CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO E
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO E
SOPRASTANTE CHIOSCO (Mq. ) ADIBITO A
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN
Rep. n.
Atti Pubblici
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
,ilgiorno
delmesedi
,dinanziame,Dr.
, Segretario del Comune di Trani, autorizzato ai sensi di legge a stipulare i contratti in forma pubblica amministrativa nel'interesse del'Ente, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:
- ,natoa il
, Dirigente dell’Area IV- Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani, ove è domiciliato per la carica, che si costituisce nel presente atto, in nome e per conto del'interesse esclusivo del'Amministrazione Comunale di Trani, che rappresenta ai sensi di legge (Codice fiscale: 83000350724 e Partita IVA: 00847390721);
- , nato a il
eresidentea _ Provincia , via , nela qualità di
dela Società con sede legale in
Provincia , codice fiscale
e partita I.V.A. .
I suddetti comparenti, dela cui identità io Segretario Comunale sono certo, rinunciano di comune accordo tra loro e con il mio consenso al'assistenza dei testimoni e richiedono il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale
premettono che:
con Determinazione Dirigenziale Area IV -Urbanistica, Demanio e Ambienten.
del , esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata definitivamente la gara, per
l’affidamento in concessione d’uso di suolo e soprastante chiosco, adibito a
sig.
, sito in
TANTO PREMESSO
, in favore del
I predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma dela narrativa che precede e che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il Comune di Trani concede in uso al Sig.
e/o
ditta , che accetta, la porzione del suolo e del soprastante
chiosco (mq
), censito al N.C.T. o N.C.E.U. al fg.
, sito in
, x.xx
, adibito a
;
Art. 2 – Consegna del bene oggetto di concessione
L'immobile è consegnato al concessionario, che lo accetta, nelo stato di fatto e di diritto incuisitrovaattualmente,conognidiritto,pertinenzaedipendenzaecontutteleservitù attive e passive inerenti, il tutto già visto ed accettato senza riserve dala parte concessionaria. All’atto dell’immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo delo stato di consistenza del bene, sottoscritto dal Dirigente dell’Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente e dall’aggiudicatario.
Art. 3 – Durata della concessione
La durata dela concessione è fissata in anni 4 (quattro), decorrenti dala data del verbale di consegna dell’immobile. Non è ammesso il rinnovo. Qualora dovesse verificarsi la modifica del vigente Regolamento dela Gestione del Patrimonio immobiliare nela parte riguardante la durata temporale della concessione, l’affidamento in concessione
d’uso del chiosco oggetto della presente si dovrà intendere automaticamente adeguato alla nuova durata fin dall’inizio del rapporto contrattuale, per cui dove è scritto quattro
(4) dovrà essere intesa la nuova durata temporale. Ala scadenza dela durata di anni quattro (4), ovvero dela nuova durata dela concessione stabilita eventualmente dala modificaal Regolamentodela Gestione del Patrimonio,l’Amministrazione Comunale valuterà se permangono o meno le condizioni di interesse pubblico per una nuova concessione, stabilendo una nuova procedura ad evidenza pubblica nell’ambito della qualesaràriconosciutoalconcessionariouscenteunapossibileprorogalimitataaltempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ consentito ala parte concessionaria di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto dandone avviso ala parte concedente, mediante lettera raccomandata, almenosei mesi prima dala data in cui ilrecessodovrà avereesecuzione. In caso di recesso anticipato dela parte concessionaria il Comune in qualità di proprietariononè tenutoarimborsi,indennizzi orisarcimentidisorta. Alascadenzadel contratto laparte concessionaria èobbligataa restituirel’immobileincondizionidipiena efficienza e sicurezza, salvo il normale deperimento d’uso, entro 30 giorni dopo la data di scadenza dela concessione. A tal fine verrà redatto e sottoscritto dale parti apposito verbale di constatazione delo stato dei luoghi in cui dovranno, ove presenti, essere individuate le carenze funzionaliriscontrate e la quantificazione dele somme occorrenti per il ripristino che la parte concessionaria è obbligata a riconoscere al Comune senza poter accampare eccezioni di sorta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario al'atto dela riconsegna. Qualora, ala scadenza dela convenzione, il concessionario non provveda ala riconsegna del'immobile libero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.
La parte concessionaria potrà asportare dall’immobile solo attrezzature mobili di sua proprietà, utilizzate per l’uso dell’immobile.
Art. 4 - Canone di concessione
La corresponsione del canone locativo mensile è fissato in €. (Euro
/ ), secondo la proposta formulata dala parte
concessionaria in sede di gara. Il canone sarà corrisposto bimestralmente anticipato e decorrerà dala data del verbale di consegna e dele chiavi di accesso. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. A decorrere dal primo anno, prendendo in considerazione il mese dal quale ha avuto inizio la durata del contratto, stabilita con il precedente articolo 3, il canone verrà aggiornato nela misura del 75% dela variazione ISTAT, in analogia ala legge n. 392/78, senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte del concedente al concessionario. Il Comune di Trani, a fronte dell’inadempimento al pagamento del canone bimestrale anticipato, provvede alla diffida formale all’adempimento entro 15 giorni e, successivamente, in difetto avverrà la risoluzione del presente contratto, senza che il concessionario possa eccepire alcunché a sostegno dell’inadempimento stesso. Il ritardo nella corresponsione del canone comporta l’applicazione degli interessi legali sula somma.
Art. 5 – Deposito Cauzionale – Polizza fideiussoria
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto la parte concessionaria dovrà:
1. presentare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni, a garanzia del pagamento dei canoni riferita a tutta la durata dela concessione.
La polizza fideiussoria dovrà riportare le seguenti condizioni:
- espressa rinuncia al beneficio dela preventiva escussione di cui all’art. 1944 del
Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido fino al momento
in cui l’Amministrazione provvederà a svincolare la fideiussione;
- ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fideiussione in favore dell’Amministrazione, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente all’Amministrazione, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del concessionario, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, tutte le somme che l’Amministrazione stessa richiederà fino alla concorrenza dell’intero importo, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dela richiesta stessa;
- espressa rinuncia all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del Codice civile;
- efficacia dala data di rilascio fino al 1° mese successivo ala data di validità dela concessione, salvo l’eventuale svincolo anticipato in forma scritta da parte dell’Amministrazione e la possibilità per la stessa di richiederne la proroga.
2. aver versato in data all’Ente, a titolo di cauzione, giusta quietanza n.
rilasciatadal TesoriereComunale , una somma di € (Euro / ) pari a due mensilità del canone. Tale cauzione non può essere imputata in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine dela locazione, previaverificadelostatodel'unitàimmobiliareedel'osservanzadiogniobbligazione contrattuale
Art. 6 – Obblighi del concessionario
Il concessionario sarà tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione. Il concessionario risponderà di tutti i danni causati al'immobile o ai terzi frequentatori, nel corso dela concessione, nonché di queli che risulteranno all’atto della riconsegna del bene. In caso di revoca o decadenza dela concessione, l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al bimestre in corso. Qualora ala scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il concessionario continui a detenere l'immobile, nele more del rilascio o delo sgombero delo stesso con riconsegna al Comune di Trani proprietario, il concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati protempore.
Art. 7 – Oneri manutentivi e spesedi gestione a carico del soggetto concessionario
Sono di competenza dela parte concessionaria tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie del chiosco. In deroga agli artt. 1576 e 1609 del Codice civile, l’esecuzione dela manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e dele aree di pertinenza dell’immobile oggetto della concessione, con annesse pertinenze, e relativa pulizia sono interamente a carico del concessionario. Il Concessionario dovrà provvedereadintestareapropriocaricotutteleutenze.Sonoacaricodelconcessionario tutte le spese necessarie per il funzionamento dele attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati. Il concessionario, inoltre, è tenuto al pagamento della tassa annuale per l’occupazione della porzione del suolo in concessione presso l’Ufficio Tributi.
Art. 8 – Revoca/Decadenza della concessione
In tutti i casi di inadempimento da parte del locatario ale obbligazioni assunte con il presente contratto e specificatamente:
- ritardi nel pagamento del corrispettivo superiori a 30 giorni dale scadenze;
- ritardi reiterati, anche per un tempo inferiore all’ipotesi precedente, per più di 3 volte
all’anno;
- violazione degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione in uso;
- violazione di norme e regolamenti;
- morosità nel pagamento dei tributi Comunali;
- mancato mantenimento dela validità ed efficacia, per tutto il periodo di vigenza dela concessione, dela polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’art. 12.
Il Comune di Trani potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto,ai sensi e per gli effettidell’art.1456eseguentiCodicecivile,condichiarazionedacomunicareperiscritto ala parte concessionaria mediante raccomandata A/R. In Tali ipotesi la parte concessionaria dovrà rilasciare immediatamente i locali liberi da persone e cose anche interposte, riconoscendo fin d’ora il diritto del Comune di Trani di reimmettersi nella detenzione dei locali. Il Comune proprietario potrà pertanto avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’Ordinamento, ivi compreso, se necessario, il ricorso all’Autorità Giudiziaria ed Ordinaria per riacquistare la disponibilità dei locali, rinunciando fin d’ora la parte concessionaria ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. La parte concessionaria potrà far valere solo successivamente ala riconsegna dei locali le proprie ragioni. In ogni caso di risoluzione il Comune di Trani potrà avvalersi dela cauzione e dela polizza di cui all’articolo 5. La mancata osservanza del divieto dela cessione in tutto o in parte dela cosa concessa in uso a terzi determina la risoluzione automatica del contratto con il solo onere dela comunicazione scritta da parte del Comune di Trani. La presente
concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dale competentiAutorità indipendentemente dala causada cui tale inagibilità trae origine.
Art. 9 – Opere, addizioni e migliorie
Sono a carico del soggetto Concessionario, con rinuncia di ogni opera di rivalsa, tutte le spese per l’esecuzione di tutti gli interventi di eventuale restauro e di adeguamenti ale prescrizioni di agibilità ed idoneità per l’attività da svolgeredel chiosco, con il rifacimento di tutti gli apparati impiantistici, nonché degli infissi e di tutte le lavorazioni connesse con l’adeguamentostrutturaleefunzionale,ivicompreselefinitureesternee interne.Pertutti gli impianti da instalarsi dovrà essere richiesta la relativa certificazione prescritta dale vigenti normative. Qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione del chiosco deve avere il preventivo consenso dela parte concedente, pertanto il Concessionario dovrà chiedere preventiva autorizzazione al'Amministrazione Comunale, quale proprietaria, e ad eventuali altri Organismi esterni. Dette opere dovranno essere eseguite sotto il controlo del'Ufficio Tecnico Comunale ai fini dela regolare esecuzione, fermo restandocheognispesa,ivicompresequelerelativealepraticheamministrative,rimarrà ad integrale carico dela parte conduttrice. E’ esclusa ogni ipotesi di indennizzo o rimborso in capo all’Ente per opere eseguite dal concessionario, nonché la possibilità di portare in detrazione il costo di tali opere dal canone. Qualunque violazione dei suddetti obblighi, comporterà la decadenza di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte dell’Ente concedente, salvo il diritto del medesimo al risarcimento dei maggiori danni subiti. Tutte le opere realizzate nei locali oggetto dela presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dala Amministrazione comunale fin dal momento dela loro esecuzione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a
qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice civile. L’Ente concedente si riserva la facoltà di far rimuovere al concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.
Art. 10 – Riparazioni e restauri
Il Comune di Trani potrà, in ogni tempo e previa intesa con il concessionario, eseguire e realizzare, sia al'esterno che al'interno del'immobile, lavori stradali, di rifacimento dele pertinenze e di altre opere pubbliche, nonché qualunque opera di abbelimento o di restauro dell’immobile, senza obbligodi compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dala durata dei lavori. Il concessionario potrà partecipare a bandi pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione per l’accesso ai finanziamenti di interventi volti ala valorizzazione dell’immobile con quota di compartecipazione posta a suo esclusivo carico, previa autorizzazione da parte del Comune. Il concessionario, laddove la legittimazione ala partecipazione ai suddetti bandipubblicatidall’UnioneEuropea,dalloStatoo dalaRegione, spettiesclusivamente all’ente proprietario, dovrà presentare motivata e formale richiesta al Comune di Trani perlapartecipazioneal suddetto bandoconcontestualeassunzione,sinoal quarto anno di durata della concessione, dell’obbligazione di erogare anticipatamente al Comune stessol’eventualequotadicompartecipazionechesaràpostaacaricodiquest’ultimo;dal quinto anno in poi l’obbligazione pecuniaria afferente la quota di compartecipazione sarà sostenuta dal concedente. Al termine della concessione dell’immobile in parola, nessun compenso od indennizzo spetterà ala parte concessionaria per le opere di valorizzazione che non siano agevolmente rimovibili e che pertanto rimarranno acquisite in proprietà al Concedente.
Art. 11 – Modalità di utilizzo
Laparteconcessionariadovràattenersialledisposizionid’ordinepubblicoedallenorme
igienico -sanitarie vigenti inmateriadiattivitàcommerciale.Laparte concessionaria non potrà modificare l’uso per il quale l’immobile e le pertinenze esterne sono affidate senza il consenso dell’Amministrazione concedente.
Art. 12 - Assicurazioni
Il concessionarioha presentato apposita assicurazione di copertura per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di coperturaper la responsabilità verso gli eventuali prestatori d'opera (R.C.O.) con un massimale unico non inferiore ad €. 500.000,00, a garanzia dei rischi connessi al'espletamento dele attività che dovranno essere svolti nel chiosco utilizzato. Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata dela locazione.
Art. 13 – Responsabilità
Il concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Trani da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti chepossanoderivarglidafattiodomissioni,dolosiocolposi,anchediterzi,manlevando l’Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 Codice civile. Il concessionario terrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Trani da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose. Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche se causatidai propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 Codice civilee si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e attuata con tutti gli accorgimenti offerti dala tecnica. È, inoltre, a
carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento ale vigenti norme di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i.
Art. 14 – Diritto di controllo
La parte concedente si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, anche telefonico, l’immobile per accertamenti ed operazioni da effettuare nell’interesse del Comune stesso. Il concessionario si obbliga a consentire la visita all’immobile.
Art. 15 – Riconsegna dell’immobile
Alo scadere del contratto, l’immobile e le sue pertinenze dovranno essere restituiti al proprietario in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall’attività svolta, libero da personee coseentro 30 giorni dopo la data di scadenzadela concessione. Nel caso di ritardata consegna dell’immobile alla scadenza contrattuale o all’eventuale anticipata, sarà dovuta una indennità di occupazione in misura al canone concessoriocorrente alla data medesima, ai sensi dell’art. 2591 Codice civile.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subconcessione
Il concessionario deve garantire l’effettivo e diretto esercizio commerciale nel chiosco concesso in uso. E’ fatto divieto,ala parte concessionaria,di cedere il presente contratto e di sub concedere in tutto o in parte il chiosco in uso, salvo la facoltà di procedere ala cessione (in vendita o in affitto) dell’azienda commerciale da parte del concessionario, cessione che dovrà essere comunicata preventivamente all’Amministrazione Comunale chiedendone il consenso. L’Amministrazione Comunale potrà opporsi ala cessione dell’azienda qualora sussistano gravi motivi. Costituisce, in ogni caso, grave motivo ostativo al subentro del terzo nel contratto di concessione in uso del chiosco, la mancanza, in capo al terzo,dei requisiti soggettivi previsti nel bando, nonché l’incapacità
a contrarrecon laPubblicaAmministrazione,aisensidelaL.n. 689/81.E’fatto,inoltre, espresso divieto da parte concessionaria di modificare, anche temporaneamente, la destinazione commerciale dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto ex art. 1453 Codice civile.
Art. 17 – Spese contrattuali
Tutte le spese di bollo e quant’altro inerente al presente contratto sono a carico del concessionario così come le eventuali autorizzazioni e qualsiasi altra inerente e/o conseguente al presente contratto.Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del concessionario. All’adempimento della registrazione annuale provvederà il concessionario. Ai fini della stipulazione l’ammontare del contratto è di €.
(Euro / )
Art. 18 – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio presso
l’Amministrazione Comunale di Trani, via Ten. Morrico, n. 2.
Art. 19 – Foro competente
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione ed applicazione dele clausole del presente contratto verrà deferita al Tribunale di Trani.
Art. 20 – Autorizzazione trattamento dati personali
Con riferimento al D. X.xx. n. 196 del 30.06.2003 (Codice dela Privacy) il Concessionarioautorizzail trattamentodeipropridatipersonali edinparticolaredeidati sensibili, con l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dalla parte concedente in base agli obblighi previsti dala normativa comunitaria, dala legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dala legge.
Art. 21 – Disciplina applicabile
Al presente rapporto di concessione, è applicabile in via esclusivamente residuale la
disciplina del Codice civile contenente le disposizioni generali sula locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), solo laddove non sia diversamente disposto nel presente contratto e comunque subordinatamente al presupposto che la disciplina codicistica non sia incompatibile con il presente testo contrattuale.
* * * * *
Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto il quale viene da me letto ale parti, che dichiarano di ben conoscere e, su mia richiesta, dichiarano il tutto conforme ala loro volontà e, quindi, me lo sottoscrivono. L'atto, scritto su elaboratore elettronico
da persona di mia fiducia, consta di fogli bolati di cui sono state occupate
facciate per intero e quanto sin qui dela presente.
Letto, confermato e sottoscritto Il Dirigente
Il Concessionario
Il Segretario Generale