AGGIORNAMENTI LEGALI E CONTRATTUALI:
AGGIORNAMENTI LEGALI E CONTRATTUALI:
LA SCELTA TRA LA VENDITA INTERNAZIONALE
DIRETTA, TRAMITE AGENTI E/O DISTRIBUTORI
Avv. XXXXXXXXX XXXXX
Possibilità di operare all’estero:
▪ con presenza stabile all’estero (stabile organizzazione/filiale)
✓ Sede fissa di lavoro
✓ Persona che sottoscrive contratti per l’azienda
▪ senza presenza stabile all’estero
✓ Vendite dirette
✓ ufficio di rappresentanza (attività promozionale, di pubblicità, di informazione, di ricerca di mercato,…)
✓ agenti/distributori indipendenti (rischio imprenditoriale deve essere proprio dell’agente)
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA MOBILIARE INTERNAZIONALE
⭘ Norma uniforme: The United Nations Conventions on
Contracts for the International Sale of Goods (CIGS) del 1980 ⇒ Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili.
⭘ Scopo della Convenzione: agevolare le transazioni commerciali internazionali, riducendo il rischio
d’incognita in merito alla legge applicabile al contratto (che comunque permane per gli aspetti non disciplinati dalla Convenzione).
⭘ A seguito della ratifica, il contenuto della CIGS è diventato parte dell’ordinamento nazionale di ciascuno Stato aderente, tanto da essere direttamente applicabile alle compravendite internazionali.
Articolo 1 C IG S (Campo di applicazione)
⭘ La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci
fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; oppure
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.
⭘ La nazionalita( delle parti, non viene presa in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.
N.B. L’art. 6 della CIGS permette alle parti contraenti di escludere espressamente l’applicazione della Convenzione.
⭘ La C IG S (art. 2) non disciplina le vendite di merce acquistata: a )per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso; b)all'asta;
c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d)di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e)di navi, battelli, aliscafi o aeronavi; f )di elettricità.
⭘ Inoltre la C IG S non si applica (art. 3) neppure a contratti di vendita ove la prestazione di mano d’opera sia prevalente rispetto alla
fornitura del bene (e che siano, quindi, connotabili come contratti di appalto).
N. B. La CIGS governa solo alcuni aspetti del contratto di compravendita.
⭘ Non sono regolati dalla C IG S , ad esempio, i seguenti aspetti:
⭘ - la validita( del contratto;
⭘ - i vizi del consenso;
⭘ - l’illiceita( della causa;
⭘ - l’ammissibilita( ed il limite della clausola penale;
⭘ - la capacita( delle parti a negoziare;
⭘ - gli effetti che il contratto ha sulla proprieta( .
Sunto: nei casi in cui si applica la CIGS, tutti gli aspetti dalla stessa non regolati saranno disciplinati secondo la legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.
DEL VENDITORE
1) LA CONSEGNA DELLA M E RCE alla data e nel luogo pattuito, tenendo manlevato il compratore da danni ascrivibili alla ritardata consegna.
I termini di consegna possono essere “essenziali”, in quanto correlati (vedi art. 1457 c.c.)
⭘ ad obbligazioni assunte dal compratore con Terzi relativamente alla rivendita dei prodotti forniti;
⭘ a processi produttivi del compratore, in cui la fornitura venga ad inserirsi
⭘ ⇒ possibile risoluzione del contratto.
2) LA CONFORMITA’ DELLA MERCE : il venditore deve garantire al compratore la conformita( della merce alle
caratteristiche QUANTITATIVE e QUALITATIVE concordate contrattualmente
⇒ necessita( che il contratto contenga una descrizione
quanto piu( dettagliata e completa della merce, se del caso rinviando ad un apposito allegato contrattuale.
⭘ La non conformità può rappresentare titolo per rifiutare il ritiro delle merci da parte del compratore.
X. X. Xxx la verifica di quanto consegnato sia le contestazioni devono essere effettuate e comunicate al venditore entro un lasso di tempo prefissato.
Nei casi in cui e( applicabile la Convenzione di Vienna, il venditore e( chiamato a garantire:
⭘ la conformita( tecnica di quanto fornito;
⭘ la conformita( qualitativa, quantitativa;
⭘ la conformita( dell’imballaggio a quello utilizzato per merce di tale natura;
⭘ l’idoneita( all’uso al quale di norma la merce di tale natura viene adibita (merchantable quality) ovvero l’idoneita( all’uso al quale il compratore intende adibirla (fit for purpose).
E’ sempre bene stabilire contrattualmente i termini per denunciare i vizi di conformità della merce:
⭘ entro un determinato termine dalla consegna (se trattasi di vizi apparenti);
⭘ entro un determinato termine dalla scoperta (se trattasi di vizi occuti). Vedi art. 1495 c. c.; art. 132 D LES. 6 Settembre 2005 n. 206.
La Convenzione di Vienna (art. 39) si limita a parlare di “termini di ragionevolezza” (limite 2 anni).
⭘ Xxx le tutele previste a favore del compratore vi e( quella di rifiutare la merce non conforme.
⭘ Nel caso, pero( , in cui il compratore si rifiuti immotivatamente di prendere in consegna la merce, egli rispondera( per i danni arrecati al venditore.
⭘ Per siffatti casi, e( opportuno prevedere contrattualmente che il venditore possa alternativamente:
-depositare la merce a spese del compratore;
-disporne liberamente.
DENUNCIA DEI VIZI
RIMEDI CONTRO L’INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
vedi art. 1492 e 1494 c. c.
⭘ Il compratore e( legittimato a chiedere (anche secondo le disposizioni della Convenzione di Vienna-artt. 45-52):
⭘ la sostituzione della merce;
⭘ la riparazione dei vizi;
⭘ la riduzione del prezzo;
⭘ la risoluzione del contratto in caso di
inadempimento di particolare importanza;
⭘ il risarcimento del danno.
DENUNCIA DEI VIZI
⭘ Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non e( necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il
compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo( sempre far valere la garanzia, purche< il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
⭘ Art. 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualita( promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e( destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per
inadempimento (1453 e seguenti), purche< il difetto di qualita( ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e( soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
DENUNCIA DEI VIZI
Art.130 Codice del consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
⭘ Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
DENUNCIA DEI VIZI
⭘ 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
0.Xx consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
DENUNCIA DEI VIZI
Art. 132 Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
⭘ 0.Xx venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale
data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della
scadenza del termine di cui al periodo precedente.
IL CONTRATTO DI AGENZIA COMMERCIALE
Chi è un agente?
“Il soggetto che in qualità di intermediario
indipendente
permanente di trattare per un’altra persona,
è incaricato in maniera
chiamata preponente, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente”
Agente senza rappresentanza
Agente con rappresentanza
∎ Rappresentare gli interessi di un imprenditore in una determinata zona
∎ Tentare, senza rischio, una penetrazione capillare in zone non l’imprenditore non è introdotto
∎ Meno oneroso dell’organizzazione di vendita con dipendenti
dove
diretti
•
(artt. 1742 – 1753)
Codice Civile
• Accordi Economici Collettivi del 2002 e
del 2009
FONTI INTERNAZIONALI
• Direttiva 86/653/Cee
• Convenzione di Roma del 1980 e Reg. CEE
593/2008
Direttiva 86/653 del 18 dicembre 1986
•
Armonizzazione Membri dell’U.E.
delle legislazioni nazionali dei Paesi
• Eliminazione disparità in materia di previdenza, obblighi dell’agente, indennità in caso di risoluzione
Retribuzione tipica dell’agente 🡪 Provvigione
Strettamente collegata ai risultati dell’attività svolta:
• Percentuale sul fatturato
• Importo fisso per ogni pezzo
• Percentuale crescente a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi
Presupposto
La conclusione dell’affare è riconducibile all’intervento dell’agente
Situazione tipo: l’agente ha svolto la normale attività
di promozione e trasmissione della proposta contrattuale
L’ OBBLIGO DI REMUNERARE L’AGENTE
Altre fattispecie
• Provvigione per gli affari
successivi
• Provvigione per gli affari
diretti
• Provvigione per gli affari conclusi dopo la
cessazione del rapporto
Preponente 🡪 non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività
Agente 🡪 non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro
L’esclusiva è un elemento naturale, ma non necessario
DIFFERENZA TRA ITALIA E ESTERO
Deroga delle parti
Violazione dell’obbligo di esclusiva
Inadempimento contrattuale
• Risoluzione del contratto
• Risarcimento del danno
I PRINCIPALI OBBLIGHI DELL’AGENTE
a) Obbligo di promozione
b) Obblighi relativi alla solvibilità dei clienti
c) Obbligo di non concorrenza
d) Obbligo di informazione
Istruzioni e direttive del preponente
Linee guida delle politiche commerciali dell’impresa
• Listino dei prezzi
• Politica degli sconti
• Tipologia dei clienti
• Termini di pagamento
• Modalità di consegna
Limite al potere di impartire direttive
Buona fede Autonomia dell’agente
STAR DEL CREDERE 🡪 pattuizione con cui l’agente assume
parzialmente il rischio di insolvenza del cliente
Nell’ordinamento italiano tale clausola è vietata
• Eccezionalità
• Concordata di volta in volta
•
Singoli affari, particolare natura importanza
di
ed
• Obbligo di garanzia non
•
superiore provvigione
Corrispettivo ad hoc
alla
Ipotesi residuali di star del credere
L’agente non può assumere l’incarico di trattare gli affari di più imprese in concorrenza tra loro
• nella stessa zona
• e per lo stesso ramo
DURATA E FINE DEL RAPPORTO DI AGENZIA
a) Durata del contratto
b) Risoluzione anticipata del rapporto
Contratto a tempo determinato
Se continua ad essere eseguito alla scadenza del termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo indeterminato
Ciascuna parte può recedere con preavviso nel termine stabilito in via inderogabile in caso di rapporto in U.E. e da stabilire fra le parti nell’extra U.E.
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO
1. Giusta causa
2. Clausola risolutiva espressa
Istituto tipico del lavoro subordinato 🡪 Applicabile per analogia al rapporto di agenzia
Contratto a tempo determinato
Recesso prima dello scadere del termine
Contratto a tempo indeterminato
Recesso senza preavviso
Causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto
Legame di fiducia
Inadempimento di particolare gravità
Apprezzamento del giudice
Individuazione nel contratto delle obbligazioni particolarmente importanti
La loro violazione dà alla parte non inadempiente la facoltà di recesso immediato
• Valutazione
dell’inadempimento
• Astensione da qualsiasi
valutazione nel merito
sull’imputabilità
Possibilità di scelta per gli Stati membri tra due modelli:
a) Modello tedesco
b) Modello francese
Indennità per l’incremento di clientela creato dall’agente
Importo massimo: • 1 anno di provvigioni • calcolato sulla media degli ultimi 5 anni | Solo se l’agente ha procurato • nuovi clienti • e se il preponente continuerà a trarne vantaggio | Solo se l’importo risulta equo, considerate le circostanze | |
Risarcimento per le provvigioni perdute dall’agente a causa della fine del rapporto
L’agente non ha avuto tempo e modo di ammortizzare le spese sostenute
La perdita, in rapporto ai vantaggi che derivano al preponente, è considerevole
Ormai unanimemente la giurisprudenza francese quantifica l’indennità nella SOMMA DELLE ULTIME DUE ANNUALITÀ DI PROVVIGIONI
PERCEPITE DALL’AGENTE
• Nuovi clienti
• Sensibilmente sviluppato gli affari con clienti
esistenti
• Sostanziali vantaggi per
il preponente
• Equità
• Considerate le provvigioni perdute
Calcolo secondo l’art. 1751 c.c. e AEC
• La Corte di Giustizia U.E.
• La Corte di Cassazione
Italiana
• Il miglior trattamento in concreto per l’agente
LA DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
IL CONTRATTO DI
CONCESSIONE DI
VENDITA
✂ Nella quasi totalità degli ordinamenti internazionali, il contratto di concessione di vendita non trova una definizione e nemmeno una disciplina specifica dettata dal legislatore (es. Belgio fa eccezione).
▪ ⇒ opportunità di una disciplina scritta quanto più analitica possibile!
▪ DEFINIZIONE :
• contratto di durata,
• dove il produttore/concedente si obbliga a fornire con continuità determinati prodotti ad un rivenditore/concessionario,
• che si obbliga a sua volta ad acquistare detti prodotti ed è chiamato a promuoverne ed effettuarne con continuità la vendita in nome proprio, a proprio rischio, per conto proprio, nei confronti di una clientela allocata in un determinato territorio.
▪ ⇒ il concessionario acquista la merce in proprio, sostiene i rischi ed i costi connessi al detenerla in stock, la rivende ai propri clienti, traendo la propria remunerazione dal margine rappresentato dalla differenza fra prezzo di acquisto e di rivendita.
CONTRATTO
DI CONCESSIONE DI VENDITA
Differenze fra il contratto di concessione di vendita e
• il contratto di franchising (trasferimento know how e segni distintivi- royalties)
• il contratto di agenzia (il preponente conclude gli affari e il concessionario rivende la merce per conto proprio)
Vantaggi del contratto di concessione di vendita rispetto al contratto di agenzia:
• addossare ad un operatore locale il rischio di insolvenza dei clienti finali;
• interporre un rivenditore che si accolla in proprio i problemi di garanzia ed assistenza post vendita;
• trovarsi raramente a corrispondere indennita( di fine rapporto (ma vedi eccezioni: es. Paesi del Medio- Oriente e dell’Africa del Nord, ma anche Belgio e
Germania).
I
PRODOTTI
CONTRATTUAL I
• E’ sempre opportuno identificare
chiaramente i prodotti oggetto del contratto, preferibilmente nell’ambito di un allegato
contrattuale.
• Incombono sul concessionario:
• le obbligazioni di garanzia e di buon
funzionamento ⇒ con possibilita( di rivalsa sul concedente;
• le obbligazioni in tema di conformita( alla normativa vigente nel Paese.
L’ ESCLUSIVA TERRITORIALE
• Il contratto di concessione di vendita puo( prevedere oppure no un’esclusiva territoriale (piu( o meno ampia) a beneficio del concessionario, assicurandogli che nel territorio affidato
• sara( l’unico distributore ⇒ in tali casi, il concessionario di norma si obbliga ad acquistare i propri fabbisogni di prodotti contrattuali unicamente dal concedente;
• commercializzera( i prodotti insieme al concedente;
• commercializzera( in concorrenza con un numero limitato di concorrenti, appartenenti alla rete distributiva del
concedente.
• E’ lecito, invece, limitare le vendite del concessionario al di fuori del territorio tramite l’imposizione di u n divieto di promozione attiva delle vendite
DISTRIBUTIVA
• Il concessionario e( di norma libero di costituire una propria sub-rete distributiva, ove peraltro puo( essere rimessa al
concedente:
• la definizione di un numero minimo di sub- distributori;
• il vaglio sulla sussistenza dei requisiti
minimi richiesti ai distributori di secondo grado;
• la stipula di un diretto accordo con i sub- distributori in relazione all’uso del marchio.
STOCK
Di norma il distributore dispone di uno stock di prodotti contrattuali
• in proprieta( ;
• in conto deposito ⇒ in tale caso, e( opportuno che le obbligazioni
contrattuali impongano al
concessionario di separare nettamente i beni di sua proprieta( da quelli di cui e( depositario in ragione del contratto estimatorio.
SERVIZIO DI POST- VENDITA
• Mettere a disposizione un servizio di assistenza post-vendita e( una delle obbligazioni primarie del
concessionario.
• Cio( puo( comportare la necessita( di adottare un sistema di distribuzione selettivo (il concessionario deve ottemperare a requisiti qualitativi
minimi in termini di disponibilita( di personale qualificato, attrezzature, ricambi originali, strutture
informatiche….).
PUBBLICITA’ ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI
• Un’obbligazione accessoria del contratto di concessione e( rappresentata dall’obbligo del
concessionario di promuovere i prodotti contrattuali,
anche attraverso campagne pubblicitarie da effettuare a proprie spese.
N. B.
• e( sempre opportuno che il concedente si riservi la facolta( di visionare in anticipo i contenuti della
campagna pubblicitaria;
• e( possibile che il concedente sia obbligato dal contratto a mettere a disposizione materiale promo- pubblicitario a proprie spese.
PRIVATIVE INDUSTRIALI E MARCHI DI TITOLARITA’DEL CONCEDENTE
⇒ e( opportuno che l’utilizzo da parte del
concessionario sia oggetto di espressa licenza nell’ambito del contratto di distribuzione, chiarendo:
- titolarita( delle privative;
- oggetto e limiti della licenza concessa;
- obblighi all’utilizzo del marchio;
- obbligo di notifica di violazioni ed inadempimenti da parte di Xxxxx;
- divieto espresso per il concessionario di fare proprie le privative ovvero di utilizzarle nella promozione di beni diversi da quelli contrattuali.
OBIETTIVI MINIMI
DI
ACQUISTO/VENDITA
• Spesso i contratti di concessione di vendita contengono una disciplina atta ad incentivare l’attivita( del distributore e, se del caso, a penalizzarne l’inerzia.
Es. Clausole che prevedono
• impegno del concessionario ad effettuare acquisti per quantitativi minimi nell’ambito di un determinato arco temporale;
• impegno del concessionario a vendere sul territorio a lui concesso quantitativi minimi nell’ambito di un determinato arco
temporale.
OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
→ mettere a disposizione del concessionario con continuità i prodotti oggetto del contratto
• ⇒ il concessionario puo( riservarsi il diritto di non accettare taluni ordini
• per ragioni interne (mancanza di stock, non adeguata capacita( produttiva);
• per ragioni riconducibili al concessionario (che non presti le garanzie finanziarie richieste);
→ mettere a disposizione del concessionario tutta la documentazione necessaria per la commercializzazione dei prodotti (e( opportuno specificare se tale
documentazione al termine del rapporto debba essere restituita dal concessionario, ovvero sia divenuta di sua proprieta( );
• → (eventuale) essere chiamato ad effettuare attività di formazione a favore del personale del concessionario.
DURATA
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
• al compimento del termine pattuito il contratto viene meno, senza necessita( di previe comunicazioni;
• se le parti continuano l’attivita( commerciale, il rapporto di norma si trasforma a tempo
indeterminato;
• a meno che il contratto non preveda l’eventuale rinnovo del contratto per un periodo di tempo prefissato.
CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO
⭘ Ciascuna delle parti ha diritto di recedere con ragionevole preavviso ⇒ opportunita( di disciplinare tale
aspetto a livello contrattuale.
N. B. In taluni Paesi (es. Germania) ci si rifa( per analogia ai termini stabiliti per il contratto di agenzia.
RIACQUISTO DELLA
MERCE DA PARTE DEL CONCEDENTE
• Al venire meno del rapporto di concessione, l’ex concessionario trovera( non poche difficolta( a continuare a commercializzare i prodotti contrattuali sino ad esaurimento delle scorte di magazzino.
Soluzioni:
• autorizzazione al concessionario di collocare i prodotti a prezzi di realizzo, nonostante l’avvenuto spirare dei rapporti contrattuali;
• riacquisto facoltativo dello stock del
concessionario da parte del concedente.
LA LEGGE APPLICABILE ALLA CONCESSIONE DI VENDITA INTERNAZIONALE
Regolamento CE 593/2008 che sostituisce la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
• Possibilità di scelta della legge
• In caso di mancanza di scelta: legge del Paese del DISTRIBUTORE
CONSEGUENZE A SECONDA DELLE LEGGI DEI DIVERSI PAESI
62
• Di norma i sistemi giuridici non hanno avvertito la necessita( di tutelare il
concessionario come l’agente.
N. B. Ci sono Paesi che fanno eccezione. Es. Belgio.
• E’ ovviamente possibile prevedere
contrattualmente l’erogazione di indennita dovute al concessionario al termine del rapporto, stabilendo i criteri per
determinarne il valore.
63
In Belgio e( in vigore una legge che regola in maniera specifica i contratti di concessionee sclusiva di vendita (Legge 27 luglio 1961, come modificata dalla Legge 13 aprile 1971).
Si tratta di una normativa a favore dei distributori poiche< prevede un'indennita( :
⭘ sia in caso di contratto a tempo indeterminato
⭘ sia in caso di contratto a tempo determinato (che dovra( , in ogni caso, essere rinnovato per almeno una volta).
Nel caso in cui una parte volesse recedere dal contratto potra( farlo soltanto con un congruo preavviso (eccetto che nei casi di grave inadempimento).
In caso di controversia, qualora l'azione sia esperita in Belgio, il giudice belga xxxx( obbligato ad applicare soltanto la legge belga poiche< tale legge e( ritenuta norma d'applicazione necessaria.
Ne deriva che ogni qualvolta il giudice belga e( competente a decidere una causa, la legge belga trova applicazione indipendentemente dalla diversa scelta operata dai contraenti.
⭘ Quindi, al fine di evitare qualsiasi rischio, i fornitori italiani che intrattengono rapporti con distributori belgi dovranno sempre fare attenzione non solo alla scelta della legge applicabile, ma anche a quella del giudice competente a decidere in caso di controversia. 64