SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELLA FONDAZIONE E.N.PA.I.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI
CIG 75191159FB
TRA
la Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00 di seguito anche ENPAIA o Ente, cod. fisc. 02070800582 rappresentata nel presente atto da codice fiscale
e
con sede legale in via
CF P.IVA in persona del
e legale rappresentante, nato a
residente in
il via
CF , di seguito anche “Appaltatore”
Premesso che
• Con delibera a contrarre n. 61 del 30 ottobre 2017, ENPAIA ha deliberato di affidare il servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione ENPAIA stessa e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici per la durata di anni quattro, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
• In esito alla procedura di cui al precedente punto la Società in epigrafe è risultata aggiudicataria e si è, pertanto, obbligata a fornire i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini previsti dai documenti di gara nonché dall’offerta presentata, sia tecnica che economica;
• La Società in epigrafe ha prestato la garanzia definitiva di importo pari a
a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, ai sensi dell’art. 103 del Codice e in conformità agli schemi di polizza approvati.
Tanto premesso le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo convengono e stipulano
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse, gli atti e i documenti nelle stesse richiamati, ancorché non allegati materialmente al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale al pari dei documenti allegati.
ART. 2 - OGGETTO
Il contratto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare.
I servizi sono quelli dettagliati all’art. 1 del capitolato d’appalto, così come precisati e descritti nell’offerta tecnica risultata aggiudicataria.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite in conformità al capitolato speciale di appalto a base di gara e nel pieno rispetto del livello qualitativo garantito nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
ART. 3 - DURATA
Il presente contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Il contratto non è tacitamente rinnovabile e si intenderà cessato alla scadenza senza necessità di disdetta.
E’ facoltà di ENPAIA esercitare, prima della scadenza contrattuale, l’opzione di proroga tecnica – prevista dai documenti di gara – per la durata massima di giorni e senza necessità di motivazione.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nel periodo di proroga tecnica ai medesimi prezzi, patti e condizioni.
ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
In considerazione della natura dell’affidamento, non è consentito – in conformità ai documenti di gara – il subappalto.
Si precisa che non costituiscono subappalto le attività di cui all’art. 105 del Codice.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento è determinato mediante l’applicazione delle commissioni annuali fisse e omnicomprensive offerte in sede di gara, applicate alle diverse componenti del patrimonio. In particolare:
a) Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sul patrimonio con esclusione degli UCITS, EFT, FIA e GPM;
b) Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale sugli UCITS e EFT
c) Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sul FIA
d) Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sul patrimonio con esclusione degli UCITS, EFT, FIA e GPM
Le commissioni verranno corrisposte, pro quota, con cadenza trimestrale sulla base dell’entità e della composizione del patrimonio mobiliare nel periodo di riferimento e tenuto conto delle tre gestioni (E.N.P.A.I.A., Periti Agrari e Agrotecnici)
Per la determinazione della consistenza, si tiene conto della media trimestrale del patrimonio, avendo riguardo ad eventuali incrementi o riduzioni.
Eventuali conguagli verranno corrisposti, previa rendicontazione, entro mesi dalla conclusione di ciascun anno solare ed entro giorni dalla scadenza del contratto.
ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Appaltatore dovrà provvedere ad inoltrare le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI.
Il codice univoco attribuito ad ENPAIA, da indicare nella fattura elettronica unitamente al codice CIG della presente gara, è URV99X.
Il pagamento avverrà entro 30 gg lavorativi dalla ricezione della relativa fattura elettronica, da effettuarsi previa verifica della correttezza della quantificazione delle commissioni applicate.
Sull’importo dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, opererà esclusivamente sui conti correnti dedicati, anche non in esclusiva per la presente commessa, accesi presso e di seguito specificati:
delegando ed autorizzando ad operare sugli stessi le seguenti persone fisiche:
a) [generalità complete con CF]
b) ….
c) …
L’Appaltatore è obbligato a comunicare ad ENPAIA ogni variazione relativa ai predetti conti e/o alle persone autorizzate ad operarvi.
ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore mediante la propria organizzazione ed il proprio personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara e dall’offerta tecnica risultata aggiudicataria, con le tempistiche, le modalità e il livello qualitativo previsto.
La società aggiudicataria si obbliga, per tutta la durata del contratto, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dall’Ente e, comunque, non potranno determinare un minor livello di qualità ed esperienza professionale del team rispetto a quanto offerto e valutato in sede di gara; la società si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro, dando evidenza all’Ente del curriculum vitae dei componenti subentranti, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
L’Ente si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora l’Ente riscontri una non conformità dell’affidatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà nominare una o più persone – conformemente a quanto previsto dal modello organizzativo proposto - qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso per coordinare il personale addetto. Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.
Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi. L’Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.
L’Appaltatore ha il dovere di agevolare il subentro del nuovo appaltatore cui verrà affidato l’espletamento del servizio di banca depositaria alla scadenza del presente contratto o in ogni diverso caso di cessazione dell’efficacia dello stesso, anche a seguito di eventuale recesso o risoluzione, fornendo all’uopo tutte le informazioni e i dati necessari a garantire che il servizio possa essere avviato regolarmente, senza soluzione di continuità e con la massima tempestività.
ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA’
L’Appaltatore è responsabile nei confronti di ENPAIA per ogni pregiudizio che la stessa dovesse subire in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.
ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA
La cauzione definitiva, prodotta dall’Appaltatore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e costituita mediante per l’importo di euro dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale proroga, e comunque sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
In caso di parziale o totale escussione della cauzione, la stessa dovrà essere prontamente ricostituita a cura e spese dell’Appaltatore. Ove l’appaltatore non vi provveda, la reintegrazione avverrà a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.
Lo svincolo della cauzione avverrà con le modalità e nei termini di cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice.
ARTICOLO 11 - PENALI
L’Appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento a regime del servizio oggetto di affidamento, con l’approntamento di tutti gli strumenti previsti dal capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Qualora, allo scadere del termine predetto, non saranno state attivate tutte le condizioni contrattuali e gli strumenti previsti dai documenti di gara e dall’offerta tecnica presentata, verrà applicata una penale pari a
€ 1.115,00 per ciascun giorno di ritardo.
Qualora, successivamente alla corretta attivazione, una o più delle attività oggetto di affidamento non fosse gestita in conformità alle prescrizioni dei documenti di gara o al livello qualitativo promesso nell’offerta tecnica, all’Appaltatore verrà applicata una penale giornaliera pari a € 1.115,00 fino al ripristino delle corrette modalità di gestione del servizio.
L’applicazione della penale sarà comunicata via PEC, senza necessità di particolari formalità e con esclusione dell’obbligo di formale messa in mora o dell’avvio di procedure giudiziali, all’indirizzo fornito in sede di gara.
Xxx le penali comminate raggiungessero un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale, ENPAIA avrà facoltà di dichiarare il contratto risolto per inadempimento grave dell’Appaltatore, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE
ENPAIA ha diritto di comminare la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto.
ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
b) in caso di violazione del divieto di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto.
In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva.
Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente
ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme.
ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.
ART. 13 – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
L’Appaltatore e ENPAIA sono entrambi Titolari, in autonomia del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati personali forniti dall’Appaltatore verranno acquisiti da ENPAIA ai fini della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compreso il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore autorizza ENPAIA ad utilizzare, ai fini predetti i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.
I dati saranno trattati da ENPAIA con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.
L’Appaltatore si impegna a rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni cui venga in possesso in ragione dell’esecuzione del presente contratto, non divulgarli per alcuna ragione e in qualsivoglia forma e farne oggetto di utilizzazione per scopi a qualsiasi titolo diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore è responsabile anche dell’esatta osservanza dei predetti obblighi da parte del personale addetto all’espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò rappresentasse una condizione necessaria per poter accedere a successive gare di appalto.
ART. 14 – ACCERTAMENTI ANTIMAFIA
Qualora risultasse, anche nel corso di svolgimento del presente contratto, che il titolare o i legali rappresentanti dell’Appaltatore non siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni antimafia per il conferimento del presente appalto, il contratto sarà risolto ipso iure, salvo il diritto di richiedere, da parte di ENPAIA, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle prescrizioni del comma 14 dell’art. 32 del Codice e le relative spese sono poste a carico della società.
ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
L’insorgere di una controversia durante l’esecuzione del contratto non legittima l’Appaltatore a sospendere la prestazione affidata o a ritardarne l’esecuzione.
L’Appaltatore ENPAIA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso espressa visione e di approvare specificamente i seguenti articoli:
Art. 3 Durata; art. 4 Divieto di cessione e di subappalto; art. 5 Corrispettivo; Art.9 Responsabilità; art. 10 Garanzia definitiva; art. 11 Penali; art. 12 Recesso e risoluzione, art. 13 Riservatezza e sicurezza dei dati; art. 16 Legge applicabile e foro competente
L’Appaltatore ENPAIA