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Brescia, Piazzale Spedali Civili n.1, PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PREMESSO
- Che tra l’Università e l’Azienda sono da tempo in atto rapporti convenzionali per l’utilizzo delle strutture sanitarie e per la disciplina delle attività assistenziali finalizzati all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Area di Medicina e Chirurgia;
- Che, da ultimo, con Deliberazione n. 614 del 26/08/2009 è stata rinnovata la Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’allora Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, che prevedeva durata fino al 31/12/2011;
PREMESSO IL RICHIAMO A:
- il Protocollo preliminare di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Brescia, stipulato in data 10 luglio 1985, che ha previsto l’utilizzo ai fini della didattica universitaria delle strutture e delle unità operative della USSL 41 nonché dell’Ente Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Delibera G.R. n. Vl/46798 del 3 dicembre 1995 di Regione Lombardia, di approvazione del documento "Linee Guida per la stesura delle convenzioni attuative tra le Università lombarde e la Regione Lombardia in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e di diploma per il personale dell'area sanitaria medica” indicando l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia quale Polo principale di riferimento;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, di “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- il D.P.C.M. 24/05/2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999,
n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- la Deliberazione n. XXX/00000 xxx 00 xxxxxxxx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx “Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”;
- la Legge 4 novembre 2005 n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 33, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” e la relativa disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde;
- la D.G.R. n. IX/1053 del 22.12.2010, “Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che prevede all’art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, di “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il D.M. 13/06/2017, “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- la L.R. Lombardia 11 agosto 2015, n. 23, che ha modificato il Titolo I e II della L.R. 33/2009, ha istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).
TUTTO CIO’ PREMESSO STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Premesse
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2) Scopo essenziale della presente convenzione è lo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica, ricerca.
3) Nelle more dell’emanazione dello schema tipo di Protocollo d’Intesa Regione/Università previsto dall’art. 29 L.R. n. 33/2009, modificata nel Titolo III dalla L.R. 12.12.17 n. 33, Università e Azienda ritengono opportuno aggiornare il vigente testo convenzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, al fine di definire un atto, aderente alla realtà organizzativa attuale, con scopo di migliore regolamentazione dei reciproci rapporti.
4) Previa intesa tra le Parti, l’accordo è suscettibile di aggiornamento in corso di Convenzione, anche in relazione alle possibili variazioni normative e organizzative.
Art. 2 - Principi generali: mission
1) Obiettivo di Regione e Università è creare i presupposti per l’erogazione di un servizio di riconosciuta qualità dell'assistenza, fondata sul principio della centralità della persona, promuovendo la formazione costante delle figure sanitarie.
2) La sinergia tra il sistema sanitario nazionale e regionale ed il sistema universitario è indispensabile al fine di garantire la necessaria integrazione tra la formazione, la ricerca e
l’assistenza.
3) Nel riconoscimento delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, costituisce obiettivo dell’Università e dell’Azienda promuovere una fattiva collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tramite i Corsi di Studio/Laurea Magistrale di area sanitaria e le scuole di specializzazione. A detto fine e per quanto di rispettiva competenza, si intendono sviluppare rapporti rispettosi dei principi di efficacia, efficienza e ‘qualità’ dell’attività integrata di assistenza, di didattica e di ricerca, il tutto, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività.
4) Le modalità di cooperazione tra le due istituzioni si ispirano ai principi istitutivi e di sviluppo di una rete dell’assistenza, della didattica della formazione e della ricerca, così come prevista dall’art. 28 della L.R. 33/09, nel territorio di riferimento.
Art. 3 - Finalità
1) Finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono qualità nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca biomedica e sanitaria; pertanto le parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato al fine di migliorare il servizio all’utenza, accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, implementare la ricerca nel settore sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di autonomia dell’Azienda e delle finalità istituzionali dell’Università.
2) Per quanto sopra è interesse reciproco che l’Università si avvalga delle strutture, delle tecnologie di avanguardia e delle competenze professionali messe a disposizione dall’Azienda.
3) L’Azienda, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi aziendali di cui alle Regole di Sistema, dei vincoli di Bilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, concorre alla formazione dell’iter formativo dei corsi di Studio, Laurea Magistrale e Scuole di Specializzazione di area sanitaria, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, scientifiche, formative e di ricerca in integrazione con le attività assistenziali, secondo i criteri e le modalità identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Qualità dell’Università.
4) L’Università, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del D.Lgs. 502/92, concorre al perseguimento della mission dell’Azienda, garantendo il supporto necessario alla realizzazione degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità propri alle specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale.
5) L’Università e l’Azienda, concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo, in conformità con i principi sanciti dalla L.R. n. 33/2009, il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la sottoscrizione della presente convenzione, disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea, di ricerca scientifica e assistenziali, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 4 - Adeguatezza e completezza dell’Azienda Polo Universitario ai fini formativi
1) Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l’Azienda, individuata quale struttura sanitaria principale del Polo Universitario di Brescia, definito ai sensi della DGR VI/46798/99, è sede della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale (allegato 1),
dei Corsi di Studio professionalizzanti (allegato 2) e delle Scuole di Specializzazione dell’Area di Medicina e Chirurgia (allegato 3).
2) Nel rispetto dei propri compiti istituzionali, l’Azienda si dota di strutture tali da garantire la piena integrazione delle funzioni assistenziali con le attività didattiche e di ricerca scientifica riferibili alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università, assicurando la presenza di unità organizzative assistenziali, inerenti tutte le discipline cliniche previste nei regolamenti didattici del corso di laurea magistrale a ciclo unico.
3) Le strutture dell’Azienda potranno essere utilizzate anche per le esigenze di altri Corsi di Studio la cui attivazione parziale o totale presso l’Azienda venga preliminarmente concordata tra le Parti.
4) Lo svolgimento di attività inerenti ai Corsi di Studio delle Classi delle Professioni Sanitarie presso l’Azienda è disciplinata da apposite Convenzioni attuative, stipulate ai sensi del Protocollo di Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle Classi delle Professioni Sanitarie in vigore.
5) L’Azienda garantisce che alle Strutture impegnate nella didattica, per le esigenze dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, siano riconosciuti strutture e organici adeguati in conformità con gli impegni assunti con la presente convenzione, secondo i requisiti definiti dal Comitato di Indirizzo (CIC), di cui alla DGR XI/1297/2019, in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati negli atti di programmazione aziendale e con le norme sull’accreditamento di cui al Decreto MIUR n. 402 del 13/06/2017 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.
Art. 5 – Centri di Ricerca
1) Presso l’Azienda possono essere ospitati, previa intesa tra le Parti, Centri di Ricerca.
2) Le Parti prendono atto che, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, i Centri di Ricerca già ospitati presso le strutture dell’Azienda sono individuati nell’allegato 4.
3) La programmazione, l’istituzione e la gestione di tali Centri è definita di comune accordo tra le Parti.
4) Possono essere, inoltre, ospitati Osservatori e Gruppi di ricerca per la realizzazione di progetti congiunti, previa intesa tra le parti.
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONGIUNTA
Art. 6 - Temi oggetto di programmazione congiunta
L’Università e l’Azienda convengono che il conseguimento di quanto declinato nel presente atto richiede una continua condivisione ed una sinergia di impegni tra la componente universitaria, cui la formazione e la ricerca competono istituzionalmente, e la componente ospedaliera, che ha competenza istituzionale in materia di assistenza clinica e la comune finalità della ricerca.
Al fine di garantire l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca nonché l’ottimizzazione delle risorse, Università e Azienda, nel rispetto delle reciproche finalità e delle autonomie, individuano modalità di programmazione congiunta delle rispettive attività, condividendo responsabilità di processo ed escludendo interferenze nelle singole attività gestionali. I temi comuni da concordare ai fini del soddisfacimento di quanto sopra, oltre agli aspetti tecnico organizzativi disciplinati nei successivi titoli e articoli della Convenzione, riguardano le macro
scelte organizzative aziendali, da svilupparsi nel breve o medio periodo (definite nel triennio nella specificità della convenzione), quali:
− interventi strutturali che vedano modificata l’organizzazione delle principali strutture aziendali o di quelle deputate alla formazione;
− definizione del Piano Investimenti, inteso quale programmazione almeno triennale, in linea con lo sviluppo organizzativo; in tale ottica si ritiene opportuna un’analisi congiunta anche delle attrezzature di proprietà universitaria, presenti nella struttura aziendale e come tali da dedicarsi a ricerca e assistenza;
− sviluppi progettuali che coinvolgano entrambe le componenti (aziendale e universitaria);
− apertura di nuove attività, nuove modalità di offerta o chiusura di attività;
− Piano di Gestione delle Risorse Umane aziendale per gli aspetti che coinvolgono gli assetti universitari e Convenzionamenti universitari per l’impatto degli stessi sull’organizzazione ospedaliera in una reciprocità di informazioni e scelte strategico-gestionali congiunte;
− Sviluppo di nuovi percorso formativi di interesse comune.
Le suddette modalità di azione sinergica trovano trattazione nell’ambito dell’Organismo di Programmazione Congiunta di cui al successivo art.42 del presente atto.
La trattazione condivisa tra le due istituzioni delle materie sopra individuate si inserisce nel contesto di creazione di strutture di supporto alla rete formativa: la realizzazione del concetto ‘principe’ di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca passa anche attraverso scelte gestionali-organizzative che investono tutti gli aspetti aziendali e quelli universitari a ciò correlati poiché è l’entità ‘azienda’ struttura di rete, nella sua interezza, con tutte le articolazioni che la compongono, che costituiscono garanzia di formazione di livello.
In tal senso, tutte le unità organizzative aziendali (complesse, dipartimentali o semplici) sono riferimento per una completa formazione didattica.
Art. 7 - Piano investimenti e Piano Strategico pluriennale
Relativamente alla definizione del Piano degli Investimenti, Azienda e Università si impegnano a condividerne la programmazione triennale, nell’ambito dell’OPC, mediante sottoscrizione di un documento che ne correli lo sviluppo alle scelte gestionali-strategiche che l’azienda persegue nel triennio di valenza dell’atto convenzionale.
Nel primo anno di adozione del documento sopra citato, troveranno in esso menzione anche le apparecchiature di proprietà universitaria, collocate all’interno dell’azienda e destinate ad attività di ricerca e assistenza.
In tale ottica si inserisce anche la concertazione del “Piano Strategico Triennale”, documento a corredo dell’istanza ai fini delle maggiorazioni tariffarie a favore delle strutture sanitarie di ricovero e cura – polo universitario – in attuazione dell’art. 27bis della L.R. 33/09, di cui il documento “Piano degli Investimenti” sopra individuato sarà parte integrante.
TITOLO IV - STRUTTURE
Art. 8 - Organizzazione Dipartimentale dell’Azienda
L’Azienda ha un’organizzazione dipartimentale idonea a garantire lo sviluppo congiunto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca scientifica al fine di assicurare il più alto livello possibile di coerenza tra prestazioni di cura, di diagnosi e terapia ed attività didattico-scientifiche.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’assetto organizzativo dell’Azienda, caratterizzato da Dipartimenti gestionali e funzionali, è descritto dal Piano Organizzativo Aziendale Strategico vigente. I predetti Dipartimenti si articolano in Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici, dirette da personale ospedaliero o universitario.
Art. 9 - Responsabilità dei Dipartimenti Gestionali
L’incarico di Direttore del Dipartimento gestionale è attribuito dal Direttore Generale dell’Azienda ad uno dei responsabili delle strutture complesse afferenti al Dipartimento, sentito il Rettore e l’Organismo di cui all’art.42.
Analogamente sono disciplinati il rinnovo e la revoca dell’incarico.
Art. 10 - Unità Complesse convenzionate con l’Università - Definizione e responsabilità
1) Le Unità Complesse Convenzionate con l’Università sono individuate nell’allegato 6.
2) L’allegato di cui al comma precedente può essere aggiornato in corso di vigenza della Convenzione, previo accordo tra le Parti, a fronte di mutate esigenze.
3) Il numero dei posti letto e delle risorse strutturali e tecnologiche e di personale delle richiamate Strutture dovrà essere congruo rispetto alle attività assistenziali, didattiche e di ricerca scientifica da svolgere o previste, anche con riferimento ai requisiti di accreditamento delle scuole di specializzazione previsti dalla normativa vigente.
4) Nell’ambito degli accordi intervenuti tra le Parti e nel rispetto degli impegni assunti dall’Azienda, la gestione delle strutture, la pianificazione degli interventi manutentivi, gli spostamenti interni, la ricerca di un più razionale uso degli spazi, la connessa vigilanza sulla corretta utilizzazione degli stessi, competono all’Amministrazione dell’Azienda, nel rispetto delle esigenze didattiche e di ricerca.
5) Eventuali significativi mutamenti nella destinazione od organizzazione delle strutture convenzionate saranno definiti dal Direttore Generale dell’Azienda, sentito il Rettore e l’Organismo di cui al successivo art. 42.
6) L’Azienda si impegna a garantire che quanto previsto al comma 3 del presente articolo si applichi anche alle altre Strutture dell’Azienda medesima non convenzionate in quanto facenti comunque parte della rete formativa delle Scuole.
Art. 11 - Responsabilità delle Unità Complesse convenzionate con l’Università
1) La responsabilità clinica ed organizzativa delle Unità Complesse convenzionate con l’Università è attribuita a docenti di ruolo in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività assistenziale, con la sottoscrizione di apposito contratto quinquennale stipulato secondo la normativa vigente in materia.
2) L’attribuzione dell’incarico di direzione di Struttura per il personale universitario è effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda, d’intesa con il Rettore e su proposta di quest’ultimo.
3) L’esito positivo della valutazione professionale determina il rinnovo dell’incarico per lo stesso periodo. Eventuali diverse determinazioni sono adottate di concerto con il Rettore.
4) La revoca dell’incarico, previa motivata richiesta da parte del Direttore Generale dell’Azienda, è concertata tra le parti.
5) Qualora l’Area di Medicina e Chirurgia non disponga di Docenti di ruolo idonei all’assunzione delle funzioni assistenziali apicali della struttura complessa convenzionata, le parti concorderanno gli opportuni provvedimenti valutando tutte le soluzioni possibili.
6) Nei casi di assenza o di impedimenti di breve durata (comunque inferiori a tre mesi) del Direttore di Struttura Complessa, egli stesso indica il proprio sostituto nel rispetto dei principi e delle procedure sanciti dalla legislazione vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) della Dirigenza medica.
7) Nei casi di assenza o impedimenti di lunga durata, o nelle more di individuazione di un nuovo responsabile, la supplenza del Direttore della Struttura Complessa viene conferita dal Direttore Generale, sentito il Direttore medesimo, attraverso le procedure aziendali vigenti.
8) Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati a tutti gli effetti agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice.
9) L’attribuzione degli incarichi di cui al comma 8 spetta al Direttore Generale dell’Azienda, su proposta del Responsabile della Struttura Complessa di appartenenza del docente interessato e/o del Direttore di Dipartimento gestionale di riferimento.
Art. 12 - Nuove Strutture a Direzione Universitaria
Qualora emergessero nuove esigenze didattiche e di ricerca dell’Università, potrà essere proposta l’istituzione di nuove strutture e di nuovi convenzionamenti, da affidare alla direzione di personale universitario, in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati nei programmi dell’Azienda e nei limiti previsti dal POAS.
In tal caso la relativa valutazione sarà definita di concerto tra Direttore Generale e Rettore.
Art. 13 - Personale Ospedaliero nelle Unità a Direzione Universitaria
Il personale sanitario medico delle Strutture a direzione universitaria, oltre a svolgere attività assistenziali di competenza collabora, nel rispetto della normativa di riferimento, alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell’ambito della struttura a direzione universitaria, su indicazione del Direttore della medesima.
Art. 14 - Strutture a Direzione Ospedaliera
L’Azienda, in quanto struttura del Polo Universitario, pone a disposizione dell’Università, per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, le proprie Strutture organizzative, siano esse a direzione Universitaria che Ospedaliera.
In funzione delle esigenze didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione interessati, l’attività didattica, nelle strutture a direzione ospedaliera, si svolge previo accordo e d’intesa con i responsabili delle stesse, nel rispetto delle regole vigenti d’Ateneo.
TITOLO V - DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA
Art. 15 - Dotazione organica e strutturale delle Strutture assistenziali convenzionate a direzione universitaria
1) Ai fini assistenziali l’Azienda, d’intesa con l’Università, determina periodicamente la quota di personale da convenzionare. A tal fine l’impegno assistenziale medio fornito da un docente e ricercatore universitario è fissato in un numero di ore, rapportato a quelle previste dai CCNL per la Dirigenza della Sanità Pubblica (38 ore se a tempo pieno, 28,50 ore se a tempo definito), nella misura percentuale fissata dalla normativa vigente in materia, con conseguente previsione, ai fini della definizione dei carichi di lavoro, di due unità di personale universitario su ogni posto di organico non apicale.
2) L’opzione per il regime di tempo pieno o per il regime di tempo definito deve corrispondere alla scelta dell’opzione dell’attività intramuraria o extramuraria. Tale opzione deve essere richiesta dal personale universitario all’Università entro il 30 aprile con decorrenza dal 1 novembre successivo; la predetta opzione va comunicata all’Azienda entro il 30 novembre, con decorrenza 1^ gennaio dell’anno successivo. In caso di opzione per il tempo definito nel contratto sono stabilite le modalità di svolgimento dell’impegno orario al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale e la produttività della struttura.
Le Parti, in questo caso, possono valutare di concerto l’eventuale revoca del convenzionamento del docente, tenuto conto delle esigenze correlate al corretto e regolare funzionamento della struttura di afferenza del docente medesimo.
3) E’ fatto divieto al Docente a tempo definito svolgere in regime di extra moenia attività libero professionale a favore di qualsiasi altro ente sanitario pubblico o privato, pena l’interruzione del convenzionamento assistenziale.
4) L’Azienda garantisce alle Strutture convenzionate la disponibilità di attrezzature, materiali, personale tali da assicurare una piena efficienza didattica e scientifica, oltre che assistenziale.
Art. 16 - Personale docente e ricercatore universitario convenzionato con la ASST (Dirigenza Medica)
1) Le attività assistenziali del personale universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 33/2009.
2) Il Rettore propone preventivamente al Direttore Generale dell’Azienda, nell’ambito dell’Organismo di cui all’art. 42, l’attribuzione delle funzioni assistenziali ai docenti e ricercatori come sopra individuati. In caso di parere favorevole, in esito alle procedure di selezione, il Direttore Generale procede al convenzionamento ospedaliero.
3) La definizione dello sviluppo delle attività assistenziali deve essere coerente con quella delle attività didattiche e di ricerca scientifica dell’area medica.
4) L’orario di attività del personale universitario viene articolato dal Direttore della struttura di appartenenza sulla base della programmazione aziendale.
5) Qualora il Direttore Generale manifesti riserve sulla proposta di inquadramento ospedaliero del docente o del ricercatore, dandone esplicita motivazione, le parti individuano una soluzione condivisa.
6) Al personale universitario convenzionato non è consentito recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni previste dalla normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).
7) L’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale e, conseguentemente il relativo trattamento economico di cui al successivo art. 17 sono sospesi nei casi di aspettativa o di congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 382/1980. Al fine di assicurare la compatibilità della sospensione ex citato articolo 17 (anno sabbatico) con l’ordinario esercizio dell’attività assistenziale, le relative autorizzazioni sono concesse dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale.
8) La cessazione del convenzionamento del docente o del ricercatore per l’esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra è possibile soltanto se concordata tra le Parti.
9) In caso di inadempienza del predetto personale in materia assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 19.
10) Il personale universitario che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, è impegnato in attività assistenziale è dettagliato nell’allegato 7.
11) Tale allegato è soggetto a verifica ed aggiornamento, d’intesa tra le Parti, anche in funzione di variazioni nell’organico del personale dell’Area di Medicina e Chirurgia, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e il Piano di Gestione Risorse Umane aziendale.
12) Al personale universitario è riconosciuta l’equiparazione stipendiale con il personale ospedaliero dell’Azienda di pari posizione e funzione in applicazione del CCNL della dirigenza medica e non medica.
13) E' altresì riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica.
14) L'indennità di esclusività è riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale intramoenia.
Art. 17 - Personale docente, ricercatore e tecnico universitario convenzionato con la ASST (Dirigenza non medica)
Il personale docente e ricercatore, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, potrà essere convenzionato, per lo svolgimento di funzioni assistenziali, previa intesa sottoscritta tra le Parti.
Ad esso è riconosciuta l’equiparazione stipendiale con il personale ospedaliero dell’Azienda di pari posizione e funzione in applicazione del CCNL della dirigenza non medica.
L’allegato 7 elenca il personale dirigente dell’Università in servizio presso la sede dell’Azienda al momento della sottoscrizione del presente accordo. Tale allegato è soggetto a verifica ed aggiornamento, d’intesa tra le Parti, anche in funzione di variazioni nell’organico del personale dell’Area di Medicina e Chirurgia, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e il Piano di Gestione Risorse Umane aziendale.
Art. 18 - Personale Universitario tecnico
1) Per il funzionamento delle Strutture didattiche e di ricerca dell’Università insistenti presso l’Azienda, l’Università può destinare proprio personale del ruolo tecnico, che opererà in appositi spazi messi a disposizione dall’Azienda nell’ambito delle Strutture organizzative convenzionate.
2) Lo stesso personale, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, d’intesa sottoscritta tra le Parti, potrà essere convenzionato per lo svolgimento di funzioni assistenziali.
3) Al personale di cui al comma 2 è riconosciuta l’equiparazione stipendiale con il personale ospedaliero dell’Azienda di pari posizione e funzione ai sensi della Legge n.200/74, dell’art. 31 del DPR 761/79 e in base a quanto disciplinato dalle Linee Guida concordate tra l’Università e l’Azienda.
4) Per la determinazione del trattamento economico viene effettuata l’equiparazione dei trattamenti previsti dal CCNL del Comparto Sanità e quello del comparto Università.
5) L’allegato 8 elenca il personale tecnico dell’Università in servizio presso la sede dell’Azienda al momento della sottoscrizione del presente accordo. Tale allegato è soggetto a verifica ed aggiornamento, d’intesa tra le Parti, anche in funzione di variazioni nell’organico del personale dell’Area di Medicina e Chirurgia, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e il Piano di Gestione Risorse Umane aziendale.
Art. 19 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato
1) I diritti e i doveri del personale universitario convenzionato per le attività assistenziali sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei vigenti CCNL per il personale dirigente medico, dirigente non medico e comparto del SSN di pari o corrispondente qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario secondo il combinato disposto di cui al DPR 382/80 e alla L. 240/2010.
2) Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare in conformità con la legislazione vigente, nel rispetto della presente convenzione e dell’Ordinamento dell’Azienda.
3) In caso di accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri previsti dalle citate disposizioni, il Direttore Generale segnala i fatti al Rettore per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. I provvedimenti adottati vanno tempestivamente comunicati al Direttore Generale. In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni in materia assistenziale, il Direttore Generale dell’Azienda provvederà a darne comunicazione al Rettore per concordare i provvedimenti ritenuti più idonei.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse dal personale tecnico-amministrativo dell’Università, titolare del potere disciplinare è il Direttore Generale dell’Università.
4) All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale docente e ricercatore universitario si applicano gli istituti e le procedure applicate all'attività svolta nella struttura ospedaliera dai dipendenti dell’Azienda.
Art. 20 - Orario del personale universitario convenzionato
1) Ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., in coerenza con il proprio stato giuridico, i professori e ricercatori universitari convenzionati esercitano funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.
2) L’impegno orario del personale docente e ricercatore universitario convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero.
3) La presenza del personale docente e ricercatore universitario convenzionato all’interno della struttura ospedaliera è rilevata attraverso i sistemi elettronici adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 60% dell’orario complessivo (38 ore settimanali se a tempo pieno, 28,50 se a tempo definito); tale rilevazione ha lo scopo di certificare l’effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l’assolvimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione.
4) All’Università è consentito l’accesso al sistema elettronico di rilevazione presenze.
5) L’orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato nel rispetto della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca nonché del piano di lavoro della struttura di appartenenza, secondo criteri volti a favorire un’armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.
6) Il Direttore della Struttura Complessa di riferimento deve assicurare, mediante opportuna programmazione funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia nonché di pronta disponibilità nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, gli standard assistenziali previsti e distribuiti equamente tra il personale universitario e quello ospedaliero.
Il Direttore della Struttura Complessa comunica al Direttore del Dipartimento la programmazione e l’articolazione giornaliera nonché oraria di cui al periodo precedente.
Art. 21 - Valutazione periodica
1) L’attività assistenziale e gestionale delle strutture a direzione universitaria coperte da personale convenzionato universitario è sottoposta a verifiche periodiche.
2) Gli obiettivi sono definiti e formalmente assegnati dal Direttore Generale secondo le modalità di contrattazione aziendale e sono oggetto di verifica da parte dell’azienda;
3) L’attività assistenziale del personale universitario al quale è conferita la responsabilità di Unità Operativa Complessa è sottoposta a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente.
4) Eventuali valutazioni negative sono oggetto di esame congiunto tra il Direttore Generale dell’Azienda e il Rettore dell’Università che individuano, di comune accordo gli eventuali provvedimenti conseguenti.
5) La valutazione del contributo quali-quantitativo reso da personale universitario convenzionato alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso la Facoltà, viene comunicata all'Amministrazione dell’Azienda.
Art. 22 - Trattamento economico del personale convenzionato con la dirigenza medica e sanitaria
1) Al personale docente e ricercatore universitario vengono erogati, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall’Università:
- un’indennità pari all’eventuale differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dal CCNL della Dirigenza Medica (stipendio ospedaliero, RIA, indennità di posizione minima unificata ed indennità di specificità medica) e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS ed assegno aggiuntivo).
- un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico: esso comprende le retribuzioni previste dai CCNL correlate alla copertura di posizioni organizzative e/o ad incarichi di direzione ed in particolare: la retribuzione di posizione variabile e, se dovute in quanto titolari del corrispondente incarico, l’indennità di struttura complessa e l’indennità di direttore di dipartimento;
- un trattamento economico aggiuntivo correlato all’effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell’attività assistenziale pari all’intera retribuzione di risultato: esso è erogato in funzione dei risultati raggiunti così come stabilito dalla Struttura sanitaria nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica, con le medesime modalità e in misura pari alla quota media individuale di fondo di risultato prevista per le corrispondenti figure;
- l’indennità di esclusività, riservata a coloro che abbiano optato per l’attività professionale intramoenia: essa è riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti per le corrispondenti figure ospedaliere, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
Le risorse collegate alla premialità, riconosciute dalla normativa vigente per il raggiungimento di questi obiettivi, vengono corrisposte al personale universitario secondo i medesimi criteri
applicati per il personale ospedaliero.
La vigente normativa non riconosce al personale convenzionato le Risorse Aggiuntive Regionali.
2) In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell’Università, viene riconosciuta per intero, ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra e per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l’attività assistenziale precedentemente svolta presso altre Aziende Ospedaliere.
3) L’Azienda si impegna a versare mensilmente all’Università la somma in acconto necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi dalla stessa effettuati all’inizio di ogni anno, ed a corrispondere un eventuale saldo, previa rendicontazione da parte dell’Università, comprensiva anche del totale delle ore effettuate per attività assistenziale.
Art. 23 - Libera professione
L’Azienda garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano e si impegna a liquidare direttamente agli interessati i compensi spettanti.
TITOLO VI - ASPETTI GESTIONALI
Art. 24 - Utilizzo di servizi da parte di personale universitario
Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato è ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili, ed il servizio mensa, con corresponsione dei relativi corrispettivi economici.
Il personale universitario è dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 25 - Attrezzature universitarie e ospedaliere
1) L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature elencate nell'allegato 5, parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegato, che verrà aggiornato annualmente sulla base delle risultanze degli inventari.
2) Prima della installazione di ulteriori attrezzature da utilizzare anche a scopi assistenziali, l'Università, nella persona del Direttore dell’UOC interessata, provvederà a richiedere alla Direzione Generale dell’Azienda l'autorizzazione al relativo utilizzo. Detta attrezzatura dovrà essere conforme con i requisiti di sicurezza, dovrà sottostare all’esito dei controlli di sicurezza, così come l'impiego di reagenti di uso comune per scopi di ricerca.
3) Tutte le attrezzature didattiche e scientifiche di proprietà della Università sono usufruibili anche da personale ospedaliero per lo svolgimento di attività didattiche e/o scientifiche e altri fini istituzionali assistenziali comuni delle Parti.
4) Tutte le attrezzature, apparecchiature, applicativi informatici nonché il materiale d'uso, di proprietà dell’Azienda, assegnati alle UOC di cui all’allegato 6 sono utilizzati per l’attività didattica e di ricerca e per l’attività assistenziale ad esse connessa.
5) L’Azienda garantisce, altresì, l’acquisizione e la riproduzione delle cartelle cliniche, anche ai fini di ricerca nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati.
6) Per le spese di funzionamento ed assistenza delle attrezzature, si rinvia al successivo art. 26.
7) L’Azienda consente l’utilizzo della rete telematica in modo che le attrezzature predisposte dall'Università ai fini della didattica e della ricerca abbiano un accesso garantito alla rete internet e di Ateneo sulla base di protocolli concordati.
8) Gli oneri sostenuti per la retribuzione del personale universitario convenzionato, per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza, nonché per tutta l'attività didattica, sono a carico dell'Università”, salvo diverse pattuizioni.
9) L'Università è autorizzata ad utilizzare la rete telematica dell'azienda per svolgere i propri compiti di didattica, di ricerca e di servizio, nel rispetto delle regole di utilizzo stabilite dall’ASST Spedali Civili, regole applicate al fine di garantire le esigenze di operatività, sicurezza e privacy nel rispetto della normativa nazionale ed europea (GDPR) in materia.
Art. 26 - Oneri gestionali
1) I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle Strutture organizzative convenzionate restano ad esclusivo carico dell’Azienda, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.
2) Pertanto, l’Azienda si fa carico degli oneri relativi a:
a) arredamento, manutenzione, somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant'altro occorra per l'assistenza ai degenti;
b) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
c) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
d) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
e) messa a disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3) L’Azienda mette gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche.
4) Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell’Azienda.
5) L’Azienda mette a disposizione dell'Università, secondo quanto previsto in apposita convenzione, le aule e i sussidi didattici per l’attività formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, provvedendo alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Assicura, altresì, i servizi ed i sussidi accessori per gli studenti iscritti agli stessi Corsi nonché, nei limiti dei contributi erogati allo scopo annualmente dalla Regione Lombardia, la retribuzione al personale ospedaliero per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al successivo art. 27 e la retribuzione per i Direttori Didattici dei Corsi di Studio.
TITOLO VII - RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA
Art. 27 - Ricerca scientifica
1) Le Parti si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
2) I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l’Azienda dal personale universitario che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell’Azienda.
3) Il personale universitario indica entrambe le Istituzioni (Università ed Azienda) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l’Azienda. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell’Azienda.
4) Allo scopo di favorire presso la struttura ospedaliera la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un’ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l’Azienda - nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo - potrà mettere a disposizione dell’Università i finanziamenti necessari per l’istituzione di posti di Ricercatore (art.24, c.3 Legge 240/2010) o Professore universitario di ruolo o a tempo determinato e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca. Le parti si impegnano, in ogni caso, a dare attuazione alle disposizioni emanate dal Comitato di indirizzo di cui all’art. 30 della L.R. 33/09.
5) L’Azienda si impegna ad individuare idonei spazi da dedicare all'attività di ricerca scientifica dell’Università, che potranno essere utilizzati anche per la costituzione di eventuali Centri di ricerca universitari aperti alla collaborazione del personale ospedaliero, ed utilizzati anche dalle Unità Operative a direzione ospedaliera e dai Laboratori di ricerca. L’Azienda si impegna, inoltre, a far partecipare i Professori universitari a propri progetti di ricerca.
6) Tali spazi verranno identificati dall’Amministrazione dell’Azienda in accordo tra le Parti, sentiti i Responsabili dei Progetti di ricerca, i Direttori delle Strutture interessate e la Direzione Scientifica e Sanitaria dell’Azienda, in relazione alle esigenze della ricerca e all'assetto organizzativo della struttura ospedaliera. L'azienda si impegna a realizzare la rete telematica locale dedicata agli spazi in questione ed alla sua connessione diretta alla rete telematica Universitaria.
Art. 28 - Sperimentazione clinica, proprietà intellettuali e attività per conto terzi
Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico-assistenziale.
Le ricerche commissionate da soggetti pubblici e privati esterni dovranno prevedere tra le Parti sia l’Azienda che l’Università e indicare segnatamente le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi.
TITOLO VIII - STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI
Art. 29 - Accesso e attività dei discenti
Agli studenti iscritti ai corsi di studio, come meglio dettagliati nell’allegato 1, ai tirocinanti e agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall’Università, vengono consentiti l'accesso e la permanenza negli spazi espressamente destinati alla didattica e alla ricerca e nelle strutture assistenziali dell’Azienda, comprese quelle ambulatoriali comunque ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e d'intesa con il Direttore della Struttura di riferimento.
L’Azienda provvede alla fornitura di camici e consente l’accesso ad idonei spazi adibiti a spogliatoi.
E’ concesso ai soggetti di cui al comma 1 l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, rilasciato dall’Università, di concerto con la Direzione Sanitaria, come da elenchi nominativi trasmessi annualmente ed integrati di volta in volta.
Art. 30 - Disciplina dell’attività dei medici in formazione specialistica
1) L’attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e da specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola. In attuazione del D.lgs. n. 368/99 e della normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutor e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative:
- compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi; partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale;
- dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio;
- accedono alla mensa con le modalità concordate con l’Amministrazione dell’Azienda;
- utilizzano strumentazione e camici forniti dall’Azienda;
- dispongono di adeguati spogliatoi.
2) Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
3) Le Parti convengono che, al momento della stipula della presente convenzione, l’Azienda è struttura inserita nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui all’allegato 3.
4) Le Parti si danno, altresì, reciproco atto che l’elenco di cui al citato allegato 3 può essere suscettibile di ulteriore ampliamento, concordato tra esse, ove anche altre Scuole di Specializzazione fossero eventualmente interessate all’utilizzo di strutture dell’Azienda.
5) L’Azienda riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione della Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse Strutture, così da consentire agli stessi l’accesso al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.
6) La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2 art. 34 L.R. n.33/09, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. Le Università e le aziende definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.
7) Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8) Le parti convengono altresì che, per quanto espresso ai commi precedenti, il progetto formativo deve essere condiviso con i responsabili delle strutture, anche non clinicizzate, coinvolte nella formazione dello specializzando. A tal fine verrà sottoscritto un ‘Protocollo Operativo’ tra Azienda e Università che dovrà disciplinare le modalità di definizione/condivisione del progetto formativo e i criteri di verifica del percorso formativo dello specializzando.
Art. 31 - Disciplina dell’attività dei dottorandi, degli assegnisti e dei borsisti di ricerca
I Dottorandi di ricerca, gli Assegnisti e i borsisti di ricerca sono autorizzati ad utilizzare le strutture ed i laboratori dell’Azienda limitatamente alle attività correlate ai settori scientifico disciplinari dei progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti e ai compiti loro affidati dai responsabili delle Unità Operative a direzione universitaria in cui svolgono la loro attività.
L’Azienda garantisce l’accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento della attività di studio e ricerca e l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
Art. 32 - Accesso e attività iscritti a master e corsi di perfezionamento
L’Azienda consente l’accesso per le attività di tirocinio degli iscritti ai Master universitari e ai Corsi di Perfezionamento.
L’Azienda mette a disposizione le proprie strutture e le risorse umane e strumentali necessarie senza alcun onere per l’Università.
L’Università comunica tempestivamente all’Azienda la durata dei corsi ed il nominativo dei partecipanti.
L’Azienda garantisce l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
Art. 33 - Accesso e attività di frequentatori e visitatori
I Direttori delle UOC convenzionate sono responsabili del fatto che nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (ivi comprese le attività ambulatoriali e di laboratorio) siano presenti ed attivi solo soggetti previsti dalla presente convenzione e con le modalità dalla stessa disciplinate.
Ove si rendesse necessaria – ai soli fini didattici o di ricerca – la presenza ed attività di persone non appartenenti né alla Università né all’Azienda, il responsabile della Struttura Complessa interessata sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva della Direzione Sanitaria, che munirà tali persone di apposito tesserino di riconoscimento previa verifica del possesso di idonea copertura assicurativa propria o fornita dall’Università o da terzi.
L’Azienda e l’Università favoriscono la presenza di sanitari provenienti da altre aziende italiane e straniere ai fini di apprendimento e di perfezionamento professionale, anche a titolo oneroso per l’istituzione di appartenenza ed attuano le necessarie procedure amministrative per realizzarla.
Art. 34 - Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea
Le parti convengono che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione alla professione medica, di cui al D.M. 445/2001, la frequenza nelle Strutture organizzative di Medicina e di Chirurgia, richiesta ai laureati in Medicina e Chirurgia, è concordata tra l’Università e la Direzione Sanitaria dell’Azienda.
TITOLO IX - APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
Art. 35 - Attività didattica del personale ospedaliero
Il personale ospedaliero in servizio presso l’Azienda partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea e post-laurea dell’Area di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l’Università e comunque secondo le regole aziendali e fatta salva l’autorizzazione dell’Azienda.
Al personale dell’Azienda impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dai Dipartimenti è conferita dall’Università, rispettivamente, la qualifica di “tutore” o di “professore a contratto”.
La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso la Facoltà, viene comunicata all'Amministrazione dell’Azienda.
TITOLO X - FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 36 - Formazione permanente
Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.
Le Parti si impegneranno per individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.
TITOLO XI - RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI
Art. 37 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
E' a carico dell'Università la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente a fini didattici e di ricerca.
Art. 38 - Copertura assicurativa
1) L’Azienda provvede a propria cura e spese all’assicurazione sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
2) L’Azienda provvede a propria cura e spese all’assicurazione dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa sarà estesa, a cura e spese dell’Azienda, su richiesta dell’Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
3) L’Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l’incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.
4) In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell’Azienda, questa provvede ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 39 - Sicurezza e salute dei lavoratori
1) L’Azienda, nella persona del Datore di Xxxxxx individuato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato, ma preventivamente autorizzato dall’Azienda, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’Azienda medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).
2) L’Azienda comunica periodicamente all’Università l’elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell’Azienda stessa e i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria.
3) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall’Azienda.
4) Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’Azienda e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
Art. 40 - Sicurezza degli ambienti di lavoro
L’Azienda è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 41 - Trattamento dati personali
I dati personali acquisiti da ciascuna delle Parti nell’ambito della presente Convenzione saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla Convenzione stessa.
Le Parti si riservano di adottare gli atti necessari al trattamento dei dati che abbia a conseguire dalla presente Convenzione in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
TITOLO XII - NORME FINALI
Art. 42 - Organo di Programmazione Congiunta
1) Al fine di garantire l’integrazione delle attività istituzionali (assistenza, didattica e ricerca) nonché l’ottimizzazione delle risorse, l’Università e l’Azienda, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali ed autonomia, individuano modalità di programmazione congiunta delle rispettive attività, definendo congiuntamente le rispettive attività gestionali.
2) L’Organo di Programmazione Congiunta -OPC- ha la seguente composizione:
− per l’Università:
- Rettore
- Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Direttore Generale
è consentita la partecipazione senza diritto di voto del Delegato del Rettore ai Rapporti con l’Azienda Spedali Civili e, per le materie di competenza, del Delegato per la Didattica e le Scuole di specializzazione.
− per l’Azienda:
- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Socio-Sanitario
- Direttore Amministrativo
3) L’Organo si riunisce ogni volta che viene fatta richiesta da una delle due amministrazioni.
4) L’OPC può avvalersi di tavoli tecnici nominati dal Rettore e dal Direttore Generale dell’Azienda per procedere allo sviluppo di specifiche tematiche inerenti il coordinamento dell’attività integrata.
5) L’OPC esprime pareri sugli assetti organizzativi ed individua modalità di programmazione congiunta delle attività.
6) In particolare sono oggetto di condivisione nell’ambito dell’Organismo i temi di cui all’art. 6 e 7 della presente Convenzione, per la cui concertazione verrà redatta apposita procedura.
Art. 43 - Loghi istituzionali
I loghi dell’ASST Spedali Civili di Brescia e dell’Università degli Studi di Brescia devono essere presenti all’ingresso dei Presìdi dell’Azienda e all’ingresso delle Unità operative convenzionate.
Nel sito web dell’Università è esplicitato il rapporto convenzionale con l’ASST di Brescia quale ente convenzionato di riferimento e vengono riportate le relative Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria.
L’Azienda si impegna ad esporre targhe con l’indicazione del logo dell’Università.
Nel sito web dell’ASST è riportato il logo dell’Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione ed esplicitata la comune mission assistenziale, formativa e di ricerca.
Art. 44 - Trasparenza
L’ASST Spedali Civili provvede agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza mediante la pubblicazione delle indennità corrisposte per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali.
Art. 45 - Validità della convenzione
La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di 3 anni, con scadenza, quindi, il 23 ottobre 2022, fatte salve eventuali differenti disposizioni in materia.
Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell’attuale testo.
La presente convenzione potrà essere rinnovata con accordo tra le Parti.
L’eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all’altra parte con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla naturale data di scadenza dell’accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di nota PEC.
Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, 24 ottobre 2019
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE
X.xx Prof. Xxxxxxxx Xxxx
Per l’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA IL DIRETTORE GENERALE
X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO 1
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Medicina e chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria
ALLEGATO 2
Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Professionalizzanti)
Dietistica
Educazione professionale Fisioterapia
Igiene dentale Infermieristica Ostetricia
Tecnica della riabilitazione psichiatrica Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
ALLEGATO 3
Scuole di Specializzazione
NOME SCUOLA | DIPARTIMENTO |
ACCESSO LAUREA NON MEDICA | |
Farmacologia e Tossicologia Clinica | Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale |
Microbiologia e Virologia | |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | |
ACCESSO LAUREA MEDICA | |
Anatomia Patologica | Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale |
Microbiologia e Virologia | |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | |
Allergologia e Immunologia Clinica | Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali |
Cardiochirurgia | |
Chirurgia Generale | |
Chirurgia Pediatrica | |
Dermatologia e Venereologia | |
Ematologia | |
Endocrinologia | |
Geriatria | |
Ginecologia e Ostetricia | |
Malattie dell'Apparato Digerente | |
Malattie dell'Apparato Respiratorio | |
Malattie Infettive e Tropicali | |
Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico | |
Medicina d'Emergenza-Urgenza | |
Medicina Interna | |
Neurologia | |
Neuropsichiatria Infantile | |
Pediatria | |
Psichiatria | |
Reumatologia |
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore | Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica |
Igiene e Medicina Preventiva | |
Malattie dell'Apparato Cardiovascolare | |
Medicina del Lavoro | |
Medicina Nucleare | |
Nefrologia | |
Neurochirurgia | |
Oftalmologia | |
Oncologia Medica | |
Ortopedia e Traumatologia | |
Otorinolaringoiatria | |
Radiodiagnostica | |
Radioterapia | |
Urologia | |
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA ODONTOIATRICA | |
Chirurgia Orale | Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica |
Odontoiatria Pediatrica | |
Ortognatodonzia |
ALLEGATO 4
Centri di Ricerca
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Centro Univ. Interdip. Ricerca Funzione Neuromuscolare e l'Attività Motoria Adattata "Xxxxxx Xxxxxxxx" Centro interdip. per lo studio delle intolleranze alimentari, malattie infiammatorie intestinali, e della loro relazione con la nutrizione"
Centro Universitario interdipartimentale di ricerca - MISTRAL- Modelli integrati di studio per la tutela della Salute e la Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica
Centro di studio e di ricerca di BIOETICA
Centro per lo Studio del Trattamento dello Scompenso Cardiaco (CEST-SC)
Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale
ALLEGATO 6
ACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE – ASST - DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI A FINI DIDATTICI.
Le Unità Operative Complesse - UOC - a direzione universitaria convenzionate, ai sensi della presente Convenzione, sono quelle di seguito elencate con a fianco indicato il relativo insegnamento:
UOC | INSEGNAMENTO nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia |
Anatomia patologica * | Anatomia patologica |
Anestesia e rianimazione 2 * | Emergenze medico-chirurgiche |
Cardiologia * | Malattie dell’apparato respiratorio e dell’apparato cardiovascolare |
Chirurgia Generale 1 ad indirizzo vascolare | Clinica chirurgica |
Chirurgia Generale 3 * | Clinica chirurgica |
Chirurgia pediatrica* | Pediatria generale e specialistica |
Laboratorio Centrale di Analisi chimico-cliniche * | Biochimica e biologia molecolare |
Laboratorio di microbiologia e virologia * | Microbiologia |
Malattie infettive * | Malattie infettive del sangue e dell’apparato digerente |
Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia e Prevenzione Occupazionale * | Sanità pubblica |
Medicina Generale 2 * | Clinica medica, geriatria e oncologia |
Medicina Generale 2 Montichiari ad indirizzo geriatrico * | Clinica medica, geriatria e oncologia |
Medicina Legale (*) | Sanità pubblica |
Nefrologia * | Malattie del rene, delle vie urinarie e dell’apparato genitale maschile |
Neurochirurgia * | Malattie del sistema nervoso e dell’apparato visivo |
Neurologia * | Malattie del sistema nervoso e dell’apparato visivo |
Oculistica * | Malattie del sistema nervoso e dell’apparato visivo |
Ortopedia e Traumatologia 2 * | Malattie dell’apparato locomotore |
Ostetricia e Ginecologia 1 * | Ginecologia e Ostetricia |
Ostetricia e Ginecologia 2 * | Ginecologia e Ostetricia |
Otorinolaringoiatria * | Malattie otorinolaringoiatriche, fisiologia e medicina orale |
Pediatria * | Pediatria generale e specialistica |
Psichiatria UOP 22 – SPDC * | Psichiatria e psicologia clinica |
Radiologia Diagnostica 2 * | Diagnostica per immagini e radioterapia |
Radioterapia * | Diagnostica per immagini e radioterapia |
Reumatologia e Immunologia clinica * | Immunologia clinica, allergologia, dermatologia, reumatologia |
Odontostomatologia * | Malattie otorinolaringoiatriche, fisiologia e medicina orale |
Urologia * | Malattie del rene, delle vie urinarie e dell’apparato genitale maschile |
Le parti danno atto che, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, le Unità Operative Complesse temporaneamente a direzione universitaria, per intervenuti accordi tra Azienda e Università, sono quelle in appresso richiamate:
UOC | INSEGNAMENTO nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia |
Dermatologia * | Immunologia clinica, allergologia, dermatologia, reumatologia |
Endoscopia Digestiva ed Interventistica | Malattie infettive del sangue e dell’apparato digerente |
Medicina 1 Montichiari * | Clinica medica, geriatria e oncologia |
Medicina Nucleare * | Diagnostica per immagini e radioterapia |
Nefrologia e Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx * | Malattie del rene, delle vie urinarie e dell’apparato genitale maschile |
Neuroradiologia | Diagnostica per immagini e radioterapia |
Oncologia * | Clinica medica, geriatria e oncologia |
UONPIA * | Pediatria generale e specialistica |
* Unità Operative sede di Scuola di Specializzazione
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ALLEGATO 7
PERSONALE CONVENZIONATO - DIRIGENZA MEDICA - AL 01/10/2019
COGNOME NOME
1 Xxxxxxx Xxxxxxx
2 Xxxxxxxx Xxxxx
3 Xxxxx Xxxxxxxxxxx
4 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
5 Xxxxxxxx Xxxxxxxx
6 Xxxxxxxx Xxxxxxxx
7 Xxxxxxxxxx Xxxxx
10 Xxxxxxx Xxxxxxx
11 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
12 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
13 Xxxxxxxx Xxxxx
14 Xxxxxxx Xxxxxxx
16 Xxxxxxxx Xxxxxx
17 Xxxxxxx Xxxxxxx
18 Xxxxx Xxxxx
19 Buglione di Monale e Bastia Michela
20 Calzavara Pinton Pergiacomo
21 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
22 Xxxxxxxx Xxxxx
23 Carta Xxxxxx
24 Xxxxxx Xxxxxxx
26 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
00 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
00 Cattalini Marco
29 Xxxxx Xxxxxxx
30 Xxxxxxxx Xxxxxxx
31 Xxxxx Xxxxxxxx
32 Xxxxxxx Xxxxxxx
33 | Xxxxxx | |
34 | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
35 | De Xxxxxx | |
36 | De Xxxxx | Xxxxxxxx |
37 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
38 | Xxxxxxxxx | |
39 | Xxxxxxxxx | |
40 | Xxxxxx | Xxxxxx |
41 | Xxxxx | Xxxxx |
42 | Xxxxxx | Xxxxxxx |
43 | Xxxxxxx | Xxxx |
44 | Xxxxxxx | |
45 | Xxxx | Xxxxxxxx |
46 | Xxxxxxxxxx | Xxxxx |
47 | Xxxxxx | XxxxxXxxxxxx |
48 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
49 | Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxx |
50 | Xxxxx | Xxxxxxx |
51 | Xxxxxxx | Xxxxxx |
52 | Garrafa | Emirena |
53 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
54 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |
55 | Xxxxx | Xxxxxxxx |
56 | Xxxxxxxxxx | Xxxxx |
57 | Xxxxxxxxx | |
58 | Lodi Xxxxxxx | Xxxxx |
59 | Xxxxxxxx | Xxxxxx |
60 | Xxxxxxxx | Xxxxx |
61 | Xxxxxxxx | |
62 | Xxxxxxxx | |
63 | Xxxxxxx | |
64 | Xxxxxxxx | |
65 | Xxxxxxxx | |
66 | Xxxxxxxxx | |
67 | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
68 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
69 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
70 | Xxxxx | Xxxxx |
71 | Milano | Xxxxxxxx |
72 | Xxxxx | Xxxxx |
73 | Xxxxxxx | Xxxxx |
74 | Muiesan | Marialorenza |
75 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
76 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
77 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
78 | Xxxxxx | Xxxxxx |
79 | Xxxxxxx | Xxxxxx |
80 | Xxxxxx | Xxxxxxx |
81 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
82 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
83 | Xxxxxxx | Xxxxxx |
84 | Xxxxxxx | |
85 | Xxxxxxx | |
86 | Xxxx | |
87 | Xxxx | |
88 | Xxxxxxx | |
89 | Xxxxxxx | |
90 | Portolani | |
91 | Xxxxxx Xxxxxx | |
92 | Xxxxxxx | |
93 | Xxxxxx | |
94 | Redaelli De Xxxxx | |
95 | Xxxxx | |
96 | Xxxxxxx | |
97 | Xxxx | |
98 | Xxxxxxxxx | |
99 | Xxxxxxx | |
100 | Xxxxx | |
101 | Xxxxxxxxxx | |
102 | Xxxxxxxx | |
103 | Xxxxxxx | |
104 | Xxxxxxx | |
105 | Xxxxxxxx | |
106 | Xxxxxxx | |
107 | Xxxxxxxx | |
108 | Xxxxxxx | |
109 | Xxxxxxx | |
110 | Xxxxx |
111 | Xxxxxxx | |
112 | Xxxxxxxxx | |
113 | Xxxxxxxxx | |
114 | Xxxxxxxxx | |
115 | Vermi | |
116 | Xxxxxxxxxx | |
117 | Xxxxxxxx | |
118 | Vita | |
119 | Xxxxxxxx | |
120 | Xxxxxxxxx | |
121 | Xxxxxx | |
122 | Xxxxx |
PERSONALE CONVENZIONATO - DIRIGENZA NON MEDICA - AL 01/10/2019
n. | nominativo | qualifica universitaria | qualifica ospedaliera | unità operativa |
1 | XXXXXXXXX XXXXX | RICERCATORE | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Anatomia Patologica |
2 | XXXXXXX XXXXXXXXX | EP7 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Odontostomatologia |
3 | BIASIOTTO XXXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Centrale Analisi Chimico-Cliniche |
4 | XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXX. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Centrale Analisi Chimico-Cliniche |
5 | DE XXXXXXXXX M. XXXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Microbiologia e Virologia Pediatrica |
6 | XXXXXXXXXX XXXXXX | XXXX. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Virologia e Indagini Microbiologiche |
7 | XXXXXXXX XXXXXX | RICERCATORE | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Microbiologia e Virologia Pediatrica |
8 | XXXXXXX XXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Anatomia Patologica |
9 | XXXX XXXXX | D1 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Medicina Generale 2 |
10 | XXXXX XXXXX | XXXX. ASSOCIATO | DIRIGENTE ASSIST. INFERMIERISTICHE | Medicina Legale |
11 | XXXXXX XXXXX | D4 | DIRIGENTE ANALISTA | Laboratorio di Microbiologia e Virologia |
12 | RAVAGGI ANTONELLA | D5 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Ostetricia e Ginecologia 1 |
13 | XXXXXXX XXXXXXXX | D4 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Medicina del Lavoro Igiene e Tossicologia e Prev. Occ.le |
14 | XXXXXXX XXXXXXXX | RICERCATORE | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Centrale Analisi Chimico-Cliniche |
ALLEGATO 8
PERSONALE CONVENZIONATO CON IL COMPARTO SSN AL 01/10/2019
n. | nominativo | qualifica universitaria | qualifica ospedaliera | unità operativa |
1 | XXXXXXX X. XXXXXX | C3 | C3 | Pediatria |
2 | XXXXX XXXXX | D2 | DS2 | Anatomia Patologica |
3 | XXXXXXX XXXXXXX | D2 | DS2 | Medicina Generale 1 |
4 | XXXXXX XXXXXXX | D2 | D5 | Neurologia 2 |
5 | XXXXXXXXX XXXXXXX | C3 | D4 | Chirurgia Generale 1 |
6 | XXXXXXXXX XXXXXXX | C5 | D4 | Lab. Centrale Analisi Chimico Cliniche - Lab. Immunologia e Allergologia |
7 | PALAZZO XXXXXXX | C3 | D3 | Medicina Legale |
8 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | D4 | DS3 | Medicina Generale 2 |
9 | XXXXXXX XXXXXXXX | C1 | D1 | Medicina Generale 1 |
10 | SCUNDI EROS | C5 | D5 | Urologia |
11 | XXXXX XXXXXX | PROF. ASSOCIATO | OSTETRICA | Ostetricia e Ginecologia 1 |