Contract
Novità riguardanti la gestione del FONDO PENSIONE introdotte dall’entrata in vigore del Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Unipol stipulato il 13 maggio 2016
Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni sulla previdenza complementare contenute nel predetto CIA, riguardanti la misura di retrocessione dei rendimenti dei contratti assicurativi con cui vengono gestite le risorse del Fondo pensione nonchè la modalità e la periodicità della contribuzione.
1) RETROCESSIONE Art. 37, comma 3.
“I contributi che affluiscono al Fondo Pensione sono gestiti attraverso contratti di assicurazione collettivi sulla vita stipulati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., i cui rendimenti verranno retrocessi nella misura del 100%”.
2) CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’IMPRESA Art. 37, commi 6, 7 ed 8.
“Per i dipendenti cui si applicava il CIA Fondiaria-Sai 24.06.2010, a partire dall’1/7/2016 il contributo a carico dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari al 4,50% della retribuzione annua di riferimento, comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente CCNL, fermo restando il contributo pari al 5,10% per chi già percepisce tale valore.
A far data dall’ 1/1/2017 il contributo a carico dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari per tutti i dipendenti al 5,10% della retribuzione annua di riferimento, comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente CCNL.
La retribuzione annua di riferimento è determinata convenzionalmente come riportato nell’allegato 13 del vigente CCNL”.
La contribuzione a carico Azienda sarà adeguata per coloro che, ai sensi dell’art. 25 del CIA FonSai, percepivano un contributo pari al 3,60% e sarà pari al 4,50% a decorrere dal 1°.07.2016 e al 5,10% con decorrenza dal 1°.01.2017. Il conguaglio 2016 sarà pertanto pari alla differenza tra il 4,50% e il 3,60% rapportato alla semestralità di effetto.
3) CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE (dal 01.01.2017) Conferimento TFR (art. 37, commi 10, 11 e 12)
“I lavoratori iscritti al Fondo Pensione, che non vi hanno ancora conferito quote di TFR, possono conferire tutta o una parte della quota del TFR maturando nell’anno, da un minimo del 30% fino al 100% (con multipli di 10).
I lavoratori iscritti, che hanno effettuato la scelta di conferire al Fondo Pensione una quota parte del TFR maturando nell’anno, possono successivamente decidere di conferire l’intera quota residua.
I lavoratori iscritti potranno anche conferire al Fondo Pensione fino all’intero TFR maturato al 31/12/2006, che risulta mantenuto in Azienda. Tale possibilità può essere esercitata annualmente entro il mese di dicembre e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, per una quota non inferiore al 50% del suddetto TFR maturato al 31/12/2006”.
Contributi tramite prelievo dallo stipendio (art. 37, commi 13, 14 e 15)
“Il lavoratore, che ha scelto di destinare tutto il proprio TFR al Fondo Pensione, può versare contributi volontari aggiuntivi a partire dalla misura minima dello 0,50% della retribuzione annua di riferimento e con successive aliquote per multipli dello 0,50%.
Il lavoratore, che ha scelto di conferire in misura parziale il proprio TFR al Fondo Pensione, è tenuto a versare contributi aggiuntivi nella misura minima dello 0,75% della retribuzione annua di riferimento e con successive aliquote a partire dall’1,00% per multipli dello 0,50%.
Il lavoratore, che ha scelto di mantenere tutto il proprio TFR in Azienda, è tenuto a versare un contributo nella misura minima del 50% del contributo aziendale e con successiva aliquota del 3,00% e poi per multipli dello 0,50”.
4) PERIODICITA’ DELLA CONTRIBUZIONE (dal 1°.01.2017)
Art. 37, ultimo paragrafo
“Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione al 1° gennaio di ogni anno:
- il contributo a carico dell’Impresa relativo all’anno di riferimento sarà versato in data 1° gennaio,
- il contributo a carico del lavoratore viene calcolato e versato nel mese di gennaio e sarà trattenuto con periodicità mensile,
- la quota del TFR sarà versata mensilmente il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione nel corso dell’anno sarà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese di intero servizio prestato, computandosi come tale le frazioni mese uguali o superiori a 15 giorni. I versamenti avverranno secondo le seguenti modalità:
- il contributo a carico dell’Impresa relativo all’anno di riferimento sarà versato il 1° giorno del mese successivo all’iscrizione al Fondo Pensione,
- il contributo a carico del lavoratore viene calcolato e versato nel 1° giorno del mese successivo all’iscrizione al Fondo Pensione e sarà trattenuto con periodicità mensile entro la fine dell’anno solare,
- la quota del TFR sarà versata mensilmente il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione.
Per l’anno di cessazione del rapporto di lavoro sarà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese di intero servizio prestato, computandosi come tale le frazioni mese uguali o superiori a 15 giorni. La quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell’anno verrà recuperata dall’impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto”.
5) ACCORDI SINDACALI PREGRESSI (dal 16.04.2016)
- Dall’entrata in vigore del nuovo CIA sono superati tutti i precedenti accordi sindacali in materia di previdenza complementare. Pertanto:
- in materia di anzianità di iscrizione al Fondo, utile per poter richiedere anticipazioni, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005;
- dal 01/1/2017 non sarà più possibile utilizzare anticipazioni sul TFR maturato al 31/12/2006 a copertura della contribuzione iscritto al Fondo Pensione.
6) CONTRIBUTO UNA TANTUM
Art. 29, punto 2), lettera c)
- L’iscritto può optare per un contributo una tantum al Fondo Pensione, in luogo del PAV.,