INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AsSìpro 1/ 6G07BG-6GO7BG50
Assicurazione temporanea in forma collettiva per il caso di morte ad adesione facoltativa
Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e
chiari”.
Edizione 30/06/2021
INDICE
Art. 1 Caratteristiche del contratto 3
Art. 2 Adesione e perfezionamento del contratto 3
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3
Art. 4 Revoca della proposta di adesione 3
Art. 6 Cessione, pegno e vincolo 4
Art. 8 Rinvio alle norme di legge 4
Art. 11 Prestazione in caso di morte dell’aderente/assicurato 4
Art. 12 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari 4
Art. 13 Sinistro che colpisca più aderenti/assicurati 4
Art. 15 Esclusioni in caso di attivazione delle garanzie complementari 5
Art. 16 Durata e limiti sottoscrittivi 6
Art. 17 Durata e limiti sottoscrittivi delle garanzie complementari 6
Art. 20 Calcolo della prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari 7
Art. 23 Documenti richiesti per la liquidazione del capitale assicurato 8
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Caratteristiche del contratto
AsSìpro1 è una polizza temporanea caso morte in forma collettiva ad adesione individuale facoltativa, stipulata tra ITAS Vita e Assicura Agenzia Srl in applicazione di una Convenzione. Questa Convenzione ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente, per periodi di durata uguale o diversa da definirsi, salvo disdetta di una delle due parti.
L’aderente/assicurato che in maniera facoltativa sceglie di aderire alla polizza AsSìpro1 sottoscrive la scheda di adesione e ne paga il premio, dopo che la sua proposta di adesione è stata accettata da Itas Vita. Il requisito di sottoscrizione richiesto all’aderente/assicurato è di essere correntista delle banche aderenti al circuito Assicura Agenzia Srl, o associato degli intermediari o dipendente dei distributori che collaborano con le Banche aderenti al circuito Assicura Agenzia Srl.
Art. 1.1 Perdita dei requisiti in corso di contratto: risoluzione del contratto
Se in corso di contratto l’aderente/assicurato non dovesse più appartenere ad almeno una delle categorie di cui al precedente articolo, definite come requisito minimo per l’adesione alla polizza, dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all’art. 10). In questo caso la copertura rimane attiva fino al primo rinnovo successivo e alla scadenza annuale il contratto non potrà essere rinnovato.
In caso di mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ITAS Vita non riconosce le prestazioni descritte agli articolo 11 e 12 e restituisce ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati dal momento in cui si è verificata la perdita dei requisiti.
Art. 2 Adesione e perfezionamento del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui l’aderente/assicurato, dopo aver firmato la proposta di adesione, riceve da parte di ITAS Vita la scheda di adesione firmata o altra comunicazione scritta che attesta l’assenso di ITAS Vita.
L’assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:
- dalle 24 del giorno di conclusione del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sulla scheda di adesione come data di decorrenza, se successivo. L’aderente/assicurato deve essere domiciliato e residente in Italia.
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni dell'aderente/assicurato relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se ITAS Vita avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, ITAS Vita stessa si riserva:
- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);
L’inesatta indicazione dell'età dell'aderente/assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
Art. 4 Revoca della proposta di adesione
Prima della conclusione del contratto, l’aderente/assicurato può sempre revocare la proposta di adesione con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all’art. 10). L’originale della proposta di adesione dovrà essere recapitato alla sede di ITAS Vita.
Art. 5 Diritto di recesso
L’aderente/assicurato può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, con
raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC (recapiti all’art. 10).
La scheda di adesione, eventuali appendici e, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario, dovranno essere recapitati in originale alla sede di ITAS Vita. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ITAS Vita rimborsa all’aderente/assicurato l’intero premio eventualmente pagato, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale la copertura è stata in vigore.
Art. 6 Cessione, pegno e vincolo
L’aderente/assicurato può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Questi atti diventano efficaci solo quando ITAS Vita li annota sull’originale della scheda di adesione o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di liquidazione delle prestazioni assicurate richiedono
l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 7 Foro competente
Per le controversie relative a questo contratto è competente l’autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio dell’aderente/assicurato o del beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 8 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.
Art. 9 Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico dell’aderente/assicurato, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.
Art. 10 Recapiti
Le comunicazioni possono essere inviate al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita all’indirizzo Piazza delle Donne Lavoratrici nr. 2, 38122 Trento - o a mezzo posta elettronica certificata PEC a itas.vita@pec- xxxxxxxxxx.xx.
COSA SI ASSICURA
Art. 11 Prestazione in caso di morte dell’aderente/assicurato
In caso di morte dell’aderente/assicurato nel corso del contratto, ITAS Vita si impegna a liquidare ai beneficiari il capitale assicurato. Questa garanzia viene definita garanzia principale.
Il capitale assicurato viene definito dall’aderente/assicurato al momento dell’adesione ed è costante per la durata del contratto. Il capitale assicurato non può essere inferiore a 25.000 euro.
Nel caso di morte per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all’art. 14, se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati, al netto di eventuali premi per le garanzie complementari.
Art. 12 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari
Al momento dell’adesione l’aderente/assicurato può decidere di acquistare in modo facoltativo, una o entrambe, le seguenti garanzie complementari:
- garanzia caso morte da infortunio
- garanzia caso morte da incidente stradale,
Nel caso di morte per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all’art. 15, se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati per la copertura della garanzia complementare.
Art. 13 Sinistro che colpisca più aderenti/assicurati
L’assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più aderenti a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 15 volte il capitale medio assicurato. Questo importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Esempio
20 aderenti/assicurati di AsSìpro1 muoiono a causa di uno stesso evento accidentale.
10 aderenti/assicurati con capitale assicurato pro capite di 100.000 euro = 1.000.000 euro (100.000 x 10)
10 aderenti/assicurati con capitale assicurato pro capite di 200.000 euro = 2.000.000 euro (200.000 x 10)
Totale capitali assicurati= 3.000.000 euro (1.000.000+2.000.000) Capitale medio assicurato =150.000 euro (3.000.000/20)
Importo massimo liquidabile per l’intero gruppo assicurato= 150.000*15= 2.250.000 euro
Importo liquidabile per ogni aderente assicurato con capitale assicurato di 100.000= 75.000 euro
(1.000.000/3.000.000*2.250.000/10)
Importo liquidabile per ogni aderente assicurato con capitale assicurato di 200.000= 150.000 euro
(2.000.000/3.000.000*2.250.000/10)
COSA NON SI ASSICURA
Art. 14 Esclusioni
È esclusa dalla garanzia la morte causata da:
- dolo dell’aderente/assicurato o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell’aderente/assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’aderente/assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’aderente/assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’aderente/assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’aderente/assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo,
nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
- infortuni dell’aderente/assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l).
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti
all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.
Art. 15 Esclusioni in caso di attivazione delle garanzie complementari
La garanzia complementare caso morte da infortunio o caso morte da incidente stradale è esclusa quando la morte è causata da:
- inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione attiva dell’aderente/assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’aderente/assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’aderente/assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’aderente/assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- dolo dell’aderente/assicurato o del beneficiario;
- reati dolosi commessi dell’aderente/assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;
- lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, scalate di rocce e accesso a ghiacciai;
- incidente di volo, se l’aderente/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- infortuni dell’aderente/assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l).
COME SI ASSICURA
Art. 16 Durata e limiti sottoscrittivi
L’adesione prevede una durata annuale con rinnovo automatico previsto il 30 novembre di ogni anno, salvo disdetta della Convenzione di cui all’art. 1 e comunque non oltre il 79° anno di età dell’aderente/assicurato.
Se la prima adesione avviene tra il 1° ottobre e il 29 novembre, la durata sarà annuale più un rateo, tale da portare il primo rinnovo al 30 novembre dell’anno successivo. Diversamente la durata sarà pari ai giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e il 30 novembre successivo.
Alla data di adesione iniziale e di rinnovo della copertura, l’età dell’aderente/assicurato deve essere compresa tra 18 e 79 anni. L’età considerata è, in ogni caso, l’età computabile.
All’aderente/assicurato viene richiesto di sottoporsi a proprie spese a visite mediche o ad accertamenti richiesti da ITAS Vita per certificare il proprio stato di salute quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:
- se in fase di adesione l’aderente/assicurato ha un’età superiore o uguale a 65 anni;
- se il capitale complessivamente assicurato è superiore a 250.000 euro,
- se dalle informazioni rese dall’aderente/assicurato sul proprio stato di salute, risultano dei problemi sanitari.
In caso di vita dell’aderente/assicurato quando il contratto non risulta più rinnovabile per i limiti sopra indicati, questo si estingue e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.
Art. 17 Durata e limiti sottoscrittivi delle garanzie complementari
Art. 17.1 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare caso morte da infortunio
La garanzia caso morte da infortunio ha la stessa durata e gli stessi limiti sottoscrittivi della garanzia principale.
Alla data di adesione iniziale e di rinnovo della copertura, l’età dell’aderente/assicurato deve essere compresa tra 18 e 74 anni. In ogni caso questa garanzia cessa al raggiungimento del 75° anno di età dell’aderente/assicurato e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.
Art. 17.2 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare caso morte da incidente stradale
La garanzia caso morte da incidente stradale ha la stessa durata e gli stessi limiti sottoscrittivi della garanzia principale.
Alla data di adesione iniziale e di rinnovo della copertura, l’età dell’aderente/assicurato deve essere compresa tra 18 e 74 anni. In ogni caso questa garanzia cessa al raggiungimento del 75° anno di età dell’aderente/assicurato e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.
Art. 18 Premi
Questo contratto prevede un premio monoannuale, da versare anticipatamente.
Il premio è determinato in relazione alle garanzie assicurate, al capitale assicurato definito dell’aderente/assicurato in fase di adesione e all’età dell’aderente/assicurato. Influisce inoltre lo stato di salute dell’aderente/assicurato.
Il premio pertanto cresce ogni anno in relazione all’aumento dell’età dell’aderente/assicurato, che incide in misura più rilevante nelle fasce di età più elevate, in funzione del rischio di mortalità per l’anno di riferimento. Questo contratto prevede un premio annuo. Nella prima annualità, in caso di coperture di durata superiore o inferiore all’anno, vengono stabiliti dei ratei di premio, ottenuti aumentando o riducendo il premio annuo in proporzione alla durata della copertura.
La tariffa 6G07BG50 è riservata ai Soci delle Banche aderenti al circuito Assicura Agenzia Srl. Questa presenta le stesse caratteristiche della tariffa 6G07BG, ma prevede, alle stesse condizioni, il pagamento di un premio inferiore.
Art. 18.2 Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto
Il mancato pagamento del premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento, costituisce, a partire da quest’ultima data, l’interruzione del pagamento dei premi. Con l’interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, dell’aderente/assicurato non può, in alcun caso, opporre
che ITAS Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Art. 18.3 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto
Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi dell’aderente/assicurato potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto, purché nel frattempo la Convenzione di cui all’art. 1 sia ancora in vigore.
La riattivazione è subordinata all’accettazione da parte di ITAS Vita, che si riserva la decisione sulla base dell’esito di eventuali nuovi accertamenti sanitari che potrebbe richiedere all’aderente/assicurato. Nel caso in cui ITAS Vita acconsenta alla riattivazione, è dovuto il versamento della rata di premio, aumentata degli interessi legali per il periodo intercorso tra la data di scadenza e la data di riattivazione.
La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 18.4 Modalità di pagamento dei premi
Il premio deve essere pagato direttamente ad Assicura Agenzia Srl tramite S.D.D. (Sepa Direct Debit).
È vietato pagare il premio in contanti, come da normativa di vigilanza.
Art. 19 Costi
Art. 19.1 Costi sul premio
Per far fronte alle spese di emissione e di gestione del contratto, ITAS Vita applica questi costi:
Tipo di costi | Costi |
Costi di caricamento applicato su ogni premio monoannuale | 24,0% |
Art. 19.2 Costi per visite mediche
I costi delle visite mediche o degli accertamenti a cui l’aderente/assicurato si sottopone, o perché espressamente richiesto da ITAS Vita (vedi art. 16), sono interamente a suo carico.
Art. 20 Calcolo della prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari
Se viene attivata la garanzia caso morte da infortunio, in caso di morte da infortunio viene liquidato ai beneficiari il doppio del capitale assicurato previsto per la garanzia principale.
Esempio
Capitale assicurato: 100.000 euro
Capitale assicurato in caso di morte da infortunio: 200.000 euro (100.000 x 2)
Se viene attivata la garanzia caso morte da incidente stradale, in caso di morte da incidente stradale viene liquidato ai beneficiari il triplo del capitale assicurato previsto per la garanzia principale.
Esempio
Capitale assicurato: 100.000 euro
Capitale assicurato in caso di morte da incidente stradale: 300.000 euro (100.000 x 3)
A CHI E COME SI LIQUIDA
Art. 21 Beneficiari
L’aderente/assicurato designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata:
- dopo che l’aderente/assicurato e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell’aderente/assicurato;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio.
Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i beneficiari.
La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza.
Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l’individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui l’aderente/assicurato abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 10) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in modo chiaro dall’aderente/assicurato in fase di adesione o con atto successivo.
ITAS Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca ed identificazione del/i beneficiari se indicati in maniera generica dall’aderente/assicurato.
Art. 22 Liquidazioni
Per corrispondere le prestazioni assicurate quando si verifica uno degli eventi previsti dal contratto, devono essere prima consegnati a ITAS Vita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all’intermediario (recapiti art. 10) i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
Verificato l’obbligo di liquidazione, ITAS Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi sottoelencati. Nel caso in cui tale documentazione dovesse risultare incompleta, le tempistiche di liquidazione potrebbero allungarsi.
Dopo tale termine e a partire dal medesimo, vengono riconosciuti gli interessi legali a favore dei beneficiari. Tutte le liquidazioni sono effettuate con bonifico bancario sul conto corrente dell’avente diritto.
Eseguita la liquidazione, il contratto si estingue e nulla è più dovuto da ITAS Vita.
Art. 23 Documenti richiesti per la liquidazione del capitale assicurato
Documenti che il beneficiario deve presentare:
- richiesta scritta (recapiti all’art. 10) firmata dai beneficiari, con copia di un loro documento valido di riconoscimento. Per agevolare la presentazione di questa comunicazione, ITAS Vita mette a disposizione un modulo di richiesta di pagamento nella sezione In caso di sinistro – Cosa faccio del sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso gli intermediari;
- certificato di morte dell’aderente/assicurato;
- in caso di designazione generica della figura dei beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l’aderente/assicurato ha lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire,
- se c’è testamento, copia autentica;
- in caso di designazione nominativa dei beneficiari:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l’aderente/assicurato ha lasciato o meno testamento,
- se c’è testamento, copia autentica;
- relazione medica sulle cause e le circostanze della morte dell’aderente/assicurato, comprensiva di anamnesi remota riferita ai 5 anni precedenti alla conclusione del contratto. Per agevolare la presentazione di questa relazione ITAS Vita mette a disposizione del beneficiario un modulo utilizzabile dal medico curante nella sezione In caso di sinistro – Cosa faccio del sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, e presso gli intermediari. ITAS Vita si riserva di chiedere ulteriori documenti sanitari nel caso in cui si rivelasse necessario e opportuno in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative reperire informazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato necroscopico, cartelle cliniche, esami clinici, autopsia se eseguita, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria);
- in caso di beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell’autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx, a favore del tutore/amministratore di sostegno, ad incassare le somme dovute con indicazione della destinazione dei fondi.
In questi casi ITAS Vita si esonera da ogni responsabilità per il pagamento e l’eventuale reimpiego delle
somme stessa;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario;
- ITAS Vita si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali diverse rispetto a quanto previsto nella documentazione di ITAS Vita o quando ITAS Vita stessa contesta l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intende far valere;
- coordinate bancarie dell’avente diritto sulle quali si chiede che venga erogata la liquidazione.
ITAS Vita richiede di acquisire la documentazione elencata nelle presenti condizioni, per disporre dei documenti necessari a verificare i presupposti per poter procedere con la liquidazione della prestazione assicurata.
Per questo si ricorda all’aderente/assicurato l’importanza di conservare la propria documentazione medico- sanitaria e di renderla disponibile al beneficiario. Ad ogni modo, ITAS Vita e il beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire i documenti sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione.
La richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) consente a ITAS Vita di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata.
Il beneficiario può raccogliere e presentare direttamente la documentazione sanitaria o relativa alle cause del decesso o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può delegare ITAS Vita a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Sul sito internet di ITAS Vita, alla sezione In caso di sinistro – Cosa faccio o presso gli intermediari è disponibile una bozza di delega. In ogni caso il beneficiario consegnerà la documentazione medico-sanitaria di cui sopra, se la stessa è già in suo possesso.
ITAS Vita peraltro non si assume alcune responsabilità per la raccolta della documentazione medico-sanitaria, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se ITAS Vita non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli personalmente.
Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
GLOSSARIO
Aderente/assicurato
Persona fisica che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo sottoscrivendo la scheda di adesione e sostenendo l’onere economico del premio. Ha residenza e domicilio in Italia e è correntista delle banche aderenti al circuito Assicura Agenzia Srl, o associato degli intermediari o dipendente dei distributori che collaborano con le Banche aderenti al circuito Assicura Agenzia Srl.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti.
Assicurazione temporanea caso morte (TCM) collettiva
Assicurazione collettiva che garantisce la copertura del rischio di morte ad un gruppo di persone aventi caratteristiche omogenee, per la durata del contratto.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica indicata in polizza dall’aderente/assicurato. Riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato
Capitale assicurato che può essere liquidato ai beneficiari al verificarsi dell’evento nel corso della durata contrattuale.
Caricamento
Parte del premio versato dall’aderente/assicurato destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali di ITAS Vita.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni per le quali l’aderente/assicurato può cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Questi atti sono efficaci solo quando ITAS Vita, a seguito di comunicazione scritta dell’aderente/assicurato, li annota sulla scheda di adesione o su un’appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudica l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione.
Contraente
Assicura Agenzia Srl, che ha stipulato la convenzione con ITAS VITA.
Convenzione
Accordo tra Itas Vita e Assicura Agenzia Srl, relativo alla polizza temporanea caso morte in forma collettiva AsSìpro.
Contratto
Adesione del singolo aderente/assicurato alla polizza collettiva.
Costi
Costi a carico dell’aderente/assicurato che gravano sui premi versati.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato
dall’aderente/assicurato il premio pattuito.
Durata contrattuale
Arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative e quindi il contratto è in vigore.
Età computabile
Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi e arrotondando per eccesso a un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Incidente stradale
Infortunio mortale dovuto a investimento o comunque a incidente in occasione di guida o uso di mezzi di locomozione pubblici o privati abilitati alla circolazione stradale.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Infortunio mortale
Per infortunio mortale si intende il caso di morte causato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale, oggettivamente constatabile, subita accidentalmente e involontariamente dall’aderente/assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché la morte sia avvenuta entro 6 mesi dall’infortunio stesso.
Intermediario
Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Dal 2013 è succeduta a ISVAP.
Liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l’evento assicurato.
Perfezionamento dell’assicurazione
L’assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio unico:
- dalle 24 del giorno di conclusione del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.
Premio versato
Importo che l’aderente/assicurato versa a ITAS Vita come pagamento delle prestazioni previste dal contratto.
Prestazione assicurata
Somma pagabile in forma di capitale che ITAS Vita garantisce al beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.
Proposta di adesione
Documento o modulo sottoscritto dall’aderente/assicurato, con il quale manifesta ITAS Vita la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.
Recesso
Diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria adesione e farne cessare gli effetti, da
comunicarsi a ITAS Vita da parte dell’aderente/assicurato
Revoca
Diritto dell’aderente/assicurato di revocare la proposta di adesione prima della sottoscrizione della scheda di adesione.
Morte o decesso
Quando si verifica l’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed
erogata la relativa prestazione assicurata.
Scheda di adesione
Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
Stipula del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui l’aderente/assicurato, dopo aver firmato la proposta di adesione, riceve da ITAS Vita la scheda di adesione firmata o altra comunicazione scritta che ne attesta l’assenso.