CODICE FISCALE E PARTITA IVA CONTRATTI DI LOCAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA SUCCESSIONI
GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI
CODICE FISCALE E PARTITA IVA CONTRATTI DI LOCAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA SUCCESSIONI
RIMBORSI
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ CARTELLE DI PAGAMENTO
Guida Fiscale per gli Stranieri
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 2
CONTRATTI DI LOCAZIONE 6
ACQUISTO PRIMA CASA 11
SUCCESSIONI 15
RIMBORSI 18
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
CARTELLE DI PAGAMENTO 20
Guida fiscale per gli stranieri
CODICE FISCALE E PARTITA IVA
IL CODICE FISCALE
Che cos’è?
Il Codice Fiscale identifica il cittadino in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministra- zioni Pubbliche. Per il suo rilascio bisogna presentarsi all’ufficio locale dell’Agen- zia delle Entrate con un documento di riconoscimento. Per gli stranieri occorrono passaporto, o permesso di soggiorno, validi.
Per i neonati il codice fiscale viene attribuito dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri dell’anagrafe.
ATTENZIONE:
L’unico Codice Fiscale valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Nes- sun soggetto esterno è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del Codice e a stampare il tesserino.
Se lo perdo?
Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque ufficio locale dell’Agenzia.
In alternativa, per evitare code o il fastidio di recarsi personalmente in ufficio, il duplicato si può richiedere:
a) via internet: basta entrare nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, cliccare su Ser- vizi, scegliere l’opzione Codice Fiscale e riempire gli spazi con i propri dati;
b) attraverso il servizio automatico d’informazioni (numero telefonico
848-800333).
Qualche giorno di attesa e il nuovo tesserino arriva per posta prioritaria. In caso di variazione della propria residenza, occorre recarsi presso l’ufficio locale per comunicare i nuovi dati, presentando un documento d’identità aggiornato della variazione o producendo una autocertificazione.
COS’È LA PARTITA IVA?
La partita IVA identifica il contribuente esercente un’attività economica in tutti i rap- porti con gli Enti e le amministrazioni pubbliche e tutti gli altri operatori economici.
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Il numero di Partita IVA viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento del- l’apertura della posizione IVA e resta invariato fino alla cessazione dell’attività. Deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e in ogni altro documento ove richiesto.
COSA SI DEVE FARE QUANDO SI INIZIA UN’ATTIVITÀ?
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, devo- no richiedere l’attribuzione della PARTITA IVA presso uno degli Uffici Locali del- l’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione di inizio attività, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società, seguendo le istruzioni allegate alla modulistica.
I modelli per comunicare l’inizio attività sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx).
Si userà:
• il modello AA7/8 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, ecc.);
• il modello AA9/8 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi).
La dichiarazione di inizio attività può esser presentata:
• direttamente presso uno degli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate, in dupli- ce esemplare, esibendo un documento di riconoscimento;
• a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata co- pia del documento di riconoscimento;
• in via telematica: autonomamente avvalendosi del servizio internet richiedendo il codice PIN direttamente agli Uffici o attraverso il sito xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx- xxxxx.xxx.xx oppure tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel;
• presso l’Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Com- mercio, Industria, Artigianato Agricoltura, esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
SE I DATI DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA CAMBIANO, COSA SI DEVE FARE?
Se nel corso dell’attività variano alcuni degli elementi già comunicati, o si intende chiu- dere la propria attività, il contribuente deve presentare una DICHIARAZIONE DI VA- RIAZIONE entro trenta giorni dall’evento a qualsiasi Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli stessi modelli previsti per la dichiarazione di inizio attività.
Le società devono presentare una copia autenticata del verbale dell’assemblea che ha deliberato la modifica dello statuto.
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QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI DEL TITOLARE DI PARTITA IVA?
1. Tenuta delle scritture contabili
Le scritture contabili obbligatorie da tenere ai fini IVA per la registrazione delle operazioni attive (vendite) e passive (acquisti) sono il registro delle fatture emes- se, il registro delle fatture ricevute e, nei casi in cui è previsto, il registro dei cor- rispettivi.
2. La fatturazione
L’obbligo di emettere fattura riguarda ogni operazione, tuttavia:
• nel caso di attività di commercio al minuto (es. negozi di alimentari…) la fattura è sostituita dallo scontrino;
• nelle attività di prestazioni di servizi (es. ristoranti, lavanderie…) è sostituita dalla ricevuta fiscale.
3. La dichiarazione
Chiunque è in possesso del numero di Partita IVA deve presentare la dichiara- zione dei redditi (modello UNICO) ogni anno. Questo obbligo vale anche per i soggetti che non abbiano percepito nessun reddito o emesso o ricevuto alcuna fattura.
4. I versamenti
Dal primo gennaio 2007 tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.
AGEVOLAZIONI
Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, con limitati compensi o ricavi conseguiti nell’anno (i limiti sono diversi a seconda dell’attività svolta), possono avvalersi dei regimi fiscali agevolati, usu- fruendo di semplificazioni documentali e contabili e versando un’imposta sostitu- tiva sul reddito.
Tali soggetti possono, inoltre, richiedere assistenza all’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, che metterà a disposizione un tutor, che li seguirà in tutti gli adem- pimenti fiscali e contabili.
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QUALI SONO GLI ALTRI OBBLIGHI?
Camera di Commercio
L’attribuzione del numero di Partita IVA determina l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio.
L’iscrizione comporta l’obbligo di versare, entro il termine previsto per il paga- mento del primo acconto delle imposte sui redditi, il diritto annuale previsto dalle norme in vigore.
Il versamento deve essere effettuato ogni anno alla medesima scadenza.
INPS
I commercianti e gli artigiani che intraprendono un’attività economica sono tenuti all’iscrizione all’INPS e al versamento dei contributi previdenziali.
Il versamento si effettua mediante il modello F24 on-line.
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CONTRATTI DI LOCAZIONE
COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE DI IMMOBILI
Premesso che vanno registrati tutti i contratti di qualsiasi ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno, le locazioni di beni immobili devono essere registrate obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di stipulazio- ne dell’atto o dalla decorrenza degli effetti, se anteriore
QUANTO SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE
per gli immobili urbani 2% del canone annuo
per gli immobili urbani a canone concordato *
2% sul corrispettivo annuo assunto nella misura del 70%
per gli immobili strumentali per natura** 1% del corrispettivo annuo moltiplicato il
numero delle annualità
* Si tratta di contratti di locazione ad uso abitativo (con durata minima di 3 anni più 2 anni prorogati di diritto) e contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (con durata minima di mesi 6 e massimo 36) relativi ad immobili situati in par- ticolari Comuni ad elevata “tensione abitativa”, il cui canone è definito secondo criteri concordati tra associazioni di categoria di proprietari ed inquilini.
** L’aliquota dell’1 per cento si riferisce alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva. Se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’Iva, la locazione è assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento previ- sta in via ordinaria per le locazioni.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento dell’imposta può avvenire, alternativamente:
• di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, appli- cando il 2 per cento a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;
• in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cento all’importo pattuito per l’intera durata del xxxxxxxxx.Xx questo caso spetta uno sconto sull’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse le- gale (2,50 per cento) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.
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Per chi sceglie di versare l’imposta di registro in unica soluzione, calcolandola sul corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto, l’imposta non può comun- que essere inferiore a 67,00 Euro.
Per chi sceglie, invece, il versamento annuale l’imposta per le annualità successi- ve può anche essere di importo inferiore a 67,00 Euro.
ESEMPIO 1:
Canone annuo concordato 5.000,00 Euro
Imposta di registro dovuta: 5.000,00 x 70% = Euro 3.500,00 x 2%
= Euro 70,00
ESEMPIO 2:
Canone annuo concordato 3.500,00 Euro
Imposta di registro risulta essere di Euro 49,00 (3.500,00 x 70%
= Euro 2.450,00 x 2% = Euro 49,00)
ma l’imposta minima da versare è di Euro 67,00.
Il deposito cauzionale non è sottoposto a imposta di registro. Nel caso in cui inve- ce la garanzia fosse prestata da un terzo estraneo al contratto, sarà dovuta un’im- posta proporzionale (nella misura dello 0,50%) alla somma lasciata in garanzia. Il locatore ed il conduttore rispondono in solido al pagamento dell’imposta che è a carico di entrambi.
Ecco gli sconti per il versamento pluriennale:
Durata del contratto (anni) | Metà del tasso interesse legale attuale | Detrazione % |
6 | 1,25% | 7,50% |
5 | 1,25% | 6,25% |
4 | 1,25% | 5,00% |
3 | 1,25% | 3,75% |
2 | 1,25% | 2,50% |
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b) 2% di Euro 3.000,00 x 4 pari a 2% di Euro 12.000,00 | = | Euro | 240,00 |
meno la detrazione del 5% (1,25% x 4) | = | Euro | 12,00 |
imposta | = | Euro | 228,00 |
ESEMPIO:
Se per un immobile urbano il canone di locazione annuo è di Euro 3.000,00 e la durata del contratto è di quattro anni, il contribuente può eseguire o un versamento annuale per ognuno dei 4 anni, calcolato come alla successiva lettera a) – ovvero un versamento unico di Euro 228,00 – calcolato come alla successiva lettera b).
a) 2% di Euro 3.000,00 = Euro 60,00 (per il primo anno occorre versare l’importo minimo di 67,00 Euro; per gli anni successivi l’importo di 60,00 Euro)
con un risparmio di Euro 12,00.
Se si è pagato per l’intera durata, in caso di risoluzione anticipata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Se il locatore emette fattura con IVA sul canone che percepisce, il contratto di locazione non è sottoposto ad imposta di registro e può essere registrato con l’applicazione dell’imposta fissa di Euro 67,00.
IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto, le parti con- traenti devono calcolare l’imposta dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto o dalla decorrenza della locazione, se anteriore, all’Agenzia delle Entrate insieme alle richieste di registrazione (mod. RR e 69) compilate sugli appositi stampati in di- stribuzione presso l’Agenzia.
ALTRI CASI DI PAGAMENTO
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anticipate di contratti già registrati, i con- traenti devono versare l’imposta dovuta entro 30 giorni dal verificarsi del relativo
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evento, utilizzando il mod. F23 nel quale occorre indicare con precisione gli estre- mi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero registrazione sepa- rati da una barra) e presentare l’attestato dell’avvenuto versamento all’Agenzia competente entro 20 giorni insieme alla relativa “comunicazione”, di cui l’Agenzia dispone fac-simile, da compilare a cura del contribuente.
L’imposta è pari a Euro 67,00 per la cessione senza corrispettivo e per la risolu- zione anticipata, mentre è pari al 2% del canone annuo con minimo Euro 67,00 per la formalità della proroga.
Nessun versamento è dovuto nel caso in cui il contratto sia stato registrato in caso d’uso perché con canone soggetto ad IVA.
SANZIONI
Nel caso di omessa richiesta di registrazione è dovuta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Il fisco offre, però, la possibilità di ridurre la sanzione ad 1/8 se il contribuente provvede all’adempimento entro 90 giorni dalla scadenza della registrazione; ad 1/5 se vi provvede entro un anno. In caso di tardivo paga- mento di una annualità successiva alla prima, la sanzione è pari al 30% dell’impo- sta con le stesse riduzioni citate.
COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE
• un originale ed una fotocopia (o più originali) dell’atto da registrare;
• marca da bollo da Euro 14,62 da applicare, ogni 100 righe, sull’originale e copie,
• due modelli distribuiti dall’Agenzia delle Entrate:
a) stampato per la richiesta di registrazione – mod. 69;
b) elenco atti presentati per la registrazione – mod. RR;
• attestato di versamento – mod. F23.
Dal 2007 il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso gli intermediari con- venzionati (ad es. i tabaccai) con l’Agenzia delle Entrate, i quali rilasciano appositi contrassegni telematici che sostituiscono, a tutti gli effetti, le marche da bollo.
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I codici tributo più comuni, riportati sul retro dell’F23, sono:
• 115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – I annualità
• 112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
• 107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo o sog- getti ad IVA
• 114T imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
• 113T imposta di registro per risoluzioni anticipate (contratti di locazione e affitti)
• 110T imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)
• 108T imposta di registro per affitto fondi rustici
• 964T tributo fisso (Euro 3,72) per ogni copia
• 671T sanzione amministrativa imposta di registro
Oltre all’indicazione corretta dei codici tributo sul modello di pagamento F23 occorre indicare il codice ufficio e la causale, che per la registrazione degli atti è RP.
REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA
La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica dai possessori di più di 100 immobili (fabbricati e terreni).
E’ invece facoltativa per tutti gli altri contribuenti.
Registrare il contratto di locazione (e pagare le imposte) in via telematica è con- veniente e vantaggioso. In alternativa al sistema tradizionale che prevede invece, prima il pagamento delle imposte in banca o alle poste, e poi la presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la richiesta di registrazione, lo specifi- co software messo a disposizione dall’Agenzia permette, infatti, di registrare un qualsiasi contratto di locazione con il semplice utilizzo della procedura telematica, comodamente da casa o incaricando un intermediario appositamente abilitato alla trasmissione telematica degli atti.
Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito internet dell’Agenzia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
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ACQUISTO PRIMA CASA
Il Fisco ha un occhio di riguardo nei confronti di chi acquista per la prima volta la piena proprietà, l’usufrutto o la nuda proprietà di un fabbricato ad uso abitativo, prevedendo delle agevolazioni fiscali consistenti nella riduzione delle imposte di registro (o Iva), ipotecarie e catastali.
Nelle vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipote- carie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 110 (prima casa).
Quanto si risparmia:
Imposta Aliquota Ordinaria Aliquota agevolata Risparmio
Registro | 7% | 3% | 4% |
Ipotecaria | 2% | 168,00 Euro | Varie |
Catastale | 1% | 168,00 Euro | Varie |
Se si acquista da un’impresa “costruttrice” (o un’impresa che ha ristrutturato l’im- mobile) e l’acquisto avviene entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori, l’IVA sarà al 4% sul prezzo di acquisto piuttosto che al 10%, con un risparmio del 6% e le impo- ste dovute per la registrazione saranno in misura fissa (Euro 168,00 ciascuna).
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ESEMPIO n.1
I coniugi Xxxxx acquistano con atto pubblico da un privato un fabbricato a Canicattì, per andarci a vivere, pagando l’immobile Euro 50.000,00. Chiedendo le agevolazioni “Prima casa”, essi versano, come imposte sull’atto, Euro 1.836,00 piuttosto che Euro 5.000,00, con un risparmio di Euro 3.164,00.
Se i coniugi Xxxxx avessero acquistato, invece, da una impresa edile lo stesso fabbricato allo stesso corrispettivo pagherebbero come IVA Euro 2.000,00 piuttosto che Euro 5.000,00, con un risparmio di Euro 3.000,00, oltre all’imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa complessiva di Euro 504,00.
COSA SI PUÒ ACQUISTARE
Le agevolazioni “Prima Casa” riguardano:
• fabbricati urbani ad uso abitativo classificati catastalmente nelle categorie da A1 ad A9, nonché A11, purchè questi non presentino le caratteristiche di “abi- tazioni di lusso”;
• fabbricati in xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx) o ristrutturazione, da desti- nare entro tre anni ad abitazione principale non di lusso;
• pertinenze del fabbricato acquistato con le agevolazioni, quali garage o posti auto (C6), magazzini e locali di deposito (C2), tettoie chiuse o aperte (C7), una per ciascuna tipologia ed anche con atti separati.
COSA FARE PER GODERE DEI BENEFICI PRIMA CASA:
Per godere di tali vantaggi fiscali è necessario che l’acquirente dichiari nell’atto, a pena di decadenza, che:
• l’immobile si trovi nel territorio del Comune in cui si ha o si intende stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, o in cui ha sede o dove l’acqui- rente svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro;
• non si è già titolari esclusivi o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
• non si è già titolari, nemmeno per quote o in comunione legale, su tutto il territo- rio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo acquistato, anche dal coniuge, con le agevo- lazioni “Prima Casa”.
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ESEMPIO n. 2:
I coniugi Xxxxx hanno potuto acquistare un’abitazione in Canicattì usufruendo dei benefici “Prima casa”, in quanto la casa che hanno comprato non è “di lusso”, hanno intenzione di trasferire la loro residenza a Canicattì, nessuno dei due possiede altro immobile in quella città e nessuno dei due possiede altra abitazione in altra parte d’Italia acquistata con gli stessi benefici.
ATTENZIONE:
Ma cosa succede se:
- Si rendono dichiarazioni mendaci in atto;
- Non si trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune ove è sito l’immobile;
- Si trasferisce – a titolo oneroso o gratuito - l’immobile acquistato con le age- volazioni prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto (a meno che non si riacquisti entro l’anno).
Si decade da tali agevolazioni!!
In tali casi l’ufficio procederà al recupero delle imposte dovute nella misura ordi- naria, aumentate del 30%, a titolo di sanzione, oltre agli interessi di mora.
ESEMPIO n. 3:
I Xxxxx per questioni familiari decidono di vendere l’appartamento di Canicattì prima che siano trascorsi i 5 anni, e non riacquistano altra casa entro un anno. In tale caso, l’Agenzia delle Entrate andrà a recuperare la differenza tra le imposte calcolate al momento dell’acquisto in misura agevolata e le imposte calcolate in misura ordinaria. A conti fatti, i Xxxxx verseranno Euro 3.164,00 importo da maggiorare del 30%, e degli interessi.
ESEMPIO n. 4:
Se i sigg. Xxxxx decidessero di acquistare, entro un anno dalla rivendita, un’altra prima casa, l’Agenzia delle Entrate non procederà più al recupero delle imposte come nell’esempio precedente, anzi riconoscerà loro un bonus da scontare pari all’imposta di registro pagata sul primo atto. Saranno poi loro a decidere, in termini di convenienza come meglio utilizzarlo.
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Infatti se si vende l’immobile acquistato con le agevolazioni “Prima Casa” e entro 1 anno da tale vendita si acquista un’altra abitazione non di lusso, si può – ricor- rendone gli altri requisiti – chiedere nuovamente le agevolazioni “Prima casa”. In tali casi si ha diritto al c.d. Credito d’imposta, (il bonus di cui all’es. num. 4), pari all’imposta di registro o Iva agevolata pagata sul primo atto.
Tale bonus può essere utilizzato:
• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul secondo atto;
• in diminuzione, per l’intero importo del credito, delle imposte di registro, ipote- caria e catastale, dovute su atti o denunce successivi;
• in diminuzione dell’Irpef dovuta;
• in compensazione delle somme dovute ex art. 17 legge n. 241/97.
Questo credito è personale, non frazionabile né rimborsabile.
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SUCCESSIONI
CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
Gli eredi, per legge o per testamento, di una persona deceduta intestataria di beni mobili ed immobili.
QUANDO
Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (ovvero dalla data di morte).
DOVE
Presso l’Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza del defunto.
COME
Si deve compilare in più copie il mod. 4 da richiedere all’Agenzia delle Entrate e allegare i seguenti documenti:
1) certificato di morte;
2) stati di famiglia del defunto e degli eredi;
3) prospetto delle imposte autoliquidate (es. imposta ipotecaria e catastale) con ricevuta del versamento effettuato.
L’ufficio, dopo la registrazione, restituirà le copie per voltura agli eredi, che prov- vederanno a presentarle entro 30 giorni all’Ufficio del Territorio.
LE IMPOSTE
A decorrere dal 3 ottobre 2006 sui trasferimenti di beni e diritti avvenuti per causa di morte è dovuta l’imposta sulle successioni.
Le aliquote e la franchigia (ossia il valore entro il quale si è esenti dal pagamento dell’imposta di successione) si applicano sul valore complessivo netto dei beni (cioè il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività
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e degli oneri deducibili come per esempio, i debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).
Esse si differenziano in base al tipo di rapporto che lega il defunto all’erede, che può essere di coniugio, parentela o affinità in linea retta o collaterale fino a un certo grado, o di altro tipo:
L’imposta di successione si applica:
a. nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo net- to eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000,00 di Euro (franchigia): 4%;
b. nei confronti dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000,00 di Euro (franchigia): 6%;
c. nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
d. nei confronti di altri soggetti: 8%.
Mentre nel caso a), per coniuge e parenti in linea retta, è prevista una franchigia di ben 1.000.000 di euro, nel caso b), per fratelli e sorelle, è prevista una franchigia di
100.000 euro, nei casi c) e d) non è prevista alcuna franchigia.
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre al- l’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168,00 Euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può proce- dere alla rettifica di valore. Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’impo- sta ipotecaria e catastale in misura fissa (168,00 Euro per ciascuna imposta). Per usufruire di tale agevolazione è necessario che almeno uno degli eredi possegga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne beneficiano indirettamente.
Codici tributo ai fini della liquidazione della denuncia di successione:
Codice tributo
Imposta di successione – valore globale netto 004T
Imposta di successione – quote di eredità 001T
Imposta ipotecaria 2% 649T
Imposta catastale 1% 737T
Tassa ipotecaria Euro 35,00 (per ogni Conservatoria) 778T
Imposta di bollo Euro 58,48 (per la trascrizione) 456T
Imposta di bollo Euro 14,62 (per ogni modello 240) 456T
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N.B.: nel caso in cui le imposte di successione, ipotecaria e catastale risultino inferiori ad Euro 168,00 occorre comunque versare le imposte fisse minime di Euro 168,00.
DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO
Presso l’Agente per la riscossione, qualsiasi banca o ufficio postale con il mod. F23 indicando il codice ufficio e come causale SA.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Se la dichiarazione di successione è presentata entro i novanta giorni successivi al termine previsto, per regolarizzare tale ritardo è necessario pagare la sanzione ridotta ad 1/8 dell’imposta dovuta; se invece la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione è ridotta ad 1/5 del minimo.
L’Agenzia delle Entrate trasmette le copie delle dichiarazioni di successione al Comune ove è situato l’immobile, ai fini dell’I.C.I.
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RIMBORSI
COME OTTENERE UN RIMBORSO
RIMBORSI DI RITENUTE E VERSAMENTI DIRETTI DELLE IMPOSTE
Il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute dirette o dei versamenti ef- fettuati, quando ha commesso un errore materiale nel calcolo della somma da versare o nella compilazione del modello di versamento o quando ha effettuato due volte lo stesso versamento o, ancora, quando l’obbligo tributario è inesistente totalmente o parzialmente.
La domanda deve essere presentata in carta semplice e deve essere corredata della copia del documento attestante la ritenuta effettuata o della copia del mo- dello di versamento.
Se si tratta di rimborso per ritenute dirette (art. 37 del DPR n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di prescrizione di 48 mesi dalla data della ritenuta. In caso di ritenuta, l’istanza di rimborso può essere prodotta sia dal soggetto che ha effettuato il versamento che dal percettore delle somme soggette a ritenuta.
Anche quando si tratta di rimborso di versamenti diretti (art. 38 del DPR n° 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di ver- samento.
Per i versamenti relativi alle imposte indirette il termine di decadenza per produrre istanza di rimborso è di 36 mesi dalla data del versamento.
RIMBORSI IVA
Cosa occorre sapere
Il rimborso IVA può essere richiesto per il credito risultante:
• da dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata
• da eccedenza detraibile del trimestre
Per avere diritto al rimborso il contribuente deve essere in possesso di specifici requisiti.
Modalità di richiesta
Per ottenere il rimborso del credito risultante da dichiarazione annuale il contri- buente deve presentare, all’agente della riscossione competente per la provincia
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nella quale risiede dal 1° febbraio, un’apposita istanza in duplice esemplare (mo- dello VR) entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale IVA.
Sono considerati validi i modelli VR presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, anche in for- ma unificata, salvo le applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.
Per ottenere il rimborso del credito risultante dalla liquidazione del trimestre, il contribuente deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’apposita istanza secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Tale istanza può essere presentata a mano, per racco- mandata a.r. o con modalità telematiche tramite Entratel, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Non vengono ritenute valide le istanze presentate oltre il suddetto termine.
Garanzie
Per ottenere il rimborso dell’IVA è necessario, tranne per i soggetti che ne sono esonerati, prestare idonea garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria), firmata dal rappresentante legale o dal titolare della ditta e rilasciata da un istituto di credito, da un intermediario finanziario o da imprese di assicurazione.
L’eventuale autocertificazione per l’esenzione dalla prestazione della garanzia, per i cosiddetti “contribuenti virtuosi” deve essere allegata al Mod.VR, per i rim- borsi annuali, o all’istanza, per i rimborsi infrannuali.
Modalità di erogazione
I rimborsi annuali di importo non superiore a 516.456,90 Euro vengono erogati direttamente dall’agente della riscossione a partire dal 41° giorno successivo alla presentazione del VR.
In caso di richiesta di rimborso per un ammontare superiore al suddetto importo, l’agente della riscossione provvederà al rimborso fino a detto limite mentre l’ecce- xxxxx xxxx rimborsata successivamente su disposizione dell’ufficio delle Entrate competente.
ACCREDITO DEI RIMBORSI SU CONTO CORRENTE
Per velocizzare i rimborsi è possibile richiederne l’accredito sul proprio c/c ban- cario o postale.
La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale che provvederà al- l’acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente. È possibile xxxxxx- xxxx l’accredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre regi- strarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate ed ottenere un codice Personale, il PIN.
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COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ CARTELLE DI PAGAMENTO
LE COMUNICAZIONI D’IRREGOLARITÀ
Cosa sono?
Le comunicazioni di irregolarità derivano dai controlli formali e automatici delle dichiarazioni, e informano il contribuente degli eventuali errori riscontrati, offren- dogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.
Cosa fare?
Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nella comu- nicazione derivante:
- dai controlli automatici può rivolgersi:
• ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi com- provanti la correttezza dei dati dichiarati;
• al centro di assistenza telefonica al n. 848.800.444;
- dai controlli formali, deve rivolgersi all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, per chiarire eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.
Il contribuente che riconosca la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione versando gli importi dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo la seguente tabella:
Comunicazioni di irregolarità
Imposta Interessi Sanzione ridotta
• 1/3 dell’imposta per i controlli automatici
• 2/3 dell’imposta per i controlli formali Compensazione con altri crediti: SI
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Come e dove pagare?
Dove pagare | Come pagare |
Banca | Modello precompilato |
Ufficio Postale | Modello precompilato |
Agente della Riscossione | Modello precompilato |
Per i titolari di partita Iva è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
ATTENZIONE:
Le comunicazioni di irregolarità non sono veri e propri atti impositivi, e pertanto non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.
LE CARTELLE DI PAGAMENTO
Cosa sono?
Le cartelle di pagamento, notificate dagli agenti della riscossione, contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo e dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria (compreso parte del compenso a favore dell’agente di riscossione).
Le cartelle di pagamento contengono tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché le indicazioni delle modalità per ricorrere.
In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso integrale a favore dell’agente. Trascorso tale termine, l’agente della riscossione potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come ad esempio, il fermo ammini- strativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
Cosa fare?
Il contribuente dopo aver controllato la cartella, se la ritiene corretta, può pagarla presso gli sportelli dell’agente della riscossione, della banca o degli uffici postali. Se desidera maggiori informazioni, potrà rivolgersi:
• all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo;
• al centro di assistenza telefonica al n. 848.800.444.
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ATTENZIONE:
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza del- l’Agenzia delle Entrate, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi previdenziali, ecc. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivol- gersi all’ente che è effettivamente responsabile dell’addebito, indicato come ente impositore nella cartella.
Le cartelle si possono contestare?
Controllata la cartella, se il contribuente ritiene l’addebito infondato può presen- tare all’Ufficio che ha reso esecutivo il ruolo un’istanza in autotutela di annulla- mento, totale o parziale dell’addebito. Inoltre, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa.
ATTENZIONE:
L’istanza in via di autotutela non ha effetto sulla decorrenza dei termini di deca- denza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non fare decorrere i ses- santa giorni per rivolgersi al Giudice Tributario.
In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella l’agente della riscossione avvierà la riscossione coattiva.
Si può sospendere il pagamento?
Il contribuente che ha presentato ricorso, in attesa della pronuncia della Commis- sione Tributaria può produrre istanza di sospensione a quest’ultima (sospensione giudiziale) oppure all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio; l’istanza è in carta libera e deve recare allegata una copia dell’atto impugnato, non- ché una copia del ricorso prodotto.
Si può rateizzare?
Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento. La richiesta di rateazione, in carta bollata, accompagnata da idonea documentazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. La domanda va presentata all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il quale, esaminata la situazione del contribuente, può concedere la dilazio- ne fino a 60 rate, ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate.
Se l’importo scritto a ruolo è superiore a Euro 25.822,00, per ottenere la rateazio- ne è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa.
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INFORMAZIONI UTILI
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SMS
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Finito di stampare
nel mese di dicembre 2007 Tecnolito grafica - Trento
GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI
A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento
Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l’Immigrazione della Provincia Autonoma di Trento per la collaborazione nelle traduzioni a cura di “Città aperta – Società Cooperativa Sociale”.
Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX).
Questa pubblicazione tradotta in albanese, arabo, rumeno e serbo-croato-bosniaco,
è distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento, dall’Agenzia delle Entrate.
Aggiornata con la normativa in vigore a novembre 2007.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx