Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679
Allegato 2 - Standard di atto di nomina a responsabile esterno
Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679
tra
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato “Ministero” o “Titolare”) con sede legale in Roma, via xxx, CF xxx, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale xxx, nella persona xxx, domiciliato per la carica presso la sede di Roma, via xxx e autorizzato, in virtù del proprio incarico, alla stipula del presente atto,
e
Il xxx con sede legale in , CF , rappresentata dal xxx , domiciliato per la carica presso xxx,
e
di seguito denominate congiuntamente le “Parti”,
Premesso che
▪ il Regolamento UE 2016/679, conosciuto comunemente come GDPR (General Data Protection Regulation), del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016 è divenuto direttamente applicabile il 25 maggio 2018;
▪ il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito definito “Codice”, è stato integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
▪ L’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del GDPR, definisce «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
▪ L’art. 4, paragrafo 1, n. 2, del GDPR, definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
▪ L’art. 4, paragrafo 1, n. 7, del GDPR definisce il «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
▪ L’art. 4, paragrafo 1, n. 8, del GDPR, definisce il «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
▪ L’art. 4, paragrafo 1, n. 10 del GDPR, definisce «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
▪ L’art. 2-bis del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018, individua l’Autorità di controllo, di cui all’art. 51 del GDPR, nel Garante per la protezione dei dati personali;
▪ L’art. 28 del GDPR, ai paragrafi 1 e 3, prevede che:
«Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato».
«I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento […]».
▪ In data xxx le Parti hanno stipulato una Convenzione/contratto che ha per oggetto xxx [specificare
l’oggetto della Convenzione/Contratto];
▪ le Parti, con la sottoscrizione del presente atto intendono regolare i loro reciproci rapporti in relazione alle attività di trattamento di dati personali effettuate dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento;
▪ con la sottoscrizione del presente atto, nel quadro degli accordi stipulati, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare, il GDPR;
▪ Il Responsabile, sottoscrivendo il presente atto, dichiara e garantisce di possedere la competenza e le conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza e integrità dei dati trattati, nonché alla normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali;
▪ Il Titolare, sulla base delle referenze e competenze attestate, ha valutato che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a far sì che il trattamento effettuato per conto del Titolare soddisfi i requisiti del GDPR, e della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e sia in grado di garantire la tutela dei diritti dell’interessato;
Tenuto conto degli accordi previamente assunti
Il Ministero con il presente atto designa xxx, quale Responsabile del trattamento dei dati (di seguito “Responsabile”), con la facoltà di avvalersi di strumenti elettronici e per l’espletamento di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, disciplinando, in tal modo, i trattamenti effettuati dal Responsabile per conto del Titolare in esecuzione della Convenzione/contratto ut supra indicata/o.
Il xxx, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si assume il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
1. Premessa
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. Natura e finalità del trattamento
Il Responsabile effettuerà trattamenti di dati personali per conto del Titolare all’unico scopo di espletare le attività oggetto della Convenzione/contratto di cui in Premessa, cui il presente accordo di nomina costituisce parte integrante come allegato. In particolare, il Responsabile effettuerà, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento per adempiere alla/e finalità di xxx [inserire le finalità sottese alle operazioni di trattamento svolte dal Responsabile].
3. Dati trattati e categorie di interessati coinvolti
Nell’ambito delle proprie attività, il Responsabile tratta i seguenti dati per conto del Titolare:
TIPOLOGIA DI DATI | CATEGORIE DI INTERESSATI |
Es. dati comuni | Es. dati degli studenti dell’Università |
4. Durata del trattamento
Il trattamento avrà durata pari al periodo previsto o dedotto nella Convenzione/contratto esplicitata in premessa o in ogni caso avrà durata pari all’esecuzione delle attività previste nell’ambito della sopracitata Convenzione/contratto. Le parti convengono inoltre che il trattamento cesserà al manifestarsi della volontà di recesso della Convenzione/contratto intercorrente tra le Parti.
5. Obblighi e diritti del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali trattati per suo conto dal Responsabile e mette in atto, con l’ausilio del Responsabile, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa europea e nazionale. Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate, qualora necessario.
Qualora, ai fini dell’adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati, si rendano necessarie ulteriori attività o misure specifiche, o nel caso di modifiche della Convenzione con impatto sul trattamento dei dati personali, ove necessario, il Titolare trasmetterà al Responsabile ulteriori istruzioni in merito alle finalità, modalità e procedure per l’utilizzo e il trattamento dei dati personali, e concorderà con il Responsabile le misure tecniche e organizzative più idonee.
6. Principi applicabili al trattamento
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il trattamento di dati personali deve essere svolto nel rispetto delle norme di
legge in materia di protezione dei dati personali. In particolare:
− i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati e se necessario i medesimi devono essere aggiornati;
− il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del medesimo;
− è consentito l’accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente indispensabile per
adempiere ai compiti affidati.
7. Referenti, Autorizzati al trattamento e Amministratori di Sistema
Il Titolare autorizza il Responsabile a individuare e nominare i referenti, gli autorizzati al trattamento dei dati e gli amministratori di sistema che saranno vincolati alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e dal Responsabile.
Il Responsabile si impegna a garantire che le persone individuate come sopra (di seguito anche “Autorizzati”), agiscano sotto la propria autorità, esclusivamente sulla base delle adeguate istruzioni fornite dal Titolare e che siano state adeguatamente formate in relazione ai loro compiti e responsabilità relativi al trattamento dei dati personali, nonché vincolate ad un obbligo di riservatezza.
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare un elenco costantemente aggiornato dei nominativi dei soggetti sopra indicati.
8. Compiti del Responsabile
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve
attenersi ai seguenti compiti:
a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata della Convenzione;
b. trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle attività oggetto della
Convenzione;
c. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate provenienti dal Titolare del trattamento. Il Responsabile si impegna a far osservare le suddette istruzioni anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento di dati personali oggetto della presente Convenzione e ad informare immediatamente il Titolare nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del GDPR o di altre disposizioni nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati personali;
d. nel caso in cui sia tenuto a procedere ad un trasferimento di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione Europea o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, il Responsabile deve informare il Titolare prima del trattamento, sempre che le leggi interessate vietino tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
e. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito della presente Convenzione e a verificare che gli Autorizzati al trattamento si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza, ricevano la formazione necessaria in materia di protezione di dati personali e trattino i dati osservando le istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento;
f. comunicare al Titolare del trattamento il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del GDPR;
g. adottare misure tecniche e organizzative adeguate – anche tramite il supporto tecnico degli Amministratori di Sistema – al fine di garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio di una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, valutato in considerazione dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento. Siffatte misure devono essere quelle ritenute idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione, o perdita, anche accidentale, dei dati personali, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento;
h. assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, a dare seguito alle legittime richieste formulate dagli interessati nell’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dal GDPR (artt. 15-22);
i. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi su di esso gravanti e a contribuire attivamente alle attività di revisione e ispezione realizzate e predisposte dal Titolare del trattamento;
j. adottare, ai sensi dell’art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, e tenere aggiornato un
Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità. Il Responsabile,
inoltre, si impegna a cooperare con il Titolare, mettendo a disposizione il predetto Registro a disposizione del Titolare e delle Autorità, nei casi in cui ne venga fatta richiesta;
x. xxxxxxxx, identificare e classificare gli eventi che potrebbero comportare una violazione dei dati personali e porre in essere, di concerto con il Titolare, tutte le attività di contenimento necessarie;
l. nel caso di autorizzazione scritta del Titolare alla nomina di un altro Responsabile, il Responsabile, si impegna a sottoscrivere con il Sub-responsabile un accordo dove siano chiaramente illustrati obblighi e garanzie a carico del Sub-responsabile in materia di tutela dei dati personali, che preveda a carico del Sub-responsabile così individuato, i medesimi obblighi qui esternalizzati, mettendo a disposizione del Titolare l’identità e i recapiti dei Sub-responsabili.
9. Responsabilità del Responsabile
Ove il Responsabile violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà recedere dalla Convenzione ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui il Responsabile, o i suoi subappaltori o subcontraenti, agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, il Responsabile risponderà del danno causato agli “interessati”.
Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
Nessun corrispettivo è dovuto al Responsabile del trattamento per l’espletamento di tale funzione.
10. Legge applicabile e Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché al/alla Contratto/Convenzione.