ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
CORTE DEI CONTI - PRES_SG - ADD - 0000008 - Uscita - 02/03/2021 - 18:04
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
La Corte dei conti (nel seguito anche “CDC” o “Istituto”), con Sede in Roma, Viale Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 105 (C.F. 80218670588), nella persona del Segretario Generale Consigliere Xxxxxx XXXXX, nato a Recanati (MC) il 5 ottobre 1964, domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede dell’Istituto
E
L’Avvocatura dello Stato (nel seguito denominato AdS) con Sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 (C.F. 80224030587) rappresentata dal Segretario Generale Avv. Xxxxx Xxxxxx, nato a Messina il 25 maggio 1968, domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede dell’Istituto.
[CDC e AdS nel seguito, singolarmente, anche la” Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”]
VISTI:
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Codice per l’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 0000, x. 00 (“XXX”);
- le disposizioni in materia di “Agenda Digitale” di cui all’art. 47 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35;
- il vigente “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD;
- l’accordo di collaborazione tra la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato, sottoscritto in data 7 novembre 2014 per il quinquennio 2014-2019 e i relativi atti esecutivi tra cui, da ultimo, l’atto sottoscritto il 6 novembre 2019 (come rettificato con successivo atto del 20 novembre 2019), per le attività da svolgersi nel biennio 2019/2020;
CONSIDERATO CHE:
• la collaborazione tra AdS e CDC, orientata all’attuazione dei principi dell’Agenda Digitale e del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione (con particolare riguardo, in fase iniziale, all’integrazione delle rispettive infrastrutture e al consolidamento dei data center in ottica cloud), ha fin qui consentito di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e di conseguire benefici in termini di risparmi economici e miglioramento dei servizi per entrambe le parti;
• nel confermare la validità delle scelte strategiche e delle finalità sottese al precedente Accordo, le parti ritengono di dover dare prosecuzione alle attività svolte nei sei anni precedenti, consolidando l’esperienza di collaborazione anche mediante l’individuazione di eventuali nuove linee di convergenza e ambiti di collaborazione, in ottica evolutiva;
• assumono rilievo, a tal fine, le esigenze di continuità, resilienza, affidabilità, economicità, interoperabilità e sicurezza dei servizi, nonché di un adeguato livello di protezione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del
“Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
• entrambe le parti confermano l’importanza dell’adozione di politiche di gestione eco-compatibile (green) delle infrastrutture;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (PREMESSE)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano interamente riportate nel presente articolo.
2. È intenzione delle Parti rispettare tutti i principi normativi e programmatici contenuti nell’Accordo stesso, in continuità delle attività già svolte in attuazione del precedente Accordo. È, altresì, intenzione delle Parti proseguire il proprio rapporto di collaborazione concreta, finalizzato tra l’altro ad un risparmio dei costi di gestione, ad un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, ad un aumento del livello di sicurezza attuato nella elaborazione di dati ed informazioni, alla condivisione delle migliori pratiche.
3. È intenzione delle Parti consolidare le politiche di gestione dei propri servizi, infrastrutture e dati in ambito ICT dando attuazione alle indicazioni contenute nel CAD, nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e nella normativa vigente, in maniera congiunta attraverso la collaborazione operativa fra i vari uffici delle Parti stesse, secondo i principi e gli obiettivi riportati e fissati nel presente Accordo.
4. È, inoltre, intenzione delle Parti dare evoluzione alle linee di intervento
comuni e svilupparne di nuove, sempre perseguendo l’obiettivo della razionalizzazione e integrazione delle infrastrutture ICT materiali e immateriali, con soluzioni che garantiscano la rispettiva autonomia funzionale e la convergenza tecnologica.
Art. 2 (FINALITÀ)
1. Il presente Accordo si ispira ai seguenti principi: condivisione delle esperienze in termini di gestione dell’intera infrastruttura ICT; razionalizzazione dei costi di gestione legati all’erogazione dei servizi; salvaguardia degli investimenti già effettuati; corretta pianificazione degli investimenti futuri; ottimizzazione delle risorse ICT a disposizione; concretizzazione del paradigma del “cloud first”.
2. Obiettivi condivisi del presente accordo sono:
a) l’analisi di nuove soluzioni ICT;
b) la realizzazione di prototipi funzionali che servano a testare la validità e la fattibilità tecnologica di alcuni servizi ICT;
c) la predisposizione e l’erogazione di nuovi servizi ICT evoluti che rispettino adeguati standard qualitativi;
d) la condivisione di risorse ed esperienze, soprattutto in tema di sistemi e soluzioni cloud-based per i servizi ICT di entrambe le Parti;
e) la razionalizzazione delle piattaforme software, delle applicazioni e dei processi, in una logica di progressiva standardizzazione e condivisione dei servizi, che abbia come diretta conseguenza un aumento di efficienza ed un risparmio nei costi di gestione;
f) l’approfondimento di tematiche di studio e di evoluzioni congiunte
negli ambiti di comune interesse istituzionale;
g) la condivisione di best practices e conoscenze tecniche, facilitando l’adozione di nuove tecnologie e di nuovi paradigmi intesi a sfruttare le sinergie possibili, contenendo i costi, informatizzando i processi, e fornendo servizi più efficienti, con livelli di performance più elevati.
Art. 3 (AMBITI DI AZIONE)
1. Le Parti individuano, congiuntamente, i seguenti ambiti di azione:
a) Definizione ed implementazione delle policy relative alle identità digitali e alla tutela della loro sicurezza;
b) Definizione, implementazione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture fisiche, virtuali, materiali ed immateriali, sottese alle architetture ICT, con particolare riferimento a:
Network locale, sia cablato che WiFi;
Network geografico e connessione al Sistema Pubblico di Connettività e ad Internet tramite gli appropriati strumenti contrattuali;
Server presenti nei datacenter dell’Amministrazione, di Sogei o di altro partner tecnologico;
Database, storage e sistemi documentali;
Architetture e servizi cloud secondo i modelli IaaS, PaaS e SaaS, erogate sia su cloud pubblico, che privato, che ibrido o di comunità;
c) Gestione strutturata ed automatizzata delle postazioni di lavoro sia fisse che mobili, includendo tutti i dispositivi collegati alle postazioni stesse, quali scanner, stampanti, ecc. e tutte le componenti tecnologiche necessarie alla gestione stessa;
d) Definizione delle architetture dei sistemi informativi, sia in termini di reingegnerizzazione dei sistemi esistenti che di progettazione di soluzioni ex-novo;
e) Definizione, applicazione e monitoraggio delle policy di sicurezza dei dati e delle infrastrutture;
f) Organizzazione ed erogazione del servizio di supporto agli utenti, sia in presenza che da remoto;
g) Acquisizione di prodotti hardware e software, ivi compresi prodotti e servizi erogati in modalità cloud;
h) Piattaforme di e-learning.
Art. 4 (COMITATO DI GESTIONE)
1. Per l’esecuzione dell’Accordo le parti si avvalgono del Comitato di Gestione (CdG nel seguito) che avrà il compito di governare le attività programmatiche ed operative nelle quali si sostanzia la collaborazione. In termini specifici il Comitato di gestione dovrà svolgere le seguenti funzioni:
a. fissare gli obiettivi strategici e il cronoprogramma di realizzazione delle attività;
b. valutare i programmi di evoluzione comuni per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati;
c. proporre alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse, ivi incluso il raccordo dei piani strategici delle Parti, sulle tematiche indicate all’art. 2;
d. promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento
degli scopi di cui al presente accordo;
e. proporre iniziative comuni per l’utilizzo operativo e la diffusione presso altre Amministrazioni ed Enti, dei risultati dei progetti di sviluppo congiunti;
f. predisporre gli atti esecutivi di cui all’art. 6, valutando le priorità in relazione al contesto di riferimento ed agli obiettivi da perseguire, come concretizzati nei rispettivi programmi di sviluppo, e tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi stanziamenti di bilancio.
2. Il Comitato di gestione è composto dal Magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati della CDC, dall’Avvocato dello Stato responsabile della transizione digitale dell’ADS, dal dirigente del Servizio centro unico servizi della CDC e dal responsabile dell’Ufficio Ced dell’ADS, o da loro delegati.
3. Il Comitato di gestione avrà facoltà di avvalersi di esperti e consulenti specifici in funzione delle necessità operative di ciascuna iniziativa o progetto di sviluppo.
4. La partecipazione al Comitato di gestione è a titolo gratuito e l’eventuale rimborso delle spese connesse all’attuazione del presente accordo sarà a carico di ciascuna delle Parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza.
5. II Comitato provvederà, qualora lo ritenesse opportuno, alla definizione, con apposito regolamento, delle modalità di funzionamento dei lavori. Si riunirà in autonomia di convocazione e gestione, anche senza particolari formalità, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati negli articoli del presente Accordo e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di
attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.
Art. 5 (OBBLIGHI DELLE PARTI)
1. Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a:
a. avvalersi del Comitato di Gestione di cui al precedente art. 4 per la definizione di programmi di sviluppo e progetti innovativi relativi agli ambiti comuni;
b. sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e nel rispetto di quanto disposto dal Comitato di Gestione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
c. consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione nel rispetto della disciplina in materia di segreto di ufficio e professionale, riservatezza, anche dei dati personali, proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento;
d. agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo (art. 2) e nel rispetto di quanto disposto dal Comitato di Gestione;
e. tenere costantemente informata l’altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate;
f. consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 6.
2. Gli obblighi gravanti su ciascuna Parte saranno meglio definiti negli Atti
Esecutivi di cui al successivo Art. 6.
Art. 6
(ATTI ESECUTIVI)
1. La collaborazione avverrà utilizzando le strutture della CDC e dell’AdS, con facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime raggiunto nella sede del Comitato di Gestione.
2. Le attività oggetto del presente Accordo saranno definite a mezzo di Atti Esecutivi predisposti dal Comitato di Gestione e sottoscritti dalla CDC e dall’AdS, secondo le modalità e nel rispetto del sistema di deleghe previsti dagli ordinamenti di ciascuna Parte, ovvero attraverso lo scambio di note tra le parti.
3. Gli atti esecutivi o le note conterranno, di norma, le descrizioni specifiche relative a:
a. attività da svolgere, specificando le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
b. obiettivi da conseguire;
c. termini e condizioni di svolgimento;
d. tempi di attuazione e durata complessiva;
e. risorse strumentali e umane, incluse quelle esterne, da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f. oneri finanziari connessi alle singole attività tecniche;
g. stima dei costi e delle entrate delle iniziative intraprese, nonché la relativa ripartizione tra le Parti e delle eventuali modalità di rimborso tra le parti;
h. esatta definizione dei servizi ICT oggetto di condivisione e dei ruoli
rispettivamente previsti nell’ambito di ciascuno di essi, nonché dei livelli di servizio attesi, ove applicabili e non previsti dai contratti in essere;
i. ammontare di eventuali canoni in seguito all’utilizzo/fruibilità di servizi ICT e le modalità di calcolo che li hanno generati;
j. regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle eventuali relative royalties;
k. disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di sviluppo concordate;
l. disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento a norma di legge dei dati;
m. nominativi dei Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute negli Atti esecutivi.
Art. 7
(REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL’ALTRA PARTE)
1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i consulenti dell’altra Parte, operanti nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione
sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso, anche con riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare, a cui dovranno scrupolosamente attenersi.
4. Le regole di comportamento riportate negli articoli precedenti si intendono valide ed applicabili, in quanto compatibili, anche quando la collaborazione avvenga attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i sistemi documentali, i sistemi di accesso remoto (es. VPN), i servizi esposti su internet.
Art. 8 (RESPONSABILITÀ CIVILE)
1. La responsabilità per eventuali danni cagionati da una Parte all’altra, nell’attuazione del presente accordo, è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 9 (COPERTURA ASSICURATIVA)
1. Ciascuna Parte garantirà che il proprio personale o le risorse impiegate presso la sede dell’altra Parte, in attuazione del presente accordo, sia dotato di copertura assicurativa per gli infortuni.
Art. 10
(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI)
1. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell’attività condotte ed oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, disponibili su supporto informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11 (MODIFICHE)
1. Le Parti potranno concordemente apportare modifiche al presente atto.
2. Le attività operative saranno periodicamente oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Gestione di cui all’art. 4 del presente Accordo.
Art. 12 (DIVIETO DI CESSIONE)
1. Il presente Accordo, nonché le prestazioni e i servizi oggetto dello stesso, non potranno essere ceduti né totalmente, né parzialmente, a pena di risoluzione immediata del presente atto.
Art. 13
(DURATA E RECESSO)
1. La durata dell’Accordo è fissata in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula dello stesso, e potrà essere prorogata anche mediante scambio di lettere tra le Parti.
2. È comunque fatto salvo il completamento delle attività previste in eventuali Atti Esecutivi stipulati prima della scadenza del termine.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 90 giorni; le modalità operative di cessazione della collaborazione sono definite con uno o più Atti Esecutivi di cui all’art. 6 del presente Accordo.
4. Salvo diverso accordo, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti Esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento.
5. Le Parti si impegnano, in ogni caso, a supportarsi reciprocamente al fine di minimizzare l’impatto della cessazione della collaborazione.
Art. 14 (RISOLUZIONE)
1. Nei casi di risoluzione consensuale, per causa di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, per grave inadempimento di una delle Parti si osservano, in quanto compatibili, le modalità di cui all’art. 13.
2. È in ogni caso escluso il risarcimento dei danni, fatto salvo il rimborso delle spese. Nel caso di risoluzione per grave inadempimento, si fa riferimento alla disciplina delle responsabilità prevista dall’art. 8 del presente accordo.
Art. 15
(ONERI FINANZIARI E COSTI)
1. Il presente Accordo comporta flussi finanziari tra le Parti secondo quanto
definito negli atti esecutivi.
2. Le Parti stabiliscono (e si impegnano reciprocamente a verificare il rispetto di tale clausola) che tutte le soluzioni concordate comportino, in ogni caso, sia per la CDC che per l’AdS, un miglioramento dei servizi ICT attualmente erogati ed un contenimento complessivo degli oneri economici attualmente sostenuti singolarmente, nella misura che sarà determinata nel corso dell’iniziativa medesima e, comunque, nel rispetto e nell’ambito dei limiti costituiti dai rispettivi stanziamenti di bilancio.
3. AdS, a fronte degli oneri finanziari complessivamente sostenuti dalla CDC per la gestione dell’intero sistema in sinergia, rimborserà periodicamente alla Corte medesima (secondo le scadenze definite negli atti esecutivi) i soli costi di propria specifica competenza effettivamente sostenuti.
4. La determinazione della quota di costo a rimborso è effettuata dalla CDC secondo criteri di equità, tenendo conto del reciproco livello di fruizione dei servizi nonché delle spese di interesse comune sostenute direttamente da AdS. Resta escluso il rimborso del costo del personale interno impegnato nella gestione delle attività di collaborazione.
5. Ciascuna Parte sopporta tutti i costi relativi e direttamente connessi all’esecuzione delle attività di propria competenza finalizzate all’ottenimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo.
Art. 16 (DIFFUSIONE DEI RISULTATI)
1. La titolarità e l’eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Atti esecutivi di cui all’art. 6 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del
riconoscimento della proprietà intellettuale, dell’eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.
2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previa opportuna intesa, i risultati degli sviluppi svolti in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l’interesse dell’altra parte alla riservatezza.
3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra AdS e CDC.
Art. 17 (COMUNICAZIONI)
1. Le comunicazioni relative alle modifiche e alle proroghe del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi (alternativi):
2. AdS: Avvocatura dello Stato – Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx,
PEC: xxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
3. CDC: Corte dei conti – Viale Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 105 – 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx,
PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Roma lì
Il Segretario Generale della Corte dei conti
XXXXXX XXXXX CORTE DEI CONTI 02.03.2021 13:47:30 CET
Il Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato