PREMESSE
PREMESSE
Il presente capitolato speciale, reca la disciplina dell’accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, la tipologia delle prestazioni e le relative specifiche tecniche.
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è finalizzato alla manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione.
Nello svolgimento delle prestazioni l’Appaltatore è responsabile della manomissione o delle rotture di impianti e reti se avvenute durante l’esecuzione degli interventi o in conseguenza di essi.
Stante la fattispecie dell’appalto, gli interventi non sono preventivamente determinabili nella loro natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti quelli sommariamente indicati nell’oggetto dell’appalto, durante il periodo contrattuale saranno, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, richiesti in base ad una precisa programmazione e/o comunque in ragione di situazioni d’urgenza e pronto intervento.
Gli interventi che dovranno essere eseguiti con l’appalto in oggetto saranno quindi unicamente quelli che, a esclusivo insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, all’atto pratico si re nderanno/valuteranno necessari nel corso del contratto, anche se in sostanziale diversità ai dati previsti ai fini dell’appalto.
Le ipotesi di progetto/gara non potranno, in alcun modo, essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’Appaltatore.
L’Ente Appaltante potrà in caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione delle attività, dichiarare la decadenza dell’Appaltatore o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste dal presente capitolato.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha una durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3.
Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo.
ART. 3 – AMMONTARE XXXXXXX XXXXXXX DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall’appaltatore nell’ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 146.000,00 (Iva esclusa) oltre € 3.000,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza.
L’Amministrazione potrà commissionare all’Appaltatore nel periodo di durata dell’accordo le prestazioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.
L’incidenza della manodopera del presente accordo quadro è stimata pari al 22,15 % ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro sono le seguenti:
Descrizione | Categoria | Importo (€) | % |
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | OG 10 | 149.000,00 | 100,00 |
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee), del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato applicando delle singole prestazioni eseguite, i prezzi unitari dedotti in contratto ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA
L’accordo quadro sarà concluso a seguito di espletamento di procedura telematica con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/16, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al proposito, si precisa che prima della conclusione dell’accordo quadro, in conformità a quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento procederà - relativamente ai costi della manodopera indicati dall’offerente classificatosi primo in graduatoria - alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto.
La congruità delle offerte sarà valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con uno dei metodi di cui all’art. 97 dei commi 2 bis e 2 ter del medesimo articolo del D. Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. 50/2016, l’accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.
Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto di Accordo Quadro.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 6.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, comma 2), lettere d) ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale:
a.1) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
b.2) per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti alla gara, in qualsiasi forma concorrano, fermo restando che – con riferimento al requisito sub b.1) – in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la compatibilità delle prestazioni è da riferirsi alle attività che ciascun componente il raggruppamento o consorzio andrà a realizzare.
In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
c) Requisiti di qualificazione per i “Lavori” oggetto del presente accordo quadro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. l’art. 83, comma 2 e 84 D.Lgs. 50/2016: possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG10 classifica I o dei requisiti di cui all’art.90 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 7 - COMPROVA DEI REQUISITI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere dal sistema un PASSOE da produrre in fase di gara, come prescritto al paragrafo “Documentazione” del bando di gara.
ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9 - COMUNICAZIONI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni effe ttuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun concorrente.
ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dipendente del Comune di Giovinazzo.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
Le richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sul Capitolato Speciale e sui documenti complementari dovranno essere formulate in tempo utile con la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. Tanto al fine di consentire il relativo riscontro.
ART. 11 - DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:
1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nella lettera di xxxxxx, nel capitolato speciale;
2. di essere edotto che i lavori interesseranno aree permanentemente destinate ad attività pubblica che non potrà per nessun motivo essere interrotta e, pertanto, i particolari oneri che graveranno sull’appalto per prestazione delle opere provvisionali, per salvaguardia della sicurezza dei terzi, per lavorazioni da eseguirsi in orari di chiusura dei mercati o giorni festivi e per quant’altro si rendesse necessario per l’esecuzione dei lavori sono da considerarsi compresi nei prezzi offerti;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni;
5. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente capitolato speciale;
6. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i., a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Giovinazzo e Prefettura di Bari;
7. di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62;
8. di obbligarsi a trasmettere all’Ufficio titolare del contratto l’elenco nominativo del personale impiegato;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente che, all'art. 1 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici del Comune di Giovinazzo.
ART. 12 - CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO
L'Amministrazione procederà alla conclusione dell’accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Xxxxxxx parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:
- il prezzario regionale Puglia edizione 2019 e ss.mm.ii;
- il prezzario regionale edizione 2021 – approvato con d.g.r. Lombardia n. XI/4009 del 14 dicembre 2020 - elaborato in collaborazione tra il Comune di Milano e con il concerto del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx;
- l’offerta economica.
ART. 13 – CONTRATTI ATTUATIVI-ODINATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
Faranno parte integrante dei contratti-ordinativi attuativi dell’accordo quadro – contenenti l’individuazione delle lavorazioni da eseguirsi ed il tempo di esecuzione assegnato - i seguenti elaborati:
- il contratto relativo all’accordo quadro;
- il progetto esecutivo;
- il prezzario regionale Puglia edizione 2019 e ss.mm.ii;
- l’offerta economica;
- il Piano di sicurezza e coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D. lgs 81/2008.
I Contratti-Ordinativi Attuativi, predisposti dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all’Affidatario dell’Accordo Quadro che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:
- al pagamento dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del D.R.P. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all’invio dello stesso a mezzo pec all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento della sottoscrizione digitale da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall’Affidatario dell’Accordo Quadro per accettazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti-ordinativi attuativi dell’accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato “a misura”, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando alle unità di misura delle singole prestazioni eseguite, i prezzi unitari dedotti in contratto.
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi sui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi posti a base di gara da utilizzare secondo il seguente ordine prioritario:
1. il prezzario regionale Puglia edizione 2019 e ss.mm.ii;
2. il prezzario regionale edizione 2021 – approvato con d.g.r. Lombardia n. XI/4009 del 14 dicembre 2020 - elaborato in collaborazione tra il Comune di Milano e con il concerto del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx;
3. prezzari DEI
Resta altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile.
Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’accordo quadro.
Si evidenzia, inoltre, che nell’elenco prezzi, tutti i prezzi indicati sono comprensivi dell’eventuale onere per l’esecuzione in ambiente disagiato, e per le problematiche di tipo logistico che dovessero presentarsi nell’espletamento dei lavori (ricerca del luogo, inquadramento problema, rilievo impianto, lavorazioni contemporanee alle attività commerciali, ecc.).
Le misurazioni saranno effettuate "in opera” secondo le reali dimensioni in sito dei lavori eseguiti, o sulla base dei criteri indicati negli elenchi prezzi.
La contabilità dei lavori a misura avverrà con applicazione dei prezzi unitari, di cui agli elenchi prezzi, alle misurazioni effettuate con i sistemi descritti nello stesso.
Nel caso di interventi per i quali non sia possibile utilizzare i prezzari indicati, in quanto le tipologie di lavoro non risultano incluse nello stesso, i prezzi si ricaveranno nell'ordine:
• dall’elenco prezzi dei materiali e delle opere pubblicato sui Prezzari DEI ultimi aggiornati e del Comune di Milano;
• da operazioni di confronto con quelli di lavorazioni similari compresi nell'appalto;
• determinando nuovi prezzi secondo quanto previsto dall’art. 32, commi 2 e seguenti del DPR 207/2010, elaborati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Affidatario dell’Accordo Quadro, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori e prestazioni interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte.
I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei lavori e delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari.
Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Affidatario dell’Accordo Quadro nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.
Agli oneri della sicurezza, rivenienti dall’attuazione di misure di sicurezza previste nei piani di cui al D.Lgs. n°81/08, non verrà applicato il ribasso d'asta.
Nella determinazione dell’offerta, l’Affidatario dell’Accordo Quadro terrà debito conto, ai sensi dell’art. 26 co. 6 del D. Lgs. 81/2008, degli oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa specificamente connessi all'entità e alle caratteristiche dei lavori che dovranno essere indicati in sede di offerta.
In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Affidatario dell’Accordo Quadro, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Affidatario dell’Accordo Quadro, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.
Qualora alcune lavorazioni e/o prestazioni, ordinati dalla Stazione Appaltante, richiedano l’impiego di prezzi unitari non compresi nei listini ufficiali, si procederà secondo le seguenti modalità, in ordine decrescente di utilizzo:
• Saranno applicati i prezzi unitari ricavati per ragguaglio a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario dell’Accordo Quadro;
• Saranno stabiliti nuovi prezzi specificatamente negoziati, con elaborazione in contradditorio di apposita analisi per ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere distinti:
- la fornitura dei materiali a piè d’opera (costo di materiali, noli e trasporti);
- la manodopera necessaria;
- gli oneri della sicurezza, analiticamente stimati;
- le spese generali (nella misura del 15%);
- gli utili d’impresa (nella misura del 10%).
Sui nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’Affidatario dell’Accordo Quadro in sede di gara.
ART. 15 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS. N.37/2008
Per l’esecuzione di lavori su impianti elettrici e speciali dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. resa da impresa adeguatamente a bilitata.
ART. 16 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti e/o le attrezzature rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
Per ciascun intervento dovrà essere redatta dall’Affidatario dell’Accordo Quadro una apposita scheda che riporti il numero progressivo attribuito alla richiesta di intervento, l’orario di ricevimento della stessa, l’orario di arrivo della squadra sul luogo, l’oggetto e la durata dell’intervento e l’esito dello stesso.
L'Affidatario dell’Accordo Quadro è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza del relativo Contratto.
In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Affidatario dell’Accordo Quadro possa
richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
L’Affidatario dell’Accordo Quadro, dovrà curare l’aggiornamento delle dichiarazioni di conformità, esistenti o da lui rilasciate, per tutta la durata dell’appalto, in funzione delle verifiche e interventi effettuati.
ART. 17 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, si procederà ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Affidatario dell’Accordo Quadro o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei Lavori/Direzione dell’Esecuzione.
ART. 18 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato, nessun intervento può essere effettuato dall'Impresa se non è disposto dalla Direzione dei Lavori/Direzione dell’Esecuzione e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il mancato pagamento dei lavori non autorizzati e il ripristino, a carico dell'Impresa, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della D.L.
Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
La variazione (in aumento o in diminuzione) della consistenza del patrimonio immobiliare gestito dall'Amministrazione Comunale, dovuta ad acquisti, dismissioni ed altri eventi, non comporta alcuna modifica contrattuale, né relativa alle modalità di esecuzione dei lavori, né relativa alla misura del corrispettivo; l'Impresa deve tempestivamente garantire l'adeguamento della propria struttura operativa alle esigenze conseguenti alla eventuale maggiore consistenza del patrimonio gestito.
ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA, COPERTURA ASSICURATIVA, FIDEUSSIONE A XXXXXXXX XXXXX
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 l’Affidatario dell’Accordo Quadro è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 103 e commisurata all’importo massimo stimato dell’accordo quadro e valida per l’intera durata del medesimo accordo quadro.
La garanzia fideiussoria potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da Società Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all’uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a vista in favore del Comune di Giovinazzo, in caso d’inadempienza del soggetto Affidatario dell’Accordo Quadro.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui innanzi, ai sensi del comma 2 d ell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fidejussoria di cui innanzi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione derivante dai contratti-ordinativi attuativi, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell' Affidatario dell’Accordo Quadro o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Affidatario dell’Accordo Quadro rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
Inoltre la clausola seguente dovrà essere riportata nel contesto della suddetta polizza fideiussoria: “ La cauzione definitiva contrattuale potrà essere svincolata ai sensi del comma 5 dell’art. 103 d el D.Lgs. n. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010.
La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi – ad eccezione della cauzione provvisoria - dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la fideiussione e/o la polizza.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 a stipulare una polizza assicurativa – in riferimento a ciascun contratto-ordinativo attuativo - che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, d’opere o impianti, anche situati sotto suolo, verificatisi durante il corso dei lavori e connessi con i lavori stessi, per una somma che corrisponde all’importo del contratto.
La medesima polizza deve, inoltre, assicurare l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, cose, animali, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della Direzione dei Lavori/Direzione dell’Esecuzione e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera del collaudo.
Per quanto riguarda l’assicurazione contro i rischi di incendio, di scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere revisionali di cantiere pari al 25% dell’ammontare contrattuale.
La mancata esibizione di detta polizza, in originale o in copia autenticata, all’atto della sottoscrizione del "verbale di consegna dei lavori" costituisce "colpa gravissima", che faculta l'Amministrazione alla immediata risoluzione del contratto senza formalità alcuna e salvo, in ogni caso, il diritto di adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato, così come prescritto dalla normativa vigente (art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’impo rto pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e d il collaudo definitivo.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Affidatario dell’Accordo Xxxxxx risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
N.B.: Tutte le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza e dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
ART. 20 - CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale, nel corso del contratto può effettuare, tramite propri rappresentanti, ispezioni senza obbligo di preavviso. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della D.L. o del Responsabile del Procedimento saranno notificate all'Impresa, per le proprie deduzioni. L'Impresa potrà fare le proprie osservazioni, sulle quali si pronuncerà l'Amministrazione Comunale secondo le norme vigenti.
ART. 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
I pagamenti in corso d’opera saranno emessi al raggiungimento dell’importo specificato nei contratti-ordinativi attuativi, al netto del ribasso contrattuale e dalle prescritte ritenute di legge, e per quei lavori per i quali la D.L. abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte, tranne l’ultima rata a saldo.
Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi dell’art. 30 co. 5 -bis del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza da parte dell’Affidatario dell’Accordo Quadro delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta può essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità ove gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile quando richiesto, non abbiano comunicato all’Amministrazione appaltante eventuali inadempienze entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da pa rte del Responsabile del procedimento.
I certificati di pagamento relativi agli acconti, saranno emessi entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, immediatamente dopo l’emissione dello stato di avanzamento lavori da parte della Direzione dei Lavori/Direzione dell’Esecuzione.
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Affidatario dell’Accordo Quadro di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della Direzione dei Lavori/Direzione dell’Esecuzione, dalla ultimazione dei lavori stessi.
La rata di saldo sarà invece pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa dimostrazione da parte dell'Affidatario dell’Accordo Quadro, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione dei relativi certificati di pagamento.
ART. 22 -TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DELLE MAESTRANZE
Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro, l'Impresa si obbliga a rispettare quanto prescritto dall’art. 30, camma 3 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016; si obbliga altresì ad osservare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
ART. 23 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, d. Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto per i contratti attuativi del presente accordo quadro.
Con riferimento a ciascun contratto attuativo, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per la conclusione dell'accordo quadro;
b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare.
ART. 24 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI DELL’IMPRESA
Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato Speciale, nonché delle Leggi e Regolamenti in vigore in tema di Lavori Pubblici e Regolamenti Locali di Edilizia, igiene ecc. le cui eventuali spese restano a carico dell’Impresa, questi sarà obbligata:
1. all'elaborazione del programma esecutivo di cui all'art. 43, comma 10 del DPR 207/2010;
2. a procedere all’attivazione del contratto attuativo dalla data della firma del verbale di consegna lavori;
3. a provvedere a tenere a disposizione della Direzione dei Lavori gli strumenti, gli attrezzi, i materiali ed operai necessari per le verifiche e la misurazione dei lavori;
4. a provvedere a suo carico ed a sue spese, alla occupazione temporanea delle strade o aree adiacenti, per impalcature, per depositi di materiali, per apposizione di barriere per steccati (nelle strade e fuori di esse), per la relativa illuminazione, per la custodia dei cantieri e per il trasporto dei materiali di risulta dagli scavi alle pubbliche discariche; ove, ad uso di cantiere occorresse una maggiore area, questa verrà procurata dall'Impresa a tutto suo carico;
5. ad accollarsi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente capitolato;
6. a sostenere tutte le spese vive di cantiere (es. erogazione idrica, elettrica e quant’altro necessario e similare);
7. ad assumere a proprio carico, per ogni intervento, se necessario a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, la custodia dei materiali fino alla loro installazione;
8. al rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all’uso e all’esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla “dichiarazione di conformità” per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l’applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37 e
s.m.i. secondo le prescrizioni del citato decreto. In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla D.L. a suo insindacabile giudizio;
9. all’osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D. Lgs. 152 del 03.04.2006. E’ fatto obbligo all’Affidatario dell’Accordo Quadro di consentire l’attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica del F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti);
10. a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, antinfortunistici ed assicurativi; l’Impresa dovrà trasmettere quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
11. ad accollarsi, senza diritto alcuno a rivalsa, ogni tassa di bollo, registro, così come ogni altro onere fiscale inerente al presente contratto e nella misura riveniente dalle leggi vigenti;
12. a non pretendere sovraprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, dei mezzi d'opera, per perdite, emigrazioni, eventuali epidemie, movimenti di qualsiasi importanza, per eventuali aumenti nei prezzi delle assicurazioni sociali degli operai verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo avvenuta l'aggiudicazione; resta riservata però, all'Amministrazione, la facoltà insindacabile di rivedere o modificare detti prezzi, sotto le condizioni e con le limitazioni di cui alle disposizioni legislative in materia; resta, poi, convenuto e stabilito contrattualmente che, nei prezzi unitari delle singole categorie di lavori, s'intenderà sempre compresa e compensata ogni opera provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, la intera mano d'opera occorrente per l’esecuzione, ogni trasporto, comunque soggetto o richiedente mezzi diversi da quelli in uso nella località di lavoro, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completi in opera, con tutti gli oneri nel modo prescritto dai vari articoli del presente capitolato, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di tariffa;
13. i particolari oneri che potrebbero gravare sull’appalto (precauzioni, opere provvisionali e di salvaguardia della sicurezza dei terzi, disponibilità di ambienti, ritmi ed orari lavorativi co mpatibili con quelli del luogo di esecuzione dell’appalto) derivanti dalla continuità dell’attività di pubblico servizio che dovrà essere garantita nelle aree di esecuzione dei lavori e che non potrà per nessun motivo essere interrotta, e che gli stessi sono da considerarsi compresi nel prezzo di appalto e nel ribasso che verrà offerto;
14. alla piena ed esatta osservanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e specificatamente a quanto contenuto nell’allegato “B” – “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” e s.m.i.;
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà l’interlocutore ufficiale dell’Impresa all’interno dell’Amministrazione. In aggiunta a tale figura professionale, i lavori saranno diretti da un Direttore dei Lavori.
ART. 25 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E DEGLI ORDINI RICEVUTI
Ferma restando la facoltà dell'Impresa di organizzare le operazioni nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire secondo i tempi fissati e riportati nell'ordine di servizio, con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio ai conduttori degli immobili, in relazione al tipo ed entità degli interventi, assicurando l'Ufficio Tecnico circa la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e circa l'impiego di materiali di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.
ART. 26- INTERPRETAZIONE DI INDICAZIONI DISCORDANTI
In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati posti a base di gara si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi, alle norme di buona tecnica e di estetica.
L’Affidatario dell’Accordo Quadro è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati al direttore dei lavori, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.
Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, a norma dell’art. 1 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145, le disposizioni del Capitolato generale su citato, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole di Contratto o di Capitolato Speciale d’Appalto, in contrasto con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con tutti gli articoli non abrogati del regolamento D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
ART. 27 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’Affidatario dell’Accordo Quadro è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa.
L’Affidatario dell’Accordo Quadro assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Affidatario dell’Accordo Quadro, inoltre, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Giovinazzo e Prefettura di Bari.
ART. 28 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Affidatario dell’Accordo Quadro è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62.
ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, vietata la cessione dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del medesimo decreto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell’Affidatario dell’Accordo Quadro, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell’Affidatario dell’Accordo Quadro medesimo ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva.
ART. 30 - RISOLUZIONE E RECESSO
Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 31 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI
L’accordo quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni vigenti del D.P.R. 207/2010;
- D.L. 16.07.2020, N.76 coordinato con la Legge di conversione 11.09.2020, n. 120;
- Il Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con
D.M. n. 145 in data 19.04.2000, nelle parti non abrogate;
- per le parti non abrogate il D.L. 6/09/1982 n. 629, convertito con modificazioni nella Legge 12/10/1982 n. 765, la Legge 12/10/1982 n. 726, la Legge 13/12/1982 n. 936, la Legge 19/3/1990 n.55, il D.L.vo n.406 del 19.12.91, il D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, il D.Lgs 152/2008;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70;
- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
- il X.X. 00/0/0000 n.998 e s.m.i., col quale sono approvate le norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche;
- il Regolamento edilizio e di igiene del Comune in cui si eseguono gli interventi oggetto dell’appalto.
ART. 32 - SICUREZZA DEI LAVORI
L'Affidatario dell’Accordo Quadro è colui che assume l'esecuzione dei lavori di manutenzione agli impianti appaltati con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al Responsabile dei Procedimento;
• comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• redigere il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) conformemente a quanto indicato e prescritto nel
D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori;
• corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
• promuovere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti;
• attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
• cooperare e coordinare con il Committente l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
• promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
• mantenere in efficienza i servizi logistici di "cantiere";
• assicurare:
- il mantenimento dei luoghi oggetto dei lavori in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto e attrezzatura che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- il tempestivo approntamento delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive richieste dal Direttore dei Lavori;
• rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività manutentive a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
• provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel PSC, POS;
• organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei luoghi oggetto del presente Appalto;
• fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Affidatario dell’Accordo Quadro con esonero totale della Stazione Appaltante.
Nel caso di inosservanza da parte dell'Affidatario dell’Accordo Quadro delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida all'Affidatario dell’Accordo Quadro a mettersi in regola, sospendere la singola lavorazione o proporre al Responsabile del Procedimento la sospensione dei lavori.
L'Affidatario dell’Accordo Quadro è comunque tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.
Prima della consegna dei lavori, l'Affidatario dell’Accordo Xxxxxx dovrà predisporre e consegnare il POS.
Il personale dell'Affidatario dell’Accordo Quadro, dovrà essere coperto dalle assicurazioni di legge per gli infortuni sul lavoro in conformità all'inquadramento ed alle specifiche attività svolte.
In caso d'infortunio o d'incidente o di pericolo grave, l'Affidatario dell’Accordo Xxxxxx oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il Direttore dei Lavori ed inviargli copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione relativa all'incidente.
Sarà cura dell'Affidatario dell’Accordo Quadro garantire l'esperienza degli operatori e la piena efficienza e costante manutenzione delle attrezzature e delle macchine operatrici al cui utilizzo dovrà destinare solo persone con specifica autorizzazione ed addestramento, predisponendo tutto quanto necessario affinché i lavori affidati si sviluppino con la massima sicurezza ed in ottemperanza alle obbligazioni tutte di cui al contratto ed alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Avrà inoltre il compito specifico di:
1) provvedere, per la realizzazione delle lavorazioni, all'apprestamento dei mezzi di sicurezza necessari;
2) vigilare direttamente sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali previste nei piani di sicurezza;
3) verificare eventuali rischi esistenti nei luoghi di lavoro adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive;
4) attuare le modalità operative necessarie al mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche nel caso di
lavorazioni interferenti che pregiudichino l'integrità fisica dei lavoratori;
5) vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI);
6) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
7) provvedere al preventivo controllo dell'efficienza e dell'idoneità della apparecchiature ed utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto;
8) curare la conoscenza delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della cartellonistica di sicurezza, in conformità alle disposizioni emanate;
9) controllare il mantenimento dell'idoneità dei DPI dati in consegna ai lavoratori;
10) disporre che il luogo di lavoro sia dotato di impianti, macchinari e mezzi necessari, compresi i DPI, per eseguire gli interventi in condizione di sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di igiene del lavoro;
11) attuare le misure di sicurezza in materia di prevenzione e protezione imposte da situazioni particolari o dettate dall'esperienza nel campo o suggerite dalle norme di buona tecnica e condotta;
12) disporre affinché si provveda, per i lavoratori occupati, nei casi previsti dalla normativa vigente, a vaccinazione antitetanica ed a visita medica preventiva e periodica per accertarne la idoneità al lavoro specifico;
13) aggiornare le misure di prevenzione in relazione a eventuali mutamenti organizzativi, produttivi e di legge che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza;
14) munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione;
15) ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa vigente in ordine alla prevenzione e protezione dei lavoratori;
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Affidatario dell’Accordo Quadro responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti tecnologici.
ART. 33 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE E PERSONALE ADDETTO
L'Impresa ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Tecnico abilitato iscritto al rispettivo Albo Professionale, il quale può coincidere con il Coordinatore del Servizio di appalto. Il nominativo del professionista incaricato di assumere la direzione tecnica del cantiere dovrà essere indicato in occasione della stipula del contratto con la controfirma del professionista in segno di accettazione dell'incarico.
Il Direttore Tecnico del cantiere interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo dei lavori, e controfirma gli ordini di servizio, condividendo con l'impresa ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale inerente all'incarico, con particolare riferimento a quelle di cui al precedente art. 15.
A tal fine il Direttore Tecnico di cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere. L'Impresa dovrà provvedere inoltre a nominare il Capo Cantiere.
Il Direttore Tecnico di cantiere e il Capo cantiere debbono essere, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, reperibili, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
L'Amministrazione Comunale tramite il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi, venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore tecnico, del Capo cantiere o dei loro sostituti.
In tal caso non verrà riconosciuto all'impresa alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcuno spostamento dei termini di ultimazione delle opere.
Si intende che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'Impresa.
All'inizio della gestione l'Impresa deve notificare per iscritto all'Amministrazione Comunale il nominativo e recapito telefonico delle persone responsabili e degli addetti alla gestione e manutenzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio, nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente Appalto, reperibili 24 ore su 24, sia nelle giornate feriali che festive.
L'impresa è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.
Il personale dell'Impresa si presenterà sul luogo di lavoro munito di decorosa uniforme che lo renda immediatamente identificabile, e di cartellino di riconoscimento.
ART. 34 - PENALITA’
Al raggiungimento di n.10 contestazioni (ritardo nell’intervento, ritardo nell’esecuzione dei lavori, etc.), si potrà configurare a carico dell’impresa un “Grave inadempimento” contrattuale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. 50/2016.
Le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nel valore pari a 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; frazioni giornaliere di ritardo e/o conclusione intervento e/o attività saranno comunque conteggiate nella misura massima di penale giornaliera.
L’importo complessivo delle penali determinate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall a Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 35 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA’
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi o i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
La ripresa delle attività viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei servizi / lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Affidatario dell’Accordo Quadro ed inviato al Responsabile del Procedimento. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini previsti dalla normativa vigente, non spetta all'Affidatario dell’Accordo Quadro alcun compenso o indennizzo.
Le sospensioni e le riprese delle attività, ordinate dal Direttore dei Lavori, devono essere sempre approvate dal Responsabile del Procedimento. Si provvede secondo l’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
ART. 36 - VIOLAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO
Le trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Responsabile del procedimento, il rifiuto da parte dell'Impresa a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione Comunale, ed in genere qualsiasi violazione agli obblighi dell'appalto saranno passibili di penalità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
Le penali saranno irrogate dal Responsabile del Procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L.
In caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti (risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016), l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti.
ART. 37 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE SERVIZI / LAVORI
In esito a formale comunicazione dell'Affidatario dell’Accordo Quadro di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la impresa e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione - in doppio esemplare.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine compo rta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
ART. 38 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa l’anticipazione del prezzo in relazione a ciascun contratto attuativo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.
Ove ritenuto più conveniente per l’Affidatario dell’Accordo Quadro, l’importo della garanzia potrà essere commisurato all’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro, in modo da garantire in via preventiva le anticipazioni erogabili in relazione agli eventuali contratti attuativi attivabili nel periodo di vigenza dell’accordo quadro.
ART. 39 - CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale sarà compilato ai sensi del D.M. 49/2018.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla data di cui sopra, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento DPR n. 207/2010.
ART. 40 - CONTROVERSIE
Ogni controversia tra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dagli artt. 205 e 207 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui dagli artt. 205 e 207 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la competenza a conoscere delle controversie è fissata al Giudice ordinario del luogo dove il contratto è stato stipulato.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’accordo quadro ed i relativi contratti attuativi non conterranno la clausola compromissoria.