Milano, il 30/11/2018
Verbale di accordo per la definizione dei RLS nelle aziende del Gruppo Banco BPM
Milano, il 30/11/2018
tra
il Banco BPM in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo
e
la Delegazione Sindacale di Gruppo delle XX.XX. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub,
premesso che:,
- l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito “RLS”), delle modalità di elezione o di designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle relative funzioni;
- il Verbale di accordo del 4 febbraio 2016 firmato fra l’ABI e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, integrato dal Verbale di riunione in data 16 marzo 2016 (qui integralmente richiamati), ha previsto che presso i Gruppi Bancari con oltre 4000 lavoratori possa essere istituita, con specifico accordo con le Delegazioni Sindacali del Gruppo, la figura del RLS di Gruppo;
- in particolare, il medesimo accordo nazionale ha inoltre definito:
▫ i criteri di determinazione del numero dei RLS di Gruppo, rinviando alla sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali e di collegio elettorale di competenza dei RLS nei quali distribuire i medesimi;
▫ l’accesso dei RLS ai luoghi di lavoro secondo modalità concordate, con onere di questi ultimi di comunicare gli spostamenti necessari per l’autorizzazione da parte dell’Azienda all’utilizzo del mezzo più idoneo;
▫ la dotazione di permessi orari da riconoscere ai RLS per l’espletamento delle loro funzioni, con onere di questi ultimi di comunicare preventivamente all’Azienda le relative richieste;
- con lettera del 23 dicembre 2016 indirizzata alla Delegazione del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Banca Popolare di Milano, veniva assunto l’impegno da parte aziendale a definire un accordo in materia di RLS per il Gruppo Banco BPM.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. RLS di Gruppo
Viene concordata l’istituzione della figura del RLS di Gruppo in applicazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 4 dell’Accordo Nazionale 4.2.2016.
Avendo a riferimento i criteri di cui al menzionato art. 3 – ovvero, con riguardo alla data del 30 settembre 2018, al numero ed alla consistenza di organico delle entità societarie facenti parte del Gruppo, nonché all’ organico complessivo di quest’ultimo
- il numero totale dei RLS del Gruppo Banco BPM è definito in 35
3. Ambiti territoriali e di collegio elettorale; numero RLS per ambito
Per garantire un adeguato presidio territoriale di tutte le strutture aziendali sono istituiti ambiti territoriali su base pluri-provinciale, regionale e pluri-regionale, costituiti dalle strutture organizzative delle Aziende del Gruppo Banco BPM allocate nell’ambito medesimo. Ciascun ambito territoriale rappresenta anche un collegio elettorale. Inoltre, per definire le condizioni di una omogenea ed equilibrata allocazione dei RLS, viene stabilito per ciascun ambito il numero dei rappresentanti da eleggere avendo riguardo da un lato alla numerosità delle risorse e dall’altro alle caratteristiche degli ambiti territoriali interessati (vale a dire: dislocazione, concentrazione e/o rarefazione delle realtà produttive).
Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati gli ambiti in questione, nonché il numero di RLS previsti in ciascuno di essi.
Ambiti territoriali e collegi elettorali | Numero RLS |
1. Lombardia, provincia di Milano | 5 |
2. Lombardia, prov. di CR, LO, MN, PV | 3 |
3. Lombardia, prov. di BG, BS | 3 |
4. Lombardia, prov. di CO, LC, MB, VA | 3 |
5. Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A. | 4 |
6. Piemonte, Valle d’Aosta | 4 |
7. Xxxxxx Xxxxxxx | 3 |
8. Liguria, Sardegna | 2 |
9. Toscana | 3 |
10. Lazio, Marche, Umbria | 2 |
11. Abruzzo, Molise, Campania | 1 |
12. Basilicata, Calabria, Puglia | 1 |
13. Sicilia | 1 |
Totale | 35 |
3.1 Competenza dei RLS
I RLS potranno esercitare le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, spettanti ex lege, con riferimento alle strutture organizzative comunque ricomprese negli ambiti territoriali presso i quali sono stati eletti, anche se facenti parte di aziende diverse appartenenti al Gruppo.
Le suddette facoltà di accesso potranno in ogni caso essere esercitate presso le strutture organizzative delle aziende del Gruppo, destinatarie della presente intesa, che applicano il contratto collettivo nazionale del settore credito.
In relazione ad esigenze di razionalità ed efficienza nello svolgimento delle attività di competenza, i RLS si atterranno – di norma – a principi di non sovrapposizione e di non duplicazione delle attività medesime.
4. Attribuzioni dei RLS
Nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze previste dall’art. 50, comma 1, Dlgs 81/2008 (riportate in allegato 1), con particolare riferimento alle riunioni promosse dalla funzione aziendale che espleta le attività del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del menzionato decreto legislativo, viene prevista:
- la partecipazione dei RLS in occasione della “riunione periodica” di cui all’art. 50, comma 1, Dlgs 81/2008, lettera l), nonché nei casi di “consultazione” di cui alla medesima disposizione, lett. b), c) e d);
- la partecipazione dei RLS dell’ambito territoriale interessato nei casi di invito a presenziare ad iniziative di verifica avviate ai sensi, della lettera i) della ripetuta disposizione.
5. Accesso ai luoghi di lavoro, dotazioni, permessi, rimborsi e formazione.
5.1 Accesso ai luoghi di lavoro
L’accesso di ciascun RLS ai luoghi di lavoro, effettuato di regola durante il normale orario di lavoro, avverrà ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo 4.2.2016 previa comunicazione – tramite email – al Servizio di Prevenzione e Protezione ed alla struttura Relazioni Industriali della Capogruppo. L’assenza sarà inserita nella procedura presenze/assenze.
La suddetta comunicazione dovrà essere inviata con un preavviso, di norma, di almeno una intera giornata lavorativa per le visite programmabili (salvo i casi di eventi criminosi e infortuni gravi) e, ove venga trasmessa oltre le ore 17, dovrà intendersi inviata il giorno successivo.
La comunicazione dovrà specificare:
- il luogo di lavoro interessato;
- la data e l’ora indicativa dell’accesso;
- i motivi dell’accesso;
- il mezzo di trasporto utilizzato, alle condizioni tempo per tempo vigenti in sede aziendale.
In caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, ovvero laddove l’accesso al luogo di lavoro da parte del RLS sia conseguente al verificarsi di un evento che per la sua gravità e/o per la sua
eccezionalità, non renda possibile l’utilizzo del mezzo pubblico, sentito al riguardo il R.S.P.P. ed in ragione dell’urgenza dell’accesso richiesto, potrà essere autorizzato l’utilizzo dell’autovettura di proprietà, secondo le modalità operative vigenti in sede aziendale.
L’ora di inizio e del termine della verifica dovrà essere segnalata dal Responsabile dell’unità organizzativa o da un suo delegato - tramite email - al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla struttura Relazioni Industriali di Capogruppo. Tale segnalazione servirà per la determinazione dei permessi utilizzati per le attività di cui all’art. 50 Dlgs 81/08 non di iniziativa aziendale, espletabili nel limite del plafond di 50 ore annuali, come meglio precisato al successivo punto 5.3.
Ferma rimanendo la necessità di garantire ai RLS l’agibilità in ogni luogo di lavoro nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, i RLS potranno accedere alle unità operative del proprio territorio curando di non arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa. I rappresentanti medesimi sono tenuti agli obblighi in materia di riservatezza e segretezza stabiliti dall’art. 50, 6° comma del Dlgs 81/08.
5.2 Dotazioni
Le Aziende riconoscono ai RLS, per l’espletamento delle loro funzioni, la facoltà di:
- affiggere comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, collocato negli appositi spazi nelle bacheche all’interno dei luoghi di lavoro o nella bacheca elettronica laddove disponibile o in spazi informatici dedicati accessibili a tutto il personale;
- effettuare comunicazioni telefoniche, fax e email finalizzate all’espletamento delle attribuzioni spettanti ai RLS ex art. 50 Dlgs 81/2008;
- utilizzare la casella di posta elettronica, espressamente prevista per le comunicazioni all’Azienda in tema di sicurezza;
- utilizzare - su richiesta e laddove esistenti - i locali per le RSA.
5.3 Permessi
In relazione all’art. 6 dell’Accordo Nazionale 4.2.2016 è previsto che a ciascun RLS siano riconosciuti per l’espletamento del mandato permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue, senza computare in tale plafond il tempo del viaggio necessario per raggiungere i luoghi dove effettuare l’accesso.
Avendo a riferimento quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del Dlgs 81/2008, non sono computate nel plafond, dando vita a permessi retribuiti autonomi, le ore utilizzate per i casi di cui alle lettere b), c), d), i) limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, ed l) della medesima disposizione normativa.
Analogamente non sono computabili nel plafond i tempi di viaggio per raggiungere e rientrare dalle sedi di convocazione.
5.4 Rimborsi
Ai sensi dell’art. 5, quinto alinea dell’accordo di settore del 4.2.2016 e fermo restando che le attività dei RLS non danno luogo in nessun caso a trattamento di missione, per i casi in cui il RLS deve espletare le proprie funzioni fuori dalla piazza di lavoro, verrà garantito un rimborso delle spese documentate per il pranzo non oltre l’importo giornaliero di € 15, in sostituzione del buono pasto e qualora non sia possibile usufruire della mensa aziendale.
Per raggiungere l’unità operativa oggetto di visita ovvero la sede di convocazione del RLS, è previsto che il rimborso delle spese sostenute e documentate avvenga con inserimento nella procedura dedicata tempo per tempo prevista in sede aziendale (non ricompreso l’utilizzo del taxi).
Il regime dei rimborsi sopra esposto è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle attività di competenza ai sensi del comma 1 dell’art. 50 Dlgs 81/2008.
5.5 Formazione
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8 dell’accordo nazionale ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 37, comma 11 Dlgs 81/2008, è prevista in favore dei RLS l’erogazione di attività formativa nella misura minima di 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) unitamente ad aggiornamenti periodici successivi non inferiori a 8 ore annue.
Rimane inteso che, in relazione alla formazione dei RLS, potranno essere attivate le forme di finanziamento eventualmente previste, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, laddove stabilito dalla normativa vigente.
Al riguardo, nell’ambito delle suddette forme di finanziamento, l’Azienda assume fin d’ora l’impegno a valutare la possibilità di ulteriore formazione di aggiornamento annuale avente ad oggetto significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia di prevenzione.
I RLS saranno consultati in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del Dlgs 81/08.
6. Regolamento Elettorale
Con la sottoscrizione del presente accordo viene ratificato il Regolamento Elettorale dei RLS del Gruppo Banco BPM, parte integrante e sostanziale della presente intesa (allegato 2).
7. Rinvii
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella presente intesa si farà riferimento alle disposizioni di legge e ai contenuti del Verbale di accordo del 4 febbraio 2016 e successivo Verbale di riunione del 16 marzo 2016 firmati fra l’ABI e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
8. Durata
Il presente accordo avrà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2019 ed avrà durata quadriennale; esso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, e così successivamente di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza, con comunicazione scritta da inoltrare ai firmatari della presente intesa.
Banco BPM
anche in qualità di Capogruppo
Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM
FABI FIRST Cisl FISAC Cgil UILCA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB